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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/08/2025, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 9857/2023.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Emanuele Pinto, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 9857/2023 proposta da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luca Grande,
-attrice- contro
( ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Sebastiano Costa,
-convenuto- nonché contro
( , rappresentata e difesa CP_2 C.F._3 dall'Avv. Teodosio Del Prete,
-altra convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 versare in uno stato di bisogno e di non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Ha precisato di essere stata dichiarata invalida al 46% e inabile al lavoro.
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 1 di 6 R.G. 9857/2023.
Ha dedotto di essere disoccupata da oltre dieci anni e di aver avuto esperienze lavorative pregresse come segretaria e altre occupazioni a tempo determinato.
Ha dichiarato di percepire un assegno assistenziale pari ad €
500,00 e di essere titolare di un libretto di risparmio postale.
Ha affermato di non essere proprietaria di alcun bene immobile e di vivere da aprile 2023 nella casa condotta in locazione dalla propria madre, che attualmente è stata collocata presso una residenza assistenziale sanitaria.
Ha lamentato che il fratello e la madre si sono sempre disinteressati della sua condizione di indigenza precisando che il fratello le ha sottratto una somma di denaro rinveniente dalla eredità del di loro padre ed ha prelevato integralmente somme presenti sul conto corrente della madre di cui aveva la disponibilità.
Ha concluso domandando: la fissazione dell'obbligo a carico del fratello e/o della madre di prestare gli alimenti;
la condanna della madre alla restituzione delle somme versate a titolo di pagamento per le utenze domestiche e condominiali;
in subordine, la fissazione dell'obbligo di contribuzione da parte della madre e del fratello per il pagamento delle utenze domestiche e spese condominiali (ricorso depositato in data
30.08.2023).
I.2.- si è costituito in giudizio contestando CP_1 le avverse prospettazioni.
Ha preliminarmente eccepito l'esistenza di soggetti precedentemente tenuti all'obbligo di prestazione degli alimenti.
Ha dedotto nel merito l'inesistenza dello stato di bisogno in capo alla ricorrente precisando che la medesima è in grado di lavorare e gode di sussidi statali.
Ha precisato di essere infermiere con una retribuzione mensile pari ad € 1.000,00 netti e di mantenere il suo nucleo familiare composto da moglie casalinga e una figlia studentessa. Ha precisato che sostiene esborsi fissi per circa
€ 700,00 mensili. Mentre la madre è persona con CP_2 disabilità ed è titolare di una pensione sociale.
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 2 di 6 R.G. 9857/2023.
Ha dedotto che il rapporto con la sorella è sempre stato assai conflittuale.
Ha concluso per: la declaratoria del difetto di legittimazione passiva;
in via subordinata, il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore anticipatario (comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.02.2024).
I.3.- si è costituita in giudizio aderendo CP_2 alle deduzioni ed eccezioni svolte da CP_1
Ha altresì dedotto di essere invalida nella misura del 100% e di percepire una pensione pari ad € 970,00 mensili. Ha altresì precisato di trovarsi presso una residenza assistenziale sanitaria per cui sostiene un costo fisso mensile pari a circa € 835,00.
Ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore anticipatario (comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.02.2024).
I.4.- Con provvedimento del 13.02.2024 il giudice ha rigettato il ricorso proposto dall'attrice per il riconoscimento di un assegno provvisorio ex art. 466 c.c..
I.5.- La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti.
I.6.- Le parti hanno precisato le conclusioni ciascuna in conformità ai rispettivi atti introduttivi. All'udienza del
28.04.2025, sostituita da deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il giudice si è riservato per la decisione.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti, poiché la circostanza che gli stessi non siano tenuti ad assolvere l'obbligo alimentare nei confronti della sorella in ragione della presenza di altri soggetti tenuti a farlo con precedenza è, invero, questione che rileva ai fini del merito della domanda, ed esula pertanto da ogni questione di legittimazione a contraddire.
III.- Nel merito, la domanda principale con cui la ricorrente domanda la fissazione dell'obbligo a carico del fratello e/o
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 3 di 6 R.G. 9857/2023.
della madre di prestare gli alimenti non è meritevole di accoglimento.
Il diritto a ricevere da altri la prestazione degli alimenti sorge a condizione che il richiedente versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito prova sufficientemente idonea a formulare un giudizio positivo in ordine all'esistenza dello stato di bisogno e all'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento.
Se da un lato, ella ha dichiarato di dimorare attualmente in un camper acquistato con i risparmi contenuti nel libretto postale e di non godere più di assegni di tipo assistenziale, dall'altro lato è emerso dall'istruttoria svolta in corso di causa la sussistenza di fonti di reddito tali da consentirle un'esistenza libera e dignitosa. Infatti, come dedotto dalla stessa ricorrente, ella svolge attività di lavoro agricolo le cui entrate non ha reso note.
In secondo luogo, occorre rilevare che non sussistono condizioni oggettive che limitino la capacità lavorativa della ricorrente. Infatti, l'età anagrafica della (id est, CP_1
58 anni) e l'invalidità civile riconosciuta nella misura del
46% non annullano di per sé la sua abilità al lavoro (cfr. doc. 6 del ricorso introduttivo). Piuttosto, la ricorrente può contare su una capacità lavorativa sia generica che specifica avendo ella stessa dedotto di aver avuto esperienze lavorative pregresse come segretaria e altre occupazioni a tempo determinato. Ha inoltre dimostrato di avere una certa capacità di spesa avendo dichiarato di aver sostenuto le spese relative alle utenze e agli oneri condominiali dell'immobile della propria madre con cui conviveva.
Deve inoltre osservarsi che la ricorrente era comunque gravata dall'onere probatorio della sua condizione. Onere che non può ritenersi adeguatamente assolto atteso che non risultano depositate neppure le dichiarazioni fiscali né i cedolini relativi alle prestazioni assistenziali godute.
Sicché, ad abundantiam, anche il comportamento processuale
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 4 di 6 R.G. 9857/2023.
della ricorrente corrobora il giudizio di insussistenza dei presupposti del diritto invocato.
Pertanto, dal complesso di tutti gli elementi suindicati non emerge prova sufficiente del fatto la ricorrente versi in uno stato di bisogno e sia nelle condizioni, anche astratte, di non poter provvedere al proprio mantenimento.
Conseguentemente, non possono ritenersi riscontrati i presupposti per l'insorgenza dell'obbligo di prestare gli alimenti a carico dei convenuti.
IV.- Non è fondata la domanda di restituzione di somme di danaro per utenze domestiche e spese condominiali.
Sul punto, è sufficiente osservare che la ricorrente si è limitata ad allegare di aver effettuato dei pagamenti dovuti invero dalla madre, senza tuttavia fornire alcuna prova di esborsi connessi al godimento dell'immobile condotto in locazione. Sicché, mancando la dimostrazione dei pagamenti anticipati, non può accertarsi alcun obbligo di restituzione.
V.- Spese e compensi di giudizio restano a carico della ricorrente soccombente che è tenuta alla rifusione.
In assenza di esborsi, alla liquidazione dei compensi deve procedersi sulla base delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014 avendo riguardo allo scaglione di riferimento previsto per le cause innanzi al Tribunale del valore da € 1.100,01 ad
€ 5.200,00 (così determinato a norma dell'art. 13, comma I,
c.p.c. sulla base di una rendita quantificabile in € 650,00 mensili così come domandato dalla ricorrente). A norma dell'art. 4, comma I, D.M. citato, devono essere apportate le seguenti modifiche che si rendono necessarie in ragione dell'effettività delle attività svolte nonché della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate:
Tabella parametri: giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale
Scaglione: da € 1.100,01 ad € 5.200,00
FASI VALORE MEDIO VARIAZIONE IMPORTO LIQUIDATO
Studio € 425,00 / € 425,00
Introduttiva € 425,00 / € 425,00
Istruttoria € 851,00 -50% € 425,50
Decisoria € 851,00 / € 851,00
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 5 di 6 R.G. 9857/2023.
TOTALE € 2.126,50
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 9857/2023 introdotto da con Parte_1 ricorso depositato in data 30.08.2023 nei confronti di ogni altra istanza Controparte_3 disattesa, così provvede:
1) RIGETTA ogni domanda;
2) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
di spese e compensi di giudizio che si CP_1 liquidano in € 2.126,50 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A.
e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dell'Avv. Sebastiano Costa dichiaratosi anticipatario;
3) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_2
, di spese e compensi di giudizio che si liquidano
[...] in € 2.126,50 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dell'Avv.
Teodosio Del Prete dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari, 05 agosto 2025. Il Giudice Emanuele Pinto
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Emanuele Pinto, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 9857/2023 proposta da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luca Grande,
-attrice- contro
( ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Sebastiano Costa,
-convenuto- nonché contro
( , rappresentata e difesa CP_2 C.F._3 dall'Avv. Teodosio Del Prete,
-altra convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 versare in uno stato di bisogno e di non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Ha precisato di essere stata dichiarata invalida al 46% e inabile al lavoro.
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 1 di 6 R.G. 9857/2023.
Ha dedotto di essere disoccupata da oltre dieci anni e di aver avuto esperienze lavorative pregresse come segretaria e altre occupazioni a tempo determinato.
Ha dichiarato di percepire un assegno assistenziale pari ad €
500,00 e di essere titolare di un libretto di risparmio postale.
Ha affermato di non essere proprietaria di alcun bene immobile e di vivere da aprile 2023 nella casa condotta in locazione dalla propria madre, che attualmente è stata collocata presso una residenza assistenziale sanitaria.
Ha lamentato che il fratello e la madre si sono sempre disinteressati della sua condizione di indigenza precisando che il fratello le ha sottratto una somma di denaro rinveniente dalla eredità del di loro padre ed ha prelevato integralmente somme presenti sul conto corrente della madre di cui aveva la disponibilità.
Ha concluso domandando: la fissazione dell'obbligo a carico del fratello e/o della madre di prestare gli alimenti;
la condanna della madre alla restituzione delle somme versate a titolo di pagamento per le utenze domestiche e condominiali;
in subordine, la fissazione dell'obbligo di contribuzione da parte della madre e del fratello per il pagamento delle utenze domestiche e spese condominiali (ricorso depositato in data
30.08.2023).
I.2.- si è costituito in giudizio contestando CP_1 le avverse prospettazioni.
Ha preliminarmente eccepito l'esistenza di soggetti precedentemente tenuti all'obbligo di prestazione degli alimenti.
Ha dedotto nel merito l'inesistenza dello stato di bisogno in capo alla ricorrente precisando che la medesima è in grado di lavorare e gode di sussidi statali.
Ha precisato di essere infermiere con una retribuzione mensile pari ad € 1.000,00 netti e di mantenere il suo nucleo familiare composto da moglie casalinga e una figlia studentessa. Ha precisato che sostiene esborsi fissi per circa
€ 700,00 mensili. Mentre la madre è persona con CP_2 disabilità ed è titolare di una pensione sociale.
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 2 di 6 R.G. 9857/2023.
Ha dedotto che il rapporto con la sorella è sempre stato assai conflittuale.
Ha concluso per: la declaratoria del difetto di legittimazione passiva;
in via subordinata, il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore anticipatario (comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.02.2024).
I.3.- si è costituita in giudizio aderendo CP_2 alle deduzioni ed eccezioni svolte da CP_1
Ha altresì dedotto di essere invalida nella misura del 100% e di percepire una pensione pari ad € 970,00 mensili. Ha altresì precisato di trovarsi presso una residenza assistenziale sanitaria per cui sostiene un costo fisso mensile pari a circa € 835,00.
Ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore anticipatario (comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.02.2024).
I.4.- Con provvedimento del 13.02.2024 il giudice ha rigettato il ricorso proposto dall'attrice per il riconoscimento di un assegno provvisorio ex art. 466 c.c..
I.5.- La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti.
I.6.- Le parti hanno precisato le conclusioni ciascuna in conformità ai rispettivi atti introduttivi. All'udienza del
28.04.2025, sostituita da deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il giudice si è riservato per la decisione.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti, poiché la circostanza che gli stessi non siano tenuti ad assolvere l'obbligo alimentare nei confronti della sorella in ragione della presenza di altri soggetti tenuti a farlo con precedenza è, invero, questione che rileva ai fini del merito della domanda, ed esula pertanto da ogni questione di legittimazione a contraddire.
III.- Nel merito, la domanda principale con cui la ricorrente domanda la fissazione dell'obbligo a carico del fratello e/o
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 3 di 6 R.G. 9857/2023.
della madre di prestare gli alimenti non è meritevole di accoglimento.
Il diritto a ricevere da altri la prestazione degli alimenti sorge a condizione che il richiedente versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito prova sufficientemente idonea a formulare un giudizio positivo in ordine all'esistenza dello stato di bisogno e all'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento.
Se da un lato, ella ha dichiarato di dimorare attualmente in un camper acquistato con i risparmi contenuti nel libretto postale e di non godere più di assegni di tipo assistenziale, dall'altro lato è emerso dall'istruttoria svolta in corso di causa la sussistenza di fonti di reddito tali da consentirle un'esistenza libera e dignitosa. Infatti, come dedotto dalla stessa ricorrente, ella svolge attività di lavoro agricolo le cui entrate non ha reso note.
In secondo luogo, occorre rilevare che non sussistono condizioni oggettive che limitino la capacità lavorativa della ricorrente. Infatti, l'età anagrafica della (id est, CP_1
58 anni) e l'invalidità civile riconosciuta nella misura del
46% non annullano di per sé la sua abilità al lavoro (cfr. doc. 6 del ricorso introduttivo). Piuttosto, la ricorrente può contare su una capacità lavorativa sia generica che specifica avendo ella stessa dedotto di aver avuto esperienze lavorative pregresse come segretaria e altre occupazioni a tempo determinato. Ha inoltre dimostrato di avere una certa capacità di spesa avendo dichiarato di aver sostenuto le spese relative alle utenze e agli oneri condominiali dell'immobile della propria madre con cui conviveva.
Deve inoltre osservarsi che la ricorrente era comunque gravata dall'onere probatorio della sua condizione. Onere che non può ritenersi adeguatamente assolto atteso che non risultano depositate neppure le dichiarazioni fiscali né i cedolini relativi alle prestazioni assistenziali godute.
Sicché, ad abundantiam, anche il comportamento processuale
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 4 di 6 R.G. 9857/2023.
della ricorrente corrobora il giudizio di insussistenza dei presupposti del diritto invocato.
Pertanto, dal complesso di tutti gli elementi suindicati non emerge prova sufficiente del fatto la ricorrente versi in uno stato di bisogno e sia nelle condizioni, anche astratte, di non poter provvedere al proprio mantenimento.
Conseguentemente, non possono ritenersi riscontrati i presupposti per l'insorgenza dell'obbligo di prestare gli alimenti a carico dei convenuti.
IV.- Non è fondata la domanda di restituzione di somme di danaro per utenze domestiche e spese condominiali.
Sul punto, è sufficiente osservare che la ricorrente si è limitata ad allegare di aver effettuato dei pagamenti dovuti invero dalla madre, senza tuttavia fornire alcuna prova di esborsi connessi al godimento dell'immobile condotto in locazione. Sicché, mancando la dimostrazione dei pagamenti anticipati, non può accertarsi alcun obbligo di restituzione.
V.- Spese e compensi di giudizio restano a carico della ricorrente soccombente che è tenuta alla rifusione.
In assenza di esborsi, alla liquidazione dei compensi deve procedersi sulla base delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014 avendo riguardo allo scaglione di riferimento previsto per le cause innanzi al Tribunale del valore da € 1.100,01 ad
€ 5.200,00 (così determinato a norma dell'art. 13, comma I,
c.p.c. sulla base di una rendita quantificabile in € 650,00 mensili così come domandato dalla ricorrente). A norma dell'art. 4, comma I, D.M. citato, devono essere apportate le seguenti modifiche che si rendono necessarie in ragione dell'effettività delle attività svolte nonché della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate:
Tabella parametri: giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale
Scaglione: da € 1.100,01 ad € 5.200,00
FASI VALORE MEDIO VARIAZIONE IMPORTO LIQUIDATO
Studio € 425,00 / € 425,00
Introduttiva € 425,00 / € 425,00
Istruttoria € 851,00 -50% € 425,50
Decisoria € 851,00 / € 851,00
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 5 di 6 R.G. 9857/2023.
TOTALE € 2.126,50
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 9857/2023 introdotto da con Parte_1 ricorso depositato in data 30.08.2023 nei confronti di ogni altra istanza Controparte_3 disattesa, così provvede:
1) RIGETTA ogni domanda;
2) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
di spese e compensi di giudizio che si CP_1 liquidano in € 2.126,50 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A.
e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dell'Avv. Sebastiano Costa dichiaratosi anticipatario;
3) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_2
, di spese e compensi di giudizio che si liquidano
[...] in € 2.126,50 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dell'Avv.
Teodosio Del Prete dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari, 05 agosto 2025. Il Giudice Emanuele Pinto
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 6 di 6