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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/04/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2131/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2131/2018 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIALE SCALA GRECA 406/B 96100 SIRACUSA;
Pt_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. SPADARO GIOACCHINO giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIALE SCALA GRECA Controparte_1 P.IVA_2
N.321/A SR 96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. GALLARO MICHELE giusta procura in atti.
APPELLATO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/01/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 29.06.2016, il proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 442/2016, emesso dal Giudice di Pace di Siracusa in data
25/05/2016, notificato il 29.05.2016, con il quale il Giudice adito gli aveva ingiunto di pagare in favore della la somma di € 4.122,80 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, quale Parte_1
corrispettivo non saldato, portato da quattro fatture, per il noleggio del ponteggio predisposto per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dello stabile condominiale, con decorrenza dal 15.06.2013
e sino al 15.10.2015.
In particolare, l'opponente a sostegno dell'opposizione eccepiva che la somma ingiunta non fosse dovuta dal Condominio non sussistendo tra la ricorrente e il Condominio alcun rapporto Parte_1
contrattuale con decorrenza dal 15 giugno 2013 stante l'intervenuta cessazione del contratto di appalto stipulato tra le parti nel 2012, giunto a scadenza per come contrattualmente pattuito.
La costituitasi in giudizio, eccepiva l'infondatezza dell'avverso atto di citazione chiedendo il Parte_1 rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando di aver ricevuto incarico dall'amministratore di condominio, nonché direttore dei lavori, di non procedere allo smontaggio del ponteggio finché non fosse cessato lo stato di pericolo per cui i lavori erano stati appaltati, assicurando all'impresa che il relativo corrispettivo sarebbe stato pagato.
Ciò premesso chiedeva il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle somme ingiunte.
Istruita la causa mediante acquisizione documentale, veniva emessa sentenza n.1629/2017 con la quale il Giudice di Pace di Siracusa accoglieva l'opposizione e condannava la società opposta a rifondere alla controparte le spese di lite, stante la mancata prova dell'esistenza di apposita delibera assembleare autorizzativa della proroga della durata del contratto di appalto intercorso tra le parti, pattuita in cinque mesi.
Avverso tale pronuncia la con atto notificato il 12 aprile 2018 ha proposto appello, Parte_1
deducendo l'errata motivazione, l'errato rigetto delle istanze istruttorie richieste nonché l'erronea condanna al pagamento delle spese in favore del . Ha chiesto, quindi, la riforma della CP_1
pagina 2 di 6 sentenza impugnata e, in via subordinata, l'ammissione delle istanze istruttorie rigettare in primo grado con condanna del alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio Controparte_1 oltre al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si è costituito il contestando il gravame in quanto infondato in fatto ed in Controparte_1
diritto chiedendone il rigetto con conseguente integrale conferma della sentenza emessa da Giudice di primo grado eccependo che, come da contratto, ogni diverso accordo in ordine alla durata del contratto necessitava di apposita delibera condominiale in mancanza della quale l'asserita proroga era da ritenersi non autorizzata, per cui la società appellante non poteva richiedere il pagamento del corrispettivo del noleggio dei ponteggi essendo il contratto cessato alla scadenza pattuita.
All'udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
La ha impugnato in appello la suddetta pronuncia sostenendo che la sentenza di primo grado Parte_1
sarebbe erronea nel punto in cui ha ritenuto, sulla base della previsione contrattuale di cui all'art. 7 del contratto di appalto e senza tener conto delle altre pattuizioni (artt. 14, 15 e 17), la necessità della delibera condominiale affinché il programma dei lavori e il relativo mantenimento in esercizio potesse essere protratto oltre il termine di scadenza del contratto convenzionalmente pattuito.
Ritiene l'odierna appellante che, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata,
l'operato dell'amministratore di condominio consistente nella richiesta rivolta ad essa società di non procedere alla rimozione del ponteggio finché non fosse cessato lo stato di pericolo per cui i lavori erano stati appaltati, debba ritenersi vincolante per il Condominio pur in mancanza di delibera autorizzativa dell'assemblea in virtù dell'operatività nel caso di specie dell'art. 1135, comma 2, c.c. che attribuisce all'amministratore di condominio il potere di autorizzare i lavori straordinari urgenti senza la necessità di un preventivo consenso dell'assemblea.
Evidenzia in particolare la che, avendo le parti in causa previsto nel contratto di appalto (art. Parte_1
14, punto 14) che la consegna dell'opera, e quindi la conseguente rimozione del ponteggio, sarebbe avvenuta solo a seguito della certificazione di collaudo da parte del Direttore dei lavori - nel caso di specie mai rilasciata - la situazione di pericolo e l'urgenza sussistente al momento della conclusione del contratto di appalto continuava a sussistere e, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere la validità, senza necessità di alcuna autorizzazione assembleare, della proposta dell'amministratore rivolta alla società opposta, e da questa accettata, di continuare a mantenere il pagina 3 di 6 ponteggio successivamente alla scadenza del contratto, riconoscendo di conseguenza l'imputabilità delle relative spese in capo al CP_1
In proposito la società appellante richiama l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, nel caso in cui l'amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 1135 comma 2 c.c., abbia assunto l'iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall'urgenza, ove questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del , quest'ultimo CP_1 deve ritenersi validamente rappresentato e l'obbligazione è direttamente riferibile al . CP_1
L'odierna appellante si duole, quindi, dell'accoglimento dell'opposizione proposta dal per CP_1
avere il primo giudice omesso di accertare la circostanza dedotta nel richiesto interrogatorio formale, ritenuta erroneamente irrilevante, finalizzata a provare la richiesta da parte dell'amministratore di condominio alla società appaltatrice di non procedere allo smontaggio del ponteggio al fine di consentirne l'utilizzazione fino al termine dell'espletamento dei lavori urgenti di messa in sicurezza dell'edificio.
Il Tribunale ritiene che non siano condivisibili le argomentazioni addotte dalla società appellante a sostegno delle predette censure mosse alla sentenza impugnata.
Ed invero, questo Giudice condivide la valutazione operata dal giudice di primo grado che ritenendo dirimente la chiara ed inequivoca previsione di cui all'art. 7 del contratto di appalto intercorso tra le parti in causa, ha affermato che in difetto di apposita delibera assembleare autorizzativa della proroga dei lavori, il mantenimento in esercizio dei lavori non poteva superare la scadenza pattuita, ossia il termine di cinque mesi.
Costituisce, infatti, orientamento giurisprudenziale consolidato quello in base al quale “L'iniziativa contrattuale dell'amministratore che, senza previa approvazione o successiva ratifica dell'assemblea, disponga l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio e conferisca CP_2 altresì ad un professionista legale l'incarico di assistenza per la redazione del relativo contratto di appalto, non determina l'insorgenza di alcun obbligo di contribuzione dei condòmini al riguardo, non trovando applicazione il principio secondo cui l'atto compiuto, benché irregolarmente, dall'organo di una società resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sull'operato e sui poteri dello stesso, giacché i poteri dell'amministratore del condominio e dell'assemblea sono delineati con precisione dagli articoli 1130 e 1135 Codice civile, che limitano le attribuzioni del primo all'ordinaria amministrazione, mentre riservano alla seconda le decisioni in materia di amministrazione straordinaria” (Cassazione 17/08/2017 n. 20136).
pagina 4 di 6 È stato altresì precisato che “Nel caso in cui l'amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 1135 comma 2 c.c., abbia assunto l'iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall'urgenza, ove questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del
, quest'ultimo deve ritenersi validamente rappresentato e l'obbligazione è direttamente CP_1 riferibile al ” (Cass. Civ. 02/02/2017 n.2807). CP_1
Posto ciò, alcuna rilevanza può attribuirsi nella fattispecie in esame al presupposto dell'urgenza invocato dall'odierna appellante a fondamento dell'assunto che l'amministratore abbia efficacemente contratto un'obbligazione nei suoi confronti pur in mancanza di apposita delibera assembleare, atteso il chiaro tenore della menzionata previsione contrattuale che espressamente stabilisce “ I lavori
…..dureranno circa 15 giorni consecutivi e solari, dopodiché nelle more di diversa deliberazione da parte dell'assemblea dei condomini, si manterrà in esercizio per mesi cinque”.
La formulazione di detta pattuizione è pertanto chiara nel richiedere in ogni caso la delibera assembleare al fine di prorogare la scadenza del rapporto contrattuale a prescindere dalla qualificazione dei lavori e, quindi, anche nell'ipotesi in cui i lavori rivestano carattere urgente. E ciò deve ritenersi certamente legittimo rientrando nei poteri dell'assemblea dei condomini sottrarre all'amministratore la facoltà attribuitagli dalla legge di agire autonomamente in presenza dell'urgenza, non essendo l'art. 1135 c.c. disposizione avente carattere inderogabile.
A parte tale dirimente considerazione, giova altresì evidenziare che, per quanto riguarda il requisito dell'urgenza dei lavori che può esimere l'amministratore dal richiedere l'autorizzazione dell'assemblea, consentendogli di decidere autonomamente, la Suprema Corte ha precisato che il terzo che abbia operato su incarico dell'amministratore non può invocare, a fondamento dell'insorgenza dell'obbligo in capo al , l'eventuale carattere urgente della prestazione commissionatagli, poiché tale CP_1
presupposto ha rilevanza solo nei rapporti interni al condominio valendo non ad ampliare l'ambito del potere di rappresentanza ex art. 1131 c.c., quanto unicamente a fondare, ex articolo 1135, ultimo comma, c.c., il diritto dell'amministratore a conseguire dai condomini il rimborso delle spese nell'ambito interno al rapporto di mandato tra amministratore e (Cass. Civ. 24/10/2022 n. CP_1
31382; Cass. n.20136/2017).
L'art. 1135, comma 2, c.c., quindi, secondo la richiamata interpretazione giurisprudenziale, non vale a rendere immediatamente riferibile ai condomini l'obbligazione contratta dall'amministratore in presenza dell'urgenza finché non vi sia il necessario passaggio assembleare che conferisce rilevanza esterna al rapporto gestorio degli interessi condominiali.
pagina 5 di 6 Alla luce di quanto sopra esposto merita di essere disattesa l'ulteriore censura prospettata dall'appellante nel secondo motivo di appello laddove lamenta che il giudice di Pace avrebbe dovuto ammettere le richieste istruttorie da essa formulate.
La doglianza è infondata atteso che, una volta ritenuta imprescindibile nella fattispecie in esame la delibera autorizzativa dell'assemblea condominiale, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto superflua l'assunzione dell'interrogatorio formale e della prova per testi richieste dalla società opposta evidenziando che, anche ipotizzando l'esito in senso favorevole alla società opposta dell'interrogatorio formale, finalizzato a provare la richiesta dell'amministratore al mantenimento del ponteggio oltre la scadenza prevista nel contratto, ciò sarebbe stato irrilevante ai fini decisori.
Resta assorbita dalla presente decisione la doglianza di cui al terzo motivo di appello.
In conclusione, l'appello va totalmente rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'arti 13 comma 1 quater dpr n. 115 del 2002, la ricorrenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis del citato articolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 442/2016 emessa dal Giudice d Pace di Siracusa, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto confermando per l'effetto la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato Parte_1 Controparte_1
delle spese e competenze del presente giudizio che liquidano in euro 1701,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3) ai sensi dell'arti 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 dichiara che la società appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso in Siracusa, il 9 aprile 2025
Il GIUDICE dott. Alessia Romeo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2131/2018 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIALE SCALA GRECA 406/B 96100 SIRACUSA;
Pt_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. SPADARO GIOACCHINO giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIALE SCALA GRECA Controparte_1 P.IVA_2
N.321/A SR 96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. GALLARO MICHELE giusta procura in atti.
APPELLATO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/01/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 29.06.2016, il proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 442/2016, emesso dal Giudice di Pace di Siracusa in data
25/05/2016, notificato il 29.05.2016, con il quale il Giudice adito gli aveva ingiunto di pagare in favore della la somma di € 4.122,80 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, quale Parte_1
corrispettivo non saldato, portato da quattro fatture, per il noleggio del ponteggio predisposto per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dello stabile condominiale, con decorrenza dal 15.06.2013
e sino al 15.10.2015.
In particolare, l'opponente a sostegno dell'opposizione eccepiva che la somma ingiunta non fosse dovuta dal Condominio non sussistendo tra la ricorrente e il Condominio alcun rapporto Parte_1
contrattuale con decorrenza dal 15 giugno 2013 stante l'intervenuta cessazione del contratto di appalto stipulato tra le parti nel 2012, giunto a scadenza per come contrattualmente pattuito.
La costituitasi in giudizio, eccepiva l'infondatezza dell'avverso atto di citazione chiedendo il Parte_1 rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando di aver ricevuto incarico dall'amministratore di condominio, nonché direttore dei lavori, di non procedere allo smontaggio del ponteggio finché non fosse cessato lo stato di pericolo per cui i lavori erano stati appaltati, assicurando all'impresa che il relativo corrispettivo sarebbe stato pagato.
Ciò premesso chiedeva il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle somme ingiunte.
Istruita la causa mediante acquisizione documentale, veniva emessa sentenza n.1629/2017 con la quale il Giudice di Pace di Siracusa accoglieva l'opposizione e condannava la società opposta a rifondere alla controparte le spese di lite, stante la mancata prova dell'esistenza di apposita delibera assembleare autorizzativa della proroga della durata del contratto di appalto intercorso tra le parti, pattuita in cinque mesi.
Avverso tale pronuncia la con atto notificato il 12 aprile 2018 ha proposto appello, Parte_1
deducendo l'errata motivazione, l'errato rigetto delle istanze istruttorie richieste nonché l'erronea condanna al pagamento delle spese in favore del . Ha chiesto, quindi, la riforma della CP_1
pagina 2 di 6 sentenza impugnata e, in via subordinata, l'ammissione delle istanze istruttorie rigettare in primo grado con condanna del alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio Controparte_1 oltre al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si è costituito il contestando il gravame in quanto infondato in fatto ed in Controparte_1
diritto chiedendone il rigetto con conseguente integrale conferma della sentenza emessa da Giudice di primo grado eccependo che, come da contratto, ogni diverso accordo in ordine alla durata del contratto necessitava di apposita delibera condominiale in mancanza della quale l'asserita proroga era da ritenersi non autorizzata, per cui la società appellante non poteva richiedere il pagamento del corrispettivo del noleggio dei ponteggi essendo il contratto cessato alla scadenza pattuita.
All'udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
La ha impugnato in appello la suddetta pronuncia sostenendo che la sentenza di primo grado Parte_1
sarebbe erronea nel punto in cui ha ritenuto, sulla base della previsione contrattuale di cui all'art. 7 del contratto di appalto e senza tener conto delle altre pattuizioni (artt. 14, 15 e 17), la necessità della delibera condominiale affinché il programma dei lavori e il relativo mantenimento in esercizio potesse essere protratto oltre il termine di scadenza del contratto convenzionalmente pattuito.
Ritiene l'odierna appellante che, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata,
l'operato dell'amministratore di condominio consistente nella richiesta rivolta ad essa società di non procedere alla rimozione del ponteggio finché non fosse cessato lo stato di pericolo per cui i lavori erano stati appaltati, debba ritenersi vincolante per il Condominio pur in mancanza di delibera autorizzativa dell'assemblea in virtù dell'operatività nel caso di specie dell'art. 1135, comma 2, c.c. che attribuisce all'amministratore di condominio il potere di autorizzare i lavori straordinari urgenti senza la necessità di un preventivo consenso dell'assemblea.
Evidenzia in particolare la che, avendo le parti in causa previsto nel contratto di appalto (art. Parte_1
14, punto 14) che la consegna dell'opera, e quindi la conseguente rimozione del ponteggio, sarebbe avvenuta solo a seguito della certificazione di collaudo da parte del Direttore dei lavori - nel caso di specie mai rilasciata - la situazione di pericolo e l'urgenza sussistente al momento della conclusione del contratto di appalto continuava a sussistere e, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere la validità, senza necessità di alcuna autorizzazione assembleare, della proposta dell'amministratore rivolta alla società opposta, e da questa accettata, di continuare a mantenere il pagina 3 di 6 ponteggio successivamente alla scadenza del contratto, riconoscendo di conseguenza l'imputabilità delle relative spese in capo al CP_1
In proposito la società appellante richiama l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, nel caso in cui l'amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 1135 comma 2 c.c., abbia assunto l'iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall'urgenza, ove questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del , quest'ultimo CP_1 deve ritenersi validamente rappresentato e l'obbligazione è direttamente riferibile al . CP_1
L'odierna appellante si duole, quindi, dell'accoglimento dell'opposizione proposta dal per CP_1
avere il primo giudice omesso di accertare la circostanza dedotta nel richiesto interrogatorio formale, ritenuta erroneamente irrilevante, finalizzata a provare la richiesta da parte dell'amministratore di condominio alla società appaltatrice di non procedere allo smontaggio del ponteggio al fine di consentirne l'utilizzazione fino al termine dell'espletamento dei lavori urgenti di messa in sicurezza dell'edificio.
Il Tribunale ritiene che non siano condivisibili le argomentazioni addotte dalla società appellante a sostegno delle predette censure mosse alla sentenza impugnata.
Ed invero, questo Giudice condivide la valutazione operata dal giudice di primo grado che ritenendo dirimente la chiara ed inequivoca previsione di cui all'art. 7 del contratto di appalto intercorso tra le parti in causa, ha affermato che in difetto di apposita delibera assembleare autorizzativa della proroga dei lavori, il mantenimento in esercizio dei lavori non poteva superare la scadenza pattuita, ossia il termine di cinque mesi.
Costituisce, infatti, orientamento giurisprudenziale consolidato quello in base al quale “L'iniziativa contrattuale dell'amministratore che, senza previa approvazione o successiva ratifica dell'assemblea, disponga l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio e conferisca CP_2 altresì ad un professionista legale l'incarico di assistenza per la redazione del relativo contratto di appalto, non determina l'insorgenza di alcun obbligo di contribuzione dei condòmini al riguardo, non trovando applicazione il principio secondo cui l'atto compiuto, benché irregolarmente, dall'organo di una società resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sull'operato e sui poteri dello stesso, giacché i poteri dell'amministratore del condominio e dell'assemblea sono delineati con precisione dagli articoli 1130 e 1135 Codice civile, che limitano le attribuzioni del primo all'ordinaria amministrazione, mentre riservano alla seconda le decisioni in materia di amministrazione straordinaria” (Cassazione 17/08/2017 n. 20136).
pagina 4 di 6 È stato altresì precisato che “Nel caso in cui l'amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 1135 comma 2 c.c., abbia assunto l'iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall'urgenza, ove questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del
, quest'ultimo deve ritenersi validamente rappresentato e l'obbligazione è direttamente CP_1 riferibile al ” (Cass. Civ. 02/02/2017 n.2807). CP_1
Posto ciò, alcuna rilevanza può attribuirsi nella fattispecie in esame al presupposto dell'urgenza invocato dall'odierna appellante a fondamento dell'assunto che l'amministratore abbia efficacemente contratto un'obbligazione nei suoi confronti pur in mancanza di apposita delibera assembleare, atteso il chiaro tenore della menzionata previsione contrattuale che espressamente stabilisce “ I lavori
…..dureranno circa 15 giorni consecutivi e solari, dopodiché nelle more di diversa deliberazione da parte dell'assemblea dei condomini, si manterrà in esercizio per mesi cinque”.
La formulazione di detta pattuizione è pertanto chiara nel richiedere in ogni caso la delibera assembleare al fine di prorogare la scadenza del rapporto contrattuale a prescindere dalla qualificazione dei lavori e, quindi, anche nell'ipotesi in cui i lavori rivestano carattere urgente. E ciò deve ritenersi certamente legittimo rientrando nei poteri dell'assemblea dei condomini sottrarre all'amministratore la facoltà attribuitagli dalla legge di agire autonomamente in presenza dell'urgenza, non essendo l'art. 1135 c.c. disposizione avente carattere inderogabile.
A parte tale dirimente considerazione, giova altresì evidenziare che, per quanto riguarda il requisito dell'urgenza dei lavori che può esimere l'amministratore dal richiedere l'autorizzazione dell'assemblea, consentendogli di decidere autonomamente, la Suprema Corte ha precisato che il terzo che abbia operato su incarico dell'amministratore non può invocare, a fondamento dell'insorgenza dell'obbligo in capo al , l'eventuale carattere urgente della prestazione commissionatagli, poiché tale CP_1
presupposto ha rilevanza solo nei rapporti interni al condominio valendo non ad ampliare l'ambito del potere di rappresentanza ex art. 1131 c.c., quanto unicamente a fondare, ex articolo 1135, ultimo comma, c.c., il diritto dell'amministratore a conseguire dai condomini il rimborso delle spese nell'ambito interno al rapporto di mandato tra amministratore e (Cass. Civ. 24/10/2022 n. CP_1
31382; Cass. n.20136/2017).
L'art. 1135, comma 2, c.c., quindi, secondo la richiamata interpretazione giurisprudenziale, non vale a rendere immediatamente riferibile ai condomini l'obbligazione contratta dall'amministratore in presenza dell'urgenza finché non vi sia il necessario passaggio assembleare che conferisce rilevanza esterna al rapporto gestorio degli interessi condominiali.
pagina 5 di 6 Alla luce di quanto sopra esposto merita di essere disattesa l'ulteriore censura prospettata dall'appellante nel secondo motivo di appello laddove lamenta che il giudice di Pace avrebbe dovuto ammettere le richieste istruttorie da essa formulate.
La doglianza è infondata atteso che, una volta ritenuta imprescindibile nella fattispecie in esame la delibera autorizzativa dell'assemblea condominiale, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto superflua l'assunzione dell'interrogatorio formale e della prova per testi richieste dalla società opposta evidenziando che, anche ipotizzando l'esito in senso favorevole alla società opposta dell'interrogatorio formale, finalizzato a provare la richiesta dell'amministratore al mantenimento del ponteggio oltre la scadenza prevista nel contratto, ciò sarebbe stato irrilevante ai fini decisori.
Resta assorbita dalla presente decisione la doglianza di cui al terzo motivo di appello.
In conclusione, l'appello va totalmente rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'arti 13 comma 1 quater dpr n. 115 del 2002, la ricorrenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis del citato articolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 442/2016 emessa dal Giudice d Pace di Siracusa, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto confermando per l'effetto la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato Parte_1 Controparte_1
delle spese e competenze del presente giudizio che liquidano in euro 1701,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3) ai sensi dell'arti 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 dichiara che la società appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso in Siracusa, il 9 aprile 2025
Il GIUDICE dott. Alessia Romeo
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