TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4557 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19964/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19964/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Indirizzo Telematico presso l'Avvocato RUSSO PIETRO, che la/lo rappresenta e difende
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico presso l'Avvocato RUSSO PIETRO, che la/lo rappresenta e difende
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_3 C.F._2
Telematico presso l'Avvocato RUSSO PIETRO, che la/lo rappresenta e difende
opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA G. Controparte_1 P.IVA_2
CESARE, 4 82037 TELESE TERME presso l'Avvocato GALLO VINCENZO
opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
pagina 1 di 5 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
liquidazione in persona del liquidatore pro tempore Parte_1 Parte_2
e hanno proposto opposizione al decreto Parte_3 Parte_2
ingiuntivo n. 7562/2023 reso da questo Tribunale in data 26/04/2023 su istanza di CP_2
con il quale è stato ingiunto a il pagamento del complessivo importo di Parte_1
euro 124.374, 96 (di cui 54.147,78 per scoperto del conto corrente n. 104100020315 sottoscritto il 12 dicembre 2014, euro 45.471,73 per residuo rimborso capitale e interessi per il mutuo chirografario n.
045/3817451 stipulato il 10 gennaio 2018 ed euro 25.11,45 per residuo rimborso capitale e interessi per il finanziamento n. 045/4697550 stipulato il 28 maggio 2020), a e a Parte_2
l pagamento di euro 50.000 in solido quali fideiussori in forza di fideiussione Parte_3
omnibus stipulata il 24 aprile 2020, nonché, a tutti gli ingiunti, il pagamento degli interessi come da domanda e delle spese di lite.
A sostegno della opposizione, le parti attrici hanno, anzitutto, contestato il calcolo del debito effettuato dal per i seguenti profili. CP_2
Quanto al debito derivante dal contratto di conto corrente, sostengono che sono stati applicati interessi anatocistici sulle somme richieste quale “scoperto di conto corrente” in violazione dell'art. 1283 c.c.; quanto al debito derivante dal contratto di mutuo, sostengono che vi è stato uno scostamento rispetto al piano di ammortamento.
Inoltre, hanno allegato che l'opposta sia decaduta dalla possibilità di esercitare le proprie pretese nei confronti dei garanti e perché la domanda giudiziale è stata proposta Pt_2 Parte_3
oltre il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, in violazione dell'art. 1957 c.c.
Infine, hanno sostenuto che, limitatamente alle somme di euro 75.000 a titolo di mutuo ed euro 25.000
a titolo di finanziamento, le fideiussioni devono considerarsi nulle ai sensi della legge n. 662/96, in quanto già coperte da garanzia pubblica rilasciata dal . Controparte_3
Per l'effetto hanno chiesto di non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e di respingere ogni domanda di condanna ex adverso formulata e/o formulanda.
Si è costituita in giudizio l'opposta contestando la fondatezza delle censure e chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. In subordine ha chiesto l'accertamento del credito nei confronti di pari a euro 124.734,96 oltre interessi dal 9 giugno 2022 all'effettivo Parte_1 soddisfo e la condanna al pagamento di detta somma, nonché l'accertamento del credito pari a euro pagina 2 di 5 50.000,00 nei confronti di n qualità di garanti e la condanna al pagamento Pt_2 CP_4
di detta somma.
In ogni caso ha chiesto la condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite.
Con ordinanza adottata nell'udienza del 20 febbraio 2024, è stata concessa la provvisoria esecuzione de decreto ingiuntivo e con successiva ordinanza del 10 luglio 2024 è stata disposta la c.t.u. al fine di affidare l'incarico di espungere gli interessi anatocistici risultanti dagli estratti conto prodotti. Tuttavia, avendo le parti dichiarato nel corso dell'udienza del 15 aprile 2025 di aver raggiunto un accordo relativamente ai rapporti tra il e i garanti la c.t.u. non CP_2 Pt_2 Parte_3
è stata espletata.
L'opponente inoltre ha rinunciato alla censura relativa all'anatocismo, Parte_1
nonché a quella relativa agli errati conteggi così rendendo superflua la c.t.u. già ammessa.
Previo deposito di note conclusive, la causa viene discussa e decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 4 giugno 2025 nei termini che seguono.
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente si deve dare atto che nelle more del giudizio è intervenuta una transazione tra il
[...]
e i garanti a fronte del pagamento di euro 50.000 l'opposto CP_2 Pt_2 Parte_3
ha rinunciato ad ogni azione, diritto e ragione nei confronti dei suddetti, sì da doversi dichiarare cessata la materia del contendere.
Quanto, invece, ai rapporti tra e il debitore principale , CP_2 Parte_1
preso atto che all'udienza del 15 aprile 2025 l'opponente ha rinunciato alla censura afferente l'anatocismo e gli errati conteggi, occorre delibare la domanda relativa al credito azionato.
Tale credito è stato provato da attraverso la produzione documentale posta a sostegno CP_2
del ricorso per decreto ingiuntivo e nuovamente depositata con la comparsa di costituzione.
In particolare,
- in relazione al credito fondato sul contratto di conto corrente sono stati depositati: il contratto di conto corrente n. 104100020315 sottoscritto il 12 dicembre 2014 (doc. 3 ricorso per decreto ingiuntivo), la relativa certificazione ex art. 50 TUB (doc 4. ricorso per decreto ingiuntivo) e gli estratti conto e scalari dall'origine del rapporto di conto corrente (doc. 5A, 5B, 5C ricorso per decreto ingiuntivo)
- in relazione al credito fondato sul contratto di mutuo sono stati depositati: il contratto di mutuo chirografario n. 045/3817451 stipulato il 10 gennaio 2018 (doc. 6 ricorso per decreto ingiuntivo), il relativo piano di ammortamento (doc. 8 ricorso per decreto ingiuntivo), la relativa certificazione ex art. 50 TUB (doc. 8 ricorso per decreto ingiuntivo).
pagina 3 di 5 - in relazione al credito fondato sul contratto di finanziamento sono stati depositati: il contratto di finanziamento n. 045/4697550 stipulato il 28 maggio 2020 (doc. 9 ricorso per decreto ingiuntivo), il relativo piano di ammortamento (doc 10 ricorso per decreto ingiuntivo) e la relativa certificazione ex art. 50 TUB (doc. 11 ricorso per decreto ingiuntivo).
Infine, è stata prodotta la comunicazione di revoca e intimazione del pagamento del 24 marzo 2022
(doc. 13 ricorso per decreto ingiuntivo).
Pertanto, il credito deve ritenersi provato. Quanto alla sua entità, alla luce dell'intervenuto pagamento di euro 50.000,00 da parte dei garanti del pagamento di euro 25.000 Parte_4
da parte di , la stessa risulta diminuita. Controparte_5
Parte opposta ha dichiarato di aver imputato il pagamento di euro 50,000 a copertura del saldo debitore di conto corrente e il pagamento di euro 25,000 a copertura del residuo capitale dovuto per il finanziamento.
Il residuo dovuto, pertanto, è di euro 71.623,97 come dettagliatamente riportato nelle note conclusive.
Parte attrice non ha contestato tale conteggio.
Su tale importo – calcolato al lordo degli interessi moratori alla data del 12.5.25 - sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo effettivo.
In conclusione, il decreto ingiuntivo n. 7562/2023 deve essere revocato essendo intervenuti i pagamenti in corso di causa come sopra esposto e, in accoglimento della domanda subordinata formulata da parte opposta, deve essere condannata al pagamento del complessivo importo di Parte_1
euro 71.623,97 oltre accessori come sopra indicati.
Le spese legali – liquidate come in dispositivo secondo il criterio della soccombenza secondo i parametri medi, ad eccezione della fase istruttoria liquidata nel minimo – riguardano il rapporto tra e Parte_1 CP_2
Nulla deve essere liquidato in relazione al rapporto tra e i garanti CP_2 Parte_4
oiché tale profilo è stato oggetto di transazione.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica in persona del giudice Carmela Gallina, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 7562/2023 reso da questo Tribunale in data 26/04/2023 su istanza di;
CP_2
2. Condanna a versare all'opposta la somma complessiva di euro Parte_1
71.623,97 oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo effettivo;
pagina 4 di 5 3. Condanna l'opponente a rifondere a le spese di lite Parte_1 CP_2
che si liquidano in € 11.268 oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA e CPA.
Sentenza resa ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c.
Milano, 4 giugno 2025
Il giudice
Carmela Gallina
- minuta del provvedimento redatta con la collaborazione del MOT Angelica Gerosa -
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19964/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Indirizzo Telematico presso l'Avvocato RUSSO PIETRO, che la/lo rappresenta e difende
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico presso l'Avvocato RUSSO PIETRO, che la/lo rappresenta e difende
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_3 C.F._2
Telematico presso l'Avvocato RUSSO PIETRO, che la/lo rappresenta e difende
opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA G. Controparte_1 P.IVA_2
CESARE, 4 82037 TELESE TERME presso l'Avvocato GALLO VINCENZO
opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
pagina 1 di 5 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
liquidazione in persona del liquidatore pro tempore Parte_1 Parte_2
e hanno proposto opposizione al decreto Parte_3 Parte_2
ingiuntivo n. 7562/2023 reso da questo Tribunale in data 26/04/2023 su istanza di CP_2
con il quale è stato ingiunto a il pagamento del complessivo importo di Parte_1
euro 124.374, 96 (di cui 54.147,78 per scoperto del conto corrente n. 104100020315 sottoscritto il 12 dicembre 2014, euro 45.471,73 per residuo rimborso capitale e interessi per il mutuo chirografario n.
045/3817451 stipulato il 10 gennaio 2018 ed euro 25.11,45 per residuo rimborso capitale e interessi per il finanziamento n. 045/4697550 stipulato il 28 maggio 2020), a e a Parte_2
l pagamento di euro 50.000 in solido quali fideiussori in forza di fideiussione Parte_3
omnibus stipulata il 24 aprile 2020, nonché, a tutti gli ingiunti, il pagamento degli interessi come da domanda e delle spese di lite.
A sostegno della opposizione, le parti attrici hanno, anzitutto, contestato il calcolo del debito effettuato dal per i seguenti profili. CP_2
Quanto al debito derivante dal contratto di conto corrente, sostengono che sono stati applicati interessi anatocistici sulle somme richieste quale “scoperto di conto corrente” in violazione dell'art. 1283 c.c.; quanto al debito derivante dal contratto di mutuo, sostengono che vi è stato uno scostamento rispetto al piano di ammortamento.
Inoltre, hanno allegato che l'opposta sia decaduta dalla possibilità di esercitare le proprie pretese nei confronti dei garanti e perché la domanda giudiziale è stata proposta Pt_2 Parte_3
oltre il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, in violazione dell'art. 1957 c.c.
Infine, hanno sostenuto che, limitatamente alle somme di euro 75.000 a titolo di mutuo ed euro 25.000
a titolo di finanziamento, le fideiussioni devono considerarsi nulle ai sensi della legge n. 662/96, in quanto già coperte da garanzia pubblica rilasciata dal . Controparte_3
Per l'effetto hanno chiesto di non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e di respingere ogni domanda di condanna ex adverso formulata e/o formulanda.
Si è costituita in giudizio l'opposta contestando la fondatezza delle censure e chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. In subordine ha chiesto l'accertamento del credito nei confronti di pari a euro 124.734,96 oltre interessi dal 9 giugno 2022 all'effettivo Parte_1 soddisfo e la condanna al pagamento di detta somma, nonché l'accertamento del credito pari a euro pagina 2 di 5 50.000,00 nei confronti di n qualità di garanti e la condanna al pagamento Pt_2 CP_4
di detta somma.
In ogni caso ha chiesto la condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite.
Con ordinanza adottata nell'udienza del 20 febbraio 2024, è stata concessa la provvisoria esecuzione de decreto ingiuntivo e con successiva ordinanza del 10 luglio 2024 è stata disposta la c.t.u. al fine di affidare l'incarico di espungere gli interessi anatocistici risultanti dagli estratti conto prodotti. Tuttavia, avendo le parti dichiarato nel corso dell'udienza del 15 aprile 2025 di aver raggiunto un accordo relativamente ai rapporti tra il e i garanti la c.t.u. non CP_2 Pt_2 Parte_3
è stata espletata.
L'opponente inoltre ha rinunciato alla censura relativa all'anatocismo, Parte_1
nonché a quella relativa agli errati conteggi così rendendo superflua la c.t.u. già ammessa.
Previo deposito di note conclusive, la causa viene discussa e decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 4 giugno 2025 nei termini che seguono.
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente si deve dare atto che nelle more del giudizio è intervenuta una transazione tra il
[...]
e i garanti a fronte del pagamento di euro 50.000 l'opposto CP_2 Pt_2 Parte_3
ha rinunciato ad ogni azione, diritto e ragione nei confronti dei suddetti, sì da doversi dichiarare cessata la materia del contendere.
Quanto, invece, ai rapporti tra e il debitore principale , CP_2 Parte_1
preso atto che all'udienza del 15 aprile 2025 l'opponente ha rinunciato alla censura afferente l'anatocismo e gli errati conteggi, occorre delibare la domanda relativa al credito azionato.
Tale credito è stato provato da attraverso la produzione documentale posta a sostegno CP_2
del ricorso per decreto ingiuntivo e nuovamente depositata con la comparsa di costituzione.
In particolare,
- in relazione al credito fondato sul contratto di conto corrente sono stati depositati: il contratto di conto corrente n. 104100020315 sottoscritto il 12 dicembre 2014 (doc. 3 ricorso per decreto ingiuntivo), la relativa certificazione ex art. 50 TUB (doc 4. ricorso per decreto ingiuntivo) e gli estratti conto e scalari dall'origine del rapporto di conto corrente (doc. 5A, 5B, 5C ricorso per decreto ingiuntivo)
- in relazione al credito fondato sul contratto di mutuo sono stati depositati: il contratto di mutuo chirografario n. 045/3817451 stipulato il 10 gennaio 2018 (doc. 6 ricorso per decreto ingiuntivo), il relativo piano di ammortamento (doc. 8 ricorso per decreto ingiuntivo), la relativa certificazione ex art. 50 TUB (doc. 8 ricorso per decreto ingiuntivo).
pagina 3 di 5 - in relazione al credito fondato sul contratto di finanziamento sono stati depositati: il contratto di finanziamento n. 045/4697550 stipulato il 28 maggio 2020 (doc. 9 ricorso per decreto ingiuntivo), il relativo piano di ammortamento (doc 10 ricorso per decreto ingiuntivo) e la relativa certificazione ex art. 50 TUB (doc. 11 ricorso per decreto ingiuntivo).
Infine, è stata prodotta la comunicazione di revoca e intimazione del pagamento del 24 marzo 2022
(doc. 13 ricorso per decreto ingiuntivo).
Pertanto, il credito deve ritenersi provato. Quanto alla sua entità, alla luce dell'intervenuto pagamento di euro 50.000,00 da parte dei garanti del pagamento di euro 25.000 Parte_4
da parte di , la stessa risulta diminuita. Controparte_5
Parte opposta ha dichiarato di aver imputato il pagamento di euro 50,000 a copertura del saldo debitore di conto corrente e il pagamento di euro 25,000 a copertura del residuo capitale dovuto per il finanziamento.
Il residuo dovuto, pertanto, è di euro 71.623,97 come dettagliatamente riportato nelle note conclusive.
Parte attrice non ha contestato tale conteggio.
Su tale importo – calcolato al lordo degli interessi moratori alla data del 12.5.25 - sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo effettivo.
In conclusione, il decreto ingiuntivo n. 7562/2023 deve essere revocato essendo intervenuti i pagamenti in corso di causa come sopra esposto e, in accoglimento della domanda subordinata formulata da parte opposta, deve essere condannata al pagamento del complessivo importo di Parte_1
euro 71.623,97 oltre accessori come sopra indicati.
Le spese legali – liquidate come in dispositivo secondo il criterio della soccombenza secondo i parametri medi, ad eccezione della fase istruttoria liquidata nel minimo – riguardano il rapporto tra e Parte_1 CP_2
Nulla deve essere liquidato in relazione al rapporto tra e i garanti CP_2 Parte_4
oiché tale profilo è stato oggetto di transazione.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica in persona del giudice Carmela Gallina, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 7562/2023 reso da questo Tribunale in data 26/04/2023 su istanza di;
CP_2
2. Condanna a versare all'opposta la somma complessiva di euro Parte_1
71.623,97 oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo effettivo;
pagina 4 di 5 3. Condanna l'opponente a rifondere a le spese di lite Parte_1 CP_2
che si liquidano in € 11.268 oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA e CPA.
Sentenza resa ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c.
Milano, 4 giugno 2025
Il giudice
Carmela Gallina
- minuta del provvedimento redatta con la collaborazione del MOT Angelica Gerosa -
pagina 5 di 5