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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/11/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2886/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IL OR Presidente
RA AC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2886/2025 promosso da:
(C.F. ), nata in data [...] a [...]_1 C.F._1
(AN);
e
(C.F. ), nato l'[...] a [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati, difesi ed elett.te domiciliati da/presso avv. ELISA PAVONI giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO-Sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI;
CONCLUSIONI [pronunciare la separazione personale di essi coniugi alle seguenti condizioni, indicate nel ricorso introduttivo e specificate con note scritte per l'udienza del 17/10/2025 in relazione al punto 12), relativo alla già casa familiare]:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e saranno liberi di fissare la residenza dove ritenuto più opportuno;
2. La sig.ra rimarrà ad abitare, unitamente alla figlia minorenne nella Parte_1 Per_1 abitazione sita in Osimo via Cialdini n. 40, sino ad ora destinata a residenza coniugale;
3. La figlia minore della coppia verrà affidata ad entrambi i coniugi, con collocamento Per_1 presso l'abitazione della madre. Il p trà vedere la figlia per due pomeriggi a settimana, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici e ludici della minore, nonché a weekend alternati dal sabato pomeriggio dopo l'uscita scolastica alla domenica sera.
- 1 - 4. Il sig. potrà avere con sé la figlia: durante le vacanze estive per due settimane Parte_2 anche consecutive, da concordare con adeguato preavviso con la madre, nel periodo natalizio per 6 giorni anche consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Capodanno l'anno successivo, nel periodo pasquale tre giorni anche consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua un anno e il lunedì di Pasqua l'anno successivo. Avrà in fine con sé la figlia minore per le altre festività, alternandole con la madre;
5. entrambi i genitori provvederanno al mantenimento della figlia minorenne in misura Per_1 proporzionale al proprio reddito;
in proposito i coniugi convengono che Il Sig. Parte_2 provvederà a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni m Parte_1 mese successivo al deposito del presente ricorso, la somma mensile di Euro 400,00 (euro quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
Persona_2
6. I coniugi per contro contribuiranno, rispettivamente nella misura del 50 % ciascuno, a tutte le spese di carattere straordinario che si dovessero rendere necessarie per la figlia minorenne, tali da intendersi le spese così come precisate nel protocollo dei procedimenti civili concordato tra il Tribunale di Ancona e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, allegato al presente ricorso e sottoscritto dalle parti;
7. L'assegno unico in favore della figlia sarà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Per_1 ed il Sig. rinuncia a qualsiasi pretesa economica anche in via Parte_1 Parte_2 pregressa;
8. I coniugi, indipendenti economicamente, rinunciano ad ogni forma di mantenimento reciproco, intendendo entrambi provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
9. i coniugi stabiliscono sin d'ora che l'autovettura targata FD 641 XV di proprietà del sig.
rimarrà al medesimo;
Parte_2
10. la casa di UM (AN) via Fabriano n. 43 di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà Pt_1 in proprietà alla stessa;
11. la casa di Contrada Trovigliano a San Valentino (CH) di proprietà esclusiva del sig. Pt_2 rimarrà in proprietà allo stesso;
12. la sig.ra provvederà a pagare il mutuo acceso per l'acquisto della abitazione di Osimo Pt_1 via Cialdini n. 40 in costanza di matrimonio a casa coniugale, sino all'integrale soddisfo e al momento del riscatto provvederà ad intestare la suddetta abitazione alla figlia Persona_2
Pertanto il sig. già con la sottoscrizione del presente atto dichiara Parte_2 tutte le somme da lui versate pro-quota per i ratei di suddetto mutuo, acconsentendo già a che al momento del riscatto la casa di Osimo via Cialdini n. 40 sia intestata alla figlia;
Persona_2
13. I coniugi dichiarano che, previo adempimento delle obbligazioni di cui ai precedenti punti, non hanno più nulla a che pretendere gli uni verso gli altri, per qualsiasi titolo, causa o ragione dipendente dal rapporto matrimoniale;
14. Ad ogni effetto di legge, i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti. Si impegnano, altresì, a comunicarsi, reciprocamente, il luogo di villeggiatura dove trascorreranno le vacanze con la figlia minore;
15. Le spese e gli onorari del presente procedimento verranno integralmente compensate tra le parti;
- 2 - 16. Le parti dichiarano di aver transatto definitivamente tra loro ogni rapporto di qualsiasi genere, ivi compreso quello patrimoniale e di non aver più null'altro a pretendere l'una dall'altro in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a Osimo in data 06/09/2014, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione, rappresentando che dalla loro unione è nata la figlia (in data 16/06/2010) e che, per Per_1 incompatibilità di carattere, col tempo, è venuta a mancare la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, divenendo così intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 10/10/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (si segnala, in proposito, che i coniugi vivono già di fatto separati dal gennaio scorso).
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto della figlia minore, posto che le condizioni concordate risultano, come appena rilevato, rispondenti al suo interesse morale e materiale (è prevista anche l'intestazione in favore della figlia della casa già familiare, una volta estinto il mutuo acceso per il relativo acquisto e alle condizioni meglio indicate nel ricorso), e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. la regolamentazione del diritto di visita del padre quale genitore non collocatario); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, secondo peraltro la volontà espressa in tal senso dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 3 - dichiara la separazione dei coniugi , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Osimo in data 06/09/2014, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 24, parte 1, dell'anno 2014; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/XI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
RA AC IL OR
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IL OR Presidente
RA AC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2886/2025 promosso da:
(C.F. ), nata in data [...] a [...]_1 C.F._1
(AN);
e
(C.F. ), nato l'[...] a [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati, difesi ed elett.te domiciliati da/presso avv. ELISA PAVONI giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO-Sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI;
CONCLUSIONI [pronunciare la separazione personale di essi coniugi alle seguenti condizioni, indicate nel ricorso introduttivo e specificate con note scritte per l'udienza del 17/10/2025 in relazione al punto 12), relativo alla già casa familiare]:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e saranno liberi di fissare la residenza dove ritenuto più opportuno;
2. La sig.ra rimarrà ad abitare, unitamente alla figlia minorenne nella Parte_1 Per_1 abitazione sita in Osimo via Cialdini n. 40, sino ad ora destinata a residenza coniugale;
3. La figlia minore della coppia verrà affidata ad entrambi i coniugi, con collocamento Per_1 presso l'abitazione della madre. Il p trà vedere la figlia per due pomeriggi a settimana, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici e ludici della minore, nonché a weekend alternati dal sabato pomeriggio dopo l'uscita scolastica alla domenica sera.
- 1 - 4. Il sig. potrà avere con sé la figlia: durante le vacanze estive per due settimane Parte_2 anche consecutive, da concordare con adeguato preavviso con la madre, nel periodo natalizio per 6 giorni anche consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Capodanno l'anno successivo, nel periodo pasquale tre giorni anche consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua un anno e il lunedì di Pasqua l'anno successivo. Avrà in fine con sé la figlia minore per le altre festività, alternandole con la madre;
5. entrambi i genitori provvederanno al mantenimento della figlia minorenne in misura Per_1 proporzionale al proprio reddito;
in proposito i coniugi convengono che Il Sig. Parte_2 provvederà a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni m Parte_1 mese successivo al deposito del presente ricorso, la somma mensile di Euro 400,00 (euro quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
Persona_2
6. I coniugi per contro contribuiranno, rispettivamente nella misura del 50 % ciascuno, a tutte le spese di carattere straordinario che si dovessero rendere necessarie per la figlia minorenne, tali da intendersi le spese così come precisate nel protocollo dei procedimenti civili concordato tra il Tribunale di Ancona e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, allegato al presente ricorso e sottoscritto dalle parti;
7. L'assegno unico in favore della figlia sarà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Per_1 ed il Sig. rinuncia a qualsiasi pretesa economica anche in via Parte_1 Parte_2 pregressa;
8. I coniugi, indipendenti economicamente, rinunciano ad ogni forma di mantenimento reciproco, intendendo entrambi provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
9. i coniugi stabiliscono sin d'ora che l'autovettura targata FD 641 XV di proprietà del sig.
rimarrà al medesimo;
Parte_2
10. la casa di UM (AN) via Fabriano n. 43 di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà Pt_1 in proprietà alla stessa;
11. la casa di Contrada Trovigliano a San Valentino (CH) di proprietà esclusiva del sig. Pt_2 rimarrà in proprietà allo stesso;
12. la sig.ra provvederà a pagare il mutuo acceso per l'acquisto della abitazione di Osimo Pt_1 via Cialdini n. 40 in costanza di matrimonio a casa coniugale, sino all'integrale soddisfo e al momento del riscatto provvederà ad intestare la suddetta abitazione alla figlia Persona_2
Pertanto il sig. già con la sottoscrizione del presente atto dichiara Parte_2 tutte le somme da lui versate pro-quota per i ratei di suddetto mutuo, acconsentendo già a che al momento del riscatto la casa di Osimo via Cialdini n. 40 sia intestata alla figlia;
Persona_2
13. I coniugi dichiarano che, previo adempimento delle obbligazioni di cui ai precedenti punti, non hanno più nulla a che pretendere gli uni verso gli altri, per qualsiasi titolo, causa o ragione dipendente dal rapporto matrimoniale;
14. Ad ogni effetto di legge, i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti. Si impegnano, altresì, a comunicarsi, reciprocamente, il luogo di villeggiatura dove trascorreranno le vacanze con la figlia minore;
15. Le spese e gli onorari del presente procedimento verranno integralmente compensate tra le parti;
- 2 - 16. Le parti dichiarano di aver transatto definitivamente tra loro ogni rapporto di qualsiasi genere, ivi compreso quello patrimoniale e di non aver più null'altro a pretendere l'una dall'altro in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a Osimo in data 06/09/2014, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione, rappresentando che dalla loro unione è nata la figlia (in data 16/06/2010) e che, per Per_1 incompatibilità di carattere, col tempo, è venuta a mancare la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, divenendo così intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 10/10/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (si segnala, in proposito, che i coniugi vivono già di fatto separati dal gennaio scorso).
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto della figlia minore, posto che le condizioni concordate risultano, come appena rilevato, rispondenti al suo interesse morale e materiale (è prevista anche l'intestazione in favore della figlia della casa già familiare, una volta estinto il mutuo acceso per il relativo acquisto e alle condizioni meglio indicate nel ricorso), e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. la regolamentazione del diritto di visita del padre quale genitore non collocatario); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, secondo peraltro la volontà espressa in tal senso dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 3 - dichiara la separazione dei coniugi , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Osimo in data 06/09/2014, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 24, parte 1, dell'anno 2014; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/XI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
RA AC IL OR
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