Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
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n. rg16309 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16309 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Persona_1
MAURO ROSARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al
Corso Bruno Buozzi n. 251,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. MAURO ROSARIA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli al Corso Bruno Buozzi n. 251,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 25/09/2024 e Persona_1
, chiedevano disciplinarsi i rapporti tra loro Parte_1
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relativi ai figli minori ( nato il [...] e nato il Per_2 Per_3
30.09.2017) come accordo in esso contenuto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_2 Per_3
genitori, con residenza privilegiata presso la madre, i quali limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale;
2. i figli avranno residenza abituale presso la casa familiare sita in Napoli alla via Cupa
Vicinale S. Severino nr° 1, p. 1 int. 3H, dove continuerà a vivere la madre e, quindi con collocamento presso di ella, salvo cambiamenti che dovranno essere tempestivamente comunicati;
3. la IG.ra si obbliga a formalizzare presso i competenti uffici Comunali la propria Pt_1
residenza effettiva, unitamente a quella dei propri figli, presso l'abitazione ove di fatto vive, sita in Napoli alla via Cupa Vicinale S. Severino nr° 1, già casa familiare;
mentre il IG. si obbliga a cambiare la propria residenza entro e non oltre sei mesi dalla Per_1
sottoscrizione del presente ricorso;
4. il IG. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2
minori e la somma mensile di € 700,00 (settecento/00), da rivalutarsi Per_2 Per_3
annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sulla
Postepay intestato alla IG.ra , sulle seguenti coordinate IBAN Pt_1
5333171172258697;
5. l'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito al 100% dalla IG.ra , Pt_1
senza necessità di ulteriore consenso da parte del IG. che si dichiara, sin Parte_2
da ora, disponibile a rilasciarlo ove richiesto;
6. entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie ai figli e nella misura del 50% il padre e del 50% della madre, secondo il Per_2 Per_3
Protocollo d'Intesa in materia in vigore presso il Tribunale di Napoli del 07.03.2018, del quale è stata fornita copia ad entrambi;
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7. al fine di regolamentare in via definitiva e risolvere ogni posizione patrimoniale intercorrente allo stato tra le parti, considerata la circostanza che la casa coniugale, benché risulti intestata solo al IG. è stata, in parte, acquistata con fondi Parte_2
personali della IG.ra e, che la stessa risulta mutuataria al 50% del Parte_1
mutuo fondiario gravante sull'immobile (vedasi allegati), che ammonta ad € 162.536,00, in origine (1 marzo 2023) , a tasso variabile, che deve essere scomputato mediante un rateo mensile che all'attualità ammonta ad € 857,03 (ottocentocinquantasette/03) e, quindi, alla luce delle rappresentate circostanze, il IG. si obbliga a trasferire con rituale atto di Per_1
cessione la piena proprietà alla IG.ra , accessori e pertinenze comprese;
Parte_1
quest'ultima, a sua volta, non appena i figli minori avranno raggiunto la maggiore età, riservandosi per essa l'usufrutto del cespite, si obbliga a trasferire la nuda proprietà dell'immobile ai due figli: nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_3
) ed nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_4
(C.F.: così come pervenuta ed acquistata, nonché nello stato di C.F._2
fatto e di diritto in cui si trova;
– già casa familiare, sita in Napoli alla via Cupa Vicinale San Severino n. 1 – cosi come individuata in atti: appartamento posto al primo, distinto con interno H3 (H TRE), composto di 4 (quattro) vani catastali;
confinante con vano scala e con altre unità immobiliari per due lati, salvo altri;
pertinenziale posto auto posto al piano seminterrato, distinto con interno 32 (trentadue), della consistenza catastale di m.q. 24 (ventiquattro), confinante con area di manovra per due lati e con altra unità immobiliare, salvo altri;
Detti immobili risultano censiti nel catasto fabbricati del Comune di Napoli con i seguenti dati: sez. PON, foglio 2, particella 562 sub 44, z.c. 9, categoria A/2, classe uno, vani quattro, superfice catastale totale 108 m.q., totale escluse aree scoperte 99 m.q., rendita euro
258,23, Cupa Vicinale San Severino nr 1 interno H3, piano primo (l'appartamento ); sezione PON, foglio 2 particella 562 sub 40 z.c. 9, categoria C/6, classe uno, consistenza
24 m.q., superficie catastale totale 26 m.q., rendita euro 53,30, Cupa Vicinale San
Severino, numero 1 interno 32 piano S/1 ( posto auto); PREZZO: il prezzo stabilito in euro 208.000,00 compreso IVA;
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8. TANTO PREMESSO il IG. si obbliga a trasferire la piena Parte_2
proprietà alla IG.ra che, a sua volta, quando i figli: Parte_1 Pt_3
(C.F.: ) ed
[...] C.F._1 Parte_4
( saranno maggiorenni, si obbliga a trasferire, a questi ultimi, la C.F._2
nuda proprietà dell'unità immobiliare sopra descritta, compreso le pertinenze, riservando per sé il diritto di usufrutto dell'immobile posto in Napoli in Cupa Vicinale S. Severino nr° 1
p. 1 int. 3H, con accessori e pertinenze, così come pervenuto ed acquistato dal medesimo , in virtù di atto di compravendita del 13.01.2023 per Notar dott. ssa Persona_4
Notaio in Maddaloni iscritta al Ruolo del Distretto di Santa Maria Capua Vetere, registrato a Caserta in data 19/01/2023, al nr 1834 serie IT, Trascritto alla
Conservatoria del R.R. II. Di Napoli 1 in data 19/01/2023 ai nn. 1704 R.G., 1315
R.P.;
9. il trasferimento, in virtù del presente accordo sarà sottoposto a tassazione come per legge, quale pattuizione patrimoniale concordata, consapevolmente determinata e, comprende accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze nonché i proporzionali diritti sulle parti comuni del fabbricato e del complesso di cui fa parte come da storicità dei titoli di provenienza;
10. i IG.ri e saranno i garanti del mutuo gravante Parte_2 Parte_1
sull'abitazione coniugale ed eventuali insolvenze non potranno essere addebitate, né per il presente e né per il futuro ai propri figli. In ogni caso, il IG. si obbliga a Parte_2
corrispondere il rateo mensile dello stesso che attualmente ammonta ad € 857,00
(ottocentocinquantasette/00), nonché eventuale diverso importo che si determinerà nel corso del tempo, stante la variabilità dei tassi di interesse;
11. i figli attualmente frequentano: la quinta elementare presso “l'Istituto Per_2
Paritario Fiumarelli di RI Fiumarelli”, sito in Casoria (NA) alla via Enrico Toti nr° 1, a tempo pieno, inclusa la mensa scolastica Inoltre frequenta il calcetto dalle ore 18:30 alle ore 20:00 nei giorni lunedi, martedì e giovedì, presso Stadio Comunale “Arena”
, con sede in Cercola (NA) alla via Matilde Serao nr° 17/B; è Controparte_1 Per_3
iscritto alla seconda elementare del medesimo istituto frequentato dal fratello a tempo pieno, inclusa la mensa scolastica e, non esplica alcuna attività sportiva;
entrambi i genitori si
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impegnano a favorire la partecipazione dei minori alle attività scolastiche ed extrascolastiche, garantendo la necessaria collaborazione logistica;
12. il padre, IG. terrà con sé i figli per tre giorni a settimana: lunedì, Parte_2
mercoledì e venerdì prelevandoli dalla casa della madre alle ore 18:00 e, riportandoli dopo cena, nel periodo scolastico alle ore 21:00, nel periodo estivo alle ore 10:00, con possibilità dello stesso di trascorrere con i figli alternativamente il fine settimana dal venerdì fino alla domenica sera riportandoli prima di cena alle ore 20:00 nel periodo scolastico, dopo cena alle ore 10:00 nel periodo estivo;
i genitori si impegnano a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti ed a comunicare eventuali ritardi o imprevisti;
13. in occasione delle festività, salvo diverso accordo dei genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza e, dunque, i figli e trascorreranno la Vigilia di Natale, Per_2 Per_3
il giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano 2024 con la madre;
la Vigilia di
Capodanno, il Primo dell'anno e l'Epifania 2024
-2025 con il padre e, così via negli anni a seguire in modo alternato tra i genitori. E' in facoltà di ciascun di genitore trascorrere una settimana continuativa con i figli durante le vacanze natalizie (per es. per un viaggio), dandone comunicazione all'altro almeno un mese prima. Anche in occasione delle festività Pasquali i minori staranno con ciascun genitore il giorno di Pasqua o di Pasquetta, ad anni alterni tra loro, a cominciare da Pasqua 2025 con la madre e Pasquetta 2025 con il padre. Rimane ferma la facoltà di ciascun genitore di sentire telefonicamente i figli, almeno una volta al giorno, durante il periodo di permanenza presso l'altro genitore;
14. Durante le ferie estive i figli trascorreranno dieci giorni continuativi con ciascun genitore, nel corso del mese agosto;
l'esatto periodo verrà concordato, di volta in volta, compatibilmente con le eIGenze di vita dei minori e con gli impegni di entrambi i genitori. La reciproca località di villeggiatura così come il periodo di ferie dovrà essere comunicata entro il 30 giugno. Ogni qualvolta uno dei coniugi terrà con sé i figli, nei periodi di vacanza oppure in occasioni in cui è previsto il pernottamento, dovrà preventivamente comunicare all'altro l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recherà con i minori. Nei periodi di vacanza resteranno sospesi gli incontri tra i figli ed il genitore al quale non sono
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temporaneamente affidati il quale, previo accordo telefonico, potrà comunque recarsi a visitare i minori.
15. Le parti acconsentono al reciproco espatrio, previa comunicazione fatta all'altro almeno
10 gg. prima, e, reciprocamente sin da ora acconsentono al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto per i figli;
16. Gli istanti si impegnano, altresì. a mantenere il rispetto reciproco ed una serena comunicazione al fine di garantire tra loro e nei confronti dei figli un rapporto equilibrato, così che i minori potranno giovarsi di ricevere l'apporto di entrambi i genitori per la loro crescita e formazione;
17. per quanto non previsto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
18. Le parti si obbligano a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per i figli.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni necessarie pattuite dai coniugi;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
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• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 07/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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