TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/06/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281
sexies, co. 3, c.p.c., come novellato l'art. 281 sexies c.p.c.
dal d.l.vo n. 149/2022, dal 26.11.2024 dichiarato applicabile dall'art. 7, co. 3, d.l.vo n. 164/2024 anche ai procedimenti già
pendenti alla data del 28.2.2023, sentita la discussione delle parti all'udienza del 4.2.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3227 dell'anno 2022
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Olinto Parte_1
R. Valentini e Paola M. Losappio, con studio in Bisceglie, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPONENTE
E
, già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata dalla in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Vittorio Camilleri, con studio in Catania, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Salvo che per il su richiamato art. 127 ter c.p.c., la causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con il menzionato d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 1°.7.2022, l'attore ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto n. 617/2022 di questo Tribunale,
con cui gli è stato ingiunto di pagare in favore della
[...]
rappresentata dalla , la somma di € Controparte_1 CP_3
20.997,72, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto per saldo insoluto della fattura n.
072527119002103A emessa il 21.6.2019 per il maggiore importo di
€ 28.159,00 a pagarsi entro il successivo 11.7.2019, per corrispettivo della somministrazione di energia elettrica eseguita in suo favore, annotata alla data del 29.9.2021 nel
Giornale dei crediti in contezioso della Controparte_1
il cui estratto autentico, prodotto a corredo del
[...]
2 ricorso per ingiunzione, esauriva la documentazione depositata in sede monitoria a dimostrazione della pretesa creditoria azionata.
A motivi dell'opposizione proposta, l'ingiunto deduce: 1)
l'estinzione per prescrizione del credito ex adverso vantato
<
si applica la delibera n. 97/2018/R/COM con cui l'Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha dato applicazione a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018
(Legge n. 205/2017)>>; 2) la non corrispondenza, in sostanza,
del suo ammontare a corrispettivo di una fornitura di energia elettrica effettivamente eseguita in suo favore, mero <
di ricalcoli arbitrari e unilaterali>>.
Parte opposta resiste con comparsa di risposta depositata il
12.12.2022 - il giorno stesso fissato nell'atto citazione per l'udienza di prima comparizione delle parti e dunque tardivamente, in termine inferiore a quello prescritto dall'art. 166 c.p.c., di 20 giorni prima di detta data, senza peraltro incorrere in alcuna delle decadenze previste dai commi secondo e terzo dell'art. 167 c.p.c. – con la quale ha integrato la documentazione depositata nella fase monitoria, quivi versando altresì in atti, per ciò che rileva, oltre alla fattura azionata:
a) verbale di verifica n. DPGA 444/2017, redatto da dipendenti tecnici del soggetto distributore il Parte_2
30.11.2017 presso il punto di allaccio alla rete dell'utenza per usi diversi da quello domestico intestata allo in Parte_1
3 Corato alla via Castel del Monte n. 145, corrispondente al POD
n. IT001E75303884; b) nota del distributore di trasmissione anche all'utente, in data 6.12.2018, del predetto verbale di verifica, unitamente a prospetto della ricostruzione dei consumi conseguentemente elaborata;
c) diffida di pagamento del legale della , in rappresentanza della società somministrante, CP_3
datata 20.10.2021, pervenuta allo come da allegata Parte_1
ricevuta di ritorno, il 2.11.2021.
La conformità all'originale della copia informatica di tali documenti prodotta in giudizio non è contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c.
Nel verbale di verifica del 30.11.2017 è riportato che i tecnici del distributore, intervenuti a richiesta dello stesso al fine di risolvere un guasto occorso all'impianto, Parte_1
hanno rilevato alla sua presenza, benché egli abbia poi rifiutato di sottoscrivere il verbale, che si era in effetti verificato un corto circuito in corrispondenza del punto di allaccio della sua utenza alla rete, a cui hanno posto rimedio, e però esso era stato determinato da manomissione del "cavo presa", che ha determinato una sottomisurazione della energia e della potenza prelevate.
È unanime nella giurisprudenza di legittimità, sia civile sia penale, l'affermazione che, ad onta degli adottati provvedimenti di liberalizzazione del settore dell'energia elettrica, continua a <
[ex art. 358 c.p.] il dipendente dell' [e lo stesso è a dire CP_2
4 per il dipendente della , a cui sono stati in Parte_2
progresso di tempo trasferiti tutti i compiti relativi alla distribuzione della energia elettrica e così anche alla misurazione dei relativi consumi già esercitati dall'
[...]
che della è l'unica socia] addetto al CP_2 Parte_2
controllo e all'eventuale distacco del contatore, espletando un'attività non meramente materiale ma anche intellettiva di valutazione e di scelta strumentale all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica>> (Cass., Pen.,
19.2.2020 n. 7566); con l'effetto che è <
fede [anche] a quanto da essi accertato>> (Cass., Trib.,
12.3.2020 n. 7075), che, alla stessa stregua di quanto stabilito dall'art. 2700 c.c. per l'atto pubblico, fa pertanto <
prova, fino a querela di falso>>, nella specie non proposta,
della provenienza del documento dall'incaricato di pubblico servizio che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che l'incaricato di pubblico servizio attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Dopo di che l'esame della storia dei consumi fatti registrare dall'utenza per cui è causa a decorrere dal 31.1.2010 fino al giorno della verifica e poi successivamente nei mesi di dicembre
2017 e gennaio 2018, già comunicata all'opponente anteriormente alla instaurazione del presente contezioso e poi quivi documentata, ha per conseguenza evidenziato un'anomala
[... misurazione dei consumi a decorrere dal 29.1.2014, che si è limitata ad accertare per i soli mesi di CP_4
5 novembre e dicembre 2014, gennaio, novembre e dicembre 2015,
gennaio, novembre e dicembre 2016 e gennaio e novembre 2017,
condivisibilmente ricostruendo la maggiore quantità di energia e di potenza prelevate in tali mesi sulla scorta del consumo medio giornaliero rilevato nei mesi di dicembre 2017 e gennaio
2018.
La correttezza così di tali dati, registrati e ricostruiti dal distributore, come della contabilizzazione a tenore di contratto dei maggiori consumi come sopra accertati operata dalla
[...]
con la fattura azionata non sono parimenti Controparte_1
oggetto di specifica contestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c.
Di modo che, con riferimento al secondo dei motivi come sopra addotti a fondamento dell'opposizione proposta, questa deve reputarsi infondata.
Va allora verificato se essa sia o meno fondata in relazione all'altro motivo dedotto: e cioè, per effetto dell'asserita maturata prescrizione breve biennale della pretesa creditoria prevista dall'art. 1, co. 4, l. n. 205/2017.
Ora, a norma del combinato disposto dei commi quarto e decimo dell'art. 1 cit., a cui l'Autorità di settore ARERA ha dato in effetti frattanto attuazione con la delibera n. 97/2018/R/com evocata dall'opponente, a valere, per il settore elettrico, per le fatture la cui scadenza è successiva al 1°.3.2018 (co. 10),
<
diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei
6 rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore,
sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera>>.
Incontroversa nel caso di specie l'appartenenza dell'utenza oggetto di causa al novero di quelle a servizio di microimprese,
così come allegato dallo e non contestato da parte Parte_1
opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c.,
è allora pacifica la soggezione del credito qui azionato alla speciale prescrizione breve di cui al richiamato art. 1, co. 4,
l. n. 205/2017, la fattura posta a fondamento del ricorso per ingiunzione avendo scadenza all'11.7.2019, successiva quindi al
1°.3.2018.
Parte opposta contesta l'applicabilità di tale prescrizione per ciò che questa è espressamente esclusa dal quinto comma dell'art. 1 cit. <
mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente>>, la quale deve ritenersi infatti ricorrere indipendentemente dalla prova della imputabilità della manomissione del sistema di misura a fatto proprio dell'intestatario dell'utenza, il quale consapevolmente,
a fronte della anomala quantità dei consumi registrati, comunque
7 ne beneficia (v. ex multis Cass., Pen., 17.3.2023 n. 255349 fra le più recenti).
Senonché il predetto quinto comma dell'art. 1 cit. è stato abrogato dall'art. 1, co. 295, l. n. 160/2019.
Dopo di che, a decorrere dall'11.7.2019, termine di scadenza della fattura azionata, risulta dagli atti di causa il compimento infrabiennale di un unico atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione in data 24.7.2019 - del quale è dato atto dallo stesso con la nota a riscontro del suo legale Parte_1
del 1°.
8.2019 versata in atti, depositata in identica copia anche dalla controparte – e nulla più fino alla suddetta diffida inviata al debitore dal legale della in rappresentanza CP_3
della , datata 20.10.2021, che parte Controparte_1
opposta ha documentato essere pervenuta allo con Parte_1
l'allegata ricevuta di ritorno, soltanto il 2.11.2021: e quindi,
dopo il compimento di un biennio dal precedente atto di costituzione in mora del 24.7.2019.
Consegue che il credito ingiunto è in effetti estinto per prescrizione: cosicché, in accoglimento dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la pretesa creditoria già azionata in via monitoria va rigettata, con condanna di parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dello , nella misura liquidata in Parte_1
dispositivo, con distrazione in favore dei suoi difensori dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte dalla , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata dalla , in CP_3
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di e viceversa, così provvede, disattesa o Parte_1
assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 617/2022 di questo
Tribunale, e rigetta la pretesa creditoria già azionata in via monitoria;
- condanna parte opposta a pagare le spese del presente giudizio in favore dell'opponente, con distrazione in favore dei suoi difensori anticipatari avv. Olinto R. Valentini e Paola M.
Losappio, che si liquidano nella complessiva somma di € 3.386,50
per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 4.6.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281
sexies, co. 3, c.p.c., come novellato l'art. 281 sexies c.p.c.
dal d.l.vo n. 149/2022, dal 26.11.2024 dichiarato applicabile dall'art. 7, co. 3, d.l.vo n. 164/2024 anche ai procedimenti già
pendenti alla data del 28.2.2023, sentita la discussione delle parti all'udienza del 4.2.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3227 dell'anno 2022
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Olinto Parte_1
R. Valentini e Paola M. Losappio, con studio in Bisceglie, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPONENTE
E
, già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata dalla in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Vittorio Camilleri, con studio in Catania, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Salvo che per il su richiamato art. 127 ter c.p.c., la causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con il menzionato d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 1°.7.2022, l'attore ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto n. 617/2022 di questo Tribunale,
con cui gli è stato ingiunto di pagare in favore della
[...]
rappresentata dalla , la somma di € Controparte_1 CP_3
20.997,72, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto per saldo insoluto della fattura n.
072527119002103A emessa il 21.6.2019 per il maggiore importo di
€ 28.159,00 a pagarsi entro il successivo 11.7.2019, per corrispettivo della somministrazione di energia elettrica eseguita in suo favore, annotata alla data del 29.9.2021 nel
Giornale dei crediti in contezioso della Controparte_1
il cui estratto autentico, prodotto a corredo del
[...]
2 ricorso per ingiunzione, esauriva la documentazione depositata in sede monitoria a dimostrazione della pretesa creditoria azionata.
A motivi dell'opposizione proposta, l'ingiunto deduce: 1)
l'estinzione per prescrizione del credito ex adverso vantato
<
si applica la delibera n. 97/2018/R/COM con cui l'Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha dato applicazione a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018
(Legge n. 205/2017)>>; 2) la non corrispondenza, in sostanza,
del suo ammontare a corrispettivo di una fornitura di energia elettrica effettivamente eseguita in suo favore, mero <
di ricalcoli arbitrari e unilaterali>>.
Parte opposta resiste con comparsa di risposta depositata il
12.12.2022 - il giorno stesso fissato nell'atto citazione per l'udienza di prima comparizione delle parti e dunque tardivamente, in termine inferiore a quello prescritto dall'art. 166 c.p.c., di 20 giorni prima di detta data, senza peraltro incorrere in alcuna delle decadenze previste dai commi secondo e terzo dell'art. 167 c.p.c. – con la quale ha integrato la documentazione depositata nella fase monitoria, quivi versando altresì in atti, per ciò che rileva, oltre alla fattura azionata:
a) verbale di verifica n. DPGA 444/2017, redatto da dipendenti tecnici del soggetto distributore il Parte_2
30.11.2017 presso il punto di allaccio alla rete dell'utenza per usi diversi da quello domestico intestata allo in Parte_1
3 Corato alla via Castel del Monte n. 145, corrispondente al POD
n. IT001E75303884; b) nota del distributore di trasmissione anche all'utente, in data 6.12.2018, del predetto verbale di verifica, unitamente a prospetto della ricostruzione dei consumi conseguentemente elaborata;
c) diffida di pagamento del legale della , in rappresentanza della società somministrante, CP_3
datata 20.10.2021, pervenuta allo come da allegata Parte_1
ricevuta di ritorno, il 2.11.2021.
La conformità all'originale della copia informatica di tali documenti prodotta in giudizio non è contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c.
Nel verbale di verifica del 30.11.2017 è riportato che i tecnici del distributore, intervenuti a richiesta dello stesso al fine di risolvere un guasto occorso all'impianto, Parte_1
hanno rilevato alla sua presenza, benché egli abbia poi rifiutato di sottoscrivere il verbale, che si era in effetti verificato un corto circuito in corrispondenza del punto di allaccio della sua utenza alla rete, a cui hanno posto rimedio, e però esso era stato determinato da manomissione del "cavo presa", che ha determinato una sottomisurazione della energia e della potenza prelevate.
È unanime nella giurisprudenza di legittimità, sia civile sia penale, l'affermazione che, ad onta degli adottati provvedimenti di liberalizzazione del settore dell'energia elettrica, continua a <
[ex art. 358 c.p.] il dipendente dell' [e lo stesso è a dire CP_2
4 per il dipendente della , a cui sono stati in Parte_2
progresso di tempo trasferiti tutti i compiti relativi alla distribuzione della energia elettrica e così anche alla misurazione dei relativi consumi già esercitati dall'
[...]
che della è l'unica socia] addetto al CP_2 Parte_2
controllo e all'eventuale distacco del contatore, espletando un'attività non meramente materiale ma anche intellettiva di valutazione e di scelta strumentale all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica>> (Cass., Pen.,
19.2.2020 n. 7566); con l'effetto che è <
fede [anche] a quanto da essi accertato>> (Cass., Trib.,
12.3.2020 n. 7075), che, alla stessa stregua di quanto stabilito dall'art. 2700 c.c. per l'atto pubblico, fa pertanto <
prova, fino a querela di falso>>, nella specie non proposta,
della provenienza del documento dall'incaricato di pubblico servizio che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che l'incaricato di pubblico servizio attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Dopo di che l'esame della storia dei consumi fatti registrare dall'utenza per cui è causa a decorrere dal 31.1.2010 fino al giorno della verifica e poi successivamente nei mesi di dicembre
2017 e gennaio 2018, già comunicata all'opponente anteriormente alla instaurazione del presente contezioso e poi quivi documentata, ha per conseguenza evidenziato un'anomala
[... misurazione dei consumi a decorrere dal 29.1.2014, che si è limitata ad accertare per i soli mesi di CP_4
5 novembre e dicembre 2014, gennaio, novembre e dicembre 2015,
gennaio, novembre e dicembre 2016 e gennaio e novembre 2017,
condivisibilmente ricostruendo la maggiore quantità di energia e di potenza prelevate in tali mesi sulla scorta del consumo medio giornaliero rilevato nei mesi di dicembre 2017 e gennaio
2018.
La correttezza così di tali dati, registrati e ricostruiti dal distributore, come della contabilizzazione a tenore di contratto dei maggiori consumi come sopra accertati operata dalla
[...]
con la fattura azionata non sono parimenti Controparte_1
oggetto di specifica contestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c.
Di modo che, con riferimento al secondo dei motivi come sopra addotti a fondamento dell'opposizione proposta, questa deve reputarsi infondata.
Va allora verificato se essa sia o meno fondata in relazione all'altro motivo dedotto: e cioè, per effetto dell'asserita maturata prescrizione breve biennale della pretesa creditoria prevista dall'art. 1, co. 4, l. n. 205/2017.
Ora, a norma del combinato disposto dei commi quarto e decimo dell'art. 1 cit., a cui l'Autorità di settore ARERA ha dato in effetti frattanto attuazione con la delibera n. 97/2018/R/com evocata dall'opponente, a valere, per il settore elettrico, per le fatture la cui scadenza è successiva al 1°.3.2018 (co. 10),
<
diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei
6 rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore,
sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera>>.
Incontroversa nel caso di specie l'appartenenza dell'utenza oggetto di causa al novero di quelle a servizio di microimprese,
così come allegato dallo e non contestato da parte Parte_1
opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c.,
è allora pacifica la soggezione del credito qui azionato alla speciale prescrizione breve di cui al richiamato art. 1, co. 4,
l. n. 205/2017, la fattura posta a fondamento del ricorso per ingiunzione avendo scadenza all'11.7.2019, successiva quindi al
1°.3.2018.
Parte opposta contesta l'applicabilità di tale prescrizione per ciò che questa è espressamente esclusa dal quinto comma dell'art. 1 cit. <
mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente>>, la quale deve ritenersi infatti ricorrere indipendentemente dalla prova della imputabilità della manomissione del sistema di misura a fatto proprio dell'intestatario dell'utenza, il quale consapevolmente,
a fronte della anomala quantità dei consumi registrati, comunque
7 ne beneficia (v. ex multis Cass., Pen., 17.3.2023 n. 255349 fra le più recenti).
Senonché il predetto quinto comma dell'art. 1 cit. è stato abrogato dall'art. 1, co. 295, l. n. 160/2019.
Dopo di che, a decorrere dall'11.7.2019, termine di scadenza della fattura azionata, risulta dagli atti di causa il compimento infrabiennale di un unico atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione in data 24.7.2019 - del quale è dato atto dallo stesso con la nota a riscontro del suo legale Parte_1
del 1°.
8.2019 versata in atti, depositata in identica copia anche dalla controparte – e nulla più fino alla suddetta diffida inviata al debitore dal legale della in rappresentanza CP_3
della , datata 20.10.2021, che parte Controparte_1
opposta ha documentato essere pervenuta allo con Parte_1
l'allegata ricevuta di ritorno, soltanto il 2.11.2021: e quindi,
dopo il compimento di un biennio dal precedente atto di costituzione in mora del 24.7.2019.
Consegue che il credito ingiunto è in effetti estinto per prescrizione: cosicché, in accoglimento dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la pretesa creditoria già azionata in via monitoria va rigettata, con condanna di parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dello , nella misura liquidata in Parte_1
dispositivo, con distrazione in favore dei suoi difensori dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte dalla , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata dalla , in CP_3
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di e viceversa, così provvede, disattesa o Parte_1
assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 617/2022 di questo
Tribunale, e rigetta la pretesa creditoria già azionata in via monitoria;
- condanna parte opposta a pagare le spese del presente giudizio in favore dell'opponente, con distrazione in favore dei suoi difensori anticipatari avv. Olinto R. Valentini e Paola M.
Losappio, che si liquidano nella complessiva somma di € 3.386,50
per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 4.6.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
9