Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 13/06/2025, n. 11673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11673 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11673/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05515/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5515 del 2021, proposto da GI Vio, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Avellino, via Circumvallazione, 24;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sabrina Pancari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. INPS.6900.23/03/2021.0032454 comunicato all’istante a mezzo PEC del 23/03/2021, con il quale si nega il riconoscimento della valorizzazione di sei scatti sulla buonuscita; nonché ogni altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha esposto di essere stato un dipendente pubblico appartenente alle forze di polizia e di essere stato collocato in quiescenza a domanda in seguito al raggiungimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utili per il calcolo del trattamento di fine servizio.
1.1. Il ricorrente, inoltre, ha rappresentato di aver chiesto all’Istituto nazionale della previdenza sociale (“ Inps ”), in data 20 febbraio 2021, la rideterminazione del trattamento di fine servizio (“ TFS ”), non essendogli stati considerati i sei scatti stipendiali previsti dall’articolo 6- bis del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, in uno con il pagamento delle somme ancora non corrisposte, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
1.2. Il ricorrente ha, poi, esposto che l’Inps, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato tale istanza sulla scorta della seguente motivazione “ l’articolo 6 bis DL 387/1987 convertito in legge 472/87 è stato sostituito dall’art. 21 della legge 232/90 ed è applicabile solo al personale appartenente alla Polizia di Stato. Per il personale dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza si applica l’art. 11 della l.231/90 che ha sostituito la Legge 468/87; questo articolo attribuisce ai fini dell’indennità di buonuscita i 6 scatti stipendiali esclusivamente nei casi in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta per limiti di età per inabilità o per decesso e non fa alcun riferimento alla cessazione a domanda con il requisito contributivo dei 35 anni di servizio e i 55 di età […]”, ritenendo non applicabile il beneficio previsto dall’articolo 6- bis del d.-l. n. 387/1987 in quanto la cessazione dal servizio era conseguita alla domanda formulata dalla medesima parte ricorrente.
2. Il ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame affidato a un unico motivo di ricorso, ha impugnato il provvedimento con il quale l’Inps gli ha negato il ricalcolo del TFS, non riconoscendogli il beneficio previsto dall’articolo 6- bis del d.-l. n. 387/1987, e ne ha chiesto l’annullamento con conseguente riconoscimento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con interessi e rivalutazione monetaria.
2.1. Il ricorrente, in particolare, ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione e in quanto risulterebbe illogico e irrazionale negare l’accesso al beneficio per cui è causa alla luce del tenore delle disposizioni normative applicabili ratione materiae , nonché del fatto che la giurisprudenza amministrativa avrebbe ormai statuito che detto beneficio trova applicazione anche a favore di coloro che sono cessati dal servizio a domanda.
2.2. L’Inps si è costituita in resistenza nel presente giudizio e, con memoria depositata in data 11 febbraio 2025, ha eccepito l’infondatezza del gravame e, in subordine, ha prospettato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6- bis del d.-l. n. 387/1987, per contrasto con gli articoli 3 e 81 della Costituzione.
2.3. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 aprile 2025 la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere accolto per le seguenti ragioni di diritto.
3.1. Il Collegio, in via preliminare, ritiene necessario rilevare – ancorché l’Inps non abbia sollevato una specifica eccezione di difetto di legittimazione passiva, limitandosi solo ad evidenziare di aver operato sulla base della documentazione trasmessa dalla Amministrazione di appartenenza della parte ricorrente – che per costante giurisprudenza è l’ente previdenziale ad essere obbligato a corrispondere il trattamento di fine servizio e, per questo, possiede la legittimazione passiva per resistere in giudizio alla domanda di tutela proposta dalla parte ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 329 del 31 gennaio 2006).
In proposito, vale altresì evidenziare che “ le competenze di ordinatore principale e secondario di spesa, nell'ambito del procedimento pensionistico, costituiscono una mera ripartizione di competenza di apparati della p.a. comunque costituenti nel loro complesso la figura di obbligato passivo, per cui sussiste la legittimazione passiva sia dell'amministrazione che ha emanato il decreto di riliquidazione che dell'ente previdenziale competente al relativo pagamento ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 6465 del 6 settembre 2010).
4. A far emergere la fondatezza del ricorso in esame e, di conseguenza, l’illegittimità del gravato provvedimento, è sufficiente evidenziare che il rigetto della istanza della parte ricorrente si fonda sull’assunto della inapplicabilità del beneficio previsto dall’articolo 6- bis del d.-l. n. 387/1987 a coloro che siano cessati dal servizio per inabilità o per decesso. Atteso che il ricorrente è cessato dal servizio a domanda per sopraggiunti limiti di età, il predetto beneficio non sarebbe applicabile.
4.1. Ad avviso del Collegio tale interpretazione del dettato normativo risulta erronea, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 6- bis , comma 2, del d.-l. n. 387/1987, a mente del quale “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile […]”.
Il tenore letterale di tale disposizione normativa, in maniera inequivocabile, ricomprende nel novero dei soggetti destinatari del beneficio in parola anche il personale della Polizia di Stato che cessa dal servizio a domanda per sopraggiunti limiti di età, fermo restando il compimento di 35 anni di servizio utile, tutte condizioni che il ricorrente soddisfa e la cui sussistenza, in ogni caso, non risulta contestata dall’Inps.
5. Risulta, poi, infondata l’eccezione sollevata dall’Inps in relazione alla asserita decadenza dal beneficio previsto dall’articolo 6- bis del d.-l. n. 387/1987 per non avere, la parte ricorrente, presentato la domanda di cessazione dal servizio entro il termine stabilito dal secondo comma di tale disposizione normativa.
Detta circostanza, infatti, non può essere validamente invocata dall’Inps per precludere al ricorrente l’accesso al beneficio previdenziale di cui si tratta, in quanto la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di affermare che l’inosservanza del termine stabilito dall’articolo 6- bis , comma 2, del d.-l. n. 387/1987 non produce alcuna conseguenza decadenziale (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, sent. n. 3317 dell’11 aprile 2024).
6. Il Collegio ritiene, poi, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6- bis del d.-l. n. 387/1987, prospettata dall’Inps in relazione agli articoli 3 e 81 della Costituzione.
In proposito, è sufficiente evidenziare che, diversamente da quanto sostenuto dall’Inps, la fattispecie in esame ricade, ex se , nell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell’art. 6- bis , comma 2, del d.-l. n. 387/1987, con la conseguenza che non può affermarsi che sia l’interpretazione estensiva di tale disposizione normativa a porsi in contrasto con l’articolo 81 della Costituzione, e ciò anche considerando il principio di discrezionalità del legislatore nella determinazione dell’ammontare delle prestazioni sociali, che consente di contestare la legittimità costituzionale della scelta legislativa in questione sulla base del solo canone dell’irragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), rispetto al quale non sono stati dedotti validi argomenti a suffragio, essendo stato fatto solo un generico riferimento all’evoluzione complessiva del sistema previdenziale italiano (in arg . Cons. Stato, sez. II, sent. n. 2831 del 20 marzo 2023; C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, sent. n. 926 del 19 agosto 2022).
7. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il presente ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del gravato provvedimento e accertamento del diritto della parte ricorrente a fruire dei benefici economici contemplati dall’articolo 6- bis del d.-l. n. 387/1987, nonché del correlativo obbligo da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali previsti dall’anzidetta disposizione normativa.
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria – come, peraltro, eccepito anche dall’Inps con i suoi scritti difensivi – ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell’articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (cfr. Cass. civ., sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
9. Si reputano sussistenti giuste ed eccezionali ragioni, tenuto conto della complessità del quadro normativo di riferimento, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO