Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 636
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Difetto di motivazione dell'atto impositivo

    La Corte ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse omesso di pronunciarsi sul motivo del difetto di motivazione sollevato dall'appellante.

  • Accolto
    Infondatezza della pretesa impositiva per lavori di demolizione

    La Corte ha ritenuto che i lavori di demolizione, iniziati nel febbraio 2012 e conclusi nel novembre 2012, fossero comprovati dagli atti e che, ai sensi della normativa richiamata, il Comune avrebbe dovuto considerare il valore dell'area come base imponibile.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 636
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 636
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo