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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/07/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 189/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Gaetano CAMPO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso per revocazione da
( ), residente in [...]1 Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Cusumano ( , p.e.c. C.F._2
del Foro di Padova con studio in Padova, Galleria Email_1
Trieste 6, e dall'Avv. Alberto Chies ( p.e.c. CodiceFiscale_3 Email_2
del Foro di Padova, con studio in Padova, Via Altinate 143, domiciliato presso lo studio dell'avv.
Cusumano di Padova, Galleria Trieste 6, giusta procura speciale in atti
Parte ricorrente in revocazione contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA (C.F. , C.F._4
nei cui uffici in IA, Piazza San Marco, Palazzo Reale n. 63 è ex lege domiciliata (fax:
0415224105; email: e ai soli fini delle comunicazioni telematiche: Email_3
Email_4
1 Parte resistente in revocazione
OGGETTO: ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 766/2023 della Corte d'Appello di
IA – sezione lavoro
IN PUNTO: licenziamento per giusta causa
Conclusioni:
Per parte ricorrente in revocazione:
“- revocarsi, per i motivi di cui in narrativa, la parte della Sentenza n. 766/2023 trascritta in premessa e, in particolare, la statuizione in ordine alla decorrenza del termine per la conclusione del procedimento disciplinare alla data del 6.4.2017; in riforma della Sentenza n. 766/2023 della Corte d'Appello di IA, in funzione di giudice del lavoro, pubblicata in data 17.1.2024, emessa nel giudizio n. R.G.L. 663/2022
- accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la mancanza di prova in ordine alla collocazione del termine medesimo, da ritenersi, quindi, collocabile alla data del 28.2.2017 ovvero, in subordine, alla data del 28.3.2017;
- accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la misura del termine per la conclusione del procedimento disciplinare in 120 giorni;
- accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la decadenza del dall'azione disciplinare avviata nei confronti Controparte_1 del ricorrente;
- accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, l'inefficacia/nullità/illegittimità del licenziamento intimato in data 4.8.2017;
- condannarsi, per i motivi di cui in narrativa, il , in persona del Ministro pro tempore, a reintegrare il sig. Controparte_1 Parte_1 nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto – di euro 1.944,00 – corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
- in subordine, accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento per difetto di proporzionalità, rideterminarsi la sanzione inflitta nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di sei mesi;
- in ulteriore subordine, convertito, per i motivi di cui in narrativa, il licenziamento intimato in licenziamento con diritto al preavviso, condannarsi, per i motivi di cui in narrativa, il , come sopra individuato, in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1Pt_ pagamento, in favore del sig. , della somma di euro 8.352,00;
- il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c.;
- con rifusione integrale delle spese di lite dei due gradi di giudizio e delle spese di cui al regolamento di competenza, e distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti, che hanno anticipato le spese e non riscosso diritti e onorari.”
Per parte resistente in revocazione:
“- preliminarmente: dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad impugnare e comunque per difetto dei presupposti dell'azione revocatoria;
- nel merito: rigettare in toto il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c.;
- con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza la Corte d'Appello di IA ha rigettato l'impugnazione proposta da avverso la sentenza del Tribunale di Padova che aveva confermato il Parte_1
licenziamento per giusta causa intimatogli dal . Ha, altresì, condannato il Controparte_1
lavoratore alla rifusione delle spese di lite.
1.1. Il sig. è stato dipendente del , addetto all'Officina Riparazioni Pt_1 Controparte_1
dell'Esercito in Padova, con mansioni di armaiolo e collaudatore al tiro. Ha allegato che, in data
28.3.2017, a seguito di ordinanza del GIP del Tribunale di Cagliari, veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed armi nonché per il delitto di peculato. Seguiva la sospensione dal servizio e l'avvio del procedimento disciplinare per i medesimi fatti, procedimento che portava al suo licenziamento per giusta causa ex art. 24, comma 1, lett. g), CCNL.
2 1.2. La sentenza del Tribunale di Padova ha rigettato l'impugnazione del lavoratore e lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite. Ha rilevato che l'eccezione circa la violazione del termine per la conclusione del procedimento disciplinare è stata proposta tardivamente e non è
rilevabile d'ufficio. Nel merito ha osservato che la contestazione disciplinare riproduceva i capi di imputazione formulati nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare e che l'addebito poteva ritenersi fondato sulla base delle ammissioni del lavoratore e delle circostanze non contestate.
1.3. La Corte d'Appello di IA ha rigettato l'impugnazione proposta dal lavoratore avverso la sentenza del Tribunale di Padova. Ha ritenuto ritualmente introdotta l'eccezione del lavoratore di violazione della durata massima del procedimento disciplinare, riformando sul punto la sentenza di primo grado, ma ha ritenuto che il termine di conclusione del procedimento disciplinare era stato rispettato. Ha escluso che – come sostenuto dal lavoratore – la segnalazione interna per via gerarchica del 28.3.2017 costituisca “notizia di infrazione” da cui calcolare il termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare, atteso che è notizia di illecito non qualificata e circostanziata. Ha ritenuto infondata l'eccezione del lavoratore sulla violazione della durata del procedimento disciplinare, in quanto emerge documentalmente (protocollo in entrata e in uscita) che in data 6.4.2017 il Responsabile dell'Ufficio Comando gen. (responsabile dell'ufficio di Per_1
appartenenza del ) ha ricevuto e contestualmente inoltrato all'ufficio competente per i Pt_1
provvedimenti disciplinari l'ordinanza cautelare. Ha precisato che, nel caso di specie, il termine di conclusione del procedimento è, in realtà, di 134 giorni, per effetto del rinvio dell'audizione richiesta dal lavoratore. Ha rilevato che, anche laddove la ricezione della “notizia di infrazione” da parte del datore di lavoro venisse collocata il 28.3.2017 (esecuzione della custodia cautelare), il termine per lo svolgimento del procedimento disciplinare e, in particolare, il termine di 134 giorni per la sua conclusione risulta rispettato. Nel merito, ha confermato la valutazione del primo giudice circa la sussistenza della giusta causa di licenziamento.
2. Per la revocazione della sentenza della Corte d'Appello di IA ha proposto ricorso il sig. , eccependo un errore percettivo da parte della Corte nell'esame del doc. 3 del , Pt_1 CP_1
in relazione al momento in cui il avrebbe avuto notizia dei fatti oggetto dell'addebito CP_1
disciplinare.
3 Il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non ha rilevato la violazione del termine per la conclusione del procedimento disciplinare, stabilito dall'art. 55 bis TUPI nella versione ratione
temporis applicabile, poiché ha calcolato la decorrenza del termine di 120 giorni dalla data del
6.4.2017 (giorno dell'asserita ricezione dell'ordinanza cautelare da parte del responsabile dell'ufficio
Comando, gen. di inoltro all'ufficio procedimenti disciplinari). Per_1
Il ricorrente evidenzia che la Corte ha errato nel supporre un fatto che non costituì un punto controverso tra le parti e la cui verità è esclusa dai documenti di causa. Sostiene che: dal doc. 3 di controparte emerge come in data 6.4.2017 la comunicazione dell'ordinanza cautelare risulti protocollata in uscita dall'ufficio Comando del gen. (stampigliatura in alto a sinistra del Per_1
documento: prot. M_D EE22576 REG 2017 0605039 06-04-2017) e in entrata dall'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari (stampigliatura in basso a sinistra del documento: prot. M_D GCIV
REG 2017 0022846 06-04-2017); il non ha adempiuto all'onere di provare la data (peraltro CP_1
nemmeno allegata) di ricezione dell'ordinanza di custodia cautelare da parte del gen. Per_1
responsabile della struttura in cui lavorava il sig. ; è dunque indimostrato, secondo il , che Pt_1 Pt_1
il dies a quo del termine di decadenza per la conclusione del procedimento disciplinare sia collocabile in data posteriore al 28.2.2017 (emissione dell'ordinanza di custodia cautelare) o al
28.3.2017 (esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare).
3. Si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso per Controparte_1
revocazione.
Preliminarmente il eccepisce il difetto di interesse a ricorrere per revocazione, in CP_1
quanto, come affermato in ricorso dallo stesso , la sentenza impugnata è sorretta da una Pt_1
pluralità di autonome rationes decidendi e non risulta che il sig. abbia depositato il prospettato Pt_1
ricorso per cassazione con riguardo alle ulteriori statuizioni.
Nel merito il contesta la sussistenza di un errore revocatorio. Sostiene che le CP_1
argomentazioni del ineriscono non ad una asserita svista percettiva da parte della Corte Pt_1
d'Appello, ma a valutazioni giuridiche. Infatti la Corte d'Appello ha ritenuto che soltanto in data
6.4.2017 (e non prima) l'ufficio Comando del gen. abbia ricevuto una notizia di illecito Per_1
qualificata e circostanziata e l'abbia contestualmente inviata all'ufficio competente per i
4 provvedimenti disciplinari. Precisa che, comunque, le questioni giuridiche sottese (dies a quo e concetto di notizia di infrazione qualificata ex art. 55 bis, comma 4, TUPI) sono state oggetto di discussione tra le parti in corso di causa e pertanto non è ammissibile la revocazione. Evidenzia
che, in ogni caso, l'errore non è decisivo e il procedimento disciplinare si è concluso nei termini di legge, tenuto conto che nel caso di specie il termine finale non è di 120 giorni, bensì di 134 giorni, a fronte del rinvio dell'audizione del dipendente dall'8.6.2017 al 22.6.2017.
4. All'udienza del 26.6.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso in revocazione deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
6. Il Collegio rileva che il ricorso per revocazione è stato proposto ex art. 395, n. 4, c.p.c.,
secondo il quale è ammessa la revocazione “4) se la sentenza è l'effetto di un errore di
fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata
sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta
l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso
se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
6.1. Il contesta che la Corte d'Appello sia incorsa in errore laddove ha ritenuto che, in Pt_1
base al doc. 3 del , risulti provato che il responsabile dell'Ufficio a cui CP_1 Per_1
apparteneva il , abbia ricevuto l'ordinanza di custodia cautelare (momento individuato come Pt_1
momento di acquisizione della notizia qualificata/circostanziata dei fatti posti a base dell'addebito disciplinare e, quindi, dies a quo per la conclusione del procedimento disciplinare) in data 6.4.2017.
Il contesta che la stampigliatura sul lato sinistro, in basso, del doc. 3 attesti la ricezione Pt_1
da parte del responsabile dell dell'ordinanza di custodia cautelare in data Controparte_2
6.4.2017 (in quanto attesterebbe, in tesi del , un protocollo in entrata da parte dell'ufficio Pt_1
procedimenti disciplinari), mentre concorda con la Corte sul fatto che la stampigliatura in alto a sinistra del medesimo documento attesti la trasmissione in uscita da parte del ll'ufficio Per_1
procedimenti disciplinari, sempre in data 6.4.2017, del medesimo documento. Ne conseguirebbe, in
5 tesi del , l'assenza di prova del momento in cui il capo ufficio a ricevuto l'ordinanza Pt_1 Per_1
di custodia cautelare in discorso e, dunque, sempre in tesi del , l'assenza di prova del dies a Pt_1
quo di decorrenza del termine massimo di durata del procedimento disciplinare.
6.2. Questa Corte d'Appello ritiene che non sussistano i presupposti dell'invocato errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c.
6.2.1. Innanzitutto la sentenza della Corte d'Appello impugnata non è “l'effetto” di un errore percettivo, nel senso che l'individuazione della stampigliatura in basso a sinistra del doc. 3 come protocollo in entrata da parte dell'ufficio di appartenenza del non è, di per sé solo, elemento Pt_1
decisivo e dirimente nel rigetto del ricorso del . Il medesimo ammette che la sentenza è Pt_1 Pt_1
basata su una pluralità di rationes decidendi autonome (ed in particolare quella per cui il termine di durata massima del procedimento disciplinare sarebbe stato rispettato anche laddove il dies a quo
venisse retrodatato alla conoscenza della sottoposizione del dipendente a custodia cautelare il
28.3.2017).
6.2.2. Inoltre, l'errore segnalato dal non ha natura meramente percettiva, bensì ha Pt_1
carattere valutativo. Lo stesso , per sostenere che la stampigliatura in basso a sinistra del doc. Pt_1
3 non è stata apposta in entrata dal capo dell'ufficio di appartenenza del , richiama Per_1 Pt_1
e pone a confronto tra loro una pluralità di elementi desunti da una pluralità di documenti, svolgendo una serie di considerazioni per sostenere che non vi sarebbe prova del fatto che il bbia Per_1
ricevuto e inoltrato all'ufficio procedimenti disciplinari il medesimo giorno 6.4.2017 l'ordinanza cautelare in discorso (v. le considerazioni di cui al ricorso per revocazione pag. 19 ss., basate su risultanze dei doc. 2 e 3 del e del doc. 3 del ). Viceversa, ritiene questa Corte che, CP_1 Pt_1
stante la gravità del fatto (sottoposizione del dipendente a custodia cautelare), fatto di cui l'ufficio di appartenenza era venuto a conoscenza nel precedente mese di marzo del 2017 (senza tuttavia conoscere i dettagli delle circostanze dell'incolpazione in sede penale), è oltremodo verosimile che il capo dell'ufficio di appartenenza del , appena ricevuta l'ordinanza cautelare di Per_1 Pt_1
cui si discorre, l'abbia immediatamente trasmessa all'ufficio procedimenti disciplinari, come del resto allegato dal sin dal primo grado di giudizio (il sin dal primo grado aveva allegato CP_1 CP_1
che l'ordinanza era stata ricevuta il 6.4.2017). In altri termini, per quanto precede, è altamente
6 probabile che il bbia ricevuto e trasmesso a sua volta all'ufficio procedimenti disciplinari Per_1
l'ordinanza in questione il medesimo giorno 6.4.2017. Un tanto si sottolinea a conferma della non essenzialità e decisività della doglianza del incentrata sulla stampigliatura in basso a sinistra Pt_1
del doc. 3: la verità del fatto: “acquisizione dell'ordinanza cautelare da parte del n data Per_1
6.4.2017” non è, in ogni caso, “incontrastabilmente esclusa” dall'asserito errore commesso dalla
Corte nella interpretazione della stampigliatura posta in basso a sinistra del doc.
3. In altri termini,
l'eventuale errore nella interpretazione della stampigliatura in discorso non varrebbe comunque ad escludere, di per sé sola, la prova della ricezione dell'ordinanza il 6.4.2017, come allegato dal
. CP_1
6.2.3. Infine, non sussiste l'ulteriore presupposto indicato dall'art. 395 n. 4 cpc per cui l'errore deve cadere su un fatto che “non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a
pronunciare”.
Ed invero, la ricezione da parte del del documento 3 in data 6.4.2017 costituì Per_1
certamente un punto controverso tra le parti sin dal primo grado di giudizio. E' sufficiente leggere sul punto i passaggi dei verbali di causa riportati dallo stesso nel ricorso per revocazione da Pt_1
cui emerge, per l'appunto, che sin dal primo grado il ha sostenuto che l'ordinanza è stata CP_1
ricevuta il 6.4.2017 e che, in particolare in appello, il ha sostenuto che un tanto era provato CP_1
proprio dalla stampigliatura in basso a sinistra del doc. 3 (v. pag. 11 del ricorso in revocazione). Tale
circostanza è stata oggetto di discussione tra le parti anche all'udienza di discussione avanti alla
Corte 'Appello, come emerge dal passaggio a verbale riportato a pag. 13 del ricorso in revocazione.
7. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, il ricorso in revocazione deve essere rigettato, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c..
8. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, per il principio della soccombenza devono essere poste a carico di . Parte_1
Sicché deve essere condannato alla rifusione in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre al 15% per rimborso spese forfetario, come per legge.
7 9. Considerato che il ricorso in revocazione è stato rigettato ed è stato depositato dopo il
31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012),
che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte ricorrente in revocazione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente in revocazione alla refusione in favore di parte resistente delle spese di lite del grado che liquida in euro 6.946,00, oltre al rimborso forfettario come per legge e al rimborso del contributo unificato;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte ricorrente in revocazione per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per revocazione a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
IA, il giorno 26.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Barbara Bortot
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