Ordinanza cautelare 23 febbraio 2023
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 3888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3888 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03888/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00181/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 181 del 2023, proposto da
Linetech Customer Care S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9030490418, rappresentata e difesa dagli avvocati Niccolo' Landi, Alessandro Bovio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Trenord S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Yari Mori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Numero BL Servizi S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della Numero BL della gara Proc. 2165/2021 – “Servizio di Contact-center integrato multicanale” CIG: 9030490418, codice CPV 79342320, avente ad oggetto la fornitura di soluzioni e servizi di Contact Center multicanale finalizzati a fornire informazioni e assistenza alla clientela, pre e post-vendita, ed effettuare la vendita di prodotti commercializzati da Trenord, comunicata con nota trasmessa il 29 dicembre 2022;
- del verbale di valutazione dell'offerta tecnica presentata da Numero BL in relazione al punteggio concernente l'esperienza nel settore trasporto pubblico;
- del provvedimento di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione a seguito della comprova dei requisiti nonché del provvedimento di verifica dei costi della manodopera;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche se allo stato non conosciuto
con domanda
- di dichiarazione di inefficacia del contratto ove nel frattempo stipulato e di subentro della ricorrente nel contratto oggetto di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 c.p.a. ovvero in subordine di risarcimento per equivalente per l'ipotesi in cui non venga dichiarata l'inefficacia del contratto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Trenord S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. ER Di IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva di Trenord in favore della Numero BL della gara Proc. 2165/2021 – “Servizio di Contact-center integrato multicanale” per violazione di legge ed eccesso di potere.
In data 11/11/2025 ha comunicato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e che è stato raggiunto con la resistente Trenord S.r.l. un accordo per la compensazione delle spese, a fronte della dichiarazione di sopravenuta carenza di interesse rispetto al ricorso introduttivo del giudizio.
All’udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere dichiarata dalla ricorrente.
3. L’accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO RA, Presidente
ER Di IO, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER Di IO | IO RA |
IL SEGRETARIO