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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 08/04/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica
Nella persona del Giudice Onorario Avv. Marta de Manincor
nella causa civile iscritta al n°407/2022 R.G. promossa con atto di citazione da
, C.F. con l'Avv. Simone Colzani Parte_1 C.F._1
ATTRICE CONTRO
C.F. e P.I. Controparte_1 P.IVA_1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni precisate dalle parti.
Svolgimento del processo:
Con atto di citazione ritualmente notificato alla e successivamente Controparte_1
depositato presso il Tribunale di Belluno, la IG.ra , per il tramite del sottoscritto difensore, Parte_1
rassegnava le seguenti conclusioni: “- In via principale: - previo accertamento della difformità della
pompa di calore venduta alla IG.ra , dichiarare la risoluzione del contratto di Parte_1
vendita tra le parti per inadempimento della ai sensi dell'art. 130, co. VII Controparte_1
Codice del Consumo e conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento dell'importo di €
4.586,02 ovvero del diverso importo che sarà accertato in corso di causa;
- condannare la
[...]
al risarcimento del danno cagionato alla IG.ra in ragione di almeno Controparte_1 Parte_1
€ 5.000,00 ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà
ritenuto di Giustizia. In via subordinata: - condannare la all'estinzione a Controparte_1
proprie spese del contratto di finanziamento n. 1693339301 tra la IG.ra e;
- Parte_1
con conseguente accollo delle spese di istruzione pratica, penali previste e sino Parte_2 alla concorrenza della somma richiesta;
- condannare la al ritiro e allo Controparte_1
smaltimento dell'apparato, nonché al ripristino dei locali di installazione, o ove tali operazioni non
siano poste in essere, al pagamento della somma di € 2.000,00 oltre IVA ovvero del diverso importo
che sarà accertato in corso di causa, a favore dell'odierna attrice;
- condannare la CP_1
al risarcimento della IG.ra per l'importo che sarà accertato in
[...] Parte_1
corso di causa, in ragione del mancato guadagno conseguente alla diminuzione del consumo di gas
metano; - condannare la al pagamento delle spese, diritti ed onorari di Controparte_1
causa (con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante) oltre IVA e CPA come per legge.”.
Alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia della convenuta. Successivamente veniva disposta CTU tecnica n data 28 ottobre 2022 il Giudice provvedeva a nominare quale Consulente
Tecnico d'Ufficio l'Ing. , ponendogli il seguente quesito: “Visionati gli atti e i luoghi Persona_1
di causa, acquisita la documentazione ritenuta necessaria e/o opportuna anche presso pubblici uffici,
dica il CTU se: La caldaia / pompa di installata dalla convenuta presso l'abitazione della parte
attrice era ed è adatta e adeguata alla propria funzione in ragione dei parametri di funzionamento,
sia in relazione alla potenza in base alla volumetria dell'immobile, tendo conto del luogo di
installazione, trattandosi di località di montagna sita a 940 mt di quota sul livello del mare. Valuti,
altresì, la progettazione e l'installazione della stessa pompa di calore. Indichi quali siano gli
eventuali interventi tecnici necessari per il funzionamento della pompa di calore in ogni caso
conformi alla normativa di legge, e se necessario la sostituzione della stessa;
quantifichi altresì' i
costi relativi a tali interventi e le spese, anche le spese tecniche, d a sostenere nonché le spese e i
danni, se quantificabili, per il rispristino dei locali ed eventuale smaltimento della pompa di calore”.
Il CTU nominato dichiarava la propria indisponibilità e veniva quindi in sostituzione nominato il Per.
Ind. in data 9 marzo 2022. Persona_2
Depositata la perizia dalla stessa emerge come vi sua un grave inadempimento della convenuta contumace e infatti il CTU conclude in modo lapidario sull'installazione dell'apparato: “Con tali
cifre i tempi di rientro di un intervento simile (se tutto fosse stato correttamente progettato ed installato) sarebbero stati sicuramente superiori ai 15 anni;
questo non è da considerarsi un tempo
valido per l'ammortamento di tale investimento”. Il CTU afferma nella sua perizia. Che tale tipo di intervento per la particolarità dell'installazione era stato azzardato da aperte della convenuta oltre al fatto che le stesso modalità di realizzazione dell'impianto non erano conformi né tantomeno a regola d'arte.
Per quanto sopra, emerge il grave inadempimento della cui va addebitata Controparte_1
la risoluzione del contratto di vendita, ai sensi dell'art. 130, co. VII Codice del Consumo.
Circa a il considerata l'esaustiva Consulenza Tecnica d'Ufficio, da cui Controparte_2
emerge palesemente responsabilità della è quindi pacifico il danno che la Controparte_1
parte attrice ha subito che si quantifica:
Danno patrimoniale Esborso contratto di finanziamento n. 1693339301 con sino al 9 Parte_2
dicembre 2023 € 8.949,82
Estinzione anticipata contratto di finanziamento € 13.274,32
Ritiro e smaltimento apparato 2.000,00 D
anno non patrimoniale € 5.000,00
Spese di CTU Come da fatture in atti € 1.610,42
TOTALE GENERALE …………………€ 30.834,56
Oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo.
La risulta, da documentazione prodotta sub doc. 12, cessata in data 6 Controparte_1
novembre 2020 e cancellata il 23 dicembre 2020, in quanto fusa per incorporazione con la
[...]
la quale aveva successivamente mutato denominazione in Controparte_3 Controparte_4
le comunicazioni inviate sia dall'odierna attrice (docc. 6 e 7), sia dal precedente procuratore
[...]
(doc. 9), sia dal sottoscritto (doc. 10) abbiano restituito regolare ricevuta: cartacea nel primo caso –
in quanto indirizzata alla sede legale di Este (PD) -, telematica – via PEC alla casella indicata dall' - nei restanti, con date posteriori rispetto alla cessazione de qua. Non di meno, come già CP_5
evidenziato documentalmente, l'atto di citazione, depositato nel fascicolo telematico, risulta regolarmente notificato via PEC, con le relative ricevute: pertanto la convenuta non può che ritenersi contumace. Ad integrare il presente quadro, va ricordato come la normativa in tema di domicilio digitale (D.L. 76/2020) riconduca la regolare tenuta della PEC in capo al soggetto cui fa Corte, con recente ordinanza, sanciva come dovesse “…ritenersi valida la notifica regolarmente eseguita […]
all'indirizzo di posta elettronica certificata della società rimasto attivo dopo la cancellazione.”: tale ultrattività è durata, nel caso odierno, per oltre un anno e mezzo. Non appare quindi leso il diritto costituzionale della conventa che nemmeno si è preoccupata di costituirsi o di dare diversa comunicazione mantenendo la pec, nonostante la diversa denominazione. A tal proposito si evidenzia come la Corte stabiliva, già nel 2005, come nella fusione per incorporazione (il caso di specie) fosse ravvisabile una successione universale della società incorporante in tutti i rapporti contratti dalla società incorporata (Cass. Sez. V Civ., Sentenza 24 giugno 2005, n. 13695).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Tanto premesso, il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni avversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accertata la piena validità delle notifiche operate dall'attrice, e quindi regolarmente costituito il contraddittorio conferma la contumacia di parte convenuta;
2) Accertata la responsabilità della convenuta, per i motivi di cui in premessa, dichiara responsabile la convenuta e dichiara ala risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art
130 codice consumo;
dichiara responsabile la parte convenuta dei danni subiti da parte attrice;
considerata altresì, per le motivazioni in premessa, si ritine la Controparte_4
patrimonialmente responsabile in solido con la in quanto sua avente causa Controparte_1
a legittimo titolo (fusione per incorporazione);
Per l'effetto condanna le società e nelle persone Controparte_1 Controparte_4
dei legali rappresentanti pro tempore al pagamento in favore della signora della Parte_1
somma a titolo di danni patrimoniali e non per € 30.834,56. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda;
Condanna le società e nelle persone dei legali Controparte_1 Controparte_4
rappresentanti pro tempore al pagamento delle spese di lite del presente giudizio alla parte attrice, che si quantificano in € 5.000,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge e spese vive sostenute e documentate.
Così deciso in Belluno, 30.03.2025
Giudice
Avv. Marta de Manincor