CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 316/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE sezione imprese in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri ONsigliere
– Nicola Mario ONdemi ONsigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. CASTELLUCCI ANDREA ( , C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il ONtroparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PAGLIAI FRANCESCO ( , C.F._2 appellata
ONclusioni per il «Piaccia all'Ecc.ma Parte_1
Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza appellata, condannare la a pagare al ONtroparte_1 [...] la somma di Euro 2.000.000,00 o la minore Parte_1 somma ritenuta di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dal 3.3.2005 al saldo effettivo.
ON vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio, incluse quelle del subprocedimento di sequestro conservativo e le spese di C.T.U.»; per «Voglia l'On. Corte d'Appello ONtroparte_1 di Firenze, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria di ragione e del caso
1) respingere l'appello proposto dal Parte_1 perché inammissibile e comunque manifestamente infondato, con conseguente conferma della sentenza n. 3309/2023 emessa dal Tribunale di Firenze in data 13.11.2023;
2) dichiarare, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della CMI e/o attiva del per i motivi Parte_1 dedotti in narrativa, ed in difetto di accoglimento dell'eccezione di cui sopra, in via preliminare nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti di parte attrice/appellante; nel merito, respingere tutte le domande avanzate da parte attrice/appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate.
In ogni caso con vittoria di spese (ivi incluse quelle di CTU) di entrambi i gradi del giudizio e della fase cautelare».
Rilevato
Il ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 3309 del 2023 del Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia d'impresa, con cui è stata rigettata la domanda risarcitoria da essa svolta nei confronti di (in ONtroparte_1
ONtro prosieguo ed è stata condannata alla refusione delle spese processuali.
pag. 2/9 Il aveva agito in giudizio onde far valere la responsabilità di Parte_1
ONtro
ex artt. 2504-quater e 2476, settimo comma, c.c. – o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., società convenuta che, per effetto della ON scissione parziale di (in prosieguo ), poi fallita, ONtroparte_3 aveva acquisito un compendio immobiliare costituito da due fabbricati e un appartamento con garage e terreno, con ciò provocando un danno – pari alla differenza tra il valore di mercato dei beni e le passività con essi traslate – ai creditori sociali, privati della garanzia patrimoniale rappresentata degli immobili medesimi, vicenda per la quale
[...]
ON
allora presidente del consiglio di amministrazione di – e CP_5
ONtro anche amministratore unico di a seguito dell'operazione – era stato condannato dal Tribunale di Firenze per il reato di bancarotta fraudolenta.
Il giudice di prime cure, disattesa l'eccezione di nullità della citazione, ha: a) in applicazione del principio della ragione più liquida, escluso la responsabilità di CMI quanto all'«azione risarcitoria», ritenendo che l'illecito fosse eventualmente ascrivibile al solo quale amministratore di CP_5
ON
, colui che, in tale veste, avrebbe costituito CMI e posto in essere l'attribuzione patrimoniale;
b) escluso la legittimazione attiva del curatore fallimentare all'esercizio dell'«azione contrattuale» ai sensi dell'art. 2506- quater, ultimo comma, c.c., non trattandosi di «un'azione di massa»; c) considerato prescritta la pretesa vantata ai sensi dell'art. 2041 c.c.
L'appello, limitato alla statuizione poc'anzi indicata sub a), è affidato a un unico motivo di gravame, con il quale, in sintesi, il sostiene Parte_1
ONtro che erroneamente il Tribunale non abbia ravvisato il concorso di nell'illecito perpetrato dal quale presidente del consiglio di CP_5
ON amministrazione di .
ONtro Si è costituita in giudizio protestando l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza del gravame.
pag. 3/9 Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 29 novembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del 28 dicembre 2024.
ONsiderato
1. ON l'unico motivo di gravame articolato, il , in sostanza, Parte_1 lamenta che il Tribunale non abbia riconosciuto che all'illecito ascritto al ON quale presidente del consiglio di amministrazione di abbia CP_5 concorso anche CMI, rigettando la domanda risarcitoria spiegata nei suoi confronti.
Il motivo non può essere accolto.
Senza attribuire particolare rilievo al fatto che la riforma societaria, all'art. 2506, primo comma, c.c., ha sostituito il termine «trasferisce» con quello «assegna», la Corte regolatrice ha ricondotto la scissione societaria parziale a «una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio» (Cass. n. 31313 del 2018, in motivazione).
La circostanza, tuttavia, non implica necessariamente che tale trasferimento avvenga attraverso un negozio bilaterale, intercorso tra la società scissa e la società beneficiaria, che, quindi, parteciperebbe, concorrendovi, all'operazione.
Tale evenienza si dà nel caso di scissione cosiddetta per incorporazione o impropria, in cui la società beneficiaria preesiste e vede incrementato il proprio patrimonio e la compagine sociale per l'ingresso dei soci della società scissa, ma non anche nel caso di scissione cosiddetta propria, mediante la costituzione di una nuova società con un capitale sociale rappresentato dall'apporto della scissione.
pag. 4/9 Questa seconda fattispecie è quella integrata nel caso in esame, come ON emerge dal verbale assembleare di del 14 dicembre 2004 (doc. 2 fasc. appellante), relativo alla deliberazione afferente all'operazione in questione,
e dall'«atto di scissione» del 3 marzo 2005 (doc. 3 fasc. appellante), con cui ON
, in esecuzione della citata deliberazione, ha costituito CMI – società a responsabilità limitata suscettibile di costituzione anche per atto unilaterale, ex art. 2463, primo comma, c.c. – con nomina dell'amministratore unico e trasferimento degli immobili.
Non è configurabile alcuna partecipazione della neocostituita società all'operazione di scissione – foriera di responsabilità penale per il alla stregua delle statuizioni del Tribunale di Firenze, che, CP_5
d'altra parte, non risultano in giudicato, seppur confermate in appello ONtro (secondo quanto riferisce ella propria memoria di replica) – proprio perché essa ne è solo il frutto, la sua venuta a esistenza, peraltro, essendo addirittura successiva all'atto di scissione, atteso che, ai sensi dell'art. 2331, primo comma, c.c. – richiamato dall'art. 2463, secondo comma, c.c. quanto alle società a responsabilità limitata – l'iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva: «[l]a società di capitali che non sia stata regolarmente costituita per mancata iscrizione nel registro delle imprese non viene a giuridica esistenza» (Cass. n. 2515 del 1984, in massima).
Non potendosi configurare l'esistenza stessa di CMI, al momento della scissione nemmeno può predicarsi l'immedesimazione organica o la responsabilità indiretta del suo amministratore ex art. 2049 c.c., difettando il centro d'imputazione del suo operato.
ONtro A sostegno della responsabilità di per l'operazione di scissione ON asseritamente perpetrata ai danni di e dei suoi creditori in concorso con l'amministratore di quest'ultima il evoca il dettato dell'art. Parte_1
2331, terzo comma, c.c. – articolo, come accennato, richiamato dal successivo art. 2463, secondo comma, c.c. a proposito delle società a pag. 5/9 responsabilità limitata – secondo cui, «[q]ualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito».
Il «precedente comma» stabilisce che «[p]er le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito […]».
A parte il rilievo che «la norma citata mira a tutelare l'affidamento dei terzi i quali, non conoscendo la consistenza patrimoniale dell'organismo sociale in via di costituzione, hanno negoziato fidando sulla solvibilità di coloro che hanno agito per il medesimo» (Cass. n. 21520 del 2004, in massima), esigenza che, dunque, appare relegare la responsabilità in questione a quella nascente dalla contrazione di obbligazioni con un soggetto terzo («Coloro i quali contraggono obbligazioni in nome di una costituenda società di capitali assumono, in forza dell'art. 2331, secondo comma, cod. civ., una responsabilità personale e diretta, la quale permane, salvo patto contrario, anche quando la società abbia conseguito la personalità giuridica e ratificato le operazioni compiute anteriormente in suo nome»: Cass. n. 13287 del 2012, in massima), faticandosi gli estremi della fattispecie normativa, in cui la responsabilità discenderebbe da un illecito extracontrattuale, altri due elementi comunque precludono la possibilità di condividere il percorso argomentativo del . Parte_1
Anzitutto, il rilievo che la circostanza dell'approvazione tacita da parte di CMI dell'operazione di scissione – ciò che, nell'assunto dell'appellante, ne fonderebbe la responsabilità – è fatto principale che non è stato tempestivamente dedotto in primo grado (si fa un fugace cenno alla sua
“accettazione” solo nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.).
In secondo luogo, non risulta che il abbia posto in essere CP_5 la scissione «in nome» di CMI, bensì, piuttosto, solo quale legale pag. 6/9 ON rappresentante di (si veda al riguardo la parte iniziale dell'atto di scissione: doc. 3 fasc. appellante, cit.).
ONtro Tantomeno può condividersi la tesi di una responsabilità di uale società di fatto prima della sua iscrizione nel registro delle imprese.
Anzitutto, giova rammentare che, secondo la Corte regolatrice, «[l]a società di fatto, sebbene inesistente nella realtà, può apparire esistente di fronte ai terzi quando due o più persone operino nel mondo esterno in modo da determinare l'insorgere dell'opinione ragionevole che essi agiscano come soci e del conseguente legittimo affidamento circa l'esistenza della società stessa: in tale ipotesi, a tutela della buona fede dei terzi, è sufficiente che il soggetto che abbia trattato col socio apparente provi un comportamento che, secondo l'apprezzamento insindacabile del giudice di merito, sia idoneo a designare la società come titolare del rapporto. In tal caso incombe sulla società apparente la prova che controparte fosse consapevole dell'inesistenza del vincolo sociale e quindi non meritevole di tutela» (Cass. n. 9250 del 2006, in massima).
Sulla base di tale premessa si può rilevare: a) che, anche in questo caso, il non ha tempestivamente allegato in primo grado le Parte_1
ONtro circostanze da cui desumere l'apparenza, ossia la condotta dei soci di che, prima dell'iscrizione, abbia potuto far insorgere l'opinione circa l'esistenza del sodalizio;
b) che, nella fattispecie, in applicazione del citato principio giurisprudenziale, il legittimo affidamento dovrebbe essere ON ravvisato in capo a , la quale, tuttavia, era perfettamente consapevole dell'inesistenza della società, tanto da deliberarne la costituzione e poi dare esecuzione alla delibera;
c) che, in ogni caso, alla stregua delle emergenze documentali fin qui citate, l'operazione di scissione risulta realizzata ON unilateralmente da , non ravvisandosi alcuna manifestazione di volontà partecipativa ad opera dei pretesi soci di fatto di CMI, nemmeno del pag. 7/9 il quale, come detto, ha speso solo il nome della società CP_5 scissa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve concludersi che ONtro manchi una condotta illecita ascrivibile a che ne possa fondare la responsabilità risarcitoria, a prescindere dal titolo invocato (art. 2476, settimo comma, c.c. o combinato disposto degli artt. 2506-ter, ultimo comma, e 2504-quater, secondo comma, c.c.), dovendosi pertanto concludere per l'infondatezza del motivo di gravame, per il suo rigetto e per la conseguente conferma della sentenza impugnata.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 1.000.001,00 – euro 2.000.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione nel presente grado di giudizio, non effettivamente tenutasi.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del , dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1- bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza n. 3309 del 2023 del Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia d'impresa, che per l'effetto conferma;
2. condanna il a rifondere a Parte_1 le spese processuali relative al ONtroparte_1 presente grado di giudizio, liquidate in euro 24.064,00, oltre pag. 8/9 rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione imprese, in data 28 gennaio 2025.
Il ONsigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario ONdemi Ludovico Delle Vergini
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE sezione imprese in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri ONsigliere
– Nicola Mario ONdemi ONsigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. CASTELLUCCI ANDREA ( , C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il ONtroparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PAGLIAI FRANCESCO ( , C.F._2 appellata
ONclusioni per il «Piaccia all'Ecc.ma Parte_1
Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza appellata, condannare la a pagare al ONtroparte_1 [...] la somma di Euro 2.000.000,00 o la minore Parte_1 somma ritenuta di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dal 3.3.2005 al saldo effettivo.
ON vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio, incluse quelle del subprocedimento di sequestro conservativo e le spese di C.T.U.»; per «Voglia l'On. Corte d'Appello ONtroparte_1 di Firenze, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria di ragione e del caso
1) respingere l'appello proposto dal Parte_1 perché inammissibile e comunque manifestamente infondato, con conseguente conferma della sentenza n. 3309/2023 emessa dal Tribunale di Firenze in data 13.11.2023;
2) dichiarare, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della CMI e/o attiva del per i motivi Parte_1 dedotti in narrativa, ed in difetto di accoglimento dell'eccezione di cui sopra, in via preliminare nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti di parte attrice/appellante; nel merito, respingere tutte le domande avanzate da parte attrice/appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate.
In ogni caso con vittoria di spese (ivi incluse quelle di CTU) di entrambi i gradi del giudizio e della fase cautelare».
Rilevato
Il ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 3309 del 2023 del Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia d'impresa, con cui è stata rigettata la domanda risarcitoria da essa svolta nei confronti di (in ONtroparte_1
ONtro prosieguo ed è stata condannata alla refusione delle spese processuali.
pag. 2/9 Il aveva agito in giudizio onde far valere la responsabilità di Parte_1
ONtro
ex artt. 2504-quater e 2476, settimo comma, c.c. – o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., società convenuta che, per effetto della ON scissione parziale di (in prosieguo ), poi fallita, ONtroparte_3 aveva acquisito un compendio immobiliare costituito da due fabbricati e un appartamento con garage e terreno, con ciò provocando un danno – pari alla differenza tra il valore di mercato dei beni e le passività con essi traslate – ai creditori sociali, privati della garanzia patrimoniale rappresentata degli immobili medesimi, vicenda per la quale
[...]
ON
allora presidente del consiglio di amministrazione di – e CP_5
ONtro anche amministratore unico di a seguito dell'operazione – era stato condannato dal Tribunale di Firenze per il reato di bancarotta fraudolenta.
Il giudice di prime cure, disattesa l'eccezione di nullità della citazione, ha: a) in applicazione del principio della ragione più liquida, escluso la responsabilità di CMI quanto all'«azione risarcitoria», ritenendo che l'illecito fosse eventualmente ascrivibile al solo quale amministratore di CP_5
ON
, colui che, in tale veste, avrebbe costituito CMI e posto in essere l'attribuzione patrimoniale;
b) escluso la legittimazione attiva del curatore fallimentare all'esercizio dell'«azione contrattuale» ai sensi dell'art. 2506- quater, ultimo comma, c.c., non trattandosi di «un'azione di massa»; c) considerato prescritta la pretesa vantata ai sensi dell'art. 2041 c.c.
L'appello, limitato alla statuizione poc'anzi indicata sub a), è affidato a un unico motivo di gravame, con il quale, in sintesi, il sostiene Parte_1
ONtro che erroneamente il Tribunale non abbia ravvisato il concorso di nell'illecito perpetrato dal quale presidente del consiglio di CP_5
ON amministrazione di .
ONtro Si è costituita in giudizio protestando l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza del gravame.
pag. 3/9 Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 29 novembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del 28 dicembre 2024.
ONsiderato
1. ON l'unico motivo di gravame articolato, il , in sostanza, Parte_1 lamenta che il Tribunale non abbia riconosciuto che all'illecito ascritto al ON quale presidente del consiglio di amministrazione di abbia CP_5 concorso anche CMI, rigettando la domanda risarcitoria spiegata nei suoi confronti.
Il motivo non può essere accolto.
Senza attribuire particolare rilievo al fatto che la riforma societaria, all'art. 2506, primo comma, c.c., ha sostituito il termine «trasferisce» con quello «assegna», la Corte regolatrice ha ricondotto la scissione societaria parziale a «una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio» (Cass. n. 31313 del 2018, in motivazione).
La circostanza, tuttavia, non implica necessariamente che tale trasferimento avvenga attraverso un negozio bilaterale, intercorso tra la società scissa e la società beneficiaria, che, quindi, parteciperebbe, concorrendovi, all'operazione.
Tale evenienza si dà nel caso di scissione cosiddetta per incorporazione o impropria, in cui la società beneficiaria preesiste e vede incrementato il proprio patrimonio e la compagine sociale per l'ingresso dei soci della società scissa, ma non anche nel caso di scissione cosiddetta propria, mediante la costituzione di una nuova società con un capitale sociale rappresentato dall'apporto della scissione.
pag. 4/9 Questa seconda fattispecie è quella integrata nel caso in esame, come ON emerge dal verbale assembleare di del 14 dicembre 2004 (doc. 2 fasc. appellante), relativo alla deliberazione afferente all'operazione in questione,
e dall'«atto di scissione» del 3 marzo 2005 (doc. 3 fasc. appellante), con cui ON
, in esecuzione della citata deliberazione, ha costituito CMI – società a responsabilità limitata suscettibile di costituzione anche per atto unilaterale, ex art. 2463, primo comma, c.c. – con nomina dell'amministratore unico e trasferimento degli immobili.
Non è configurabile alcuna partecipazione della neocostituita società all'operazione di scissione – foriera di responsabilità penale per il alla stregua delle statuizioni del Tribunale di Firenze, che, CP_5
d'altra parte, non risultano in giudicato, seppur confermate in appello ONtro (secondo quanto riferisce ella propria memoria di replica) – proprio perché essa ne è solo il frutto, la sua venuta a esistenza, peraltro, essendo addirittura successiva all'atto di scissione, atteso che, ai sensi dell'art. 2331, primo comma, c.c. – richiamato dall'art. 2463, secondo comma, c.c. quanto alle società a responsabilità limitata – l'iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva: «[l]a società di capitali che non sia stata regolarmente costituita per mancata iscrizione nel registro delle imprese non viene a giuridica esistenza» (Cass. n. 2515 del 1984, in massima).
Non potendosi configurare l'esistenza stessa di CMI, al momento della scissione nemmeno può predicarsi l'immedesimazione organica o la responsabilità indiretta del suo amministratore ex art. 2049 c.c., difettando il centro d'imputazione del suo operato.
ONtro A sostegno della responsabilità di per l'operazione di scissione ON asseritamente perpetrata ai danni di e dei suoi creditori in concorso con l'amministratore di quest'ultima il evoca il dettato dell'art. Parte_1
2331, terzo comma, c.c. – articolo, come accennato, richiamato dal successivo art. 2463, secondo comma, c.c. a proposito delle società a pag. 5/9 responsabilità limitata – secondo cui, «[q]ualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito».
Il «precedente comma» stabilisce che «[p]er le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito […]».
A parte il rilievo che «la norma citata mira a tutelare l'affidamento dei terzi i quali, non conoscendo la consistenza patrimoniale dell'organismo sociale in via di costituzione, hanno negoziato fidando sulla solvibilità di coloro che hanno agito per il medesimo» (Cass. n. 21520 del 2004, in massima), esigenza che, dunque, appare relegare la responsabilità in questione a quella nascente dalla contrazione di obbligazioni con un soggetto terzo («Coloro i quali contraggono obbligazioni in nome di una costituenda società di capitali assumono, in forza dell'art. 2331, secondo comma, cod. civ., una responsabilità personale e diretta, la quale permane, salvo patto contrario, anche quando la società abbia conseguito la personalità giuridica e ratificato le operazioni compiute anteriormente in suo nome»: Cass. n. 13287 del 2012, in massima), faticandosi gli estremi della fattispecie normativa, in cui la responsabilità discenderebbe da un illecito extracontrattuale, altri due elementi comunque precludono la possibilità di condividere il percorso argomentativo del . Parte_1
Anzitutto, il rilievo che la circostanza dell'approvazione tacita da parte di CMI dell'operazione di scissione – ciò che, nell'assunto dell'appellante, ne fonderebbe la responsabilità – è fatto principale che non è stato tempestivamente dedotto in primo grado (si fa un fugace cenno alla sua
“accettazione” solo nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.).
In secondo luogo, non risulta che il abbia posto in essere CP_5 la scissione «in nome» di CMI, bensì, piuttosto, solo quale legale pag. 6/9 ON rappresentante di (si veda al riguardo la parte iniziale dell'atto di scissione: doc. 3 fasc. appellante, cit.).
ONtro Tantomeno può condividersi la tesi di una responsabilità di uale società di fatto prima della sua iscrizione nel registro delle imprese.
Anzitutto, giova rammentare che, secondo la Corte regolatrice, «[l]a società di fatto, sebbene inesistente nella realtà, può apparire esistente di fronte ai terzi quando due o più persone operino nel mondo esterno in modo da determinare l'insorgere dell'opinione ragionevole che essi agiscano come soci e del conseguente legittimo affidamento circa l'esistenza della società stessa: in tale ipotesi, a tutela della buona fede dei terzi, è sufficiente che il soggetto che abbia trattato col socio apparente provi un comportamento che, secondo l'apprezzamento insindacabile del giudice di merito, sia idoneo a designare la società come titolare del rapporto. In tal caso incombe sulla società apparente la prova che controparte fosse consapevole dell'inesistenza del vincolo sociale e quindi non meritevole di tutela» (Cass. n. 9250 del 2006, in massima).
Sulla base di tale premessa si può rilevare: a) che, anche in questo caso, il non ha tempestivamente allegato in primo grado le Parte_1
ONtro circostanze da cui desumere l'apparenza, ossia la condotta dei soci di che, prima dell'iscrizione, abbia potuto far insorgere l'opinione circa l'esistenza del sodalizio;
b) che, nella fattispecie, in applicazione del citato principio giurisprudenziale, il legittimo affidamento dovrebbe essere ON ravvisato in capo a , la quale, tuttavia, era perfettamente consapevole dell'inesistenza della società, tanto da deliberarne la costituzione e poi dare esecuzione alla delibera;
c) che, in ogni caso, alla stregua delle emergenze documentali fin qui citate, l'operazione di scissione risulta realizzata ON unilateralmente da , non ravvisandosi alcuna manifestazione di volontà partecipativa ad opera dei pretesi soci di fatto di CMI, nemmeno del pag. 7/9 il quale, come detto, ha speso solo il nome della società CP_5 scissa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve concludersi che ONtro manchi una condotta illecita ascrivibile a che ne possa fondare la responsabilità risarcitoria, a prescindere dal titolo invocato (art. 2476, settimo comma, c.c. o combinato disposto degli artt. 2506-ter, ultimo comma, e 2504-quater, secondo comma, c.c.), dovendosi pertanto concludere per l'infondatezza del motivo di gravame, per il suo rigetto e per la conseguente conferma della sentenza impugnata.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 1.000.001,00 – euro 2.000.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione nel presente grado di giudizio, non effettivamente tenutasi.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del , dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1- bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza n. 3309 del 2023 del Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia d'impresa, che per l'effetto conferma;
2. condanna il a rifondere a Parte_1 le spese processuali relative al ONtroparte_1 presente grado di giudizio, liquidate in euro 24.064,00, oltre pag. 8/9 rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione imprese, in data 28 gennaio 2025.
Il ONsigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario ONdemi Ludovico Delle Vergini
pag. 9/9