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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 636/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
RIPA NC, RE
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3407/2019 depositato il 03/12/2019
proposto da
Ricorrente_1s.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N. 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 748/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 1 e pubblicata il 04/04/2019
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38278 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale nei confronti del COMUNE DI TARANTO avverso l'avviso di accertamento n. 38278 del 28.11.2017, con il quale le veniva richiesto il pagamento dell'importo di € 44.118,00, comprensivo di sanzioni ed interessi, relativo ad IMU dovuta per l'anno d'imposta 2012.
Lamentava il difetto di motivazione dell'atto impugnato e l'infondatezza della richiesta poiché, per gli undici mesi per i quali era stata liquidata l'imposta, gli immobili in questione erano stati oggetto di lavori di demolizione, in base a permesso a costruire rilasciato dallo stesso Comune di Taranto che prevedeva appunto la demolizione dei fabbricati preesistenti ed abilitava la società ad iniziare i lavori dalla data di rilascio del permesso di costruire, lavori che erano stati avviati in data 7.2.2012.
Il Comune di Taranto si costituiva opponendo l'infondatezza di entrambi i motivi del ricorso.
La adita CTP, con sentenza n. 748 depositata il 4.4.2019, rigettava il ricorso e condannava la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio avendo ritenuto che il Comune di Taranto aveva dimostrato con visure catastali che la demolizione totale degli immobili era stata portata a termine a novembre del 2012 e che dalle fatture esibite risultava la realizzazione nel giugno 2012 di una struttura in cemento armato, ma non era possibile stabilirne la consistenza né che la stessa avesse preso il posto dell'immobile da demolire.
Ha appellato la Società assumendo l'erroneità della sentenza ed ha riproposto innanzitutto il motivo della carenza di motivazione dell'atto, sul quale il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi.
Ha poi contestato il merito della pronuncia poiché non avrebbe considerato che a decorrere dal rilascio del permesso a costruire la ricorrente Società aveva provveduto ad eseguire le opere, predisponendo nell'immediatezza quanto necessario al fine della demolizione dei beni presenti sul suolo di sua proprietà.
Tale circostanza, secondo l'appellante, era agevolmente desumibile dalle risultanze delle fatture allegate al ricorso, giacché dalle stesse si evincevano le opere eseguite al fine della demolizione, oltre che dalla perizia stragiudiziale giurata allegata alla domanda di permesso di costruire e richiamata nello stesso permesso n.
14, rilasciato dal Comune, da cui si evinceva lo stato pericolante dell'intero complesso immobiliare, nonché dalla comunicazione di inizio lavori, nella quale la società dichiarava che i lavori avevano avuto inizio il
7.2.2012.
Ne derivava che, ai sensi dell'art. 5, c. 6, .d. lgs. 504/1992, la base imponibile doveva essere costituita dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero di utilizzo del fabbricato.
Ha controdedotto il Comune di Taranto opponendo alle argomentazioni dell'appellante la correttezza della pronuncia poiché aveva tenuto conto delle rendite rilevabili dalle risultanze catastali e poiché la società appellante non aveva presentato l'apposita dichiarazione di variazione ai fini IMU, diretta a rappresentare la situazione di fatto dell'immobile e consentire al Comune di accertarne l'effettività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è, ad avviso del Collegio, fondato e va accolto.
Risulta dagli atti che alla DO.G.MA. srl è stato rilasciato in data 24.1.2012 il permesso per la parziale demolizione e per il recupero strutturale del fabbricato sottoposto ad imposizione e che i relativi lavori, cui la società era stata abilitata con decorrenza dalla data di rilascio del permesso, hanno avuto inizio, come da comunicazione della società notificata al Comune, in data 7.2.2012.
Risulta altresì dagli atti, per essere annotata nell'estratto catastale, l'avvenuta demolizione in data 29.11.2012 di entrambe le particelle del fabbricato (fg. 319, p.lle3398 – sub 10- e 3587 – sub 5) sottoposte ad imposizione
IMU.
Pur in presenza dei predetti elementi risultanti dagli atti di causa, il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso proposto dalla società considerando che dalle fatture esibite dalla stessa poteva desumersi unicamente la realizzazione di una struttura in cemento armato nel giugno 2012, ma non le sue dimensioni né che questa avesse preso il posto dell'immobile da demolire.
L'argomento, ad avviso del Collegio, non è pertinente, visto che l'art. 5, c.6, d.lgs. 504/1992 e l'attuale comma
746 dell'articolo 1 della legge 160/2019 (nuova Imu), nel disciplinare la fattispecie in esame attribuiscono rilevanza, al fine della determinazione della base imponibile dell'imposta, all'esecuzione dell'opera di demolizione, stabilendo che in corso d'opera, cioè durante i lavori di demolizione, e fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, non da quello del fabbricato. A nulla rilevando dunque le circostanze sulle quali la CTP ha fondato la propria pronuncia (realizzazione, al posto dell'immobile da demolire, di struttura in cemento armato e sue dimensioni).
Ebbene, nel caso in esame, risulta dagli atti che i lavori di demolizione hanno avuto inizio il 7.2.2012 e si sono conclusi il 29.11.2012. Tali lavori sono inoltre comprovati dalle fatture prodotte dalla società in giudizio, rappresentative di acquisti di materiali e di operazioni concretamente finalizzati alla demolizione del fabbricato, effettuati in diverse date del periodo intermedio.
Dei lavori di demolizione il Comune era poi perfettamente a conoscenza per averli espressamente autorizzati con il permesso del 24.1.2012 e per essere stato messo al corrente dell'inizio della loro esecuzione;
gli era inoltre noto dalle risultanze dell'estratto catastale, di cui lo stesso Comune si è avvalso per la liquidazione dell'imposta, l'avvenuta demolizione alla data del 29.11.2012.
A mente della normativa richiamata, ed in particolare del comma 6 dell'art. d.lgs. 504/1992 e successive modifiche, il Comune avrebbe dovuto perciò assumere quale base imponibile dell'imposta, fin dall'inizio dei lavori di demolizione, il valore dell'area e non, come ha fatto con l'avviso di accertamento impugnato, il valore del fabbricato.
Né tale conclusione può essere smentita dall'argomento di parte resistente per il quale il valore del bene assoggettato ad imposta deve essere fondato sulla sola rendita catastale, poiché tale regola generale, prevista dal già menzionato art. 5 d.lgs. 504/1992, soffre di eccezioni, quale è anche quella, prevista dalla stessa norma al comma 6, della demolizione del fabbricato;
nel qual caso “la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera”.
L'appello va in conclusione accolto e l'atto impugnato va annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Le spese del presente giudizio, liquidate in € 1.200,00, oltre accessori di legge se dovuti, sono poste a carico del Comune di Taranto.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
RIPA NC, RE
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3407/2019 depositato il 03/12/2019
proposto da
Ricorrente_1s.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N. 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 748/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 1 e pubblicata il 04/04/2019
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38278 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale nei confronti del COMUNE DI TARANTO avverso l'avviso di accertamento n. 38278 del 28.11.2017, con il quale le veniva richiesto il pagamento dell'importo di € 44.118,00, comprensivo di sanzioni ed interessi, relativo ad IMU dovuta per l'anno d'imposta 2012.
Lamentava il difetto di motivazione dell'atto impugnato e l'infondatezza della richiesta poiché, per gli undici mesi per i quali era stata liquidata l'imposta, gli immobili in questione erano stati oggetto di lavori di demolizione, in base a permesso a costruire rilasciato dallo stesso Comune di Taranto che prevedeva appunto la demolizione dei fabbricati preesistenti ed abilitava la società ad iniziare i lavori dalla data di rilascio del permesso di costruire, lavori che erano stati avviati in data 7.2.2012.
Il Comune di Taranto si costituiva opponendo l'infondatezza di entrambi i motivi del ricorso.
La adita CTP, con sentenza n. 748 depositata il 4.4.2019, rigettava il ricorso e condannava la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio avendo ritenuto che il Comune di Taranto aveva dimostrato con visure catastali che la demolizione totale degli immobili era stata portata a termine a novembre del 2012 e che dalle fatture esibite risultava la realizzazione nel giugno 2012 di una struttura in cemento armato, ma non era possibile stabilirne la consistenza né che la stessa avesse preso il posto dell'immobile da demolire.
Ha appellato la Società assumendo l'erroneità della sentenza ed ha riproposto innanzitutto il motivo della carenza di motivazione dell'atto, sul quale il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi.
Ha poi contestato il merito della pronuncia poiché non avrebbe considerato che a decorrere dal rilascio del permesso a costruire la ricorrente Società aveva provveduto ad eseguire le opere, predisponendo nell'immediatezza quanto necessario al fine della demolizione dei beni presenti sul suolo di sua proprietà.
Tale circostanza, secondo l'appellante, era agevolmente desumibile dalle risultanze delle fatture allegate al ricorso, giacché dalle stesse si evincevano le opere eseguite al fine della demolizione, oltre che dalla perizia stragiudiziale giurata allegata alla domanda di permesso di costruire e richiamata nello stesso permesso n.
14, rilasciato dal Comune, da cui si evinceva lo stato pericolante dell'intero complesso immobiliare, nonché dalla comunicazione di inizio lavori, nella quale la società dichiarava che i lavori avevano avuto inizio il
7.2.2012.
Ne derivava che, ai sensi dell'art. 5, c. 6, .d. lgs. 504/1992, la base imponibile doveva essere costituita dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero di utilizzo del fabbricato.
Ha controdedotto il Comune di Taranto opponendo alle argomentazioni dell'appellante la correttezza della pronuncia poiché aveva tenuto conto delle rendite rilevabili dalle risultanze catastali e poiché la società appellante non aveva presentato l'apposita dichiarazione di variazione ai fini IMU, diretta a rappresentare la situazione di fatto dell'immobile e consentire al Comune di accertarne l'effettività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è, ad avviso del Collegio, fondato e va accolto.
Risulta dagli atti che alla DO.G.MA. srl è stato rilasciato in data 24.1.2012 il permesso per la parziale demolizione e per il recupero strutturale del fabbricato sottoposto ad imposizione e che i relativi lavori, cui la società era stata abilitata con decorrenza dalla data di rilascio del permesso, hanno avuto inizio, come da comunicazione della società notificata al Comune, in data 7.2.2012.
Risulta altresì dagli atti, per essere annotata nell'estratto catastale, l'avvenuta demolizione in data 29.11.2012 di entrambe le particelle del fabbricato (fg. 319, p.lle3398 – sub 10- e 3587 – sub 5) sottoposte ad imposizione
IMU.
Pur in presenza dei predetti elementi risultanti dagli atti di causa, il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso proposto dalla società considerando che dalle fatture esibite dalla stessa poteva desumersi unicamente la realizzazione di una struttura in cemento armato nel giugno 2012, ma non le sue dimensioni né che questa avesse preso il posto dell'immobile da demolire.
L'argomento, ad avviso del Collegio, non è pertinente, visto che l'art. 5, c.6, d.lgs. 504/1992 e l'attuale comma
746 dell'articolo 1 della legge 160/2019 (nuova Imu), nel disciplinare la fattispecie in esame attribuiscono rilevanza, al fine della determinazione della base imponibile dell'imposta, all'esecuzione dell'opera di demolizione, stabilendo che in corso d'opera, cioè durante i lavori di demolizione, e fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, non da quello del fabbricato. A nulla rilevando dunque le circostanze sulle quali la CTP ha fondato la propria pronuncia (realizzazione, al posto dell'immobile da demolire, di struttura in cemento armato e sue dimensioni).
Ebbene, nel caso in esame, risulta dagli atti che i lavori di demolizione hanno avuto inizio il 7.2.2012 e si sono conclusi il 29.11.2012. Tali lavori sono inoltre comprovati dalle fatture prodotte dalla società in giudizio, rappresentative di acquisti di materiali e di operazioni concretamente finalizzati alla demolizione del fabbricato, effettuati in diverse date del periodo intermedio.
Dei lavori di demolizione il Comune era poi perfettamente a conoscenza per averli espressamente autorizzati con il permesso del 24.1.2012 e per essere stato messo al corrente dell'inizio della loro esecuzione;
gli era inoltre noto dalle risultanze dell'estratto catastale, di cui lo stesso Comune si è avvalso per la liquidazione dell'imposta, l'avvenuta demolizione alla data del 29.11.2012.
A mente della normativa richiamata, ed in particolare del comma 6 dell'art. d.lgs. 504/1992 e successive modifiche, il Comune avrebbe dovuto perciò assumere quale base imponibile dell'imposta, fin dall'inizio dei lavori di demolizione, il valore dell'area e non, come ha fatto con l'avviso di accertamento impugnato, il valore del fabbricato.
Né tale conclusione può essere smentita dall'argomento di parte resistente per il quale il valore del bene assoggettato ad imposta deve essere fondato sulla sola rendita catastale, poiché tale regola generale, prevista dal già menzionato art. 5 d.lgs. 504/1992, soffre di eccezioni, quale è anche quella, prevista dalla stessa norma al comma 6, della demolizione del fabbricato;
nel qual caso “la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera”.
L'appello va in conclusione accolto e l'atto impugnato va annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Le spese del presente giudizio, liquidate in € 1.200,00, oltre accessori di legge se dovuti, sono poste a carico del Comune di Taranto.