TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3789 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CC, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1286/2024 R.G.
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Francesco Cosimo Zacà come da mandato in atti, ricorrente
E
Controparte_1
(c.f.: , in persona del Ministro in carica, con sede in
[...] P.IVA_1
Roma, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CC, resistente avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/81
Conclusioni delle parti: Nell'udienza di discussione del 17 dicembre 2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 22 L. 689/81 e 6 D.Lgs. 150/11 depositato in data 22.02.2024
[...]
impugnava dinanzi al Tribunale di CC: - l'ordinanza ingiunzione n. Parte_1
476/2023 prot. 0494029 del 19.09.2023 della
[...]
Controparte_2
frodi dei prodotti
[...] agroalimentari del ( CP_3 Controparte_4
), notificata il 10.02.2024, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della
[...] somma di € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 4 comma 1
d.lgs. 297/2004, essendo stato individuato come trasgressore e responsabile della struttura di controllo della CCIA di CC (a sua volta obbligata in solido ex art. 6 L. 689/81); - il verbale di contestazione amministrativa e notifica n 2016/737 del 06.02.2019 dei funzionari dell Controparte_5 richiamato nell'ingiunzione di pagamento
[...] impugnata;
- ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi menzionato, nei limiti dell'interesse fatto valere.
Adduceva l'ingiustizia e lesività degli atti impugnati, per i seguenti motivi: a) suo difetto di legittimazione passiva ed erroneità della contestazione;
b) estinzione del procedimento sanzionatorio. Violazione artt. 18, 23 e 28 L. 689/81. Violazione artt. 2 e 3 e ss. L. 241/90. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Violazione artt. 97 e 111 Cost.
Violazione dei generali principi di economicità, efficacia, ragionevolezza e di buon andamento della P.A. Violazione dei termini procedimentali e prescrizione del diritto a riscuotere le somme;
C) Infondatezza della contestazione. Assenza dell'elemento soggettivo. Inoffensività e irrilevanza della condotta. Violazione art. 1 L. 689/81. Erroneità nel presupposto. Intervenuta incostituzionalità dell'art. 4 comma 1 D. Lgs. 297/2004.
Concludeva chiedendo: - preliminarmente, sospendere con decreto o, in subordine con ordinanza, i provvedimenti opposti;
- nel merito, in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarare nulli, illegittimi e annullare gli atti impugnati;
- con condanna di parte resistente al pagamento di spese e onorari di lite, oltre accessori come per legge.
Fissata con decreto del 06.03.2024 udienza di comparizione delle parti;
disposta la rinnovazione della notifica di ricorso e decreto con ordinanza resa nell'udienza del
29.05.2024; con comparsa depositata il 05.07.2024 si costituiva in giudizio il
[...]
contestando integralmente Controparte_4 quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito e chiedendo il rigetto del ricorso proposto siccome infondato, con conferma dell' ordinanza-ingiunzione n. 476/2023 e rifusione delle spese.
Nell'udienza del 17.07.2024, il Tribunale, rilevata la pendenza dinanzi ad altro magistrato di altro procedimento distinto dal n. 881/2024 r.g. avente ad oggetto l'impugnazione del medesimo provvedimento opposto da parte della coobbligata CCIAA di
CC e considerata l'apparente sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, rimetteva la causa al Presidente, il quale disponeva poi chiamarsi la causa dinanzi al magistrato assegnatario del procedimento più vetusto.
Sospesa con ordinanza resa nell'udienza del 23.10.2024 l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il Tribunale fissava udienza di discussione, assegnando termine per note.
Dopo alcuni rinvii, veniva disposta la sostituzione del magistrato assegnatario, il quale fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione l'udienza del 17.12.2025, nella quale decideva il ricorso con la presente sentenza, dando lettura di dispositivo e motivazione dopo la camera di consiglio e in assenza dei difensori, nelle more autorizzati ad allontanarsi.
Preliminarmente, si osserva che l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato principale;
pertanto, la circostanza che, con sentenza n. 1065/2025 del 02.04.2025 resa nel procedimento civile n. 881/2024 r.g., il
Tribunale di CC, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla CCIAA di CC, abbia dichiarato nulla l'ordinanza ingiunzione n. 476/2023 del 19.09.2023 notificatale in qualità di coobbligata solidale per la violazione dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 297/2004, non fa venir meno la responsabilità di chi ne sia stato ritenuto autore materiale;
peraltro, a tale declaratoria il Tribunale è giunto esclusivamente per il mancato assolvimento, da parte della P.A. rimasta contumace e inerte, dell'onere probatorio su di essa incombente.
Nel merito, va rilevato che al ricorrente con verbale di Parte_1 contestazione e notifica n. 2016/737 del 06.02.2019 i funzionari dell'ICQRF Sud Est hanno contestato quale “responsabile della violazione e responsabile della struttura di controllo dal 23.06.2016 … la violazione dell'art. 4 comma 1 del decreto legislativo 19 novembre
2004 n. 297 per non aver adempiuto alle prescrizioni e agli obblighi impartiti dalla competente autorità pubblica, comprensivi del piano dei controlli e del relativo tariffario concernente le denominazioni di origine protette”.
Nell'ordinanza ingiunzione opposta (che nel menzionato verbale di contestazione trova il suo presupposto) si legge poi che “nel caso di specie l'organo accertatore ha individuato, quale autore materiale degli illeciti amministrativi, il 'responsabile della struttura di controllo' preposto alla verifica del rispetto del disciplinare di produzione e del relativo piano dei controlli”; a seguire, ha ordinato e ingiunto a , Parte_1
“quale responsabile della violazione e responsabile della struttura di controllo della
CCIAA di CC dal 23/6/2016” il pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 4 comma 1 d.lgs. n. 297/2004.
In sostanza, sia nel verbale di contestazione e notifica che nell'ordinanza ingiunzione opposta, è stato individuato quale autore materiale delle Parte_1 violazioni di legge contestate per la sola circostanza di essere responsabile della struttura di controllo della CCIAA di CC dal 23/6/2016.
Orbene, responsabile di una violazione amministrativa può essere solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione;
del relativo accertamento (e delle verifiche compiute per l'individuazione del responsabile) l'Autorità procedente deve dare puntuale conto nella motivazione del provvedimento sanzionatorio, per evitare che atti o fatti vengano ascritti ad un soggetto in base a mere presunzioni. Pertanto, se per la violazione di legge è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade solo su colui che materialmente l'abbia posta in essere;
qualora, invece, sia in questione un comportamento omissivo, rileva la mancata osservanza del dovere di provvedere da parte dei soggetti personalmente tenutivi.
Si è innanzi evidenziato che l'ordinanza impugnata si limita a riportare che
“l'organo accertatore ha individuato, quale autore materiale degli illeciti amministrativi, il responsabile della struttura di controllo, preposto alla verifica del rispetto del disciplinare di produzione e del relativo piano dei controlli”, senza precisare quali azioni materiali od omissioni abbia posto in essere o mancato di porre in essere Parte_1
tali da integrare la corrispondente violazione amministrativa.
[...]
Nel provvedimento impugnato, in particolare, non viene precisato che le “non conformità” contestate (e poste a base dell'irrogazione della sanzione) sono state originate direttamente da comportamenti commissivi od omissivi del responsabile della struttura di controllo, il quale pertanto, per la sola carica rivestita, non può essere ritenuto autore materiale degli illeciti amministrativi riscontrati.
La mancata specificazione nell'ordinanza ingiunzione impugnata dei comportamenti commissivi od omissivi di che avrebbero integrato la Parte_1 violazione di legge contestata (consentendo di individuarlo in concreto quale autore materiale degli illeciti amministrativi) non può evidentemente essere integrata o emendata dalle difese successive della P.A.; dunque, le allegazioni in proposito offerte in comparsa dal resistente non appaiono utilizzabili per sanare il vizio dei provvedimenti CP_4 opposti nell'attività di verifica e di motivata individuazione del preteso trasgressore e autore materiale delle violazioni contestate.
Conseguentemente, -in assenza di specifici addebiti personali Parte_1
e in ragione della sola sua carica all'interno della CCIAA di CC- non poteva ritenersi essere autore materiale dell'illecito contestato, né reso destinatario dell'ordinanza ingiunzione opposta, che va pertanto annullata.
L'accoglimento di detta censura, stante la sua natura assorbente, dispensa dalla disamina delle ulteriori sollevate dal ricorrente.
Alla soccombenza del segue il regolamento delle spese e competenze di CP_4 lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi dei parametri di cui al d,m.
55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di valore corrispondente e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, ridotte del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto ex art. 4 comma 4.
P.Q.M.
Il Tribunale di CC, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede:
1) annulla l'opposta ordinanza ingiunzione n. 476/2023 prot. 0494029 del
19.09.2023 della
[...]
Controparte_2
frodi dei prodotti agroalimentari del (
[...] CP_3 [...]
), notificata il 10.02.2024 a Controparte_4 [...]
; Parte_1
2) condanna il Controparte_4
in persona del in carica, al pagamento delle spese e competenze di lite,
[...] CP_6 che liquida in complessivi € 2.614,90, di cui € 237,00 per esborsi ed € 2.377,90 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure di legge sulle voci soggette.
Esecutività come per legge.
CC, addì 17 dicembre 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)