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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 4775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4775 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1691/25
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 26.11.25, innanzi al Giudice IK AL PA, chiamata la causa RG n. 1691/25 sono presenti: per parte opposta, gli avvocati La VE e D'TI i quali rappresentano che con- troparte ha pagato quanto richiesto ed insistono per la regolamentazione delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale , chiedendone altresì la distrazione.
Nessuno è presente per l'avvocatura sino alle ore 10.45
IL GIUDICE
SI ritira in camera di consiglio.
***
Terminata la Camera di Consiglio deposita la seguente Sentenza, omettendo, data l'assenza di persone in aula, la lettura prescritta dall'art. 429 c.p.c.
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE II CIVILE SENTENZA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice IK AL Pam- palone, nel giudizio pendente al n. 1691dell'anno 2025, pendente tra
Parte_1
in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege
Opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Dott.ssa Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Palermo, via Dante n. 166, presso lo studio degli av- CP_2
vocati RO La VE e NA D'TI, che la rappresentano e difendono giusta procura al- legata alla memoria di costituzione.
Opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia per il ver- samento degli oneri condominiali.
DISPOSITIVO
- DICHIARA cessata la materia del contendere;
- REVOCA il Decreto ingiuntivo n. 4280/24 emesso dal Tribunale di Palermo in data 31.12.24 nel procedimento R.G. n. 12431/24;
- CONDANNA l' Controparte_3
in persona dell'Assessore pro tempore, alla rifusione delle spese di li-
[...] te, che si liquidano in € 9.294,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali per compensi professionali (di cui € 2.242,00 per la fase monitoria ed € 7.052,00 per il presente giudi- zio di opposizione) ed € 406,50 per spese vive, disponendone la distrazione in favore degli avvocati RO La VE e NA D'TI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è l'opposizione promossa dall'
[...] avverso il de- Parte_2
creto ingiuntivo n. 4280/24 emesso in data 31.12.24, con il quale il Tribunale di Palermo ha ingiunto all'odierna opponente di pagare, in favore di l'importo di Controparte_1
127.582,00 oltre spese di lite, dovuto per oneri condominiali e consumi idrici riferiti all'immobile sito in Palermo, via Imperatore Federico n. 70, ancora detenuto dall'amministrazione, nonostante la definitiva scadenza del contratto di locazione stipula- to tra le parti in data 23.3.1992.
A fondamento dell'opposizione, l'Assessorato ha dedotto: i) che le somme richieste a tal titolo vanno corrisposte dall'effettivo fruitore dei servizi che, nel caso di specie, coin- cide con l' quale ente cui l'Assessorato ha temporaneamente assegnato parte dei lo- CP_4 cali già oggetto del rapporto di locazione, giusta nota prot. del 17.2.2016; ii) che le somme sono state richieste senza il rispetto degli adempimenti previsti dalla circolare n. 1840 del
4.2.1995. si è costituita in data 9.5.25 insistendo per il rigetto Controparte_1
dell'opposizione. Quindi, all'udienza odierna, ha rappresentato di avere ricevuto il paga- mento delle somme oggetto di ingiunzione, chiedendo che il Tribunale dichiari cessata la materia del contendere provvedendo sulle spese di lite secondo il principio della c.d. soc- combenza virtuale.
****
Preliminarmente, stante quanto rappresentato da Controparte_1
all'udienza odierna, il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere, con conse- guente estinzione del giudizio.
Dovendo regolare le spese di lite in base al principio di soccombenza virtuale, il
Tribunale rileva che l'Assessorato opponente ha contestato in modo assolutamente generi- co la sussistenza del credito, limitandosi a dedurre -oltre alla violazione della circolare del
4.2.1995, che, però, è, con tutta evidenza, atto interno all'amministrazione stessa- che il soggetto tenuto al versamento degli oneri accessori coincide con l'Ente effettivo occupante dei locali.
Tuttavia, tale tesi difensiva, oltre ad essere errata in diritto -non ravvisandosi rap- porto di sorta tra l'ente fruitore dei locali (in specie, l' e la società originaria locatri- CP_4
ce- non poteva neppure essere spesa nel presente giudizio, dal momento che la titolarità passiva dell'obbligazione avente ad oggetto gli oneri accessori è stata già decisa, con effi- cacia di giudicato, dalla Sentenza n. 4123 del 14.10.22.c
Con detta Sentenza, infatti, il Tribunale di Palermo ha per l'appunto condannato l' odierno opponente al versamento, in favore di Parte_1 Parte_3
di € 14.348,91 a titolo di oneri condominiali e consumi idrici, respingendo in parte
[...]
la domanda (intesa ad ottenere l'importo ben maggiore di € 135.955,09) sol perché allora non aveva ancora provveduto al versamento dell'intera somma in favo- Controparte_1
re del condominio, come poi accaduto.
Da qui l'originaria legittimità del decreto ingiuntivo che forma oggetto dell'odierno giudizio di opposizione.
**
Per quanto sopra esposto, occorre disporre la revoca del decreto ingiuntivo n.
4280/24 emesso dal Tribunale di Palermo nel procedimento R.G. n. 12431/24 in data
31.12.24, con condanna dell'Assessorato alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...] nel presente giudizio [che si liquidano in complessive € 7.052,00, applicando il minimo Controparte_1
liquidabile per i giudizi di cognizione di valore ricompreso tra € 52.000,00 ed € 260,000 dal momento che il presente giu- dizio di opposizione non ha introdotto alcun diverso tema di indagine o di lite rispetto alla fase monitoria] oltre che per la fase monitoria, nell'importo già liquidato con il decreto ingiuntivo.
Palermo, 26.11.25
IL GIUDICE
Dott.ssa IK AL PA
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 26.11.25, innanzi al Giudice IK AL PA, chiamata la causa RG n. 1691/25 sono presenti: per parte opposta, gli avvocati La VE e D'TI i quali rappresentano che con- troparte ha pagato quanto richiesto ed insistono per la regolamentazione delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale , chiedendone altresì la distrazione.
Nessuno è presente per l'avvocatura sino alle ore 10.45
IL GIUDICE
SI ritira in camera di consiglio.
***
Terminata la Camera di Consiglio deposita la seguente Sentenza, omettendo, data l'assenza di persone in aula, la lettura prescritta dall'art. 429 c.p.c.
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE II CIVILE SENTENZA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice IK AL Pam- palone, nel giudizio pendente al n. 1691dell'anno 2025, pendente tra
Parte_1
in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege
Opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Dott.ssa Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Palermo, via Dante n. 166, presso lo studio degli av- CP_2
vocati RO La VE e NA D'TI, che la rappresentano e difendono giusta procura al- legata alla memoria di costituzione.
Opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia per il ver- samento degli oneri condominiali.
DISPOSITIVO
- DICHIARA cessata la materia del contendere;
- REVOCA il Decreto ingiuntivo n. 4280/24 emesso dal Tribunale di Palermo in data 31.12.24 nel procedimento R.G. n. 12431/24;
- CONDANNA l' Controparte_3
in persona dell'Assessore pro tempore, alla rifusione delle spese di li-
[...] te, che si liquidano in € 9.294,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali per compensi professionali (di cui € 2.242,00 per la fase monitoria ed € 7.052,00 per il presente giudi- zio di opposizione) ed € 406,50 per spese vive, disponendone la distrazione in favore degli avvocati RO La VE e NA D'TI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è l'opposizione promossa dall'
[...] avverso il de- Parte_2
creto ingiuntivo n. 4280/24 emesso in data 31.12.24, con il quale il Tribunale di Palermo ha ingiunto all'odierna opponente di pagare, in favore di l'importo di Controparte_1
127.582,00 oltre spese di lite, dovuto per oneri condominiali e consumi idrici riferiti all'immobile sito in Palermo, via Imperatore Federico n. 70, ancora detenuto dall'amministrazione, nonostante la definitiva scadenza del contratto di locazione stipula- to tra le parti in data 23.3.1992.
A fondamento dell'opposizione, l'Assessorato ha dedotto: i) che le somme richieste a tal titolo vanno corrisposte dall'effettivo fruitore dei servizi che, nel caso di specie, coin- cide con l' quale ente cui l'Assessorato ha temporaneamente assegnato parte dei lo- CP_4 cali già oggetto del rapporto di locazione, giusta nota prot. del 17.2.2016; ii) che le somme sono state richieste senza il rispetto degli adempimenti previsti dalla circolare n. 1840 del
4.2.1995. si è costituita in data 9.5.25 insistendo per il rigetto Controparte_1
dell'opposizione. Quindi, all'udienza odierna, ha rappresentato di avere ricevuto il paga- mento delle somme oggetto di ingiunzione, chiedendo che il Tribunale dichiari cessata la materia del contendere provvedendo sulle spese di lite secondo il principio della c.d. soc- combenza virtuale.
****
Preliminarmente, stante quanto rappresentato da Controparte_1
all'udienza odierna, il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere, con conse- guente estinzione del giudizio.
Dovendo regolare le spese di lite in base al principio di soccombenza virtuale, il
Tribunale rileva che l'Assessorato opponente ha contestato in modo assolutamente generi- co la sussistenza del credito, limitandosi a dedurre -oltre alla violazione della circolare del
4.2.1995, che, però, è, con tutta evidenza, atto interno all'amministrazione stessa- che il soggetto tenuto al versamento degli oneri accessori coincide con l'Ente effettivo occupante dei locali.
Tuttavia, tale tesi difensiva, oltre ad essere errata in diritto -non ravvisandosi rap- porto di sorta tra l'ente fruitore dei locali (in specie, l' e la società originaria locatri- CP_4
ce- non poteva neppure essere spesa nel presente giudizio, dal momento che la titolarità passiva dell'obbligazione avente ad oggetto gli oneri accessori è stata già decisa, con effi- cacia di giudicato, dalla Sentenza n. 4123 del 14.10.22.c
Con detta Sentenza, infatti, il Tribunale di Palermo ha per l'appunto condannato l' odierno opponente al versamento, in favore di Parte_1 Parte_3
di € 14.348,91 a titolo di oneri condominiali e consumi idrici, respingendo in parte
[...]
la domanda (intesa ad ottenere l'importo ben maggiore di € 135.955,09) sol perché allora non aveva ancora provveduto al versamento dell'intera somma in favo- Controparte_1
re del condominio, come poi accaduto.
Da qui l'originaria legittimità del decreto ingiuntivo che forma oggetto dell'odierno giudizio di opposizione.
**
Per quanto sopra esposto, occorre disporre la revoca del decreto ingiuntivo n.
4280/24 emesso dal Tribunale di Palermo nel procedimento R.G. n. 12431/24 in data
31.12.24, con condanna dell'Assessorato alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...] nel presente giudizio [che si liquidano in complessive € 7.052,00, applicando il minimo Controparte_1
liquidabile per i giudizi di cognizione di valore ricompreso tra € 52.000,00 ed € 260,000 dal momento che il presente giu- dizio di opposizione non ha introdotto alcun diverso tema di indagine o di lite rispetto alla fase monitoria] oltre che per la fase monitoria, nell'importo già liquidato con il decreto ingiuntivo.
Palermo, 26.11.25
IL GIUDICE
Dott.ssa IK AL PA