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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 17/07/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 934/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio TRICOLI Presidente Relatore dr.ssa Valentina DEL RIO Giudice dr.ssa Veronica MESSANA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g.v.g. 934/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Aleo Leonardo che lo difende giusta procura in atti
E
nata in [...] il [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Galbo Vito che la difende giusta procura in atti
RICORRENTI
1 Avente ad oggetto: Separazione consensuale
Premesso che con ricorso depositato in data 27.12.2024 i coniugi Parte_1
e hanno congiuntamente richiesto la
[...] Controparte_1 pronuncia della separazione alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre: che con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025 e del 5.6.2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
che sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze;
che la domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici;
che con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
che non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla richiesta congiunta dei due coniugi, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
2 2) omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Partanna di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune (anno 2004, n. 10, parte II, serie A, Ufficio 1);
5) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 17.7.2025.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente est. dr. Antonio Tricoli.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio TRICOLI Presidente Relatore dr.ssa Valentina DEL RIO Giudice dr.ssa Veronica MESSANA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g.v.g. 934/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Aleo Leonardo che lo difende giusta procura in atti
E
nata in [...] il [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Galbo Vito che la difende giusta procura in atti
RICORRENTI
1 Avente ad oggetto: Separazione consensuale
Premesso che con ricorso depositato in data 27.12.2024 i coniugi Parte_1
e hanno congiuntamente richiesto la
[...] Controparte_1 pronuncia della separazione alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre: che con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025 e del 5.6.2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
che sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze;
che la domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici;
che con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
che non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla richiesta congiunta dei due coniugi, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
2 2) omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Partanna di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune (anno 2004, n. 10, parte II, serie A, Ufficio 1);
5) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 17.7.2025.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente est. dr. Antonio Tricoli.
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