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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/06/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2126/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27/03/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2126/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/11/1963; E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
25/01/1965, entrambi con il patrocinio dell'avv. IEDA' PALMA e dell'avv. BRANCACCIO
MARIA ROSARIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore
Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in IA (CH) in data 20 Settembre 1992, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
IA con atto registrato al n. 115, parte II, Serie A, dell'anno 1992, trascritto altresì presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni con atto registrato al n. 314, parte
II, Serie B, dell'anno 1992, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni di Sesto San Giovanni e IA di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con il recepimento delle seguenti condizioni:
1. Le parti si impegnano a procedere allo scioglimento della comunione ordinaria avente ad oggetto l'unità immobiliare site in via Matteotti n. 80 a Roncello (MB) con le seguenti modalità
e conguagli:
1.a. Il IG rinuncia all'assegnazione della casa coniugale disposta nelle Parte_1 condizioni di separazione;
1.b. Il IG trasferirà alla IGa la propria quota Parte_1 Parte_2 pari al 50% dell'immobile sito in Roncello (MI), via Giacomo Matteotti n. 80, censito al
N.C.E.U. al Foglio 1, mappale 405, subalterno 6, e dell'annesso box censito al N.C.E.U. al Foglio 1, mappale 406, subalterno 5;
1.c. A fronte della suddetta cessione, la IGa oltre a farsi carico di tutte le spese Parte_2 ordinarie e straordinarie concernenti i suddetti immobili, si accollerà per intero la restante quota di mutuo stipulato presso l'Istituto di credito Intesa San Paolo, acceso per l'acquisto dello stesso immobile ed esibirà liberatoria rilasciata dall'istituto di credito al IG;
nel caso
Parte_1 in cui la Banca non dovesse rilasciare apposita liberatoria in favore del IG , la
Parte_1 IGa i farà comunque carico del pagamento dell'intera rata di mutuo a partire dal Parte_2 mese successivo al mese in cui la quota del IG le sarà trasferita e terrà indenne
Parte_1 il IG da ogni richiesta di pagamento relativa al suddetto contratto di mutuo;
Il
Parte_1 IG si impegna a sottoscrivere la documentazione necessaria nel caso in cui la
Parte_1 IGa voglia procedere con la rinegoziazione delle condizioni di mutuo con Parte_2
l'istituto di credito che non abbia rilasciato liberatoria al IG;
Parte_1
1.d. Il conto corrente acceso per far fronte al pagamento delle rate del mutuo resterà attivo e sarà utilizzato solo al fine di asservire al predetto scopo di pagamento del mutuo;
1.e. Il IG terrà con sé una copia delle chiavi dell'immobile sito a Parte_1
Roncello, via Giacomo Matteotti n. 80, e potrà accedervi liberamente;
1.f. Il IG trasferirà altresì alla IGa l'intera Parte_1 Parte_2 proprietà dell'immobile sito in GA AN (BO), via per Rocca Pitigliana n. 18, censito al
N.C.E.U. al Foglio 17, mappale 38, subalterno 4;
1.g. Le parti si impegnano a stipulare l'atto notarile per il trasferimento delle suddette proprietà entro sessanta giorni dall'emanazione della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio;
costi ed imposte degli atti notarili saranno a carico della IGa . Parte_2
2. Il IG , entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente Parte_1 ricorso, trasferirà altrove la propria residenza anagrafica, provvedendo a regolarizzare lo stato di famiglia e la residenza presso i competenti uffici amministrativi.
3. I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza ed autonomia economica, rinunciando alla corresponsione di ogni forma di mantenimento.
4. I coniugi di danno reciprocamente atto del raggiungimento di una piena indipendenza ed autonomia economica anche da parte dei figli , , e i coniugi Per_1 Per_2 Persona_3 si impegnano reciprocamente a sostenere economicamente e direttamente, ognuno secondo le proprie possibilità, il figlio maggiorenne , sino al raggiungimento della Persona_4 piena indipendenza economica da parte di quest'ultimo.
5. I ricorrenti, con il corretto adempimento delle condizioni di cui ai precedenti punti, danno atto di aver definito ogni rapporto economico-patrimoniale tra loro pendente, e rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore richiesta economica.
6. I ricorrenti si danno sin da ora reciproca autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
7. Le spese legali sostenute dalle parti sono da intendersi integralmente compensate. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza con decreto del 02.07.2019. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (31.07.1997), maggiorenne ma Per_4 non economicamente autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e con ricorso depositato in data 27/03/2025, Parte_1 Parte_2 così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e a IA (CH) in data 20/09/1992 Parte_1 Parte_2
(atto n. 115, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di IA
(CH) e trascritto altresì presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni con atto registrato al n. 314, parte II, Serie B, dell'anno 1992) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di IA (CH) e di Sesto San Giovanni (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 giugno 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27/03/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2126/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/11/1963; E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
25/01/1965, entrambi con il patrocinio dell'avv. IEDA' PALMA e dell'avv. BRANCACCIO
MARIA ROSARIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore
Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in IA (CH) in data 20 Settembre 1992, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
IA con atto registrato al n. 115, parte II, Serie A, dell'anno 1992, trascritto altresì presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni con atto registrato al n. 314, parte
II, Serie B, dell'anno 1992, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni di Sesto San Giovanni e IA di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con il recepimento delle seguenti condizioni:
1. Le parti si impegnano a procedere allo scioglimento della comunione ordinaria avente ad oggetto l'unità immobiliare site in via Matteotti n. 80 a Roncello (MB) con le seguenti modalità
e conguagli:
1.a. Il IG rinuncia all'assegnazione della casa coniugale disposta nelle Parte_1 condizioni di separazione;
1.b. Il IG trasferirà alla IGa la propria quota Parte_1 Parte_2 pari al 50% dell'immobile sito in Roncello (MI), via Giacomo Matteotti n. 80, censito al
N.C.E.U. al Foglio 1, mappale 405, subalterno 6, e dell'annesso box censito al N.C.E.U. al Foglio 1, mappale 406, subalterno 5;
1.c. A fronte della suddetta cessione, la IGa oltre a farsi carico di tutte le spese Parte_2 ordinarie e straordinarie concernenti i suddetti immobili, si accollerà per intero la restante quota di mutuo stipulato presso l'Istituto di credito Intesa San Paolo, acceso per l'acquisto dello stesso immobile ed esibirà liberatoria rilasciata dall'istituto di credito al IG;
nel caso
Parte_1 in cui la Banca non dovesse rilasciare apposita liberatoria in favore del IG , la
Parte_1 IGa i farà comunque carico del pagamento dell'intera rata di mutuo a partire dal Parte_2 mese successivo al mese in cui la quota del IG le sarà trasferita e terrà indenne
Parte_1 il IG da ogni richiesta di pagamento relativa al suddetto contratto di mutuo;
Il
Parte_1 IG si impegna a sottoscrivere la documentazione necessaria nel caso in cui la
Parte_1 IGa voglia procedere con la rinegoziazione delle condizioni di mutuo con Parte_2
l'istituto di credito che non abbia rilasciato liberatoria al IG;
Parte_1
1.d. Il conto corrente acceso per far fronte al pagamento delle rate del mutuo resterà attivo e sarà utilizzato solo al fine di asservire al predetto scopo di pagamento del mutuo;
1.e. Il IG terrà con sé una copia delle chiavi dell'immobile sito a Parte_1
Roncello, via Giacomo Matteotti n. 80, e potrà accedervi liberamente;
1.f. Il IG trasferirà altresì alla IGa l'intera Parte_1 Parte_2 proprietà dell'immobile sito in GA AN (BO), via per Rocca Pitigliana n. 18, censito al
N.C.E.U. al Foglio 17, mappale 38, subalterno 4;
1.g. Le parti si impegnano a stipulare l'atto notarile per il trasferimento delle suddette proprietà entro sessanta giorni dall'emanazione della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio;
costi ed imposte degli atti notarili saranno a carico della IGa . Parte_2
2. Il IG , entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente Parte_1 ricorso, trasferirà altrove la propria residenza anagrafica, provvedendo a regolarizzare lo stato di famiglia e la residenza presso i competenti uffici amministrativi.
3. I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza ed autonomia economica, rinunciando alla corresponsione di ogni forma di mantenimento.
4. I coniugi di danno reciprocamente atto del raggiungimento di una piena indipendenza ed autonomia economica anche da parte dei figli , , e i coniugi Per_1 Per_2 Persona_3 si impegnano reciprocamente a sostenere economicamente e direttamente, ognuno secondo le proprie possibilità, il figlio maggiorenne , sino al raggiungimento della Persona_4 piena indipendenza economica da parte di quest'ultimo.
5. I ricorrenti, con il corretto adempimento delle condizioni di cui ai precedenti punti, danno atto di aver definito ogni rapporto economico-patrimoniale tra loro pendente, e rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore richiesta economica.
6. I ricorrenti si danno sin da ora reciproca autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
7. Le spese legali sostenute dalle parti sono da intendersi integralmente compensate. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza con decreto del 02.07.2019. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (31.07.1997), maggiorenne ma Per_4 non economicamente autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e con ricorso depositato in data 27/03/2025, Parte_1 Parte_2 così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e a IA (CH) in data 20/09/1992 Parte_1 Parte_2
(atto n. 115, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di IA
(CH) e trascritto altresì presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni con atto registrato al n. 314, parte II, Serie B, dell'anno 1992) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di IA (CH) e di Sesto San Giovanni (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 giugno 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona