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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2695/2017 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2695 dell'anno 2017 avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Angelo Zaccagnino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via del Gallitello n. 71;
ATTRICE
E
C.F. e P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Lamonica, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via del Popolo n. 62;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15/11/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 19/07/2017, la società “
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, il al fine di sentir accertare e dichiarare Controparte_1
le plurime invalidità asseritamente affliggenti i rapporti di conto corrente n. 2005358, acceso presso il in data 16/4/1980, e i Controparte_1
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Proc. n. 2695/2017 R.G.
correlati rapporti di apercredito e conto anticipi, e per l'effetto sentir condannare l'istituto di credito alla refusione delle somme indebitamente percette, quantificate negli alternativi importi di € 361.298,17, €
762.535,71 o nella diversa somma eventualmente risultante dall'istruttoria.
2. Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 18/01/2018, il contestando nel merito le avverse deduzioni e Controparte_1
concludendo per il rigetto delle domande attoree.
3. Espletata CTU contabile, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 15/11/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, la domanda attorea è parzialmente fondata, e pertanto va accolta nei termini e nei limiti di cui infra.
5. Preliminarmente, occorre dare atto che l'odierna controversia concerne una domanda di accertamento – relativa all'esatta quantificazione del rapporto di dare-avere tra le parti con riguardo ai contratti bancari meglio identificati in premessa – e una connessa domanda di ripetizione di indebito, azionata al fine di conseguire (previa declaratoria di invalidità delle clausole contrattuali e delle relative condizioni viziate) il rimborso di quanto illegittimamente versato alla banca.
5.1. Al riguardo, in linea generale, è d'uopo rammentare che il cliente (di uno o più rapporti bancari e/o finanziari) ha titolo e interesse a proporre azione di accertamento negativo, intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, ad es., diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia, ecc.); b) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca (a titolo di interesse, commissione e spesa) in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
c) infine, lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere; la relativa domanda di accertamento negativo del credito è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente
è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità
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Proc. n. 2695/2017 R.G.
può essere sempre proposta (Trib. Torino 3.11.2016; Trib. Trani
18.11.2016; Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Nocera Inf. 18.9.2017; Trib.
Roma 6.12.2017; App. Milano 20.7.2017; App. Milano 19.9.2017; Trib.
Vicenza 24.1.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; Trib.
Verona 4.10.2018), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione
(Cass. Civ. n. 21646/2018; Trib. Taranto 15.4.2015; Trib. Monza
14.3.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; App. Milano
1.3.2018).
5.2. Dipoi, in via connessa o indipendente (sebbene logicamente subordinata al previo accertamento delle dedotte invalidità contrattuali) al cliente è consentito esperire domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., volta al recupero delle somme indebitamente percette dall'istituto bancario: al riguardo, secondo giurisprudenza consolidata, l'ammissibilità di tale domanda è subordinata alla chiusura del conto (Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa, 29/08/2023, n.1764; Tribunale Nola sez. I, 31/05/2023,
n.1589; Corte appello Milano sez. I, 12/12/2022, n.3911; Cass. Civ., S.U.
n. 24418 del 2010) perché solo da tale momento si attualizzano le rispettive di voci di debito e credito, costituenti, nella vigenza del rapporto, mere poste contabili.
5.3. Orbene, del tutto pacifica l'ammissibilità della domanda di accertamento, con riguardo alla domanda di ripetizione mette conto rilevare che “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme
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illegittimamente incamerate.” (in tali termini Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
13586 del 16/05/2024).
Tale affermazione di principio si palesa estremamente rilevante per il caso di specie, atteso che, impregiudicata l'ammissibilità anche dell'azione di ripetizione in presenza di un conto corrente ancora aperto, il risultato conseguibile dal correntista – a fronte dell'accoglimento dell'azione restitutoria – si tradurrebbe, comunque, non già in una condanna di pagamento a carico della banca, quanto piuttosto nella rettifica del saldo effettivo (in quanto, come evidenziato dalla citata Cass. 13586/2024 in parte motiva, in vigenza del dettato di cui all'art. 1823 c.c., nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza sono esigibili solo i saldi reciproci, sicché il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate).
6. Ferme le suesposte coordinate ermeneutiche, nel caso di specie non è stata offerta prova della chiusura del conto corrente, e anzi la stessa parte attrice, nell'atto introduttivo, dava conto del fatto che “il rapporto di conto corrente in questione è ancora in essere …” (pag. 4 atto di citazione); il ché, in ragione di quanto anzidetto, preclude l'accoglimento della domanda di condanna ai danni della banca, potendo il vaglio giurisdizionale attestarsi esclusivamente sulla verifica del saldo effettivo alla data dell'ultimo estratto conto in atti, ossia sino al 31/12/2016.
A ciò si aggiunga, per tuziorismo, che, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista che proponga domanda di condanna della banca al pagamento del saldo intermedio è onerato della prova dell'attualità di quel saldo al momento della decisione.
Infatti, è vero che nel rapporto di conto corrente il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salvo l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito (art. 1852, comma 1, c.c.): ciò non implica, però, che il correntista stesso possa aspirare, per ciò solo, alla pronuncia, in proprio favore, della condanna al pagamento del saldo che sia stato ricalcolato a proprio credito a una certa data;
per ottenere la pronuncia di condanna corrispondente a un tale accertamento non basta, dunque, che sia data dimostrazione del saldo
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ricalcolato, a credito del cliente, a una certa data di chiusura intermedia del conto: poiché tale saldo è suscettibile di modificarsi, visto che esso costituisce la partita contabile su cui si innestano le successive movimentazioni del rapporto, occorre che sia allegato e provato, o altrimenti non contestato, che quel saldo sia restato, nel tempo, invariato.
E onerato della prova in questione non può che essere il correntista stesso: soggetto ― quest'ultimo ― che, agendo in giudizio per il soddisfacimento di una propria pretesa, ha l'onere di dar ragione dell'attualità di questa (così
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16602 del 14/06/2024).
Ne deriva che, nel caso di specie, non essendo stata dimostrata la chiusura del conto, l'attore non avrebbe comunque potuto conseguire la condanna al pagamento dell'eventuale saldo a credito, stabilito con riferimento ad una data “intermedia”, ossia anteriormente alla chiusura del rapporto.
7. Ciò posto, la documentazione prodotta in atti (e precisamente: il contratto originario di apertura di credito in conto corrente datato
16/4/1980, il contratto di apertura credito del 24/9/2002, il contratto quadro di affidamento a breve termine del 29/1/2014, l'atto integrativo del contratto quadro di affidamento a breve termine del 18/7/2014 e gli estratti conto continuativi, che coprono il periodo dal 01/01/1994 al 31/12/2016) ha consentito la ricostruzione del rapporto, da parte del CTU, secondo i criteri formulati dal precedente giudice istruttore.
7.1. In particolare, il CTU ha provveduto, per il periodo dal 1/1/1994 al
23/9/2002, ad applicare i tassi di interesse passivi e le commissioni di massimo scoperto indicati negli estratti conto perché esplicitamente previsti nel contratto originario del 16/4/1980, applicando, invece, i tassi di interesse legale ex art. 117 TUB per la determinazione degli interessi attivi, perché non previsti in contratto, parimenti espungendo le spese di tenuta conto (perché non pattuite in contratto) e la capitalizzazione periodica degli interessi passivi e delle commissioni di massimo scoperto;
per il periodo dal 24/9/2002 al 31 12 /2016 il consulente ha, dipoi, operato con applicazione dei tassi di interesse attivi e passivi, delle commissioni di massimo scoperto e delle altre spese riportati negli estratti conto periodici, stante la esplicita previsione degli stessi nel contratto di apertura di credito del 24/9/2002, con la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e
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passivi e delle altre spese di tenuta conto e con esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi per il periodo antecedente al 24/9/2002, in assenza della prova dell'avvenuta comunicazione al cliente dell'avvenuto adeguamento alla delibera CICR del 9.2.2000.
Inoltre, nella rideterminazione del saldo finale del conto corrente si è tenuto conto dell'effetto degli interessi passivi e maturati sul conto anticipi n.
12936 per il periodo dal 13/2/2003 al 24/3/2005 ed addebitate al conto corrente, con speculare applicazione del tasso legale ex art. 117 TUB laddove è stata riscontrata l'assenza di un'esplicita pattuizione.
7.2. Il CTU ha poi riscontrato (mediante applicazione delle formule indicate dalla Banca d'Italia vigenti pro tempore) l'usura originaria dei tassi di interesse applicati con riferimento al contratto quadro del 24/1/2014
e all'atto integrativo dello stesso del 18/7/2014, provvedendo ad azzerare le relative competenze passive.
7.3. Infine, in uno con le anzidette operazioni, nella rideterminazione del saldo il consulente ha provveduto a verificare la prescrizione delle rimesse solutorie (prendendo come riferimento temporale la data dell'atto di citazione 18/7/2017, e sul punto le parti in causa non hanno avanzato alcuna contestazione), operando una ricostruzione sulla scorta dei saldi originari ed un'altra sulla base del saldo cd “ricostruito”, ovvero previamente epurato degli addebiti illegittimi.
Per tal via si è addivenuti, nel primo caso, al riscontro di un saldo a credito del correntista, alla data del 31/12/2016, di € 56.915,06, e nel secondo caso ad un saldo a credito del correntista, alla data del 31/12/2016, pari ad €
214.645,58.
8. Orbene, premessa la valida spendibilità della consulenza in atti ai fini del decidere (in quanto coerente con i quesiti posti e congruamente motivata, nonché scevra da vizi metodologici o giuridici), ritiene il
Tribunale che possa aderirsi alla ricostruzione profilata dal CTU considerando la prescrizione delle rimesse solutorie, verificate sul saldo ricalcolato.
8.1. A tanto non osta l'eccepita indeterminatezza delle c.m.s., formulata dall'attore in relazione al fatto che la relativa misura sarebbe stata indicata
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soltanto attraverso un dato percentuale: al riguardo, nella recente giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio secondo cui “In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1373 del 15/01/2024).
8.2. Il consulente, inoltre, ha condivisibilmente evidenziato che, a dispetto di quanto profilato da parte attrice, per la verifica della prescrizione non sono stati utilizzati versamenti solutori precedenti l'addebito delle competenze, ma solo versamenti solutori successivi.
8.3. Infine, quanto al profilo inerente alla verifica della prescrizione, si palesa condivisibile soltanto la ricostruzione con a base il saldo ricalcolato.
8.3.1. Tale fatto estintivo, invero, è stato eccepito dalla banca sin dalla comparsa di costituzione e risposta (pag. 12 comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18/01/2018), tempestivamente depositata nel rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 166 e 168 bis comma 5 c.p.c.
8.3.2. Peraltro, a fronte di una natura pacificamente affidata del conto corrente (come risultante dal contratto di apertura credito del 24/9/2002, cui si sono succeduti il contratto quadro di affidamento a breve termine del
29/1/2014 e l'atto integrativo del contratto quadro di affidamento a breve termine del 18/7/2014) e della insussistenza di contestazioni in ordine all'ammontare del fido, l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie
è validamente esperita anche senza la puntuale indicazione delle singole rimesse ritenute, appunto, solutorie e pertanto prescritte: invero, ritenuto che l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale al quale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo, non può che concludersi nel senso che “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di
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prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (in termini Cassazione civile sez. I,
18/04/2023, n.10294; Cass. S.U. 13/06/2019 n. 15895).
8.3.3. A ciò si aggiunga che “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (così Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 7721 del 16/03/2023).
9. In definitiva, alla luce di tutto quanto sin qui esposto, deve accogliersi
(in parte qua) la domanda di accertamento dispiegata dalla parte attrice, e per l'effetto va accertato e dichiarato che il saldo del conto corrente n.
2005358, acceso dalla società presso il Parte_1
filiale di Potenza, in data 16/4/1980, alla data del Controparte_1
31/12/2016 e tenuto conto della prescrizione delle rimesse solutorie, è pari ad € 214.645,58 a credito del correntista.
Va, invece, rigettata la domanda di ripetizione dell'indebito, attesa la non dimostrata chiusura del rapporto di conto corrente.
10. Quanto alle spese di lite, esse possono compensarsi per 1/2, in ragione dell'accoglimento soltanto parziale delle domande attoree, mentre per la restante metà, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico della parte convenuta, nella misura liquidata per l'intero (1/1) in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 parametrati al decisum (Cass. Civ., Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10984), scaglione da € 52.001 a € 260.000.
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11. Le spese di c.t.u, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico solidale di tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande azionate nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea di accertamento, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 2005358, acceso dalla società presso il Parte_1 [...]
filiale di Potenza, in data 16/4/1980, alla data del 31/12/2016 CP_1
e tenuto conto della prescrizione delle rimesse solutorie, è pari ad €
214.645,58 a credito del correntista;
2. rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito;
3. compensa per 1/2 le spese di lite tra le parti, e condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della restante metà di tali spese, che si liquidano per l'intero (1/4) in € 545,00 per spese ed €
14.103,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge
4. pone le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, a definitivo carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Potenza il 07/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2695 dell'anno 2017 avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Angelo Zaccagnino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via del Gallitello n. 71;
ATTRICE
E
C.F. e P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Lamonica, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via del Popolo n. 62;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15/11/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 19/07/2017, la società “
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, il al fine di sentir accertare e dichiarare Controparte_1
le plurime invalidità asseritamente affliggenti i rapporti di conto corrente n. 2005358, acceso presso il in data 16/4/1980, e i Controparte_1
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Proc. n. 2695/2017 R.G.
correlati rapporti di apercredito e conto anticipi, e per l'effetto sentir condannare l'istituto di credito alla refusione delle somme indebitamente percette, quantificate negli alternativi importi di € 361.298,17, €
762.535,71 o nella diversa somma eventualmente risultante dall'istruttoria.
2. Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 18/01/2018, il contestando nel merito le avverse deduzioni e Controparte_1
concludendo per il rigetto delle domande attoree.
3. Espletata CTU contabile, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 15/11/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, la domanda attorea è parzialmente fondata, e pertanto va accolta nei termini e nei limiti di cui infra.
5. Preliminarmente, occorre dare atto che l'odierna controversia concerne una domanda di accertamento – relativa all'esatta quantificazione del rapporto di dare-avere tra le parti con riguardo ai contratti bancari meglio identificati in premessa – e una connessa domanda di ripetizione di indebito, azionata al fine di conseguire (previa declaratoria di invalidità delle clausole contrattuali e delle relative condizioni viziate) il rimborso di quanto illegittimamente versato alla banca.
5.1. Al riguardo, in linea generale, è d'uopo rammentare che il cliente (di uno o più rapporti bancari e/o finanziari) ha titolo e interesse a proporre azione di accertamento negativo, intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, ad es., diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia, ecc.); b) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca (a titolo di interesse, commissione e spesa) in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
c) infine, lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere; la relativa domanda di accertamento negativo del credito è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente
è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità
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Proc. n. 2695/2017 R.G.
può essere sempre proposta (Trib. Torino 3.11.2016; Trib. Trani
18.11.2016; Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Nocera Inf. 18.9.2017; Trib.
Roma 6.12.2017; App. Milano 20.7.2017; App. Milano 19.9.2017; Trib.
Vicenza 24.1.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; Trib.
Verona 4.10.2018), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione
(Cass. Civ. n. 21646/2018; Trib. Taranto 15.4.2015; Trib. Monza
14.3.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; App. Milano
1.3.2018).
5.2. Dipoi, in via connessa o indipendente (sebbene logicamente subordinata al previo accertamento delle dedotte invalidità contrattuali) al cliente è consentito esperire domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., volta al recupero delle somme indebitamente percette dall'istituto bancario: al riguardo, secondo giurisprudenza consolidata, l'ammissibilità di tale domanda è subordinata alla chiusura del conto (Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa, 29/08/2023, n.1764; Tribunale Nola sez. I, 31/05/2023,
n.1589; Corte appello Milano sez. I, 12/12/2022, n.3911; Cass. Civ., S.U.
n. 24418 del 2010) perché solo da tale momento si attualizzano le rispettive di voci di debito e credito, costituenti, nella vigenza del rapporto, mere poste contabili.
5.3. Orbene, del tutto pacifica l'ammissibilità della domanda di accertamento, con riguardo alla domanda di ripetizione mette conto rilevare che “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme
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Proc. n. 2695/2017 R.G.
illegittimamente incamerate.” (in tali termini Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
13586 del 16/05/2024).
Tale affermazione di principio si palesa estremamente rilevante per il caso di specie, atteso che, impregiudicata l'ammissibilità anche dell'azione di ripetizione in presenza di un conto corrente ancora aperto, il risultato conseguibile dal correntista – a fronte dell'accoglimento dell'azione restitutoria – si tradurrebbe, comunque, non già in una condanna di pagamento a carico della banca, quanto piuttosto nella rettifica del saldo effettivo (in quanto, come evidenziato dalla citata Cass. 13586/2024 in parte motiva, in vigenza del dettato di cui all'art. 1823 c.c., nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza sono esigibili solo i saldi reciproci, sicché il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate).
6. Ferme le suesposte coordinate ermeneutiche, nel caso di specie non è stata offerta prova della chiusura del conto corrente, e anzi la stessa parte attrice, nell'atto introduttivo, dava conto del fatto che “il rapporto di conto corrente in questione è ancora in essere …” (pag. 4 atto di citazione); il ché, in ragione di quanto anzidetto, preclude l'accoglimento della domanda di condanna ai danni della banca, potendo il vaglio giurisdizionale attestarsi esclusivamente sulla verifica del saldo effettivo alla data dell'ultimo estratto conto in atti, ossia sino al 31/12/2016.
A ciò si aggiunga, per tuziorismo, che, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista che proponga domanda di condanna della banca al pagamento del saldo intermedio è onerato della prova dell'attualità di quel saldo al momento della decisione.
Infatti, è vero che nel rapporto di conto corrente il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salvo l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito (art. 1852, comma 1, c.c.): ciò non implica, però, che il correntista stesso possa aspirare, per ciò solo, alla pronuncia, in proprio favore, della condanna al pagamento del saldo che sia stato ricalcolato a proprio credito a una certa data;
per ottenere la pronuncia di condanna corrispondente a un tale accertamento non basta, dunque, che sia data dimostrazione del saldo
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ricalcolato, a credito del cliente, a una certa data di chiusura intermedia del conto: poiché tale saldo è suscettibile di modificarsi, visto che esso costituisce la partita contabile su cui si innestano le successive movimentazioni del rapporto, occorre che sia allegato e provato, o altrimenti non contestato, che quel saldo sia restato, nel tempo, invariato.
E onerato della prova in questione non può che essere il correntista stesso: soggetto ― quest'ultimo ― che, agendo in giudizio per il soddisfacimento di una propria pretesa, ha l'onere di dar ragione dell'attualità di questa (così
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16602 del 14/06/2024).
Ne deriva che, nel caso di specie, non essendo stata dimostrata la chiusura del conto, l'attore non avrebbe comunque potuto conseguire la condanna al pagamento dell'eventuale saldo a credito, stabilito con riferimento ad una data “intermedia”, ossia anteriormente alla chiusura del rapporto.
7. Ciò posto, la documentazione prodotta in atti (e precisamente: il contratto originario di apertura di credito in conto corrente datato
16/4/1980, il contratto di apertura credito del 24/9/2002, il contratto quadro di affidamento a breve termine del 29/1/2014, l'atto integrativo del contratto quadro di affidamento a breve termine del 18/7/2014 e gli estratti conto continuativi, che coprono il periodo dal 01/01/1994 al 31/12/2016) ha consentito la ricostruzione del rapporto, da parte del CTU, secondo i criteri formulati dal precedente giudice istruttore.
7.1. In particolare, il CTU ha provveduto, per il periodo dal 1/1/1994 al
23/9/2002, ad applicare i tassi di interesse passivi e le commissioni di massimo scoperto indicati negli estratti conto perché esplicitamente previsti nel contratto originario del 16/4/1980, applicando, invece, i tassi di interesse legale ex art. 117 TUB per la determinazione degli interessi attivi, perché non previsti in contratto, parimenti espungendo le spese di tenuta conto (perché non pattuite in contratto) e la capitalizzazione periodica degli interessi passivi e delle commissioni di massimo scoperto;
per il periodo dal 24/9/2002 al 31 12 /2016 il consulente ha, dipoi, operato con applicazione dei tassi di interesse attivi e passivi, delle commissioni di massimo scoperto e delle altre spese riportati negli estratti conto periodici, stante la esplicita previsione degli stessi nel contratto di apertura di credito del 24/9/2002, con la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e
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passivi e delle altre spese di tenuta conto e con esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi per il periodo antecedente al 24/9/2002, in assenza della prova dell'avvenuta comunicazione al cliente dell'avvenuto adeguamento alla delibera CICR del 9.2.2000.
Inoltre, nella rideterminazione del saldo finale del conto corrente si è tenuto conto dell'effetto degli interessi passivi e maturati sul conto anticipi n.
12936 per il periodo dal 13/2/2003 al 24/3/2005 ed addebitate al conto corrente, con speculare applicazione del tasso legale ex art. 117 TUB laddove è stata riscontrata l'assenza di un'esplicita pattuizione.
7.2. Il CTU ha poi riscontrato (mediante applicazione delle formule indicate dalla Banca d'Italia vigenti pro tempore) l'usura originaria dei tassi di interesse applicati con riferimento al contratto quadro del 24/1/2014
e all'atto integrativo dello stesso del 18/7/2014, provvedendo ad azzerare le relative competenze passive.
7.3. Infine, in uno con le anzidette operazioni, nella rideterminazione del saldo il consulente ha provveduto a verificare la prescrizione delle rimesse solutorie (prendendo come riferimento temporale la data dell'atto di citazione 18/7/2017, e sul punto le parti in causa non hanno avanzato alcuna contestazione), operando una ricostruzione sulla scorta dei saldi originari ed un'altra sulla base del saldo cd “ricostruito”, ovvero previamente epurato degli addebiti illegittimi.
Per tal via si è addivenuti, nel primo caso, al riscontro di un saldo a credito del correntista, alla data del 31/12/2016, di € 56.915,06, e nel secondo caso ad un saldo a credito del correntista, alla data del 31/12/2016, pari ad €
214.645,58.
8. Orbene, premessa la valida spendibilità della consulenza in atti ai fini del decidere (in quanto coerente con i quesiti posti e congruamente motivata, nonché scevra da vizi metodologici o giuridici), ritiene il
Tribunale che possa aderirsi alla ricostruzione profilata dal CTU considerando la prescrizione delle rimesse solutorie, verificate sul saldo ricalcolato.
8.1. A tanto non osta l'eccepita indeterminatezza delle c.m.s., formulata dall'attore in relazione al fatto che la relativa misura sarebbe stata indicata
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soltanto attraverso un dato percentuale: al riguardo, nella recente giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio secondo cui “In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1373 del 15/01/2024).
8.2. Il consulente, inoltre, ha condivisibilmente evidenziato che, a dispetto di quanto profilato da parte attrice, per la verifica della prescrizione non sono stati utilizzati versamenti solutori precedenti l'addebito delle competenze, ma solo versamenti solutori successivi.
8.3. Infine, quanto al profilo inerente alla verifica della prescrizione, si palesa condivisibile soltanto la ricostruzione con a base il saldo ricalcolato.
8.3.1. Tale fatto estintivo, invero, è stato eccepito dalla banca sin dalla comparsa di costituzione e risposta (pag. 12 comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18/01/2018), tempestivamente depositata nel rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 166 e 168 bis comma 5 c.p.c.
8.3.2. Peraltro, a fronte di una natura pacificamente affidata del conto corrente (come risultante dal contratto di apertura credito del 24/9/2002, cui si sono succeduti il contratto quadro di affidamento a breve termine del
29/1/2014 e l'atto integrativo del contratto quadro di affidamento a breve termine del 18/7/2014) e della insussistenza di contestazioni in ordine all'ammontare del fido, l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie
è validamente esperita anche senza la puntuale indicazione delle singole rimesse ritenute, appunto, solutorie e pertanto prescritte: invero, ritenuto che l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale al quale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo, non può che concludersi nel senso che “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di
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prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (in termini Cassazione civile sez. I,
18/04/2023, n.10294; Cass. S.U. 13/06/2019 n. 15895).
8.3.3. A ciò si aggiunga che “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (così Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 7721 del 16/03/2023).
9. In definitiva, alla luce di tutto quanto sin qui esposto, deve accogliersi
(in parte qua) la domanda di accertamento dispiegata dalla parte attrice, e per l'effetto va accertato e dichiarato che il saldo del conto corrente n.
2005358, acceso dalla società presso il Parte_1
filiale di Potenza, in data 16/4/1980, alla data del Controparte_1
31/12/2016 e tenuto conto della prescrizione delle rimesse solutorie, è pari ad € 214.645,58 a credito del correntista.
Va, invece, rigettata la domanda di ripetizione dell'indebito, attesa la non dimostrata chiusura del rapporto di conto corrente.
10. Quanto alle spese di lite, esse possono compensarsi per 1/2, in ragione dell'accoglimento soltanto parziale delle domande attoree, mentre per la restante metà, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico della parte convenuta, nella misura liquidata per l'intero (1/1) in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 parametrati al decisum (Cass. Civ., Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10984), scaglione da € 52.001 a € 260.000.
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11. Le spese di c.t.u, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico solidale di tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande azionate nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea di accertamento, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 2005358, acceso dalla società presso il Parte_1 [...]
filiale di Potenza, in data 16/4/1980, alla data del 31/12/2016 CP_1
e tenuto conto della prescrizione delle rimesse solutorie, è pari ad €
214.645,58 a credito del correntista;
2. rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito;
3. compensa per 1/2 le spese di lite tra le parti, e condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della restante metà di tali spese, che si liquidano per l'intero (1/4) in € 545,00 per spese ed €
14.103,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge
4. pone le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, a definitivo carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Potenza il 07/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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