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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/07/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1276 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato FAZZI DAVIDE
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato PINI BENTIVOGLIO ANDREA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: famiglia di fatto, prima regolamentazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c depositate da ambo le parti in data 16/07/2025.
pagina 1 di 4 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nato il figlio Per_1 in data 01/11/2017.
2. Con ricorso del 18/03/2025, ha chiesto regolamentarsi i rapporti Parte_1 personali ed economici tra i genitori e il figlio minore.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito domandando una Controparte_1 differente regolamentazione dei medesimi aspetti.
4. I genitori hanno successivamente raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“a) Affidamento in via condivisa di ad entrambi i genitori, con Persona_2 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento paritetico del minore presso ciascun genitore e con la permanenza della residenza anagrafica attuale del minore in Castelnuovo Rangone (MO), Via Tintoretto n. 3, secondo il seguente calendario:
> nelle due settimane mensili ove la madre ha il turno di lavoro al mattino (orario
6-13)
resterà a pernottare dal padre la domenica sera e tutte le sere successive Per_1 sino alla sera del giovedì compreso e le mattine seguenti il padre accompagnerà il minore a scuola: in tali settimane dal lunedì al venerdì la mamma ritirerà il bambino da scuola per poi ricondurlo a casa del padre, dopo la cena, alle ore
20,30;
> nelle due settimane mensili ove la madre ha il turno di lavoro al pomeriggio
(orario 13-20)
resterà a pernottare dalla mamma la domenica sera e tutte le sere Per_1 successive sino alla sera del giovedì compreso e le mattine seguenti la madre accompagnerà il minore a scuola: in tali settimane dal lunedì al venerdì il papà, anche attraverso l'ausilio dei nonni paterni, ritirerà il bambino da scuola per poi ricondurlo a casa della madre, dopo la cena, alle ore 21.
Inoltre, nei due fine settimana mensili che precedono il lunedì in cui la IG.ra ha il turno di lavoro al mattino resterà con il padre mentre Parte_1 Per_1 nei restanti due fine settimana resterà con la mamma. Per_1
pagina 2 di 4 Per quanto concerne i periodi di Festività e vacanza si conviene il seguente schema di regolamentazione: - sei giorni con ciascun genitore durante le Feste di Natale con alternanza annuale di Vigilia/Natale e 31-12/1-01;
- tre giorni con ciascun genitore durante le vacanze Pasquali;
- Ponti ed Altre Festività ad annualità alternate tra i genitori;
- numero tre settimane anche non consecutive da concordare nel periodo estivo con ciascun genitore;
b) disporsi l'assegnazione della casa di famiglia sita in Castelnuovo Rangone
(MO), Via Tintoretto n. 3 a in funzione della convivenza di Parte_1 Parte_1
con il minore nelle forme del collocamento paritetico con l'altro
[...] Per_1 genitore e ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del minore e/o fino alla cessazione della convivenza del medesimo con la madre anche Per_1 se non economicamente autosufficiente e si assumerà tutte le spese Parte_1 di gestione del citato immobile ivi comprese quelle condominiali ordinarie.
Fermo quanto sopra, si impegna a trasferirsi presso altra Controparte_1 abitazione entro e non oltre il 15.08.2025 e darà comunicazione scritta alla IG.ra del suo nuovo domicilio. Le parti convengono che Parte_1 Controparte_1 possa asportare dalla casa già di famiglia i suoi effetti personali e gli arredi e le suppellettili già individuati dalle stesse parti;
c) disporsi che il IG. provveda a versare, a favore di Controparte_1 Parte_1
, entro e non oltre il giorno 11 di ogni mese, sul conto corrente già dalla stessa
[...] indicato, a titolo di contributo mensile al mantenimento di la Persona_2 somma mensile di Euro 300,00 al mese a decorrere dal mese di Agosto 2025 e ciò fino alla autosufficienza economica di;
Per_1
d) disporre che l'assegno unico Inps per il minore spetti a;
Per_1 Parte_1
e) disporre che ciascun genitore provveda al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie del figlio sulla base della disciplina del vigente Protocollo Per_1 sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del Tribunale di
Modena che le parti dichiarano di ben conoscere;
pagina 3 di 4 f) le parti e dichiarano di non avere Parte_1 Controparte_1 economicamente reciprocamente nulla a pretendere personalmente l'un dall'altro, ad eccezione dell'obbligo di di riconoscere a favore di la somma Parte_1 Controparte_1 equivalente al 50% del recupero fiscale delle spese mediche sostenute da entrambi i genitori nell'interesse di Persona_2
g) le parti si autorizzano sin d'ora reciprocamente al rinnovo di documenti valevoli per l'espatrio, ovvero al rilascio di carta di identità idonea all'espatrio; in ogni caso, si impegnano a prestarsi vicendevolmente la massima collaborazione per l'espletamento delle formalità relative all'ottenimento di detti documenti e si impegnano altresì a fornire preventivamente all'altro genitore tutte le informazioni circa l'espatrio;
h) con compensazione integrale tra le parti delle spese e dei compensi della presente causa.
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale del figlio minore.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 23/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
LA PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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