Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1547/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1547 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, rimessa in decisione al Collegio con provvedimento del
13.01.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Casandrino Parte_1 C.F._1
(NA) alla via Andrea della Rossa n. 16 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Grasso che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Napoli Controparte_1 C.F._2 via Alessandro Scarlatti n. 60 presso lo studio dell'avv. PE Siporso che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Orso Maria Siporso, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti nel termine concesso in sostituzione dell'udienza del 20.12.2024 i procuratori hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi ed allegato alle dette note.
Il P.M., con visto del 20.01.2025, nulla ha opposto.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.02.2024 la ricorrente premettendo che in data Parte_1
25.05.2013 in Sant'Agnello (NA) aveva contratto matrimonio con e che dalla Controparte_1
loro unione erano nati due figli – (nata a [...] il [...]) PE ( nato a Per_1
Napoli (NA) il 21.12.2020) assumeva che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa delle incompatibilità caratteriali dei coniugi e delle continue incomprensioni tra questi ultimi. Pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'assunzione delle statuizioni accessorie come indicate nel ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, in data 30.04.2024 si costituiva il resistente il Controparte_1
quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, contestava quanto ex adverso dedotto e concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione con l'accoglimento delle statuizioni accessorie indicate nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 11.06.2024 le parti comparivano personalmente innanzi al Giudice delegato e dichiaravano di non volersi riconciliare.
Il Giudice delegato con ordinanza del 20.06.2024, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, assumeva i seguenti provvedimenti provvisori: “ 1) Autorizza i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto;
2) Affida i figli minorenni ad entrambi i genitori in forma condivisa, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
3) Dispone che il padre, salvo migliori accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 20.00, nonché a settimane alterne dall'uscita di scuola del venerdì alle ore 20,00 della domenica, pernottamento compreso, nonché, ad anni alterni con la madre, nelle giornate di Natale o S. Stefano, Capodanno o Epifania, Pasqua o Pasquetta e per un periodo continuativo di quindici giorni durante l'estate che, in caso di disaccordo tra le parti, viene fissato nel periodo dal giorno 1 luglio al giorno 15 luglio, oppure dal giorno 1 agosto al giorno 15 agosto;
4) Dispone che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
congiuntamente, invece, per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori;
5) Dispone che versi mensilmente a favore di , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 (seicento/00) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, somma rivalutabile annualmente e automaticamente secondo indici Istat;
6)
Dispone che i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate”. Con la medesima ordinanza, stante l'inammissibilità della prova testimoniale
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articolata da parte ricorrente per i motivi ivi indicati e ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice delegato rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 20.12.2024, con concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusionali, e stabiliva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il deposito di note telematiche nel termine perentorio del 20.12.2024.
Con ordinanza del 13.01.2025 il Giudice delegato, viste le note depositate congiuntamente ex art. 127 ter c.p.c. in data 19.12.2024, nelle quali i coniugi dichiaravano di volersi separare alle condizioni indicate nell'accordo sottoscritto ed allegato, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Il PM in sede, con visto del 20.01.2025, nulla opponeva.
*** ***
Ciò premesso la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi in corso di giudizio sono addivenuti all'accordo che si seguito si riporta:
1) I coniugi rinunciano e si obbligano a confermare la rinuncia, con verbale congiunto in sostituzione dell'udienza in presenza del 20.12.2024, alle domande di addebito reciprocamente formulate nel giudizio di separazione ed accettare la disciplina adottata con provvedimento d'urgenza dal giudice delegato in data 20.06.2024; e dunque a richiederne la conferma al Tribunale di Napoli Nord con il medesimo atto;
2) Il Sig. provvederà - alla sottoscrizione del presente atto a bonificare alla Controparte_1
Sig.ra la complessiva somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) a fronte di quanto Parte_1 dovuto quali arretrati da determinarsi per effetto della decorrenza dell'assegno stabilito in via provvisoria dal Giudice delegato nella procedura di separazione;
nonché quale contributo all'acquisto di un'autovettura che sostituisce quella finora posseduta;
3) La Sig.ra rinuncia a quant'altro eventualmente dovuto dal Sig. a titolo di Parte_1 CP_1 arretrati e si obbliga a consegnare allo stesso l'autovettura Citroen C3 Controparte_1 targata GB987ST in suo possesso entro 7 giorni dalla ricezione della somma di cui al punto 2).
4) La Sig.ra provvederà altresì alla voltura a proprio nome dell'utenza relativa all'acqua Parte_1
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per la casa familiare.
5) I sottoscritti dichiarano di non aver null'altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione o causa e si obbligano a sottoscrivere il verbale congiunto di cui al punto 1, naturalmente precisando la compensazione delle spese legali.
Le pattuizioni intervenute tra i coniugi e sopra indicate non appaiono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole, pertanto, possono esser recepite nella presente pronuncia, tenuto anche conto del visto apposto dal P.M.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia. ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi
(nata a [...] il [...] a [...]) e Parte_1 CP_1
( nato a [...] il [...]) alle condizioni di cui in parte motiva,
[...]
qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Agnello (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile), (atto n. 13,
Parte II, Serie A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2013 );
c) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
d) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa, all'esito della camera di consiglio del 10.03.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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