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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2692-1/2024 Reg. V.G.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA il giudice dott.ssa Rossella Mastropietro
VISTI gli atti del sub-procedimento in epigrafe indicato, concernente la domanda di adozione, e art. 473 bis.15 c.p.c. dei provvedimenti provvisori ed urgenti nell'ambito del procedimento per la regolamentazione del regime di affido e mantenimento della prole ex art. 337 c.c.;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata da ultimo;
SENTITE approfonditamente le parti (comparso anche se non formalmente costituito il convenuto);
VISTE le relazioni trasmesse dai Servizi Sociali incaricati;
VISTA la documentazione trasmessa dal P.M. ex art. 473 bis.42 co. 5 cpc;
OSSERVA
La ricorrente, dopo avere prospettato una situazione familiare difficile per condotte del convenuto da lei ritenute minacciose, aggressive e ingiuriose asseritamente agite anche in presenza dei figli, ha chiesto:
“In via urgente, ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c., tenuto conto del pregiudizio imminente ed irreparabile che potrebbe derivare ai minori nell'attesa della convocazione delle parti alla prima udienza e, proprio al fine di scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni pregiudizievoli nel lasso di tempo intercorrente tra il deposito del ricorso, la prima udienza e
l'emanazione del provvedimento provvisorio, si chiede al Tribunale l'emissione di un decreto inaudita altera parte nell'interesse dei figli che stabilisca il collocamento degli stessi presso la madre, l'attivazione urgente dei luoghi neutri per le visite tra padre e minori e l'immediata presa in carico del nucleo da parte dei servizi territoriali e specializzati, ciascuno per la propria sfera di competenza, incluso il servizio dipendenze e il centro di salute mentale per il padre: In ogni caso, disporre sin da subito la presa in carico del nucleo, e di in Per_1 particolare, tenuto conto della convivenza attuale con il padre, da parte del servizio territoriale e del servizio specializzato;
” La ricorrente ha posto a base della sua domanda condotte del padre dei minori
(nato il [...]) e (nato il [...]) aggressive, minacciose ed Per_1 Per_2 ingiuriose, asseritamente tenute anche in presenza dei figli e che avevano portato all'applicazione in data 5.9.2024 dalla misura cautelare del GIP di Ivrea del divieto di avvicinamento alla ricorrente ed ai luoghi da lei frequentati oltre i 500 mt. con divieto altresì di comunicazioni e con applicazione del braccialetto elettronico;
la madre ha inoltre riferito di un uso abituale di stupefacenti da parte del padre, con cui è rimasto a vivere, per sua scelta, il figlio . Per_1
Il padre è comparso in udienza dichiarando, una prima volta, di Persona_3 avere ritenuto erroneamente di essere rappresentato dallo stesso legale che lo assiste nel procedimento penale, ma non costituendosi neanche alla successiva udienza
(resasi necessario il rinvio per il perfezionamento della notifica), scegliendo di rimanere contumace.
Le parti sono state comunque entrambe sentite dal giudice.
E' necessario dunque provvedere sulle istanze formulate dalla madre, sulla base degli elementi finora emersi dagli approfondimenti dei Servizi e dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente e trasmessa dalla Procura di Ivrea.
I Servizi sociali, attivati fin da subito, hanno svolto e stanno svolgendo un lavoro accurato, nel tentativo soprattutto di essere di ausilio ad adulti e minori in questa delicata situazione familiare.
In data 28.1.2025, i Servizi Sociali incaricati hanno trasmesso relazione (allegando altresì quella redatta dal Servizio di Educativa sugli incontri in luogo neutro), dalla quale emerge che:
- l'organizzazione degli incontri in Luogo Neutro tra il sig. e il figlioletto Per_3 Per_2 ha tenuto conto sia della tenera età del bambino sia della misura cautelare in atto. appare sereno durante le interazioni con il papà mostrandosi affettuoso e Per_2 coinvolto nelle attività svolte insieme. Il sig. pare in grado di relazionarsi in Per_3 modo adeguato con il figlioletto mostrandosi desideroso di stabilire con il bambino una connessione affettiva.
- sia il padre sia la madre hanno rispettato le indicazioni del servizio circa modalità e orari degli incontri;
- , coerentemente con le affermazioni rese in passato, ha dichiarato di volersi Per_1 conformare alle disposizioni di codesta A.G rendendosi dunque disponibile sia all'intervento educativo sia a recarsi presso la casa materna soprattutto quando assente il padre per lavoro nelle ore pomeridiane e notturne. Tuttavia, i primi giorni di gennaio 2025, avrebbe fatto presente alla madre di non sentirsi molto Per_1 bene e di non avere nulla da mangiare chiedendo di andarlo a prendere;
la madre, non avendo ricevuto alcun preavviso nei giorni precedenti, era in difficoltà nell'aderire in modo immediato alla richiesta del figlio. nell'apprendere Per_1 delle difficoltà materne, avrebbe successivamente allertato le forze dell'ordine che avrebbero contattato la madre chiedendo spiegazioni rispetto alla vicenda. La madre si sarebbe poi recata presso l'abitazione del figlio al quale peraltro aveva provveduto ad inviare del cibo da asporto. Il minore, incontrato in colloquio individuale, ha sostenuto di aver interpretato le difficoltà della mamma come una mancanza di desiderio della donna di incontrarlo, verbalizzando che l'intervento dei carabinieri sarebbe stato richiesto dal papà ed ha riferito che con il trascorrere dei giorni avrebbe riflettuto sull'accaduto e incontrato la mamma per un pranzo insieme.
- A differenza dei mesi precedenti il sig. ha confermato di avere chiamato lui i Per_3
Carabinieri per non lasciare il figlio da solo;
per evitare il riproporsi di un simile scenario il servizio ha richiesto al padre di comunicare i propri turni lavorativi per poter ipotizzare un'organizzazione dei pernottamenti di dalla mamma, ma Per_1 senza riposta da parte del che in seguito ha informato il servizio sociale di Per_3 aver recentemente cambiato lavoro senza fornire informazioni sugli orari. Il è Per_3 parso maggiormente consapevole della situazione ma ancora in difficoltà nell'immaginare ed organizzare la propria quotidianità in assenza della sig.ra e del di lei supporto. Nei confronti del Servizio l'uomo è riuscito CP_1 gradatamente a riconoscerne il ruolo di aiuto e supporto ed a farvi ricorso nei momenti da lui percepiti come maggiormente difficoltosi. Il sig. aiutato nella Per_3 ricerca di un avvocato al PSS, non ha poi dato seguito in alcun modo;
il padre continua a sperare in un ricongiungimento con l'ex compagna e nella ricomposizione del nucleo familiare con conseguente incapacità di organizzare ed orientare in modo efficace le proprie azioni in funzione di una autonomia anche abitativa.
- si valuterà l'opportunità di una graduale liberalizzazione degli incontri stessi;
liberalizzazione che potrebbe realizzarsi con il supporto dell'educatrice referente che potrebbe curare lo scambio del bambino tra i due genitori in modo tale da monitorare, al termine di ogni incontro, lo stato emotivo del bambino stesso.
- Il mantenimento della presa in carico peraltro appare funzionale per sostenere entrambi i genitori e in particolare il sig. nel percorso separativo in funzione Per_3 del benessere di e Per_1 Per_2 - desidererebbe un regime di affido che gli consentisse di recarsi dalla Per_1 madre e dal padre quando a lui gradito e senza una calendarizzazione rigida. Anche il sig. ha dichiarato di non riuscire a contemplare un regime di affido “statico Per_3
e precostituito” immaginando di poter frequentare, secondo tempi e modi via via concordati con l'ex compagna, il figlio L'uomo è parso in difficoltà nel Per_2 comprendere le necessità di “stabilità” di un bambino, peraltro, ancora in tenera età.
su sollecitazione della scrivente, si è mostrato più incline a considerare Per_1
l'opportunità di una regolamentazione dell'affido da parte di codesta A.G, regolamentazione che potrebbe sottrarlo dal rischio di doversi “schierare” con l'uno o l'altro genitore.
All'udienza celebrata da ultimo, come da sua richiesta è stato sentito anche il figlio
(oramai quindicenne) il quale ha ribadito tutto quanto già dichiarato ai Per_1
Servizi Sociali. ha precisato di non avere alcun problema nella relazione con Per_1 la madre, aggiungendo che sarebbe suo desiderio, come quello di tutti i figli, vedere i propri genitori insieme e la famiglia unita. ha precisato che preferirebbe Per_1 essere libero di organizzare gli incontri con i genitori e non invece avere una regolamentazione rigida. Il figlio primogenito ha ribadito di voler stare con il padre, andare a dormire dalla madre almeno quando il padre fa i turni di notte, sottolineando che adesso che la madre ha preso in affitto casa a Caselle per lui diventa scomodo raggiungere la scuola.
Tanto premesso e tenuto conto del tenore delle difese della ricorrente, sentito il convenuto presente personalmente ed anche il figlio minore della coppia , Per_1 allo stato non sembrano emergere elementi di pregiudizio per i figli rospetto al regime di affido condiviso ai genitori.
Il figlio (classe 2021) resterà collocato presso la madre come da organizzazione Per_2 adottata dopo la cessazione della convivenza tra le parti.
La madre, all'udienza celebrata da ultimo ha ancora insistito per la collocazione anche di presso di lei, chiedendo che nell'ipotesi in cui non fosse disposto il
Per_1 collocamento di presso la casa materna, vanga predisposto un rigido
Per_1 calendario degli incontri tra madre e minore atteso che la situazione non pare essersi modificata. Alla luce di tutti gli elementi raccolti e soprattutto della ferma volontà di di rimanere e vivere con il padre, la richiesta soluzione collocativa pare
Per_1 tuttavia non corrispondente all'interesse del figlio;
ha oramai 15 anni e una
Per_1 collocazione presso la madre imposta contro la sua ferma e dichiarata volontà, finirebbe per ulteriormente complicare il rapporto madre/figlio. infatti ha
Per_1 chiaramente affermato che vorrebbe vedere i genitori insieme e, in questo momento, vede il padre come figura da proteggere. Dai racconti fatti ai Servizi e ripetuti durante il suo ascolto è emerso chiaro che sente in questo momento la Per_1 madre scarsamente attentiva rispetto alle sue esigenze ed emozioni, ammettendo chiaramente, in relazione a quanto di recente accaduto, di avere vissuto inizialmente come frustrazione la scelta della madre di mantenere l'impegno con la zia paterna alla possibilità di stare con lui. in questa fase interpreta tutte le condotte Per_1 materne come di scarsa attenzione ai suoi desideri, con la conseguenza che imporgli una collocazione forzosa presso la stessa finirebbe per radicare in lui ancora di più tale convinzione. Va dunque mantenuta allo stato per la collocazione presso Per_1
l'alveo paterno da lui fortemente voluta.
La situazione psicologica ed emotiva di rende comunque opportuno – al
Per_1 fine di neutralizzare eventuali conflitti di lealtà patiti dallo stesso - disporre una calendarizzazione minima degli incontri con la madre, che preveda, tenuto conto della segnalata situazione logistica rispetto alla scuola del minore, che lo stesso possa trascorrere con la madre il fine settimana dal venerdì uscita da scuola fino alla domenica sera a settimane alterne, oltre che 1 pernotto (indicativamente nella giornata tra mercoledì e giovedì) nella settimana in cui il fine settimana viene trascorso con il padre;
inoltre dovrà trascorrere con la madre tutte le notti
Per_1 in cui il padre dovesse essere fuori casa per lavoro. per le imminenti
Per_1 vacanze Pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, il 25 aprile 2025 con la madre ed il giorno 1 maggio 2025 con il padre. Nelle vacanze estive 2025 trascorrerà almeno 2 settimane anche non consecutive
Per_1 con la madre.
Gli incontri tra il padre ed il figlio proseguiranno con le stabilite modalità del Per_2 luogo neutro, con l'obiettivo di un eventuale ampliamento e liberalizzazione quando ne sussisteranno i presupposti, mantenendo la presenza dell'educatrice per lo scambio di da genitore all'altro sino a quando la situazione lo richiederà onde Per_2 evitare il rischio di un coinvolgimento di anche in tale momento. I Servizi Per_1 potranno inoltre sospendere gli incontri nel caso ne ravvisassero ragioni di assoluta urgenza (con comunicazione al Tribunale).
Data l'emersa complessità e delicatezza della situazione (in particolare con riferimento a che continua ad essere impropriamente coinvolto nella Per_1 vicenda separativa con riflessi negativi sulla possibilità di un rafforzamento e di una ripresa dei rapporti con la mamma), a tutela dei minori coinvolti, i Servizi incaricati proseguiranno con l'attività di presa in carico e monitoraggio, effettuando i necessari approfondimenti sulla relazione e sulle condizioni di vita presso ciascun genitore dei minori, valutando per quanto di competenza, la capacità genitoriale delle parti e sottolineando tutti gli elementi utili ad individuare, nel superiore interesse della prole, il regime di affido, collocazione ed il calendario di incontri più adeguato;
i
Servizi potranno inoltre attivare tutti gli interventi di sostegno ritenuti necessari od utili ed in particolare:
• il mantenimento della presa in carico e del monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali e di Educativa territoriale;
• la presa in carico psicologica di adulti e minori da parte del Servizio psicologia età evolutiva/NPI;
• percorso di mediazione tra la madre e per ristabilire una relazione e Per_1 un contatto emotivo con il figlio;
• prosecuzione degli incontri in luogo neutro padre/figlio con l'obiettivo Per_2 di un eventuale ampliamento e liberalizzazione quando ne sussisteranno i presupposti, mantenendo la presenza dell'educatrice per lo scambio di Per_2 da genitore all'altro sino a quando la situazione lo richiederà onde evitare il rischio di un coinvolgimento di anche in tale momento;
Per_1
La situazione di collocazione dei figli ciascuno presso un genitore rende opportuno disporre che ciascuno di essi provveda al mantenimento diretto del figlio che ha presso di sé e che contribuiscano entrambi nella misura del 50% alle spese extra assegno.
La regolamentazione sopra descritta dovrà essere rispettata almeno fino alla prossima fissanda udienza nel procedimento principale.
Il sub procedimento è da intendersi così definito, dovendosi pertanto disporne l'estinzione.
P.Q.M.
visto l'art. 473bis.15 c.p.c.,
in via provvisoria, indifferibile ed urgente (a valere almeno fino alla prossima fissanda udienza nel procedimento portante)
DISPONE l'affido condiviso dei figli ai genitori, con collocazione prevalente del figlio presso il padre e del figlio presso la madre. Per_1 Per_2 trascorrerà con la madre il fine settimana dal venerdì uscita da scuola (o
Per_1 orario corrispondente) fino alla domenica sera a settimane alterne, oltre che 1 pernotto (indicativamente nella giornata tra mercoledì e giovedì) nella settimana in cui il fine settimana viene trascorso con il padre;
inoltre dovrà trascorrere
Per_1 con la madre tutte le notti in cui il padre dovesse essere fuori per lavoro.
Per_1 per le imminenti vacanze Pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua 2025 con la madre e la Pasquetta con il padre, il 25 aprile 2025 con la madre ed il giorno 1 maggio 2025 con il padre. Nelle vacanze estive 2025 trascorrerà almeno 2 settimane anche
Per_1 non consecutive con la madre.
Gli incontri avverranno in luogo neutro e quindi secondo le Persona_4 modalità ed i tempi ritenuti di volta in volta più tutelanti per il minore con l'obiettivo di un eventuale ampliamento e liberalizzazione quando ne sussisteranno i presupposti, mantenendo la presenza dell'educatrice per lo scambio di da Per_2 genitore all'altro sino a quando la situazione lo richiederà (onde evitare il rischio di un coinvolgimento di anche in tale momento); Per_1
I Servizi dovranno vigilare sull'andamento di tali incontri, con potere di sospensione degli stessi, qualora ritenessero di ravvisare ragioni di grave pregiudizio per il figlio
(e pronta segnalazione al Tribunale);
le statuizioni sopra riportate in ogni caso dovranno tener conto dell'evoluzione della misura cautelate penale in atto a carico del padre;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio da parte dei
Servizi Sociali e di Educativa territoriale;
DISPONE la presa in carico psicologica di adulti e minori da parte del Servizio psicologia età evolutiva/NPI;
DISPONE percorso di mediazione tra la madre e per ristabilire una Per_1 relazione e un contatto emotivo tra loro;
I suddetti Servizi dovranno effettuare, ciascuno in base alle rispettive competenze, indagine sociale ed i necessari approfondimenti sulla capacità genitoriale delle parti, sulla relazione e sulle condizioni di vita dei minori presso ciascun genitore, valutando per quanto di competenza la capacità genitoriale delle parti e sottolineando tutti gli elementi utili ad individuare, nel superiore interesse della prole, il regime di affido, collocazione ed il calendario di incontri più adeguato;
i
Servizi potranno inoltre attivare tutti gli interventi di sostegno ritenuti necessari od utili DISPONE che i Servizi incaricati facciano pervenire – nel procedimento portante n.
2692/2024 - relazioni sull'attività posta in essere in espletamento del mandato alla cancelleria Famiglia dell'intestato Tribunale, salvo in ogni caso l'obbligo di segnalare situazioni di potenziale pregiudizio per la prole che richiedano un intervento urgente;
DISPONE che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto del figlio che ha presso di sé; i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese extra- assegno, in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo siglato tra Magistrati
e Avvocati del Tribunale di Ivrea il 24.6.2016;
DICHIARA ESTINTO il presente sub-procedimento onerando la cancelleria di caricare il presente provvedimento anche nel procedimento portante n. 2692/2024.
MANDA
la cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ed in particolare ai
Servizi incaricati ed al P.M..
Ivrea, 21 marzo 2025
IL GIUDICE REL.
(dott.ssa Rossella Mastropietro)
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA il giudice dott.ssa Rossella Mastropietro
VISTI gli atti del sub-procedimento in epigrafe indicato, concernente la domanda di adozione, e art. 473 bis.15 c.p.c. dei provvedimenti provvisori ed urgenti nell'ambito del procedimento per la regolamentazione del regime di affido e mantenimento della prole ex art. 337 c.c.;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata da ultimo;
SENTITE approfonditamente le parti (comparso anche se non formalmente costituito il convenuto);
VISTE le relazioni trasmesse dai Servizi Sociali incaricati;
VISTA la documentazione trasmessa dal P.M. ex art. 473 bis.42 co. 5 cpc;
OSSERVA
La ricorrente, dopo avere prospettato una situazione familiare difficile per condotte del convenuto da lei ritenute minacciose, aggressive e ingiuriose asseritamente agite anche in presenza dei figli, ha chiesto:
“In via urgente, ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c., tenuto conto del pregiudizio imminente ed irreparabile che potrebbe derivare ai minori nell'attesa della convocazione delle parti alla prima udienza e, proprio al fine di scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni pregiudizievoli nel lasso di tempo intercorrente tra il deposito del ricorso, la prima udienza e
l'emanazione del provvedimento provvisorio, si chiede al Tribunale l'emissione di un decreto inaudita altera parte nell'interesse dei figli che stabilisca il collocamento degli stessi presso la madre, l'attivazione urgente dei luoghi neutri per le visite tra padre e minori e l'immediata presa in carico del nucleo da parte dei servizi territoriali e specializzati, ciascuno per la propria sfera di competenza, incluso il servizio dipendenze e il centro di salute mentale per il padre: In ogni caso, disporre sin da subito la presa in carico del nucleo, e di in Per_1 particolare, tenuto conto della convivenza attuale con il padre, da parte del servizio territoriale e del servizio specializzato;
” La ricorrente ha posto a base della sua domanda condotte del padre dei minori
(nato il [...]) e (nato il [...]) aggressive, minacciose ed Per_1 Per_2 ingiuriose, asseritamente tenute anche in presenza dei figli e che avevano portato all'applicazione in data 5.9.2024 dalla misura cautelare del GIP di Ivrea del divieto di avvicinamento alla ricorrente ed ai luoghi da lei frequentati oltre i 500 mt. con divieto altresì di comunicazioni e con applicazione del braccialetto elettronico;
la madre ha inoltre riferito di un uso abituale di stupefacenti da parte del padre, con cui è rimasto a vivere, per sua scelta, il figlio . Per_1
Il padre è comparso in udienza dichiarando, una prima volta, di Persona_3 avere ritenuto erroneamente di essere rappresentato dallo stesso legale che lo assiste nel procedimento penale, ma non costituendosi neanche alla successiva udienza
(resasi necessario il rinvio per il perfezionamento della notifica), scegliendo di rimanere contumace.
Le parti sono state comunque entrambe sentite dal giudice.
E' necessario dunque provvedere sulle istanze formulate dalla madre, sulla base degli elementi finora emersi dagli approfondimenti dei Servizi e dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente e trasmessa dalla Procura di Ivrea.
I Servizi sociali, attivati fin da subito, hanno svolto e stanno svolgendo un lavoro accurato, nel tentativo soprattutto di essere di ausilio ad adulti e minori in questa delicata situazione familiare.
In data 28.1.2025, i Servizi Sociali incaricati hanno trasmesso relazione (allegando altresì quella redatta dal Servizio di Educativa sugli incontri in luogo neutro), dalla quale emerge che:
- l'organizzazione degli incontri in Luogo Neutro tra il sig. e il figlioletto Per_3 Per_2 ha tenuto conto sia della tenera età del bambino sia della misura cautelare in atto. appare sereno durante le interazioni con il papà mostrandosi affettuoso e Per_2 coinvolto nelle attività svolte insieme. Il sig. pare in grado di relazionarsi in Per_3 modo adeguato con il figlioletto mostrandosi desideroso di stabilire con il bambino una connessione affettiva.
- sia il padre sia la madre hanno rispettato le indicazioni del servizio circa modalità e orari degli incontri;
- , coerentemente con le affermazioni rese in passato, ha dichiarato di volersi Per_1 conformare alle disposizioni di codesta A.G rendendosi dunque disponibile sia all'intervento educativo sia a recarsi presso la casa materna soprattutto quando assente il padre per lavoro nelle ore pomeridiane e notturne. Tuttavia, i primi giorni di gennaio 2025, avrebbe fatto presente alla madre di non sentirsi molto Per_1 bene e di non avere nulla da mangiare chiedendo di andarlo a prendere;
la madre, non avendo ricevuto alcun preavviso nei giorni precedenti, era in difficoltà nell'aderire in modo immediato alla richiesta del figlio. nell'apprendere Per_1 delle difficoltà materne, avrebbe successivamente allertato le forze dell'ordine che avrebbero contattato la madre chiedendo spiegazioni rispetto alla vicenda. La madre si sarebbe poi recata presso l'abitazione del figlio al quale peraltro aveva provveduto ad inviare del cibo da asporto. Il minore, incontrato in colloquio individuale, ha sostenuto di aver interpretato le difficoltà della mamma come una mancanza di desiderio della donna di incontrarlo, verbalizzando che l'intervento dei carabinieri sarebbe stato richiesto dal papà ed ha riferito che con il trascorrere dei giorni avrebbe riflettuto sull'accaduto e incontrato la mamma per un pranzo insieme.
- A differenza dei mesi precedenti il sig. ha confermato di avere chiamato lui i Per_3
Carabinieri per non lasciare il figlio da solo;
per evitare il riproporsi di un simile scenario il servizio ha richiesto al padre di comunicare i propri turni lavorativi per poter ipotizzare un'organizzazione dei pernottamenti di dalla mamma, ma Per_1 senza riposta da parte del che in seguito ha informato il servizio sociale di Per_3 aver recentemente cambiato lavoro senza fornire informazioni sugli orari. Il è Per_3 parso maggiormente consapevole della situazione ma ancora in difficoltà nell'immaginare ed organizzare la propria quotidianità in assenza della sig.ra e del di lei supporto. Nei confronti del Servizio l'uomo è riuscito CP_1 gradatamente a riconoscerne il ruolo di aiuto e supporto ed a farvi ricorso nei momenti da lui percepiti come maggiormente difficoltosi. Il sig. aiutato nella Per_3 ricerca di un avvocato al PSS, non ha poi dato seguito in alcun modo;
il padre continua a sperare in un ricongiungimento con l'ex compagna e nella ricomposizione del nucleo familiare con conseguente incapacità di organizzare ed orientare in modo efficace le proprie azioni in funzione di una autonomia anche abitativa.
- si valuterà l'opportunità di una graduale liberalizzazione degli incontri stessi;
liberalizzazione che potrebbe realizzarsi con il supporto dell'educatrice referente che potrebbe curare lo scambio del bambino tra i due genitori in modo tale da monitorare, al termine di ogni incontro, lo stato emotivo del bambino stesso.
- Il mantenimento della presa in carico peraltro appare funzionale per sostenere entrambi i genitori e in particolare il sig. nel percorso separativo in funzione Per_3 del benessere di e Per_1 Per_2 - desidererebbe un regime di affido che gli consentisse di recarsi dalla Per_1 madre e dal padre quando a lui gradito e senza una calendarizzazione rigida. Anche il sig. ha dichiarato di non riuscire a contemplare un regime di affido “statico Per_3
e precostituito” immaginando di poter frequentare, secondo tempi e modi via via concordati con l'ex compagna, il figlio L'uomo è parso in difficoltà nel Per_2 comprendere le necessità di “stabilità” di un bambino, peraltro, ancora in tenera età.
su sollecitazione della scrivente, si è mostrato più incline a considerare Per_1
l'opportunità di una regolamentazione dell'affido da parte di codesta A.G, regolamentazione che potrebbe sottrarlo dal rischio di doversi “schierare” con l'uno o l'altro genitore.
All'udienza celebrata da ultimo, come da sua richiesta è stato sentito anche il figlio
(oramai quindicenne) il quale ha ribadito tutto quanto già dichiarato ai Per_1
Servizi Sociali. ha precisato di non avere alcun problema nella relazione con Per_1 la madre, aggiungendo che sarebbe suo desiderio, come quello di tutti i figli, vedere i propri genitori insieme e la famiglia unita. ha precisato che preferirebbe Per_1 essere libero di organizzare gli incontri con i genitori e non invece avere una regolamentazione rigida. Il figlio primogenito ha ribadito di voler stare con il padre, andare a dormire dalla madre almeno quando il padre fa i turni di notte, sottolineando che adesso che la madre ha preso in affitto casa a Caselle per lui diventa scomodo raggiungere la scuola.
Tanto premesso e tenuto conto del tenore delle difese della ricorrente, sentito il convenuto presente personalmente ed anche il figlio minore della coppia , Per_1 allo stato non sembrano emergere elementi di pregiudizio per i figli rospetto al regime di affido condiviso ai genitori.
Il figlio (classe 2021) resterà collocato presso la madre come da organizzazione Per_2 adottata dopo la cessazione della convivenza tra le parti.
La madre, all'udienza celebrata da ultimo ha ancora insistito per la collocazione anche di presso di lei, chiedendo che nell'ipotesi in cui non fosse disposto il
Per_1 collocamento di presso la casa materna, vanga predisposto un rigido
Per_1 calendario degli incontri tra madre e minore atteso che la situazione non pare essersi modificata. Alla luce di tutti gli elementi raccolti e soprattutto della ferma volontà di di rimanere e vivere con il padre, la richiesta soluzione collocativa pare
Per_1 tuttavia non corrispondente all'interesse del figlio;
ha oramai 15 anni e una
Per_1 collocazione presso la madre imposta contro la sua ferma e dichiarata volontà, finirebbe per ulteriormente complicare il rapporto madre/figlio. infatti ha
Per_1 chiaramente affermato che vorrebbe vedere i genitori insieme e, in questo momento, vede il padre come figura da proteggere. Dai racconti fatti ai Servizi e ripetuti durante il suo ascolto è emerso chiaro che sente in questo momento la Per_1 madre scarsamente attentiva rispetto alle sue esigenze ed emozioni, ammettendo chiaramente, in relazione a quanto di recente accaduto, di avere vissuto inizialmente come frustrazione la scelta della madre di mantenere l'impegno con la zia paterna alla possibilità di stare con lui. in questa fase interpreta tutte le condotte Per_1 materne come di scarsa attenzione ai suoi desideri, con la conseguenza che imporgli una collocazione forzosa presso la stessa finirebbe per radicare in lui ancora di più tale convinzione. Va dunque mantenuta allo stato per la collocazione presso Per_1
l'alveo paterno da lui fortemente voluta.
La situazione psicologica ed emotiva di rende comunque opportuno – al
Per_1 fine di neutralizzare eventuali conflitti di lealtà patiti dallo stesso - disporre una calendarizzazione minima degli incontri con la madre, che preveda, tenuto conto della segnalata situazione logistica rispetto alla scuola del minore, che lo stesso possa trascorrere con la madre il fine settimana dal venerdì uscita da scuola fino alla domenica sera a settimane alterne, oltre che 1 pernotto (indicativamente nella giornata tra mercoledì e giovedì) nella settimana in cui il fine settimana viene trascorso con il padre;
inoltre dovrà trascorrere con la madre tutte le notti
Per_1 in cui il padre dovesse essere fuori casa per lavoro. per le imminenti
Per_1 vacanze Pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, il 25 aprile 2025 con la madre ed il giorno 1 maggio 2025 con il padre. Nelle vacanze estive 2025 trascorrerà almeno 2 settimane anche non consecutive
Per_1 con la madre.
Gli incontri tra il padre ed il figlio proseguiranno con le stabilite modalità del Per_2 luogo neutro, con l'obiettivo di un eventuale ampliamento e liberalizzazione quando ne sussisteranno i presupposti, mantenendo la presenza dell'educatrice per lo scambio di da genitore all'altro sino a quando la situazione lo richiederà onde Per_2 evitare il rischio di un coinvolgimento di anche in tale momento. I Servizi Per_1 potranno inoltre sospendere gli incontri nel caso ne ravvisassero ragioni di assoluta urgenza (con comunicazione al Tribunale).
Data l'emersa complessità e delicatezza della situazione (in particolare con riferimento a che continua ad essere impropriamente coinvolto nella Per_1 vicenda separativa con riflessi negativi sulla possibilità di un rafforzamento e di una ripresa dei rapporti con la mamma), a tutela dei minori coinvolti, i Servizi incaricati proseguiranno con l'attività di presa in carico e monitoraggio, effettuando i necessari approfondimenti sulla relazione e sulle condizioni di vita presso ciascun genitore dei minori, valutando per quanto di competenza, la capacità genitoriale delle parti e sottolineando tutti gli elementi utili ad individuare, nel superiore interesse della prole, il regime di affido, collocazione ed il calendario di incontri più adeguato;
i
Servizi potranno inoltre attivare tutti gli interventi di sostegno ritenuti necessari od utili ed in particolare:
• il mantenimento della presa in carico e del monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali e di Educativa territoriale;
• la presa in carico psicologica di adulti e minori da parte del Servizio psicologia età evolutiva/NPI;
• percorso di mediazione tra la madre e per ristabilire una relazione e Per_1 un contatto emotivo con il figlio;
• prosecuzione degli incontri in luogo neutro padre/figlio con l'obiettivo Per_2 di un eventuale ampliamento e liberalizzazione quando ne sussisteranno i presupposti, mantenendo la presenza dell'educatrice per lo scambio di Per_2 da genitore all'altro sino a quando la situazione lo richiederà onde evitare il rischio di un coinvolgimento di anche in tale momento;
Per_1
La situazione di collocazione dei figli ciascuno presso un genitore rende opportuno disporre che ciascuno di essi provveda al mantenimento diretto del figlio che ha presso di sé e che contribuiscano entrambi nella misura del 50% alle spese extra assegno.
La regolamentazione sopra descritta dovrà essere rispettata almeno fino alla prossima fissanda udienza nel procedimento principale.
Il sub procedimento è da intendersi così definito, dovendosi pertanto disporne l'estinzione.
P.Q.M.
visto l'art. 473bis.15 c.p.c.,
in via provvisoria, indifferibile ed urgente (a valere almeno fino alla prossima fissanda udienza nel procedimento portante)
DISPONE l'affido condiviso dei figli ai genitori, con collocazione prevalente del figlio presso il padre e del figlio presso la madre. Per_1 Per_2 trascorrerà con la madre il fine settimana dal venerdì uscita da scuola (o
Per_1 orario corrispondente) fino alla domenica sera a settimane alterne, oltre che 1 pernotto (indicativamente nella giornata tra mercoledì e giovedì) nella settimana in cui il fine settimana viene trascorso con il padre;
inoltre dovrà trascorrere
Per_1 con la madre tutte le notti in cui il padre dovesse essere fuori per lavoro.
Per_1 per le imminenti vacanze Pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua 2025 con la madre e la Pasquetta con il padre, il 25 aprile 2025 con la madre ed il giorno 1 maggio 2025 con il padre. Nelle vacanze estive 2025 trascorrerà almeno 2 settimane anche
Per_1 non consecutive con la madre.
Gli incontri avverranno in luogo neutro e quindi secondo le Persona_4 modalità ed i tempi ritenuti di volta in volta più tutelanti per il minore con l'obiettivo di un eventuale ampliamento e liberalizzazione quando ne sussisteranno i presupposti, mantenendo la presenza dell'educatrice per lo scambio di da Per_2 genitore all'altro sino a quando la situazione lo richiederà (onde evitare il rischio di un coinvolgimento di anche in tale momento); Per_1
I Servizi dovranno vigilare sull'andamento di tali incontri, con potere di sospensione degli stessi, qualora ritenessero di ravvisare ragioni di grave pregiudizio per il figlio
(e pronta segnalazione al Tribunale);
le statuizioni sopra riportate in ogni caso dovranno tener conto dell'evoluzione della misura cautelate penale in atto a carico del padre;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio da parte dei
Servizi Sociali e di Educativa territoriale;
DISPONE la presa in carico psicologica di adulti e minori da parte del Servizio psicologia età evolutiva/NPI;
DISPONE percorso di mediazione tra la madre e per ristabilire una Per_1 relazione e un contatto emotivo tra loro;
I suddetti Servizi dovranno effettuare, ciascuno in base alle rispettive competenze, indagine sociale ed i necessari approfondimenti sulla capacità genitoriale delle parti, sulla relazione e sulle condizioni di vita dei minori presso ciascun genitore, valutando per quanto di competenza la capacità genitoriale delle parti e sottolineando tutti gli elementi utili ad individuare, nel superiore interesse della prole, il regime di affido, collocazione ed il calendario di incontri più adeguato;
i
Servizi potranno inoltre attivare tutti gli interventi di sostegno ritenuti necessari od utili DISPONE che i Servizi incaricati facciano pervenire – nel procedimento portante n.
2692/2024 - relazioni sull'attività posta in essere in espletamento del mandato alla cancelleria Famiglia dell'intestato Tribunale, salvo in ogni caso l'obbligo di segnalare situazioni di potenziale pregiudizio per la prole che richiedano un intervento urgente;
DISPONE che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto del figlio che ha presso di sé; i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese extra- assegno, in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo siglato tra Magistrati
e Avvocati del Tribunale di Ivrea il 24.6.2016;
DICHIARA ESTINTO il presente sub-procedimento onerando la cancelleria di caricare il presente provvedimento anche nel procedimento portante n. 2692/2024.
MANDA
la cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ed in particolare ai
Servizi incaricati ed al P.M..
Ivrea, 21 marzo 2025
IL GIUDICE REL.
(dott.ssa Rossella Mastropietro)