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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/09/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1514/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1514/2024, avente ad oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall' AVV. MARIA ROSARIA IADEROSA, C.F._1 presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 10.07.2024;
FATTO
Con ricorso del 09/05/2024, ha dedotto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il resistente , trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di Limatola (atto n. 1, parte I, Reg. Atti di Matrimonio anno 2014); che dal matrimonio è nato il figlio minorenne (nato a [...] il Persona_1
13.08.2010); che, con decreto di omologa del 10/08/2018 n. 7037/2018, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 246/18, il Tribunale di Benevento ha omologato la
1 separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre, assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario e obbligo di quest'ultimo di corrispondere, a titolo di mantenimento del minore, Euro 400,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie); che, da allora, non si è ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed è decorso il termine previsto dall'art. 3 della L. 898/1970 perché possa proporsi domanda di divorzio;
ha dedotto di farsi carico in via esclusiva dell'accudimento del minore e delle relative spese, atteso che il resistente -eccettuati rari incontri avvenuti con il figlio presso l'abitazione dei nonni paterni di quest'ultimo- non ha mai ottemperato alle disposizioni sull'affido condiviso e si è sempre sottratto al proprio ruolo educativo e ai propri doveri di genitore, da un punto di vista sia economico (non avendo mai versato alcun contributo per il mantenimento del figlio) che affettivo, essendosi sempre disinteressato del minore e delle sue esigenze;
ha dedotto, infine, di essere lavoratrice precaria, diversamente dal resistente, lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato.
Tanto premesso, la resistente ha chiesto: “1) in via preliminare, pronunciare sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Limatola, in data 27/02/2014, tra
i coniugi e , e trascritto nei registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 del Comune di Limatola (BN), nell'anno 2014, atto n. 1 parte I;
2) affidare il figlio minore in via esclusiva alla ricorrente, stabilendo il diritto di visita del padre, stabilendo il contributo
a titolo di mantenimento del figlio minore da versarsi in favore della sig.ra _1
, quale genitore prevalentemente collocataria, nella misura di € 400,00 mensili Parte_1 oltre spese straordinarie da ripartirsi al 50% tra i genitori”.
All'esito dell'udienza del 23/10/2024 -sede in cui la ricorrente, oltre a confermare che il resistente non versa alcunché a titolo di contributo al mantenimento del figlio, ha rappresentato la difficoltà di ottenere dal resistente le autorizzazioni necessarie per il minore-
e, in particolare, con provvedimento del 29/10/2024, il precedente Giudice assegnatario del fascicolo, preso atto della mancata costituzione in giudizio di parte resistente nonostante la regolarità della notifica, ha confermato, quali provvedimenti temporanei ed urgenti, la disciplina statuita in sede di separazione, onerando i S.S. territorialmente competenti a relazionare sulle condizioni di vita del nucleo familiare in oggetto, nonché ad acquisire informazioni dalla scuola frequentata dal minore.
Successivamente, il fascicolo è stato oggetto di nuova assegnazione all'odierno estensore che, disposta l'acquisizione di ulteriore documentazione in merito al percorso relativo all'idoneità genitoriale intrapreso dalla ricorrente, ha fissato l'udienza del 10/07/2025 per
2 l'audizione del minore, all'esito della quale la causa è stata riservata alla decisione del
Collegio.
DIRITTO
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di , attesa Controparte_1 la sua mancata costituzione in giudizio, nonostante l'intervenuta rituale notificazione nei suoi confronti del ricorso introduttivo e del successivo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, come già osservato con provvedimento del 29/10/2024.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
In particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n.
898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 10/07/2018) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione definito, previa trasformazione del rito, con decreto di omologazione n. 7037/2018 del
10/08/2018 (R.G. n. 246/2018), ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto, in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi. Ed infatti, le dichiarazioni di parte ricorrente e le risultanze degli atti di causa, nonché la stessa contumacia del resistente (che, non costituendosi in giudizio, nemmeno ha consentito l'esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 473 bis.21, comprovando un effettivo disinteresse rispetto ai fatti oggetto di causa), rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui ne va dichiarato lo scioglimento.
Ed invero, nonostante la contumacia sia da considerarsi come un comportamento processuale “neutro” e non equiparabile a non contestazione, non è stata fornita una ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio diversa rispetto a quella prospettata dal ricorrente.
Sull'affidamento e sulla collocazione del figlio minore e sul diritto di visita del _1 genitore non collocatario
Quanto all'affidamento del figlio minore, giova ricordare -in diritto- che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez.
I, 01/08/2023, n.23333). La medesima Corte di legittimità ha ulteriormente chiarito che
3 “l'inadempimento continuo dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e
l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in deroga al principio dell'affidamento condiviso” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 11/07/2022, n. 21823 e, in senso conforme, Cass. n. 22695 del 2021
e Cass. n. 26587 del 2009).
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo del minore, sul presupposto del totale disinteresse (affettivo ed economico) del padre nei confronti dello stesso.
Dalla relazione dei S.S. del 23/12/2024, a firma dell'Assistente Sociale, dott.ssa CP_2
si evince che: 1) il minore ha un ottimo rapporto con la madre -che rappresenta il suo
[...] principale punto di riferimento- e con il fratello con i quali vive in abitazione adeguata, Per_2 collocata al centro del paese e dunque ben servita;
2) rispetto al padre, il minore ha riferito di essersi “abituato alla sua assenza”, di non condividere con lui nessuna passione, di vederlo - talvolta- la domenica per pranzo, salvo rientrare a casa dalla madre subito dopo e di non voler restare a dormire da lui;
3) il padre, ricontattato dai Servizi Sociali dopo che aveva rifiutato
“infastidito e con tono di voce aggressivo” il primo incontro fissato, ha opposto un secondo rifiuto;
durante il colloquio successivamente fissato presso l'ufficio del S.S., il padre ha dichiarato di “comprare al figlio tutto ciò di cui ha bisogno: abbigliamento, soldi per gite scolastiche, ricariche telefoniche ma afferma di non versare la quota alla sua ex moglie perché non vuole che questi soldi vengano utilizzati anche per figlio solo della IG.ra Per_2
” e ha imputato la fine del matrimonio con la ricorrente al proprio “vizio del gioco”; Parte_1
4) dalla relazione a firma del Dirigente scolastico -dott.ssa inoltrata Persona_3 all'Assistente Sociale, non emergono particolari criticità legate al rendimento scolastico del minore, alle sue capacità relazionali o alle sue condizioni personali.
Dalla relazione socio-psicologica relativa al percorso di verifica della idoneità genitoriale della ricorrente -a firma dell'Assistente Sociale, dott.ssa , e della psicologa, Per_4 dott.ssa , datata 23.05.2025 e trasmessa all'Assistente Sociale del Per_5 Parte_2
Par risulta -mentre il resistente non si è presentato agli incontri fissati dalle
[...]
Operatrici, senza nemmeno fornire delucidazioni in merito- la ricorrente è stata sempre
“puntuale, motivata e collaborativa […]. È apparsa ben integrata nel contesto sociale in cui vive, […] adeguata e consapevole del ruolo genitoriale;
è responsabile, attenta alle tappe evolutive dei figli, supportiva, accogliente, comprensiva, rispecchiando il suo modello educativo di tipo “assertivo”[…]”; la ricorrente e i suoi figli sono apparsi “coesi e rispettosi
l'uno dell'altro e del ruolo che ognuno di loro ricopre all'interno della famiglia” (cfr. la relazione acquisita agli atti in data 26.05.2025).
4 A ciò si aggiunga che lo stesso minore, ascoltato all'udienza del 10/07/2025, ha confermato di stare bene con la madre e di non vedere quasi mai il padre, se non “per caso in paese”; ha dichiarato che il padre -che pur non vorrebbe escludere dalla propria vita- non chiede mai di vederlo “in modo esplicito” e di non sentire la mancanza del padre, avendo sempre la madre provveduto alle sue esigenze;
ha confermato, infine, che è problematico richiedere al padre le autorizzazioni per le quali è necessaria la firma di entrambi i genitori, in quanto “papà è spesso impegnato”;
Da quanto sin qui esposto emerge che, mentre non si ravvisano criticità in ordine alla idoneità genitoriale della madre, il padre, oltre a non versare -per sua stessa ammissione- quanto previsto a titolo di contributo al mantenimento del figlio e a non rendersi disponibile a sottoscrivere le autorizzazioni che riguardano il minore, non esercita in modo effettivo e compiuto il diritto di visita riconosciutogli in sede di separazione;
non ha preso parte al percorso sulla idoneità genitoriale senza fornire delucidazioni in merito, secondo quanto relazionato dalle Operatrici (cfr. la relazione acquisita agli atti in data 26.05.2025, a firma dell'Assistente Sociale, dott.ssa , e della psicologa, dott.ssa . Si badi Per_4 Per_5 che, in ordine alla mancata adesione di un genitore ai prescritti percorsi di sostegno alla genitorialità, autorevole giurisprudenza di merito ha chiarito che “ancorchè il percorso non sia " coercibile" la mancata adesione allo stesso potrà essere valutata ai fini dell'adozione di diverso regime di affidamento o di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale se ritenuta pregiudizievole per la serena ed equilibrata crescita della minore”- cfr. Tribunale
Perugia, 16/09/2020, ud. 16/09/2020, dep. 16/09/2020); infine, non costituendosi nel presente giudizio, nemmeno ha tentato di fornire una ricostruzione della vicenda diversa rispetto a quanto emerso dai dati a disposizione.
Tali condotte devono ritenersi sintomatiche di un sostanziale disinteresse nei confronti del figlio e denotano, da parte del padre e in difetto di acquisizioni di segno contrario, una scarsa consapevolezza del proprio ruolo genitoriale e gravi carenze nell'assolvere ai propri compiti di genitore. Ne consegue, anche in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, che devono ritenersi ravvisabili profili di inidoneità genitoriale del padre tali da giustificare -in deroga all'applicazione del regime preferenziale dell'affidamento condiviso- l'affido esclusivo di alla madre, che appare la soluzione maggiormente rispondente _1 all'interesse preminente di quest'ultimo.
Devono essere, conseguentemente, confermate la collocazione prevalente del minore presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale sita in Limatola (BN), via Aldo Moro 32 (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. I, 06/08/2020, n.16740: “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto
5 dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e che costituisce il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate”).
Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, esso va comunque garantito, nel rispetto del principio per cui al minore “va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea
a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con entrambi” (cfr. Cass. civ. n. 2947/2025), nonché in considerazione dell'apertura manifestata dal minore all'udienza del 10/07/2025 rispetto ad una eventuale intensificazione dei rapporti padre-figlio (cfr. verbale di udienza: “Io vorrei che fosse più presente nella mia vita, vorrei fare qualche attività insieme ma non ci vediamo quasi mai”). Sul punto, non sussistono ragioni per procedere alla modifica della disciplina del diritto di visita concordata tra le parti ed omologata in sede di separazione, che va, dunque, confermata, pur nel rispetto dei rispettivi impegni e salvo modifiche concordate tra le parti (cfr. decreto di omologazione allegato al ricorso introduttivo).
Sulla domanda di contributo per il mantenimento del figlio _1
In merito alla richiesta della ricorrente di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio pari ad Euro 400,00 mensili, oltre a spese straordinarie da ripartirsi al 50% tra i genitori, deve osservarsi, in diritto, che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, a più riprese, che “nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto” (cfr., inter alia, Cassazione civile sez. VI, 01/03/2018, n.4811).
Nel caso di specie, si osserva che in sede di separazione è stato previsto l'obbligo del padre di corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio , la somma di Euro 400,00, oltre _1
6 alla rivalutazione annuale ed al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal mese di luglio 2018.
Quanto alle condizioni economiche della ricorrente, dalla documentazione fiscale versata in atti si ricava che la ricorrente ha dichiarato, per l'anno 2021 (con riferimento ai redditi
2020), un reddito complessivo pari ad Euro 10.015,00; per l'anno 2022 (con riferimento ai redditi 2021), redditi di lavoro dipendente e assimilati pari ad Euro 3.579,00; per l'anno 2023
(con riferimento ai redditi 2022), un reddito complessivo pari ad Euro 4.960,00; dalla C.U.
2024 (relativa all'anno 2023) risultano redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato pari ad Euro 6.113,14. Ha dichiarato di essere lavoratrice precaria (cfr. il ricorso introduttivo). Dalla relazione dei S.S. risulta che “la attualmente vive a Parte_1
Limatola in una casa in affitto per la quale paga Euro 250,00 mensili. Durante il colloquio la
IG.ra dichiara di essere in disoccupazione, ma afferma di aver sempre lavorato in ambito socio-sanitario come O.S.S: presso alcune cooperative, con regolare contratto di lavoro […]
è percettrice di Assegno di Inclusione (ADI) che ammonta ad Euro 400,00 mensili e di disoccupazione che è all'incirca 370,00 Euro mensili. […] Afferma di percepire l'Assegno
Unico di Euro 198,00 mensili” e che “il durante il colloquio dichiara di vivere CP_1 attualmente con la madre a Limatola […]. Lavora nell'edilizia come carpentiere da circa 12 anni e dichiara di essere assunto con regolare contratto di lavoro e afferma di non ricevere sussidi economici da parte del comune” (cfr. relazione dei S.S. del 23/12/2024, a firma dell'Assistente Sociale, dott.ssa . CP_2
Il resistente, non costituendosi in giudizio, non ha offerto elementi ulteriori utili ai fini della ricostruzione della sua attuale situazione economica.
In considerazione delle risultanze di detta documentazione, nonché dei tempi di permanenza del minore presso la madre e dell'assunzione da parte di quest'ultima, sino ad ora
-secondo quanto risulta dagli elementi acquisiti e in difetto di acquisizioni di segno contrario-
, della totalità dei compiti e delle spese legate alla cura del minore, appare congruo confermare l'obbligo del padre di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio _1 la somma di Euro 400,00, oltre alla rivalutazione annuale ed al 50% delle spese straordinarie.
Quanto al governo delle spese di lite, esse vanno poste a carico di parte resistente - soccombente- ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
, c.f. e , c.f.
[...] C.F._1 Controparte_1
7 (atto n. 1, parte I, Reg. Atti di Matrimonio del comune di C.F._2
Limatola, anno 2014);
II. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Limatola (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
III. dispone l'affido esclusivo del minore alla madre;
_1
IV. conferma la disciplina prevista in sede di separazione (decreto di omologazione n.
7037/2018 del 10/08/2018 - R.G. n. 246/2018) in punto di regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre e di assegnazione alla ricorrente del godimento della casa coniugale sita in Limatola (BN), via Aldo Moro 32;
V. pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio , la somma di Euro 400,00, oltre alla _1 rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie,
(per la cui disciplina si rinvia al protocollo sottoscritto con il COA presso questo
Tribunale);
VI. condanna parte resistente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 3.809,00, oltre al 15% sul compenso professionale per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11.09.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Ilaria Romano
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1514/2024, avente ad oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall' AVV. MARIA ROSARIA IADEROSA, C.F._1 presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 10.07.2024;
FATTO
Con ricorso del 09/05/2024, ha dedotto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il resistente , trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di Limatola (atto n. 1, parte I, Reg. Atti di Matrimonio anno 2014); che dal matrimonio è nato il figlio minorenne (nato a [...] il Persona_1
13.08.2010); che, con decreto di omologa del 10/08/2018 n. 7037/2018, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 246/18, il Tribunale di Benevento ha omologato la
1 separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre, assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario e obbligo di quest'ultimo di corrispondere, a titolo di mantenimento del minore, Euro 400,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie); che, da allora, non si è ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed è decorso il termine previsto dall'art. 3 della L. 898/1970 perché possa proporsi domanda di divorzio;
ha dedotto di farsi carico in via esclusiva dell'accudimento del minore e delle relative spese, atteso che il resistente -eccettuati rari incontri avvenuti con il figlio presso l'abitazione dei nonni paterni di quest'ultimo- non ha mai ottemperato alle disposizioni sull'affido condiviso e si è sempre sottratto al proprio ruolo educativo e ai propri doveri di genitore, da un punto di vista sia economico (non avendo mai versato alcun contributo per il mantenimento del figlio) che affettivo, essendosi sempre disinteressato del minore e delle sue esigenze;
ha dedotto, infine, di essere lavoratrice precaria, diversamente dal resistente, lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato.
Tanto premesso, la resistente ha chiesto: “1) in via preliminare, pronunciare sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Limatola, in data 27/02/2014, tra
i coniugi e , e trascritto nei registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 del Comune di Limatola (BN), nell'anno 2014, atto n. 1 parte I;
2) affidare il figlio minore in via esclusiva alla ricorrente, stabilendo il diritto di visita del padre, stabilendo il contributo
a titolo di mantenimento del figlio minore da versarsi in favore della sig.ra _1
, quale genitore prevalentemente collocataria, nella misura di € 400,00 mensili Parte_1 oltre spese straordinarie da ripartirsi al 50% tra i genitori”.
All'esito dell'udienza del 23/10/2024 -sede in cui la ricorrente, oltre a confermare che il resistente non versa alcunché a titolo di contributo al mantenimento del figlio, ha rappresentato la difficoltà di ottenere dal resistente le autorizzazioni necessarie per il minore-
e, in particolare, con provvedimento del 29/10/2024, il precedente Giudice assegnatario del fascicolo, preso atto della mancata costituzione in giudizio di parte resistente nonostante la regolarità della notifica, ha confermato, quali provvedimenti temporanei ed urgenti, la disciplina statuita in sede di separazione, onerando i S.S. territorialmente competenti a relazionare sulle condizioni di vita del nucleo familiare in oggetto, nonché ad acquisire informazioni dalla scuola frequentata dal minore.
Successivamente, il fascicolo è stato oggetto di nuova assegnazione all'odierno estensore che, disposta l'acquisizione di ulteriore documentazione in merito al percorso relativo all'idoneità genitoriale intrapreso dalla ricorrente, ha fissato l'udienza del 10/07/2025 per
2 l'audizione del minore, all'esito della quale la causa è stata riservata alla decisione del
Collegio.
DIRITTO
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di , attesa Controparte_1 la sua mancata costituzione in giudizio, nonostante l'intervenuta rituale notificazione nei suoi confronti del ricorso introduttivo e del successivo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, come già osservato con provvedimento del 29/10/2024.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
In particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n.
898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 10/07/2018) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione definito, previa trasformazione del rito, con decreto di omologazione n. 7037/2018 del
10/08/2018 (R.G. n. 246/2018), ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto, in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi. Ed infatti, le dichiarazioni di parte ricorrente e le risultanze degli atti di causa, nonché la stessa contumacia del resistente (che, non costituendosi in giudizio, nemmeno ha consentito l'esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 473 bis.21, comprovando un effettivo disinteresse rispetto ai fatti oggetto di causa), rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui ne va dichiarato lo scioglimento.
Ed invero, nonostante la contumacia sia da considerarsi come un comportamento processuale “neutro” e non equiparabile a non contestazione, non è stata fornita una ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio diversa rispetto a quella prospettata dal ricorrente.
Sull'affidamento e sulla collocazione del figlio minore e sul diritto di visita del _1 genitore non collocatario
Quanto all'affidamento del figlio minore, giova ricordare -in diritto- che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez.
I, 01/08/2023, n.23333). La medesima Corte di legittimità ha ulteriormente chiarito che
3 “l'inadempimento continuo dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e
l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in deroga al principio dell'affidamento condiviso” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 11/07/2022, n. 21823 e, in senso conforme, Cass. n. 22695 del 2021
e Cass. n. 26587 del 2009).
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo del minore, sul presupposto del totale disinteresse (affettivo ed economico) del padre nei confronti dello stesso.
Dalla relazione dei S.S. del 23/12/2024, a firma dell'Assistente Sociale, dott.ssa CP_2
si evince che: 1) il minore ha un ottimo rapporto con la madre -che rappresenta il suo
[...] principale punto di riferimento- e con il fratello con i quali vive in abitazione adeguata, Per_2 collocata al centro del paese e dunque ben servita;
2) rispetto al padre, il minore ha riferito di essersi “abituato alla sua assenza”, di non condividere con lui nessuna passione, di vederlo - talvolta- la domenica per pranzo, salvo rientrare a casa dalla madre subito dopo e di non voler restare a dormire da lui;
3) il padre, ricontattato dai Servizi Sociali dopo che aveva rifiutato
“infastidito e con tono di voce aggressivo” il primo incontro fissato, ha opposto un secondo rifiuto;
durante il colloquio successivamente fissato presso l'ufficio del S.S., il padre ha dichiarato di “comprare al figlio tutto ciò di cui ha bisogno: abbigliamento, soldi per gite scolastiche, ricariche telefoniche ma afferma di non versare la quota alla sua ex moglie perché non vuole che questi soldi vengano utilizzati anche per figlio solo della IG.ra Per_2
” e ha imputato la fine del matrimonio con la ricorrente al proprio “vizio del gioco”; Parte_1
4) dalla relazione a firma del Dirigente scolastico -dott.ssa inoltrata Persona_3 all'Assistente Sociale, non emergono particolari criticità legate al rendimento scolastico del minore, alle sue capacità relazionali o alle sue condizioni personali.
Dalla relazione socio-psicologica relativa al percorso di verifica della idoneità genitoriale della ricorrente -a firma dell'Assistente Sociale, dott.ssa , e della psicologa, Per_4 dott.ssa , datata 23.05.2025 e trasmessa all'Assistente Sociale del Per_5 Parte_2
Par risulta -mentre il resistente non si è presentato agli incontri fissati dalle
[...]
Operatrici, senza nemmeno fornire delucidazioni in merito- la ricorrente è stata sempre
“puntuale, motivata e collaborativa […]. È apparsa ben integrata nel contesto sociale in cui vive, […] adeguata e consapevole del ruolo genitoriale;
è responsabile, attenta alle tappe evolutive dei figli, supportiva, accogliente, comprensiva, rispecchiando il suo modello educativo di tipo “assertivo”[…]”; la ricorrente e i suoi figli sono apparsi “coesi e rispettosi
l'uno dell'altro e del ruolo che ognuno di loro ricopre all'interno della famiglia” (cfr. la relazione acquisita agli atti in data 26.05.2025).
4 A ciò si aggiunga che lo stesso minore, ascoltato all'udienza del 10/07/2025, ha confermato di stare bene con la madre e di non vedere quasi mai il padre, se non “per caso in paese”; ha dichiarato che il padre -che pur non vorrebbe escludere dalla propria vita- non chiede mai di vederlo “in modo esplicito” e di non sentire la mancanza del padre, avendo sempre la madre provveduto alle sue esigenze;
ha confermato, infine, che è problematico richiedere al padre le autorizzazioni per le quali è necessaria la firma di entrambi i genitori, in quanto “papà è spesso impegnato”;
Da quanto sin qui esposto emerge che, mentre non si ravvisano criticità in ordine alla idoneità genitoriale della madre, il padre, oltre a non versare -per sua stessa ammissione- quanto previsto a titolo di contributo al mantenimento del figlio e a non rendersi disponibile a sottoscrivere le autorizzazioni che riguardano il minore, non esercita in modo effettivo e compiuto il diritto di visita riconosciutogli in sede di separazione;
non ha preso parte al percorso sulla idoneità genitoriale senza fornire delucidazioni in merito, secondo quanto relazionato dalle Operatrici (cfr. la relazione acquisita agli atti in data 26.05.2025, a firma dell'Assistente Sociale, dott.ssa , e della psicologa, dott.ssa . Si badi Per_4 Per_5 che, in ordine alla mancata adesione di un genitore ai prescritti percorsi di sostegno alla genitorialità, autorevole giurisprudenza di merito ha chiarito che “ancorchè il percorso non sia " coercibile" la mancata adesione allo stesso potrà essere valutata ai fini dell'adozione di diverso regime di affidamento o di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale se ritenuta pregiudizievole per la serena ed equilibrata crescita della minore”- cfr. Tribunale
Perugia, 16/09/2020, ud. 16/09/2020, dep. 16/09/2020); infine, non costituendosi nel presente giudizio, nemmeno ha tentato di fornire una ricostruzione della vicenda diversa rispetto a quanto emerso dai dati a disposizione.
Tali condotte devono ritenersi sintomatiche di un sostanziale disinteresse nei confronti del figlio e denotano, da parte del padre e in difetto di acquisizioni di segno contrario, una scarsa consapevolezza del proprio ruolo genitoriale e gravi carenze nell'assolvere ai propri compiti di genitore. Ne consegue, anche in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, che devono ritenersi ravvisabili profili di inidoneità genitoriale del padre tali da giustificare -in deroga all'applicazione del regime preferenziale dell'affidamento condiviso- l'affido esclusivo di alla madre, che appare la soluzione maggiormente rispondente _1 all'interesse preminente di quest'ultimo.
Devono essere, conseguentemente, confermate la collocazione prevalente del minore presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale sita in Limatola (BN), via Aldo Moro 32 (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. I, 06/08/2020, n.16740: “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto
5 dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e che costituisce il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate”).
Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, esso va comunque garantito, nel rispetto del principio per cui al minore “va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea
a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con entrambi” (cfr. Cass. civ. n. 2947/2025), nonché in considerazione dell'apertura manifestata dal minore all'udienza del 10/07/2025 rispetto ad una eventuale intensificazione dei rapporti padre-figlio (cfr. verbale di udienza: “Io vorrei che fosse più presente nella mia vita, vorrei fare qualche attività insieme ma non ci vediamo quasi mai”). Sul punto, non sussistono ragioni per procedere alla modifica della disciplina del diritto di visita concordata tra le parti ed omologata in sede di separazione, che va, dunque, confermata, pur nel rispetto dei rispettivi impegni e salvo modifiche concordate tra le parti (cfr. decreto di omologazione allegato al ricorso introduttivo).
Sulla domanda di contributo per il mantenimento del figlio _1
In merito alla richiesta della ricorrente di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio pari ad Euro 400,00 mensili, oltre a spese straordinarie da ripartirsi al 50% tra i genitori, deve osservarsi, in diritto, che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, a più riprese, che “nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto” (cfr., inter alia, Cassazione civile sez. VI, 01/03/2018, n.4811).
Nel caso di specie, si osserva che in sede di separazione è stato previsto l'obbligo del padre di corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio , la somma di Euro 400,00, oltre _1
6 alla rivalutazione annuale ed al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal mese di luglio 2018.
Quanto alle condizioni economiche della ricorrente, dalla documentazione fiscale versata in atti si ricava che la ricorrente ha dichiarato, per l'anno 2021 (con riferimento ai redditi
2020), un reddito complessivo pari ad Euro 10.015,00; per l'anno 2022 (con riferimento ai redditi 2021), redditi di lavoro dipendente e assimilati pari ad Euro 3.579,00; per l'anno 2023
(con riferimento ai redditi 2022), un reddito complessivo pari ad Euro 4.960,00; dalla C.U.
2024 (relativa all'anno 2023) risultano redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato pari ad Euro 6.113,14. Ha dichiarato di essere lavoratrice precaria (cfr. il ricorso introduttivo). Dalla relazione dei S.S. risulta che “la attualmente vive a Parte_1
Limatola in una casa in affitto per la quale paga Euro 250,00 mensili. Durante il colloquio la
IG.ra dichiara di essere in disoccupazione, ma afferma di aver sempre lavorato in ambito socio-sanitario come O.S.S: presso alcune cooperative, con regolare contratto di lavoro […]
è percettrice di Assegno di Inclusione (ADI) che ammonta ad Euro 400,00 mensili e di disoccupazione che è all'incirca 370,00 Euro mensili. […] Afferma di percepire l'Assegno
Unico di Euro 198,00 mensili” e che “il durante il colloquio dichiara di vivere CP_1 attualmente con la madre a Limatola […]. Lavora nell'edilizia come carpentiere da circa 12 anni e dichiara di essere assunto con regolare contratto di lavoro e afferma di non ricevere sussidi economici da parte del comune” (cfr. relazione dei S.S. del 23/12/2024, a firma dell'Assistente Sociale, dott.ssa . CP_2
Il resistente, non costituendosi in giudizio, non ha offerto elementi ulteriori utili ai fini della ricostruzione della sua attuale situazione economica.
In considerazione delle risultanze di detta documentazione, nonché dei tempi di permanenza del minore presso la madre e dell'assunzione da parte di quest'ultima, sino ad ora
-secondo quanto risulta dagli elementi acquisiti e in difetto di acquisizioni di segno contrario-
, della totalità dei compiti e delle spese legate alla cura del minore, appare congruo confermare l'obbligo del padre di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio _1 la somma di Euro 400,00, oltre alla rivalutazione annuale ed al 50% delle spese straordinarie.
Quanto al governo delle spese di lite, esse vanno poste a carico di parte resistente - soccombente- ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
, c.f. e , c.f.
[...] C.F._1 Controparte_1
7 (atto n. 1, parte I, Reg. Atti di Matrimonio del comune di C.F._2
Limatola, anno 2014);
II. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Limatola (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
III. dispone l'affido esclusivo del minore alla madre;
_1
IV. conferma la disciplina prevista in sede di separazione (decreto di omologazione n.
7037/2018 del 10/08/2018 - R.G. n. 246/2018) in punto di regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre e di assegnazione alla ricorrente del godimento della casa coniugale sita in Limatola (BN), via Aldo Moro 32;
V. pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio , la somma di Euro 400,00, oltre alla _1 rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie,
(per la cui disciplina si rinvia al protocollo sottoscritto con il COA presso questo
Tribunale);
VI. condanna parte resistente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 3.809,00, oltre al 15% sul compenso professionale per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11.09.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Ilaria Romano
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