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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 482/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1
giudizio, dall'avv.to Andrea Baggio, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Padova, viale dell'Industria n. 60, in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._3 Controparte_3
1 ) e ), C.F._4 Controparte_4 CodiceFiscale_5
rappresentati e difesi in giudizio dall'avv.to Paola Cardoselli, con domicilio presso la
Cancelleria dell'intestata Corte, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 491/2024 pubblicata in data 22 febbraio 2024, rimessa al Collegio in decisione a seguito dell'udienza ex art. 352 cpc tenutasi con modalità cartolari in data 7 aprile 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, per tutti i suindicati motivi, in riforma dell'impugnata sentenza, in via principale, se del caso previo accertamento e declaratoria di nullità e/o di inutilizzabilità delle testimonianze dei sig.ri e assunte all'udienza del Testimone_1 Controparte_4 Testimone_2
17.07.2023, per incapacità dei predetti testi, e comunque ai sensi e per gli effetti dell'art. 2722 e 2725 c.c., accertare e dichiarare che non sussiste alcun debito dell'avv. nei confronti dell' e, Parte_1 Parte_2
ora, degli eredi del sig. , sig.ri Parte_2 Controparte_1 CP_2
relativamente ai lavori
[...] Controparte_3 Controparte_4 eventualmente effettuati sull'imbarcazione di cui alla fattura n. 40 del Pt_3
28.12.2021 dell'odierna ditta convenuta e per quanto occorrer possa accertare il difetto di legittimazione passivo dell'attore in relazione alla richiesta di pagamento svolta da parte convenuta. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza di poste debitorie in capo all'attore, accertare che non sono stati svolti (e in via gradata, che non sono stati svolti in tutto in parte a regola d'arte): a. i lavori di cui alla fattura n. 40 del 28.12.2021 dell' (doc. Parte_2
3); b. i lavori di cui alla lista dell'avversa e-mail del 30.9.2022 (cfr. doc. 1 parte convenuta); c. i lavori di cui ai messaggi WhatsApp del 21.6.2021 e 24.6.2021 (cfr. docc. 3 e 4 parte convenuta); d. più in generale, i lavori citati nella comparsa di costituzione e risposta, ove non precedentemente documentati. Accertare l'omesso espletamento delle prestazioni citate da parte convenuta (e in via gradata
2 l'inadempimento totale o parziale). Dichiarare che nulla è dovuto in relazione alla domanda riconvenzionale svolta con comparsa di costituzione in primo grado da parte dell' (e in via gradata ridurre Parte_2
proporzionalmente il corrispettivo). Condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi da parte attrice, in misura pari a euro 11.150 o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di diritto. In ogni caso, condannare
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 alla restituzione della somma di euro 18.936,74 corrisposta dall'avv. in Pt_1
esecuzione della sentenza appellata. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, sia di primo che di secondo grado, ai sensi del D.M. n. 55/2012 ovvero del tariffario applicabile ratione temporis; con condanna alla restituzione della somma di euro 18.936,74 corrisposta dall'avv. in esecuzione della sentenza appellata. Pt_1
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e in particolare di quelle formulate in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc. Si insiste inoltre per l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che verso la fine dell'estate 2021, l'Avv. faceva svolgere una verifica della propria imbarcazione Sarnico Parte_1
50 “Incanto” presso Dry Dock S.r.l. con sede in Olbia, Via Madagascar n. 51, a seguito di alcune criticità riscontrate al natante;
2. vero nell'occasione di cui al capitolo 1), Dry Dock S.r.l. con sede in Olbia, Via Madagascar n. 51, riscontrava la necessità di svolgere sull' imbarcazione Sarnico 50 “Incanto” numerosi lavori straordinari come da doc. 11 che si rammostra;
3. vero che a seguito della verifica di cui al capitolo 1) Dry Dock S.r.l., con sede in Olbia, Via Madagascar n. 51, eseguiva sull' imbarcazione Sarnico 50 “Incanto” i lavori straordinari di cui al doc. 11 che si rammostra. Si indicano come testi il legale rappresentante pro tempore della soc. Dry
Dock S.r.l., con sede in Olbia, Via Madagascar n. 51, P.I. la sig.ra P.IVA_1
ed il sig. entrambi presso Dry Dock S.r.l., con sede in Testimone_3 Tes_4
Olbia, Via Madagascar n. 51”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
3 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, rigettare il gravame proposto dall' Avv. perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Condannare altresì l'Avv. Parte_1
ai sensi dell'art. 96 c.pc, al risarcimento danni da “lite temeraria” da
[...] liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12 settembre 2022, Parte_1
conveniva dinanzi al Tribunale di Padova per Parte_2
ottenere una sentenza di accertamento circa la non sussistenza di alcun suo debito nei confronti della stessa convenuta, relativamente ai lavori eventualmente effettuati su un'imbarcazione denominata “Incanto” ed esplicitati nella fattura n. 40 del 28 dicembre 2021.
Si costituiva in giudizio titolare della impresa individuale Parte_2
, chiedendo il rigetto della domanda di accertamento negativo e, in Parte_2 via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento del corrispettivo per i già menzionati lavori.
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, e istruita la causa mediante l'assunzione di prove testimoniali, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Con sentenza n. 491/2024 pubblicata in data 22 febbraio 2024, il Tribunale di
Padova respingeva le domande attoree e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava al pagamento in favore dei Parte_1
convenuti, eredi e costituiti in giudizio con atto depositato in data 9 febbraio 2024,
4 della somma di importo pari a euro 11.532,65.=, oltre interessi, con condanna dello stesso all'integrale rifusione delle spese di lite.
A sostegno della sua decisione, il Giudice di primo grado prendeva atto delle risultanze della fase istruttoria, le quali dimostravano la fondatezza dell'assunto di parte convenuta, ossia che tutti i lavori riportati nella fattura n. 40/2021 (anche quelli effettuati in occasione della prova in mare) erano stati commissionati alla ditta dall'Avv. e non dal venditore dell'imbarcazione. Inoltre, il Parte_2 Pt_1
Tribunale accertava che la compravendita della barca “Incanto” aveva per oggetto l'imbarcazione nello stato in cui si trovava al momento dell'ispezione da parte dell'acquirente ( ), avvenuta in data 18 marzo 2021. Il Giudice di Parte_1
prime cure accertava, inoltre, che la nota lavori depositata in atti elencava tutte le attività svolte dall' poi riportate nella fattura in base alla quale era Parte_2
chiesto il pagamento del corrispettivo. Inoltre, Il Tribunale evidenziava che i vari solleciti di pagamento non erano mai stati contestati dall'attore che non aveva mai obiettato che il pagamento non gli spettasse, assicurando al contrario il pronto adempimento.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello chiedendo di Parte_1
disporre in via preliminare, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, in via principale, la riforma della sentenza impugnata riproponendo la domanda di accertamento negativo del diritto di credito.
Con il primo motivo di appello, parte appellante asserisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui viene accertata la sussistenza di un diritto di credito in capo all' affermando l'inammissibilità e la nullità delle Parte_2
testimonianze per violazione degli artt. 2722 e 2725 cc. L'impugnante evidenzia che i lavori riportati nella fattura n. 40/2021 non sarebbero stati dallo stesso commissionati alla ditta ma bensì dal venditore dell'imbarcazione Parte_2
il quale era l'unico soggetto a poter legittimamente impartire Controparte_5 ordini relativi alla riparazione ed alla manutenzione dell'imbarcazione prima della vendita. Inoltre, l'appellante asserisce che non risponderebbe al vero che la
5 compravendita aveva per oggetto l'imbarcazione nello stato in cui essa si trovava al momento dell'ispezione avvenuta in data 18 marzo 2021, essendo pacifico che la barca avesse bisogno di manutenzione, come affermato dal teste Controparte_4
inoltre, sostiene la nullità del contratto per violazione Parte_1 dell'art. 249 del Codice della Navigazione, che impone la forma scritta sotto pena di nullità degli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi o su loro carati: l'eventuale accordo aggiuntivo ad un contratto traslativo, che per espressa disposizione legislativa deve avere la forma scritta sotto pena di nullità, necessiterebbe anche esso della medesima forma, essendo un accordo attinente alla vendita. Secondo l'appellante, l'asserito accordo stipulato a latere dell'atto di compravendita (come, nel caso di specie, un conferimento di un incarico a svolgere determinati lavori di manutenzione) dovrebbe risultare necessariamente per iscritto nel contratto di compravendita.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ribadisce la violazione dell'art. 249 del Codice di Navigazione. Secondo l' Parte_1 Parte_2
non avrebbe fornito alcuna prova scritta di quanto affermato, non essendoci contezza che l'acquisto avesse ad oggetto il bene nella condizione in cui esso si trovava alla data del 18 marzo 2021.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'impugnante asserisce che non sarebbe stata raggiunta la prova del conferimento dell'incarico all'esecuzione dei lavori prodromici alla vendita da parte dell'Avv. sostenendo l'inesistenza del Pt_1 diritto di credito vantato dall' e l'erronea valutazione delle prove Parte_2
sul punto, contestandosi ogni lavoro riportato in fattura ed asserendo trattarsi di prestazioni prodromiche alla stipulazione del contratto di compravendita e come tali a carico del venditore.
Si sono costituiti gli eredi di con comparsa di costituzione e Parte_2 risposta depositata in data 8 aprile 2024, chiedendo il rigetto dell'inibitoria per difetto dei presupposti di legge, il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza
6 impugnata e la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc al risarcimento dei danni per lite temeraria.
In data 29 aprile 2024 si è svolta l'udienza per la trattazione della sola istanza inibitoria, la quale è stata rigettata con decreto n. 934/2024 del 3 maggio 2024.
*****
1 – I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni tra loro collegate e non sono fondati. Parte appellante incentra l'intero atto di gravame sul mancato conferimento da parte sua dell'incarico di svolgere attività di manutenzione sull'imbarcazione acquistata in data 22 maggio 2021, posto che di tali intervenuti doveva farsene carico il venditore.
In particolare, parte appellante deduce che la trattativa volta all'acquisto dell'imbarcazione è iniziata nel mese di marzo 2021 e che, a seguito del sopralluogo effettuato, ha manifestato il suo preliminare gradimento per l'imbarcazione, ferma restando l'accertata necessità di lavorazioni di manutenzione straordinaria. Ritiene che tali lavori siano stati commissionati all' dal precedente Parte_2 proprietario dell'imbarcazione, tale , poiché prodromici per la Controparte_5
conclusione del contratto di compravendita avvenuta in data 22 maggio 2021 al prezzo di euro 320.000,00=.
2 – Tale ricostruzione dei fatti è smentita dai documenti e dalle risultanze delle prove testimoniali. Dal verbale d'udienza del 17 luglio 2023, si evince che tutti i testimoni hanno confermato la sussistenza di un accordo, intercorso tra l'Avv. e Pt_1
l' relativo all'effettuazione di opere di manutenzione Parte_2 dell'imbarcazione e dell'impegno dell'odierno appellante di corrispondere il prezzo.
Sul punto, si deve avere riguardo di quanto dichiarato da tecnico che Testimone_1 ha accompagnato l'acquirente all'effettuazione del sopralluogo prima della stipula della compravendita. In particolare, ha dichiarato che l'Avv. gli ha chiesto di Pt_1 accompagnarlo a visionare l'imbarcazione perché era interessato all'acquisto e
7 desiderava che un tecnico la vedesse insieme a lui. In testimone riferisce, inoltre, che
“all'incontro si visionò la barca ed il disse che era interessato e di mettere Pt_1
la barca in acqua per la prova per vedere se andava bene”. Sul punto, relativo alla sussistenza di un accordo tra l'Avv. e l' il Pt_1 Parte_2
medesimo teste riferisce che l'imbarcazione aveva bisogno di alcuni aggiustamenti per il superamento della prova in mare (cambio olio, cambio del materassino e tagliando per i motori) e che l'Avv. era d'accordo che fossero tutti a carico Pt_1
suo, confermando inoltre di aver redatto un elenco di lavori da Testimone_1 eseguire e dell'invio dello stesso all'Avv. via whatsapp. Pt_1
3 – Anche il teste figlio del titolare dell'impresa individuale che ha Controparte_4
compiuto i lavori, ha confermato che la barca aveva bisogno di manutenzione dal punto di vista meccanico e che l'Avv. ordinava di effettuare tutti i lavori Pt_1
necessari per renderla immediatamente idonea all'uso, commissionando i lavori già al momento della prima visita. Dello stesso tenore è la deposizione del teste
[...]
figlio del venditore, che si è occupato dell'affare della vendita Tes_2 dell'imbarcazione in rappresentanza di suo padre. Anche questo teste ha confermato che i lavori di manutenzione sull'imbarcazione sono stati effettuati per una scelta autonoma dell'acquirente, e che tutti i relativi costi, compresi quelli per i lavori precedenti la prova in mare sarebbero stati a suo carico.
4 – Ciò posto, risulta dimostrato per testimoni la sussistenza di un contratto d'opera tra l'Avv. e l' mentre è priva di pregio Pt_1 Parte_2
l'argomentazione di parte appellante circa l'asserita nullità del contratto per violazione dell'art. 249 del Codice della Navigazione. Il contratto di prestazione d'opera avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'imbarcazione
è un contratto diverso e distinto da quello di compravendita del natante e non soggiace al requisito di forma stabilito a pena di nullità dall'art. 249 del Codice di
Navigazione. I due contratti sono tra loro autonomi, sono stati conclusi da soggetti diversi, hanno un diverso oggetto ed una diversa causa. Ad ulteriore conferma dell'autonomia dei due contratti, si deve considerare che il contratto di
8 compravendita è stato concluso dall'Avv. (in veste di acquirente) e da Pt_1
(venditore), mentre il contratto avente ad oggetto l'esecuzione dei Controparte_5 lavori è stato concluso dall'Avv. con l' la quale Pt_1 Parte_2
non è stata parte della compravendita ed a cui non si può applicare un requisito di forma per un contratto che non ha concluso. Infondata è, inoltre, la contestazione dell'ammissibilità della prova testimoniale per violazione dell'art. 2722 cc. Il contratto avente ad oggetto di lavori di cui alla fattura n. 40/2021 non può considerarsi un patto aggiunto o contrario al contenuto del contratto di compravendita, essendo un contratto con causa ed oggetto diverso che non soggiace al divieto di assunzione della prova testimoniale stabilito dalla legge per il tipo di accordi descritti dall'art. 2722 cc.
5 – Anche, le reiterate contestazioni aventi ad oggetto le singole voci indicate nella fattura n. 40/2021 sono generiche e non meritevoli di accoglimento. Per quanto attiene ai lavori inerenti alla prova in mare, lavori post-vendita per la navigazione in sicurezza, lavori personalizzati richiesti dall'acquirente post-vendita e la preparazione alla consegna post-vendita, risulta dimostrato per testi il conferimento dell'incarico da parte dell'Avv. Non è dirimente il fatto che l'odierno Pt_1 appellante non era disposto ad acquistare l'imbarcazione se non al positivo espletamento della prova in mare. Tale circostanza, al contrario, conferma che l'Avv. aveva interesse all'effettuazione dei lavori di manutenzione, finalizzati al Pt_1
superamento della prova in mare e da lui commissionati a tale fine. Non è rispondente al vero che tali lavorazioni fossero a carico del venditore solo perché prodromiche alla stipula della compravendita. Anche il costo per l'ormeggio barca per il mese di maggio va addebito all'odierno appellante: egli era a conoscenza del costo per tale periodo del posto barca privato, essendo l'imbarcazione stata collocata nel Porto di Castiglione della Pescaia (risposta al cap. 18,19 teste . Controparte_4
6 – Non è accoglibile la domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 1 cpc proposta dagli appellati, in mancanza di allegazione del danno. In punto si rileva che parte appellante ha solo proposto un atto di gravame che è
9 risultato nel merito infondato, mentre non si ravvisano i presupposti per l'applicazione della responsabilità per lite temeraria che sussistono, ad esempio, quando si propongono “censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione” (Cass. n. 34429/2024).
7 – Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate in base al valore della causa. Si applicano le tabelle del
2022, con riferimento ai parametri stabiliti per lo scaglione da euro 5.201,00.= ad euro 26.000,00.=. Si applicano i valori medi e con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma
17 della L.n. 228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Padova n. 491/2024, pubblicata in data 22 febbraio 2024;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante a pagare in favore degli appellati le Parte_1
spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.966,00.= per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
10 4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 9 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 482/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1
giudizio, dall'avv.to Andrea Baggio, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Padova, viale dell'Industria n. 60, in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._3 Controparte_3
1 ) e ), C.F._4 Controparte_4 CodiceFiscale_5
rappresentati e difesi in giudizio dall'avv.to Paola Cardoselli, con domicilio presso la
Cancelleria dell'intestata Corte, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 491/2024 pubblicata in data 22 febbraio 2024, rimessa al Collegio in decisione a seguito dell'udienza ex art. 352 cpc tenutasi con modalità cartolari in data 7 aprile 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, per tutti i suindicati motivi, in riforma dell'impugnata sentenza, in via principale, se del caso previo accertamento e declaratoria di nullità e/o di inutilizzabilità delle testimonianze dei sig.ri e assunte all'udienza del Testimone_1 Controparte_4 Testimone_2
17.07.2023, per incapacità dei predetti testi, e comunque ai sensi e per gli effetti dell'art. 2722 e 2725 c.c., accertare e dichiarare che non sussiste alcun debito dell'avv. nei confronti dell' e, Parte_1 Parte_2
ora, degli eredi del sig. , sig.ri Parte_2 Controparte_1 CP_2
relativamente ai lavori
[...] Controparte_3 Controparte_4 eventualmente effettuati sull'imbarcazione di cui alla fattura n. 40 del Pt_3
28.12.2021 dell'odierna ditta convenuta e per quanto occorrer possa accertare il difetto di legittimazione passivo dell'attore in relazione alla richiesta di pagamento svolta da parte convenuta. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza di poste debitorie in capo all'attore, accertare che non sono stati svolti (e in via gradata, che non sono stati svolti in tutto in parte a regola d'arte): a. i lavori di cui alla fattura n. 40 del 28.12.2021 dell' (doc. Parte_2
3); b. i lavori di cui alla lista dell'avversa e-mail del 30.9.2022 (cfr. doc. 1 parte convenuta); c. i lavori di cui ai messaggi WhatsApp del 21.6.2021 e 24.6.2021 (cfr. docc. 3 e 4 parte convenuta); d. più in generale, i lavori citati nella comparsa di costituzione e risposta, ove non precedentemente documentati. Accertare l'omesso espletamento delle prestazioni citate da parte convenuta (e in via gradata
2 l'inadempimento totale o parziale). Dichiarare che nulla è dovuto in relazione alla domanda riconvenzionale svolta con comparsa di costituzione in primo grado da parte dell' (e in via gradata ridurre Parte_2
proporzionalmente il corrispettivo). Condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi da parte attrice, in misura pari a euro 11.150 o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di diritto. In ogni caso, condannare
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 alla restituzione della somma di euro 18.936,74 corrisposta dall'avv. in Pt_1
esecuzione della sentenza appellata. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, sia di primo che di secondo grado, ai sensi del D.M. n. 55/2012 ovvero del tariffario applicabile ratione temporis; con condanna alla restituzione della somma di euro 18.936,74 corrisposta dall'avv. in esecuzione della sentenza appellata. Pt_1
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e in particolare di quelle formulate in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc. Si insiste inoltre per l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che verso la fine dell'estate 2021, l'Avv. faceva svolgere una verifica della propria imbarcazione Sarnico Parte_1
50 “Incanto” presso Dry Dock S.r.l. con sede in Olbia, Via Madagascar n. 51, a seguito di alcune criticità riscontrate al natante;
2. vero nell'occasione di cui al capitolo 1), Dry Dock S.r.l. con sede in Olbia, Via Madagascar n. 51, riscontrava la necessità di svolgere sull' imbarcazione Sarnico 50 “Incanto” numerosi lavori straordinari come da doc. 11 che si rammostra;
3. vero che a seguito della verifica di cui al capitolo 1) Dry Dock S.r.l., con sede in Olbia, Via Madagascar n. 51, eseguiva sull' imbarcazione Sarnico 50 “Incanto” i lavori straordinari di cui al doc. 11 che si rammostra. Si indicano come testi il legale rappresentante pro tempore della soc. Dry
Dock S.r.l., con sede in Olbia, Via Madagascar n. 51, P.I. la sig.ra P.IVA_1
ed il sig. entrambi presso Dry Dock S.r.l., con sede in Testimone_3 Tes_4
Olbia, Via Madagascar n. 51”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
3 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, rigettare il gravame proposto dall' Avv. perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Condannare altresì l'Avv. Parte_1
ai sensi dell'art. 96 c.pc, al risarcimento danni da “lite temeraria” da
[...] liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12 settembre 2022, Parte_1
conveniva dinanzi al Tribunale di Padova per Parte_2
ottenere una sentenza di accertamento circa la non sussistenza di alcun suo debito nei confronti della stessa convenuta, relativamente ai lavori eventualmente effettuati su un'imbarcazione denominata “Incanto” ed esplicitati nella fattura n. 40 del 28 dicembre 2021.
Si costituiva in giudizio titolare della impresa individuale Parte_2
, chiedendo il rigetto della domanda di accertamento negativo e, in Parte_2 via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento del corrispettivo per i già menzionati lavori.
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, e istruita la causa mediante l'assunzione di prove testimoniali, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Con sentenza n. 491/2024 pubblicata in data 22 febbraio 2024, il Tribunale di
Padova respingeva le domande attoree e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava al pagamento in favore dei Parte_1
convenuti, eredi e costituiti in giudizio con atto depositato in data 9 febbraio 2024,
4 della somma di importo pari a euro 11.532,65.=, oltre interessi, con condanna dello stesso all'integrale rifusione delle spese di lite.
A sostegno della sua decisione, il Giudice di primo grado prendeva atto delle risultanze della fase istruttoria, le quali dimostravano la fondatezza dell'assunto di parte convenuta, ossia che tutti i lavori riportati nella fattura n. 40/2021 (anche quelli effettuati in occasione della prova in mare) erano stati commissionati alla ditta dall'Avv. e non dal venditore dell'imbarcazione. Inoltre, il Parte_2 Pt_1
Tribunale accertava che la compravendita della barca “Incanto” aveva per oggetto l'imbarcazione nello stato in cui si trovava al momento dell'ispezione da parte dell'acquirente ( ), avvenuta in data 18 marzo 2021. Il Giudice di Parte_1
prime cure accertava, inoltre, che la nota lavori depositata in atti elencava tutte le attività svolte dall' poi riportate nella fattura in base alla quale era Parte_2
chiesto il pagamento del corrispettivo. Inoltre, Il Tribunale evidenziava che i vari solleciti di pagamento non erano mai stati contestati dall'attore che non aveva mai obiettato che il pagamento non gli spettasse, assicurando al contrario il pronto adempimento.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello chiedendo di Parte_1
disporre in via preliminare, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, in via principale, la riforma della sentenza impugnata riproponendo la domanda di accertamento negativo del diritto di credito.
Con il primo motivo di appello, parte appellante asserisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui viene accertata la sussistenza di un diritto di credito in capo all' affermando l'inammissibilità e la nullità delle Parte_2
testimonianze per violazione degli artt. 2722 e 2725 cc. L'impugnante evidenzia che i lavori riportati nella fattura n. 40/2021 non sarebbero stati dallo stesso commissionati alla ditta ma bensì dal venditore dell'imbarcazione Parte_2
il quale era l'unico soggetto a poter legittimamente impartire Controparte_5 ordini relativi alla riparazione ed alla manutenzione dell'imbarcazione prima della vendita. Inoltre, l'appellante asserisce che non risponderebbe al vero che la
5 compravendita aveva per oggetto l'imbarcazione nello stato in cui essa si trovava al momento dell'ispezione avvenuta in data 18 marzo 2021, essendo pacifico che la barca avesse bisogno di manutenzione, come affermato dal teste Controparte_4
inoltre, sostiene la nullità del contratto per violazione Parte_1 dell'art. 249 del Codice della Navigazione, che impone la forma scritta sotto pena di nullità degli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi o su loro carati: l'eventuale accordo aggiuntivo ad un contratto traslativo, che per espressa disposizione legislativa deve avere la forma scritta sotto pena di nullità, necessiterebbe anche esso della medesima forma, essendo un accordo attinente alla vendita. Secondo l'appellante, l'asserito accordo stipulato a latere dell'atto di compravendita (come, nel caso di specie, un conferimento di un incarico a svolgere determinati lavori di manutenzione) dovrebbe risultare necessariamente per iscritto nel contratto di compravendita.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ribadisce la violazione dell'art. 249 del Codice di Navigazione. Secondo l' Parte_1 Parte_2
non avrebbe fornito alcuna prova scritta di quanto affermato, non essendoci contezza che l'acquisto avesse ad oggetto il bene nella condizione in cui esso si trovava alla data del 18 marzo 2021.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'impugnante asserisce che non sarebbe stata raggiunta la prova del conferimento dell'incarico all'esecuzione dei lavori prodromici alla vendita da parte dell'Avv. sostenendo l'inesistenza del Pt_1 diritto di credito vantato dall' e l'erronea valutazione delle prove Parte_2
sul punto, contestandosi ogni lavoro riportato in fattura ed asserendo trattarsi di prestazioni prodromiche alla stipulazione del contratto di compravendita e come tali a carico del venditore.
Si sono costituiti gli eredi di con comparsa di costituzione e Parte_2 risposta depositata in data 8 aprile 2024, chiedendo il rigetto dell'inibitoria per difetto dei presupposti di legge, il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza
6 impugnata e la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc al risarcimento dei danni per lite temeraria.
In data 29 aprile 2024 si è svolta l'udienza per la trattazione della sola istanza inibitoria, la quale è stata rigettata con decreto n. 934/2024 del 3 maggio 2024.
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1 – I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni tra loro collegate e non sono fondati. Parte appellante incentra l'intero atto di gravame sul mancato conferimento da parte sua dell'incarico di svolgere attività di manutenzione sull'imbarcazione acquistata in data 22 maggio 2021, posto che di tali intervenuti doveva farsene carico il venditore.
In particolare, parte appellante deduce che la trattativa volta all'acquisto dell'imbarcazione è iniziata nel mese di marzo 2021 e che, a seguito del sopralluogo effettuato, ha manifestato il suo preliminare gradimento per l'imbarcazione, ferma restando l'accertata necessità di lavorazioni di manutenzione straordinaria. Ritiene che tali lavori siano stati commissionati all' dal precedente Parte_2 proprietario dell'imbarcazione, tale , poiché prodromici per la Controparte_5
conclusione del contratto di compravendita avvenuta in data 22 maggio 2021 al prezzo di euro 320.000,00=.
2 – Tale ricostruzione dei fatti è smentita dai documenti e dalle risultanze delle prove testimoniali. Dal verbale d'udienza del 17 luglio 2023, si evince che tutti i testimoni hanno confermato la sussistenza di un accordo, intercorso tra l'Avv. e Pt_1
l' relativo all'effettuazione di opere di manutenzione Parte_2 dell'imbarcazione e dell'impegno dell'odierno appellante di corrispondere il prezzo.
Sul punto, si deve avere riguardo di quanto dichiarato da tecnico che Testimone_1 ha accompagnato l'acquirente all'effettuazione del sopralluogo prima della stipula della compravendita. In particolare, ha dichiarato che l'Avv. gli ha chiesto di Pt_1 accompagnarlo a visionare l'imbarcazione perché era interessato all'acquisto e
7 desiderava che un tecnico la vedesse insieme a lui. In testimone riferisce, inoltre, che
“all'incontro si visionò la barca ed il disse che era interessato e di mettere Pt_1
la barca in acqua per la prova per vedere se andava bene”. Sul punto, relativo alla sussistenza di un accordo tra l'Avv. e l' il Pt_1 Parte_2
medesimo teste riferisce che l'imbarcazione aveva bisogno di alcuni aggiustamenti per il superamento della prova in mare (cambio olio, cambio del materassino e tagliando per i motori) e che l'Avv. era d'accordo che fossero tutti a carico Pt_1
suo, confermando inoltre di aver redatto un elenco di lavori da Testimone_1 eseguire e dell'invio dello stesso all'Avv. via whatsapp. Pt_1
3 – Anche il teste figlio del titolare dell'impresa individuale che ha Controparte_4
compiuto i lavori, ha confermato che la barca aveva bisogno di manutenzione dal punto di vista meccanico e che l'Avv. ordinava di effettuare tutti i lavori Pt_1
necessari per renderla immediatamente idonea all'uso, commissionando i lavori già al momento della prima visita. Dello stesso tenore è la deposizione del teste
[...]
figlio del venditore, che si è occupato dell'affare della vendita Tes_2 dell'imbarcazione in rappresentanza di suo padre. Anche questo teste ha confermato che i lavori di manutenzione sull'imbarcazione sono stati effettuati per una scelta autonoma dell'acquirente, e che tutti i relativi costi, compresi quelli per i lavori precedenti la prova in mare sarebbero stati a suo carico.
4 – Ciò posto, risulta dimostrato per testimoni la sussistenza di un contratto d'opera tra l'Avv. e l' mentre è priva di pregio Pt_1 Parte_2
l'argomentazione di parte appellante circa l'asserita nullità del contratto per violazione dell'art. 249 del Codice della Navigazione. Il contratto di prestazione d'opera avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'imbarcazione
è un contratto diverso e distinto da quello di compravendita del natante e non soggiace al requisito di forma stabilito a pena di nullità dall'art. 249 del Codice di
Navigazione. I due contratti sono tra loro autonomi, sono stati conclusi da soggetti diversi, hanno un diverso oggetto ed una diversa causa. Ad ulteriore conferma dell'autonomia dei due contratti, si deve considerare che il contratto di
8 compravendita è stato concluso dall'Avv. (in veste di acquirente) e da Pt_1
(venditore), mentre il contratto avente ad oggetto l'esecuzione dei Controparte_5 lavori è stato concluso dall'Avv. con l' la quale Pt_1 Parte_2
non è stata parte della compravendita ed a cui non si può applicare un requisito di forma per un contratto che non ha concluso. Infondata è, inoltre, la contestazione dell'ammissibilità della prova testimoniale per violazione dell'art. 2722 cc. Il contratto avente ad oggetto di lavori di cui alla fattura n. 40/2021 non può considerarsi un patto aggiunto o contrario al contenuto del contratto di compravendita, essendo un contratto con causa ed oggetto diverso che non soggiace al divieto di assunzione della prova testimoniale stabilito dalla legge per il tipo di accordi descritti dall'art. 2722 cc.
5 – Anche, le reiterate contestazioni aventi ad oggetto le singole voci indicate nella fattura n. 40/2021 sono generiche e non meritevoli di accoglimento. Per quanto attiene ai lavori inerenti alla prova in mare, lavori post-vendita per la navigazione in sicurezza, lavori personalizzati richiesti dall'acquirente post-vendita e la preparazione alla consegna post-vendita, risulta dimostrato per testi il conferimento dell'incarico da parte dell'Avv. Non è dirimente il fatto che l'odierno Pt_1 appellante non era disposto ad acquistare l'imbarcazione se non al positivo espletamento della prova in mare. Tale circostanza, al contrario, conferma che l'Avv. aveva interesse all'effettuazione dei lavori di manutenzione, finalizzati al Pt_1
superamento della prova in mare e da lui commissionati a tale fine. Non è rispondente al vero che tali lavorazioni fossero a carico del venditore solo perché prodromiche alla stipula della compravendita. Anche il costo per l'ormeggio barca per il mese di maggio va addebito all'odierno appellante: egli era a conoscenza del costo per tale periodo del posto barca privato, essendo l'imbarcazione stata collocata nel Porto di Castiglione della Pescaia (risposta al cap. 18,19 teste . Controparte_4
6 – Non è accoglibile la domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 1 cpc proposta dagli appellati, in mancanza di allegazione del danno. In punto si rileva che parte appellante ha solo proposto un atto di gravame che è
9 risultato nel merito infondato, mentre non si ravvisano i presupposti per l'applicazione della responsabilità per lite temeraria che sussistono, ad esempio, quando si propongono “censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione” (Cass. n. 34429/2024).
7 – Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate in base al valore della causa. Si applicano le tabelle del
2022, con riferimento ai parametri stabiliti per lo scaglione da euro 5.201,00.= ad euro 26.000,00.=. Si applicano i valori medi e con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma
17 della L.n. 228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Padova n. 491/2024, pubblicata in data 22 febbraio 2024;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante a pagare in favore degli appellati le Parte_1
spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.966,00.= per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
10 4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 9 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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