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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/04/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2188/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio RT P.IVA_1 dell'avv. ARGENTA ANDREA ( ), C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RT C.F._2
ARGENTA ANDREA ( ), C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
ARGENTA ANDREA ( ), C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4
ARGENTA ANDREA ( ), C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._5
ARGENTA ANDREA ( ), C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._6
ARGENTA ANDREA ( ), C.F._1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_6 C.F._7
ARGENTA ANDREA ( ), C.F._1 appellanti e
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ARGENTA ANDREA ( ), C.F._1 appellata
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3 appellata contumace
Conclusioni per , , , RT RT Parte_2
, , e : «Piaccia Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 alla Corte d'Appello, reiectis contrariis, in riforma parziale della sentenza impugnata, ove ritenuto previa remissione in istruttoria della presente controversia, in accoglimento del presente appello:
IN VIA ISTRUTTORIA, senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova integralmente gravante sulla Banca attrice sostanziale, solo nella denegata ipotesi in cui la carenza documentale dell'azione di controparte non sia ritenuta sufficiente per l'accoglimento dell'opposizione, si insta affinché:
A) Venga licenziata Consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare il saldo dei rapporti dare-avere, relativo al rapporto di conto corrente per cui è causa secondo il seguente quesito: “Letti gli atti e la documentazione prodotta in giudizio, esposte al Giudice eventuali deficienze documentali inerenti la serie continua degli estratti conto e scalari del rapporto oggetto di causa, ridetermini il C.T.U. il saldo dei rapporti di conto corrente bancario per cui è causa:
1. depurando i numeri dall'effetto anatocistico e verificando se siano stati superati i tassi soglia ex lege n. 108/1996, ed eventualmente in quale periodo, con azzeramento, in caso positivo, sin dall'apertura dei rapporti, di pag. 2/32 tutte le competenze ed interessi addebitati dalla banca a norma dell'art. 4 della legge n. 108/1996, ovvero dall'art. 1815 comma II° c.c.;
2. calcolando il T.E.G. ai sensi dell'art. 1 della legge n. 108/1996 il quale recita “per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito” secondo la metodologia determinata dalla giurisprudenza di legittimità;
3. verificando, altresì, quali spese siano state addebitate sui rapporti di conto corrente bancario per cui è causa ed in quale misura;
4. non applicando l'art. 1194 c.c.;
5. applicando a detti rapporti, fin dall'origine, il tasso legale di interesse ed eliminando la capitalizzazione degli interessi passivi dalla data di accensione ad oggi;
6. eliminando la commissione di massimo scoperto;
7. verificando l'eventuale addebito di valute convenzionali.
B) Si insta per lo svolgimento di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti dall'espressione “Vero che”:
1 In data 13 novembre 2014 il dott. dell'ufficio del Centro Testimone_1
Contr Piccole e medie imprese di di Pistoia, ha inviato alla Coemi Sas la e.mail che si rammostra al testimone (doc. 13 di parte attrice).
2 Nel corso degli anni 2013/2014 i funzionari dell'ufficio del Centro Contr Piccole e medie imprese di di Pistoia hanno richiesto la sottoscrizione di una cambiale in bianco alla Coemi Sas ed ai Soci della stessa per garantire il rientro dell'esposizione debitoria.
3 Nel corso degli anni 2013/2014 i soci della Coemi Sas hanno illustrato Contr ai funzionari dell'ufficio del Centro Piccole e medie imprese di di Pistoia le difficoltà economiche e finanziarie della società.
pag. 3/32 4 Il IG , socio della Coemi Sas, esponeva al testimone la Parte_7 propria preoccupazione e frustrazione per le difficoltà economiche della Contr società e le continue richieste di denari da parte dei funzionari di
5 Il IG , socio della Coemi Sas, esponeva al testimone di Parte_7
Contr avere ricevuto dai funzionari di la richiesta di aprire un nuovo conto corrente, a condizioni peggiori per il correntista, al fine di gestire i rapporti di debito con la CP_2
Si indicano quali testimoni: - dott. domiciliato presso la Testimone_1
Contr filiale di Pistoia;
- dott. , domiciliato presso la filiale Testimone_2
Contr di Pistoia. - , residente in [...]. Controparte_4
NEL MERITO, Voglia la Corte:
In via principale
1. revocare, per i motivi di cui in premessa il Decreto Ingiuntivo del
Tribunale di Pistoia n. 607/2018 del 28 maggio 2018, proc. rg nr. 1597/2018
e per l'effetto dichiararsi inesistenti e/o non dovute le somme ingiunte da nei confronti degli attori in Controparte_2 opposizione;
2. respingersi, comunque, ogni e qualsiasi domanda formulata da
[...]
e/o nei confronti delle parti Controparte_2 CP_1 appellanti;
In ogni caso:
3. accertare e dichiarare che il rapporto di conto corrente n. 4451, di conto corrente n. 6953 e di conto anticipi SBF n. 19306303.05 ed eventuali precedenti numerazioni, intrattenuti tra CP_2 Controparte_2
e sono stati gestiti dalla convenuta
[...] RT RT opposta in modo non trasparente, anche in relazione all'omesso adempimento agli obblighi informativi di legge;
pag. 4/32 4. accertare e dichiarare, relativamente al conto corrente n. 4451 e al Parte conto corrente n. 6953, al conto anticipi n. 19306303.05 ed eventuali precedenti numerazioni, intrattenuti tra Controparte_2
e che:
[...] RT RT
a) i contratti sono inesistenti e comunque non sono stati ritualmente sottoscritti/pattuiti tra le parti;
in ogni caso la se mai tali rapporti CP_2 sono tati stipulati, non ha mai consegnato e/o reso disponibili i contratti e le lettere contratto alla correntista;
b) non risulta, pertanto, alcun contratto e/o valida pattuizione fra le parti delle condizioni regolanti i rapporti stessi (tassi d'interesse debitori e creditori, commissioni, spese, ecc.);
c) non risulta provato – e comunque si contesta - che la banca abbia regolarmente comunicato alla correntista i resoconti periodici relativi ai rapporti di conto corrente per cui è causa ed alle condizioni sugli stessi applicate;
d) sono stati conteggiati interessi illegittimi per il c.d. “gioco delle valute” poiché nulla è previsto circa l'antergazione e/o postergazione dei c.d. “giorni di valuta”;
e) sono state conteggiate spese forfettarie non determinate contrattualmente;
f) la non ha mai inviato alla correntista gli estratti conto, le CP_2 liquidazioni e gli scalari;
g) la ha applicato commissioni e spese non pattuite e comunque CP_2 nulle per difetto di causa e/o per indeterminatezza e/o per violazione di legge.
5. conseguentemente, relativamente ai rapporti di conto corrente n.
4451, di conto corrente n. 6953 e di conto anticipi SBF n. 19306303.05 ed eventuali precedenti numerazioni, intrattenuti tra Controparte_2
e di , dichiarare, per i motivi sopra
[...] RT RT
pag. 5/32 esposti, la inesistenza/nullità dei contratti e/o la nullità della o delle clausole relative agli interessi e, comunque, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto e/o delle commissioni indicate in narrativa e della capitalizzazione trimestrale di dette commissioni;
6. accertare e dichiarare che, relativamente ai rapporti di conto corrente n. 4451 e di conto corrente n. 6953 ed eventuali precedenti numerazioni, intrattenuti tra e Controparte_2 RT
la Banca ha pattuito/applicato interessi superiori ai tassi RT soglia, così come stabiliti periodicamente dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze in virtù del disposto della l. 108/1996 e comunque ha violato la normativa sull'usura anche in relazione alla c.d. usura soggettiva;
7. accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle fideiussioni concesse, secondo le asserzioni della Banca, dai IGi , RT Parte_2 Parte_4 Parte_6
e in favore di Parte_5 Parte_3 Controparte_2
a garanzia delle obbligazioni tutte assunte da
[...] RT [...]
per contrarietà a norme imperative od illiceità della causa così come Pt_1 anche previsto dagli artt. 1346 e 1418 c.c. e/o per violazione dell'art. 119 tub, nonché per violazione della legge n. 287 del 1990;
8. dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi da RT
, nella misura emergenda in corso di causa e, comunque, non
[...] inferiore ad € 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme liquidande;
9. dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi da dai IGi RT
pag. 6/32 , e Parte_2 Parte_4 Parte_6 Parte_5 Pt_3
nella misura emergenda in corso di causa e, comunque, non
[...] inferiore ad € 20.000,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione su tutte le somme liquidande;
10. protestate spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge»; per «I). Rigettarsi l'appello Controparte_1 con la integrale conferma della impugnata sentenza del Tribunale di Pistoia n.
880/2022 con rigetto di ogni avversa domanda come proposta con l'avverso atto di citazione in appello;
II) In linea subordinata, condannarsi gli opponenti in solido al pagamento della somma che sarà accertata in corso di causa, anche per effetto di eventuale rinnovazione di CTU contabile;
III) In via ulteriormente subordinata perché, accertata l'esposizione debitoria della opponente nei confronti della banca opposta, con sentenza, anche ai sensi per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c., vengano gli opponenti condannati al pagamento della somma ingiunta in favore della banca comprensiva di interessi a qualsiasi titolo o ragione ricevuta e adoperata in presenza o in assenza di validi contratti, stante anche la assunzione delle somme ed il godimento da parte del cliente con suo arricchimento patrimoniale o, comunque per il credito che sarà accertat[o] anche a seguito di rinnovazione di CTU contabile.
IV) Condannarsi gli appellanti alla rifusione di spese e competenze del grado di giudizio».
Rilevato di (nel prosieguo COEMI) – in qualità di RT RT debitore principale – RT Parte_2 Parte_3
e – quali fideiussori – hanno Parte_4 Parte_5 Parte_6 impugnato la sentenza n. 880 del 2022 del Tribunale di Pistoia che, in pag. 7/32 parziale accoglimento dell'opposizione dagli stessi proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 607 del 2018 – con il quale Controparte_2
Contr (in prosieguo aveva loro intimato il pagamento di euro
[...]
502.873,91, quale saldo del conto corrente n. 6953 – ha revocato detto decreto e ha condannato i medesimi appellanti al pagamento di euro
480.325,50 in favore della banca.
Il Tribunale ha ritenuto che questa avesse dimostrato il proprio credito producendo in giudizio gli estratti periodici del predetto conto n. 6953, aperto il 3 aprile 2015, e considerando irrilevante l'omesso deposito degli estratti di quello n. 4451, dal quale, il 7 aprile dello stesso anno, era stato girocontato l'importo di euro 376.000,00 verso il medesimo conto n. 6953, non sussistendo collegamento negoziale tra i due. Ha inoltre considerato la prova del credito rappresentato da tale giroconto, avendo COEMI riconosciuto di essere debitore di euro 403.680,06, con missiva del 2 marzo 2015.
Quanto alle doglianze di illegittimità degli addebiti sul conto n. 6953, il
Tribunale le ha parzialmente accolte, rideterminato il saldo finale in base ai seguenti criteri: in primo luogo ha considerato illegittimo l'anatocismo limitatamente al periodo compreso tra il 3 aprile 2015 e il 30 settembre 2016, per violazione dell'art. 120 d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico bancario, nel prosieguo t.u.b.), come modificato dalla legge n. 147 del 2013, che ne vietava l'applicazione.
Inoltre, per il periodo dal 20 ottobre 2015 al 15 settembre 2016, ha ritenuto applicabili le condizioni contenute nella lettera-contratto del 13 ottobre 2015, non rispettate dalla banca, così eliminando gli addebiti relativi al corrispettivo sull'accordato in alcuni trimestri, per euro 3.943,08, e agli interessi, per euro 22.548,41, cifra, quest'ultima, determinata anche eliminando la postergazione della valuta di due bonifici in addebito.
Ha invece considerato corretti sia gli addebiti effettuati nel periodo precedente (dall'apertura e fino alla predetta data del 20 ottobre 2015) sia per pag. 8/32 quello successivo (dal 15 settembre 2016 alla chiusura del rapporto), rilevando che le condizioni applicate erano più favorevoli per il cliente rispetto a quelle pattuite nel contratto di apertura del conto e che era stata così realizzata una modifica tacita al contratto ai sensi dell'art. 118 t.u.b.
Il giudice di prime cure ha poi respinto la doglianza di usurarietà dei vantaggi conseguiti dalla banca, avendo rilevato che il tasso-soglia non era stato superato dal tasso effettivo globale (t.e.g.), e ha parimenti escluso che sussistesse usura soggettiva, «non avendo la parte specificamente dedotto e dimostrato che la approfittando delle condizioni economiche di CP_2 difficoltà del cliente, abbia applicato tassi superiori rispetto a quelli applicati alla generalità dei clienti ovvero sproporzionati rispetto a quelli applicati dagli altri istituti di credito per le medesime operazioni».
Ha poi considerato legittimi gli addebiti per commissione istruttoria veloce, in quanto rispondenti a quanto previsto dal contratto, conforme alla disciplina stabilita dall'«art. 117-bis TUB nella attuale formulazione e dal decreto CICR n. 644 del 30.06.2012».
Ha quindi rideterminato l'importo dovuto in euro 480.325,50, al cui pagamento ha condannato gli opponenti.
Quanto alle fideiussioni, ha respinto le eccezioni sollevate dai garanti, che domandavano l'accertamento della loro liberazione per «il mancato invio da parte della Banca del rendiconto periodico», ai sensi dell'art. 119 t.u.b.
Ha poi rilevato la nullità parziale delle fideiussioni – escludendo quella integrale – tuttavia rigettando le domande di accertamento della loro liberazione. Ha considerato che la riproduzione, nel testo di tali fideiussioni, del contenuto delle clausole nn. 2, 6 e 8 del modello A.B.I. – concernenti la
“clausola di reviviscenza”, quella di “rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.” e quella di “sopravvivenza” – pur dichiarate nulle per violazione della disciplina antitrust, non comportasse la nullità integrale di dette garanzie, in quanto parte opponente non aveva dimostrato che «i contraenti non avrebbero pag. 9/32 concluso i contratti di fideiussione di cui trattasi». Ha invece rilevato la loro nullità parziale, limitatamente alle predette clausole, proprio perché riproduttive del modello ABI sanzionato, tuttavia escludendo che ciò determinasse la liberazione dei garanti, «non avendo parte opponente tempestivamente e specificamente allegato, né tantomeno provato, che la banca opposta abbia agito nei suoi confronti in forza di una delle clausole contrattuali invalide».
Ha infine rigettato le domande di risarcimento del danno quale conseguenza di usura e di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia, «sia perché genericamente formulate sotto il profilo della allegazione dei relativi fatti costitutivi sia per assoluta mancanza di prova circa il pregiudizio sofferto».
Le spese di lite, relativamente al rapporto processuale intercorso con Contr
sono state compensate per 1/25, e sono state poste solidalmente a carico degli opponenti per i restanti 24/25, mentre per quello intercorso con sono state integralmente compensate. CP_1
Le spese di c.t.u. sono state poste solidalmente a carico degli opponenti Contr per la metà e di per il residuo 1/2.
Avverso tale decisione hanno interposto appello gli stessi opponenti, facendo valere i seguenti motivi di censura:
1. con il primo lamentano che il Tribunale abbia ritenuto che la CP_2 avesse provato il proprio credito;
2. con il secondo lamentano che il giudice di prime cure abbia escluso l'usurarietà oggettiva;
3. con il terzo si dolgono del fatto che abbia escluso l'usurarietà soggettiva;
4. con il quarto sostengono l'illegittimità degli addebiti per anatocismo anche successivamente al 2016;
5. con il quinto domandano la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art.
pag. 10/32 1957 c.c. in conseguenza della nullità parziale della fideiussione.
Si è costituita , protestando l'infondatezza delle censure. CP_1
All'esito dell'udienza del 10 dicembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 11 dicembre, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
Contr
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di ritualmente evocata in giudizio e non costituitasi.
2. Con il primo motivo d'impugnazione gli appellanti lamentano che il
Tribunale abbia ritenuto dimostrato il credito vantato dalla banca, avendo considerato «sufficiente la produzione degli estratti [del] conto corrente nr.
6953, asseritamente aperto il 3 aprile 2015, ed irrilevante l'omessa produzione degli estratti conto del rapporto nr. 4451, che gli attori in opposizione hanno dimostrato essere collegato». Ciò senza considerare che Contr avrebbe «imposto l'apertura» del predetto conto n. 6953 e vi avrebbe
“girocontato”, il 7 aprile 2015, il saldo negativo asseritamente esistente su quello n. 4451; non avrebbe tuttavia documentato la movimentazione di determinazione del medesimo saldo che, inoltre, sarebbe frutto di addebiti illegittimi per interessi e commissioni non pattuite. Il Tribunale avrebbe dovuto avvedersi che i due conti erano collegati, circostanza che emergerebbe dal fatto che il predetto giroconto sarebbe la prima operazione effettuata sul rapporto n. 6953. Da tale collegamento e dal «fatto che la gran parte del debito azionato monitoriamente sia stato creato con il giroconto sopra descritto» conseguirebbe «che la Banca avrebbe dovuto provare e documentare anche il debito dell'altro conto corrente “chiuso” con tale artificio contabile», ossia il n. 4451, omissione che consisterebbe in un
«mancato assolvimento dell'onere della prova in merito al credito azionato».
pag. 11/32 Sostengono infine che, ai sensi dell'art. 1823 c.c., nel caso in cui alla scadenza stabilita del rapporto di conto corrente non sia richiesto il pagamento del saldo, «il “dare” diviene primo saldo di apertura di una nuova
“numerazione” di conto», con la conseguenza che «le parti non hanno variato la sostanza del proprio negozio giuridico» e il contratto andrebbe inteso come rinnovato a tempo indeterminato. Domandano quindi che sia respinta la pretesa di pagamento avanzata dalla banca, non avendo questa dimostrato il credito.
Il motivo è inammissibile e comunque infondato, pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza gravata, come si dirà.
Va anzitutto rilevato che gli appellanti non hanno colto il punto decisivo dell'argomentazione spesa dal Tribunale per ritenere dimostrato il credito di Contr
pur non avendo questa prodotto in giudizio la serie integrale degli estratti del conto corrente n. 4451. A pag. 12 della sentenza il giudice di prime cure ha infatti considerato «assorbente rilevare come la abbia CP_2 prodotto, sin dalla fase monitoria (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio), una lettera del 2.3.2015 con la quale la società opponente si è riconosciuta debitrice nei confronti della banca opposta per la complessiva somma di euro 403.680,06, di cui euro 76.170,06 per scoperto di conto corrente n. 4451/41 al 1.1.2015 ed euro 327.510,00 per anticipo fatture al 1.1.2015, oltre competenze maturate e maturande alla data di effettivo saldo».
Tale riconoscimento di debito è stato considerato dal Tribunale prova del saldo del conto n. 4451, che è stato poi parzialmente girocontato su quello n.
6953, il cui pagamento è stato intimato con il d.i. opposto, circostanza completamente trascurata dagli appellanti e che ridonda nel difetto di specificità del motivo, il quale, sul punto, non si confronta con la motivazione della sentenza.
A ogni buon conto, la decisione del Tribunale è corretta nel merito.
pag. 12/32 Va rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[l]a ricognizione di debito, di cui all'art. 1988 cod. civ., […] non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto,
o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass. n. 15575 del
11/12/2000)» (Cass. n. 2091 del 2022, in motivazione;
nello stesso senso
Cass. 20689 del 2016, in motivazione;
analogamente, Cass. n. 31818 del
2024, in massima).
Tanto considerato, risulta dimostrata la debenza della somma oggetto del
“giroconto” effettuato il 7 aprile 2015 dal conto n. 4451 a quello conto n.
6953.
Come accennato, ciò emerge dalla lettera di riconoscimento di debito del Contr 2 marzo 2015 (doc. 4 fac. Monitorio). Con essa COEMI, rivolgendosi a che ne è la destinataria, ammette che «vantate alla data dell'2/3/2015 nei nostri confronti il seguente credito in linea capitale: - € 76.170,06 per scoperto di conto corrente n.4451/41, rapporto intrattenuto presso la Vostra
Filiale di oltre competenze maturate e maturande dal Parte_9
1/1/2015 alla data di effettivo saldo;
- € 327.510,00 per anticipo sulle fatture
[…] oltre competenze maturate e maturande dal 1/1/2015 alla data di pag. 13/32 effettivo saldo». Avendo, pertanto, COEMI riconosciuto, il 2 marzo 2015,
l'esistenza di un debito di euro 403.680,06, risulta corretto il contestato addebito sul conto n. 6953, per la minor cifra di euro 376.000,00 effettuato il
7 aprile dello stesso anno.
Contr Inoltre, anche prescindendo da tale riconoscimento, e hanno CP_1 comunque dimostrato la legittimità di tale annotazione ricostruendo l'andamento di entrambi i conti correnti per tutto il periodo del loro svolgimento.
Infatti, a differenza di quanto asserito dagli appellanti, la Contr documentazione prodotta da e è idonea a dimostrare l'andamento CP_1 del conto n. 4451.
Nei due file telematici, non numerati, depositati il 10 gennaio 2019 sono contenuti i tabulati rappresentativi degli estratti conto (tramite “rigenerazione archivio” dei medesimi, come in essi indicato) relativamente al periodo dal terzo trimestre 2003 – che è il primo dopo l'apertura del conto più risalente, stante la stipula del contratto, avvenuta il 28 luglio 2003 (doc. 2 fasc. monitorio) – nel quale è annotato come «saldo iniziale» euro «0,00», al quarto trimestre del 2006. Tale documentazione va ricompresa nella definizione di documento informatico quale «rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti», contenuta nell'art. 1, lettera p), del d.lgs. n. 82 del
2005, il cui valore probatorio è quello di cui all'art. 2712 c.c.
Va peraltro considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
«[i]in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta» (Cass.
n. 12794 del 2021, in massima). Tale disconoscimento, oltre a non essere pag. 14/32 stato tempestivo, in quanto intervenuto solo con la terza memoria ex 183 Contr c.p.c. – mentre la documentazione era stata prodotta da con la propria comparsa di costituzione e risposta – è stata altresì generica, omettendo di individuare quali annotazioni differirebbero da quelle reali.
Quanto al periodo successivo, compreso tra il 1° agosto 2017 e il 26 settembre 2017 (data di estinzione, alla quale il saldo è indicato in euro
-33.636,72, a debito del correntista), la banca ha inoltre prodotto gli estratti periodici.
Ebbene, dai documenti complessivamente fin qui richiamati emerge che il saldo iniziale al 1° aprile 2015 – quello immediatamente precedente al giroconto – era pari a euro -72.198,61, ossia a debito del correntista, cui vanno aggiunti euro 9.956,14 per interessi passivi ed euro 327.787,29, cifra la cui debenza è stata, come detto, riconosciuta dal correntista con la missiva del 2 marzo 2015 (doc. 4 fasc. ), come emerge dalla porzione CP_5 dell'estratto conto dell'aprile 2015 del conto n. 4451 riprodotta:
Come accennato, gli appellanti hanno omesso qualunque confronto con tale documentazione – semplicemente limitandosi a negare la loro esistenza e disponibilità in atti – da cui invece emerge inequivocabilmente la consistenza del passivo del predetto conto n. 4451, al momento del contestato giroconto.
Pertanto, risulta irrilevante l'assunto da essi valorizzato circa il collegamento tra il predetto conto n. 4451 e quello azionato in giudizio, n.
6953. Anche aderendovi, la misura del saldo dei due conti e il loro andamento sarebbe comunque completamente dimostrato.
Va poi respinta l'ulteriore tesi, secondo cui, non avendo, alla scadenza stabilita del rapporto, richiesto il pagamento del saldo, le parti non avrebbero pag. 15/32 «variato la sostanza del proprio negozio giuridico» e il contratto del conto più risalente andrebbe considerato rinnovato a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1823 c.c.
A prescindere da ogni altra considerazione, e benché il correntista non indichi la conseguenza che dovrebbe trarsi dalla continuità dei due conti, essa non potrebbe che essere l'applicabilità delle condizioni economiche del rapporto n. 4451, più risalente, anche a quello n. 6953, di cui ne sarebbe la prosecuzione.
Tale conclusione è però smentita dal fatto che dall'apertura del conto n.
6953, nel secondo trimestre 2015, e fino al terzo del 2017, i due rapporti sono coesistiti, come dimostrato dai relativi estratti periodici (doc. 7 fasc. monitorio quanto conto n. 6953 e docc. non numerati depositati il 10 gennaio 2019 Contr fasc. di primo grado); inoltre, il conto n. 6953 era disciplinato dalle proprie condizioni giuridiche ed economiche, prodotte in giudizio (doc. 5 fasc. monitorio). Tali rilievi escludono che quest'ultimo sia in continuità con il n.
4451.
Va parimenti respinta, in quanto manifestamente infondata, la tesi di inesistenza del contratto attinente a quest'ultimo rapporto, il documento negoziale essendo stato prodotto in giudizio (doc. 2 fasc. monitorio). In esso sono specificamente indicate le relative condizioni economiche, ossia il «tasso a credito […] con capitalizzazione trimestrale tan 0,050% tae 0,050%», quello
«a debito […] con capitalizzazione trimestrale tan 13,250% tae 13,923% per sconfinamenti se autorizzati», la «comm.ne massimo scoperto […] aliquota
0,75% (aliquota agg.va 1,25% su sconfinamento se autorizzato)», varie spese
«di conto […] fino a n. 150 operazioni annuali 0,00 […] oltre 2,00 per operazione», per «costo assegni 0», «amm.ne conto, affidamenti e/o scoperti
95,00 », di «rec. Spese prod. e/c di sport. 1,10 (ciascuno)» e le valute su versamenti in contanti e assegni. Nei confronti di tali clausole il correntista non ha formulato alcuna concreta contestazione, semplicemente evocandone pag. 16/32 la generica nullità – che va peraltro esclusa, non emergendo alcuna circostanza idonea a corroborarla – avendo specificamente contestato soltanto la voce di costo per anatocismo oggetto del quarto motivo di gravame, di cui si dirà.
La censura va quindi respinta.
3. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale per aver escluso la sussistenza di usura oggettiva. Sostengono che i contratti relativi ai conti dedotti in giudizio sarebbero «nulli per contrarietà alle norme imperative e/o per illiceità della causa, anche in ragione del fatto che è stata violata la legge 108/1996», stante il superamento del tasso-soglia da parte del t.e.g. Rispetto al conto corrente n. 6953 sussisterebbe «usura pattizia», come indiato dalla c.t.p. degli appellanti. Assumono che, «prendendo quale ipotetico utilizzo gli importi di
1.500,00, 5.000,00 o 50.000,00 si rileva sempre e, comunque, il superamento del tasso soglia in riferimento al II° trimestre dell'anno 2015. Nel caso dell'utilizzo di € 1.500,00, per novantun giorni, il tasso risulta pari al
40,083%, a fronte di un tasso soglia del 24,22%. Nel caso di utilizzo di €
5.000,00, per novantun giorni, il tasso risulta pari al 27,550%, a fronte di un taso soglia del 22,8625%. Nel caso di utilizzo di € 50.000,00 per novantun giorni, il tasso risulta del 23,650% a fronte di un tasso soglia del 22,8625%».
Sostengono poi che «anche nel corso del rapporto sono stati addebitati interessi usurari» per superamento del tasso-soglia in tutti i trimestri del
2004 e del 2005, nel 2°, 3° e 4° del 2006, in tutti quelli del 2007, nel 1° e 4° del 2008, in tutti quelli del 2009, nei primi tre del 2010, nel 2° e 3° del 2011,
2012 e 2013 e nel 2° del 2014. A tal proposito affermano che il t.e.g. andrebbe calcolato considerando anche la commissione di massimo scoperto (c.m.s.), in base al «principio di onnicomprensività del “costo effettivo del credito”» espresso nella sentenza della Corte di cassazione penale n. 12028 del 2010, mentre andrebbero disapplicati i contrari criteri contenuti nella sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 16303/2018. Inoltre, «contestano i pag. 17/32 conteggi riportati a pagina 15 e ss della Comparsa di costituzione di
[...]
in quanto riportanti dati errati», mentre sarebbero corretti quelli della CP_6
c.t.p. degli appellanti. Sostengono poi che la «Commissione di istruttoria veloce» debba essere considerata ai fini dell'usura, a differenza di quanto Contr ritenuto da secondo cui si tratterebbe di un costo solo “eventuale”.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Il conto corrente n. 6953 è affetto da usura contrattuale, in quanto il t.e.g. desumibile dal contratto di apertura supera il tasso-soglia di riferimento.
Da tale contratto (doc. 5 fasc. monitorio, pag. 10) emerge che sono state pattuite le seguenti condizioni quanto al tasso d'interesse e le seguenti quanto alla commissione di istruttoria veloce
Va quindi rilevato che, relativamente al tasso annuo effettivo (t.a.e.), la seconda fascia del finanziamento prevede la misura del 22,887% e la terza fascia quella del 23,941%, entrambi superiori al tasso-soglia – pari al
22,8625% – per la categoria «scoperti senza affidamento» oltre gli 1.500,00 euro, secondo quanto indicato nel decreto del Ministero dell'economia e delle pag. 18/32 finanze relativo al secondo trimetre 2015, cui va fatto riferimento trattandosi di rapporto aperto nell'aprile 2015.
A tal proposito va infatti rammentato che per tale verifica va fatto riferimento al tasso anno effettivo – ossia comprensivo degli effetti della capitalizzazione, in questo caso trimestrale – e non al tasso annuo nominale, in quanto, secondo la Corte di cassazione, «[i]n tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso» (Cass. n. 33964 del 2022, in massima;
successivamente confermata da Cass. n. 5282 del 2024, in motivazione, nonché da Cass. n. 8383 del 2024, in massima, e da Cass. n.
17994 del 2024, in motivazione).
A ogni buon conto il medesimo tasso-soglia risulta superato anche senza considerare gli effetti dell'anatocismo. Ciò emerge applicando ai valori contenuti nel contratto, sopra riportati, la formula prevista nelle «Istruzioni» della Banca d'Italia per la rilevazione dell'usura del 2009, a cui va fatto riferimento, come detto, trattandosi di rapporto aperto nell'aprile 2015, formula che è «TEG = Interessi x 36.500 / Numeri debitori + Oneri su base annua x 100 / Accordato», considerando quale “accordato” un valore pari all'utilizzo, ai sensi del paragrafo B4 delle «Istruzioni della Banca d'Italia, secondo cui «se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato,
l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione
l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno negativo[…])».
pag. 19/32 Considerando quale importo del finanziamento euro 20.000,00 – ossia la misura minore nella terza fascia c.i.v. – la formula è composta dai seguenti valori:
20.000*21,15*36500 200*100 t.e.g.=
+ 20.000*365/100 20.000
Svolgendo le operazioni si ottiene:
1.609.650 20.000 t.e.g.=
+ 73.000 20.000
E infine:
t.e.g.= 22,05 + 1 = 23,05
Il t.e.g. pattuito, pari al 23,05% risulta pertanto superiore al predetto tasso-soglia per la categoria «scoperti senza affidamento» oltre 1.500,00 euro, pari al 22,8625%.
Contr A differenza di quanto sostenuto dal c.t.u. e da non v'è ragione che impedisca lo svolgimento della predetta verifica, considerando unicamente i valori pattuiti, in quanto l'art. 644 c.p. punisce «[c]hiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, […], interessi o altri vantaggi usurari». Per la stessa ragione è irrilevante che dalla verifica condotta ex post dal c.t.u. risulti un t.e.g. minore della soglia, per avere la banca applicato condizioni più vantaggiose per il cliente.
Vanno pertanto eliminati dal saldo del conto tutti gli addebiti effettuati sul conto dall'apertura, nell'aprile 2015, e sino al 10 ottobre dello stesso anno, data in cui è intervenuta la pattuizione dell'affidamento (doc. 6 fasc. monitorio) avente tasso d'interesse pari alla somma dell'indice euribor
3mesi/365 e della componente fissa del 10%, il cui t.e.g. è dichiarato nel medesimo contratto essere pari a 12,960%, cifra cui va fatto riferimento in mancanza di contestazioni sul punto, che risulta inferiore alla soglia prevista pag. 20/32 per le «aperture di credito in conto corrente» oltre 5.000, pari a 16,3125%, nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del terzo trimestre 2015.
Gli addebiti da eliminare sono pertanto quelli per euro 10.374,21 del 7 luglio
2015 e per euro 11.206,73 del 7 ottobre 2015, pari a complessivi euro
21.580,94.
Va invece escluso che sussista superamento del t.e.g. nel successivo corso di svolgimento del rapporto. Delle tre verifiche sviluppate dal c.t.u. – condotte considerando tre diversi valori dell'“accordato”, risulta corretta la seconda, contenuta a pag. 29 della relazione, assumendo «il conto affidato solo a partire dal IV trimestre 2015 e fino al III trimestre 2016» – circostanza ritenuta dal Tribunale e non contestata dalle parti – considerando, conformemente al paragrafo B4 delle «Istruzioni» della Banca d'Italia, la misura dell'accordato «pari al massimo saldo liquido debitore» per i trimestri non coperti da affidamento e «pari al fido stabilito nella lettera-contratto di apertura di credito» del 15 ottobre 2015 negli altri trimestri. Il c.t.u. ha dato atto che «non si è mai riscontrato il superamento del Tasso soglia dell'usura», sempre a pag. 29 della relazione, come risulta anche dalla tabella n. 10, allegata, contenente il raffronto tra il t.e.g. e il tasso-soglia.
Va inoltre respinta la tesi dei correntisti, secondo cui, ai fini della verifica dell'usura, andrebbe disapplicato il principio di diritto sancito dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 16303 del 2018, che escluderebbe la c.m.s. dal calcolo del t.e.g. Detta sentenza, infatti, non ha affatto escluso la rilevanza della c.m.s. ai fini della verifica, ma, anzi, ha ritenuto che per i rapporti svolti successivamente al 1°gennaio 2010 – e, quindi, nel periodo in esame nel caso di specie – la verifica dell'usura debba avvenire confrontando il tasso-soglia onnicomprensivo con il t.e.g. calcolato con la citata formula contenuta nelle «Istruzioni» della Banca d'Italia dell'agosto 2009, che include anche la c.m.s. nella voce degli “oneri su base annua”. Ebbene, nel corso di svolgimento del rapporto n. 6953 non sono mai stati addebitati importi per c.m.s., come rilevato dal c.t.u., sempre a pag. 29 della relazione, ma soltanto pag. 21/32 «spese di liquidazione e le spese di tenuta conto, essendo connesse con l'operazione di finanziamento» e corrispettivo sull'accordato, di cui lo stesso c.t.u. ha tenuto conto per la determinazione del t.e.g. Per cui la contestazione
è priva di pregio.
Il motivo va quindi accolto nei limiti suddetti, con conseguente rideterminazione del saldo del conto, come si dirà.
4. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il
Tribunale abbia erroneamente escluso l'usura soggettiva, ai sensi dell'art. 644, terzo comma, c.p. Di ciò gli appellanti avrebbero offerto «prova Contr documentale, non contestata ex art. 115 c.p.c. dalla Banca. Infatti, a fronte di un versamento mensile imposto nella misura di € 5.000,00 ha richiesto il rilascio di una cambiale in bianco». Sarebbe così dimostrato «come la banca fosse consapevole delle gravi difficoltà finanziarie di che non Pt_1
Contr era in grado di rientrare sul conto affidato». Inoltre, avrebbe «imposto l'apertura del conto corrente n. 6953, oggetto della presente opposizione, su cui è stata contabilizzata l'esposizione del conto n. 4451» avente «condizioni usurarie alla stipula e comunque tassi ben superiori a quelli medi per le medesime operazioni». Al fine di dimostrare tali circostanze gli appellanti sostengono di aver «svolto specifiche istanze istruttorie» di assunzione di prova testimoniale sui capitoli indicati nelle conclusioni, ma il Tribunale,
«dopo avere respinto le istanze istruttorie, ha contestato agli attori di non avere offerto prova dell'usura soggettiva».
Va in primo luogo considerato che, ai sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, c.p., nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 108 del 1996, nonostante il rispetto del limite espresso dal tasso- soglia di riferimento, si considerano «usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità,
pag. 22/32 ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria».
Secondo la giurisprudenza di legittimità, affinché risulti integrata tale fattispecie «sono perciò necessari – e vanno dimostrati da chi sostiene il carattere usurario degli interessi – entrambi i requisiti: la sproporzione degli interessi convenuti e la condizione di difficoltà economica o finanziaria del mutuatario. Il primo requisito presuppone uno squilibrio tra le prestazioni contrattuali determinato dalla misura dei vantaggi unilateralmente conferiti ad una sola delle parti (cfr. Cass. n. 17882/11) tale da alterare significativamente il sinallagma contrattuale. Il parametro di riferimento di detta misura è dato, in considerazione delle “concrete modalità del fatto”, dal
“tasso medio praticato per operazioni similari”; vale a dire dal tasso mediamente praticato dal sistema bancario, e creditizio per il tipo di operazione. Pertanto, s'impone che questo valore medio risulti comunque superato e che il tasso pattuito, pur entro il limite del c.d. tasso soglia (cioè del tasso massimo consentito), determini, in relazione al contratto preso in considerazione, l'anzidetto squilibrio finanziario. La condizione di difficoltà economica di colui che ha promesso gli interessi non si desume dall'esistenza soltanto di debiti pregressi, ma presuppone che il mutuatario, pur senza versare in stato di bisogno (quindi senza necessariamente trovarsi in crisi economica irreversibile), non sia tuttavia in grado di ottenere altrove ed a condizioni migliori la prestazione di denaro a lui occorrente» (Cass. n. 19282 del
2014, in motivazione).
Tale ultima circostanza – il non essere in grado di ottenere altrove e a condizioni migliori la prestazione di denaro – non è stata nemmeno dedotta dagli appellanti, prima ancora che provata, ragione per cui non può che essere rigettata anche tale doglianza.
Ciò rende irrilevante l'assunzione della prova per testi.
La censura va quindi respinta.
pag. 23/32 5. Con il quarto motivo d'impugnazione gli appellanti lamentano che il
Tribunale abbia «ritenuto legittima la capitalizzazione degli interessi, nonostante l'assenza dei presupposti di legge, per il periodo antecedente il
2014, limitandosi ad espungere l'effetto anatocistico successivo». Sostengono che la non avrebbe «pattuito e/o applicato la capitalizzazione degli CP_2 interessi attivi in favore del correntista». Ciò sarebbe dimostrato dal contenuto del documento contrattuale che la banca asserisce attenere al conto corrente nr. 4451, nel quale il «tasso creditore “nominale annuo”» sarebbe indicato in misura identica a quella del «tasso creditore “effettivo annuo”». In conseguenza tale clausola sarebbe nulla «per violazione della necessaria reciprocità e pari periodicità della capitalizzazione». Inoltre, sostengono che «la capitalizzazione anatocistica non è mai legittima», in quanto «l'art. 1283 del codice civile stabilisce che gli interessi maturano interessi soltanto dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza, purché si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi», disposizione che potrebbe essere derogata solo da usi contrari di carattere normativo, tuttavia inesistenti. Di conseguenza il saldo del conto andrebbe rideterminato eliminando gli effetti dell'anatocismo.
Il motivo è infondato.
Non può essere condivisa la tesi degli appellanti secondo cui la capitalizzazione sarebbe stata applicata solo a favore della banca, ossia senza reciprocità, in quanto il «tasso creditore “nominale annuo”», pari allo 0,5%, sarebbe indicato in misura identica a quella del «tasso creditore “effettivo annuo”».
A tal proposito va rilevato che in recenti pronunzie la Corte di cassazione ha stabilito che «[l]a previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera Cicr 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'articolo 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'articolo 6
pag. 24/32 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione»
(Cass. n. 4321 del 2022, in massima;
nello stesso senso Cass. n. 18664 del
2023 e Cass n. 10775 del 2024).
Tale principio va poi coordinato con quello espresso sempre dalla Corte regolatrice, ossia che «in tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera cicr del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento» (Cass. n. 11014 del 2024, in massima).
Alla stregua di tali criteri, va considerato che nel caso in esame la coincidenza della misura del tasso annuo effettivo (t.a.e.) con quella del tasso annuo nominale (t.a.n.) non è di per sé indicativa della mancata capitalizzazione trimestrale ma semplicemente un effetto matematico correlato ai tassi creditori relativamente bassi e alla conseguentemente limitata incidenza sul TAE della capitalizzazione trimestrale.
Infatti, essendo stato pattuito un t.a.n. dello 0,50%, il relativo t.a.e., per effetto della capitalizzazione è 0,500938% come risulta applicando la formula di matematica finanziaria di riferimento “TAE = (((TAN/100)/4 + 1) – 1) X
100” (ossia, 0,5/100 = 0,005/4 = 0,00125+1 = 1,00125 = 1,005009383-1 =
0,005009383x100 = 0,500938281).
Posto che nel contratto l'indicazione del tasso di interesse era formulata con riferimento alle sole prime due cifre decimali, l'indicazione di un t.a.e. coincidente con il t.a.n. per tali cifre decimali era del tutto corretta anche dal punto di vista matematico. Al contempo, non può non rilevarsi come la pag. 25/32 capitalizzazione degli interessi attivi sia espressamente prevista, ciò che induce a presumere che essa non sia fittizia.
Va poi respinta l'ulteriore tesi degli opponenti, secondo cui «la capitalizzazione anatocistica non è mai legittima», per violazione dell'art. 1283
c.c. Il conto in esame, essendo stato aperto nel 2003, è disciplinato, quanto all'anatocismo, dall'art. 120 t.u.b., come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999, il quale stabilisce che «[i]l CICR stabilisce modalità
e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori». La delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000, che ha dato attuazione a tale disposizione, prevede, all'art. 2, che «1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non
è consentita la capitalizzazione periodica». L'art. 6 della citata delibera ha previsto poi che «[l]e clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto».
Ebbene, dall'esame del contratto di apertura del conto n. 4451 (doc. 2 fasc. monitorio) e di quello n. 6953 (doc. 5 ibidem) emerge chiaramente che le parti hanno pattuito l'anatocismo e che esso è previsto con la medesima periodicità trimestrale per gli interessi attivi e per quelli passivi (pag. 1 del contratto del conto n. 4451 e pag. 2 di quello n. 6953) e che tale voce di costo
è stata approvata specificamente, ossia separatamente (pag. 4 del contratto del conto n. 4451 e pag. 29 di quello relativo al conto n. 6953), risultando pag. 26/32 quindi rispettati tutti i requisiti previsti dalla predetta delibera C.i.c.r., quali condizioni per la sua validità.
La censura va quindi respinta.
6. Con il quinto motivo d'impugnazione gli appellanti sostengono che il
Tribunale avrebbe dovuto accertare la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957 c.c. Affermano che tali garanzie sarebbero parzialmente nulle
«anche per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a, Legge n. 287 del 1990 (c.d.
Legge Antitrust)», con riferimento alle clausole contrattuali contenute nell'«art. 8 (clausola di sopravvivenza), art. 2 (clausola di reviviscenza) e art. 6 (clausola di rinuncia termini ex art. 1957 cc)» e che tale nullità sarebbe stata correttamente rilevata dal Tribunale, che avrebbe tuttavia errato nel non dichiarare l'inefficacia delle fideiussioni. Il giudice di prime cure, infatti, avrebbe erroneamente considerato che gli opponenti non avrebbero
«tempestivamente e specificamente allegato, né tantomeno provato, che la banca opposta abbia agito nei suoi confronti in forza di una delle clausole contrattuali invalide», così concludendo che «l'accertamento della nullità parziale dei negozi fideiussori non produce alcuna efficacia paralizzante sulla pretesa creditoria». Sostengono invece gli appellanti che essi «hanno contestato alla banca di avere agito in forza […] della clausola di deroga al termine decadenziale dell'azione del creditore previso dall'art. 1957 c.c.», di Contr sei mesi. Ciò in quanto avrebbe «provveduto in data 11 settembre 2017 alla chiusura del conto ed alla richiesta dei denari alla correntista», mentre avrebbe agito in via monitoria nei confronti dei fideiussori soltanto 23 aprile
2018. Pertanto, dovrebbe essere dichiarata la liberazione dei fideiussori dalla garanzia.
Il motivo è infondato.
L'eccezione di liberazione del fideiussore per violazione dell'art. 1957 è inammissibile in quanto tardiva.
pag. 27/32 Va in primo luogo rilevato che non possono più essere messe in discussione le statuizioni del Tribunale di qualificazione del contratto di garanzia quale fideiussione – dovendosi invece escludere che si tratti di contratto autonomo di garanzia – né la nullità parziale della stessa, compresa quella della clausola che deroga all'art. 1957 c.c., secondo cui «[i]l fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate». Ciò in quanto , che pure, nella propria CP_1 comparsa di costituzione in appello ha contestato sul punto la sentenza di primo grado, ha omesso di proporre gravame al riguardo, con la conseguenza le relative statuizioni non sono più controvertibili.
Pertanto, il contratto va qualificato come fideiussione, nulla limitatamente alle clausole riproduttive di quelle del modello ABI dichiarate contrarie alla disciplina antitrust, tra cui l'art. 6 del medesimo contratto, ai sensi del quale «[i] diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato».
Tuttavia, ciò non comporta la liberazione dei fideiussori.
Ha infatti evidenziato la Corte di cassazione che la «nullità parziale del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale presuppone che risultino dagli atti non solo tutte le circostanz[e] fattuali necessari[e] alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali conformi al modello ABI – quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della Banca d'Italia – “sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa
Corte ha ribadito numerosissime volte (e come afferma[to] anche dalla pag. 28/32 sentenza gravata) l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilievo […] della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass.30383/24)» (Cass. n.
1851 del 2025, in motivazione).
Inoltre, ancora secondo la Corte di cassazione, «l'eccezione di decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto, perché il termine semestrale per proporre l'azione contro il debitore principale attiene a diritti disponibili e, al relativo termine, può rinunciare solo il fideiussore, anche implicitamente, non eccependo la decadenza nel corso del giudizio di merito, entro i termini previsti per l'individuazione del thema decidendum»
(Cass. n. 835 del 2025, in motivazione;
nello stesso senso n. 8023 del 2024, in motivazione).
Ebbene, nel caso in esame l'eccezione di decadenza per violazione del termine semestrale avrebbe dovuto essere sollevata con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto la pretesa azionata nei confronti dei garanti risultava chiaramente dal ricorso per decreto ingiuntivo, motivo per cui tale eccezione non può essere considerata conseguenza della difesa della parte opposta contenuta nella sua comparsa di costituzione e risposta.
A ogni buon conto, anche a volerla considerare tale, la medesima eccezione di decadenza al più tardi avrebbe dovuto essere sollevata entro le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., mentre è stata formulata per la prima volta con la precisazione delle conclusioni in primo grado (a pag. 15), come sostenuto da . CP_1
L'eccezione è quindi tardiva e il motivo va respinto.
7. In conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo di gravame – che ha accertato la non debenza di euro 21.580,94 – il saldo del conto n. 6953, che alla data del 11 settembre 2017 era pari a euro 502.873,91, la cui misura era già stata ricalcolata dalla sentenza gravata in euro 480.325,50, alla stessa pag. 29/32 data, va rideterminato ulteriormente riducendo tale ultimo importo anche della somma di euro 21.580,94, risultando così pari a euro 458.744,56, sempre alla data del 11 settembre 2017, al cui pagamento gli appellanti vanno condannati.
8. Resta assorbito il sesto motivo di gravame, con il quale essi contestano la misura della compensazione parziale delle spese di lite;
ciò in ossequio al principio secondo cui «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass.
n. 5890 del 2022, in motivazione, e Cass. n. 23877 del 2021, in motivazione).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
All'esito del giudizio, la banca (come la cessionaria) risulta largamente vittoriosa relativamente alla pretesa creditoria avanzata con ricorso monitorio, seppur per una cifra – euro 458.744,56 – minore di quella prospettata – euro
502.873,91 – mentre gli appellanti sono vittoriosi relativamente alle domande di accertamento dell'illegittimità di alcuni addebiti (per anatocismo, per pag. 30/32 interessi, per valute, per corrispettivo sull'accordato, per usura oggettiva), risultando invece infondate quelle di accertamento dell'illegittimità di altri (per usura soggettiva, per mancata pattuizione in forma scritta dei contratti),
d'illegittimità delle fideiussioni e di liberazione dalle stesse e di risarcimento del danno. Tali rilievi giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio in ragione di 1/3, i residui 2/3 dovendo gravare in capo agli appellanti in solido tra loro.
Dette spese, quanto al giudizio di primo grado, sono quantificate nel medesimo importo complessivo (ossia, ante compensazione) indicato dalla sentenza gravata e, quanto al presente grado di giudizio, si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 260.001,00 – euro 520.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico delle parti del giudizio di primo grado in ragione della metà ciascuna.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da , RT RT Pt_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 880 del 2022, e in Parte_6 parziale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. riaccerta in euro 458.744,56, alla data del 11 settembre 2017, il saldo del conto corrente n. 6953, intrattenuto da di RT [...]
con Pt_1 Controparte_2
3. ridetermina in tale importo di euro 458.744,56 la condanna solidale di
RT RT Parte_2
pag. 31/32 e a Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 beneficio di Controparte_2
4. conferma per il resto la sentenza impugnata;
5. condanna RT RT RT Parte_2
e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
in solido tra loro, a rifondere a
[...] Controparte_2
2/3 delle spese processuali afferenti al primo grado di giudizio,
[...] compensato il residuo 1/3, liquidate nel loro importo complessivo
(ossia, ante compensazione) secondo quanto statuito dalla sentenza di primo grado, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
6. condanna RT RT RT Parte_2
e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
in solido tra loro, a rifondere ad
[...] Controparte_7
2/3 delle spese processuali afferenti al giudizio
[...]
d'appello, compensato il residuo 1/3, liquidate nel loro importo complessivo (ossia, ante compensazione) in euro 14.239,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
7. pone le spese di c.t.u. a carico di RT RT
, , RT Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e in solido tra loro, in ragione della metà e a Pt_5 Parte_6 carico di per il residuo 1/2. Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
2 aprile 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 32/32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio RT P.IVA_1 dell'avv. ARGENTA ANDREA ( ), C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RT C.F._2
ARGENTA ANDREA ( ), C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
ARGENTA ANDREA ( ), C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4
ARGENTA ANDREA ( ), C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._5
ARGENTA ANDREA ( ), C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._6
ARGENTA ANDREA ( ), C.F._1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_6 C.F._7
ARGENTA ANDREA ( ), C.F._1 appellanti e
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ARGENTA ANDREA ( ), C.F._1 appellata
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3 appellata contumace
Conclusioni per , , , RT RT Parte_2
, , e : «Piaccia Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 alla Corte d'Appello, reiectis contrariis, in riforma parziale della sentenza impugnata, ove ritenuto previa remissione in istruttoria della presente controversia, in accoglimento del presente appello:
IN VIA ISTRUTTORIA, senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova integralmente gravante sulla Banca attrice sostanziale, solo nella denegata ipotesi in cui la carenza documentale dell'azione di controparte non sia ritenuta sufficiente per l'accoglimento dell'opposizione, si insta affinché:
A) Venga licenziata Consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare il saldo dei rapporti dare-avere, relativo al rapporto di conto corrente per cui è causa secondo il seguente quesito: “Letti gli atti e la documentazione prodotta in giudizio, esposte al Giudice eventuali deficienze documentali inerenti la serie continua degli estratti conto e scalari del rapporto oggetto di causa, ridetermini il C.T.U. il saldo dei rapporti di conto corrente bancario per cui è causa:
1. depurando i numeri dall'effetto anatocistico e verificando se siano stati superati i tassi soglia ex lege n. 108/1996, ed eventualmente in quale periodo, con azzeramento, in caso positivo, sin dall'apertura dei rapporti, di pag. 2/32 tutte le competenze ed interessi addebitati dalla banca a norma dell'art. 4 della legge n. 108/1996, ovvero dall'art. 1815 comma II° c.c.;
2. calcolando il T.E.G. ai sensi dell'art. 1 della legge n. 108/1996 il quale recita “per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito” secondo la metodologia determinata dalla giurisprudenza di legittimità;
3. verificando, altresì, quali spese siano state addebitate sui rapporti di conto corrente bancario per cui è causa ed in quale misura;
4. non applicando l'art. 1194 c.c.;
5. applicando a detti rapporti, fin dall'origine, il tasso legale di interesse ed eliminando la capitalizzazione degli interessi passivi dalla data di accensione ad oggi;
6. eliminando la commissione di massimo scoperto;
7. verificando l'eventuale addebito di valute convenzionali.
B) Si insta per lo svolgimento di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti dall'espressione “Vero che”:
1 In data 13 novembre 2014 il dott. dell'ufficio del Centro Testimone_1
Contr Piccole e medie imprese di di Pistoia, ha inviato alla Coemi Sas la e.mail che si rammostra al testimone (doc. 13 di parte attrice).
2 Nel corso degli anni 2013/2014 i funzionari dell'ufficio del Centro Contr Piccole e medie imprese di di Pistoia hanno richiesto la sottoscrizione di una cambiale in bianco alla Coemi Sas ed ai Soci della stessa per garantire il rientro dell'esposizione debitoria.
3 Nel corso degli anni 2013/2014 i soci della Coemi Sas hanno illustrato Contr ai funzionari dell'ufficio del Centro Piccole e medie imprese di di Pistoia le difficoltà economiche e finanziarie della società.
pag. 3/32 4 Il IG , socio della Coemi Sas, esponeva al testimone la Parte_7 propria preoccupazione e frustrazione per le difficoltà economiche della Contr società e le continue richieste di denari da parte dei funzionari di
5 Il IG , socio della Coemi Sas, esponeva al testimone di Parte_7
Contr avere ricevuto dai funzionari di la richiesta di aprire un nuovo conto corrente, a condizioni peggiori per il correntista, al fine di gestire i rapporti di debito con la CP_2
Si indicano quali testimoni: - dott. domiciliato presso la Testimone_1
Contr filiale di Pistoia;
- dott. , domiciliato presso la filiale Testimone_2
Contr di Pistoia. - , residente in [...]. Controparte_4
NEL MERITO, Voglia la Corte:
In via principale
1. revocare, per i motivi di cui in premessa il Decreto Ingiuntivo del
Tribunale di Pistoia n. 607/2018 del 28 maggio 2018, proc. rg nr. 1597/2018
e per l'effetto dichiararsi inesistenti e/o non dovute le somme ingiunte da nei confronti degli attori in Controparte_2 opposizione;
2. respingersi, comunque, ogni e qualsiasi domanda formulata da
[...]
e/o nei confronti delle parti Controparte_2 CP_1 appellanti;
In ogni caso:
3. accertare e dichiarare che il rapporto di conto corrente n. 4451, di conto corrente n. 6953 e di conto anticipi SBF n. 19306303.05 ed eventuali precedenti numerazioni, intrattenuti tra CP_2 Controparte_2
e sono stati gestiti dalla convenuta
[...] RT RT opposta in modo non trasparente, anche in relazione all'omesso adempimento agli obblighi informativi di legge;
pag. 4/32 4. accertare e dichiarare, relativamente al conto corrente n. 4451 e al Parte conto corrente n. 6953, al conto anticipi n. 19306303.05 ed eventuali precedenti numerazioni, intrattenuti tra Controparte_2
e che:
[...] RT RT
a) i contratti sono inesistenti e comunque non sono stati ritualmente sottoscritti/pattuiti tra le parti;
in ogni caso la se mai tali rapporti CP_2 sono tati stipulati, non ha mai consegnato e/o reso disponibili i contratti e le lettere contratto alla correntista;
b) non risulta, pertanto, alcun contratto e/o valida pattuizione fra le parti delle condizioni regolanti i rapporti stessi (tassi d'interesse debitori e creditori, commissioni, spese, ecc.);
c) non risulta provato – e comunque si contesta - che la banca abbia regolarmente comunicato alla correntista i resoconti periodici relativi ai rapporti di conto corrente per cui è causa ed alle condizioni sugli stessi applicate;
d) sono stati conteggiati interessi illegittimi per il c.d. “gioco delle valute” poiché nulla è previsto circa l'antergazione e/o postergazione dei c.d. “giorni di valuta”;
e) sono state conteggiate spese forfettarie non determinate contrattualmente;
f) la non ha mai inviato alla correntista gli estratti conto, le CP_2 liquidazioni e gli scalari;
g) la ha applicato commissioni e spese non pattuite e comunque CP_2 nulle per difetto di causa e/o per indeterminatezza e/o per violazione di legge.
5. conseguentemente, relativamente ai rapporti di conto corrente n.
4451, di conto corrente n. 6953 e di conto anticipi SBF n. 19306303.05 ed eventuali precedenti numerazioni, intrattenuti tra Controparte_2
e di , dichiarare, per i motivi sopra
[...] RT RT
pag. 5/32 esposti, la inesistenza/nullità dei contratti e/o la nullità della o delle clausole relative agli interessi e, comunque, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto e/o delle commissioni indicate in narrativa e della capitalizzazione trimestrale di dette commissioni;
6. accertare e dichiarare che, relativamente ai rapporti di conto corrente n. 4451 e di conto corrente n. 6953 ed eventuali precedenti numerazioni, intrattenuti tra e Controparte_2 RT
la Banca ha pattuito/applicato interessi superiori ai tassi RT soglia, così come stabiliti periodicamente dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze in virtù del disposto della l. 108/1996 e comunque ha violato la normativa sull'usura anche in relazione alla c.d. usura soggettiva;
7. accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle fideiussioni concesse, secondo le asserzioni della Banca, dai IGi , RT Parte_2 Parte_4 Parte_6
e in favore di Parte_5 Parte_3 Controparte_2
a garanzia delle obbligazioni tutte assunte da
[...] RT [...]
per contrarietà a norme imperative od illiceità della causa così come Pt_1 anche previsto dagli artt. 1346 e 1418 c.c. e/o per violazione dell'art. 119 tub, nonché per violazione della legge n. 287 del 1990;
8. dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi da RT
, nella misura emergenda in corso di causa e, comunque, non
[...] inferiore ad € 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme liquidande;
9. dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi da dai IGi RT
pag. 6/32 , e Parte_2 Parte_4 Parte_6 Parte_5 Pt_3
nella misura emergenda in corso di causa e, comunque, non
[...] inferiore ad € 20.000,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione su tutte le somme liquidande;
10. protestate spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge»; per «I). Rigettarsi l'appello Controparte_1 con la integrale conferma della impugnata sentenza del Tribunale di Pistoia n.
880/2022 con rigetto di ogni avversa domanda come proposta con l'avverso atto di citazione in appello;
II) In linea subordinata, condannarsi gli opponenti in solido al pagamento della somma che sarà accertata in corso di causa, anche per effetto di eventuale rinnovazione di CTU contabile;
III) In via ulteriormente subordinata perché, accertata l'esposizione debitoria della opponente nei confronti della banca opposta, con sentenza, anche ai sensi per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c., vengano gli opponenti condannati al pagamento della somma ingiunta in favore della banca comprensiva di interessi a qualsiasi titolo o ragione ricevuta e adoperata in presenza o in assenza di validi contratti, stante anche la assunzione delle somme ed il godimento da parte del cliente con suo arricchimento patrimoniale o, comunque per il credito che sarà accertat[o] anche a seguito di rinnovazione di CTU contabile.
IV) Condannarsi gli appellanti alla rifusione di spese e competenze del grado di giudizio».
Rilevato di (nel prosieguo COEMI) – in qualità di RT RT debitore principale – RT Parte_2 Parte_3
e – quali fideiussori – hanno Parte_4 Parte_5 Parte_6 impugnato la sentenza n. 880 del 2022 del Tribunale di Pistoia che, in pag. 7/32 parziale accoglimento dell'opposizione dagli stessi proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 607 del 2018 – con il quale Controparte_2
Contr (in prosieguo aveva loro intimato il pagamento di euro
[...]
502.873,91, quale saldo del conto corrente n. 6953 – ha revocato detto decreto e ha condannato i medesimi appellanti al pagamento di euro
480.325,50 in favore della banca.
Il Tribunale ha ritenuto che questa avesse dimostrato il proprio credito producendo in giudizio gli estratti periodici del predetto conto n. 6953, aperto il 3 aprile 2015, e considerando irrilevante l'omesso deposito degli estratti di quello n. 4451, dal quale, il 7 aprile dello stesso anno, era stato girocontato l'importo di euro 376.000,00 verso il medesimo conto n. 6953, non sussistendo collegamento negoziale tra i due. Ha inoltre considerato la prova del credito rappresentato da tale giroconto, avendo COEMI riconosciuto di essere debitore di euro 403.680,06, con missiva del 2 marzo 2015.
Quanto alle doglianze di illegittimità degli addebiti sul conto n. 6953, il
Tribunale le ha parzialmente accolte, rideterminato il saldo finale in base ai seguenti criteri: in primo luogo ha considerato illegittimo l'anatocismo limitatamente al periodo compreso tra il 3 aprile 2015 e il 30 settembre 2016, per violazione dell'art. 120 d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico bancario, nel prosieguo t.u.b.), come modificato dalla legge n. 147 del 2013, che ne vietava l'applicazione.
Inoltre, per il periodo dal 20 ottobre 2015 al 15 settembre 2016, ha ritenuto applicabili le condizioni contenute nella lettera-contratto del 13 ottobre 2015, non rispettate dalla banca, così eliminando gli addebiti relativi al corrispettivo sull'accordato in alcuni trimestri, per euro 3.943,08, e agli interessi, per euro 22.548,41, cifra, quest'ultima, determinata anche eliminando la postergazione della valuta di due bonifici in addebito.
Ha invece considerato corretti sia gli addebiti effettuati nel periodo precedente (dall'apertura e fino alla predetta data del 20 ottobre 2015) sia per pag. 8/32 quello successivo (dal 15 settembre 2016 alla chiusura del rapporto), rilevando che le condizioni applicate erano più favorevoli per il cliente rispetto a quelle pattuite nel contratto di apertura del conto e che era stata così realizzata una modifica tacita al contratto ai sensi dell'art. 118 t.u.b.
Il giudice di prime cure ha poi respinto la doglianza di usurarietà dei vantaggi conseguiti dalla banca, avendo rilevato che il tasso-soglia non era stato superato dal tasso effettivo globale (t.e.g.), e ha parimenti escluso che sussistesse usura soggettiva, «non avendo la parte specificamente dedotto e dimostrato che la approfittando delle condizioni economiche di CP_2 difficoltà del cliente, abbia applicato tassi superiori rispetto a quelli applicati alla generalità dei clienti ovvero sproporzionati rispetto a quelli applicati dagli altri istituti di credito per le medesime operazioni».
Ha poi considerato legittimi gli addebiti per commissione istruttoria veloce, in quanto rispondenti a quanto previsto dal contratto, conforme alla disciplina stabilita dall'«art. 117-bis TUB nella attuale formulazione e dal decreto CICR n. 644 del 30.06.2012».
Ha quindi rideterminato l'importo dovuto in euro 480.325,50, al cui pagamento ha condannato gli opponenti.
Quanto alle fideiussioni, ha respinto le eccezioni sollevate dai garanti, che domandavano l'accertamento della loro liberazione per «il mancato invio da parte della Banca del rendiconto periodico», ai sensi dell'art. 119 t.u.b.
Ha poi rilevato la nullità parziale delle fideiussioni – escludendo quella integrale – tuttavia rigettando le domande di accertamento della loro liberazione. Ha considerato che la riproduzione, nel testo di tali fideiussioni, del contenuto delle clausole nn. 2, 6 e 8 del modello A.B.I. – concernenti la
“clausola di reviviscenza”, quella di “rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.” e quella di “sopravvivenza” – pur dichiarate nulle per violazione della disciplina antitrust, non comportasse la nullità integrale di dette garanzie, in quanto parte opponente non aveva dimostrato che «i contraenti non avrebbero pag. 9/32 concluso i contratti di fideiussione di cui trattasi». Ha invece rilevato la loro nullità parziale, limitatamente alle predette clausole, proprio perché riproduttive del modello ABI sanzionato, tuttavia escludendo che ciò determinasse la liberazione dei garanti, «non avendo parte opponente tempestivamente e specificamente allegato, né tantomeno provato, che la banca opposta abbia agito nei suoi confronti in forza di una delle clausole contrattuali invalide».
Ha infine rigettato le domande di risarcimento del danno quale conseguenza di usura e di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia, «sia perché genericamente formulate sotto il profilo della allegazione dei relativi fatti costitutivi sia per assoluta mancanza di prova circa il pregiudizio sofferto».
Le spese di lite, relativamente al rapporto processuale intercorso con Contr
sono state compensate per 1/25, e sono state poste solidalmente a carico degli opponenti per i restanti 24/25, mentre per quello intercorso con sono state integralmente compensate. CP_1
Le spese di c.t.u. sono state poste solidalmente a carico degli opponenti Contr per la metà e di per il residuo 1/2.
Avverso tale decisione hanno interposto appello gli stessi opponenti, facendo valere i seguenti motivi di censura:
1. con il primo lamentano che il Tribunale abbia ritenuto che la CP_2 avesse provato il proprio credito;
2. con il secondo lamentano che il giudice di prime cure abbia escluso l'usurarietà oggettiva;
3. con il terzo si dolgono del fatto che abbia escluso l'usurarietà soggettiva;
4. con il quarto sostengono l'illegittimità degli addebiti per anatocismo anche successivamente al 2016;
5. con il quinto domandano la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art.
pag. 10/32 1957 c.c. in conseguenza della nullità parziale della fideiussione.
Si è costituita , protestando l'infondatezza delle censure. CP_1
All'esito dell'udienza del 10 dicembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 11 dicembre, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
Contr
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di ritualmente evocata in giudizio e non costituitasi.
2. Con il primo motivo d'impugnazione gli appellanti lamentano che il
Tribunale abbia ritenuto dimostrato il credito vantato dalla banca, avendo considerato «sufficiente la produzione degli estratti [del] conto corrente nr.
6953, asseritamente aperto il 3 aprile 2015, ed irrilevante l'omessa produzione degli estratti conto del rapporto nr. 4451, che gli attori in opposizione hanno dimostrato essere collegato». Ciò senza considerare che Contr avrebbe «imposto l'apertura» del predetto conto n. 6953 e vi avrebbe
“girocontato”, il 7 aprile 2015, il saldo negativo asseritamente esistente su quello n. 4451; non avrebbe tuttavia documentato la movimentazione di determinazione del medesimo saldo che, inoltre, sarebbe frutto di addebiti illegittimi per interessi e commissioni non pattuite. Il Tribunale avrebbe dovuto avvedersi che i due conti erano collegati, circostanza che emergerebbe dal fatto che il predetto giroconto sarebbe la prima operazione effettuata sul rapporto n. 6953. Da tale collegamento e dal «fatto che la gran parte del debito azionato monitoriamente sia stato creato con il giroconto sopra descritto» conseguirebbe «che la Banca avrebbe dovuto provare e documentare anche il debito dell'altro conto corrente “chiuso” con tale artificio contabile», ossia il n. 4451, omissione che consisterebbe in un
«mancato assolvimento dell'onere della prova in merito al credito azionato».
pag. 11/32 Sostengono infine che, ai sensi dell'art. 1823 c.c., nel caso in cui alla scadenza stabilita del rapporto di conto corrente non sia richiesto il pagamento del saldo, «il “dare” diviene primo saldo di apertura di una nuova
“numerazione” di conto», con la conseguenza che «le parti non hanno variato la sostanza del proprio negozio giuridico» e il contratto andrebbe inteso come rinnovato a tempo indeterminato. Domandano quindi che sia respinta la pretesa di pagamento avanzata dalla banca, non avendo questa dimostrato il credito.
Il motivo è inammissibile e comunque infondato, pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza gravata, come si dirà.
Va anzitutto rilevato che gli appellanti non hanno colto il punto decisivo dell'argomentazione spesa dal Tribunale per ritenere dimostrato il credito di Contr
pur non avendo questa prodotto in giudizio la serie integrale degli estratti del conto corrente n. 4451. A pag. 12 della sentenza il giudice di prime cure ha infatti considerato «assorbente rilevare come la abbia CP_2 prodotto, sin dalla fase monitoria (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio), una lettera del 2.3.2015 con la quale la società opponente si è riconosciuta debitrice nei confronti della banca opposta per la complessiva somma di euro 403.680,06, di cui euro 76.170,06 per scoperto di conto corrente n. 4451/41 al 1.1.2015 ed euro 327.510,00 per anticipo fatture al 1.1.2015, oltre competenze maturate e maturande alla data di effettivo saldo».
Tale riconoscimento di debito è stato considerato dal Tribunale prova del saldo del conto n. 4451, che è stato poi parzialmente girocontato su quello n.
6953, il cui pagamento è stato intimato con il d.i. opposto, circostanza completamente trascurata dagli appellanti e che ridonda nel difetto di specificità del motivo, il quale, sul punto, non si confronta con la motivazione della sentenza.
A ogni buon conto, la decisione del Tribunale è corretta nel merito.
pag. 12/32 Va rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[l]a ricognizione di debito, di cui all'art. 1988 cod. civ., […] non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto,
o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass. n. 15575 del
11/12/2000)» (Cass. n. 2091 del 2022, in motivazione;
nello stesso senso
Cass. 20689 del 2016, in motivazione;
analogamente, Cass. n. 31818 del
2024, in massima).
Tanto considerato, risulta dimostrata la debenza della somma oggetto del
“giroconto” effettuato il 7 aprile 2015 dal conto n. 4451 a quello conto n.
6953.
Come accennato, ciò emerge dalla lettera di riconoscimento di debito del Contr 2 marzo 2015 (doc. 4 fac. Monitorio). Con essa COEMI, rivolgendosi a che ne è la destinataria, ammette che «vantate alla data dell'2/3/2015 nei nostri confronti il seguente credito in linea capitale: - € 76.170,06 per scoperto di conto corrente n.4451/41, rapporto intrattenuto presso la Vostra
Filiale di oltre competenze maturate e maturande dal Parte_9
1/1/2015 alla data di effettivo saldo;
- € 327.510,00 per anticipo sulle fatture
[…] oltre competenze maturate e maturande dal 1/1/2015 alla data di pag. 13/32 effettivo saldo». Avendo, pertanto, COEMI riconosciuto, il 2 marzo 2015,
l'esistenza di un debito di euro 403.680,06, risulta corretto il contestato addebito sul conto n. 6953, per la minor cifra di euro 376.000,00 effettuato il
7 aprile dello stesso anno.
Contr Inoltre, anche prescindendo da tale riconoscimento, e hanno CP_1 comunque dimostrato la legittimità di tale annotazione ricostruendo l'andamento di entrambi i conti correnti per tutto il periodo del loro svolgimento.
Infatti, a differenza di quanto asserito dagli appellanti, la Contr documentazione prodotta da e è idonea a dimostrare l'andamento CP_1 del conto n. 4451.
Nei due file telematici, non numerati, depositati il 10 gennaio 2019 sono contenuti i tabulati rappresentativi degli estratti conto (tramite “rigenerazione archivio” dei medesimi, come in essi indicato) relativamente al periodo dal terzo trimestre 2003 – che è il primo dopo l'apertura del conto più risalente, stante la stipula del contratto, avvenuta il 28 luglio 2003 (doc. 2 fasc. monitorio) – nel quale è annotato come «saldo iniziale» euro «0,00», al quarto trimestre del 2006. Tale documentazione va ricompresa nella definizione di documento informatico quale «rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti», contenuta nell'art. 1, lettera p), del d.lgs. n. 82 del
2005, il cui valore probatorio è quello di cui all'art. 2712 c.c.
Va peraltro considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
«[i]in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta» (Cass.
n. 12794 del 2021, in massima). Tale disconoscimento, oltre a non essere pag. 14/32 stato tempestivo, in quanto intervenuto solo con la terza memoria ex 183 Contr c.p.c. – mentre la documentazione era stata prodotta da con la propria comparsa di costituzione e risposta – è stata altresì generica, omettendo di individuare quali annotazioni differirebbero da quelle reali.
Quanto al periodo successivo, compreso tra il 1° agosto 2017 e il 26 settembre 2017 (data di estinzione, alla quale il saldo è indicato in euro
-33.636,72, a debito del correntista), la banca ha inoltre prodotto gli estratti periodici.
Ebbene, dai documenti complessivamente fin qui richiamati emerge che il saldo iniziale al 1° aprile 2015 – quello immediatamente precedente al giroconto – era pari a euro -72.198,61, ossia a debito del correntista, cui vanno aggiunti euro 9.956,14 per interessi passivi ed euro 327.787,29, cifra la cui debenza è stata, come detto, riconosciuta dal correntista con la missiva del 2 marzo 2015 (doc. 4 fasc. ), come emerge dalla porzione CP_5 dell'estratto conto dell'aprile 2015 del conto n. 4451 riprodotta:
Come accennato, gli appellanti hanno omesso qualunque confronto con tale documentazione – semplicemente limitandosi a negare la loro esistenza e disponibilità in atti – da cui invece emerge inequivocabilmente la consistenza del passivo del predetto conto n. 4451, al momento del contestato giroconto.
Pertanto, risulta irrilevante l'assunto da essi valorizzato circa il collegamento tra il predetto conto n. 4451 e quello azionato in giudizio, n.
6953. Anche aderendovi, la misura del saldo dei due conti e il loro andamento sarebbe comunque completamente dimostrato.
Va poi respinta l'ulteriore tesi, secondo cui, non avendo, alla scadenza stabilita del rapporto, richiesto il pagamento del saldo, le parti non avrebbero pag. 15/32 «variato la sostanza del proprio negozio giuridico» e il contratto del conto più risalente andrebbe considerato rinnovato a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1823 c.c.
A prescindere da ogni altra considerazione, e benché il correntista non indichi la conseguenza che dovrebbe trarsi dalla continuità dei due conti, essa non potrebbe che essere l'applicabilità delle condizioni economiche del rapporto n. 4451, più risalente, anche a quello n. 6953, di cui ne sarebbe la prosecuzione.
Tale conclusione è però smentita dal fatto che dall'apertura del conto n.
6953, nel secondo trimestre 2015, e fino al terzo del 2017, i due rapporti sono coesistiti, come dimostrato dai relativi estratti periodici (doc. 7 fasc. monitorio quanto conto n. 6953 e docc. non numerati depositati il 10 gennaio 2019 Contr fasc. di primo grado); inoltre, il conto n. 6953 era disciplinato dalle proprie condizioni giuridiche ed economiche, prodotte in giudizio (doc. 5 fasc. monitorio). Tali rilievi escludono che quest'ultimo sia in continuità con il n.
4451.
Va parimenti respinta, in quanto manifestamente infondata, la tesi di inesistenza del contratto attinente a quest'ultimo rapporto, il documento negoziale essendo stato prodotto in giudizio (doc. 2 fasc. monitorio). In esso sono specificamente indicate le relative condizioni economiche, ossia il «tasso a credito […] con capitalizzazione trimestrale tan 0,050% tae 0,050%», quello
«a debito […] con capitalizzazione trimestrale tan 13,250% tae 13,923% per sconfinamenti se autorizzati», la «comm.ne massimo scoperto […] aliquota
0,75% (aliquota agg.va 1,25% su sconfinamento se autorizzato)», varie spese
«di conto […] fino a n. 150 operazioni annuali 0,00 […] oltre 2,00 per operazione», per «costo assegni 0», «amm.ne conto, affidamenti e/o scoperti
95,00 », di «rec. Spese prod. e/c di sport. 1,10 (ciascuno)» e le valute su versamenti in contanti e assegni. Nei confronti di tali clausole il correntista non ha formulato alcuna concreta contestazione, semplicemente evocandone pag. 16/32 la generica nullità – che va peraltro esclusa, non emergendo alcuna circostanza idonea a corroborarla – avendo specificamente contestato soltanto la voce di costo per anatocismo oggetto del quarto motivo di gravame, di cui si dirà.
La censura va quindi respinta.
3. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale per aver escluso la sussistenza di usura oggettiva. Sostengono che i contratti relativi ai conti dedotti in giudizio sarebbero «nulli per contrarietà alle norme imperative e/o per illiceità della causa, anche in ragione del fatto che è stata violata la legge 108/1996», stante il superamento del tasso-soglia da parte del t.e.g. Rispetto al conto corrente n. 6953 sussisterebbe «usura pattizia», come indiato dalla c.t.p. degli appellanti. Assumono che, «prendendo quale ipotetico utilizzo gli importi di
1.500,00, 5.000,00 o 50.000,00 si rileva sempre e, comunque, il superamento del tasso soglia in riferimento al II° trimestre dell'anno 2015. Nel caso dell'utilizzo di € 1.500,00, per novantun giorni, il tasso risulta pari al
40,083%, a fronte di un tasso soglia del 24,22%. Nel caso di utilizzo di €
5.000,00, per novantun giorni, il tasso risulta pari al 27,550%, a fronte di un taso soglia del 22,8625%. Nel caso di utilizzo di € 50.000,00 per novantun giorni, il tasso risulta del 23,650% a fronte di un tasso soglia del 22,8625%».
Sostengono poi che «anche nel corso del rapporto sono stati addebitati interessi usurari» per superamento del tasso-soglia in tutti i trimestri del
2004 e del 2005, nel 2°, 3° e 4° del 2006, in tutti quelli del 2007, nel 1° e 4° del 2008, in tutti quelli del 2009, nei primi tre del 2010, nel 2° e 3° del 2011,
2012 e 2013 e nel 2° del 2014. A tal proposito affermano che il t.e.g. andrebbe calcolato considerando anche la commissione di massimo scoperto (c.m.s.), in base al «principio di onnicomprensività del “costo effettivo del credito”» espresso nella sentenza della Corte di cassazione penale n. 12028 del 2010, mentre andrebbero disapplicati i contrari criteri contenuti nella sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 16303/2018. Inoltre, «contestano i pag. 17/32 conteggi riportati a pagina 15 e ss della Comparsa di costituzione di
[...]
in quanto riportanti dati errati», mentre sarebbero corretti quelli della CP_6
c.t.p. degli appellanti. Sostengono poi che la «Commissione di istruttoria veloce» debba essere considerata ai fini dell'usura, a differenza di quanto Contr ritenuto da secondo cui si tratterebbe di un costo solo “eventuale”.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Il conto corrente n. 6953 è affetto da usura contrattuale, in quanto il t.e.g. desumibile dal contratto di apertura supera il tasso-soglia di riferimento.
Da tale contratto (doc. 5 fasc. monitorio, pag. 10) emerge che sono state pattuite le seguenti condizioni quanto al tasso d'interesse e le seguenti quanto alla commissione di istruttoria veloce
Va quindi rilevato che, relativamente al tasso annuo effettivo (t.a.e.), la seconda fascia del finanziamento prevede la misura del 22,887% e la terza fascia quella del 23,941%, entrambi superiori al tasso-soglia – pari al
22,8625% – per la categoria «scoperti senza affidamento» oltre gli 1.500,00 euro, secondo quanto indicato nel decreto del Ministero dell'economia e delle pag. 18/32 finanze relativo al secondo trimetre 2015, cui va fatto riferimento trattandosi di rapporto aperto nell'aprile 2015.
A tal proposito va infatti rammentato che per tale verifica va fatto riferimento al tasso anno effettivo – ossia comprensivo degli effetti della capitalizzazione, in questo caso trimestrale – e non al tasso annuo nominale, in quanto, secondo la Corte di cassazione, «[i]n tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso» (Cass. n. 33964 del 2022, in massima;
successivamente confermata da Cass. n. 5282 del 2024, in motivazione, nonché da Cass. n. 8383 del 2024, in massima, e da Cass. n.
17994 del 2024, in motivazione).
A ogni buon conto il medesimo tasso-soglia risulta superato anche senza considerare gli effetti dell'anatocismo. Ciò emerge applicando ai valori contenuti nel contratto, sopra riportati, la formula prevista nelle «Istruzioni» della Banca d'Italia per la rilevazione dell'usura del 2009, a cui va fatto riferimento, come detto, trattandosi di rapporto aperto nell'aprile 2015, formula che è «TEG = Interessi x 36.500 / Numeri debitori + Oneri su base annua x 100 / Accordato», considerando quale “accordato” un valore pari all'utilizzo, ai sensi del paragrafo B4 delle «Istruzioni della Banca d'Italia, secondo cui «se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato,
l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione
l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno negativo[…])».
pag. 19/32 Considerando quale importo del finanziamento euro 20.000,00 – ossia la misura minore nella terza fascia c.i.v. – la formula è composta dai seguenti valori:
20.000*21,15*36500 200*100 t.e.g.=
+ 20.000*365/100 20.000
Svolgendo le operazioni si ottiene:
1.609.650 20.000 t.e.g.=
+ 73.000 20.000
E infine:
t.e.g.= 22,05 + 1 = 23,05
Il t.e.g. pattuito, pari al 23,05% risulta pertanto superiore al predetto tasso-soglia per la categoria «scoperti senza affidamento» oltre 1.500,00 euro, pari al 22,8625%.
Contr A differenza di quanto sostenuto dal c.t.u. e da non v'è ragione che impedisca lo svolgimento della predetta verifica, considerando unicamente i valori pattuiti, in quanto l'art. 644 c.p. punisce «[c]hiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, […], interessi o altri vantaggi usurari». Per la stessa ragione è irrilevante che dalla verifica condotta ex post dal c.t.u. risulti un t.e.g. minore della soglia, per avere la banca applicato condizioni più vantaggiose per il cliente.
Vanno pertanto eliminati dal saldo del conto tutti gli addebiti effettuati sul conto dall'apertura, nell'aprile 2015, e sino al 10 ottobre dello stesso anno, data in cui è intervenuta la pattuizione dell'affidamento (doc. 6 fasc. monitorio) avente tasso d'interesse pari alla somma dell'indice euribor
3mesi/365 e della componente fissa del 10%, il cui t.e.g. è dichiarato nel medesimo contratto essere pari a 12,960%, cifra cui va fatto riferimento in mancanza di contestazioni sul punto, che risulta inferiore alla soglia prevista pag. 20/32 per le «aperture di credito in conto corrente» oltre 5.000, pari a 16,3125%, nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del terzo trimestre 2015.
Gli addebiti da eliminare sono pertanto quelli per euro 10.374,21 del 7 luglio
2015 e per euro 11.206,73 del 7 ottobre 2015, pari a complessivi euro
21.580,94.
Va invece escluso che sussista superamento del t.e.g. nel successivo corso di svolgimento del rapporto. Delle tre verifiche sviluppate dal c.t.u. – condotte considerando tre diversi valori dell'“accordato”, risulta corretta la seconda, contenuta a pag. 29 della relazione, assumendo «il conto affidato solo a partire dal IV trimestre 2015 e fino al III trimestre 2016» – circostanza ritenuta dal Tribunale e non contestata dalle parti – considerando, conformemente al paragrafo B4 delle «Istruzioni» della Banca d'Italia, la misura dell'accordato «pari al massimo saldo liquido debitore» per i trimestri non coperti da affidamento e «pari al fido stabilito nella lettera-contratto di apertura di credito» del 15 ottobre 2015 negli altri trimestri. Il c.t.u. ha dato atto che «non si è mai riscontrato il superamento del Tasso soglia dell'usura», sempre a pag. 29 della relazione, come risulta anche dalla tabella n. 10, allegata, contenente il raffronto tra il t.e.g. e il tasso-soglia.
Va inoltre respinta la tesi dei correntisti, secondo cui, ai fini della verifica dell'usura, andrebbe disapplicato il principio di diritto sancito dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 16303 del 2018, che escluderebbe la c.m.s. dal calcolo del t.e.g. Detta sentenza, infatti, non ha affatto escluso la rilevanza della c.m.s. ai fini della verifica, ma, anzi, ha ritenuto che per i rapporti svolti successivamente al 1°gennaio 2010 – e, quindi, nel periodo in esame nel caso di specie – la verifica dell'usura debba avvenire confrontando il tasso-soglia onnicomprensivo con il t.e.g. calcolato con la citata formula contenuta nelle «Istruzioni» della Banca d'Italia dell'agosto 2009, che include anche la c.m.s. nella voce degli “oneri su base annua”. Ebbene, nel corso di svolgimento del rapporto n. 6953 non sono mai stati addebitati importi per c.m.s., come rilevato dal c.t.u., sempre a pag. 29 della relazione, ma soltanto pag. 21/32 «spese di liquidazione e le spese di tenuta conto, essendo connesse con l'operazione di finanziamento» e corrispettivo sull'accordato, di cui lo stesso c.t.u. ha tenuto conto per la determinazione del t.e.g. Per cui la contestazione
è priva di pregio.
Il motivo va quindi accolto nei limiti suddetti, con conseguente rideterminazione del saldo del conto, come si dirà.
4. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il
Tribunale abbia erroneamente escluso l'usura soggettiva, ai sensi dell'art. 644, terzo comma, c.p. Di ciò gli appellanti avrebbero offerto «prova Contr documentale, non contestata ex art. 115 c.p.c. dalla Banca. Infatti, a fronte di un versamento mensile imposto nella misura di € 5.000,00 ha richiesto il rilascio di una cambiale in bianco». Sarebbe così dimostrato «come la banca fosse consapevole delle gravi difficoltà finanziarie di che non Pt_1
Contr era in grado di rientrare sul conto affidato». Inoltre, avrebbe «imposto l'apertura del conto corrente n. 6953, oggetto della presente opposizione, su cui è stata contabilizzata l'esposizione del conto n. 4451» avente «condizioni usurarie alla stipula e comunque tassi ben superiori a quelli medi per le medesime operazioni». Al fine di dimostrare tali circostanze gli appellanti sostengono di aver «svolto specifiche istanze istruttorie» di assunzione di prova testimoniale sui capitoli indicati nelle conclusioni, ma il Tribunale,
«dopo avere respinto le istanze istruttorie, ha contestato agli attori di non avere offerto prova dell'usura soggettiva».
Va in primo luogo considerato che, ai sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, c.p., nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 108 del 1996, nonostante il rispetto del limite espresso dal tasso- soglia di riferimento, si considerano «usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità,
pag. 22/32 ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria».
Secondo la giurisprudenza di legittimità, affinché risulti integrata tale fattispecie «sono perciò necessari – e vanno dimostrati da chi sostiene il carattere usurario degli interessi – entrambi i requisiti: la sproporzione degli interessi convenuti e la condizione di difficoltà economica o finanziaria del mutuatario. Il primo requisito presuppone uno squilibrio tra le prestazioni contrattuali determinato dalla misura dei vantaggi unilateralmente conferiti ad una sola delle parti (cfr. Cass. n. 17882/11) tale da alterare significativamente il sinallagma contrattuale. Il parametro di riferimento di detta misura è dato, in considerazione delle “concrete modalità del fatto”, dal
“tasso medio praticato per operazioni similari”; vale a dire dal tasso mediamente praticato dal sistema bancario, e creditizio per il tipo di operazione. Pertanto, s'impone che questo valore medio risulti comunque superato e che il tasso pattuito, pur entro il limite del c.d. tasso soglia (cioè del tasso massimo consentito), determini, in relazione al contratto preso in considerazione, l'anzidetto squilibrio finanziario. La condizione di difficoltà economica di colui che ha promesso gli interessi non si desume dall'esistenza soltanto di debiti pregressi, ma presuppone che il mutuatario, pur senza versare in stato di bisogno (quindi senza necessariamente trovarsi in crisi economica irreversibile), non sia tuttavia in grado di ottenere altrove ed a condizioni migliori la prestazione di denaro a lui occorrente» (Cass. n. 19282 del
2014, in motivazione).
Tale ultima circostanza – il non essere in grado di ottenere altrove e a condizioni migliori la prestazione di denaro – non è stata nemmeno dedotta dagli appellanti, prima ancora che provata, ragione per cui non può che essere rigettata anche tale doglianza.
Ciò rende irrilevante l'assunzione della prova per testi.
La censura va quindi respinta.
pag. 23/32 5. Con il quarto motivo d'impugnazione gli appellanti lamentano che il
Tribunale abbia «ritenuto legittima la capitalizzazione degli interessi, nonostante l'assenza dei presupposti di legge, per il periodo antecedente il
2014, limitandosi ad espungere l'effetto anatocistico successivo». Sostengono che la non avrebbe «pattuito e/o applicato la capitalizzazione degli CP_2 interessi attivi in favore del correntista». Ciò sarebbe dimostrato dal contenuto del documento contrattuale che la banca asserisce attenere al conto corrente nr. 4451, nel quale il «tasso creditore “nominale annuo”» sarebbe indicato in misura identica a quella del «tasso creditore “effettivo annuo”». In conseguenza tale clausola sarebbe nulla «per violazione della necessaria reciprocità e pari periodicità della capitalizzazione». Inoltre, sostengono che «la capitalizzazione anatocistica non è mai legittima», in quanto «l'art. 1283 del codice civile stabilisce che gli interessi maturano interessi soltanto dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza, purché si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi», disposizione che potrebbe essere derogata solo da usi contrari di carattere normativo, tuttavia inesistenti. Di conseguenza il saldo del conto andrebbe rideterminato eliminando gli effetti dell'anatocismo.
Il motivo è infondato.
Non può essere condivisa la tesi degli appellanti secondo cui la capitalizzazione sarebbe stata applicata solo a favore della banca, ossia senza reciprocità, in quanto il «tasso creditore “nominale annuo”», pari allo 0,5%, sarebbe indicato in misura identica a quella del «tasso creditore “effettivo annuo”».
A tal proposito va rilevato che in recenti pronunzie la Corte di cassazione ha stabilito che «[l]a previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera Cicr 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'articolo 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'articolo 6
pag. 24/32 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione»
(Cass. n. 4321 del 2022, in massima;
nello stesso senso Cass. n. 18664 del
2023 e Cass n. 10775 del 2024).
Tale principio va poi coordinato con quello espresso sempre dalla Corte regolatrice, ossia che «in tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera cicr del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento» (Cass. n. 11014 del 2024, in massima).
Alla stregua di tali criteri, va considerato che nel caso in esame la coincidenza della misura del tasso annuo effettivo (t.a.e.) con quella del tasso annuo nominale (t.a.n.) non è di per sé indicativa della mancata capitalizzazione trimestrale ma semplicemente un effetto matematico correlato ai tassi creditori relativamente bassi e alla conseguentemente limitata incidenza sul TAE della capitalizzazione trimestrale.
Infatti, essendo stato pattuito un t.a.n. dello 0,50%, il relativo t.a.e., per effetto della capitalizzazione è 0,500938% come risulta applicando la formula di matematica finanziaria di riferimento “TAE = (((TAN/100)/4 + 1) – 1) X
100” (ossia, 0,5/100 = 0,005/4 = 0,00125+1 = 1,00125 = 1,005009383-1 =
0,005009383x100 = 0,500938281).
Posto che nel contratto l'indicazione del tasso di interesse era formulata con riferimento alle sole prime due cifre decimali, l'indicazione di un t.a.e. coincidente con il t.a.n. per tali cifre decimali era del tutto corretta anche dal punto di vista matematico. Al contempo, non può non rilevarsi come la pag. 25/32 capitalizzazione degli interessi attivi sia espressamente prevista, ciò che induce a presumere che essa non sia fittizia.
Va poi respinta l'ulteriore tesi degli opponenti, secondo cui «la capitalizzazione anatocistica non è mai legittima», per violazione dell'art. 1283
c.c. Il conto in esame, essendo stato aperto nel 2003, è disciplinato, quanto all'anatocismo, dall'art. 120 t.u.b., come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999, il quale stabilisce che «[i]l CICR stabilisce modalità
e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori». La delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000, che ha dato attuazione a tale disposizione, prevede, all'art. 2, che «1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non
è consentita la capitalizzazione periodica». L'art. 6 della citata delibera ha previsto poi che «[l]e clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto».
Ebbene, dall'esame del contratto di apertura del conto n. 4451 (doc. 2 fasc. monitorio) e di quello n. 6953 (doc. 5 ibidem) emerge chiaramente che le parti hanno pattuito l'anatocismo e che esso è previsto con la medesima periodicità trimestrale per gli interessi attivi e per quelli passivi (pag. 1 del contratto del conto n. 4451 e pag. 2 di quello n. 6953) e che tale voce di costo
è stata approvata specificamente, ossia separatamente (pag. 4 del contratto del conto n. 4451 e pag. 29 di quello relativo al conto n. 6953), risultando pag. 26/32 quindi rispettati tutti i requisiti previsti dalla predetta delibera C.i.c.r., quali condizioni per la sua validità.
La censura va quindi respinta.
6. Con il quinto motivo d'impugnazione gli appellanti sostengono che il
Tribunale avrebbe dovuto accertare la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957 c.c. Affermano che tali garanzie sarebbero parzialmente nulle
«anche per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a, Legge n. 287 del 1990 (c.d.
Legge Antitrust)», con riferimento alle clausole contrattuali contenute nell'«art. 8 (clausola di sopravvivenza), art. 2 (clausola di reviviscenza) e art. 6 (clausola di rinuncia termini ex art. 1957 cc)» e che tale nullità sarebbe stata correttamente rilevata dal Tribunale, che avrebbe tuttavia errato nel non dichiarare l'inefficacia delle fideiussioni. Il giudice di prime cure, infatti, avrebbe erroneamente considerato che gli opponenti non avrebbero
«tempestivamente e specificamente allegato, né tantomeno provato, che la banca opposta abbia agito nei suoi confronti in forza di una delle clausole contrattuali invalide», così concludendo che «l'accertamento della nullità parziale dei negozi fideiussori non produce alcuna efficacia paralizzante sulla pretesa creditoria». Sostengono invece gli appellanti che essi «hanno contestato alla banca di avere agito in forza […] della clausola di deroga al termine decadenziale dell'azione del creditore previso dall'art. 1957 c.c.», di Contr sei mesi. Ciò in quanto avrebbe «provveduto in data 11 settembre 2017 alla chiusura del conto ed alla richiesta dei denari alla correntista», mentre avrebbe agito in via monitoria nei confronti dei fideiussori soltanto 23 aprile
2018. Pertanto, dovrebbe essere dichiarata la liberazione dei fideiussori dalla garanzia.
Il motivo è infondato.
L'eccezione di liberazione del fideiussore per violazione dell'art. 1957 è inammissibile in quanto tardiva.
pag. 27/32 Va in primo luogo rilevato che non possono più essere messe in discussione le statuizioni del Tribunale di qualificazione del contratto di garanzia quale fideiussione – dovendosi invece escludere che si tratti di contratto autonomo di garanzia – né la nullità parziale della stessa, compresa quella della clausola che deroga all'art. 1957 c.c., secondo cui «[i]l fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate». Ciò in quanto , che pure, nella propria CP_1 comparsa di costituzione in appello ha contestato sul punto la sentenza di primo grado, ha omesso di proporre gravame al riguardo, con la conseguenza le relative statuizioni non sono più controvertibili.
Pertanto, il contratto va qualificato come fideiussione, nulla limitatamente alle clausole riproduttive di quelle del modello ABI dichiarate contrarie alla disciplina antitrust, tra cui l'art. 6 del medesimo contratto, ai sensi del quale «[i] diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato».
Tuttavia, ciò non comporta la liberazione dei fideiussori.
Ha infatti evidenziato la Corte di cassazione che la «nullità parziale del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale presuppone che risultino dagli atti non solo tutte le circostanz[e] fattuali necessari[e] alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali conformi al modello ABI – quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della Banca d'Italia – “sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa
Corte ha ribadito numerosissime volte (e come afferma[to] anche dalla pag. 28/32 sentenza gravata) l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilievo […] della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass.30383/24)» (Cass. n.
1851 del 2025, in motivazione).
Inoltre, ancora secondo la Corte di cassazione, «l'eccezione di decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto, perché il termine semestrale per proporre l'azione contro il debitore principale attiene a diritti disponibili e, al relativo termine, può rinunciare solo il fideiussore, anche implicitamente, non eccependo la decadenza nel corso del giudizio di merito, entro i termini previsti per l'individuazione del thema decidendum»
(Cass. n. 835 del 2025, in motivazione;
nello stesso senso n. 8023 del 2024, in motivazione).
Ebbene, nel caso in esame l'eccezione di decadenza per violazione del termine semestrale avrebbe dovuto essere sollevata con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto la pretesa azionata nei confronti dei garanti risultava chiaramente dal ricorso per decreto ingiuntivo, motivo per cui tale eccezione non può essere considerata conseguenza della difesa della parte opposta contenuta nella sua comparsa di costituzione e risposta.
A ogni buon conto, anche a volerla considerare tale, la medesima eccezione di decadenza al più tardi avrebbe dovuto essere sollevata entro le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., mentre è stata formulata per la prima volta con la precisazione delle conclusioni in primo grado (a pag. 15), come sostenuto da . CP_1
L'eccezione è quindi tardiva e il motivo va respinto.
7. In conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo di gravame – che ha accertato la non debenza di euro 21.580,94 – il saldo del conto n. 6953, che alla data del 11 settembre 2017 era pari a euro 502.873,91, la cui misura era già stata ricalcolata dalla sentenza gravata in euro 480.325,50, alla stessa pag. 29/32 data, va rideterminato ulteriormente riducendo tale ultimo importo anche della somma di euro 21.580,94, risultando così pari a euro 458.744,56, sempre alla data del 11 settembre 2017, al cui pagamento gli appellanti vanno condannati.
8. Resta assorbito il sesto motivo di gravame, con il quale essi contestano la misura della compensazione parziale delle spese di lite;
ciò in ossequio al principio secondo cui «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass.
n. 5890 del 2022, in motivazione, e Cass. n. 23877 del 2021, in motivazione).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
All'esito del giudizio, la banca (come la cessionaria) risulta largamente vittoriosa relativamente alla pretesa creditoria avanzata con ricorso monitorio, seppur per una cifra – euro 458.744,56 – minore di quella prospettata – euro
502.873,91 – mentre gli appellanti sono vittoriosi relativamente alle domande di accertamento dell'illegittimità di alcuni addebiti (per anatocismo, per pag. 30/32 interessi, per valute, per corrispettivo sull'accordato, per usura oggettiva), risultando invece infondate quelle di accertamento dell'illegittimità di altri (per usura soggettiva, per mancata pattuizione in forma scritta dei contratti),
d'illegittimità delle fideiussioni e di liberazione dalle stesse e di risarcimento del danno. Tali rilievi giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio in ragione di 1/3, i residui 2/3 dovendo gravare in capo agli appellanti in solido tra loro.
Dette spese, quanto al giudizio di primo grado, sono quantificate nel medesimo importo complessivo (ossia, ante compensazione) indicato dalla sentenza gravata e, quanto al presente grado di giudizio, si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 260.001,00 – euro 520.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico delle parti del giudizio di primo grado in ragione della metà ciascuna.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da , RT RT Pt_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 880 del 2022, e in Parte_6 parziale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. riaccerta in euro 458.744,56, alla data del 11 settembre 2017, il saldo del conto corrente n. 6953, intrattenuto da di RT [...]
con Pt_1 Controparte_2
3. ridetermina in tale importo di euro 458.744,56 la condanna solidale di
RT RT Parte_2
pag. 31/32 e a Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 beneficio di Controparte_2
4. conferma per il resto la sentenza impugnata;
5. condanna RT RT RT Parte_2
e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
in solido tra loro, a rifondere a
[...] Controparte_2
2/3 delle spese processuali afferenti al primo grado di giudizio,
[...] compensato il residuo 1/3, liquidate nel loro importo complessivo
(ossia, ante compensazione) secondo quanto statuito dalla sentenza di primo grado, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
6. condanna RT RT RT Parte_2
e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
in solido tra loro, a rifondere ad
[...] Controparte_7
2/3 delle spese processuali afferenti al giudizio
[...]
d'appello, compensato il residuo 1/3, liquidate nel loro importo complessivo (ossia, ante compensazione) in euro 14.239,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
7. pone le spese di c.t.u. a carico di RT RT
, , RT Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e in solido tra loro, in ragione della metà e a Pt_5 Parte_6 carico di per il residuo 1/2. Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
2 aprile 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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