TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3098/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3098/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara al Corso Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele II n. 163 presso lo studio dell'Avv. Massimi Tiziano che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara, Via M. CP_1 C.F._2
Angolani n.3 presso lo studio dell'Avv. Di Francesco Giovanni che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso presentato in data 22.10.2024 ha agito nei confronti dell'ex coniuge Parte_1
chiedendo la modifica delle condizioni, consensualmente determinate, di divorzio CP_1
stabilite nella sentenza n. 34/2010 del Tribunale di Pescara. Nello specifico, il ricorrente ha agito al fine di dichiarare la revoca del contributo al mantenimento disposto in favore della resistente o, in via subordinata, la riduzione del suddetto assegno da € 250,00 a non oltre € 100,00 mensili.
2. La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
30.12.2024 nella quale contesta quanto dedotto e richiesto da parte ricorrente chiedendo il rigetto della domanda.
3. All'udienza del 05.02.2025 le parti hanno chiesto breve rinvio utile a dirimere bonariamente la controversia.
4. All'udienza del 19.03.2025 le parti hanno dichiarato di essere pervenute ad un accordo depositato in atti in data 11.03.2025 alle condizioni di seguito riportate:
a. l'importo dell'assegno di divorzio viene consensualmente ridotto da a € 250,00 a € 160,00 mensili e continuerà ad essere versato alla sig.ra direttamente dall' CP_1 CP_2
b. tale importo di € 160,00 sarà soggetto alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
c. le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
5. L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito in quanto non contrario a norme imperative.
6. Spese compensate così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dispone la parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario emessa da questo Tribunale in data 30.11.2009 n. 34/2010 alle condizioni concordate dalle parti e indicate nella parte motiva;
pagina 2 di 3 b) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara, il 20 marzo 2025
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3098/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara al Corso Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele II n. 163 presso lo studio dell'Avv. Massimi Tiziano che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara, Via M. CP_1 C.F._2
Angolani n.3 presso lo studio dell'Avv. Di Francesco Giovanni che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso presentato in data 22.10.2024 ha agito nei confronti dell'ex coniuge Parte_1
chiedendo la modifica delle condizioni, consensualmente determinate, di divorzio CP_1
stabilite nella sentenza n. 34/2010 del Tribunale di Pescara. Nello specifico, il ricorrente ha agito al fine di dichiarare la revoca del contributo al mantenimento disposto in favore della resistente o, in via subordinata, la riduzione del suddetto assegno da € 250,00 a non oltre € 100,00 mensili.
2. La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
30.12.2024 nella quale contesta quanto dedotto e richiesto da parte ricorrente chiedendo il rigetto della domanda.
3. All'udienza del 05.02.2025 le parti hanno chiesto breve rinvio utile a dirimere bonariamente la controversia.
4. All'udienza del 19.03.2025 le parti hanno dichiarato di essere pervenute ad un accordo depositato in atti in data 11.03.2025 alle condizioni di seguito riportate:
a. l'importo dell'assegno di divorzio viene consensualmente ridotto da a € 250,00 a € 160,00 mensili e continuerà ad essere versato alla sig.ra direttamente dall' CP_1 CP_2
b. tale importo di € 160,00 sarà soggetto alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
c. le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
5. L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito in quanto non contrario a norme imperative.
6. Spese compensate così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dispone la parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario emessa da questo Tribunale in data 30.11.2009 n. 34/2010 alle condizioni concordate dalle parti e indicate nella parte motiva;
pagina 2 di 3 b) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara, il 20 marzo 2025
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3