Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1575/2022 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 692/2022 del Tribunale di Pistoia e vertente
TRA
rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Maurizio Bufalini del Foro di Firenze;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dalle Avv. Federica Paci e Controparte_1
Claudia Galigani, del Foro di;
APPELLANTE CP_1
E
Controparte_2
e del socio illimitatamente
[...]
responsabile , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3
Stefano Giliberti, del Foro di;
CP_1
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 04.06.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1
d'Appello di FIRENZE, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e
in totale riforma della sentenza 25.7.2022 n. 692 del Tribunale di Pistoia: A) in via
istruttoria, ammettere la CTU richiesta dalla attrice-appellante con la memoria ex
art. 183 VI° Co. n. 2 Cpc e diretta a determinare e quantificare l'indennizzo ex art.
2041 CC dovuto dal per la fruizione della tettoia di Mq. 289,22 Controparte_1
(v. Docc.15-16) provvisoria a copertura del fabbricato di Via Buonfanti di CP_1
proprietà dello stesso Ente locale e dei relativi ponteggi di Mq. 600 (v. Doc.16)
forniti da a partire dal 9.2.2017 (data di riconsegna del bene al Parte_1 CP_1
v. Docc.7-8) e sino al 22.11.2019 (data del deposito del ricorso ex art. 702 bis Cpc),
tenuto conto dei prezzi risultanti dal Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 2
(Doc.2) e dal Preziario Regionale Provincia di anno 2017 (Doc.3) e tenuto CP_1
conto altresì delle spese per la fornitura dei ponteggi e della tettoia de quibus
sostenute da anche a titolo di canoni d'affitto d'azienda (v. Doc.5); B) Parte_1
Nel merito, condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
a corrispondere a a titolo di ingiustificato Parte_1
arricchimento ex art. 2041 CC, la somma di €. 127.090,64 oltre IVA ove dovuta per
legge da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 CC ovvero quella maggiore
o minore somma ritenuta dovuta per accertamento di Giustizia, oltre interessi legali
dalla costituzione in mora (27.11.2018 v. Doc.9) sino al deposito del ricorso ex art.
702 bis Cpc (22.11.2019) e successivamente interessi ex D.lgvo 9.10.2002 n. 231
giusta art. 1284 VI° Co. CC sino all'effettivo soddisfo, previo rigetto dell'eccezione
di difetto di legittimazione attiva della società attrice-appellante ove riproposta nel
presente grado dalle parti appellate;
C) In ogni caso, revocare la statuizione portata
dalla sentenza impugnata di condanna di Parte_1
al pagamento delle spese del giudizio in favore del terzo chiamato in causa
. Con Controparte_4
vittoria di spese e compensi professionali ex DM 10.3.2014 n. 55 di entrambi i gradi
2 del giudizio con distrazione ex art. 93 Cpc a favore dell'Avv. Maurizio Bufalini
quale difensore antistatario.>>.
Per il <Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, Controparte_1
contrariis rejectis, in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità del presente
giudizio per violazione della regola del ne bis in in idem, essendo le pretese dedotte
in controversia già proposte dall'appellante avanti al Giudice amministrativo a
titolo di risarcimento danni ed avendo in quella sede ottenuto un risarcimento dal
rogato per un importo pari ad € 155.640,53; In via preliminare dichiarare CP_1
il difetto di legittimazione attiva dell' per Parte_1
le ragioni esposte in atti. Sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità
dell'azione di arricchimento senza causa per difetto di sussidiarietà dell'azione
medesima e/o per sussistenza della giusta causa. In via incidentale: riformare la
sentenza laddove dichiara tardivo il deposito della documentazione peritale da parte
della Curatela;
In via principale, nel merito: confermare la sentenza Tribunale di
Pistoia n. 692/2022 e per l'effetto rigettare le domande avanzate dall'
[...]
in quanto infondate in fatto e diritto. In ogni Parte_1
caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, anche in relazione alla
chiamata in causa di terzo, che si chiede di liquidare in luogo di IVA e CPA, nella
misura degli oneri CPDEL relativi all'avvocatura pubblica ex art l co. 208 L. n.
266/2005 essendo i legali dell'Amministrazione avvocati, dipendenti pubblici,
iscritti nell'elenco speciale dell'Ordine degli Avvocati di ." In via istruttoria: CP_1
si insiste per le richieste istruttorie formulate al momento della costituzione in
giudizio>>.
Per Controparte_5
e : < Piaccia
[...] Controparte_3
all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, accertato che il vero titolare del diritto
azionato dalla è il dichiarare il difetto di Parte_1 Controparte_2
legittimazione attiva della ed inammissibile (o comunque manifestamente Parte_1
infondata) l'impugnazione principale, rigettando pertanto l'appello principale
3 proposto, in via istruttoria e nel merito, dalla con vittoria di spese Parte_1
processuali. In accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Curatela ed in
via istruttoria, ammettere – previa rimessione in termini del Controparte_2
– la produzione della relazione tecnica del Geom. (docc. 3/4) Persona_1
depositata dalla Curatela unitamente alle proprie note scritte del 15.9.2021 e
ammettere anche i docc. 5, 6, 6 bis, 7, 8 e 9 depositati dalla Curatela unitamente
alle proprie note di trattazione scritta del 6.4.2022, trattandosi di atti e di
documenti formati in epoca successiva alla scadenza dei termini di cui all'art. 183/6
nn. 1, 2 e 3 CPC;
in via istruttoria (ferma restando l'opposizione all'ammissione
della CTU richiesta dall'appellante principale) ammettere la CTU richiesta in
primo grado dal Comune di al solo fine di accertare e di descrivere le CP_1
condizioni del ponteggio e di determinare le relative consistenze (escluso ogni altro
accertamento); sempre in via istruttoria e con riferimento alle altre istanze
riproposte dal , rigettare la richiesta di interrogatorio formale del Controparte_1
OR (capitoli 1 e 2, pag. 29 comparsa di risposta dell'Ente) essendo pacifico –
quanto al capitolo 1 – che il ponteggio e la tettoia erano di proprietà della fallita
(la controversia verte invece sul fatto se tali beni fossero compresi o meno CP
nel compendio aziendale affittato dalla fallita alla ed essendo CP Parte_1
altrettanto pacifico – quanto al capitolo 2 – che la non ha avanzato istanza Parte_1
di restituzione del ponteggio e della tettoia (che furono inventariati, alla voce n. 30,
tra i beni esclusi dal contratto di affitto di azienda); ammettere invece i capitoli 3, 4
e 5 della prova testimoniale capitolata dal , con i testi – qualificati Controparte_1
– da esso indicati >>.
I FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 22.11.2019,
l' conveniva in giudizio il Parte_1
, allegando: Controparte_1
4 - che l' era risultata aggiudicataria Controparte_4
della gara relativa a lavori di recupero di 28 alloggi in Comune di località CP_1
Ceppo Via Buonfanti di proprietà del Comune di;
e deduceva: CP_1
- che la , con il contratto di appalto del 17.5.2011 stipulato CP
con la ( partecipata dal Controparte_6 CP_7
di , si impegnava a eseguire le opere e i lavori come CP_1 CP_1
specificati nel bando;
- che con il verbale di concordamento di nuovi prezzi n. 2 le parti convenivano il prezzo di € 43,00 per la realizzazione di tettoia provvisoria a
copertura del fabbricato crollato in via Buonfanti … per i primi 30 gg ed il prezzo di € 10,30 mq per il noleggio di tettoia provvisoria a copertura del fabbricato
crollato in via Buonfanti per i successivi 30 gg;
- che il costo del noleggio dei ponteggi era pari ad €/mq 1.265;
- che i tecnici del Comune di e della in data 21.9.2016, CP_1 CP_7
avevano rilevato il rischio di crollo del fabbricato di via Buonfanti, stante l'intervenuta demolizione dei solai degli ultimi due piani e della copertura perché pericolanti ed avevano stimato il ponteggio necessario per la tutela della pubblica incolumità;
- che con contratto del 19.10.2016 la aveva concesso in CP
affitto all'attrice , l'azienda Parte_1
esercente l'attività di lavori edili, attività di costruzione, movimento terra in alla via Tripoli n. 21, con la previsione che l'affittuaria sarebbe CP_1
subentrata in tutti i contratti in corso riguardanti l'attività descritta, tra cui il contratto di appalto sottoscritto il 17.5.2011 con l'azienda affittata CP_7
ricomprendeva anche ponteggi, parapetti e tettoia in metallo mq. 2.000;
- che in data 9.2.2017, la stante la mancanza di finanziamenti CP_7
per procedere alla ristrutturazione del fabbricato in via Buonfanti, aveva provveduto a stralciare dal contratto di appalto detto immobile e a restituire il bene al Comune di;
CP_1
5 - che l'attrice, quindi, richiedeva al Comune di , in data CP_1
27.11.2018, il pagamento della somma di € 76.572,53 per canoni di noleggio della tettoia provvisoria, a partire dal febbraio 2017;
- che il non provvedeva al pagamento e, in data 30.5.2019, CP_1
emetteva l'ordinanza n. 450 con la quale ingiungeva all'attrice di non procedere alla rimozione del ponteggio in quanto opera a tutela della pubblica incolumità.
Pertanto, l'odierna appellante agiva in giudizio ai sensi dell'art. 2041
c.c., evidenziando l'arricchimento del consistito Controparte_1
nell'avere beneficiato della tettoia provvisoria senza aver versato alcun corrispettivo a partire dal febbraio 2017, e cioè pari ad un risparmio di spesa di € 127.090,64, mentre l'impoverimento della era consistito, Parte_1
invece, nella mancata remunerazione del servizio di noleggio della tettoia e dei ponteggi.
L' concludeva affinché il Parte_2
fosse condannato a corrisponderle, a titolo di Controparte_1
ingiustificato arricchimento, la somma di € 127.090,64 oltre iva ove dovuta per legge, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla costituzione in mora sino al deposito del ricorso e successivamente gli interessi di cui al d.lgs. 231/02 sino al saldo.
Il Comune di si costituiva in giudizio e premetteva, in fatto, CP_1
che la era stata dichiarata fallita il 22.3.2018 e che, dal verbale CP
di inventario del fallimento del 1.4.2019, risultava la presenza del ponteggio in questione quale bene esclusivo del fallimento, non rientrante nell'affitto di azienda.
Per questa ragione la società attrice non era titolare di alcun diritto sulla tettoia e sul ponteggio per cui è causa, i quali appartenevano, in realtà,
6 al con conseguente difetto di legittimazione attiva Controparte_2
della . Parte_1
E per di più la controparte non aveva fornito la prova di non potere esperire altre azioni a tutela delle proprie pretese, con conseguente inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento. In punto di quantificazione dell'indennizzo questo non era stato commisurato alla effettiva perdita patrimoniale subita, ma al lucro cessante. A tal fine veniva contestata anche la debenza dell'Iva, poiché per la natura indennitaria della somma richiesta non si poteva applicare tale tassazione.
In ragione della carenza di legittimazione attiva della il Parte_1
chiedeva la chiamata in causa del Fallimento Impresa Controparte_1
Costruzioni Edili Stradali Restauri Monumentali di DI RL AL
S.a.s., insistendo per la dichiarazione del difetto di legittimazione attiva dell'attrice. Disposto il mutamento di rito, veniva autorizzata la chiamata in causa del e del socio illimitatamente responsabile CP CP
, che si costituiva in giudizio associandosi alle difese
[...]
dell'Amministrazione comunale.
Infatti, poiché il ponteggio oggetto di causa non era incluso nei beni di cui all'affitto di azienda, come risultava anche dall'inventario del fallimento, l'attrice non poteva più vantare alcun diritto sullo stesso, né
quelli conseguenti alla proprietà, atteso che non aveva presentato nessun ricorso per la rivendica della proprietà nei modi previsti dalla Legge
fallimentare.
Quindi anche il concludeva affinché fosse dichiarato il CP
difetto di legittimazione attiva della e comunque fossero Parte_1
rigettate le domande attoree.
Il Giudice di primo grado concedeva i termini ex art. 183 comma 6
cod. proc. civ. e, rigettate le istanze istruttorie e la produzione documentale del (relazione tecnica del Geom. ichiesta dalla Curatela CP Per_1
7 per accertare la titolarità dei ponteggi oggetto di causa), rimetteva la causa in decisione assegnano i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
Con sentenza n. 692/2022 il Tribunale di Pistoia rigettava la domanda di ingiustificato arricchimento per difetto di prova dei suoi presupposti,
atteso che la società aveva individuato il proprio depauperamento Parte_1
nella mancata remunerazione del servizio di noleggio della tettoia e dei ponteggi, e non già in costi effettivamente sostenuti, mentre, in ragione della formulazione dell'articolo 2041 Cod. civ., era indennizzabile solo la diminuzione patrimoniale, e non anche il lucro cessante. Né poteva valere la modifica della domanda in sede di memoria ex. art. 183, comma 6, n. 1
cod. proc. civ. volta a qualificare quale costi i canoni corrisposti alla CP
per l'affitto dell'azienda. Ciò non solo perché il pagamento di questi
[...]
non era stato provato, ma perché quelle somme erano state versate per godere del ramo d'azienda nella sua integralità; e quindi anche, ma non solo, dei ponteggi. Per queste ragioni così statuiva: <1) rigetta la domanda;
2) condanna alla refusione delle spese di Parte_1
lite in favore del liquidate in € 13.430,00 per compensi di Controparte_1
avvocato, oltre rimborso spese generali e oneri di legge;
3) condanna
[...]
alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1
TR
, liquidate in € 13.430,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso
[...]
spese generali e oneri di legge >>.
Con citazione notificata il 12 settembre 2022, la società
[...]
, per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo motivo lamentava la violazione degli artt. 2697 cod.
civ. e 115, 1 comma cod. proc. civ. in merito alla mancata prova del depauperamento. L'appellante rimarcava il fatto che nella prima memoria ex art. 183, 6 comma cod. proc. civ. aveva specificamente allegato di aver sostenuto delle spese per la fornitura dei ponteggi. In particolare, le spese
8 erano consistite in € 115.500,00 corrisposti alla quali canoni di CP
affitto del ramo di azienda. Rammentava di aver già prodotto il contratto di affitto che prevedeva un canone mensile di € 3.500,00, e l'avvenuto pagamento degli stessi non era mai stato oggetto di contestazione dalle controparti;
pertanto, doveva essere considerato un fatto non bisognoso di prova, diversamente dalle conclusioni cui era giunto il primo giudice il quale, invece, lo aveva ritenuto come non provato;
2) con il motivo di gravame lamentava la violazione dell'art. 2041
cod. civ. quanto alla ritenuta insussistenza di uno dei requisiti dell'azione,
ossia dell'l'impoverimento. Allegava di aver documentalmente provato che i ponteggi e la tettoia oggetto dell'azione di ingiustificato arricchimento avevano generato un corrispettivo economico pari ai prezzi concordati tra la con il Verbale di concordamento nuovi prezzi (doc. 2) e con il Parte_3
Preziario regionale Provincia di per l'anno 2017, sino a quando il CP_1
fabbricato in cui erano stati installati non è stato restituito al Comune di
(9.2.2017), il quale non aveva più versato alcuna somma per gli CP_1
stessi. Pertanto, detti beni erano produttivi di reddito. Contestava che fosse precluso far coincidere il depauperamento subito dall'attrice con quelle somme che questa aveva versato a titolo di canoni di affitto per l'intera azienda, in quanto l'impoverimento di un imprenditore era integrato da qualsiasi genere di spesa che egli era chiamato a sostenere per la fornitura della merce o dei servizi. Poteva quindi trattarsi sia di una perdita, del mancato utilizzo di un bene o del mancato pagamento di una prestazione.
La diminuzione patrimoniale, insisteva l'appellante, poteva anche ricomprendere, oltre al danno emergente, il lucro cessante, del cui valore si doveva tenere conto al netto della percentuale di guadagno. Tanto più che il canone d'affitto d'azienda rappresentava certamente una spesa. Pertanto,
se il Tribunale riteneva eccessiva la coincidenza dell'impoverimento con i canoni corrisposti, questo non avrebbe giustificato il rigetto della domanda,
9 ma avrebbe imposto al giudice di ammettere la CTU per determinare il valore locativo del ponteggio, fissando la quota parte del canone riferibile ai ponteggi e alla tettoia di cui è causa.
3) col terzo motivo l'appellante rappresentava una erronea ricostruzione del fatto da parte del giudice di prime cure. Questi, pur non pronunciandosi sulla titolarità da parte della di un diritto di Parte_1
godimento sui ponteggi, in modo dubitativo si era espresso circa la loro inclusione nel contratto di affitto di azienda. Tuttavia, il contratto di affitto prevedeva il subentro della in tutti i contratti d'appalto, Parte_1
compreso quello relativo all'immobile di Via Buonfanti. Non solo, tra i beni facenti parte del ramo d'azienda affittato vi erano anche i ponteggi, i parapetti, e la tettoia in metallo per mq 2.000. Tanto che con comunicazione del 3.03.2017 la (doc. 17 appellante) aveva dichiarato che la Parte_3
“è subentrata nell'appalto in oggetto e quindi in tutte le aree di Parte_1
cantiere di cui tale appalto si componeva, compresa l'area del blocco C,
restituita al Comune di , nella quale insistono ponteggi ed opere CP_1
provvisionali tutt'ora presenti oggetto di affitto di ramo di azienda”. Per di più anche il Giudice delegato al , nel proprio provvedimento, CP
aveva confermato la natura meramente ricognitiva dell'inventario che, di per sé, non produceva effetti nei confronti dei terzi. Giacché il ponteggio non era mai stato sottratto al godimento dell'affittuaria, ed era verosimile che il ponteggio posto in vendita fosse stato incluso quale bene strumentale nell'affitto. E anche il TAR Toscana, con la sentenza n. 709/2022 con la quale era stata annullata l'ordinanza del n. 450/2019, aveva Controparte_1
ritenuto la legittimazione attiva della alla proposizione Parte_1
dell'impugnazione dell'ordinanza sul presupposto che, l'eventuale acquisizione delle attrezzature al fallimento, non faceva comunque decadere i terzi dai propri diritti di godimento sui beni.
10 4) con il quarto motivo di appello la società si doleva della Parte_1
condanna alla refusione delle spese legali in favore del , chiamato CP
in causa dal . Controparte_1
Si costituiva il per resistere all'appello proposto Controparte_1
richiamando le difese già svolte durante il primo grado. In particolare,
eccepiva in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della Pt_1
sul presupposto che non era dimostrato che i ponteggi e la tettoia
[...]
installati sul fabbricato di Via Buonfanti fossero stati inclusi nel contratto di affitto di azienda. Anzi, sia la relazione del tecnico del (doc. 21) sia CP_1
quella del Geom. incaricato dalla curatela, la cui produzione in Per_1
giudizio non era stata autorizzata dal giudice di primo grado, confutavano la tesi sostenuta dall'odierna appellante. A nulla valeva il richiamo alla sentenza del TAR Toscana a conforto della titolarità da parte della Pt_1
di un diritto di godimento sugli stessi, essendo quell'accertamento
[...]
intervenuto incidenter tantum, poiché la questione esulava dai poteri del
Giudice amministrativo. Né a rafforzamento delle pretese poteva essere richiamata dalla l'inerzia della Curatela a far valere quei diritti Parte_1
sui ponteggi di cui sosterrebbe di essere titolare, reclamando su questi una proprietà piena, e quindi non limitata da diritti altrui di godimento. Infatti,
rientrava nelle scelte strategiche della Curatela la decisione sul l'an, il quando
e il quomodo di una azione volta a far valere tale diritto nei confronti dell'Amministrazione comunale. Neppure il fatto che l'ordinanza emessa dal e poi impugnata davanti al TAR, avesse come destinataria la CP_1
poteva provare la titolarità da parte di quest'ultima di alcun Parte_1
diritto sui beni oggetto di causa;
infatti, quell'atto era stato emanato avendo come destinataria l'appellante sull'unico presupposto di contrastare le minacce di rimozione da questa avanzate. La presenza dei ponteggi all'interno dell'inventario non era un mero errore, e in ogni caso da un punto di vista processuale la avrebbe dovuto proporre Parte_1
11 domanda di rivendica al fine di avanzare le proprie pretese sui ponteggi.
Quanto ai requisiti dell'azione ex art. 2041 Codice civile non risultava integrato né l'impoverimento, e neppure la residualità dell'azione. In
particolare, veniva richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'azione di ingiustificato arricchimento non poteva valere a ristorare una perdita da lucro cessante, essendo possibile solo la riparazione delle perdite patrimoniali da danno emergente. L'ammontare dell'indennizzo doveva essere allegato e provato dalla società appellante in merito al
quantum, potendo fare appello all'equità solo dopo aver provato che era impossibile o particolarmente difficile circoscrivere la perdita nella sua esatta quantificazione. Pertanto, l'Amministrazione comunale riteneva che l'indennizzo richiesto non corrispondesse all'effettiva perdita patrimoniale subita. In merito poi al requisito del carattere sussidiario dell'azione ex art. 2041 cod. civ., questo non era integrato, poiché l'appellante aveva instaurato come soluzione alternativa un ricorso dinnanzi al TAR Toscana avverso l'ordinanza comunale con la quale veniva ingiunto il mantenimento delle impalcature. E in quella sede era stata proposta domanda di risarcimento da illecito provvedimentale. In sede di comparsa di costituzione il
[...]
contestava altresì i parametri proposti dall'appellante quale base CP_1
di calcolo dell'indennizzo: il Verbale di concordato nuovi prezzi tra la CP_7
e la per la tettoia, e il prezziario regionale per la Provincia di CP
dell'anno 2017 per i ponteggi. Nel primo caso quei prezzi si CP_1
riferivano ad un contratto a cui il Comune di risultava totalmente CP_1
estraneo, ed anche il riferimento al preziario non era conferente per due ragioni: in primis l'assoluta improbabilità di un noleggio alternativo da parte dell'appellante, e poi la non sovrapponibilità di quella voce di spesa con le attività che normalmente sono connesse ad un noleggio (prestazione di una manutenzione sulle opere durante il periodo di servizio). Né poteva essere richiesta dall'appellante l'IVA sull'indennizzo eventualmente
12 liquidato dal giudice, stante la sua natura indennitaria, la quale vieppiù
escludeva l'applicazione degli interessi ex D.Lgs. 231/2002, ai sensi dell'art. 1284, comma 4 Cod. civ. calcolati dal momento della domanda giudiziale.
Si costituiva in giudizio anche la Impresa Costruzioni Edili Stradali
Restauri Monumentali di DI RL AL S.a.s., facendo rilevare che aveva limitato l'impugnazione al solo impoverimento per il Parte_1
versamento dei canoni di affitto di azienda e che pertanto sotto il profilo del rigetto della domanda di ingiusto arricchimento per il ristoro del lucro cessante, mai impugnato, si era formato il giudicato. Sotto altro e diverso profilo l'impugnazione era comunque inammissibile poiché la Parte_1
aveva operato in primo grado una inammissibile mutatio libelli nella prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., asserendo che l'impoverimento consisteva nell'esborso dei canoni di affitto di azienda. Su questo punto ribadiva la curatela che, in ragione dell'inventario fallimentare, cui era da attribuire la funzione di mezzo di apprensione dei beni al , i CP
ponteggi di cui è causa non erano inclusi tra quelli oggetto del contratto di affitto di azienda. Pertanto, come già sostenuto anche dalla difesa comunale, l'unica azione a disposizione della per far valere il Parte_1
proprio diritto di godimento sugli stessi era l'azione di restituzione. Circa
la condanna al pagamento delle spese di lite in favore della , il Pt_4
contestava il motivo di appello per cui il chiamante (i.e. il CP
doveva essere condannato al pagamento delle stesse. Non solo, la CP_1
difesa del insisteva nella carenza di legittimazione attiva da CP
parte della , ma sottolineava altresì che il chiamante avrebbe Parte_1
potuto essere condannato a sopportare le spese di lite del chiamato solo ove la domanda di chiamata in causa del terzo fosse risultata eccentrica rispetto all'oggetto della causa o manifestamente infondata.
Contestualmente alla costituzione, il formulava un unico CP
motivo di appello incidentale avverso la sentenza di primo grado per
13 censurare la mancata ammissione da parte del Tribunale della relazione tecnica del Geom. depositata oltre lo spirare dei termini 183, Per_1
comma 6 cod. proc. civ. Infatti, il Giudice delegato, ritenuto verosimile che il ponteggio fosse parte dell'affitto di azienda, aveva disposto che il
OR svolgesse i necessari adempimenti, ovvero attendesse gli esiti della causa civile in corso. Sollecitamente si era adoperato, pur essendo il provvedimento giudiziale del 22.06.2021. E dopo aver dato incarico al
Geom. nella terza memoria la Curatela comunicava che il Per_1
sopralluogo era già stato effettuato il 19.07.2021, e che ne sarebbe stato riferito l'esito. Per questo con le note scritte preverbale del 15.09.2021 il chiedeva la rimessione in termini, allegando la relazione tecnica CP
del perito da cui si evinceva la non riconducibilità dei ponteggi al contratto di affitto di azienda. In particolare, il lamentava con il proprio CP
appello la violazione da parte del primo giudice degli artt. 153, comma 2
cod. proc. civ., 3 e 24 Cost., atteso che la decisione di affidare l'incarico al
Geom. dopo il 22.06.2021 non era dipesa da una tardiva scelta Per_1
processuale, ma da una precisa indicazione del Giudice delegato intervenuta in pari data. La tardività nella produzione della relazione,
perciò, non era imputabile alla parte e ben doveva il giudicante concedere la rimessione in termini al fine di consentire al di provare il CP
difetto di legittimazione di Parte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 04.06.2024,
svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod.
proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ, previo rigetto con ordinanza del 05.06.2024 delle istanze istruttorie reiterate dalle parti.
La difesa dell'appellante principale depositava comparsa conclusionale in cui precisava le proprie conclusioni e deduzioni come da
14 atto introduttivo, e in particolare eccepiva il giudicato esterno come da note di trattazione scritta del 03.06.2024 a seguito della sentenza del Consiglio di
Stato n. 2802 del 22.03.2024, con cui era stata confermata integralmente quella del TAR Toscana. Pertanto, come accertato dal giudice amministrativo in quel contenzioso, la deteneva il diritto di Parte_1
godimento sui ponteggi in forza del più volte richiamato contratto di affitto di azienda, ed era dunque legittimata a far valere in questa sede l'azione di arricchimento senza causa. Queste conclusioni erano avversate sia dalla difesa del che da quella del , le quali contestavano che CP_1 CP
l'accertamento del giudice amministrativo potesse avere forza di giudicato quanto alle questioni di cui si trovava a conoscere incidenter tantum, in ragione della domanda risarcitoria per illecito provvedimentale.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, per ragioni di opportunità logico-giuridica, è
necessario iniziare dalla trattazione del terzo motivo di impugnazione,
atteso che questo inerisce alla legittimazione attiva della a Parte_1
proporre la domanda di arricchimento senza causa. Infatti, il giudice di primo grado con la propria decisione non ha preso posizione sulla questione, ritenendola assorbita da quella più liquida e relativa all'assenza dei presupposti dell'azione, in particolare per la mancata prova di un impoverimento indennizzabile.
Ora, diversamente da quanto argomentato dall'appellante, non è
sostenibile che sulla legittimazione si sia formato un giudicato esterno in ragione della decisione del Giudice amministrativo. In quella sede la società
veva fatto valere i vizi relativi all'ordinanza emessa dal Comune di Pt_1
, in particolare dal Dirigente, e conseguentemente aveva proposto CP_1
domanda di risarcimento del danno da illecito provvedimentale, la quale è
stata accolta sul presupposto che l'atto amministrativo fosse illegittimo per incompetenza, che questo vizio avesse generato un danno, e che la Pt_5
[...]
[...] fosse titolare di un diritto di godimento sui ponteggi, in forza di un
[...]
contratto di affitto di azienda con la che quell'atto aveva CP
ingiustamente leso.
Per giurisprudenza ormai costante, non è ravvisabile nel caso di specie né una preclusione per ne bis in idem tra azione amministrativa e azione giudiziaria ordinaria, né un giudicato sulla questione della titolarità
di un diritto di godimento sui ponteggi de quo.
E ciò in quanto: “Perché operi la preclusione che deriva dal principio del
ne bis in idem, è necessario che il giudicato del giudice civile si sia formato sul
merito della questione e che il ricorso proposto dinnanzi al g.a. sia soggettivamente
ed oggettivamente identico al primo, in modo che tra le due vicende sussista
un'ontologica e strutturale concordanza degli elementi sui quali deve essere
espresso il secondo giudizio rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa
per prima”. (TAR Lazio, 01.04.2021, n. 3926) Lo stesso dicasi quando il giudicato di cui si discorre promana dal Giudice amministrativo. Nel caso di specie, le azioni proposte davanti ai due giudici, sebbene siano promosse tra le stesse parti, non si sovrappongono né per il petitum – quella davanti al g.a. ha ad oggetto la riparazione di un danno ingiusto causato dall'ordinanza comunale – né per la causa petendi – in quanto la prima presuppone l'illiceità della condotta amministrativa.
Da qui ne deriva che non possono trovare accoglimento quelle osservazioni che vorrebbero l'azione promossa dalla in questa Parte_1
sede carente del requisito della sussidiarietà, in quanto la società avrebbe potuto far valere le stesse pretese davanti ad altro giudice. Le pretese, e il fondamento delle stesse, non sono coincidenti. Infatti, il giudice amministrativo ha liquidato il danno a far data dall'ordinanza impugnata
(30.05.2019), e non dal 9.02.2017 come invece viene richiesto in questa sede dalla società appellante. E quindi solo per la frazione temporale 30.05.2019
- 22.11.2019 vi può essere una sovrapponibilità tra le due azioni e quindi
16 l'inammissibilità dell'azione ex art. 2041 cod. civ. per difetto di sussidiarietà.
Quanto poi ai poteri di accertamento del Giudice amministrativo,
questo dispone del potere di conoscere delle questioni incidentali/preliminari che sono sottoposte alla sua cognizione in sede di giurisdizione di legittimità senza efficacia di giudicato. Come recita l'art. 8
cod. proc. amm: “Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha
giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni
pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per
pronunciare sulla questione principale”.
È indubbio che nel caso dell'ordinanza comunale di ingiunzione, per cui era stato instaurato il ricorso davanti al TAR Toscana, non si verteva in una delle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ex art. 133 cod. proc. amm.), ma nella giurisdizione di legittimità. Tant'è che proprio a questo accertamento incidentale fanno riferimento sia la sentenza del TAR Toscana, sia quella del Consiglio di Stato che la conferma. Nel
momento in cui per liquidare il danno da illecito provvedimentale i giudici amministrativi sono chiamati a pronunciarsi sulla titolarità, in capo alla di un diritto di godimento sui ponteggi controversi, lo fanno in Parte_1
via incidentale senza che la loro pronuncia sulla questione possa costituire un giudicato esterno per questo giudice ordinario.
Nondimeno, questa Corte ritiene che i ponteggi e la tettoia di cui si discorre siano ricompresi nel contratto di affitto di azienda tra la Parte_1
e la Quel rapporto contrattuale, che non risulta sia mai stato CP
risolto nel periodo oggetto della domanda nonostante la sottoposizione delle a procedura concorsuale, all'articolo 18 contiene CP
l'inventario dei beni che le parti contraenti ( e Parte_1 CP
dichiarano ricomprese nell'azienda affittata. Tra questi sono ricompresi
“ponteggio, parapetti (cannocchiali), tettoia in metallo Mq. 2000”. Merita per di
17 più rilevare che non solo la parte affittuaria è subentrata con l'affitto d'azienda (ex art. 12 del Contratto) in tutti i contratti in corso, tra cui quello con Spes S.c.r.l. e relativo ai lavori di recupero degli immobili di Via
Buonfanti, ma anche che l'affittante si è impegnata con l'articolo 17 di quella scrittura “a non svolgere, anche attraverso interposta persona, strutture societarie,
partecipazioni sociali o organizzazioni di mezzi altrui, attività concorrenziale con
quella dell'azienda locata”. Non a caso tutto il personale dipendente dalla ha proseguito il proprio rapporto con la affittuaria, rendendo CP
così la sprovvista delle risorse umane necessarie allo CP
svolgimento di qualsiasi attività di impresa, per cui anche sotto questo profilo pare plausibile ritenere che tra i ponteggi menzionati nel contratto di affitto vi siano anche quelli di Via Buonfanti.
Ora, al di là della natura ricognitiva dell'inventario fallimentare, che non è stato svolto nel contraddittorio tra le parti, questo presenta, infatti, un contenuto non univoco. Nel ricapitolare i beni oggetto dell'affitto di azienda sono completamente omessi i ponteggi, mentre sono inclusi gli altri beni già
contemplati dal contratto. Infatti, quelle attrezzature sono inventariate tra i beni della fallita, e nessun tipo di attrezzatura equivalente è menzionata tra i beni coperti dal contatto di affitto. Questa ricostruzione del patrimonio risulta ictu oculi irragionevole, perché contrasta con le risultanze del contratto, atteso che giunge ad affermare che nessun ponteggio fa parte dell'affitto d'azienda, mentre tutti sarebbero riconducibili alla concedente.
Poiché con il contratto di affitto di azienda l'affittuario assume un diritto di godimento sui beni, e non un diritto di proprietà sugli stessi, è evidente che una quantità equivalente di ponteggi rispetto a quanto definito dal contratto avrebbe pur dovuto risultare dall'inventario dei beni affittati,
poiché l'affittuario, in ragione del titolo di cui dispone, non può né alienarli né smaltirli in alcun modo. Fatto che invece si dovrebbe assumere come implicito qualora si volesse ritenere attendibile l'inventario.
18 Né troppo provano le pessime condizioni manutentive dei ponteggi,
atteso che è un fatto incontestato tra le parti che questi siano stati oggetto di una scarsa attenzione, e perciò è plausibile che quanto era definito in buone condizioni alla data dell'atto di affitto (2016), non lo sia più al momento della domanda 2019, e men che meno adesso.
Neppure la tesi per cui questi beni sarebbero stati comunque appresi al fallimento a seguito del verbale di inventario contestato può trovare accoglimento, in quanto da un lato non si controverte della proprietà dei ponteggi che era indubbiamente in capo alla né quell'atto ha CP
ostacolato il godimento dell'affittante sugli stessi. È pacifico che “l'inventario
abbia una (funzione ricognitiva e descrittiva dei beni appartenenti al fallito
(funzione, del resto, affermata anche da Cass., n. 11501 del 1997, cit.: ‹La redazione
dell'inventario da parte del curatore fallimentare è, nella fase iniziale del fallimento,
l'atto fondamentale attraverso il quale l'organo della procedura a ciò deputato
individua, elenca, descrive e valuta i beni della massa, divenendone, per l'effetto,
custode›) e non anche costitutiva del vincolo direttamente derivante dalla
dichiarazione di fallimento”. (Cassazione civile, Sez. I, 3 aprile 2008, n. 8515).
E infatti, come già messo in luce anche dal Giudice delegato, quel verbale di inventario non ha comunque sottratto al godimento della quei Parte_1
ponteggi, che restavano installati nel cantiere di Via Buonfanti (doc. 22
appellante), e neppure la vendita degli stessi, con l'avviso integrato tenendo conto dei possibili diritti di godimento da parte della affittuaria, era in grado di incidere sulla sua posizione rispetto a quei beni (doc. 26 Comune
appellato).
Alla luce di quanto esposto non si può che concludere per la legittimazione della a proporre la domanda di arricchimento Parte_1
senza causa, nonché per la titolarità in capo alla stessa di un diritto di godimento sui ponteggi di cui è causa.
19 Tali conclusioni non sono inficiate dalle istanze istruttorie formulate dal siccome inammissibili. In particolare, è Controparte_2
inammissibile la relazione tecnica trasmessa al OR il 5.8.2021 e quindi oltre lo spirare del termine per la seconda memoria ex art. 183, comma 6
cod. proc. civ. (05.07.2021), perché, se è vero che questa perizia è stata richiesta dalla curatela a seguito della decisione del Giudice delegato del
22.06.2021 (doc. 22 appellante) con cui invitava il OR a svolgere i necessari approfondimenti sulla titolarità del diritto di godimento dei beni,
ovvero ad attendere la definizione del giudizio già pendente davanti al
Tribunale di Pistoia, nulla avrebbe impedito alla curatela di svolgere tutte le operazioni in tempo utile per la produzione nella causa in oggetto (v.
Cassazione, 24374/2022 <La concreta applicazione dell'istituto della rimessione
in termini passa attraverso l'espletamento di due verifiche: la prima, attiene alla
presenza, in fattispecie, di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla
volontà della parte (che l'applicazione della rimessione chiede) e che dalla stessa non
risulti governabile, neppure con “difficoltà”; la seconda, attiene invece alla
cosiddetta “immediatezza della reazione”, da intendere come tempestività del
comportamento della parte di fronte al verificarsi del “fatto ostativo” in sé rilevante:
nella prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio
alla situazione che si è così venuta a determinare>>). Né pare inutile rilevare che le risultanze di tale relazione tecnica non paiono sufficienti a dimostrare la mancata inclusione dei ponteggi nel contratto di affitto, attesa la assoluta genericità della relazione medesima sul punto che si mostra del tutto apodittica e priva di qualsiasi elemento di valutazione che consenta di ritenere attendibili le proprie conclusioni.
Quanto poi ai motivi primo e secondo dell'appello principale, questi possono essere esaminati congiuntamente.
20 Nondimeno, è opportuno rilevare che per la parte della sentenza di primo grado in cui il giudice ritiene che il depauperamento non sia stato provato, ma si sia data prova solo di un mancato guadagno non indennizzabile attraverso l'azione di ingiustificato arricchimento, non risulta proposto appello, ed è pertanto coperta dal giudicato.
Sulla base del consolidato orientamento della Suprema Corte,
l'impugnazione deve contenere “una chiara individuazione delle questioni e dei
punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
ragioni addotte dal primo giudice”, il tutto senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali (Cassazione, Sez. Unite civ., 27199/2017). E
ciò perché l'onere di specificazione dei motivi di appello assolve “alla duplice
funzione sia di delimitare l'ambito di esame concesso al giudice di secondo grado,
in conformità del principio “tantum devolutum quantum appellatum”, sia di
consentire la puntuale e ragionata valutazione delle critiche mosse alla decisione
impugnata” (Cassazione, 27727/2005).
Non è questo il caso di specie. È evidente dall'atto di citazione in appello che per quella parte non è stato formulato alcun gravame,
concentrandosi l'atto impugnatorio sui soli profili attinenti alle spese sostenute dall'appellante principale quali canoni di affitto d'azienda.
E su questo punto dovrà allora concentrarsi l'attenzione di questa
Corte. Non vi è dubbio che i canoni di affitto di azienda siano stati effettivamente pagati, sebbene tramite compensazione, e siano qualificabili come spesa sostenuta dalla per la fornitura dei ponteggi oggetto Parte_1
di causa;
tuttavia, non potranno essere integralmente imputati al depauperamento subito dall'impresa, ricomprendendo l'affitto di azienda beni di valore locativo nettamente superiore a quello dei ponteggi.
Nella prima memoria ex art. 183, comma 6 cod. proc. civ., la Pt_1
ha allegato di aver sostenuto spese per la fornitura dei ponteggi e della
[...]
21 tettoia nel periodo 09.02.2017 – 22.11.2019 da quantificarsi in € 115.500,00,
ossia equivalenti ai canoni corrisposti alla concedente. Ammessa la possibilità per l'appellante di mutare in quella sede la propria domanda,
poiché la mutazione la rendeva comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio senza determinare compromissioni delle potenzialità difensive delle controparti (Cassazione, Sez. Unite civ.,
12310/2015), resta da definire il quantum dell'incidenza dei ponteggi all'interno dell'economia complessiva del contratto di affitto d'azienda. A
questo proposito la CTU richiesta dall'appellante a tal fine, e rigettata da questa Corte con ordinanza del 05.06.2024, è certamente da ritenersi superflua, poiché inidonea a fornire la quantificazione del costo relativo alla fornitura dei ponteggi, atteso che una consulenza tecnica ora per allora non può essere in grado di determinarne l'esatto ammontare. Infatti, dal 2017
fino ad oggi i ponteggi e la tettoia, secondo una ricostruzione incontroversa dei fatti, non sono stati sottoposti a interventi di manutenzione, per cui è
giocoforza doveroso ritenere impossibile la stima dell'esatta definizione del loro valore locativo attraverso un'attività peritale, la quale non sarebbe in grado di tener conto con oggettività di queste circostanze.
Eppure, si osserva che l'art. 2041 Codice civile consente la liquidazione della minor somma fra la diminuzione patrimoniale
(depauperatio) e l'arricchimento (locupletatio), il quale rappresenta il limite invalicabile dell'indennizzo, giacché la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico (Cass. Sez. Unite civili, 26.05.2015,
n. 10798). In questa materia trovano altresì applicazione “i principi sanciti
dagli artt. 1226 e 2056 c.c. in relazione alla liquidazione del danno in via equitativa,
sussistendo il dovere del giudice di procedere anche d'ufficio alla liquidazione
equitativa dei danni di cui riconosca l'esistenza, tanto nell'ipotesi in cui sia
22 completamente mancata la prova del loro ammontare, a causa dell'impossibilità di
fornire congrui ed idonei elementi a riguardo, quanto nell'ipotesi in cui, pur
essendosi svolta attività processuale per fornire tali elementi, per la notevole
difficoltà di una precisa quantificazione, non siano stati ritenuti di sicura efficacia
(Cass., 27/12/2021, n. 41542; Cass. 23/09/2015, n. 18804). Deve inoltre qui
ricordarsi che, sempre in tema di liquidazione equitativa del danno, è consolidato il
principio secondo il quale l'eventuale inidoneità o erroneità dei parametri indicati
dal danneggiato non giustifica la decisione di "non liquet", contraria a diritto,
poiché si risolve nella negazione di quanto, invece, già acclarato in termini di
esistenza di un pregiudizio (Cass. n. 13469 del 16/09/2002; Cass. n. 20990 del
12/10/2011; Cass. n. 13515 del 29/04/2022)” (Cassazione civile, Sez. I,
28.04.2023, n. 11243).
È pertanto compito del giudice in questo caso, stante anche la difficoltà di una quantificazione assoluta dell'impoverimento, per la quale qualche elemento è stato fornito dall'appellante, stabilire la quota parte dei canoni di affitto di azienda imputabili alla fornitura dei ponteggi e della tettoia.
Non può certamente assurgere a parametro il verbale di concordamento nuovi prezzi per quanto riguarda la tettoia, come chiesto dall'appellante, poiché quei prezzi rappresentano il corrispettivo della remunerazione accordata dalla che era legata alla da un CP_7 CP
contratto di appalto, mentre tra il e la non Controparte_1 Parte_1
intercorre alcuna relazione contrattuale. Sicché il prezzo di quel noleggio non può essere opposto in questa sede.
Tuttavia, appare equo quantificare l'impoverimento sulla base del
Prezziario regionale per la Provincia di dell'anno 2017. Quel CP_1
tariffario stima il costo del noleggio pari ad 1,265 € al Mq. per ogni mese, e dunque per ventisette mesi (9.2.2017 – 30.5.2019) considerato l'arco temporale coperto dalla domanda di ingiustificato arricchimento, al netto
23 della duplicazione con il giudicato amministrativo relativo al successivo periodo 30.05.2019 – 22.11.2019 già ristorato dal TAR a titolo risarcitorio.
La società chiede di calcolare l'indennizzo su di Parte_1
un'estensione complessiva di 889, 22 Mq. (289, 22 Mq. di tettoia e 600 Mq.
di ponteggi) che, pur nelle ricostruzioni avanzate dalle controparti circa la effettiva consistenza di tutti i ponteggi che vorrebbero pari a 978, 73 Mq.,
non appare specificatamente contestata nel suo ammontare. Pertanto, il prodotto sarebbe di 30.371, 30 €.
Nondimeno, tenuto conto che il noleggio ricomprenderebbe anche opere di manutenzione che non sono mai state fornite, e che questa carenza ha sicuramente inciso in via progressiva non solo sul valore venale delle impalcature, ma anche sul loro valore locativo, appare equo ridurre di un terzo l'ammontare del costo sostenuto dalla per la fornitura al Parte_1
dei suddetti ponteggi, per cui l'indennizzo può essere Controparte_1
equitativamente determinato in € 20.250,00.
Tale importo costituisce, da un lato, un criterio equitativo di quantificazione della spesa sostenuta da per la disponibilità del Parte_1
ponteggio per il quale ha provveduto al pagamento del canone di affitto del ramo di azienda ne limitato periodo oggetto di causa (9.2.2017 sino all'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente già oggetto di ristoro da parte del TAR). E al tempo stesso integra l'arricchimento dell'Amministrazione la quale, in normali condizioni di mercato, sarebbe stata tenuta al versamento di una cifra equivalente a quel compenso in caso di conclusione di un contratto di fornitura. È infatti indubbio che nel caso di specie non si sia trattato di una prestazione imposta dalla Parte_1
all'Amministrazione comunale, avendo questa convenuto per mezzo dei propri tecnici, insieme a quelli della durante il sopralluogo del CP_7
21.09.2016, che il ponteggio meritava di restare “quale opera provvisionale
posta a tutela della pubblica incolumità” (doc. 8 Controparte_1
24 Né la dispone di altra azione per vedersi riconosciuto tale Parte_1
indennizzo, atteso che non vi è nessun legame contrattuale con il
[...]
in merito ai ponteggi, e neppure è esperibile l'azione di CP_1
risarcimento del danno mancando l'illiceità della condotta da parte dell'Amministrazione per il periodo che si è protratto fino all'ordinanza impugnata davanti al G.A.
Pertanto, la domanda avanzata dalla deve essere accolta, Parte_1
condannando il al pagamento di 20.250,00 € a titolo di Controparte_1
indennizzo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a far data dalla perdita di godimento dei ponteggi (09.02.2017).
Infatti, “in quanto credito di valore l'indennizzo ex art. 2041 c.c. va
liquidato alla stregua dei valori monetari in atto al momento della relativa
pronuncia e il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta
fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di
uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo
conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce
interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito
dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati
nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi dovuti effettuare, e decorrono dalla data
della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella
dell'arricchimento”. In quanto il diritto del depauperato è credito di valore,
esso sorge per effetto e a far data dall'arricchimento altrui, e da questa stessa data debbono decorrere gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria dal 9.2.2017 alla data di pubblicazione della presente sentenza
(Cassazione civile, Sez. I, 05.10.2022, n. 28930), oltre ai successivi interessi moratori al tasso legale dalla pubblicazione di questa sentenza al saldo.
Stante la natura indennitaria, non è invece applicabile l'IVA, e neppure il saggio degli interessi ex art. 1284, comma 4 Codice civile, in
25 quanto è applicabile alle sole obbligazioni che trovano la loro fonte genetica nel contratto (Cassazione, 8289/2019).
Quanto al motivo di appello inerente alle spese, questo è assorbito dall'accoglimento della domanda che travolge la statuizione del primo giudice sulle spese.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese del doppio grado vanno poste a carico delle parti resistenti. Alla liquidazione si provvede come da dispositivo in base al valore della causa (secondo lo scaglione da 5.201,00 € a 26.000 €) ed ai parametri minimi delle vigenti tariffe forensi, esclusa, quanto al grado di appello, la fase istruttoria perché
non tenuta.
Le ulteriori questioni, anche preliminari, sollevate dalle parti possono reputarsi assorbite.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
nei confronti del e del
[...] Controparte_1 [...]
e Controparte_5
con atto di citazione notificato il 12.09.2022 e depositato Controparte_3
il 13.09.2022 avverso la sentenza n. 692/2022 del Tribunale di Pistoia,
depositata in data 25.07.2022, e su quello incidentale proposto dal con la comparsa di costituzione e risposta avverso la medesima CP
sentenza, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
26 1) in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello principale promosso da e rigetta quello incidentale avanzato dal Parte_1 [...]
e per l'effetto condanna, per le causali di cui in motivazione, il CP
a corrispondere alla la somma di € 20.250,00, Controparte_1 Parte_1
oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal 09.02.2017 alla data di pubblicazione della presente sentenza ed ai successivi interessi moratori al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3) condanna, in solido tra loro, il e Controparte_1 [...]
Controparte_5
e alla refusione delle spese di giudizio
[...] Controparte_3
per entrambi i gradi in favore di Parte_1
, con distrazione a favore del difensore antistatario Avv. Maurizio Bufalini,
liquidate, per il primo grado, in 2.540,00€ per compensi, e, per il secondo grado, in € 2.000,00€ per compensi, oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 4.10.2024.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Giovanni Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.