Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 12/02/2025 ore davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 53 2023 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. G.ppe Savia in sostituzione dell'Avv. ASSENZA
CORRADO discute la causa riportandosi alle difese spiegate in ricorso e note autorizzate.
Per l' è presente l'Avv. Emiliano Contarino in sostituzione dell'Avv. Marcedone discute CP_1
la causa insistendo in memoria di costituzione
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio alle ore 14,40
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 12/02/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 53/2023 promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Assenza giusta procura in atti;
Parte_1
- opponente contro in persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone
-opposto
Con ricorso depositato innanzi all'intestato Tribunale il 9.1.2023, l'istante proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 598 20220001738807000, notificato a mezzo pec il 5.12.2022, con cui venivano posti in riscossione contributi previdenziali per €. 13.816,90 a titolo di omesso versamento di contributi previdenziali, gestione artigiani, sul reddito eccedenti il minimale dovuti per l'anno 2015; assumeva che l'avviso di addebito scaturiva da un accertamento unificato TY7013X00073 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Siracusa, oggetto di impugnazione innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di
Siracusa e conclusosi con sentenza favorevole all'opponente, che accoglieva Il ricorso, ed impugnata dall'Agenzia delle Entrate. Il ricorrente eccepiva “Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione. L'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate richiama integralmente “per relationem” nelle motivazioni il P.V.C. del 22.09.2017 redatto dalla G.d.F(…) Nel caso di specie, non risulta esperita alcuna indagine sui fatti emergenti dal verbale, quindi si contesta la nullità dell'avviso di accertamento in quanto carente di motivazione, atteso che non risulta effettuata una compiuta valutazione degli elementi istruttori acquisiti…; Infondatezza del provvedimento emesso dall'Agenzia delle entrate per mancata opposizione di prove a fronte della validità probatoria delle scritture contabili e dei documenti extracontabili. Nullità per carente, insufficiente e/o omessa motivazione. Nella fattispecie, l'Agenzia delle entrate, facendo propri gli elementi forniti dalla
G.d.F., contesta al ricorrente che sono state emesse fatture nei confronti della società “Istituto di Diagnostica per Immagini Aretusa srl” per lavori di manutenzione straordinaria con applicazione dell'IVA del 10% in luogo di quella del 22%- insufficiente e/o omessa motivazione. Nella fattispecie, l'Agenzia delle entrate, facendo propri gli elementi forniti dalla
G.d.F., contesta al ricorrente che sono state emesse fatture nei confronti della società “Istituto di Diagnostica per Immagini Aretusa srl” per lavori di manutenzione straordinaria con applicazione dell'IVA del 10% in luogo di quella del 22%-Invalidità e infondatezza del provvedimento emesso dall'Agenzia delle entrate per mancata del presupposto soggettivo.
L'Agenzia delle entrate individua come debitore il ricorrente in luogo del committente-
Invalidità dell'atto impositivo per mancata sussistenza della violazione ex art. 109 TUIR.
Nullità dell'atto per carente, insufficiente o omessa motivazione. Infondatezza per mancata opposizione di prove a fronte della validità probatoria delle scritture contabili e dei documenti contabili”. Pertanto, insisteva nell'accoglimento dell'opposizione atteso che la pretesa dell'Agenzia delle Entrate risulta erronea e illegittima. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che deduceva l'infondatezza del CP_1
ricorso assumendo la legittimità dell'operato dell'istituto rilevando In via preliminare e/o pregiudiziale, la tardività in relazione agli eccepiti vizi formali, in quanto proposto oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.. osservava nel merito che “Nel caso di specie,
l'accertamento fiscale da cui è derivato il maggiore imponibile contributivo s'intende qui integralmente riportato e trascritto in tutti i rilievi ivi operati. Ciò premesso, si rileva che l'opponente ha l'onere di contestare l'accertamento fiscale e provarne l'infondatezza, atteso che l'efficacia presuntiva dell'accertamento tributario si produce anche nel giudizio ordinario di opposizione ad avviso di addebito. (Cassazione Civile 18.9.2019 n. 23301; Cass. n.
27617/2018). Il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale, nel censurare l'accertamento dell'Agenzia fiscale, ha comunque ritenuto sussistente un maggior reddito rispetto a quello dichiarato. La sentenza pronunciata dalla Commissione il
9/1/2023 è stata comunque appellata dall'Agenzia delle Entrate”, insisteva per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti, all'udienza odierna all'esito delle conclusioni precisate dalle parti come da verbale allegato e note autorizzate, viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi delle Decisione
Preliminarmente deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 24 D.L.46/99 il ricorso è da ritenersi tempestivo atteso che l'avviso di addebito è stato notificato il 5.12.2022 ed il ricorso è stato depositato il 9.01.2023.
In via preliminare, si osserva che in ordine agli eccepiti vizi di forma dell'avviso di addebito opposto del ricorso, l'azione deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, mirante appunto a far valere i vizi formali dell'atto impugnato e come tale è intempestiva perché proposta oltre il termine di venti giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito.
Ciò posto, in punto di diritto il decidente osserva:
L'opponente deduce l'illegittimità dell'avviso di addebito per insussistenza del presupposto su cui si fonda la pretesa creditoria contrastata, assumendo che essa scaturisce unicamente dall'avviso di accertamento unificato emesso dall'Agenzia delle Entrate che ha errato, a dire dell'opponente, nella determinazione del maggio reddito accertato frutto di un calcolo errato.
Giova osservare che la sentenza resa dalla Corte di Giustizia di Primo grado, favorevole al ricorrente, è stata oggetto di appello da parte dell'Agenzia delle Entrate, ed in ogni caso la sentenza di primo grado ha accolto parzialmente le doglianze dell'opponente annullando ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP i maggiori ricavi imputati per competenza in euro
34.741,00, ed ha rigettato nel resto il ricorso confermando il recupero IVA.
Nelle more del richiamato giudizio di appello nonché del presente procedimento, il ricorrente ha presentato domanda per “ la definizione delle liti fiscali pendenti di cui all'art. 1, commi da
186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Ciò posto, si richiama la pronuncia della S.C. secondo cui “la facoltà di pagamento ridotto rispetto all'importo originario, offerta dal condono, ha effetto solo ai fini fiscali e non anche sulla pretesa contributiva dell' che mantiene così il diritto a riscuotere l'intero credito, CP_1 calcolato in base al reddito che era stato accertato nell'atto impositivo” (cfr. Cass. sentenza n. 950/2021).
La Corte precisa che “nel testo dell'art. 39 L. 98/11 non si rinviene alcun elemento che permetta di saldare le due disposizioni al punto da ritenere che la definizione concordata del giudizio tributario estenda gli effetti sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato dall'Agenzia Entrate ai fini extrafiscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentuale sul reddito”.
Anche la legge richiamata, L. 197/2022, non contiene norme di raccordo con i contributi previdenziali dovuti all' . CP_1
Deve richiamarsi il pacifico orientamento giurisprudenziale del Supremo Collegio secondo cui l'accertamento operato dall'Agenzia delle Entrate conserva valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto dell'onere probatorio: in mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto (cfr. in tal senso Ord. Cass. 950/21).
Il ricorrente, in questa sede, in seno al ricorso si è limitato a reiterare le contestazioni poste innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado senza muovere specifiche contestazioni sul maggior reddito accertato e richiesto dall' . CP_1
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni il ricorso non merita accoglimento e revoca l'ordinanza di sospensione del 15.3.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M 55/14 e successive modificazioni in ragione del valore della causa, delle difese svolte e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore dell' in €. CP_1
2.697,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale alle ore 14,40.
Siracusa 12.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna