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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 891/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 23/01/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 891/2022, promossa da
SS RE ([...]), titolare della RE Rappresentanze, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Romeo Fabrizio;
-ricorrente- contro
NO PA (03366990269), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Furlan Francesco e Mladovan Nicola;
-resistente-
Oggetto: agenzia;
indennità di preavviso;
indennità di clientela;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04/02/2022 RE MO, premesso di essere stato agente della OL s.p.a. fino al 14.5.2021, data di recesso esercitato dalla preponente per giusta causa, ha chiesto condannarsi quest'ultima al pagamento dell'indennità di mancato preavviso ex art. 1750 c.c., oltre che dell'indennità di clientela prevista dall'art. 1751 c.c. e dall'AEC applicato al rapporto.
A fondamento delle proprie ragioni ha eccepito l'inesistenza della giusta causa di recesso e la pretestuosità dei motivi addotti nella relativa comunicazione, consistenti nella violazione
1 della clausola contrattuale di esclusiva e nella drastica riduzione degli affari nella zona di attività dell'agente.
In particolare, parte ricorrente ha rappresentato di aver in effetti promosso la vendita di alcuni prodotti di una azienda concorrente (Clean AP s.r.l., poi confluita nella AR
TI S.p.A.) nella medesima zona assegnata dalla OL, deducendo tuttavia che tale attività era sempre stata nota alle parti ed era stata autorizzata dalle società cui la OL
s.p.a. era succeduta subentrando nel contratto di agenzia. Nessun inadempimento, tanto meno a titolo di giusta causa di recesso, poteva dunque essere a lui addebitato, considerata la perdurante tolleranza dei rapporti di agenzia intercorrenti con la Clean AP s.r.l. Ha inoltre evidenziato che l'attività svolta per la Clean AP s.r.l. aveva riguardato solo un prodotto
(fazzoletti di carta) marginale nell'attività della OL, sicché non poteva ritenersi che vi fosse effettiva concorrenza o conflitto di interessi tra le due preponenti.
Quanto all'imputata riduzione del volume di affari nella zona di competenza, ha osservato che nulla poteva essere a lui addebitato, dipendendo la contrazione del volume d'affari in via esclusiva da cause esterne;
ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “previa declaratoria dell'insussistenza della giusta causa di recesso addotta dalla mandante, dichiarare che il rapporto contrattuale è stato risolto senza preavviso per mera volontà unilaterale della OL S.r.l. e per l'effetto condannarla al pagamento in favore del sig.
MO RE della complessiva somma di € 26.000,00 oltre interessi e rivalutazione dovuta quanto ad € 20.727,92 a titolo di indennità sostitutiva di clientela e quanto ad € 5.282,32 a titolo di indennità di mancato preavviso, o in quella somma maggiore o minore che sarà quantificata in corso di causa mediante consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si chiede ammettere”.
Costituitasi in giudizio con memoria del 24.3.2022, la OL s.p.a. ha preliminarmente eccepito la decadenza di parte ricorrente ai sensi all'art. 32 co. 3 lett. b) della L. 183/2010.
Ricostruite le vicende successorie che avevano portato alla titolarità del rapporto di agenzia con
RE MO, la resistente ha poi rilevato che il contratto di agenzia aveva ad oggetto diversi prodotti della OL, tra cui anche i fazzoletti;
che l'unico cliente nella zona di operatività di RE era la GO società consortile;
che nel corso del rapporto di agenzia (dal giugno 2019)
i dati di vendita con la cliente GO nella zona assegnata a RE erano drasticamente diminuiti;
che la OL aveva cercato, pur senza esito, tramite RE, di avere un incontro con il Buyer della GO, apprendendo solo a seguito del recesso che tale incontro era stato impossibile a causa della indisponibilità dell'agente; che dalla fine del 2020 la GO aveva cessato di
2 acquistare prodotti dalla resistente;
in data 3.2.2021, nel corso di una riunione con il direttore commerciale della OL, RE aveva comunicato che la GO li aveva esclusi dai nuovi assortimenti per essere passata alla commercializzazione di un proprio marchio di carta igienica, circostanza che gli era nota da diversi mesi e che non era mai stata comunicata alla preponente;
che in occasione del medesimo incontro RE aveva comunicato di vendere ad
GO fazzoletti per conto della TI;
che, dopo il recesso, i rapporti commerciali tra la
OL s.p.a. ed GO erano stati nuovamente avviati grazie all'operato del nuovo agente nominato per la zona.
Ha quindi ribadito l'esistenza della giusta causa di recesso in ragione della violazione del divieto di concorrenza, svolgendo ampie difese sul punto e contestando di avere avuto contezza dell'attività diversa svolta da RE;
ha poi contestato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della indennità di cui all'art. 1751 c.c., oltre all'assenza di una specifica domanda sul punto nel petitum del ricorso;
ha evidenziato la mancata allegazione dell'AEC ritenuto applicabile, nonché, in ogni caso e anche a prescindere dall'inesistenza della giusta causa, l'imputabilità del recesso a fatti dell'agente, il che osterebbe al riconoscimento delle indennità in discorso. Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “previo accertamento e declaratoria del gravissimo inadempimento di RE MO agli obblighi legali e contrattuali derivanti dal contratto di agenzia d.d. 04.04.2002 per i motivi tutti di cui in atti;
accertata e dichiarata la giusta causa sottostante al recesso di OL S.p.A. dal contratto di agenzia e ciò in relazione al mandato 04.04.2002 e, comunque, accertata e dichiarata la legittimità del recesso senza preavviso dal detto mandato intimato da OL
S.p.A. all'attore con comunicazione d.d. 14.05.2021, anche in relazione alla clausola risolutiva espressa contenuta nel succitato mandato;
comunque, per i motivi tutti di cui in atto;
rigettarsi ogni domanda proposta da RE MO
contro
OL S.p.A. in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa;
nel merito, in via subordinata: limitarsi le indennità richieste nella misura minima, esclusa in ogni caso la applicabilità dell'art. 1751 c.c.: in ogni caso, compensarsi con quanto verrà eventualmente dichiarato dovuto dalla convenuta a RE MO, a qualsivoglia titolo, le somme in ogni tempo versate dalla convenuta in favore dell'Agente, anche presso il fondo FIRR o la Fondazione Enasarco, a titolo
3 di Indennità di Risoluzione del Rapporto in relazione al mandato 04.04.2002, somme pari ad €
9.461,64 o comunque pari a quel diverso importo che dovesse risultare in qualsivoglia tempo versato e/o liquidato all'Agente, anche dalla Fondazione ENASARCO, a titolo di Indennità di
Risoluzione del Rapporto”.
La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale del ricorrente e l'assunzione di prova per testi.
L'udienza del 23.01.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di decadenza dall'impugnativa del recesso formulata da parte resistente.
È sufficiente a riguardo richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di contratto di agenzia, l'impugnativa del recesso del preponente da parte dell'agente non è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 3, lett. b), della
l. n. 183 del 2010, sia perché la disposizione citata, eccezionale e di stretta interpretazione, richiama esclusivamente i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non anche le altre forme di parasubordinazione di cui all'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., utilizzando il termine "committente" che esula dal rapporto di agenzia, sia alla luce di un criterio interpretativo logico-sistematico, sulla base del duplice rilievo che il rapporto di agenzia può presentare forme organizzative incompatibili con la natura personale dei co.co.co. e che a carico dell'agente l'art. 1751 c.c. già prevede una particolare ipotesi di decadenza” (cfr. Cass.
n. 8964/2021; Cass. n. 28694/2022; Cass. n. 23348/2024).
3. Tanto chiarito, nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
4. Oggetto di domanda è l'accertamento del diritto di RE MO al pagamento dell'indennità di preavviso e dell'indennità sostitutiva di clientela, previo accertamento della insussistenza della giusta causa del recesso esercitato dalla preponente OL s.p.a. in data
14.5.2021.
4.1. Nel contratto di agenzia il recesso, oltre ad essere espressamente disciplinato dall'art. 1750 c.c., può essere esercitato per giusta causa e senza preavviso essendo pacificamente applicabile in via analogica l'istituto della giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., che consente lo scioglimento immediato del vincolo contrattuale a fronte di un comportamento inadempiente tale da far venir meno il rapporto di fiducia tra le parti e non consentirne la prosecuzione, sicché
4 non risulta necessario il rispetto del termine di preavviso (cfr. Cass. 9779/2011; Cass.
11728/2014; Cass. 29290/2019).
La valutazione della sussistenza della giusta causa nel contratto di agenzia, rispetto a quanto avviene nel contratto di lavoro subordinato, deve tuttavia essere effettuata tenendo conto che “in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. 11728/2014; Cass. 1376/2018).
4.2. In ossequio ai generali principi di riparto dell'onere probatorio, l'onere di provare la sussistenza della giusta causa di recesso ai fini dell'esonero dell'obbligo di pagamento della indennità di preavviso grava in capo alla parte recedente, che dovrà quindi dimostrare in giudizio l'esistenza di fatti e inadempimenti dalla consistenza tale da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto. Grava di contro in capo alla controparte l'onere di dimostrare che l'eventuale non imputabilità del grave inadempimento.
5. Nel caso di specie, con comunicazione del 14.5.2021 la OL s.p.a., succeduta a decorrere dal 6.6.2019 nel contratto di agenzia stipulato in data 4.4.2002 tra la RE
Rappresentanze s.n.c. di RE MO & C (ora impresa individuale facente capo a RE
MO) e la Transcarta s.p.a. (cfr. doc.
1-6 di parte ricorrente), ha comunicato al ricorrente il recesso dal rapporto per giusta causa e con effetto immediato, per i seguenti motivi: “tale determinazione è stata assunta a causa e a seguito delle informazioni recentemente acquisite – provenienti peraltro anche dalla Vs. azienda – in ordine ad attività da Voi espletata in aperta
e palese violazione dell'obbligo di esclusiva di cui al punto 3 del contratto in oggetto.
Risulta, infatti, che su medesimi prodotti commercializzati dalla scrivente, la Vs. compagine societaria promuove affati presso nostro cliente storico strategico (GO società consortile a r.l.) ma a favore di una ditta nostra concorrente (AR TI Spa).
A ciò si aggiunga – anche a comprova di quanto testè emerso – che il volume d'affari da
Voi sviluppato per nostro conto si è progressivamente e drasticamente ridotto e che negli ultimi
3 anni gli affari conclusi attraverso la Vs. attività promozionale si sono ridotti del 60-70% rispetto ai periodi precedenti.
Per l'effetto, il rapporto in essere si deve ritenere risolto con effetto immediato dal ricevimento della presente, integrando quanto emerso una grave violazione degli obblighi
5 contrattuali che giustifica in toto il recesso della preponente anche a mente della previsione di cui al punto 10 del contratto […]”.
5.1. I motivi addotti dunque a fondamento dell'esercitato diritto di recesso sono, per un verso, la violazione della clausola di esclusiva prevista dall'art. 3 del contratto e, per altro verso, il calo del fatturato imputabile all'inattività dell'agente.
Il richiamato art. 3 prevede che “è fatto obbligo esplicito di astenerVi sia dall'assumere altri incarichi di vendita di prodotti similari o concorrenti di quelli elencati al precedente punto
1, sia dall'acquisire in proprio o per conto terzi, per rivenderli i prodotti stessi” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente e 2 di parte resistente).
5.2. Costituendosi in giudizio, la società resistente ha poi aggiunto che il rapporto di fiducia con l'agente si sarebbe compromesso anche in ragione dell'inerzia di RE nel garantire i contatti tra la OL s.p.a. e il suo unico cliente di zona, GO, nonché nella intempestiva comunicazione della volontà di quest'ultima di interrompere i rapporti commerciali con la preponente per avere scelto di commercializzare con un proprio marchio (in private label) il principale prodotto distribuito dalla OL (carta igienica), circostanza che era nota all'agente da diversi mesi ma non era mai stata comunicata.
6. Definiti in questo modo i fatti di causa, ai fini della corretta delimitazione dell'ambito del giudizio, va chiarito che le circostanze addotti per la prima volta dalla resistente con la memoria di costituzione non possono essere valutate ai fini del giudizio sulla sussistenza della giusta causa di recesso, rappresentando motivi diversi e ulteriori rispetto a quelli indicate nella lettera di comunicazione del recesso.
Invero, l'estensione analogica del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. implica che anche nel rapporto di agenzia, quando il recesso è esercitato dalla preponente, sussista un principio di contestazione immediata, anche se sommaria, e di immutabilità delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati (Cassazione civile sez. lav. - 19/11/2019, n. 30063; Cassazione
Civile 22816/2015; Cassazione Civile 7019/2011; Cassazione civile sez. II, 16/12/2004,
n.23455).
Ritiene il Tribunale che costituisca un fatto diverso, rispetto a quanto comunicato in sede di recesso, la circostanza relativa alla mancata comunicazione dell'intenzione di GO di interrompere le forniture dei prodotti della OL s.p.a., così come la contestata inattività di
RE nel consentire un incontro tra il direttore commerciale della resistente e il buyer della
6 GO, trattandosi di inadempimenti non prospettati nelle motivazioni del recesso con la lettera del 14.5.2021.
La valutazione di sussistenza della giusta causa va quindi compiuta tenuto conto della lamentata violazione della clausola di esclusiva e della lamentata riduzione del volume di affari, imputata da OL all'agente.
7. Quanto alla prima motivazione, la promozione di affari da parte del RE per un'altra società preponente, AR TI s.p.a., è provata in quanto incontestata tra le parti, oltre che risultante dalla documentazione in atti prodotta dallo stesso ricorrente.
Invero, nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha confermato di avere svolto a decorrere dal 2009 l'attività di agente per la promozione di prodotti commerciali della Clean
AP s.r.l. (poi AR TI s.p.a.) nella medesima zona di operatività della OL
s.p.a. Ha tuttavia eccepito che tale attività aveva ad oggetto “un unico prodotto (fazzolettini di carta) che la dante causa della OL trattava in modo assolutamente marginale” e che tale circostanza era “sempre stata nota alla mandante”, che mai nulla aveva rilevato sul punto, dovendo ritenersi per tale ragione derogata per fatti concludenti la clausola di esclusiva di cui all'art. 3 del contratto di agenzia, sicché nessun inadempimento poteva essere imputato al ricorrente.
7.1. A tal riguardo, va premesso che l'obbligo di esclusiva nel contratto di agenzia, previsto in via generale e bilaterale dall'art. 1743 c.c. “è elemento non essenziale ma naturale del contratto di agenzia e, quindi, può essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa ovvero di una tacita manifestazione di volontà, desumibile dal comportamento tenuto dalle stesse parti sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua esecuzione” (cfr.
Cass. n. 21073/2007; Cass. n. 17063/2011).
La deroga totale o parziale all'obbligo di esclusiva, contrattuale o ex lege, costituisce dunque una eccezione, con la conseguenza che spetta alla parte che voglia avvalersi di tale eccezione l'onere di dimostrare che ne sussistono i presupposti. Sarebbe quindi stato onere dell'agente, nel caso di specie, provare che gli affari conclusi per conto della Clean Papaer e, poi della AR TI s.p.a., pur essendo stato compiuti nella zona riservata all'agente, non rientravano nel divieto conseguente all'esclusiva, per essere stati espressamente o tacitamente autorizzati.
7.2. Tale onere non è stato adeguatamente assolto da RE, il quale si è limitato a dedurre, senza tuttavia provare, che le precedenti danti causa di OL erano a conoscenza dei rapporti intrattenuti con la concorrente, che nessuna attività in concorrenza poteva ritenersi
7 svolta stante la diversità dei prodotti oggetto di promozione, che la deroga alla clausola di esclusiva sarebbe stata dimostrata dall'assenza di alcun rilievo per più di dieci anni.
In disparte dalla valutazione di rilevanza che un eventuale assenso tacito, espresso da precedenti società mandanti, possa avere sulla diversa società cessionaria del contratto di agenzia pur a fronte di una espressa clausola contrattuale che pone il divieto di esclusiva, è assorbente rilevare che, ad ogni modo, non è stata fornita in giudizio adeguata prova della effettiva conoscenza da parte della Trascarta s.p.a. prima e della APgroup s.p.a. poi, dell'attività compiuta per conto della Clean paper s.r.l., così come non è stata fornita prova che di tale circostanza ne fosse a conoscenza l'odierna resistente.
Insufficienti ai fini probatori risultano gli articolati di prova di cui al ricorso e, in particolare, il capitolo n. 11, in quanto la sua generica formulazione non contiene alcuno specifico riferimento alla Clean AP o alla AR TI, né contiene alcun preciso riferimento temporale che consenta di comprendere quando eventualmente la conoscenza dell'attività svolta in concorrenza sia pervenuta alla società preponenti e danti causa della
OL s.p.a. Analoghe considerazioni valgono per il capitolo di prova n. 32, mentre irrilevanti di per sé sono i fatti di cui ai capitoli nn. 2 e 43, che riguardano peraltro circostanze valutative.
In assenza di prova del fatto che la OL, in proprio o per il tramite delle sue danti causa, fosse a conoscenza dell'attività svolta da RE per una società concorrente, non può ravvisarsi alcun significato favorevole al ricorrente nella mancata adozione di provvedimenti in data antecedente al recesso, non potendo in ciò ravvisarsi un comportamento incompatibile con la volontà di far valere il diritto all'esclusiva. Può sul punto richiamarsi quanto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “la volontà tacita di rinunziare ad un diritto si può desumere soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli la sua univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso, laddove l'inerzia o il ritardo nell'esercizio del diritto non costituiscono elemento sufficiente, di per sè, per dedurne la volontà di rinunciare del
8 titolare, potendo essere frutto d'ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza soltanto ai fini della prescrizione estintiva" (cfr. Cass. n. 13322/2005).
7.3. La pacifica violazione della clausola di esclusiva, in mancanza di prova di una manifestazione di volontà in senso contrario, costituisce ad avviso di questo Tribunale giusta causa di recesso, integrando un inadempimento grave idoneo a minare il rapporto fiduciario tra preponente e agente, soprattutto in ragione della maggiore intensità del vincolo di fiducia rispetto al rapporto di lavoro subordinato.
L'oggettiva violazione della clausola di esclusiva non appare nemmeno mitigata dalla considerazione, come dedotta in ricorso, che i prodotti promossi per le due preponenti fossero diversi e, in particolare, i prodotti commercializzati per la Clean AP s.r.l. (fazzoletti di carta) fossero trattati in modo marginale da OL.
Invero, affinché una impresa possa ricevere danno dall'ingresso o dall'espansione di un'altra impresa concorrente, è sufficiente che entrambe si rivolgano ad una clientela anche solo potenzialmente comune, non dovendo la nozione di concorrenza individuarsi in relazione alla produzione o alla commercializzazione di prodotti identici (cfr. Cass. n. 13981/1999; Cass.
n. 5920/2002; più di recente, Cass. n. 30065/2019).
Che le due imprese, nel caso di specie, operassero nello stesso settore di mercato e fossero rivolte alla stessa clientela non è messo in discussione nemmeno dalla stessa parte ricorrente, che qualifica espressamente la Clean AP come concorrente della OL;
la commercializzazione di prodotti affini peraltro emerge dalla lettura dei rispettivi contratti di agenzia, avendo ad oggetto quello con la OL s.p.a. la promozione di “rotoli industriali, asciugamani in rotolo e piegati, lenzuolini, carta igienica jumbo e domestica, asciuga tutto domestico, tovaglioli e fazzoletti” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente), e quello con la Clean AP
(cfr. doc. 15 di parte ricorrente) la promozione di “tutti gli articoli presenti sul Listino in vigore della Preponente, nello specifico: le linee di fazzoletti e veline decorate con e senza licenza, i tovaglioli decorati e non, i rotoli da cucina decorati, le salviettine rinfrescanti e igienizzanti, i fazzoletti e le veline bianchi”.
7.4. Alla luce di tutte le superiori ragioni deve pertanto ritenersi sussistente la giusta causa di recesso e, per l'effetto, va esclusa la spettanza in capo a RE MO dell'indennità di preavviso, sicché la relativa domanda va rigettata.
8. Residua da esaminare la domanda relativa all'indennità di clientela, che nel corpo del ricorso RE ha chiesto richiamando a tal fine sia la previsione di cui all'art. 1751 c.c., sia le previsioni dell'AEC applicato al rapporto.
9 Anche tale domanda va rigettata, non sussistendo i presupposti costitutivi per il riconoscimento della richiesta indennità.
8.1. Quanto all'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. è assorbente rilevare che non risulta compiutamente allegato e, soprattutto, dimostrato che “...l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”.
Nella fattispecie in esame l'odierno ricorrente non ha adeguatamente provato – ovvero chiesto di provare – la sussistenza delle condizioni richieste per la corresponsione dell'indennità prevista dalla citata disposizione. Manca ogni prova in merito alla permanenza in capo alla preponente di sostanziali vantaggi derivanti dall'attività di promozione degli affari compiuta dall'agente, non avendo il ricorrente nulla dedotto sul punto, né avendo articolato in ricorso specifiche prove orali.
8.2. Parimenti, la chiesta indennità suppletiva di clientela non può essere riconosciuta a parte ricorrente neppure sulla base dell'AEC di categoria richiamato nel contratto di agenzia
(cfr. AEC prodotto da parte ricorrente in data 1.4.2022).
Al riguardo, in particolare, il punto II dell'art. 10 dell'AEC PMI Industria in atti, rubricato
“Indennità suppletiva di clientela”, stabilisce che “...Il trattamento di cui al presente Capo II non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatti imputabili all'agente o rappresentante le dimissioni: dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente;
conseguenti a invalidità permanente e totale;
dovute ad infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto;
successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO;
successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS;
sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno”.
Come osservato dalla Suprema Corte “L'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751
c.c., non è dovuta all'agente in ogni caso di scioglimento del rapporto e, in particolare, non è dovuta quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; la stessa conclusione vale per l'indennità suppletiva di clientela e per l'indennità meritocratica (art. 10 dell'AEC), posto che questa norma prevede che i citati trattamenti economici non sono dovuti se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o
10 rappresentante, ad esclusione di talune ipotesi (dimissioni dovute a invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia)” (cfr. Tribunale Bari n.
969/2019).
Stante quanto sopra e considerato che, nella specie, il rapporto di agenzia si è sciolto per giusta causa consistente nel grave inadempimento imputabile all'agente, va rigettata anche la domanda in esame.
9. Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e va rigettato, rimanendo assorbita ogni altra e diversa questione.
10. Ritiene il Tribunale che sussistano nel caso di specie eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti, considerato che, pur essendo stata ritenuta la sussistenza della giusta causa di recesso, la difesa di parte resistente nel corso del giudizio si è principalmente incentrata sulla deduzione di fatti ulteriori diversi da quelli indicati nella lettera di recesso dal rapporto di agenzia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 891/2022 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 24/01/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vero o no che la circostanza che il RE, contemporaneamente allo svolgimento del mandato conferito dalla
Trascarta S.r.l. prima e dalla AP Group S.r.l. poi, operava nella medesima zona in deroga alla clausola di esclusiva anche su incarico di altra ditta, è sempre stata nota alla mandante 2 Vero o no che la Trasacarta prima e la APgroup S.r.l. dopo non sollevarono mai alcuna contestazione all'agente in merito all'attività condotta su incarico della Clean AP S.r.l. prima e della Clean AP Converting Srl dopo 3 Vero o no che la promozione degli affari della Clean AP S.r.l. prima e della Clean AP Converting Srl dopo, condotta dal RE era limitata alla vendita di uno scarno numero di prodotti trattati solo marginalmente dalla
APgroup; Vero o no che le due società concorrenti erano in ottimi rapporti commerciali tra loro;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 23/01/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 891/2022, promossa da
SS RE ([...]), titolare della RE Rappresentanze, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Romeo Fabrizio;
-ricorrente- contro
NO PA (03366990269), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Furlan Francesco e Mladovan Nicola;
-resistente-
Oggetto: agenzia;
indennità di preavviso;
indennità di clientela;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04/02/2022 RE MO, premesso di essere stato agente della OL s.p.a. fino al 14.5.2021, data di recesso esercitato dalla preponente per giusta causa, ha chiesto condannarsi quest'ultima al pagamento dell'indennità di mancato preavviso ex art. 1750 c.c., oltre che dell'indennità di clientela prevista dall'art. 1751 c.c. e dall'AEC applicato al rapporto.
A fondamento delle proprie ragioni ha eccepito l'inesistenza della giusta causa di recesso e la pretestuosità dei motivi addotti nella relativa comunicazione, consistenti nella violazione
1 della clausola contrattuale di esclusiva e nella drastica riduzione degli affari nella zona di attività dell'agente.
In particolare, parte ricorrente ha rappresentato di aver in effetti promosso la vendita di alcuni prodotti di una azienda concorrente (Clean AP s.r.l., poi confluita nella AR
TI S.p.A.) nella medesima zona assegnata dalla OL, deducendo tuttavia che tale attività era sempre stata nota alle parti ed era stata autorizzata dalle società cui la OL
s.p.a. era succeduta subentrando nel contratto di agenzia. Nessun inadempimento, tanto meno a titolo di giusta causa di recesso, poteva dunque essere a lui addebitato, considerata la perdurante tolleranza dei rapporti di agenzia intercorrenti con la Clean AP s.r.l. Ha inoltre evidenziato che l'attività svolta per la Clean AP s.r.l. aveva riguardato solo un prodotto
(fazzoletti di carta) marginale nell'attività della OL, sicché non poteva ritenersi che vi fosse effettiva concorrenza o conflitto di interessi tra le due preponenti.
Quanto all'imputata riduzione del volume di affari nella zona di competenza, ha osservato che nulla poteva essere a lui addebitato, dipendendo la contrazione del volume d'affari in via esclusiva da cause esterne;
ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “previa declaratoria dell'insussistenza della giusta causa di recesso addotta dalla mandante, dichiarare che il rapporto contrattuale è stato risolto senza preavviso per mera volontà unilaterale della OL S.r.l. e per l'effetto condannarla al pagamento in favore del sig.
MO RE della complessiva somma di € 26.000,00 oltre interessi e rivalutazione dovuta quanto ad € 20.727,92 a titolo di indennità sostitutiva di clientela e quanto ad € 5.282,32 a titolo di indennità di mancato preavviso, o in quella somma maggiore o minore che sarà quantificata in corso di causa mediante consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si chiede ammettere”.
Costituitasi in giudizio con memoria del 24.3.2022, la OL s.p.a. ha preliminarmente eccepito la decadenza di parte ricorrente ai sensi all'art. 32 co. 3 lett. b) della L. 183/2010.
Ricostruite le vicende successorie che avevano portato alla titolarità del rapporto di agenzia con
RE MO, la resistente ha poi rilevato che il contratto di agenzia aveva ad oggetto diversi prodotti della OL, tra cui anche i fazzoletti;
che l'unico cliente nella zona di operatività di RE era la GO società consortile;
che nel corso del rapporto di agenzia (dal giugno 2019)
i dati di vendita con la cliente GO nella zona assegnata a RE erano drasticamente diminuiti;
che la OL aveva cercato, pur senza esito, tramite RE, di avere un incontro con il Buyer della GO, apprendendo solo a seguito del recesso che tale incontro era stato impossibile a causa della indisponibilità dell'agente; che dalla fine del 2020 la GO aveva cessato di
2 acquistare prodotti dalla resistente;
in data 3.2.2021, nel corso di una riunione con il direttore commerciale della OL, RE aveva comunicato che la GO li aveva esclusi dai nuovi assortimenti per essere passata alla commercializzazione di un proprio marchio di carta igienica, circostanza che gli era nota da diversi mesi e che non era mai stata comunicata alla preponente;
che in occasione del medesimo incontro RE aveva comunicato di vendere ad
GO fazzoletti per conto della TI;
che, dopo il recesso, i rapporti commerciali tra la
OL s.p.a. ed GO erano stati nuovamente avviati grazie all'operato del nuovo agente nominato per la zona.
Ha quindi ribadito l'esistenza della giusta causa di recesso in ragione della violazione del divieto di concorrenza, svolgendo ampie difese sul punto e contestando di avere avuto contezza dell'attività diversa svolta da RE;
ha poi contestato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della indennità di cui all'art. 1751 c.c., oltre all'assenza di una specifica domanda sul punto nel petitum del ricorso;
ha evidenziato la mancata allegazione dell'AEC ritenuto applicabile, nonché, in ogni caso e anche a prescindere dall'inesistenza della giusta causa, l'imputabilità del recesso a fatti dell'agente, il che osterebbe al riconoscimento delle indennità in discorso. Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “previo accertamento e declaratoria del gravissimo inadempimento di RE MO agli obblighi legali e contrattuali derivanti dal contratto di agenzia d.d. 04.04.2002 per i motivi tutti di cui in atti;
accertata e dichiarata la giusta causa sottostante al recesso di OL S.p.A. dal contratto di agenzia e ciò in relazione al mandato 04.04.2002 e, comunque, accertata e dichiarata la legittimità del recesso senza preavviso dal detto mandato intimato da OL
S.p.A. all'attore con comunicazione d.d. 14.05.2021, anche in relazione alla clausola risolutiva espressa contenuta nel succitato mandato;
comunque, per i motivi tutti di cui in atto;
rigettarsi ogni domanda proposta da RE MO
contro
OL S.p.A. in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa;
nel merito, in via subordinata: limitarsi le indennità richieste nella misura minima, esclusa in ogni caso la applicabilità dell'art. 1751 c.c.: in ogni caso, compensarsi con quanto verrà eventualmente dichiarato dovuto dalla convenuta a RE MO, a qualsivoglia titolo, le somme in ogni tempo versate dalla convenuta in favore dell'Agente, anche presso il fondo FIRR o la Fondazione Enasarco, a titolo
3 di Indennità di Risoluzione del Rapporto in relazione al mandato 04.04.2002, somme pari ad €
9.461,64 o comunque pari a quel diverso importo che dovesse risultare in qualsivoglia tempo versato e/o liquidato all'Agente, anche dalla Fondazione ENASARCO, a titolo di Indennità di
Risoluzione del Rapporto”.
La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale del ricorrente e l'assunzione di prova per testi.
L'udienza del 23.01.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di decadenza dall'impugnativa del recesso formulata da parte resistente.
È sufficiente a riguardo richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di contratto di agenzia, l'impugnativa del recesso del preponente da parte dell'agente non è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 3, lett. b), della
l. n. 183 del 2010, sia perché la disposizione citata, eccezionale e di stretta interpretazione, richiama esclusivamente i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non anche le altre forme di parasubordinazione di cui all'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., utilizzando il termine "committente" che esula dal rapporto di agenzia, sia alla luce di un criterio interpretativo logico-sistematico, sulla base del duplice rilievo che il rapporto di agenzia può presentare forme organizzative incompatibili con la natura personale dei co.co.co. e che a carico dell'agente l'art. 1751 c.c. già prevede una particolare ipotesi di decadenza” (cfr. Cass.
n. 8964/2021; Cass. n. 28694/2022; Cass. n. 23348/2024).
3. Tanto chiarito, nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
4. Oggetto di domanda è l'accertamento del diritto di RE MO al pagamento dell'indennità di preavviso e dell'indennità sostitutiva di clientela, previo accertamento della insussistenza della giusta causa del recesso esercitato dalla preponente OL s.p.a. in data
14.5.2021.
4.1. Nel contratto di agenzia il recesso, oltre ad essere espressamente disciplinato dall'art. 1750 c.c., può essere esercitato per giusta causa e senza preavviso essendo pacificamente applicabile in via analogica l'istituto della giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., che consente lo scioglimento immediato del vincolo contrattuale a fronte di un comportamento inadempiente tale da far venir meno il rapporto di fiducia tra le parti e non consentirne la prosecuzione, sicché
4 non risulta necessario il rispetto del termine di preavviso (cfr. Cass. 9779/2011; Cass.
11728/2014; Cass. 29290/2019).
La valutazione della sussistenza della giusta causa nel contratto di agenzia, rispetto a quanto avviene nel contratto di lavoro subordinato, deve tuttavia essere effettuata tenendo conto che “in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. 11728/2014; Cass. 1376/2018).
4.2. In ossequio ai generali principi di riparto dell'onere probatorio, l'onere di provare la sussistenza della giusta causa di recesso ai fini dell'esonero dell'obbligo di pagamento della indennità di preavviso grava in capo alla parte recedente, che dovrà quindi dimostrare in giudizio l'esistenza di fatti e inadempimenti dalla consistenza tale da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto. Grava di contro in capo alla controparte l'onere di dimostrare che l'eventuale non imputabilità del grave inadempimento.
5. Nel caso di specie, con comunicazione del 14.5.2021 la OL s.p.a., succeduta a decorrere dal 6.6.2019 nel contratto di agenzia stipulato in data 4.4.2002 tra la RE
Rappresentanze s.n.c. di RE MO & C (ora impresa individuale facente capo a RE
MO) e la Transcarta s.p.a. (cfr. doc.
1-6 di parte ricorrente), ha comunicato al ricorrente il recesso dal rapporto per giusta causa e con effetto immediato, per i seguenti motivi: “tale determinazione è stata assunta a causa e a seguito delle informazioni recentemente acquisite – provenienti peraltro anche dalla Vs. azienda – in ordine ad attività da Voi espletata in aperta
e palese violazione dell'obbligo di esclusiva di cui al punto 3 del contratto in oggetto.
Risulta, infatti, che su medesimi prodotti commercializzati dalla scrivente, la Vs. compagine societaria promuove affati presso nostro cliente storico strategico (GO società consortile a r.l.) ma a favore di una ditta nostra concorrente (AR TI Spa).
A ciò si aggiunga – anche a comprova di quanto testè emerso – che il volume d'affari da
Voi sviluppato per nostro conto si è progressivamente e drasticamente ridotto e che negli ultimi
3 anni gli affari conclusi attraverso la Vs. attività promozionale si sono ridotti del 60-70% rispetto ai periodi precedenti.
Per l'effetto, il rapporto in essere si deve ritenere risolto con effetto immediato dal ricevimento della presente, integrando quanto emerso una grave violazione degli obblighi
5 contrattuali che giustifica in toto il recesso della preponente anche a mente della previsione di cui al punto 10 del contratto […]”.
5.1. I motivi addotti dunque a fondamento dell'esercitato diritto di recesso sono, per un verso, la violazione della clausola di esclusiva prevista dall'art. 3 del contratto e, per altro verso, il calo del fatturato imputabile all'inattività dell'agente.
Il richiamato art. 3 prevede che “è fatto obbligo esplicito di astenerVi sia dall'assumere altri incarichi di vendita di prodotti similari o concorrenti di quelli elencati al precedente punto
1, sia dall'acquisire in proprio o per conto terzi, per rivenderli i prodotti stessi” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente e 2 di parte resistente).
5.2. Costituendosi in giudizio, la società resistente ha poi aggiunto che il rapporto di fiducia con l'agente si sarebbe compromesso anche in ragione dell'inerzia di RE nel garantire i contatti tra la OL s.p.a. e il suo unico cliente di zona, GO, nonché nella intempestiva comunicazione della volontà di quest'ultima di interrompere i rapporti commerciali con la preponente per avere scelto di commercializzare con un proprio marchio (in private label) il principale prodotto distribuito dalla OL (carta igienica), circostanza che era nota all'agente da diversi mesi ma non era mai stata comunicata.
6. Definiti in questo modo i fatti di causa, ai fini della corretta delimitazione dell'ambito del giudizio, va chiarito che le circostanze addotti per la prima volta dalla resistente con la memoria di costituzione non possono essere valutate ai fini del giudizio sulla sussistenza della giusta causa di recesso, rappresentando motivi diversi e ulteriori rispetto a quelli indicate nella lettera di comunicazione del recesso.
Invero, l'estensione analogica del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. implica che anche nel rapporto di agenzia, quando il recesso è esercitato dalla preponente, sussista un principio di contestazione immediata, anche se sommaria, e di immutabilità delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati (Cassazione civile sez. lav. - 19/11/2019, n. 30063; Cassazione
Civile 22816/2015; Cassazione Civile 7019/2011; Cassazione civile sez. II, 16/12/2004,
n.23455).
Ritiene il Tribunale che costituisca un fatto diverso, rispetto a quanto comunicato in sede di recesso, la circostanza relativa alla mancata comunicazione dell'intenzione di GO di interrompere le forniture dei prodotti della OL s.p.a., così come la contestata inattività di
RE nel consentire un incontro tra il direttore commerciale della resistente e il buyer della
6 GO, trattandosi di inadempimenti non prospettati nelle motivazioni del recesso con la lettera del 14.5.2021.
La valutazione di sussistenza della giusta causa va quindi compiuta tenuto conto della lamentata violazione della clausola di esclusiva e della lamentata riduzione del volume di affari, imputata da OL all'agente.
7. Quanto alla prima motivazione, la promozione di affari da parte del RE per un'altra società preponente, AR TI s.p.a., è provata in quanto incontestata tra le parti, oltre che risultante dalla documentazione in atti prodotta dallo stesso ricorrente.
Invero, nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha confermato di avere svolto a decorrere dal 2009 l'attività di agente per la promozione di prodotti commerciali della Clean
AP s.r.l. (poi AR TI s.p.a.) nella medesima zona di operatività della OL
s.p.a. Ha tuttavia eccepito che tale attività aveva ad oggetto “un unico prodotto (fazzolettini di carta) che la dante causa della OL trattava in modo assolutamente marginale” e che tale circostanza era “sempre stata nota alla mandante”, che mai nulla aveva rilevato sul punto, dovendo ritenersi per tale ragione derogata per fatti concludenti la clausola di esclusiva di cui all'art. 3 del contratto di agenzia, sicché nessun inadempimento poteva essere imputato al ricorrente.
7.1. A tal riguardo, va premesso che l'obbligo di esclusiva nel contratto di agenzia, previsto in via generale e bilaterale dall'art. 1743 c.c. “è elemento non essenziale ma naturale del contratto di agenzia e, quindi, può essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa ovvero di una tacita manifestazione di volontà, desumibile dal comportamento tenuto dalle stesse parti sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua esecuzione” (cfr.
Cass. n. 21073/2007; Cass. n. 17063/2011).
La deroga totale o parziale all'obbligo di esclusiva, contrattuale o ex lege, costituisce dunque una eccezione, con la conseguenza che spetta alla parte che voglia avvalersi di tale eccezione l'onere di dimostrare che ne sussistono i presupposti. Sarebbe quindi stato onere dell'agente, nel caso di specie, provare che gli affari conclusi per conto della Clean Papaer e, poi della AR TI s.p.a., pur essendo stato compiuti nella zona riservata all'agente, non rientravano nel divieto conseguente all'esclusiva, per essere stati espressamente o tacitamente autorizzati.
7.2. Tale onere non è stato adeguatamente assolto da RE, il quale si è limitato a dedurre, senza tuttavia provare, che le precedenti danti causa di OL erano a conoscenza dei rapporti intrattenuti con la concorrente, che nessuna attività in concorrenza poteva ritenersi
7 svolta stante la diversità dei prodotti oggetto di promozione, che la deroga alla clausola di esclusiva sarebbe stata dimostrata dall'assenza di alcun rilievo per più di dieci anni.
In disparte dalla valutazione di rilevanza che un eventuale assenso tacito, espresso da precedenti società mandanti, possa avere sulla diversa società cessionaria del contratto di agenzia pur a fronte di una espressa clausola contrattuale che pone il divieto di esclusiva, è assorbente rilevare che, ad ogni modo, non è stata fornita in giudizio adeguata prova della effettiva conoscenza da parte della Trascarta s.p.a. prima e della APgroup s.p.a. poi, dell'attività compiuta per conto della Clean paper s.r.l., così come non è stata fornita prova che di tale circostanza ne fosse a conoscenza l'odierna resistente.
Insufficienti ai fini probatori risultano gli articolati di prova di cui al ricorso e, in particolare, il capitolo n. 11, in quanto la sua generica formulazione non contiene alcuno specifico riferimento alla Clean AP o alla AR TI, né contiene alcun preciso riferimento temporale che consenta di comprendere quando eventualmente la conoscenza dell'attività svolta in concorrenza sia pervenuta alla società preponenti e danti causa della
OL s.p.a. Analoghe considerazioni valgono per il capitolo di prova n. 32, mentre irrilevanti di per sé sono i fatti di cui ai capitoli nn. 2 e 43, che riguardano peraltro circostanze valutative.
In assenza di prova del fatto che la OL, in proprio o per il tramite delle sue danti causa, fosse a conoscenza dell'attività svolta da RE per una società concorrente, non può ravvisarsi alcun significato favorevole al ricorrente nella mancata adozione di provvedimenti in data antecedente al recesso, non potendo in ciò ravvisarsi un comportamento incompatibile con la volontà di far valere il diritto all'esclusiva. Può sul punto richiamarsi quanto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “la volontà tacita di rinunziare ad un diritto si può desumere soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli la sua univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso, laddove l'inerzia o il ritardo nell'esercizio del diritto non costituiscono elemento sufficiente, di per sè, per dedurne la volontà di rinunciare del
8 titolare, potendo essere frutto d'ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza soltanto ai fini della prescrizione estintiva" (cfr. Cass. n. 13322/2005).
7.3. La pacifica violazione della clausola di esclusiva, in mancanza di prova di una manifestazione di volontà in senso contrario, costituisce ad avviso di questo Tribunale giusta causa di recesso, integrando un inadempimento grave idoneo a minare il rapporto fiduciario tra preponente e agente, soprattutto in ragione della maggiore intensità del vincolo di fiducia rispetto al rapporto di lavoro subordinato.
L'oggettiva violazione della clausola di esclusiva non appare nemmeno mitigata dalla considerazione, come dedotta in ricorso, che i prodotti promossi per le due preponenti fossero diversi e, in particolare, i prodotti commercializzati per la Clean AP s.r.l. (fazzoletti di carta) fossero trattati in modo marginale da OL.
Invero, affinché una impresa possa ricevere danno dall'ingresso o dall'espansione di un'altra impresa concorrente, è sufficiente che entrambe si rivolgano ad una clientela anche solo potenzialmente comune, non dovendo la nozione di concorrenza individuarsi in relazione alla produzione o alla commercializzazione di prodotti identici (cfr. Cass. n. 13981/1999; Cass.
n. 5920/2002; più di recente, Cass. n. 30065/2019).
Che le due imprese, nel caso di specie, operassero nello stesso settore di mercato e fossero rivolte alla stessa clientela non è messo in discussione nemmeno dalla stessa parte ricorrente, che qualifica espressamente la Clean AP come concorrente della OL;
la commercializzazione di prodotti affini peraltro emerge dalla lettura dei rispettivi contratti di agenzia, avendo ad oggetto quello con la OL s.p.a. la promozione di “rotoli industriali, asciugamani in rotolo e piegati, lenzuolini, carta igienica jumbo e domestica, asciuga tutto domestico, tovaglioli e fazzoletti” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente), e quello con la Clean AP
(cfr. doc. 15 di parte ricorrente) la promozione di “tutti gli articoli presenti sul Listino in vigore della Preponente, nello specifico: le linee di fazzoletti e veline decorate con e senza licenza, i tovaglioli decorati e non, i rotoli da cucina decorati, le salviettine rinfrescanti e igienizzanti, i fazzoletti e le veline bianchi”.
7.4. Alla luce di tutte le superiori ragioni deve pertanto ritenersi sussistente la giusta causa di recesso e, per l'effetto, va esclusa la spettanza in capo a RE MO dell'indennità di preavviso, sicché la relativa domanda va rigettata.
8. Residua da esaminare la domanda relativa all'indennità di clientela, che nel corpo del ricorso RE ha chiesto richiamando a tal fine sia la previsione di cui all'art. 1751 c.c., sia le previsioni dell'AEC applicato al rapporto.
9 Anche tale domanda va rigettata, non sussistendo i presupposti costitutivi per il riconoscimento della richiesta indennità.
8.1. Quanto all'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. è assorbente rilevare che non risulta compiutamente allegato e, soprattutto, dimostrato che “...l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”.
Nella fattispecie in esame l'odierno ricorrente non ha adeguatamente provato – ovvero chiesto di provare – la sussistenza delle condizioni richieste per la corresponsione dell'indennità prevista dalla citata disposizione. Manca ogni prova in merito alla permanenza in capo alla preponente di sostanziali vantaggi derivanti dall'attività di promozione degli affari compiuta dall'agente, non avendo il ricorrente nulla dedotto sul punto, né avendo articolato in ricorso specifiche prove orali.
8.2. Parimenti, la chiesta indennità suppletiva di clientela non può essere riconosciuta a parte ricorrente neppure sulla base dell'AEC di categoria richiamato nel contratto di agenzia
(cfr. AEC prodotto da parte ricorrente in data 1.4.2022).
Al riguardo, in particolare, il punto II dell'art. 10 dell'AEC PMI Industria in atti, rubricato
“Indennità suppletiva di clientela”, stabilisce che “...Il trattamento di cui al presente Capo II non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatti imputabili all'agente o rappresentante le dimissioni: dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente;
conseguenti a invalidità permanente e totale;
dovute ad infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto;
successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO;
successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS;
sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno”.
Come osservato dalla Suprema Corte “L'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751
c.c., non è dovuta all'agente in ogni caso di scioglimento del rapporto e, in particolare, non è dovuta quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; la stessa conclusione vale per l'indennità suppletiva di clientela e per l'indennità meritocratica (art. 10 dell'AEC), posto che questa norma prevede che i citati trattamenti economici non sono dovuti se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o
10 rappresentante, ad esclusione di talune ipotesi (dimissioni dovute a invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia)” (cfr. Tribunale Bari n.
969/2019).
Stante quanto sopra e considerato che, nella specie, il rapporto di agenzia si è sciolto per giusta causa consistente nel grave inadempimento imputabile all'agente, va rigettata anche la domanda in esame.
9. Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e va rigettato, rimanendo assorbita ogni altra e diversa questione.
10. Ritiene il Tribunale che sussistano nel caso di specie eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti, considerato che, pur essendo stata ritenuta la sussistenza della giusta causa di recesso, la difesa di parte resistente nel corso del giudizio si è principalmente incentrata sulla deduzione di fatti ulteriori diversi da quelli indicati nella lettera di recesso dal rapporto di agenzia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 891/2022 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 24/01/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vero o no che la circostanza che il RE, contemporaneamente allo svolgimento del mandato conferito dalla
Trascarta S.r.l. prima e dalla AP Group S.r.l. poi, operava nella medesima zona in deroga alla clausola di esclusiva anche su incarico di altra ditta, è sempre stata nota alla mandante 2 Vero o no che la Trasacarta prima e la APgroup S.r.l. dopo non sollevarono mai alcuna contestazione all'agente in merito all'attività condotta su incarico della Clean AP S.r.l. prima e della Clean AP Converting Srl dopo 3 Vero o no che la promozione degli affari della Clean AP S.r.l. prima e della Clean AP Converting Srl dopo, condotta dal RE era limitata alla vendita di uno scarno numero di prodotti trattati solo marginalmente dalla
APgroup; Vero o no che le due società concorrenti erano in ottimi rapporti commerciali tra loro;