TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 19/12/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SENTENZA
Di apertura della liquidazione giudiziale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott.ssa Roberta Brera Giudice
Dott.ssa AB CO Giudice rel letta l'istanza di liquidazione giudiziale proposta da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di
[...]
con sede legale in Novi Ligure nel Viale Rimembranza n° 64/1 (p. iva Controparte_1
), P.IVA_1
sentito in camera di consiglio il Giudice delegato all'istruttoria prefallimentare;
ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito, avendo la società sede a Novi Ligure;
vista la documentazione allegata;
considerato che la società esercita attività commerciale svolgendo come attività principale servizi di consulenza nel settore informatico (come da visura)
ritenuta integrata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49, ult. Comma CCI, avendo la Contr Contr convenuta un debito scaduto di oltre 70.000 euro verso (risultante dalla nota di in atti);
osservato che:
1 - ai sensi dell'art. 121 CCI. nel testo vigente, grava sulla debitrice l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono l'assoggettabilità a procedure concorsuali, e che la stessa si è costituita senza opporsi all'apertura della procedura;
- dalla documentazione depositata risulta il superamento delle soglie di cui all'art. 2 c. 1 lett. d)
CCI(vd. modelli Iva e bilanci in atti );
- l'insolvenza risulta provata alla luce:
Contr
o del mancato pagamento del debito nei confronti dei creditori ricorrenti e di ,
o dell'esito infruttuoso dell'esecuzione mobiliare attivata dal ricorrente;
o del riconoscimento dell'impossibilità di far fronte alle obbligazioni contenuto nella memoria depositata;
Visti gli artt. 1, 2, 49, 121 CCI;
DICHIARA
Aperta la liquidazione giudiziale di con sede legale in Novi Ligure nel Viale Controparte_1
Rimembranza n° 64/1 (p. iva ), P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato la Dott.ssa AB CO;
NOMINA
Curatore dott. Persona_1
[...]
al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, alla immediata ricognizione informale, anche mediante strumenti fotografici, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice e di procedere quindi all'inventario dei beni;
STABILISCE
che il giorno 15.4.26 ore 11_nella sede ed alla presenza del Giudice Delegato abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo.
ORDINA
Al debitore il deposito in Cancelleria, entro 3 giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale ove la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti e dell'elenco dei creditori corredato del loro domicilio digitale;
2 GN
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
Pt_3
al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
ad accedere:
- alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrare copia degli stessi;
ad acquisire:
- la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 dl 78/2010 conv. in L. 122/2010 e s. m.;
- le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
La prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002.
3 Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 16.12.25
Il Presidente
Il Giudice relatore Antonella Dragotto
AB CO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SENTENZA
Di apertura della liquidazione giudiziale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott.ssa Roberta Brera Giudice
Dott.ssa AB CO Giudice rel letta l'istanza di liquidazione giudiziale proposta da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di
[...]
con sede legale in Novi Ligure nel Viale Rimembranza n° 64/1 (p. iva Controparte_1
), P.IVA_1
sentito in camera di consiglio il Giudice delegato all'istruttoria prefallimentare;
ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito, avendo la società sede a Novi Ligure;
vista la documentazione allegata;
considerato che la società esercita attività commerciale svolgendo come attività principale servizi di consulenza nel settore informatico (come da visura)
ritenuta integrata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49, ult. Comma CCI, avendo la Contr Contr convenuta un debito scaduto di oltre 70.000 euro verso (risultante dalla nota di in atti);
osservato che:
1 - ai sensi dell'art. 121 CCI. nel testo vigente, grava sulla debitrice l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono l'assoggettabilità a procedure concorsuali, e che la stessa si è costituita senza opporsi all'apertura della procedura;
- dalla documentazione depositata risulta il superamento delle soglie di cui all'art. 2 c. 1 lett. d)
CCI(vd. modelli Iva e bilanci in atti );
- l'insolvenza risulta provata alla luce:
Contr
o del mancato pagamento del debito nei confronti dei creditori ricorrenti e di ,
o dell'esito infruttuoso dell'esecuzione mobiliare attivata dal ricorrente;
o del riconoscimento dell'impossibilità di far fronte alle obbligazioni contenuto nella memoria depositata;
Visti gli artt. 1, 2, 49, 121 CCI;
DICHIARA
Aperta la liquidazione giudiziale di con sede legale in Novi Ligure nel Viale Controparte_1
Rimembranza n° 64/1 (p. iva ), P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato la Dott.ssa AB CO;
NOMINA
Curatore dott. Persona_1
[...]
al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, alla immediata ricognizione informale, anche mediante strumenti fotografici, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice e di procedere quindi all'inventario dei beni;
STABILISCE
che il giorno 15.4.26 ore 11_nella sede ed alla presenza del Giudice Delegato abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo.
ORDINA
Al debitore il deposito in Cancelleria, entro 3 giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale ove la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti e dell'elenco dei creditori corredato del loro domicilio digitale;
2 GN
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
Pt_3
al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
ad accedere:
- alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrare copia degli stessi;
ad acquisire:
- la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 dl 78/2010 conv. in L. 122/2010 e s. m.;
- le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
La prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002.
3 Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 16.12.25
Il Presidente
Il Giudice relatore Antonella Dragotto
AB CO
4