Sentenza 13 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/01/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00615/2025REG.PROV.COLL.
N. 06924/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6924 del 2024, proposto da SI EQ, rappresentato e difeso dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 5178/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Avagliano in sostituzione dell'Avvocato Biancamaria Celletti e Francesco Vannicelli nonché l'Avvocato dello Stato Isabella Bruni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - ll prof. SI EQ, completati gli studi superiori in Italia, partecipava al Curso de formacion practica en educacion especial presso l’Universidad Antonio de Nebrija, in Spagna, superando il relativo esame di certificazione delle competenze acquisite nel mese di giugno 2022. Presentava quindi a mezzo pec in data 15.07.2022 istanza di riconoscimento di equipollenza del titolo accademico avanti al Ministero dell’Università e della Ricerca al fine di utilizzarlo come titolo nelle graduatorie concorsuali per l’accesso al sistema pubblico di istruzione. Non essendo pervenuto alcun riscontro, ed essendo spirato il termine di conclusione del procedimento desumibile dal combinato disposto degli artt. 2 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, dall’art. art. 3 e 5 della 11 luglio 2002 n. 148 e dall’art. 3, comma 3, del dPR 30 luglio 2009 n. 189 (regolamento attuativo), pari a giorni 90, proponeva ricorso ex artt. 31 e 117, d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 avverso il silenzio inadempimento.
2 - Con sentenza 13 marzo 2024, n. 5178, il TAR Lazio, Sez. IV ter, respingeva il ricorso, ritenendo che il Ministero dell’Università non avesse la competenza a pronunciarsi sulle richieste di riconoscimento dei titoli esteri che, ai fini scolastici, sono riservate alla cognizione del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
3 - La sentenza viene ora appellata. Il Ministero dell’Università si è costituito solo formalmente.
4 – Con i motivi d’appello proposti si deduce che la legge 11 luglio 2002, n. 148, disciplina il procedimento di riconoscimento dei titoli scolastici e accademici limitandosi a precisare che le Università procedono al riconoscimento dei titoli ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, mentre altre “amministrazioni dello Stato” procedono al riconoscimento ad altri fini.
L’istanza di riconoscimento inoltrata dalla ricorrente si basava su di una normativa diversa dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che ha dato attuazione alla direttiva 2005/36/CE. Esso si basava infatti sul DPR 30 luglio 2009, n. 189, che radica la competenza a provvedere sui riconoscimenti dei titoli accademici esteri esclusivamente in capo al Ministero Università e Ricerca, e che sarebbe tuttora vigente.
5 – Quindi, conclude la parte appellante, era incombenza dell’Amministrazione trasmettere il fascicolo agli uffici competenti. Essendo inutilmente decorso il termine di cui sopra, se ne dovrebbe desumere la violazione dell’art. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 3 della legge 22 luglio 2002, n. 148, e dell’art. 3, comma 3, del predetto dPR n. 189/2009. In conclusione, la sentenza impugnata dovrebbe essere riformata, dovendosi accertare l’inadempimento dell’amministrazione e la formazione dell’illegittimo silenzio.
6 – Ai fini della decisione, occorre considerare che, così come acclarato anche dalla più recente giurisprudenza della Sezione (sentenza n. 8000/2024) dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi, secondo la vigente normativa la domanda di riconoscimento del titolo ai fini dichiarati dallo stesso appellante doveva essere necessariamente proposta al Ministero dell’istruzione e del merito.
7 – In presenza di una errata presentazione della domanda ad una amministrazione non titolata a riceverla, è quindi in mancanza di un adempimento dell’appellante suscettibile di determinare il dies a quo ai fini del decorso del termine di cui si vuol far valere la violazione, il TAR ha, esattamente, respinto il ricorso. L’appello deve essere quindi respinto.
8 – In ogni caso, tenuto conto del principio sancito dall’art. 1, comma 2- bis , della l. n. 241/1990, ai sensi del quale “ i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede ”, di carattere generale rispetto all’agire pubblicistico e che trova fondamento nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. (C.d.S., Sez. VII, 30 maggio 2024, n. 4860; Sez. V, 27 ottobre 2023, n. 9298; Sez. III, 25 novembre 2021, n. 7891; Sez. VI, 1° luglio 2021, n. 5008), nonché del divieto di ingiustificato aggravio del procedimento di cui al comma 2 del predetto art. 1 della l. n. 241 cit., il Ministero dell’Università e della Ricerca è tenuto a trasmettere l’istanza della ricorrente, corredata della pertinente documentazione, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, deputato a provvedere su di essa. Ovviamente, trattandosi non di attività provvedimentale, ma di mero inoltro dell’istanza, la stessa non era giustiziabile attraverso il c.d. rito del silenzio: donde l’infondatezza anche per questo verso dell’appello.
9 – Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie esaminata in relazione a quanto precisato al paragrafo precedente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO