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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 8069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8069 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice NT TI, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 9/7/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 11304/2025 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. LUCCI MARIO Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA
RESISTENTE
OGGETTO: assegno mensile ed esenzione ticket
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., depositato il 12.7.2024, Parte_1
ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
[...] esponendo quanto segue:
- in data 9.3.2022, ella ha presentato istanza rivolta ad ottenere l'accertamento della propria invalidità civile ai fini della esenzione dal ticket sanitario e dell'assegno mensile;
1 - sottoposta a visita medico-legale, le è stata riconosciuta l'invalidità in misura del 50%, insufficiente ai fini del predetto benefici. Ciò premesso, parte ricorrente, reputando viceversa sussistere i requisiti di legge, ha domandato giudizialmente – nei confronti del convenuto in epigrafe – l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'assegno mensile e l'esenzione dal ticket ai sensi, rispettivamente, dell'art. 13 L. 118/1971 e dell'art. 11, comma 2, D.L. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_2 giudizio resistendo assai genericamente alla domanda. È stata disposta ed effettuata consulenza medico-legale; il CTU ha riconosciuto invalida con “permanente menomazione Parte_1 della capacità lavorativa generica… nella misura complessiva del 60%”.
Depositato l'elaborato ed assegnati i termini per le contestazioni ex art. 445bis, comma 4, c.p.c., parte ricorrente ha dichiarato in cancelleria di contestare le conclusioni del CTU. Ha fatto seguito, nel termine previsto dalla legge, il presente ricorso. Quindi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza all'udienza odierna.
***
Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito specificati. Si è fatto rilevare come il CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non abbia valutato in modo adeguato il quadro patologico che caratterizza la ricorrente e, in special modo, l'artrite reumatoide;
si è osservato, infatti, che da tale quadro derivi, a carico della sig.ra , uno stato invalidante che compromette l'autonomia nella Pt_1 gestione della normale vita di relazione. Ciò premesso, le contestazioni, alquanto generiche, si risolvono, al più, in una diversa valutazione medico-legale del complesso patologico riscontrato che, al contrario, è stato oggetto di approfondito esame nella relazione di CTU. Il CTU nominato nella precedente fase, dott. alla cui Persona_1 ampia ed esaustiva motivazione si fa riferimento, anche quanto alla decorrenza dell'infermità, in risposta ai quesiti posti, dopo accurati esami medici e attento studio di tutti i documenti prodotti, aveva riscontrato a carico dell'istante un complesso patologico, in elaborato compiutamente descritto (“Artrite reumatoide. Psoriasi al piede dx. Fibromialgia”), tale da comportare una riduzione della capacità lavorativa del soggetto in misura pari al 60%, insufficiente ai fini dell'ottenimento dei benefici oggetto di causa (relazione depositata telematicamente in data 4.2.2025).
2 Il CTU ha, in particolare, osservato:
“Nel caso di specie, le singole affezioni diagnosticate determinano la seguente valutazione con riferimento alle indicazioni della tabella approvata con D.M. 5/2/1992: Artrite reumatoide: codice 9303 50% Fibromialgia: codice 9306 20% Le restanti patologie sotto descritte hanno una valutazione percentuale del 10% o inferiore per cui non sono state valutate: Psoriasi al piede dx. Applicate le formule di norma per il calcolo riduzionistico di patologie funzionalmente coesistenti e tenuto conto della non assommabilità delle patologie coesistenti comportanti menomazioni pari od inferiori al 10%, il complesso morboso diagnosticato determina attualmente una permanente menomazione della capacità lavorativa generica della signora
[...]
nella misura complessiva del 60%.”. Parte_1
Ha, quindi, concluso per la insussistenza dei requisiti “medico legali” previsti ai fini sia dell'assegno mensile ex art. 13 L. 118/1971 (invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%) sia dell'esenzione dal ticket ex art. 11, comma 2, D.L. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983 (invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai due terzi). L'accertamento peritale è esaustivo, sufficientemente motivato ed appare immune da censure, anche di ordine logico. Tutto ciò puntualizzato, non ravvisandosi, nel caso di specie, alcun motivo di rinnovazione dell'indagine peritale né alcun motivo di ulteriore approfondimento, le conclusioni alle quali è giunto il CTU sono pienamente condivisibili. Per quanto sopra, il ricorso non può essere accolto. Spese di lite irripetibili da parte dell' , ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite sopportate dall' . CP_2
Così deciso in Roma il 9/7/2025
IL GIUDICE
NT TI
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