Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 4.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2319/2022 R.G.L., avente a oggetto mansioni superiori e differenze retributive,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Natale Marchese;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Controparte_1
Giuseppe Berretta;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 23.3.2022, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…1) Accertare e dichiarare che, da agosto
2019, ha svolto mansioni corrispondenti alla qualifica di capo Parte_1
turno/coordinatore, II livello C.C.N.L. Logistica;
2) Accertare e dichiarare che ha diritto ad essere inquadrato nel II Parte_1
livello C.C.N.L. Logistica, con la qualifica di capo turno/coordinatore e, conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante in Controparte_1
carica ad inquadrare il lavoratore nel II livello C.C.N.L. Logistica;
1
pagamento, in favore di , della somma complessiva di Euro 8.205,00 o di Parte_1 quell'altra – anche maggiore – che sarà accertata in corso di causa, oltre somme maturande, interessi legali e rivalutazione, ai sensi dell'art. 429 cpc, da agosto 2019 e fino al soddisfo, a titolo di differenze retributive corrispondenti al II livello C.C.N.L. Logistica;
4) Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese”.
A sostegno di quanto sopra, il ricorrente deduce che dal giorno 1.3.2015 presta attività lavorativa alle dipendenze della con contratto di lavoro a tempo Controparte_1
indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, con rotazione di turni avvicendati nell'ambito di 24 ore su sette giorni a settimana e con la qualifica di supervisore PR
(assistenza ai passeggeri con ridotta mobilità) ex III livello del CCNL Logistica;
che da agosto 2019 svolge di fatto e con carattere di continuità mansioni corrispondenti al II livello del CCNL citato;
che la società resistente gli ha affidato l'incarico di capo turno;
che l'assegnazione alle mansioni superiori è sempre avvenuta ogni qualvolta ha prestato la propria attività lavorativa durante il turno pomeridiano e/o notturno;
che, infatti, nei predetti turni la società resistente non dispone della presenza dei lavoratori inquadrati con la qualifica di capo turno e/o coordinatore, i quali svolgono attività lavorativa solo nelle ore antimeridiane e, a volte, nelle prime ore del pomeriggio, né la società ha previsto la loro reperibilità nelle ore in cui non prestano servizio;
che egli ha diritto al riconoscimento del superiore livello contrattuale poiché dal mese di agosto 2019 svolge le mansioni di capo turno coordinatore con regolarità periodica, pur essendo stato inquadrato con la qualifica di supervisore PR ex III livello del CCNL di categoria;
che egli ha i compiti risultanti dalla comunicazione del 27.8.2019 in atti;
che da agosto 2019 svolge durante i turni pomeridiani e/o notturni le mansioni di capo turno/coordinatore PR, occupandosi dei compiti descritti in ricorso;
che l'assegnazione alle mansioni superiori è sempre avvenuta ogni qualvolta egli ha prestato la propria attività lavorativa durante il turno pomeridiano e/o notturno e ciò perché, come detto, durante i turni suddetti non è prevista la presenza dei lavoratori inquadrati con la qualifica di capo turno/coordinatore PR;
che a volte, prevalentemente la domenica, i coordinatori sono in riposo e mancano dal lavoro anche 24 ore continuative;
che egli svolge la mansione superiore con sistematicità, con una frequenza mensile di quattordici turni pomeridiani (14-22) e di cinque turni notturni (22-
05,45); che egli ha pertanto diritto ex art. 2103 c.c. all'assegnazione definitiva nel superiore profilo contrattuale e alle corrispondenti differenze retributive.
2 Con memoria difensiva depositata in data 30.5.2022, si è costituita in giudizio la società resistente svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “…- rigettare le domande avanzate dall'odierno ricorrente, siccome infondate in fatto e diritto;
- condannare controparte al pagamento di spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, come per legge.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prove orali.
L'udienza del 4.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione (senza necessità di ulteriore termine per note stante peraltro le note conclusive già depositate da parte ricorrente in data 24.5.2024 e da parte resistente in data 28.5.2024), viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso appare infondato e va pertanto rigettato.
2.1. Preliminarmente, va evidenziata l'astratta applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina prevista dall'art. 2103 c.c. in tema di mansioni superiori.
Al riguardo può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenza n. 1781/2024 emessa in data 29.3.2024 nel proc. n. 6043/2021 R.G.
– est. dott.ssa F. Porcelli).
Si ribadiscono, in particolare, le seguenti argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 1781/2024:
“...osserva il Tribunale che l'esame della presente controversia va condotto tenendo conto che la società resistente, sì come risulta dagli atti di causa, è una società di capitali a totale partecipazione pubblica, posto che la è integralmente partecipata Controparte_1
dalla che a sua volta è integralmente partecipata da enti pubblici (v. Camera di Parte_2
Commercio del Sud Est Sicilia, Città Metropolitana di Catania, Comune di Catania, IRSAP
e Libero Consorzio comunale di Siracusa) (cfr. all.ti n. 1 e 2 fascicolo resistente) ed ha per oggetto esclusivo l'attività di gestione di servizi aeroportuali e di strutture connesse e di supporto a quelle del traffico aeroportuale.
Al fine, dunque, di individuare la disciplina da applicare al rapporto di lavoro intercorrente tra [...] e la , occorre richiamare il condivisibile Parte_3
3 orientamento già espresso da parte della giurisprudenza di merito e dalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui all'adozione del modello societario civilistico consegue l'applicazione del regime del rapporto di lavoro privato, salvo espresse e specifiche previsioni di legge in senso derogatorio che, per come di seguito esposto, non si ritiene sussistano o si applichino al caso di specie.
La Suprema Corte, nel ricostruire il complesso ambito delle partecipate pubbliche, è costante nell'affermare che «la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le altre,
Cass. Sez. Un. 24591 del/2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. Sez. Un. 7759 del 2017) …12.4 Detta ricostruzione sistematica è stata fatta propria dal legislatore trovando la sua codificazione nel D.Lgs. n. 165 del 2016, art. 1, comma 3, (Testo Unico delle società a partecipazione pubblica) nel quale è previsto che "Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.". Quanto ai rapporti di lavoro l'art. 19 richiama al comma 1 "le disposizioni del capo I, 42 titolo II, del libro V del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi" facendo, però, salve le diverse disposizioni speciali dettate dallo stesso decreto come ad es. avviene in tema di reclutamento del personale (art. 19, comma 2, T.U. cit.)» (tra le tante, Cass. 16.11.2021, n.
34720).
A ciò consegue che, nell'individuazione della disciplina da applicare alle società pubbliche, la regola generale è quella della normativa di diritto privato, salve specifiche deroghe di legge che riguardano singoli settori di attività o singole materie con un effetto di «ibridazione delle forme» (cfr. in senso conforme numerose pronunce rese in tema di riparto di giurisdizione: Cass. S.U. 29078/2019; Cass. S.U. 22406/2018; Cass. S.U.
21299/2017; Cass. S.U. 26591/2016; ma anche Adunanza Plenaria 10/2011).
Occorre poi sottolineare che le norme citate hanno imposto alle società a partecipazione pubblica solo vincoli in materia di assunzione, assoggettandole per il reclutamento del personale ai criteri, alle modalità e ai principi di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001: ciò determina un doppio regime, vincolistico quanto al reclutamento e liberal-privatistico
4 relativamente al sistema delle promozioni interne, consensuale all'applicazione dell'art. 2103 c.c.
Possono a tal riguardo richiamarsi, per chiarezza espositiva, le argomentazioni della
Suprema Corte nelle sentenze n. 35421/2022 e n. 35422/22: «È risalente nel tempo, ma ancora attuale, l'orientamento espresso da questa Corte secondo cui nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati il mutamento delle mansioni e della qualifica non comporta novazione oggettiva del rapporto di lavoro intercorso, senza soluzione di continuità, fra i medesimi soggetti, giacché l'art. 2103 c.c., in tutte le versioni succedutesi nel tempo, prevedendo la possibilità di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, considera il mutamento delle mansioni originarie come semplice modificazione dell'oggetto dello stesso rapporto, anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione di una diversa qualifica comporti l'applicazione di una diversa normativa collettiva o il passaggio ad altra categoria (cfr. Cass. n. 11/1988, Cass. n. 186/1984, Cass. n. 1055/1975). Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati, pertanto, l'attribuzione della qualifica superiore avviene nell'ambito dell'unico rapporto già costituito e non determina l'instaurazione di un rapporto autonomo, distinto dal precedente, sicché non può essere equiparata all'assunzione. Alla luce del richiamato principio, applicabile alle società a partecipazione pubblica per la natura privatistica delle stesse e dei rapporti dalle medesime instaurati, è da escludere che la disciplina del reclutamento, dettata dapprima dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, e poi dal D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 19, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera. […]
L'equiparazione alla costituzione del rapporto di impiego del passaggio fra aree diverse, non si presta, però, ad essere applicata alle società controllate né può costituire un argomento per estendere all'assegnazione di fatto di mansioni superiori la nullità virtuale derivante dalla previsione del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, o quella testuale prevista dal
D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 19, comma 4. Quanto al primo aspetto va detto che la contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle società controllate non è quella disciplinata dal D.Lgs. n. 165 del 2001 che, in relazione alla classificazione del personale, tiene conto della distinzione fra area di inquadramento e livello o posizione economica all'interno dell'area.
D'altro canto, e questo argomento potrebbe essere assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'orientamento che riconosce un'efficacia novativa al passaggio di area ha ragionato su rapporti di impiego pubblico che richiedono, nella normalità, il superamento di una procedura concorsuale in senso stretto, attuativa del precetto dell'art. 97 Cost.,
5 procedura alla quale la stessa Corte Costituzionale ha escluso che possa essere equiparata quella prevista dai richiamati del D.L. n. 112 del 2008, art. 18 e del D.Lgs. n.
175 del 2016, art. 19. In particolare, ha sottolineato la Corte che "con il D.L. 25 giugno
2008, n. 112, art. 18 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, e poi con il D.Lgs. n. 175 del 2016, citato art. 19, sono stati introdotti criteri di selezione ai fini delle assunzioni del personale in questione, ma è anche vero che non si è mutata la natura strettamente privatistica del rapporto, né si è imposta una procedura propriamente concorsuale. Rimane dunque fra questo personale e quello dipendente delle pubbliche amministrazioni una barriera tuttora insuperabile, che trova la sua giustificazione anzitutto sul piano delle scelte discrezionali compiute dal legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile..." (Corte Cost. n. 227/2020).
7.5. In altri termini, fermo restando che le procedure di reclutamento imposte dalle disposizioni inderogabili più volte richiamate costituiscono formalità necessarie per l'instaurazione del rapporto alle dipendenze delle società controllate, rapporto del quale condizionano la validità, sulla previsione delle stesse non si può fare leva per ritenere derogata, in assenza di un'espressa previsione normativa, la disciplina delle mansioni del rapporto già costituito, sia perché alle società partecipate non possono essere estesi né il
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, né i principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di concorsi pubblici interni, sia in quanto la nullità virtuale ex art. 1418 c.c., comma 1, richiede che la norma proibitiva si riferisca al contratto o all'atto del quale si vuole porre in discussione la validità».
Pertanto, in assenza di specifiche norme derogatorie della disciplina di diritto privato, deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina delle mansioni di cui all'art. 2103
c.c. [...]” (cfr. sentenza n. 1781/2024 del Tribunale di Catania, cit.).
Stante quanto sopra, in definitiva, nella fattispecie in esame trova applicazione l'invocato art. 2103 c.c., sicché è sulla base di tale norma che va valutata la fondatezza della domanda attorea volta al riconoscimento del superiore livello II del CCNL di riferimento, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive.
2.2. Ciò posto, il ricorso appare infondato e va pertanto rigettato in considerazione del mancato raggiungimento della prova, da parte del ricorrente, dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 c.c.
6 2.3. Nella fattispecie in esame, la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato non è contestata tra le parti e risulta altresì dalla documentazione in atti.
In particolare, parte ricorrente è stata assunta dalla società resistente a decorrere dall'1.3.2015 con contratto di lavoro subordinato part time dapprima a tempo determinato e poi convertito a tempo indeterminato, con qualifica di PR (assistenza ai passeggeri con ridotta mobilità) e inquadramento al IV livello del CCNL del settore Logistica, Trasporto
Merci e Spedizioni (cfr. doc. n. 2 di parte resistente).
A seguito della procedura selettiva interna descritta nella memoria difensiva di parte resistente, con comunicazione del 27.8.2019 parte ricorrente è stata inquadrata al III livello del CCNL di categoria con le mansioni di “Supervisore PR” (cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente e doc. nn.
3-7 di parte resistente).
A fronte di ciò, parte ricorrente ha dedotto di avere svolto da agosto 2019 mansioni superiori riconducibili al II livello del CCNL di categoria, espletando con sistematicità, durante il turno pomeridiano e notturno, mansioni di capo turno/coordinatore PR, con conseguente diritto al superiore inquadramento contrattuale e alle corrispondenti differenze retributive reclamate.
Parte resistente ha invece contestato la prospettazione attorea, ribadendo la correttezza dell'inquadramento di parte ricorrente nel livello III del CCNL di categoria.
L'assunto di parte ricorrente non appare fondato.
2.4. In termini generali, l'invocato art. 2103 c.c., in tema di mansioni superiori, nella versione vigente ratione temporis – dopo la sostituzione disposta dall'art. 3 D.Lgs. n.
81/2015 – stabilisce sul punto che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. [...]. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. [...].
Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”.
Ai fini del superiore accertamento, la Suprema Corte ha precisato che “Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè,
7 dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione…” (cfr. C. Cass.
26233/2008; C. Cass. 26234/2008; C. Cass. 28284/2009; C. Cass. 20272/2010; C. Cass.
8589/2015; C. Cass.21329/2017; C. Cass. 26593/2018; C. Cass. ord. n. 8158/2020).
Sul punto, inoltre, la Corte di Cassazione ha osservato che “L'assegnazione a mansioni diverse da quelle di assunzione determina il diritto del lavoratore all'inquadramento superiore di cui all'art. 2103 c.c. anche quando le prime siano solo prevalenti rispetto agli altri compiti affidatigli, non richiedendo la predetta norma lo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica superiore, ma solo che i compiti affidati al lavoratore siano superiori a quelli della categoria in cui è inquadrato” (cfr. C.
Cass. 25673/2019; cfr. altresì C. Cass. 2969/2021 secondo cui “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale”).
In merito alla ripartizione dell'onere della prova, infine, la Suprema Corte ha ritenuto che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.....” (cfr.
Cass. 23354/2018; Cass. 8025/2003).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha altresì osservato che “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la
8 coincidenza delle mansione svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale, non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore” (cfr. C. Cass. n. 5536/2021 e Cass. n. 1012/2003).
2.5. Nella specie, come detto, parte ricorrente ha dedotto di essere formalmente inquadrata nel III livello del CCNL di settore con mansioni di “Supervisore PR”, ma di avere svolto da agosto 2019 mansioni di “Capoturno/Coordinatore PR” rientranti nel II livello del medesimo CCNL.
L'assunto attoreo non risulta dimostrato.
2.6. In base alla declaratoria del predetto CCNL di categoria, rientrano nel III livello (parametro 128) di formale inquadramento i “…lavoratori che svolgono attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza della riparazione stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro” (cfr. doc. n.
7 di parte ricorrente).
In particolare, per quel che qui rileva e come incontestato tra le parti, rientra nel predetto III livello la qualifica di “Supervisore PR” formalmente assegnata a parte ricorrente da agosto 2019 (sul punto cfr. verbale di udienza dell'11.10.2024, in cui “…i procuratori delle parti insistono in atti ed evidenziano che non vi è contestazione in ordine alla astratta descrizione delle mansioni di supervisore e di coordinatore riprodotta nei rispettivi scritti difensivi e contenuta, quanto alla figura di “supervisore PR”, nel doc. n.
7 di parte resistente;
[…]”).
Più specificamente, siccome risulta dalle incontestate descrizioni delle mansioni contenute nei rispettivi atti introduttivi e dalla comunicazione del 27.8.2019 di
“assegnazione incarico “Supervisore PR””, rientrano nella predetta mansione di
” le seguenti attività: “…- Prestare servizio attraverso l'utilizzo Parte_4 dell'apposito sistema informatico in dotazione presso la “postazione monitor PR”;
9 - Occuparsi, tramite il sistema informatico, di assegnare le risorse PR in funzione delle richieste di assistenza;
- Garantire, attraverso l'utilizzo del sistema informatico, una equa rotazione e/o distribuzione dei carichi di lavoro tra tutti gli addetti al PR;
- Riferire prontamente al Coordinatore PR l'eventuale assenza di personale in modo da permettere la tempestiva sostituzione e/o la variazione dei turni e l'eventuale prolungamento di orario di lavoro;
- Comunicare al Coordinatore PR le richieste di permessi dal lavoro da parte degli addetti PR, sia in ingresso che in uscita;
- Interagire con il Coordinatore PR, tenuto conto del fabbisogno operativo, per programmare le pause degli operatori in turno;
- Comunicare al Coordinatore PR eventuali disservizi, anomalie, criticità (quali ad es. un incremento anomalo delle malattie o la perdurante assenza di personale, ecc.) allo scopo di permettere che questi possa intraprendere, di concerto con il Direttore Generale, tutte le azioni utili e necessarie per affrontare e risolvere il problema;
- Comunicare al Coordinatore PR tutte le non conformità sul corretto utilizzo di tutti gli strumenti di lavoro in dotazione e sul corretto uso della divisa;
- Redigere relazione di servizio ogni fine turno e inviarla al Coordinatore e .” Parte_5
(cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso e doc. n. 4 ivi allegato, nonché pagg. 7 e 8 della memoria difensiva e doc. n. 7 ivi allegato).
2.7. A fronte di quanto sopra, parte ricorrente ha invece allegato di avere svolto di fatto mansioni di “capo turno/coordinatore PR” rientranti nel II livello del CCNL di categoria, come descritte nell'atto introduttivo.
In particolare, nell'atto introduttivo è stato sul punto dedotto che “…da agosto
2019, pur in assenza di specifiche disposizioni di servizio della Società datrice di lavoro, il ricorrente svolge le mansioni di capo turno/coordinatore PR durante i turni di pomeriggio e/o di notte”, che “…i capiturno/coordinatori PR prestano attività lavorativa solo nelle ore antimeridiane o, a volte, nelle prime ore del pomeriggio”, che “…L'odierno ricorrente, in occasione dell'espletamento della mansione superiore di capo turno/coordinatore, ha il compito di: provvedere alla tempestiva sostituzione e/o alla variazione dei turni e all'eventuale prolungamento di orario di lavoro, nel caso in cui il supervisore PR riferisca prontamente l'eventuale assenza di personale;
concedere i permessi dal lavoro, richiesti dagli addetti PR, sia in ingresso che in uscita;
programmare le pause degli operatori in turno;
intraprendere, di concerto con il Direttore
10 Generale, tutte le azioni utili e necessarie per affrontare e risolvere eventuali disservizi, anomalie, criticità (quali ad es. un incremento anomalo delle malattie o la perdurante assenza di personale, ecc.); intervenire sul corretto utilizzo di tutti gli strumenti di lavoro in dotazione e sul corretto uso della divisa;
acquisire la relazione di servizio, da parte dei supervisori PR, ogni fine turno;
gestire le problematiche imprevedibili e con carattere d'urgenza relative al servizio, anche interagendo con le compagnie aeree come, ad esempio, giustificare l'eventuale ritardo del volo a causa di operazioni di PR;
emettere ordini di servizio. […]” (cfr. pagg. 3 e 4 del ricorso).
Alla luce di tali elementi, parte ricorrente ha quindi rivendicato il superiore inquadramento nel livello II del CCNL, mentre la società resistente ha contestato tale prospettazione.
2.8. Secondo la declaratoria del predetto CCNL di categoria, rientrano nel II livello
(parametro 146) rivendicato i “…lavoratori con mansioni di concetto, che con specifica collaborazione svolgono attività amministrativa o tecnica caratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive loro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale e/o formazione tecnico pratica ed una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa”.
In particolare, per quel che qui rileva e come incontestato tra le parti, rientra nel predetto II livello la rivendicata qualifica di “Coordinatore/capo turno” descritta da parte resistente nella propria memoria difensiva e risultante dal “…modello di contratto relativo a un “coordinatore addetti PR”” esibito da parte resistente all'udienza dell'11.10.2024 e prodotto in data 15.10.2024 (sul punto cfr. verbale di udienza dell'11.10.2024, cit., in cui – da un lato – i procuratori delle parti “…evidenziano che non vi è contestazione in ordine alla astratta descrizione delle mansioni di supervisore e di coordinatore riprodotta nei rispettivi scritti difensivi e contenuta, quanto alla figura di “supervisore PR”, nel doc. n.
7 di parte resistente;
[…]” e – dall'altro lato – il procuratore di parte resistente “…esibisce modello di contratto relativo a un “coordinatore addetti PR”, da cui risulta la relativa descrizione delle mansioni […], precisando che la descrizione delle mansioni è predisposta e contenuta – in maniera uniforme in relazione a ciascuna categoria – nei contratti individuali di lavoro predisposti dalla società”, mentre il procuratore di parte ricorrente “…ne prende atto e aderisce alla predetta richiesta di produzione documentale”).
Più specificamente, siccome risulta dal citato e incontestato “…modello di contratto relativo a un “coordinatore addetti PR””, rientrano nella predetta mansione di
11 “coordinatore addetti PR” le seguenti attività: “…- Coordinarsi con l'Ufficio Turni per l'elaborazione periodica dei turni degli addetti al fine di garantire, subordinatamente alle previsioni di traffico, un adeguato numero di risorse presenti nei turni periodici;
- Gestire la turnazione giornaliera degli addetti al fine di adeguare un numero di risorse adeguato alle eventuali modificate necessità della giornata in corso;
- Trasmettere tempestivamente all'Ufficio del Personale i giustificativi delle assenze e le comunicazioni di malattia ricevute;
- Mantenere i contatti con il coordinamento di scalo al fine di pianificare e organizzare le strategie operative e le modalità gestionali da mettere in atto (staffette o servizi dedicati) sulla base delle previsioni di traffico;
- Supervisionerà il servizio svolto dall'addetto PR al monitor nell'assegnazione dei servizi, rispettando le priorità indicate dal coordinamento di scalo, ovvero:
Il numero di PR da assistere
I tempi necessari per l'espletamento del servizio
Le Risorse disponibili
Le risorse necessarie all'esecuzione
La tipologia delle assistenze
La concomitanza dei servizi
Quant'altro potrebbe concorrere alla riduzione del livello qualitativo;
- Monitorare il decoro, cortesia, professionalità e competenza di ciascun addetto nello svolgimento dell'assistenza ai PR relazionando su disservizi, anomalie comportamentali e disfunzioni;
- Garantire una efficiente ed equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra gli addetti
PR in funzione delle concrete attività operative e delle esigenze del servizio, con l'ausilio del sistema informatico in dotazione;
- Tenere sotto controllo l'efficienza degli ausili in dotazione, tramite controlli sistematici di efficienza (previsti da procedure ad hoc) effettuati dagli addetti;
- Partecipare alla gestione operativa delle risorse umane, monitorando che lo svolgimento delle attività non vada a determinare ritardi nell'erogazione delle assistenze ai passeggeri e dei voli;
- Predisporre, di concerto con il Gestore, gli aggiornamenti alle istruzioni operative che saranno cogenti solo dopo l'approvazione della Direzione Generale;
12 - Monitorare il livello di conoscenza e competenza del personale addetto all'assistenza dei
PR con puntuali interventi correttivi al fine di garantire la massima efficienza nei processi produttivi;
- Proporre percorsi formativi di aggiornamento periodici;
- Compilerà per la parte di propria competenza, unitamente all'attuale Coordinatore del
PR, le schede di valutazione del personale su base annua che dovranno essere trasmesse al Direttore Generale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento”
(cfr. documentazione prodotta da parte resistente in data 15.10.2024 a seguito dell'autorizzazione concessa all'udienza dell'11.10.2024, nonché pagg. 6 e 7 della memoria difensiva e pagg. 3 e 4 del ricorso).
2.9. Tanto premesso, la documentazione in atti e le prove orali assunte non sono valse a dimostrare che l'attività lavorativa svolta da parte ricorrente abbia caratteristiche tali da confermare l'effettivo, continuativo e prevalente espletamento di attività inquadrabili nel rivendicato livello II del CCNL di categoria (sub specie di “coordinatore addetti PR”).
Ed infatti, ad avviso di questo giudicante, le allegazioni attoree, la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese dai testi escussi non consentono di confermare l'effettivo espletamento di mansioni recanti i tratti caratterizzanti dell'incarico di “coordinatore addetti PR” ex livello II del CCNL di categoria, come sopra descritto.
2.10. A tal fine, in primo luogo, non assume rilievo decisivo la documentazione prodotta in atti da parte ricorrente, trattandosi unicamente della comunicazione del
27.8.2019 di “Assegnazione incarico “Supervisore PR” (cfr. doc. n. 4, cit.).
Al contrario, dalla incontestata documentazione prodotta da parte resistente, da un lato, emerge la sottoscrizione degli ordini di servizio da parte dei coordinatori e Pt_6
e dal direttore generale e non anche da parte del ricorrente;
dall'altro lato, risulta Pt_7 sostanzialmente confermata la deduzione di parte resistente secondo cui “…è il
Coordinatore, anche in risposta alle segnalazioni dei Supervisori PR, a CP_2 disporre le sostituzioni, i cambi turno e il prolungamento dell'orario di lavoro degli addetti PR” (cfr. pag. 9 della memoria difensiva e doc. nn. 10-14: ordini di servizio e chat whatsapp;
cfr. altresì doc. nn. 15 e 16 di parte resistente, concernenti parimenti disposizioni e comunicazioni provenienti dai coordinatori e non già dall'odierna parte ricorrente).
13 2.11. In aggiunta a quanto sopra, a fronte delle contestazioni di parte resistente, lo svolgimento dell'attività di “coordinatore addetti PR” ex superiore livello II del CCNL non risulta neppure sufficientemente suffragato dall'istruttoria orale espletata.
Ed invero, mentre il legale rappresentante della società resistente ha riferito in sede di interrogatorio formale di non essere “…in grado di rispondere sul capitolo di prova in esame poiché io non ho rapporti con il personale e quindi non posso essere a conoscenza della circostanza in esame” (cfr. verbale di udienza del 4.4.2023), nessuno dei testi escussi ha fornito elementi decisivi a conforto delle tesi sostenute in ricorso al riguardo (si riportano di seguito quasi integralmente, per comodità di lettura, le dichiarazioni rese).
2.12. Innanzitutto, il teste di parte ricorrente , dopo Testimone_1 avere premesso di conoscere “…la parte ricorrente in quanto si tratta di uno dei miei supervisori in ambito lavorativo” e di svolgere “…l'attività di operatore aeroportuale presso l'aeroporto di Catania, settore PR (persone con ridotta mobilità) alle dipendenze di e ciò dal 2019 a tempo indeterminato, mentre in precedenza avevo Controparte_1 svolto attività come lavoratore stagionale”, ha sul punto dichiarato quanto segue:
“…confermo che il ricorrente è uno dei miei supervisori, nel senso che mi interfaccio con lui per le varie problematiche che si verificano durante il turno e la predetta mi dà le indicazioni sulle operazioni da svolgere;
preciso che io ricevo le indicazioni sull'attività da svolgere da parte dei supervisori anche se si tratta di turni antimeridiani e sono presenti i capiturno coordinatori.
A.D.R: cap. 1: che io sappia il ricorrente ha la qualifica di supervisore ma non quella di capo turno/coordinatore PR;
preciso che i capiturno coordinatori presso il settore PR, ovvero “persone con ridotta mobilità”, sono i sig.ri e CP_2 Parte_8 da quando io lavoro in aeroporto e dunque dall'anno 2018, io ho visto i predetti e Pt_6
lavorare solamente nelle ore antimeridiane, ovvero dalle ore 06:00 alle ore Pt_7
14:00; io non ho mai visto i predetti nei turni pomeridiani e notturni;
io svolgo anche turni pomeridiani e notturni;
in particolare io svolgo in maniera alternata e con la stessa frequenza turni antimeridiani, pomeridiani e notturni;
confermo che il ricorrente, come tutti i supervisori, svolge le attività di capo turno Tes_2
durante i turni pomeridiani e notturni e ciò da quando io lavoro in aeroporto e da quando il ricorrente è diventato supervisore;
che io ricordi il ricorrente è diventato supervisore nel 2019, però non ricordo il mese;
in particolare il ricorrente mi dà indicazioni sul lavoro da svolgere e si interfaccia con le società di Handling in caso di assistenza imprevista o anomalie durante il turno;
ad
14 esempio, se manca o ritarda un collega durante il turno, è il ricorrente, o uno degli altri supervisori, che mi chiede di effettuare lo straordinario per coprire la mancanza;
si occupa di concedere i permessi dal lavoro sia in ingresso sia in uscita;
preciso che i supervisori effettuano le relazioni di servizio che vengono inoltrate tramite e-mail ai coordinatori e al direttore;
non so dire se il ricorrente emette ordini di servizio, però posso dire che il ricorrente, come tutti i supervisori, gestisce le forze nelle varie postazioni, nel senso che assegna a ciascuno degli addetti una postazione di lavoro;
preciso che le postazioni di lavoro sono solamente due, ovverosia la “sala amica partenze” e la “sala amica arrivi”.
A.D.R.: il ricorrente alterna come me i turni antimeridiani, pomeridiani e notturni;
durante ciascun turno vi sono circa 70 addetti PR, fra autisti ed operatori;
durante ciascun turno possono operare o un solo supervisore oppure, più raramente, tre supervisori.
A.D.R. Avv. preciso che io mi interfaccio con i supervisori in ordine a straordinari, CP_3
permessi ed esigenze di servizio;
presumo che i supervisori, tra cui il ricorrente, a loro volta si interfacciano con il capo turno e ciò viene anche scritto dal supervisore sul foglio giornaliero dei turni;
con riguardo ai turni, nell'immediato, quando non vi sono i capiturno, la modifica dell'orario del turno è effettuata dai supervisori sul foglio giornaliero dei turni e poi viene apposto il visto da parte di uno dei due capiturno;
a monte, i turni standard sono stabiliti direttamente dall'ufficio turni dell'amministrazione ed io in particolare mi interfaccio con un tale preciso che i supervisori, Persona_1
quando non vi sono i capi turno, si occupano di modificare i turni in caso di urgenze e poi queste modifiche vengono annotate dal supervisore stesso e vistate successivamente dal capo turno.
A.D.R. Avv. non ho mai visto un ordine di servizio firmato dal ricorrente. CP_3
A.D.R.: non ho mai visto il ricorrente interfacciarsi con il direttore generale di CP_1
[...
A.D.R. Avv. Marchese: con riguardo ai permessi urgenti durante il turno, se vi è il capoturno il permesso viene richiesto al capoturno, altrimenti nei turni pomeridiani e notturni viene richiesto al supervisore;
in questi casi, il permesso mi viene concesso dal supervisore, il supervisore lo trascrive sul foglio giornaliero dei turni e l'indomani il capoturno coordinatore lo vista e lo trasmette all'amministrazione.
A.D.R. Avv. Marchese: confermo che ciascun supervisore effettua in maniera alternata turni mattutini, pomeridiani e notturni;
preciso che i supervisori svolgono con maggiore
15 frequenza turni pomeridiani e notturni;
in particolare, la parte ricorrente, come tutti i supervisori, svolge circa 15-16 turni pomeridiani e notturni al mese, a fronte di circa 20-
23 giorni mensili lavorativi;
Avv. Marchese: in caso di operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri a ridotta Tes_2
mobilità possono sorgere problematiche che determinano ritardi per la compagnia aerea di riferimento;
in tali casi, se non sono presenti i capiturno, la compagnia aerea si interfaccia direttamente con i supervisori, tra cui il ricorrente;
A.D.R. Avv. Marchese: io non ho mai visto i capiturno coordinatori interfacciarsi con il direttore generale;
A.D.R.: attualmente vi sono 9 supervisori nel settore PR e ciascuno di questi svolge circa 15-16 turni pomeridiani e notturni al mese;
in caso di contemporanea presenza di più supervisori nello stesso turno io e gli altri addetti possiamo interfacciarci indifferentemente con ciascuno di questi.” (cfr. verbale di udienza del 17.1.2023).
Ebbene, pur avendo genericamente e parzialmente confermato i capitoli di prova articolati in ricorso, il predetto teste non ha compiutamente confermato l'effettivo e prevalente svolgimento da parte del ricorrente di tutte le ulteriori e rilevanti attività rientranti nella qualifica di “coordinatore addetti PR”, come sopra descritte.
Nella specie, d'altronde, sulla base delle suindicate dichiarazioni del teste Tes_1
non può neppure reputarsi sufficientemente confermata la concreta e autonoma competenza di parte ricorrente con riguardo sia alle attività di variazione e sostituzione dei turni e di prolungamento dell'orario di lavoro degli addetti PR (“…io mi interfaccio con i supervisori in ordine a straordinari, permessi ed esigenze di servizio;
presumo che i supervisori, tra cui il ricorrente, a loro volta si interfacciano con il capo turno e ciò viene anche scritto dal supervisore sul foglio giornaliero dei turni;
con riguardo ai turni, nell'immediato, quando non vi sono i capiturno, la modifica dell'orario del turno è effettuata dai supervisori sul foglio giornaliero dei turni e poi viene apposto il visto da parte di uno dei due capiturno;
[…] i supervisori, quando non vi sono i capi turno, si occupano di modificare i turni in caso di urgenze e poi queste modifiche vengono annotate dal supervisore stesso e vistate successivamente dal capo turno”), sia all'attività di concessione di tutti i permessi (“…con riguardo ai permessi urgenti durante il turno, se vi
è il capoturno il permesso viene richiesto al capoturno, altrimenti nei turni pomeridiani e notturni viene richiesto al supervisore;
in questi casi, il permesso mi viene concesso dal supervisore, il supervisore lo trascrive sul foglio giornaliero dei turni e l'indomani il capoturno coordinatore lo vista e lo trasmette all'amministrazione”), sia all'emissione
16 degli ordini di servizio (“non ho mai visto un ordine di servizio firmato dal ricorrente”), sia all'interazione con la direzione generale (“non ho mai visto il ricorrente interfacciarsi con il direttore generale di ), sia alla diretta acquisizione delle relazioni di Controparte_1 servizio (“…i supervisori effettuano le relazioni di servizio che vengono inoltrate tramite e-mail ai coordinatori e al direttore”).
2.13. Parimenti, non appaiono decisive le dichiarazioni rese dall'ulteriore teste di parte ricorrente . Tes_3
Il predetto teste , dopo avere premesso di conoscere “…le parti in quanto Tes_3 siamo colleghi” e di lavorare “…per la società resistente quale addetto PR-autista dal
2008, dapprima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato”, svolgendo “…la mia attività presso l'aeroporto di Catania”, ha sul punto riferito quanto segue: “…A.D.R: cap.
1: il ricorrente ha la qualifica di supervisore ma non quella di capo turno/coordinatore
PR; con la sigla PR si intende “persone ridotta mobilità”; presso il settore PR i capiturno coordinatori sono e come detto, io lavoro CP_2 Parte_8
presso il medesimo settore PR;
i predetti capo turno/coordinatori e Pt_6 Pt_7
svolgono la loro attività solamente durante il turno mattutino, sino alle ore 15:30 circa;
di pomeriggio solamente in sporadici casi ho visto i predetti e in servizio;
io Pt_6 Pt_7
svolgo turni sia mattutini, sia pomeridiani sia notturni;
il turno notturno va dalle ore
22:00 alle 05:45, mentre i turni mattutini e pomeridiani sono variabili come orari di riferimento;
cap. 2: confermo che il ricorrente, come tutti i supervisori, svolge le attività di capo Tes_2
turno durante i turni pomeridiani e notturni nei quali non vi è la presenza dei capiturno e confermo che il ricorrente, come tutti i supervisori, durante questi Pt_6 Pt_7
turni, si occupa in toto della gestione di tutto il personale;
non ricordo da quando il ricorrente ha iniziato a svolgere l'attività di supervisore, però ribadisco che da quando è diventato supervisore ha iniziato a svolgere tali attività; in particolare, il ricorrente, così come tutti i supervisori, si occupa di provvedere alla sostituzione e/o alla variazione dei turni a all'eventuale prolungamento dell'orario di lavoro di lavoro;
in particolare, in caso di assenza di un collega o altre necessità di ulteriore personale il ricorrente, così come gli altri supervisori, si occupa di chiedere a noi colleghi chi è disponibile a espletare lavoro straordinario;
preciso che ciò avviene sia durante i turni pomeridiani e notturni in cui non vi sono i capiturno, sia durante i turni mattutini in cui i capiturno sono presenti;
17 il ricorrente, così come tutti i supervisori, si occupa di concedere i permessi di lavoro richiesti dagli addetti PR;
in particolare, si occupa di concedere, ad esempio, i permessi per uscite anticipate;
che io sappia sono i supervisori PR a gestire in autonomia questi permessi, senza necessità di autorizzazione da parte dei capiturno;
anche di tale attività i supervisori si occupano indistintamente durante tutti i turni di lavoro;
a tal proposito, preciso che io e i miei colleghi addetti PR ci interfacciamo sempre con i supervisori durante tutte le fasce orarie per ogni esigenza di lavoro, come ad esempio un cambio turno, un problema con un mezzo o altro;
preciso che con riguardo ai permessi in uscita, noi addetti PR ci interfacciamo sempre e solamente con i supervisori, mentre con riguardo ai permessi in entrata io quale addetto
PR mi interfaccio sempre con i capiturno, anche per i turni pomeridiani e notturni;
in caso di assenza dei capiturno mi interfaccio con loro telefonicamente e vengo da loro autorizzato sempre telefonicamente;
che io sappia, per i permessi in entrata anche gli altri addetti PR si interfacciano con i capiturno. confermo che sono i supervisori, tra cui il ricorrente, che programmano le pause degli operatori in turno e ciò durante tutte le fasce orarie e quindi anche durante il turno mattutino in cui sono presenti i capiturno;
le pause vengono gestite dai supervisori in autonomia, senza interfacciarsi con i capiturno;
preciso che noi addetti PR ci interfacciamo sempre con i supervisori per le normali problematiche di gestione del lavoro;
in base al tipo di problematica, presumo che i supervisori in certe occasioni si interfaccino a loro volta con i capiturno.
i supervisori si occupano anche di vigilare sul corretto utilizzo degli strumenti in dotazione e sul corretto uso della divisa;
ad esempio, se io non ho il telefono di servizio, i supervisori possono segnalare tale mancanza da parte mia nella relazione di servizio giornaliera.
i supervisori si occupano di predisporre la relazione di servizio per ogni turno di lavoro;
in questa relazione di servizio i supervisori segnalano anche eventuali anomalie e disservizi;
se mal non ricordo, i supervisori si occupano di effettuare la relazione di servizio del turno con riguardo a tutte le fasce orarie, ivi compresa quella mattutina;
se non sbaglio, ogni supervisore predispone una relazione di servizio;
durante ogni turno o fascia oraria vi sono circa due/tre supervisori e ciascuno di questi, se non sbaglio, predispone la sua relazione di servizio;
penso che dette relazioni di servizio vengano trasmesse dai supervisori ai capiturno;
non vi è un supervisore che si occupa di
18 raccogliere queste relazioni di servizio per poi inviarle al capoturno;
preciso che si tratta di relazioni predisposte e inviate telematicamente;
non ricordo problematiche imprevedibili e urgenti relative al servizio verificatesi durante la mia attività lavorativa e di cui si sono occupati i supervisori;
come detto i supervisori si occupano delle questioni concernenti gli addetti PR nei termini di cui sopra;
confermo che i supervisori interagiscono anche con le compagnie aeree, ad esempio per giustificare l'eventuale ritardo del volo per operazioni di PR;
in particolare, se durante un imbarco manca il personale o i mezzi per effettuare l'imbarco di una persona a ridotta mobilità, il supervisore si interfaccia con la compagnia aerea interessata per giustificare e spiegare la problematica;
anche di tale attività i supervisori si occupano durante tutte le fasce orarie e, quindi, anche in caso di presenza dei capiturno;
non sono a conoscenza di ordini di servizio emessi dai supervisori;
degli ordini di servizio si occupano i capiturno quasi sempre via chat.
A.D.R. Avv. Marchese: tutti i supervisori fanno turni mattutini, pomeridiani e notturni, però non so quantificare con esattezza il numero di questi.
A.D.R: Avv. Guglielmino: preciso che noi addetti PR abbiamo dei turni settimanali che vengono predisposti dall'ufficio del personale e poi vengono trasmessi via e-mail direttamente dall'ufficio del personale a ciascuno di noi;
i capiturno partecipano alla predisposizione di questi turni settimanali degli addetti PR;
che io sappia, i supervisori non partecipano a questa predisposizione settimanale dei turni;
A.D.R: Avv. Guglielmino: vi è un foglio turno in cui ciascuno di noi addetti PR inserisce nome cognome, squadra e mansione e l'altro collega con cui dobbiamo fare il cambio;
in tale foglio scriviamo anche l'orario effettivo di lavoro e l'orario di cambio turno;
tale foglio viene firmato dall'addetto PR uscente e dall'addetto PR entrante;
preciso che nell'ipotesi in cui un addetto PR voglia cambiare un turno di servizio già programmato deve compilare una richiesta di cambio turno che viene rivolta all'ufficio del personale;
è l'ufficio del personale che dà l'autorizzazione al cambio turno;
non so dire con certezza la procedura che viene seguita dall'ufficio del personale per autorizzare i cambi turno.
Nel caso in cui un addetto PR voglia posticipare l'entrata rispetto al turno programmato, pur senza modificarlo, si rivolge al capoturno o o e ciò Pt_7 Pt_6
per ogni fascia oraria, anche pomeridiana o notturna;
Nel caso in cui un addetto PR voglia anticipare l'orario di uscita rispetto al turno programmato, in questo caso si rivolge direttamente ai supervisori i quali autorizzano o
19 meno ciò senza interfacciarsi prima con i capiturno;
questa procedura viene rispettata in ogni fascia oraria;
A.D.R. Avv. Guglielmino: non sono a conoscenza dell'esistenza di una chat tra supervisori e capiturno” (cfr. verbale di udienza del 4.4.2023, cit.).
Anche il teste , pur avendo parzialmente confermato i capitoli di prova Tes_3
ammessi, non ha riferito decisivi elementi in ordine alle ulteriori e distinte attività rientranti nella superiore qualifica di “coordinatore addetti PR”, siccome descritte negli atti introduttivi e nel modello di contratto prodotto da parte resistente in data 15.10.2024 e sostanzialmente incontestate tra le parti (ad esempio, con riguardo alla elaborazione periodica dei turni degli addetti PR, alla trasmissione all'ufficio del personale di giustificazioni e comunicazioni di malattia ricevute, al coordinamento con il Direttore
Generale per la risoluzione di eventuali anomalie e disservizi, alla redazione di comunicazioni sul corretto utilizzo degli strumenti di lavoro, alla predisposizione di ordini di servizio, alla acquisizione delle relazioni di servizio dei supervisori PR e alla compilazione delle schede di valutazione del personale).
Al riguardo, peraltro, pure il teste ha riferito che – come detto – “…i Tes_3
capiturno partecipano alla predisposizione di questi turni settimanali degli addetti PR;
che io sappia, i supervisori non partecipano a questa predisposizione settimanale dei turni” e che “…Nel caso in cui un addetto PR voglia posticipare l'entrata rispetto al turno programmato, pur senza modificarlo, si rivolge al capoturno o o e Pt_7 Pt_6 ciò per ogni fascia oraria, anche pomeridiana o notturna”, sicché anche sotto questo profilo non appare compiutamente confermato lo svolgimento integrale e prevalente da parte del ricorrente delle mansioni di competenza del “coordinatore addetti PR””.
2.14. Infine, lo svolgimento delle dedotte mansioni superiori non emerge – e anzi risulta confutato – dalle dichiarazioni rese dagli ulteriori testi di parte resistente escussi.
In particolare, il teste , dopo avere premesso di conoscere “…le parti CP_2
Part in quanto siamo colleghi. Io sono coordinatore del servizio , ovvero “passeggeri a ridotta mobilità”, presso la io sono dipendente della predetta società dal Controparte_1
2000.”, ha sul punto riferito quanto segue: “…A.D.R. cap. 1: come detto io sono coordinatore del servizio PR dell'aeroporto di Catania;
presso il predetto servizio vi è anche un ulteriore coordinatore, . Parte_8
Sia io sia il collega coordinatore HI operiamo sia nei turni antimeridiani sia nei turni pomeridiani;
né io né il HI svolgiamo turni notturni;
per la maggior parte, io e il facciamo i turni antimeridiani, dalle ore 05:00 sino alla 16:00-16:30, a seconda Pt_7
20 delle esigenze di servizio;
io e il facciamo raramente i turni pomeridiani, circa Pt_7
una o due volte al mese;
è soprattutto il che svolge turni pomeridiani con la Pt_7
frequenza di una o due volte al mese, mentre io quasi mai svolgo questi turni.
A.D.R. cap. 2: il ricorrente è dipendente di con qualifica di supervisore Controparte_1
PR; il ricorrente, come tutti i supervisori, si occupa di svolgere turni antimeridiani, pomeridiani e notturni;
i supervisori hanno una rotazione settimanale tra questi turni in maniera eguale;
durante il turno notturno vi è solamente un supervisore mentre durante i turni pomeridiani vi possono essere due o tre supervisori, a seconda dalla rotazione settimanale degli stessi;
la programmazione settimanale dei supervisori nei vari turni è stabilita da noi coordinatori, ovvero da me e il collega siamo sempre noi Pt_7
coordinatori a stabilire la programmazione dei turni settimanali degli addetti PR;
in tutti i turni, i supervisori, tra cui il ricorrente, si occupano della gestione del personale operativo in turno giornaliero e della concessione delle ore di permesso in uscita e delle pause;
per le ore di permesso in entrata, gli addetti fanno richiesta a noi coordinatori che le autorizziamo e ciò avviene sia durante i turni antimeridiani sia durante i turni pomeridiani e notturni;
durante i turni pomeridiani e notturni queste autorizzazioni vengono concesse da me o dal attraverso dei messaggi;
in particolare vi è un gruppo di lavoro su Pt_7
WhatsApp creato da me in cui vi sono tutti i coordinatori e i supervisori, mentre non vi fanno parte gli addetti;
in questi casi, i supervisori comunicano a noi coordinatori tramite
WhatsApp la richiesta di permesso in entrata o il ritardo degli addetti e io o il HI spostiamo il turno di lavoro, o concediamo il permesso o segniamo il ritardo valutando le problematiche nel ritardo da parte dell'addetto; nei turni pomeridiani e notturni, durante i quali non vi è nessuno di noi coordinatori, i supervisori si occupano di risolvere eventuali disservizi, anomalie e criticità, come ad esempio ritardi dei voli;
in tali casi i supervisori fanno sempre una segnalazione a noi coordinatori tramite messaggi o annotano quanto successo nella relazione di servizio;
in caso di ritardi nei voli dovuti alle operazioni di PR i supervisori, in assenza dei coordinatori, si interfacciano con gli uffici operativi delle compagnie aeree per comprendere i tempi di ritardo in arrivo e in partenza, oppure segnalano alle compagnie aeree i motivi dei ritardi nelle operazioni di PR, sia di sbarco sia di imbarco;
in tali casi, ove il numero degli addetti non è sufficiente per le operazioni di PR, i supervisori richiedono lo straordinario agli addetti presenti;
a tali incombenze i supervisori
21 provvedono in autonomia senza necessità di avvertirci;
tali attività vengono comunque segnalate e annotate nella relazione di servizio;
i supervisori predispongono la relazione di servizio in relazione a tutti i turni, anche se siamo presenti noi coordinatori;
questa relazione di servizio viene quindi inviata solamente a noi coordinatori.
A.D.R. Avv. durante i turni pomeridiani e notturni, i supervisori non si CP_3
interfacciano con il direttore generale, ma solamente con noi coordinatori;
noi coordinatori ci interfacciamo con il direttore generale di con varie Controparte_1
comunicazioni relative ad eventuali disservizi;
ciò avviene o tramite e-mail o telefonicamente o anche verbalmente quando ci incontriamo in aerostazione.
A.D.R. Avv. i supervisori, anche in assenza di noi coordinatori, non emettono CP_3
ordini di servizio nei confronti degli addetti PR;
noi coordinatori emettiamo ordini di servizio nei confronti degli addetti, sempre autorizzati dal direttore generale, il quale supervisiona l'ordine di servizio;
ADR Avv. le disposizioni sul corretto utilizzo degli strumenti di lavoro e della CP_3
divisa di lavoro vengono date da noi coordinatori, mentre i supervisori devono curare che tali disposizioni vengano adempiute;
i supervisori, in caso di inadempimento da parte degli addetti PR, segnalano a noi coordinatori il non corretto utilizzo di strumenti di lavoro o della divisa, ai fini di eventuali provvedimenti disciplinari.
ADR Avv. siamo noi coordinatori a occuparci delle schede di valutazione del CP_3
Part personale e, dunque, dei supervisori e degli addetti” (cfr. verbale di udienza del
17.1.2023, cit.).
2.15. Analogamente, il teste , dopo avere premesso di Testimone_4 conoscere “…le parti in quanto siamo colleghi”, di essere “…Anche io […] dipendente della società resistente con le mansioni di coordinatore del servizio PR, ovvero
“passeggeri a ridotta mobilità”” e di essere “…dipendente della predetta società dal
2000”, ha sul punto riferito quanto segue: “…A.D.R. cap. 1: come detto io sono coordinatore del servizio PR dell'aeroporto di Catania;
presso il predetto servizio vi è anche un ulteriore coordinatore, CP_2
Preciso che io sono “coordinatore” del servizo PR;
la figura del capoturno esiste in solamente con riguardo al settore sicurezza;
preciso che la figura del CP_1
coordinatore è un gradino più alto di quella di capoturno;
io e il quali Pt_6
coordinatori, svolgiamo la nostra attività nelle 18 ore giornaliere e quindi siamo sempre esclusi dal turno notturno;
preciso inoltre che sia io sia il svolgiamo quasi sempre Pt_6
22 il solo turno mattutino, mentre raramente svolgiamo anche il turno pomeridiano;
in particolare, su circa venti turni mensili, io e il possiamo svolgere circa tre turni Pt_6
pomeridiani complessivi, e dunque non a testa, mentre i restanti sono tutti turni mattutini.
A.D.R. cap. 2: il ricorrente è dipendente di con qualifica di supervisore Controparte_1
PR; il ricorrente, come tutti i supervisori, svolge turni antimeridiani, pomeridiani e notturni;
in particolare, tutti i supervisori svolgono la loro attività in turni distribuiti sulle ventiquattro ore giornaliere;
i supervisori svolgono turni mattutini, pomeridiani e notturni in egual misura;
in media, durante ciascun turno vi sono tre supervisori;
solamente nel turno notturno vi è un solo supervisore;
la programmazione settimanale dei turni dei supervisori è stabilita da noi coordinatori, ovvero da me e il collega Pt_6
anche gli addetti PR hanno dei turni settimanali;
anche tali turni settimanali degli addetti PR sono predisposti da noi coordinatori;
durante i vari turni di lavoro, i supervisori presenti si occupano di distribuire il lavoro tra il personale presente;
durante i turni pomeridiani e notturni, nei quali io e il non Pt_6
siamo presenti, i supervisori possono autorizzare delle uscite anticipate degli addetti PR in autonomia, senza necessità di riferire a noi coordinatori o chiedere la nostra autorizzazione;
i supervisori si occupano in autonomia dei permessi in uscita anche durante i turni mattutini;
i permessi in entrata degli addetti PR sono invece autorizzati sempre da noi coordinatori in ogni turno di lavoro e, quindi, anche nei turni pomeridiani e notturni;
durante questi turni pomeridiani e notturni, noi coordinatori utilizziamo una chat con i supervisori;
se i supervisori ricevono qualche istanza di ingresso posticipato da parte di un addetto PR ci girano questa richiesta nella chat e uno di noi coordinatori, se ritenuto, autorizza tale permesso in entrata;
di questa chat di WhatsApp fanno parte i due coordinatori e tutti i supervisori, mentre non vi fanno parte gli addetti PR;
confermo che i supervisori si occupano in autonomia di gestire le pause degli addetti PR
e ciò durante tutte le fasce orarie;
in caso di esigenza di lavoro straordinario da parte degli addetti PR per affrontare esigenze di servizio di carattere straordinario, i supervisori si occupano in autonomia di provvedere sul punto;
in particolare, in questi casi i supervisori chiedono agli addetti
PR presenti di potere effettuare lo straordinario necessario;
ciò avviene soprattutto la sera quando vi sono degli aerei che arrivano in ritardo, per cui bisogna prolungare l'attività degli addetti;
in tali casi i supervisori annotano la loro attività nella relazione di servizio che poi viene inviata a noi coordinatori;
23 in caso di ritardi nei voli dovuti alle operazioni di PR siamo noi coordinatori a interfacciarci con le compagnie aeree per giustificare i ritardi e spiegarne le cause;
ciò avviene per tutti i turni di lavoro, anche per quelli pomeridiani e notturni in cui noi coordinatori non siamo normalmente presenti;
sul punto, preciso che le compagnie aeree chiedono spiegazioni sui ritardi via e-mail il giorno dopo o nei giorni seguenti, per cui possiamo essere sempre noi coordinatori a rispondere alle compagnie aeree;
in caso di ritardi dei voli dovuti alle operazioni di imbarco PR o anche non PR i supervisori annotano il tutto nella relazione di servizio da trasmettere a noi coordinatori;
confermo che in caso di ritardi dovuti alle operazioni di imbarco, le compagnie aeree si rivolgono a noi coordinatori e siamo noi coordinatori a rispondere formalmente;
nell'espletamento della loro attività lavorativa, i supervisori non devono interfacciarsi con il direttore generale della società resistente;
in caso di anomalie e disservizi per i quali è necessario interfacciarsi con il direttore generale, siamo noi coordinatori a farlo.
i supervisori non emettono ordini di servizio;
gli ordini di servizio vengono emessi dal direttore generale;
noi coordinatori predisponiamo gli ordini di servizio che poi vengono emessi a firma del direttore generale;
i supervisori non si occupano neppure di predisporre ordini di servizio;
in caso di non corretto utilizzo degli strumenti di lavoro o delle divise da parte degli addetti PR sono i supervisori a effettuare le relative segnalazioni a noi coordinatori;
in tal caso, noi coordinatori facciamo la segnalazione al direttore generale per gli eventuali provvedimenti;
i supervisori predispongono la relazione di servizio alla fine di ogni turno;
se vi sono più supervisori per un turno normalmente effettuano una relazione di servizio congiunta;
la relazione di servizio predisposta dai supervisori viene inviata a noi coordinatori e poi noi, in caso di segnalazioni sul personale, diamo seguito alle richieste, altrimenti rimangono agli atti” (cfr. verbale di udienza del 4.4.2023).
2.16. Stante quanto sopra, neppure sulla base delle dichiarazioni dei testi e Pt_6
sono emersi significativi elementi idonei a suffragare lo svolgimento delle dedotte Pt_7 mansioni superiori di “coordinatore addetti PR”, nei termini sopra descritti, risultando piuttosto confermate le deduzioni di parte resistente sul punto.
2.17. In definitiva, le suindicate dichiarazioni testimoniali e la documentazione in atti non appaiono sufficienti a comprovare l'effettivo, concreto e prevalente espletamento di mansioni sussumibili nel rivendicato livello II del CCNL, sub specie di “coordinatore addetti PR”.
24 Ed invero, sulla base delle superiori dichiarazioni testimoniali, in parte generiche e in parte contrastanti in ordine ai fatti costitutivi della domanda, non può ritenersi raggiunta la prova univoca e adeguata in ordine allo svolgimento – nei suindicati termini richiesti ex art. 2103 c.c. – delle mansioni rientranti nella figura di “coordinatore addetti PR”.
A tal fine, in particolare, non può assumere decisivo rilievo neppure quanto riferito dai testi escussi (anche di parte resistente) in ordine alle attività di “gestione del personale operativo in turno giornaliero”, di “concessione delle ore di permesso in uscita e delle pause”, di risoluzione di “eventuali disservizi, anomalie e criticità, come ad esempio ritardi dei voli” durante i “turni pomeridiani e notturni, durante i quali non vi è nessuno di noi coordinatori”, ivi compresa l'eventuale richiesta di “straordinario agli addetti presenti” (cfr., in particolare teste , a fronte delle ulteriori, plurime e rilevanti Pt_6 attività spettanti al “coordinatore addetti PR” come sopra descritte.
Ed infatti, stante il carattere assorbente, nessuno dei testi escussi ha compiutamente confermato l'effettivo e prevalente svolgimento da parte del ricorrente – tra l'altro – delle attività di partecipazione all'elaborazione periodica dei turni degli addetti PR;
gestione della turnazione giornaliera degli addetti al fine di garantire un numero di risorse adeguato alle eventuali necessità giornaliere;
concessione dei permessi in entrata;
trasmissione all'ufficio del personale delle giustificazioni e delle comunicazioni di malattia ricevute;
mantenimento dei contatti con il coordinamento di scalo al fine di pianificare e organizzare le strategie operative e le modalità gestionali da mettere in atto sulla base delle previsioni di traffico;
supervisione del servizio svolto dagli addetti PR;
monitoraggio del decoro, della professionalità e della competenza di ciascun addetto PR nello svolgimento dell'assistenza, relazionando su disservizi, anomalie comportamentali e disfunzioni;
coordinamento con il Direttore Generale al fine di risolvere eventuali anomalie, criticità o disservizi;
predisposizione, di concerto con il gestore, degli aggiornamenti alle istruzioni operative che saranno cogenti dopo l'approvazione della Direzione Generale;
intervenire sul corretto utilizzo degli strumenti di lavoro in dotazione e sul corretto uso della divisa;
predisposizione di ordini di servizio su indicazione del Direttore Generale;
acquisizione della relazione di servizio dei supervisori PR alla fine di ogni turno;
compilazione per la parte di propria competenza delle schede di valutazione del personale su base annua da trasmettere annualmente al Direttore Generale (cfr. pagg. 3 e 4 del ricorso, pagg. 6 e 7 della memoria difensiva e “contratto assegnazione incarico di Coordinatore addetti PR” prodotto da parte resistente in data 15.10.2024, cit.).
25 Nella specie, d'altronde, parte ricorrente non ha neanche specificamente invocato e dimostrato la riconducibilità delle mansioni svolte, come risultanti dalla documentazione in atti e dalle prove orali, a uno dei diversi profili esemplificativi previsti dal CCNL di categoria per il rivendicato livello II, avendo unicamente fatto riferimento a tal fine all'asserito – e indimostrato – svolgimento delle mansioni di “coordinatore addetti PR”.
Né, infine, risulta allegato e provato che – in termini generali – le attività svolte siano caratterizzate “...da autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive loro assegnate” e richiedano “...una particolare competenza professionale e/o formazione tecnico pratica ed una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa” (come richiesto dal CCNL di categoria in relazione al rivendicato II livello), in luogo dell'espletamento di “...attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro” e di mansioni “...svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro” (come richiesto dal CCNL di categoria in relazione al III livello di formale inquadramento).
Anche sotto questo profilo, pertanto, la pretesa attorea appare indimostrata, risultando le attività espletate da parte ricorrente sussumibili – quantomeno in via prevalente in termini qualitativi e quantitativi – nella qualifica di “Supervisore PR” ex livello III del CCNL di categoria (anche con riguardo, tra l'altro, alle attività di “…-
Occuparsi, tramite il sistema informatico, di assegnare le risorse PR in funzione delle richieste di assistenza;
- Garantire, attraverso l'utilizzo del sistema informatico, una equa rotazione e/o distribuzione dei carichi di lavoro tra tutti gli addetti al PR;
[…] -
Comunicare al Coordinatore PR le richieste di permessi dal lavoro da parte degli addetti PR, sia in ingresso…; […] - Comunicare al Coordinatore PR tutte le non conformità sul corretto utilizzo di tutti gli strumenti di lavoro in dotazione e sul corretto uso della divisa;
- redigere relazione di servizio ogni fine turno e inviarla al Coordinatore
e ”). Parte_5
2.18. Alla luce di quanto sopra, risultano quindi infondate le domande attoree volte a ottenere il superiore inquadramento nel livello II del CCNL di categoria (sub specie di
“coordinatore addetti PR”) e le conseguenziali differenze retributive.
Tale decisione, inoltre, si giustifica sulla scorta del condiviso insegnamento della
Corte di Cassazione secondo cui “Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere
26 della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (cfr. C. Cass. 28/09/2006 n. 21028 in motivazione).
Ebbene, considerato che nel caso in esame, secondo l'ordinario criterio di riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c. (cfr. C. Cass. S.U. 13533/2001), era onere della parte ricorrente provare i fatti costitutivi delle pretese reclamate (svolgimento delle prospettate mansioni superiori) e considerato altresì che nella specie, per i motivi sopra spiegati, siffatta prova non può dirsi raggiunta, le domande attoree devono essere rigettate.
3. Conclusioni.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia infondato e vada pertanto rigettato.
Stante la peculiarità e complessità della fattispecie in esame e tenuto altresì conto della natura delle parti, le spese di lite possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 5 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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