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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. IU Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11507/2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e riservata per la decisione all'udienza del 5/5/2025
TRA
, con l'Avv. LOSPINOSO MASSIMO Parte_1
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
, con l'Avv. COLAPINTO FILIPPO CP_1
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente in Bari in CP_1
data 21/05/1998, unione dalla quale sono nati tre figli, Persona_1
(il 10.02.1998), (il 15.1.2005) e IU (il 22.8.2014), Per_2
tutti con lei conviventi presso una casa di proprietà Arca Puglia.
Deduce che con decreto del 23.3.2021, questo Tribunale ha omo- logato la separazione personale consensuale dei coniugi, regolando l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario di avere con sé i minori nei giorni e nei periodi concordati, nonché
i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi ed i figli.
Allega di non svolgere alcuna attività lavorativa, di dedicarsi alla cura di suo figlio IU, invalido al 100% e percettore di inden- nità di accompagnamento, e di percepire il reddito di cittadinanza.
Lamenta che dopo la separazione il ricorrente, convivente con un'altra donna e padre di un bambino di cinque anni, si è disinte- ressato delle condizioni di salute di suo figlio IU e non ha versato regolarmente il contributo al mantenimento dei suoi figli.
Chiede, pertanto, che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio reli- gioso sopra citato, disponga l'affidamento esclusivo a sé del figlio
IU e ponga a carico di suo marito l'obbligo di versarle €
200,00 a titolo di assegno divorzile ed € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli IU e , in ragione di € Per_2
200,00 per ciascuno.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo contesta quanto ex adverso dedotto, lamentando l'ostruzionismo frapposto dalla ri- corrente ai suoi rapporti con i suoi figli e la sua impossibilità di far
2 fronte agli obblighi economici assunti in sede separativa, date le sue precarie condizioni economiche. Conclusivamente, chiede rego- larsi i rapporti tra gli ex coniugi e tra questi e la prole nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione, e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e disposto per la prosecu- zione del giudizio.
Non necessitando d'istruttoria, all'udienza del 5/05/2025, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino
3 alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ri- corrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, dev'essere confermato il contenuto dei provvedi- menti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi.
4 Invero, la richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore
IU avanzata dalla ricorrente deve essere disattesa e il minore, pertanto, va affidato ad entrambi i genitori in condiviso, non es- sendo emersi elementi ostativi all'applicazione del regime ordina- rio, e quindi riconoscendo anche al padre la possibilità di concor- dare con la madre gli indirizzi fondamentali della vita di suo figlio, il quale dovrà tuttavia continuare a risiedere in via prevalente con lei in ossequio ad uno stato di fatto ormai consolidato, alla sua mag- giore capacità accuditiva e alla non opposizione del resistente.
In ordine alla disciplina delle visite padre-figlio, il ricorrente ha lamentato l'ostruzionismo esercitato da parte di sua moglie al rego- lare svolgimento dei suoi incontri con i suoi figli per cui, per il fu- turo, i rapporti padre-figlio saranno gestiti dai Servizi Sociali e dal
Consultorio territorialmente competenti secondo un calendario che dovrà favorire il consolidamento del loro rapporto affettivo.
A tal fine, il Collegio invita la ricorrente ad agevolare il più pos- sibile gli incontri padre-figlio nel primario e superiore interesse di quest'ultimo.
Va parimenti confermata la misura del contributo paterno al man- tenimento dei suoi figli determinata con provvedimento del
13.3.2024, al quale le parti hanno apprestato acquiescenza.
Infine, la domanda con la quale la resistente ha rivendicato il suo diritto a percepire un assegno divorzile è infondata e, pertanto, deve essere rigettata in difetto di novità fattuali rispetto all'epoca in cui sono stata stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti.
In punto di diritto deve premettersi che i presupposti per il rico- noscimento dell'assegno divorzile sono diversi e più stringenti ri- spetto a quelli in forza dei quali può essere concesso l'assegno di
5 mantenimento, richiedendosi in questa sede, anzitutto, la prova non soltanto della mancanza in capo al richiedente di mezzi adeguati per vivere dignitosamente ma anche dell'oggettiva impossibilità da parte sua di procurarseli.
Nel caso di specie, parte ricorrente, quantunque sostenga di avere maggiori esborsi rispetto all'epoca in cui le parti concordarono le condizioni della separazione (2020), allorquando la ri- Pt_1
nunciò all'assegno di mantenimento, così implicitamente riconosci- mento la propria indipendenza economica, non ha provato alcun mutamento della situazione pregressa tale da giustificare un asse- gno divorzile in suo favore.
La ricorrente, inoltre, ha totalmente omesso di depositare la sua documentazione reddituale impedendo a questo Collegio l'esame delle sue condizioni economiche;
ella non ha neppure dimostrato di trovarsi nell'impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi di sosten- tamento dignitosi, tanto più che è ancora sufficientemente giovane
(48 anni) e in buona salute perché non affetta da patologie invali- danti ed è quindi dotata di capacità di lavoro (seppure generica) che ben potrebbe mettere a frutto per rendersi economicamente auto- sufficiente.
Dal canto suo, il resistente, che parimenti ha omesso di allegare la sua documentazione reddituale, ha allegato di lavorare come pit- tore presso un'azienda, di percepire € 1.000,00 mensili e di convi- vere con la sua nuova compagna e il figlio nato dalla loro relazione presso un'abitazione di edilizia popolare.
Alla luce della documentazione versata in atti, pertanto, è preclusa al Collegio una valutazione comparativa delle rispettive condizioni
6 economico-patrimoniali che consenta di vagliare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte ricorrente, soccombente sul regime dell'affida- mento e sulla domanda di divorzio, al pagamento dei 2/3 delle spese processuali sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettiva- mente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudi- zio.
Il residuo terzo può essere compensato tra le parti a fronte dell'ac- quiescenza delle parti ai provvedimenti di carattere economico con- cernete la prole.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 17/10/2023 da
7 nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Bari in data 21/05/1998 tra , Parte_1
nata in [...] in data [...], e CP_3
nato in [...] in data [...], trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 260 parte II, serie A, anno 1998;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA i provvedimenti emessi all'udienza del
13.3.2024;
5. DISPONE che le visite padre-figlio siano regolate dai Servizi
Sociali territorialmente competenti secondo un calendario di in- contri finalizzato a favorirne la ripresa e la creazione di un va- lido rapporto affettivo tra di loro;
6. RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla ri- corrente;
7. CONDANNA la ricorrente al pagamento dei 2/3 delle spese pro- cessuali che liquida in complessivi € 2.213,60;
8. COMPENSA tra le parti il residuo terzo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 20/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. IU Disabato
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. IU Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11507/2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e riservata per la decisione all'udienza del 5/5/2025
TRA
, con l'Avv. LOSPINOSO MASSIMO Parte_1
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
, con l'Avv. COLAPINTO FILIPPO CP_1
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente in Bari in CP_1
data 21/05/1998, unione dalla quale sono nati tre figli, Persona_1
(il 10.02.1998), (il 15.1.2005) e IU (il 22.8.2014), Per_2
tutti con lei conviventi presso una casa di proprietà Arca Puglia.
Deduce che con decreto del 23.3.2021, questo Tribunale ha omo- logato la separazione personale consensuale dei coniugi, regolando l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario di avere con sé i minori nei giorni e nei periodi concordati, nonché
i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi ed i figli.
Allega di non svolgere alcuna attività lavorativa, di dedicarsi alla cura di suo figlio IU, invalido al 100% e percettore di inden- nità di accompagnamento, e di percepire il reddito di cittadinanza.
Lamenta che dopo la separazione il ricorrente, convivente con un'altra donna e padre di un bambino di cinque anni, si è disinte- ressato delle condizioni di salute di suo figlio IU e non ha versato regolarmente il contributo al mantenimento dei suoi figli.
Chiede, pertanto, che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio reli- gioso sopra citato, disponga l'affidamento esclusivo a sé del figlio
IU e ponga a carico di suo marito l'obbligo di versarle €
200,00 a titolo di assegno divorzile ed € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli IU e , in ragione di € Per_2
200,00 per ciascuno.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo contesta quanto ex adverso dedotto, lamentando l'ostruzionismo frapposto dalla ri- corrente ai suoi rapporti con i suoi figli e la sua impossibilità di far
2 fronte agli obblighi economici assunti in sede separativa, date le sue precarie condizioni economiche. Conclusivamente, chiede rego- larsi i rapporti tra gli ex coniugi e tra questi e la prole nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione, e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e disposto per la prosecu- zione del giudizio.
Non necessitando d'istruttoria, all'udienza del 5/05/2025, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino
3 alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ri- corrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, dev'essere confermato il contenuto dei provvedi- menti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi.
4 Invero, la richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore
IU avanzata dalla ricorrente deve essere disattesa e il minore, pertanto, va affidato ad entrambi i genitori in condiviso, non es- sendo emersi elementi ostativi all'applicazione del regime ordina- rio, e quindi riconoscendo anche al padre la possibilità di concor- dare con la madre gli indirizzi fondamentali della vita di suo figlio, il quale dovrà tuttavia continuare a risiedere in via prevalente con lei in ossequio ad uno stato di fatto ormai consolidato, alla sua mag- giore capacità accuditiva e alla non opposizione del resistente.
In ordine alla disciplina delle visite padre-figlio, il ricorrente ha lamentato l'ostruzionismo esercitato da parte di sua moglie al rego- lare svolgimento dei suoi incontri con i suoi figli per cui, per il fu- turo, i rapporti padre-figlio saranno gestiti dai Servizi Sociali e dal
Consultorio territorialmente competenti secondo un calendario che dovrà favorire il consolidamento del loro rapporto affettivo.
A tal fine, il Collegio invita la ricorrente ad agevolare il più pos- sibile gli incontri padre-figlio nel primario e superiore interesse di quest'ultimo.
Va parimenti confermata la misura del contributo paterno al man- tenimento dei suoi figli determinata con provvedimento del
13.3.2024, al quale le parti hanno apprestato acquiescenza.
Infine, la domanda con la quale la resistente ha rivendicato il suo diritto a percepire un assegno divorzile è infondata e, pertanto, deve essere rigettata in difetto di novità fattuali rispetto all'epoca in cui sono stata stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti.
In punto di diritto deve premettersi che i presupposti per il rico- noscimento dell'assegno divorzile sono diversi e più stringenti ri- spetto a quelli in forza dei quali può essere concesso l'assegno di
5 mantenimento, richiedendosi in questa sede, anzitutto, la prova non soltanto della mancanza in capo al richiedente di mezzi adeguati per vivere dignitosamente ma anche dell'oggettiva impossibilità da parte sua di procurarseli.
Nel caso di specie, parte ricorrente, quantunque sostenga di avere maggiori esborsi rispetto all'epoca in cui le parti concordarono le condizioni della separazione (2020), allorquando la ri- Pt_1
nunciò all'assegno di mantenimento, così implicitamente riconosci- mento la propria indipendenza economica, non ha provato alcun mutamento della situazione pregressa tale da giustificare un asse- gno divorzile in suo favore.
La ricorrente, inoltre, ha totalmente omesso di depositare la sua documentazione reddituale impedendo a questo Collegio l'esame delle sue condizioni economiche;
ella non ha neppure dimostrato di trovarsi nell'impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi di sosten- tamento dignitosi, tanto più che è ancora sufficientemente giovane
(48 anni) e in buona salute perché non affetta da patologie invali- danti ed è quindi dotata di capacità di lavoro (seppure generica) che ben potrebbe mettere a frutto per rendersi economicamente auto- sufficiente.
Dal canto suo, il resistente, che parimenti ha omesso di allegare la sua documentazione reddituale, ha allegato di lavorare come pit- tore presso un'azienda, di percepire € 1.000,00 mensili e di convi- vere con la sua nuova compagna e il figlio nato dalla loro relazione presso un'abitazione di edilizia popolare.
Alla luce della documentazione versata in atti, pertanto, è preclusa al Collegio una valutazione comparativa delle rispettive condizioni
6 economico-patrimoniali che consenta di vagliare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte ricorrente, soccombente sul regime dell'affida- mento e sulla domanda di divorzio, al pagamento dei 2/3 delle spese processuali sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettiva- mente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudi- zio.
Il residuo terzo può essere compensato tra le parti a fronte dell'ac- quiescenza delle parti ai provvedimenti di carattere economico con- cernete la prole.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 17/10/2023 da
7 nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Bari in data 21/05/1998 tra , Parte_1
nata in [...] in data [...], e CP_3
nato in [...] in data [...], trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 260 parte II, serie A, anno 1998;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA i provvedimenti emessi all'udienza del
13.3.2024;
5. DISPONE che le visite padre-figlio siano regolate dai Servizi
Sociali territorialmente competenti secondo un calendario di in- contri finalizzato a favorirne la ripresa e la creazione di un va- lido rapporto affettivo tra di loro;
6. RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla ri- corrente;
7. CONDANNA la ricorrente al pagamento dei 2/3 delle spese pro- cessuali che liquida in complessivi € 2.213,60;
8. COMPENSA tra le parti il residuo terzo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 20/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. IU Disabato
8