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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3055/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 3 - CONTRATTUALE CIVILE
Il Tribunale, Sezione Civile – Area Contenzioso, nella persona del Giudice, Maria Teresa Moscatelli, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3055/2023 R.G., avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo vertente
TRA
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola Spadavecchia, in Parte_1
Molfetta, Corso Umberto I n. 94, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- opponente
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. NI LO in Giovinazzo, CP_1
via degli Ombrellai n. 7
- opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 627/2023, emesso il CP_1
28.5.2023 da questo Tribunale nel procedimento n. 1008/2023 R.G., con cui è stato ingiunto a Parte_1
di consegnare alla parte ricorrente, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto,
[...]
l'imbarcazione Cranchi Start 21 V8 matricola n. 4435, con motore A.B. Volvo Penta mod. 431A matricola
410128241, oltre competenze di lite liquidate in € 567,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15,00 %
per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.
1 Con l'atto di opposizione chiedeva che fossero accolte le seguenti conclusioni: “a) accertare, riconoscere e
dichiarare, previ accertamento e declaratoria delle causali in fatto, in diritto e documentali di cui alla
narrativa del presente atto, l' assolute infondatezza, insussistenza ed inesigibilità del credito ingiunto (pretesa
consegna dell'imbarcazione al Dott. da parte del Sig. ed oggetto del CP_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 627/2023 emesso in data 28 maggio 2023 dal Tribunale di Trani, Giudice Dott. Elio Di
Molfetta; b) per l'effetto, revocare e porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo n. 627/2023 emesso in data
28 maggio 2023 dal Tribunale di Trani, Giudice Dott. Elio Di Molfetta, e notificato in data 6 giugno 2023; c)
in via riconvenzionale, accertare, riconoscere e dichiarare il Dott. debitore nei confronti del CP_1
Sig. della somma di € 7.000,00 quale complessivo corrispettivo residuo ancora dovuto per Parte_1
l'attività di custodia e deposito del natante dal 2012 al maggio 2014 (per € 1.300,00 al netto dell'acconto
versato di € 1.200,00) e dal giugno 2014 al luglio 2023 (per € 5.700,00 al netto dell'acconto versato di €
2.000,00), nonché degli ulteriori canoni che matureranno sino ad avvenuta cessazione del deposito stesso,
oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati dall'insorgenza del credito;
d) per l'effetto, condannare il
Dott. al pagamento in favore del Sig. della detta somma di € 7.000,00 e CP_1 Parte_1
degli ulteriori canoni che matureranno, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati dall'insorgenza del
credito; e) condannare l'opposto all'integrale pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
A fondamento della domanda sosteneva: - di occuparsi dell'attività di rimessaggio, deposito, custodia,
manutenzione e messa a mare di natanti anche da diporto in Molfetta alla Spiaggia Maddalena;
che l'opposto dal 2012 lasciava in deposito e custodia il proprio natante Cranchi con motore fuoribordo Volvo presso CP_2
il rimessaggio;
che nonostante il proprio diligente adempimento del contratto, l'opposto non provvedeva al regolare pagamento dei corrispettivi al cantiere nautico;
il corrispettivo concordato sino a maggio 2014, pari a
€ 2.500,00, non veniva corrisposto, ad eccezione di un acconto pari a € 1.200,00; il canone concordato per il periodo successivo è pari a € 70,00 mensili, il cui importo non veniva corrisposto ad eccezione di un acconto di € 2.000,00; il credito residuo in proprio favore è pari a € 5.700,00, cui vanno sommati gli interessi di €
1.300,00 maturati per il periodo 2012 – maggio 2014, per un totale di € 7.000,00; è disponibile a consegnare l'imbarcazione all'opposto, previo pagamento dei compensi per gli undici anni di custodia e deposito del natante nel proprio cantiere, al netto degli acconti versati, trovando piena applicazione, nella specie, il diritto di ritenzione del creditore ex art. 2756, co.3, c.c. sussistendo, tra gli altri, il requisito della legittima detenzione
2 della cosa da parte del creditore.
Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale del 10.10.2023 si costituiva in giudizio che: “
1- In via principale, rigettare la avversa domanda giacché infondata in fatto ed in diritto CP_1
per tutte le ragioni ampiamente esposte nella narrativa del presente atto, sia in punto di fatto che di diritto e,
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 627/2023 R.G. 1008/2023 emesso in data 28.05.23 dal
Tribunale di Trani Giudice dott. Elio Di Molfetta e di conseguenza ordinare la restituzione del natante Pt_2
V8 matricola n. 4435, con motore A.B. Volvo Penta mod. 431A matricola 410128241. 2- Nel merito
[...]
accertare dichiarare prescritto il credito vantato dal , ovvero accertare e dichiarare la Parte_1
infondatezza della richiesta del per intervenuto passaggio in giudicato della sua pretesa in forza Parte_1
della sentenza n. 1471/2021 emessa dal Giudice di Pace di Bari in data 27.07.2021; 3- Nel merito accertare
e dichiarare la infondatezza della richiesta del per i supposti ulteriori canoni maturati per Parte_1
intervenuta risoluzione contrattuale.
4- In via riconvenzionale accertare e dichiarare il Parte_1
inadempiente alle obbligazioni assunte nella sua qualità di custode e riconoscere in favore del dott. CP_1
la somma di €. 5.000,00 per i danni causati al natante, per il suo mancato utilizzo, per il suo deperimento e
deprezzamento, ovvero di quell'altro importo ritenuto di giustizia secondo il prudente giudizio equitativo del
Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5- Concedere la formula di provvisoria esecuzione al
D.I. n. 627/2021 emesso dal Giudice del Tribunale di Trani in data 28.05.2023 e consentire al dott. , CP_1
per le ragioni esposte, di rientrare in possesso della sua imbarcazione;
6- Condannare il al Parte_1
pagamento alle spese e competenze legali del presente procedimento e del procedimento monitorio in favore
del resistente”.
Evidenziava che corrisponde al vero la circostanza relativa alla consegna nel 2012 della propria imbarcazione per il rimessaggio all'impresa opponente e alla successiva nascita nel 2018 di contrasto tra le parti sull'ammontare del corrispettivo per il deposito stesso;
che non veniva raggiunto alcun accordo tra le parti neppure il canone mensile di deposito in €. 70,00; manifestava, anche a mezzo di corrispondenza intercorsa tra i procuratori, disponibilità a corrispondere somme, a mero titolo transattivo e senza riconoscimento alcuno delle pretese avanzate dall'opponente, al fine di chiudere la vicenda e ottenere la restituzione del bene di sua proprietà; tuttavia, in data 26.04.2018 l'opponente notificava atto di citazione dinanzi il Giudice di Pace di
3 Bari al fine di richiedere il pagamento della complessiva somma di €. 4.590,00 a titoli di canoni per il deposito del natante a suo dire dovuti sino ad aprile 2018; nonostante accordi intercorsi tra i procuratori al fine di definire bonariamente la controversia, i pagamenti intervenuti, le incessanti richieste tese alla restituzione del natante e la disponibilità al versamento del residuo importo concordato, il giudizio incardinato dinanzi al Giudice di
Pace (R.G. n. 6301/2018), proseguiva e si concludeva con sentenza n. 1471/2021 del 27.07.2021 con cui veniva rigettata la domanda di;
in ogni caso, il credito relativo al pagamento dei canoni maturati e Parte_1
scaduti, dal 2012 e sino alla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 26.04.2018 e poi dalla pubblicazione della sentenza del Giudice di Pace di Bari avvenuta il 27.07.2021, sarebbe prescritto;
vi sarebbe giudicato sulla domanda di pagamento, in quanto la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bari, non appellata, ha statuito la non debenza del presunto credito del presunto credito dal 2012 sino al 30.07.2021; vi sono le innumerevoli richieste di restituzione del bene, cui l'opponente inspiegabilmente ed ingiustificatamente non ha dato seguito,
vantando un inesistente diritto di ritenzione del tutto inesistente;
sin dal 14.06.2018 rappresentava la volontà
di recuperare il natante e di portarlo presso altro sito, conclamando di fatto l'intervenuta risoluzione del contratto di deposito;
essendo intervenuta risoluzione contrattuale, il diritto di ritenzione non può essere esercitato, in quanto lo stesso può trovare applicazione solo per i crediti dovuti e maturati in costanza di rapporto contrattuale e non per una obbligazione non dovuta;
ha corrisposto la complessiva somma €. 3.200,00,
di cui €. 1.200,00 al momento del deposito del natante ed €. 2.000,00 in contanti a mani del procuratore di controparte senza che vi sia stato rilascio di ricevuta o fattura fiscale, sebbene dovuta;
le parti avevano raggiunto un'intesa transattiva, secondo la quale si dichiarava disposto, pur di risolvere la vicenda, a riconoscere all'opponente la somma di €. 4.200,00 comprensivi di €. 200,00 per il posizionamento in mare del natante, a fronte della riconsegna del natante;
l'opponente veniva meno all'accordo; sussiste mora del creditore, ai sensi degli artt. 1206 ss c.c. atteso che il presunto creditore, senza motivo legittimo, rifiuta o ostacola l'adempimento omettendo di compiere gli atti (preparatori) necessari per ricevere la prestazione conseguenze sfavorevoli al creditore, come il dover risarcire i danni causati, sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta, oltre a non essergli più dovuti gli interessi o frutti della cosa non percepiti dal debitore;
avrebbe subito danni derivanti dal mancato utilizzo del natante, danni alla imbarcazione e dal deprezzamento del valore della stessa.
4 A scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione dell'11.1.2024, confermata con decreto emesso ex art. 171 bis c.p.c., il Giudice formulava alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.,
rinviando all'udienza del 23.5.2024 per la verifica dell'adesione delle parti alla stessa.
All'udienza dell'11.7.2024, cui era stata rinviata d'ufficio l'udienza del 23.5.2024, parte opponente dichiarava di accettare la proposta ex art. 185 bis c.p.c., mentre parte opposta dichiarava di non accettare la proposta conciliativa del Giudice. In subordine le parti chiedevano l'ammissione delle istanze istruttorie in atti.
A scioglimento della riserva assunta in quella sede, rigettate le istanze istruttorie di parte convenuta, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 9.1.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione del termine di dieci giorni prima per il deposito di note conclusive che entrambe le parti depositavano, rinnovando le richieste in precedenza formulate.
All'odierna udienza dell'11.2.2025, cui è stata rinviata d'ufficio l'udienza del 9.1.2025, all'esito delle precisazioni delle conclusioni, la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e della motivazione, ex
art. 281-sexies c.p.c.
Venendo al merito della presente controversia va detto quanto segue.
Il ricorrente in sede monitoria, odierno convenuto sig. LO NI, agiva per la consegna dell'imbarcazione Cranchi Start 21 V8 matricola n. 4435, con motore A.B. Volvo Penta mod. 431A matricola
410128241, lasciata in deposito e custodia presso il rimessaggio dell'odierno attore che, oltre ad opporsi alla restituzione, in via riconvenzionale, chiedeva il pagamento dei canoni dovuti per deposito e la custodia dell'imbarcazione presso il rimessaggio.
In tema di prova dell'inadempimento dell'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 826
del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del 15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010; Sez. U, n. 13533 del
30/10/2001).
5 Nel caso che ci occupa, l'opponente non contestava il possesso dell'imbarcazione per cui è ingiunzione di consegna, e tuttavia affermava il diritto di ritenzione in ragione del mancato, integrale pagamento delle somme richieste per canone di noleggio.
La tesi non può essere accolta. Infatti, la domanda di pagamento dei canoni formulata dall'opponente non può
trovare accoglimento essendosi formato sul punto giudicato di rigetto della domanda proposta dall'opponente in un separato giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Bari, concluso con sentenza n. 1471/2021
depositata il 27.7.2021. Nel giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace con atto di citazione del 2018, il chiedeva il pagamento delle somme che affermava aver concordato per il periodo 2012 – 2014, Parte_1
per poi affermare di aver concordato con l'altra parte per il periodo successivo il canone di euro 70,00 mensili.
Rigettata la domanda dal giudice di Pace con sentenza non appellata, irrilevanti ai fini del decidere appaiono le richieste istruttorie articolate dalle parti e volte all'accertamento della sussistenza di un accordo sul canone da corrispondere poiché, stante il giudicato in riferimento al periodo per cui vi è stata sentenza dinanzi al
Giudice di Pace, un diverso regolamento nel periodo successivo è ragionevolmente non configurabile.
Inoltre, il rapporto intercorrente tra le parti può essere inquadrato nel contratto di rimessaggio, che è una forma negoziale atipica che si sostanzia nell'assunzione dell'obbligazione da parte di un soggetto di ricevere dall'altro soggetto un bene mobile (specialmente imbarcazioni da diporto, ma anche roulottes ed autovetture)
con l'obbligo di custodia durante il periodo concordato e di restituzione nello stato in cui è stato consegnato.
Ricondotto, dunque, secondo l'orientamento prevalente al contratto di deposito, se ne afferma la presunzione di gratuità salvo che dalla qualità del depositario o da altre circostanze se ne debba presumere una diversa volontà delle parti (art. 1767 c.c.).
Nel caso che ci occupa, alcuna di queste circostanze ricorre nella fattispecie concreta, atteso che la parte attrice non provava la qualità di depositario e le circostanze sopra indicate costituiscono elementi presuntivi confliggenti con l'onerosità del deposito.
Inoltre, ed in fine, non può attribuirsi rilievo dirimente alle somme versate trattandosi di importi versati, per espressa affermazione di parte convenuta, a solo scopo conciliativo.
L'opposizione proposta non può essere accolta, con conseguente rigetto delle domande articolate e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6 E' altresì rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal convenuta volta al risarcimento del danno conseguente ai danni riportati dal natante in ragione del suo mancato utilizzo poiché genericamente articolata.
In relazione alle competenze di lite del presente giudizio, in considerazione della peculiarità della fattispecie concreta nonché del rigetto delle domande riconvenzionali articolate dalle parti, si ritiene ricorrano i presupposti per la compensazione integrale delle competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, - in persona del Giudice Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3055/2023 del Ruolo Generale,
così provvede:
1) rigetta le domande proposte da con atto di citazione notificato il 17.7.2023 e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 627/2023, emesso il 28.5.2023 da questo Tribunale nel procedimento n. 1008/2023 R.G. che, pertanto, dichiara esecutivo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da con comparsa di costituzione e risposta Parte_3
del 10.10.2023;
3) compensa integralmente tra le parti le competenze di lite.
Trani, 11.2.2025
Il Giudice Maria Teresa Moscatelli
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 3 - CONTRATTUALE CIVILE
Il Tribunale, Sezione Civile – Area Contenzioso, nella persona del Giudice, Maria Teresa Moscatelli, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3055/2023 R.G., avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo vertente
TRA
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola Spadavecchia, in Parte_1
Molfetta, Corso Umberto I n. 94, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- opponente
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. NI LO in Giovinazzo, CP_1
via degli Ombrellai n. 7
- opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 627/2023, emesso il CP_1
28.5.2023 da questo Tribunale nel procedimento n. 1008/2023 R.G., con cui è stato ingiunto a Parte_1
di consegnare alla parte ricorrente, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto,
[...]
l'imbarcazione Cranchi Start 21 V8 matricola n. 4435, con motore A.B. Volvo Penta mod. 431A matricola
410128241, oltre competenze di lite liquidate in € 567,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15,00 %
per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.
1 Con l'atto di opposizione chiedeva che fossero accolte le seguenti conclusioni: “a) accertare, riconoscere e
dichiarare, previ accertamento e declaratoria delle causali in fatto, in diritto e documentali di cui alla
narrativa del presente atto, l' assolute infondatezza, insussistenza ed inesigibilità del credito ingiunto (pretesa
consegna dell'imbarcazione al Dott. da parte del Sig. ed oggetto del CP_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 627/2023 emesso in data 28 maggio 2023 dal Tribunale di Trani, Giudice Dott. Elio Di
Molfetta; b) per l'effetto, revocare e porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo n. 627/2023 emesso in data
28 maggio 2023 dal Tribunale di Trani, Giudice Dott. Elio Di Molfetta, e notificato in data 6 giugno 2023; c)
in via riconvenzionale, accertare, riconoscere e dichiarare il Dott. debitore nei confronti del CP_1
Sig. della somma di € 7.000,00 quale complessivo corrispettivo residuo ancora dovuto per Parte_1
l'attività di custodia e deposito del natante dal 2012 al maggio 2014 (per € 1.300,00 al netto dell'acconto
versato di € 1.200,00) e dal giugno 2014 al luglio 2023 (per € 5.700,00 al netto dell'acconto versato di €
2.000,00), nonché degli ulteriori canoni che matureranno sino ad avvenuta cessazione del deposito stesso,
oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati dall'insorgenza del credito;
d) per l'effetto, condannare il
Dott. al pagamento in favore del Sig. della detta somma di € 7.000,00 e CP_1 Parte_1
degli ulteriori canoni che matureranno, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati dall'insorgenza del
credito; e) condannare l'opposto all'integrale pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
A fondamento della domanda sosteneva: - di occuparsi dell'attività di rimessaggio, deposito, custodia,
manutenzione e messa a mare di natanti anche da diporto in Molfetta alla Spiaggia Maddalena;
che l'opposto dal 2012 lasciava in deposito e custodia il proprio natante Cranchi con motore fuoribordo Volvo presso CP_2
il rimessaggio;
che nonostante il proprio diligente adempimento del contratto, l'opposto non provvedeva al regolare pagamento dei corrispettivi al cantiere nautico;
il corrispettivo concordato sino a maggio 2014, pari a
€ 2.500,00, non veniva corrisposto, ad eccezione di un acconto pari a € 1.200,00; il canone concordato per il periodo successivo è pari a € 70,00 mensili, il cui importo non veniva corrisposto ad eccezione di un acconto di € 2.000,00; il credito residuo in proprio favore è pari a € 5.700,00, cui vanno sommati gli interessi di €
1.300,00 maturati per il periodo 2012 – maggio 2014, per un totale di € 7.000,00; è disponibile a consegnare l'imbarcazione all'opposto, previo pagamento dei compensi per gli undici anni di custodia e deposito del natante nel proprio cantiere, al netto degli acconti versati, trovando piena applicazione, nella specie, il diritto di ritenzione del creditore ex art. 2756, co.3, c.c. sussistendo, tra gli altri, il requisito della legittima detenzione
2 della cosa da parte del creditore.
Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale del 10.10.2023 si costituiva in giudizio che: “
1- In via principale, rigettare la avversa domanda giacché infondata in fatto ed in diritto CP_1
per tutte le ragioni ampiamente esposte nella narrativa del presente atto, sia in punto di fatto che di diritto e,
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 627/2023 R.G. 1008/2023 emesso in data 28.05.23 dal
Tribunale di Trani Giudice dott. Elio Di Molfetta e di conseguenza ordinare la restituzione del natante Pt_2
V8 matricola n. 4435, con motore A.B. Volvo Penta mod. 431A matricola 410128241. 2- Nel merito
[...]
accertare dichiarare prescritto il credito vantato dal , ovvero accertare e dichiarare la Parte_1
infondatezza della richiesta del per intervenuto passaggio in giudicato della sua pretesa in forza Parte_1
della sentenza n. 1471/2021 emessa dal Giudice di Pace di Bari in data 27.07.2021; 3- Nel merito accertare
e dichiarare la infondatezza della richiesta del per i supposti ulteriori canoni maturati per Parte_1
intervenuta risoluzione contrattuale.
4- In via riconvenzionale accertare e dichiarare il Parte_1
inadempiente alle obbligazioni assunte nella sua qualità di custode e riconoscere in favore del dott. CP_1
la somma di €. 5.000,00 per i danni causati al natante, per il suo mancato utilizzo, per il suo deperimento e
deprezzamento, ovvero di quell'altro importo ritenuto di giustizia secondo il prudente giudizio equitativo del
Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5- Concedere la formula di provvisoria esecuzione al
D.I. n. 627/2021 emesso dal Giudice del Tribunale di Trani in data 28.05.2023 e consentire al dott. , CP_1
per le ragioni esposte, di rientrare in possesso della sua imbarcazione;
6- Condannare il al Parte_1
pagamento alle spese e competenze legali del presente procedimento e del procedimento monitorio in favore
del resistente”.
Evidenziava che corrisponde al vero la circostanza relativa alla consegna nel 2012 della propria imbarcazione per il rimessaggio all'impresa opponente e alla successiva nascita nel 2018 di contrasto tra le parti sull'ammontare del corrispettivo per il deposito stesso;
che non veniva raggiunto alcun accordo tra le parti neppure il canone mensile di deposito in €. 70,00; manifestava, anche a mezzo di corrispondenza intercorsa tra i procuratori, disponibilità a corrispondere somme, a mero titolo transattivo e senza riconoscimento alcuno delle pretese avanzate dall'opponente, al fine di chiudere la vicenda e ottenere la restituzione del bene di sua proprietà; tuttavia, in data 26.04.2018 l'opponente notificava atto di citazione dinanzi il Giudice di Pace di
3 Bari al fine di richiedere il pagamento della complessiva somma di €. 4.590,00 a titoli di canoni per il deposito del natante a suo dire dovuti sino ad aprile 2018; nonostante accordi intercorsi tra i procuratori al fine di definire bonariamente la controversia, i pagamenti intervenuti, le incessanti richieste tese alla restituzione del natante e la disponibilità al versamento del residuo importo concordato, il giudizio incardinato dinanzi al Giudice di
Pace (R.G. n. 6301/2018), proseguiva e si concludeva con sentenza n. 1471/2021 del 27.07.2021 con cui veniva rigettata la domanda di;
in ogni caso, il credito relativo al pagamento dei canoni maturati e Parte_1
scaduti, dal 2012 e sino alla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 26.04.2018 e poi dalla pubblicazione della sentenza del Giudice di Pace di Bari avvenuta il 27.07.2021, sarebbe prescritto;
vi sarebbe giudicato sulla domanda di pagamento, in quanto la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bari, non appellata, ha statuito la non debenza del presunto credito del presunto credito dal 2012 sino al 30.07.2021; vi sono le innumerevoli richieste di restituzione del bene, cui l'opponente inspiegabilmente ed ingiustificatamente non ha dato seguito,
vantando un inesistente diritto di ritenzione del tutto inesistente;
sin dal 14.06.2018 rappresentava la volontà
di recuperare il natante e di portarlo presso altro sito, conclamando di fatto l'intervenuta risoluzione del contratto di deposito;
essendo intervenuta risoluzione contrattuale, il diritto di ritenzione non può essere esercitato, in quanto lo stesso può trovare applicazione solo per i crediti dovuti e maturati in costanza di rapporto contrattuale e non per una obbligazione non dovuta;
ha corrisposto la complessiva somma €. 3.200,00,
di cui €. 1.200,00 al momento del deposito del natante ed €. 2.000,00 in contanti a mani del procuratore di controparte senza che vi sia stato rilascio di ricevuta o fattura fiscale, sebbene dovuta;
le parti avevano raggiunto un'intesa transattiva, secondo la quale si dichiarava disposto, pur di risolvere la vicenda, a riconoscere all'opponente la somma di €. 4.200,00 comprensivi di €. 200,00 per il posizionamento in mare del natante, a fronte della riconsegna del natante;
l'opponente veniva meno all'accordo; sussiste mora del creditore, ai sensi degli artt. 1206 ss c.c. atteso che il presunto creditore, senza motivo legittimo, rifiuta o ostacola l'adempimento omettendo di compiere gli atti (preparatori) necessari per ricevere la prestazione conseguenze sfavorevoli al creditore, come il dover risarcire i danni causati, sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta, oltre a non essergli più dovuti gli interessi o frutti della cosa non percepiti dal debitore;
avrebbe subito danni derivanti dal mancato utilizzo del natante, danni alla imbarcazione e dal deprezzamento del valore della stessa.
4 A scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione dell'11.1.2024, confermata con decreto emesso ex art. 171 bis c.p.c., il Giudice formulava alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.,
rinviando all'udienza del 23.5.2024 per la verifica dell'adesione delle parti alla stessa.
All'udienza dell'11.7.2024, cui era stata rinviata d'ufficio l'udienza del 23.5.2024, parte opponente dichiarava di accettare la proposta ex art. 185 bis c.p.c., mentre parte opposta dichiarava di non accettare la proposta conciliativa del Giudice. In subordine le parti chiedevano l'ammissione delle istanze istruttorie in atti.
A scioglimento della riserva assunta in quella sede, rigettate le istanze istruttorie di parte convenuta, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 9.1.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione del termine di dieci giorni prima per il deposito di note conclusive che entrambe le parti depositavano, rinnovando le richieste in precedenza formulate.
All'odierna udienza dell'11.2.2025, cui è stata rinviata d'ufficio l'udienza del 9.1.2025, all'esito delle precisazioni delle conclusioni, la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e della motivazione, ex
art. 281-sexies c.p.c.
Venendo al merito della presente controversia va detto quanto segue.
Il ricorrente in sede monitoria, odierno convenuto sig. LO NI, agiva per la consegna dell'imbarcazione Cranchi Start 21 V8 matricola n. 4435, con motore A.B. Volvo Penta mod. 431A matricola
410128241, lasciata in deposito e custodia presso il rimessaggio dell'odierno attore che, oltre ad opporsi alla restituzione, in via riconvenzionale, chiedeva il pagamento dei canoni dovuti per deposito e la custodia dell'imbarcazione presso il rimessaggio.
In tema di prova dell'inadempimento dell'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 826
del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del 15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010; Sez. U, n. 13533 del
30/10/2001).
5 Nel caso che ci occupa, l'opponente non contestava il possesso dell'imbarcazione per cui è ingiunzione di consegna, e tuttavia affermava il diritto di ritenzione in ragione del mancato, integrale pagamento delle somme richieste per canone di noleggio.
La tesi non può essere accolta. Infatti, la domanda di pagamento dei canoni formulata dall'opponente non può
trovare accoglimento essendosi formato sul punto giudicato di rigetto della domanda proposta dall'opponente in un separato giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Bari, concluso con sentenza n. 1471/2021
depositata il 27.7.2021. Nel giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace con atto di citazione del 2018, il chiedeva il pagamento delle somme che affermava aver concordato per il periodo 2012 – 2014, Parte_1
per poi affermare di aver concordato con l'altra parte per il periodo successivo il canone di euro 70,00 mensili.
Rigettata la domanda dal giudice di Pace con sentenza non appellata, irrilevanti ai fini del decidere appaiono le richieste istruttorie articolate dalle parti e volte all'accertamento della sussistenza di un accordo sul canone da corrispondere poiché, stante il giudicato in riferimento al periodo per cui vi è stata sentenza dinanzi al
Giudice di Pace, un diverso regolamento nel periodo successivo è ragionevolmente non configurabile.
Inoltre, il rapporto intercorrente tra le parti può essere inquadrato nel contratto di rimessaggio, che è una forma negoziale atipica che si sostanzia nell'assunzione dell'obbligazione da parte di un soggetto di ricevere dall'altro soggetto un bene mobile (specialmente imbarcazioni da diporto, ma anche roulottes ed autovetture)
con l'obbligo di custodia durante il periodo concordato e di restituzione nello stato in cui è stato consegnato.
Ricondotto, dunque, secondo l'orientamento prevalente al contratto di deposito, se ne afferma la presunzione di gratuità salvo che dalla qualità del depositario o da altre circostanze se ne debba presumere una diversa volontà delle parti (art. 1767 c.c.).
Nel caso che ci occupa, alcuna di queste circostanze ricorre nella fattispecie concreta, atteso che la parte attrice non provava la qualità di depositario e le circostanze sopra indicate costituiscono elementi presuntivi confliggenti con l'onerosità del deposito.
Inoltre, ed in fine, non può attribuirsi rilievo dirimente alle somme versate trattandosi di importi versati, per espressa affermazione di parte convenuta, a solo scopo conciliativo.
L'opposizione proposta non può essere accolta, con conseguente rigetto delle domande articolate e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6 E' altresì rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal convenuta volta al risarcimento del danno conseguente ai danni riportati dal natante in ragione del suo mancato utilizzo poiché genericamente articolata.
In relazione alle competenze di lite del presente giudizio, in considerazione della peculiarità della fattispecie concreta nonché del rigetto delle domande riconvenzionali articolate dalle parti, si ritiene ricorrano i presupposti per la compensazione integrale delle competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, - in persona del Giudice Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3055/2023 del Ruolo Generale,
così provvede:
1) rigetta le domande proposte da con atto di citazione notificato il 17.7.2023 e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 627/2023, emesso il 28.5.2023 da questo Tribunale nel procedimento n. 1008/2023 R.G. che, pertanto, dichiara esecutivo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da con comparsa di costituzione e risposta Parte_3
del 10.10.2023;
3) compensa integralmente tra le parti le competenze di lite.
Trani, 11.2.2025
Il Giudice Maria Teresa Moscatelli
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