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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5526/2023 R.G., iniziata con atto di citazione notifi- cato il 21/9/2023, da
, c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA S. AN- Parte_1 P.IVA_1
TONIO 5 37122 VERONA presso lo studio dell'Avv. TOURNIER ROBER-
TO, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso C.F._1
- ATTORE OPPONENTE - contro c.f.: , elettivamente domicilia- Controparte_1 P.IVA_2
to in CORSO DEL POPOLO 14 PADOVA, presso lo studio dell'Avv.
MARCHETTO STEFANIA, c.f.: , dal quale è rappre- C.F._2
sentato e difeso - CONVENUTO OPPOSTO -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1709/2023 emesso da questo Tribunale il 30/6/2023.
Causa introitata in decisione a seguito di espletamento di prova orale, sulle seguenti conclusioni di parte attrice opponente: “1°) in via preliminare, autorizzare la chiamata in cau- sa del terzo, Dott. , nato a [...] il [...], residente in [...] (C.F.: .), per le ragioni esposte nella narrativa C.F._3 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale del 20/09/2023; 2°) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per materia e per terri- torio del Giudice Ordinario del Tribunale di Padova ad emettere il decreto ingiuntivo oppo- sto ed a decidere sulla materia del contendere, essendo competente, in via esclusiva, il Giudi- ce del Lavoro del Tribunale di Vicenza, e, quindi, fissare apposito termine per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente, con l'adozione di ogni e qualsiasi conseguente provvedimento di legge;
3°) ad ogni modo, in conseguenza della declaratoria di cui al punto che precede, revocare e mettere nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo;
4°) nel merito, a contraddittorio integrato, accertare e dichiarare, comunque, il grave ina- dempimento contrattuale della società “ e per essa del Dott. Controparte_1 CP_2
, per completa mancata esecuzione della prestazione contrattuale promessa e
[...] dell'oggetto del contratto in questione, in conformità di quanto dedotto nel paragrafo – III – della narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda ricon- venzionale del 20/09/2023 ed anche per quanto dedotto alla lettera C) del punto 3°) della memoria ex art. 171-ter n. 1 C.p.c. del 02/01/2024;
5°) conseguentemente, dichiarare risolto il contratto sottoscritto alle parti in data 20/01/2023 per grave inadempimento contrattuale della società “ e per essa del Controparte_1 Dott. , sempre per le ragioni dedotte nel paragrafo – III – della narrativa dell'atto CP_2 di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale del 20/09/2023 ed anche per quanto dedotto alla letteraC) del punto 3°) della memoria ex art. 171-ter n. 1
C.p.c. del 02/01/2024;
6°) derivativamente, dichiarare non dovuto l'importo di € 18.117,00.- richiesto dalla società opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo del 25/05/2023, con conseguente revoca e mes- sa nel nulla del decreto ingiuntivo opposto;
7°) accogliere la domanda riconvenzionale proposta dalla società “ al paragrafo Parte_1
– IV – della narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale del 20/09/2023 e per i motivi tutti sopra illustrati, e, conseguentemente, con- dannare la società “ al pagamento in favore della società opponen- Controparte_1 te, della somma complessiva di €5.880,40 - o nella misura che sarà ritenuta di giustizia o nel- la misura determinata in via equitativa dall'On.le Giudicante, oltre interessi legali;
8°) rigettare, comunque, ogni avversa eccezione, contestazione e richiesta, perché del tutto destituita di fondamento;
9°) condannare la società opposta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge. In via istruttoria, ove ritenuto ancora necessario al fine dell'accoglimento delle suddette con- clusioni, la società “ - previa revoca dell'ordinanza dell'11/04/2024 e Parte_1 dell'ordinanza del 22/05/2024 – insiste:
- nell'ammissione della prova testimoniale come articolata e richiesta nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 20/09/2023 e nella memoria ex art. 171-ter n. 1 C.p.c. del 02/01/2024,
- nell'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio come richiesta nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale del 20/09/2023 e nella memo- ria ex art. 171-ter n. 1 C.p.c. del 02/01/2024.”
e di parte convenuta opposta: “Ogni diversa domanda ed istanza disattesa, NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, confermandosi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto con conseguente con- danna al pagamento delle somme ivi liquidate pari a €. 18.117,00 per capitale, oltre interessi dalla domanda, e spese di procedura per complessivi €. 713,00 + 15% spese forfettarie, oltre iva e cpa, e per l'effetto rigettarsi la domanda riconvenzionale avanzata da per Parte_1 essere la stessa infondata e non provata;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA E
[...]
per la non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse doman- CP_3 de, rideterminarsi gli importi dovuti a Manager A Tempo per l'attività comunque effettiva- mente svolta, sulla base di quanto verrà accertato in corso di causa, rigettandosi in ogni caso
- 2 - la domanda riconvenzionale avanzata da per essere la stessa infondata e non pro- Parte_1 vata.
IN ULTERIORE SUBORDINE E SALVO GRAVAME: per la non creduta ipotesi di accogli- mento della domanda riconvenzionale proposta, ridursi l'importo del risarcimento richiesto nei limiti di quanto verrà accertato in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, rimborso forfettario 15% ed ulteriori accessori di legge compresi.”
FATTO E DIRITTO.
Preliminarmente, l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente è infondata e va pertanto rigettata.
Oggetto della presente controversia è un credito per servizi azionato da una società ( nei confronti di altra società ; tale Controparte_1 Parte_1
credito pur ricomprendendo un compenso per attività professionale (peraltro nascente da diverso contratto), non si esaurisce soltanto in esso (confrontasi successivi punti 1 e 2).
Ai sensi dell'art. 409 c.p.c., il Giudice del lavoro è competente per le
contro
- versie relative a rapporti di lavoro;
ciò implica che una delle due parti conten- denti sia un lavoratore/collaboratore; circostanza che nella fattispecie, non si verifica in quanto sia l'opponente che l'opposta sono società.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
ha diritto al pagamento da parte di di quanto Controparte_1 Parte_1
pattuito per le prestazioni rese dal dott. a gennaio e febbraio CP_2
2023.
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
1) Il 20/01/2023, gli odierni contendenti hanno stipulato un contratto in forza del quale l'opposta forniva all'opponente un manager individuato nella perso- na del dott. , che avrebbe realizzato il progetto di ottimizzazione CP_2
del processo del credito (vedasi doc. 2 opponente). Il contratto, ai sensi dell'art. 4, aveva durata annuale (dal 25/01/2023 al 31/01/2024) e stabiliva ex allegato A, un compenso in favore di Manager a di €2.625,00# ol- CP_1
- 3 - tre iva per il mese di gennaio 2023, ed €10.500,00# oltre iva per i restanti me- si fino alla scadenza contrattuale. Veniva pattuito anche un rimborso di
€13,00# al giorno per il pasto, ai sensi dell'allegato A e di tutte le spese di viaggio sostenute per svolgere l'incarico assegnato, ex art. 8.
2) Il 20/01/2023, l'opposta ha stipulato col dott. un contratto col- CP_2
legato a quello di cui al precedente punto 1, in forza del quale il secondo si impegnava nei confronti della prima, a prestare l'attività professionale indica- ta nell'accordo di cui al precedente punto 1 (vedasi doc. 12 opposta).
Nell'allegato A dell'anzidetto negozio, il compenso pattuito era di €2.000,00# oltre iva, per il mese di gennaio ed €8.000,00# oltre iva, per i restanti mesi fi- no alla scadenza contrattuale del 31/01/2024, il rimborso per pasto giornaliero era di €13,00# e quello per la trasferta dall'abitazione del dott. al- CP_2
la sede dell'opponente, era di €280,00#, oltre iva, per il mese di gennaio 2023 ed €1.120,00# oltre iva per i restanti mesi fino al 31/01/2024.
3) Le fatture emesse da ed azionate col decreto ingiun- Controparte_1
tivo opposto sono la n.13/2023 del 31/01/2023 (vedasi doc. 5 ingiungente) e la n.25/2023 del 28/02/2023 (vedasi doc. 6 ingiungente). Esse sono relative, rispettivamente, ai mesi di gennaio e febbraio 2023 ed espongono gli importi pattuiti a titolo di compenso e di rimborso spese per pasto, nel contratto di cui al precedente punto 1 ed a titolo di rimborso spese di viaggio, nel contratto di cui al precedente punto 2.
4) Il 28/02/2023, l'opposta ha esercitato il diritto di recesso verso il contratto di cui al precedente punto 1 (vedasi doc. 3 ingiungente).
Lo scrivente rileva che, ai sensi dell'art. 6, la facoltà di recesso prevista con- venzionalmente, non era subordinata alla giusta causa e a garanzia dell'opponente, prevedeva soltanto l'obbligo di preavviso di un mese.
- 4 - 5) con pec del 28/02/2023, ha rinunciato al preavviso di un mese Parte_1
previsto dal citato art. 6 del contratto stipulato tra gli odierni contendenti (ve- dasi doc. 4 ingiungente).
6) I due contratti di cui ai precedenti punti 1 e 2, a seguito del recesso legitti- mamente esercitato dall'opposta, hanno avuto una durata effettiva di poco più di un mese, nel corso della quale, il dott. ha svolto la sua presta- CP_2
zione professionale nel rispetto di quanto pattuito (vedasi dichiarazioni testi- moniali). E' evidente che dato il breve periodo in cui l'attività è stata svolta, essa si è limitata alla raccolta di tutti gli elementi di fatto utilizzabili dal dott. per effettuare le scelte che avrebbero dovuto incidere sulla situazione CP_2
finanziaria dell'opponente.
7) Le spese per pasti e viaggi, esposte nelle fatture azionate col decreto in- giuntivo opposto, non sono state contestate dall'opponente sia nella loro esi- stenza che nella loro entità.
In definitiva, deve versare a la complessiva Parte_1 Controparte_4 somma di €18.117,00# di cui €3.623,40# per la fattura n.13/2023 ed
€14.493,60#, per la fattura n.25/2023. Sul predetto importo complessivo van- no applicati gli interessi legali a far data dalla scadenza delle singole fatture, fino all'effettivo soddisfo.
In considerazione dell'esito della lite, le spese per essa sostenute vanno poste a carico dell'opponente, in favore dell'altra parte, liquidandole in €27,20# per esborsi, €5.100,00# per compensi, oltre I.v.a. e C.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.1709/2023 emesso da questo Tribunale il 30/6/2023.
- 5 - Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a Parte_1
pagare a in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, le spese di lite così come liquidate in parte motiva.
Così deciso il 14 gennaio 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
- 6 -