TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 26/11/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. EL GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.187 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), nato a [...] il 6 Parte_1 C.F._1
marzo 1985, ivi elettivamente domiciliato in viale Rochester 2/C, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Zoda, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
(C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. Daniele Osnato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Caltanissetta, via F. Turati
n.100.
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza del 13 giugno
2025.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio per vederlo condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'aggressione e delle minacce perpetrate ai suoi danni in data 8 settembre in Caltanissetta.
Chiedeva, pertanto, “” ritenuto il Signor Controparte_1
responsabile……..per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice, per complessivi euro 10.000,00 (comprensivi del danno non patrimoniale per i pregiudizi biologico, morale ed esistenziale, nonché del danno patrimoniale da danno emergente e lucro cessante), ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata”.
A sostegno della propria domanda deduceva che il , Parte_1 CP_1
con sentenza n. 45/2020 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, depositata il
27.04.2020 e passata in giudicato per mancata impugnazione, era stato riconosciuto colpevole dei reati di minaccia ex art. 612, comma 2, c.p. e di lesione personale ex art. 582 c.p., aggravata ex art. 585 c.p..
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva parte convenuta che contestava la domanda sia nella prospettazione dei fatti che nelle conclusioni di diritto e ne chiedeva il rigetto.
In particolare, rassegnava le seguenti conclusioni “”In via principale: -
Respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, integralmente sprovviste di prova o comunque non tali da ingenerare un danno grave e serio meritevole di risarcimento;
In via riconvenzionale: - ritenere il Sig.
responsabile, anche a titolo di colpa ed in via di concausa, dei Parte_1
danni subiti dall'odierno Convenuto. Per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni subiti quantificati nella maggiore o minore misura che si indica sin d'ora pari ad €.51,000,00 per come meglio sarà accertato in corso di causa. - In ogni
2 caso, ma anche in via di subordine, disporre la compensazione delle poste di danno tra le parti. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari.””
Indi, conclusasi la fase istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc.
La domanda attorea è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui infra.
La richiesta di risarcimento, invero, trae fondamento dalla sentenza del Tribunale di Caltanissetta n.45/2020, passata in giudicato, con la quale Controparte_1
veniva giudicato colpevole dei reati di minaccia ex art. 612 comma 2
[...]
c.p. e di lesione personale ex art. 582 c.p. aggravata.
Orbene, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Come costantemente affermato dalla Suprema Corte, l'effetto vincolante in sede civile è limitato all'accertamento del fatto illecito e della responsabilità, ma non esime la parte danneggiata dall'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno subito.
Pertanto, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla
"declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato (cass. ordinanza n. 8477/2020; cass. n.
5660/2018; cass. n. 4318/2019).
Quanto appena detto pone un preciso onere in capo all'attore di provare il danno lamentato e la sua entità.
3 Tanto premesso, è fuor di dubbio che i fatti emersi in sede penale abbiano trovato riscontro anche nel presente procedimento civile con la prova testimoniale resa dal teste che, all'udienza del 22.02.2023, confermava di aver assistito Tes_1
all'aggressione subita dal ad opera del , precisando che Pt_1 CP_1
quest'ultimo era sceso dall'auto “con un bastone o comunque qualcosa in mano”
e si era diretto contro il il quale “quasi immobile si è difeso tendendo Pt_1
semplicemente la mano”, e che il era caduto a terra “senza che l'attore CP_1
l'avesse spinto”, continuando a sbraitare anche una volta a terra.
Non lo stesso si può dire in ordine agli asseriti danni.
Il lamenta la contusione di un dito alla mano ed allega a supporto Pt_1
solamente un referto del pronto soccorso in cui risulta “”trauma contusivo mano destra. Si consiglia crioterapia, applicazioni di ON e fans al bisogno””.
Tale danno, stante la sua lieve entità, non è nemmeno quantificabile.
Altrettanto dicasi per quanto concerne il danno patrimoniale.
Nessuna documentazione è stata versata agli atti per eventuali spese relative alle cure indicate.
Anche l'affermato mancato guadagno è rimasto privo di allegazione, risultando, anzi, che il era il giorno dell'accaduto disoccupato e che dopo qualche Pt_1
giorno andò a colloquio presso il call center ed iniziò il periodo di prova, che non completò per sua scelta non essendo retribuito (cfr.dichiarazione teste che così ha smentito anche l'affermazione che parte attrice non potè Tes_2
iniziare l'attività lavorativa per la contusione al proprio dito).
Consegue, pertanto, che al può essere riconosciuto solamente il diritto al Pt_1
risarcimento dei danni morali ex art. 2059 c.c. e 185 cod. pen., che non essendo stati provati nel loro preciso ammontare, vanno liquidati in via equitativa ex art. 1226 c.c.
In forza di detta norma, infatti, "se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa".
Valutazione equitativa per la cui quantificazione la Cassazione ha statuito che "La
4 determinazione equitativa del danno morale cagionato dalla commissione di reati deve tener conto dell'intensità e del turbamento fisico - psichico cagionato"
(Cass. n. 13686/2011).
Siffatto danno risulta configurabile in capo al quale immediato Pt_1
destinatario dell'altrui condotta delittuosa, atteso che peraltro le aggressioni fisiche e morali, secondo l'id quod plerumque accidit, determinano, nella generalità dei casi, un turbamento dell'animo più o meno intenso.
A tal proposito, nel caso de quo, le deposizioni testimoniali hanno concordemente confermato il disagio psicologico vissuto dall'attore (ansia, inappetenza, crisi di pianto, paura per il proprio futuro e scarsa autostima).
Ne consegue, pertanto, che alla luce di quanto sopra accertato, appare equo, nel caso in esame, riconoscere quale risarcimento del danno subito dal la Pt_1
somma, equitativamente determinata, di complessivi Euro 2.500,00, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.
Di contro, la domanda riconvenzionale avanzata dal Sig. , volta ad CP_1
ottenere il risarcimento di presunti danni per complessivi €.51.000,00, deve essere integralmente rigettata, in quanto palesemente infondata.
Nel caso di specie, le considerazioni critiche svolte dal convenuto in merito alla decisione assunta in sede penale non hanno alcuna valenza, non essendo possibile nel presente procedimento rivedere né l'accertamento del fatto né la sua qualificazione in termini di illecito penale.
Ne consegue che la commissione del reato ascritto al da apprezzarsi in CP_1
questa sede nelle sue conseguenze civili, deve ritenersi ormai irrefutabile.
Il giudicato penale, infatti, ha escluso inequivocabilmente qualsiasi responsabilità dell'odierno attore in ordine alle lesioni che il assume di aver patito. CP_1
Anzi, la dinamica dei fatti, come emersa anche dalla testimonianza del Sig.
in sede civile (il quale ha confermato che il Sig. scese Testimone_3 CP_1
dall'auto armato di un bastone e cadde autonomamente senza che il Sig. lo Pt_1
spingesse), corrobora – oltre ogni dubbio - l'assenza di qualsivoglia condotta
5 illecita o causalmente rilevante da parte dell'odierno attore rispetto alla caduta del convenuto.
L'esito del procedimento, in considerazione delle risultanze istruttorie e probatorie nonché della pretesa economica rivendicata a titolo di risarcimento dei danni e del quantum riconosciuto in via equitativa, costituisce giusto e valido motivo per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- Condanna il convenuto al pagamento in favore di della Parte_1
somma di euro 2.500,00, oltre interessi come in parte motiva.
- Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Caltanissetta, in data 25 novembre 2025.
IL G.O.P.
EL GA
6