Sentenza breve 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 06/03/2026, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01131/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00396/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 396 del 2026, proposto da
ON LP OS, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, inoltrata in data 02.05.2025, tramite kit postale, avente codice assicurata nr. 059552006588, emesso dalla Questura di Milano, notificato all’odierno Ricorrente in data 10.12.2025, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa IA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che
- la Questura di Milano, con provvedimento adottato in data 13 febbraio 2026, ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato;
- poiché le ragioni di parte ricorrente sono state integralmente soddisfatte deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- si conferma l’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato disposta dalla commissione istituita presso il Tribunale con decreto n. 28/2026;
- le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AD RU, Presidente
IA AN, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AN | MA AD RU |
IL SEGRETARIO