Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 30/04/2026, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02071/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04333/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4333 del 2025, proposto da
Roberto Bolognesi, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Bolognesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Pieve Porto Morone, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 111/24 del 31.05.2024 depositata il 05.06.24 emessa dal Giudice di Pace di Pavia nel proc. RG 2118/23, notificata il 18.02.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. AN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice ordinario ha condannato, tra l’altro, l’Amministrazione resistente “ alla refusione di spese e compensi di lite che liquida in favore dell’antistatario avvocato Roberto Bolognesi in complessivi € 548,00 di cui € 98,00 C.U., oltre S.G. 15%, CPA ed IVA se dovuta ”.
Sulla citata sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Giudice, prodotta in giudizio.
Parte ricorrente lamenta che il giudicato non sarebbe stato eseguito dall’amministrazione: in particolare l’Amministrazione non avrebbe provveduto al pagamento delle spese legali.
L’Amministrazione resistente, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 28 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente, si osserva che il giudizio di ottemperanza deve ritenersi ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio e anche quando le stesse siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa nell’ipotesi in cui si sia dichiarato antistatario (T.A.R. Lazio, sez. III, 25 ottobre 2024, n. 18733).
La pronuncia per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore antistatario e la parte pubblica soccombente legittima il primo a proporre giudizio di ottemperanza per il relativo adempimento, con la conseguenza che tale giudizio mira, anche nei suoi riguardi, a far conseguire al ricorrente vittorioso tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale e illegittimamente negata dall’Amministrazione, in ragione del contegno omissivo assunto in proposito (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 7389 del 28 dicembre 2005).
3. Tanto premesso, il ricorso è fondato.
Si premette che la sentenza del Giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come documentalmente provato dalla difesa del ricorrente.
È stato altresì rispettato il termine dilatorio, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 di centoventi giorni (intercorrente tra la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e la notifica del ricorso).
La pretesa fatta valere in giudizio dalla ricorrente risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’ obbligo portato dal titolo azionato.
L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Prefetto di Pavia, o un dirigente o un funzionario dallo stesso delegato, che assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, provvedendo ad adottare tutti gli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non è dovuto alcun compenso al commissario stesso.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza dei giudicati in epigrafe, ordinando all’Amministrazione intimata di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Pavia, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
c) condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di € 800,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO MI, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
AN LI, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AN LI | NO MI |
IL SEGRETARIO