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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/06/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5647/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 5647/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 11 giugno 2025 ad ore 13.15 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. SAVOIA RENATO Parte_1
Per 'avv. D'ALESSANDRIS ALESSANDRO. Controparte_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 13.25.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del giudice unico dott. Maurizio Martoro, all'esito della Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
residente a [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Renato Savoia del Foro di Verona;
opponente
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1 Controparte_2
con sede a Castelnuovo del Garda (Vr) in via Agnesi n. 37, p.i. , elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro D'Alessandris del Foro di Verona;
opposta
iscritta al n. 5647/24 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1983/2024 emesso dal Tribunale di Verona in data 30 agosto
2024, per un'importo di € 14.784,00 oltre interessi e spese;
pagina 2 di 5
osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di risposta depositata dalla società opposta, in atti.
Osservato che l'opponente richiedeva di revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo opposto, non essendo dovuto quanto ex adverso preteso e richiesto, in quanto il contratto di fornitura e posa dei pannelli solari e della colonnina di ricarica prevedeva la cessione del credito in favore dell'odierna opposta, ma per il ritardo nella gestione della pratica da parte di , non CP_1
era stato possibile ottenere tale agevolazione fiscale, chiedeva, altrresì, di condannare CP_1
per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per aver richiesto un decreto ingiuntivo
[...]
sulla base di documentazione parziale, ingannevole per il giudice, e non corrispondente alla realtà dei fatti, nella misura che risulterà di giustizia, in subordine, chiedeva di respingersi qualunque richiesta di pagamento a qualsiasi titolo a favore di da parte di infine Controparte_1 Parte_1
eccepiva l'eccezione di compensazione per qualunque somma a cui fosse condannato l'opponente con il risarcimento del danno subito dallo stesso a causa del comportamento di controparte, con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 3 di 5 Rilevato che la società opposta richiedeva di confermare il decreto ingiuntivo opposto e respingere tutte le domande ex adverso formulate, per l'effetto chiedeva di condannare il signor al Parte_1
pagamento di € 14.784,00 per sorte capitale, interessi legali, oltre accessori di legge per la procedura monitoria azionata, con spese di lite rifuse nel merito.
La presente opposizione è incentrata sul ritardo della nell'invio delle fatture Controparte_1
elettroniche ai soggetti deputati a processare la pratica della cessione del credito a _3 [...]
, che anziché, essere inviate entro la fine del 2023 erano state spedite l'11.01.2024 CP_4
La circolare del Direttore dell'Agenzia delle Entrate datata 21 febbraio 2024 così disciplinava le tempistiche per poter accedere alla cessione del credito per i bonus 90% o 110% “Con riferimento al termine di trasmissione delle spese, individuato nel 16 marzo dell'anno successivo all'anno d'imposta di riferimento dall'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, con il presente provvedimento viene prevista una proroga al 4 aprile 2024, per le sole spese riferite all'anno 2023, per consentire ai soggetti invianti un congruo lasso di tempo per effettuare la trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate”.
Da ciò, l'aver inviato le fatture l'11.01.2024 non ha determinato alcun pregiudizio alle società delegate dal sig. ad effettuare l'istruttoria per la cessione del credito, poiché, mancavano quasi tre mesi Pt_1
allo spirare del termine indicato dalla circolare predetta, conseguentemente, la mancata presentazione della domanda non è dipesa da omissioni o ritardi imputabili all'odierna opposta, ma sono ascrivibili alle società delegate dal sig. per l'istruttoria della pratica, come si evince dal doc. 10 opposta. Pt_1
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata, in quanto l'opposta con i documenti prodotti ha dimostrato la fondatezza della sua pretesa creditoria, in quanto ha fornito ed installato, a regola d'arte, la merce indicata nella fattura azionata in via monitoria, mentre, il sig. Parte_1
pagina 4 di 5 non è riuscito a dimostrare che la mancata cessione del credito sia dipesa da ritardi o omissioni ascrivibili alla società Controparte_1
Ritenuta, in definitiva, l'infondatezza dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente alla rifusione all'opposta delle spese di lite;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, respinge l'opposizione, da ciò, conferma il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe che viene dichiarato immediatamente esecutivo;
per l'effetto, condanna il sig. alla rifusione alla società opposta, delle spese di Parte_1
procedimento liquidate in complessivi € 3.400,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta;
Così deciso, in Verona, l'11 giugno 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 5647/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 11 giugno 2025 ad ore 13.15 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. SAVOIA RENATO Parte_1
Per 'avv. D'ALESSANDRIS ALESSANDRO. Controparte_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 13.25.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del giudice unico dott. Maurizio Martoro, all'esito della Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
residente a [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Renato Savoia del Foro di Verona;
opponente
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1 Controparte_2
con sede a Castelnuovo del Garda (Vr) in via Agnesi n. 37, p.i. , elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro D'Alessandris del Foro di Verona;
opposta
iscritta al n. 5647/24 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1983/2024 emesso dal Tribunale di Verona in data 30 agosto
2024, per un'importo di € 14.784,00 oltre interessi e spese;
pagina 2 di 5
osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di risposta depositata dalla società opposta, in atti.
Osservato che l'opponente richiedeva di revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo opposto, non essendo dovuto quanto ex adverso preteso e richiesto, in quanto il contratto di fornitura e posa dei pannelli solari e della colonnina di ricarica prevedeva la cessione del credito in favore dell'odierna opposta, ma per il ritardo nella gestione della pratica da parte di , non CP_1
era stato possibile ottenere tale agevolazione fiscale, chiedeva, altrresì, di condannare CP_1
per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per aver richiesto un decreto ingiuntivo
[...]
sulla base di documentazione parziale, ingannevole per il giudice, e non corrispondente alla realtà dei fatti, nella misura che risulterà di giustizia, in subordine, chiedeva di respingersi qualunque richiesta di pagamento a qualsiasi titolo a favore di da parte di infine Controparte_1 Parte_1
eccepiva l'eccezione di compensazione per qualunque somma a cui fosse condannato l'opponente con il risarcimento del danno subito dallo stesso a causa del comportamento di controparte, con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 3 di 5 Rilevato che la società opposta richiedeva di confermare il decreto ingiuntivo opposto e respingere tutte le domande ex adverso formulate, per l'effetto chiedeva di condannare il signor al Parte_1
pagamento di € 14.784,00 per sorte capitale, interessi legali, oltre accessori di legge per la procedura monitoria azionata, con spese di lite rifuse nel merito.
La presente opposizione è incentrata sul ritardo della nell'invio delle fatture Controparte_1
elettroniche ai soggetti deputati a processare la pratica della cessione del credito a _3 [...]
, che anziché, essere inviate entro la fine del 2023 erano state spedite l'11.01.2024 CP_4
La circolare del Direttore dell'Agenzia delle Entrate datata 21 febbraio 2024 così disciplinava le tempistiche per poter accedere alla cessione del credito per i bonus 90% o 110% “Con riferimento al termine di trasmissione delle spese, individuato nel 16 marzo dell'anno successivo all'anno d'imposta di riferimento dall'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, con il presente provvedimento viene prevista una proroga al 4 aprile 2024, per le sole spese riferite all'anno 2023, per consentire ai soggetti invianti un congruo lasso di tempo per effettuare la trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate”.
Da ciò, l'aver inviato le fatture l'11.01.2024 non ha determinato alcun pregiudizio alle società delegate dal sig. ad effettuare l'istruttoria per la cessione del credito, poiché, mancavano quasi tre mesi Pt_1
allo spirare del termine indicato dalla circolare predetta, conseguentemente, la mancata presentazione della domanda non è dipesa da omissioni o ritardi imputabili all'odierna opposta, ma sono ascrivibili alle società delegate dal sig. per l'istruttoria della pratica, come si evince dal doc. 10 opposta. Pt_1
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata, in quanto l'opposta con i documenti prodotti ha dimostrato la fondatezza della sua pretesa creditoria, in quanto ha fornito ed installato, a regola d'arte, la merce indicata nella fattura azionata in via monitoria, mentre, il sig. Parte_1
pagina 4 di 5 non è riuscito a dimostrare che la mancata cessione del credito sia dipesa da ritardi o omissioni ascrivibili alla società Controparte_1
Ritenuta, in definitiva, l'infondatezza dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente alla rifusione all'opposta delle spese di lite;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, respinge l'opposizione, da ciò, conferma il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe che viene dichiarato immediatamente esecutivo;
per l'effetto, condanna il sig. alla rifusione alla società opposta, delle spese di Parte_1
procedimento liquidate in complessivi € 3.400,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta;
Così deciso, in Verona, l'11 giugno 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 5 di 5