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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2024, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 31/10/2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5699/ 2022
TRA
(C.F.: ), elett.te dom.to in Torre Parte_1 C.F._1
Annunziata al Corso Umberto I, 148, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Mellone che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
Ricorrente
E Contr
in persona del legale rapp.te pro tempore, dom.to per la carica CP_2
in 80045 – Pompei, alla Via Villa Dei Misteri, 7, C.F. , PEC P.IVA_1
Email_1
RESISTENTE contumace
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione Con ricorso depositato il giorno 24.10.2024, ritualmente notificato,
[...]
adiva il Tribunale di Torre Annunziata in funzione del Giudice del Parte_1
Lavoro, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società PA. in persona del legale rapp.te pro tempore, presso il CP_2
Ristorante “Tiberius”, dal 01.03.2015 al 31.10.2018. Precisamente il ricorrente ha dedotto che, benché il rapporto lavorativo de quo sia stato contrattualizzato per soli due mesi con due distinti contratti a tempo determinato - contratto a tempo determinato dal 08.08.2015 al 31.10.2015 e contratto di lavoro intermittente dal 08.09.2018 al 09.09.2018 – ha reso la propria prestazione lavorativa alle dipendenze della resistente società svolgendo mansioni di cameriere riconducibili al livello VI del CCNL settore terziario per 8 mesi all'anno e segnatamente da marzo 2015 a novembre 2015; da marzo 2016 a novembre 2016; da marzo 2017 a novembre 2017 ed, infine, da marzo 2018 fino al 31.10.2018, data di cessazione del rapporto lavorativo.
Il ricorrente ha dedotto altresì che, a dispetto del formale inquadramento contrattuale come operatore part time o a chiamata, tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno che lo vedeva impegnato per sei giorni lavorativi, con un giorno di riposo settimanale a rotazione con gli altri dipendenti, osservando un orario lavorativo dalle h. 9 alle h. 20 fino al 2017 e nel 2018 con orario dalle 17 h fino alle h.
3.00 del mattino seguente. Il lavoratore quindi, premesso di aver ricevuto a titolo di retribuzione solo €
3200,00 nel 2015 (€ 400 X8 mesi); € 3600 nel 2016 (€ 450 X 8 mesi), € 400,00 nel 2017 (€ 500 X 8 mesi) ed € 6.400 nel 2018 (€ 800 X 8 mesi), ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché la condanna al pagamento delle ulteriori differenze retributive maturate in ragione del lavoro straordinario, delle ferie non godute, 13^ e 14^ mensilità e TFR non pagati, il tutto quantificato nell'importo complessivo di € 83.666,01, (di cui € 2521,35 per TFR ed € 5280,88 per ratei di 13^ e 14^ mensilità insoluti) somma calcolata sulla scorta dei conteggi allegati al ricorso.
Sebbene regolarmente convenuta in giudizio (giusta notifica al domicilio digitale risultante dalla visura estratta dal registro delle imprese), la società
Co
. non si costituiva restando, pertanto, contumace. CP_2
Veniva, quindi, espletata l'istruttoria con l'escussione di due testimoni indicati dal ricorrente e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa.
La domanda è risultata fondata per quanto di ragione e va accolta nei limiti di seguito precisati.
In sintesi, il ricorrente allega di avere lavorato dal 01.03.2015 al 31.10.2018 per otto mesi all'anno (da marzo a novembre) svolgendo mansioni di cameriere, categoria Operaio Full Time, livello 6 del CCNL Pubblici Esercizi –
Confesercenti, nonostante risultino contrattualizzati solo due rapporti di lavoro a tempo determinato part time o ad intermittenza.
Il ricorrente, dunque, asserisce di aver percepito una retribuzione inadeguata alla qualità e quantità del lavoro prestato. In virtù di tanto, assume di essere creditore nei confronti della società resistente di differenze dovutegli non solo come integrale corrispettivo per la paga mensile ordinaria ma anche per ratei di
13^ mensilità, 14^ mensilità, straordinari, festivi e T.F.R. non pagati per un totale individuato in € 83.666,01.
Nella quantificazione del “dovuto” l'istante muove dalla premessa di avere percepito solo una parte della retribuzione effettivamente spettante e che la somma ricevuta è inadeguata rispetto all'effettiva attività lavorativa disimpegnata in favore del datore di lavoro.
Orbene, oggetto del presente giudizio è innanzitutto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo dedotto in lite. Giova quindi precisare che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ai sensi dell'art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. Cass., S.U., n. 13533/2001). Ciò comporta che nel caso di specie incombe sulle ricorrenti l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive reclamate.
In altri termini, le pretese reclamate nella presente sede possono essere riconosciute alla parte che le richiede in quanto, preliminarmente, risulti provata la sussistenza del rapporto di lavoro e la natura subordinata dello stesso, costituendo tali circostanze fatti costitutivi delle pretese azionate, con ogni conseguenza quanto al riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Orbene, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente e delle prove orali assunte, ritiene questo giudice che sia stata sufficientemente provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti in causa in riferimento al periodo dedotto in lite.
Decisamente attendibile può essere giudicato il teste , avendo Testimone_1
quest'ultimo lavorato fianco a fianco del ricorrente quasi per l'intera durata del rapporto di lavoro oggi sub iudice. Il teste, debitamente interrogato sulle questioni oggetto del thema decidendum, ha dichiarato: “ conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme a Pompei al ristorante Tiberius, il ricorrente dal 2015 fino al 2018, io, quando lui è arrivato già lavoravo lì e ho continuato oltre rispetto a lui. L' faceva il cameriere di sala con orari dalle 9 del Pt_1
mattino fino alle 17. Si lavorava sei gg a settimana con un giorno di riposo a rotazione, ma mai la domenica era di riposo”. Il teste poi ha precisato: “dal
2015 al 2017 facevamo il turno di mattina 9-17. Dopo fino al 2018 il ricorrente ha fatto il turno serale che va dalle 16.00 fino alla chiusura, più o meno l'una le due di notte. Si trattava di un ristorante pizzeria”. Anche il teste per quanto non indifferente in quanto legato da Testimone_2
vincolo di parentela con il ricorrente, ha confermato la sussistenza del rapporto lavorativo sotto il potere di eterodeterminazione del datore di lavoro per il periodo indicato in ricorso.
Pertanto, ritiene il giudice che parte ricorrente ha allegato e provato l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, soprattutto alla luce della non contestazione da parte convenuta sia riguardo all'attività lavorativa sia riguardo alle concrete mansioni svolte.
La contumacia della parte resistente, infatti, rafforza il convincimento di questo
Tribunale di accogliere la domanda in parte qua del lavoratore, tenuto conto del mancato assolvimento, da parte della società datrice di lavoro, dell'onere probatorio sulla stessa gravante.
Nel caso di specie, la parte resistente, optando per la contumacia non ha offerto alcuna prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione adeguata alla prestazione lavorativa effettivamente disimpegnata da per cui la Pt_1
domanda riferita all'integrale pagamento della retribuzione ordinaria, ai ratei di
13^ e 14^ e al TFR, va integralmente accolta.
Per la quantificazione del dovuto, questo giudice ritiene opportuno aderire ai conteggi analitici elaborati dal ricorrente, da cui risulta che per il periodo lavorativo in esame il ricorrente, detratti gli importi già percepiti come dedotto nel ricorso introduttivo, avrebbe dovuto percepire la differenza di € 25.796,32 a titolo retribuzione ordinaria oltre ad € 2.512,35 a titolo di TFR ed € 5.280,88 a titolo di 13^ e 14^ mensilità.
Si ricorda che la giurisprudenza consolidata della Cassazione ha in diverse pronunce affermato il principio secondo cui è specifico onere del datore di lavoro fornire la prova dell'effettivo versamento di tali voci retributive e del rilascio della relativa quietanza, prova che nel caso che ci occupa non è stata fornita stante la contumacia dalla parte resistente (Corte di Cassazione, sez.
Lavoro, ordinanza n. 29367/18). Non può trovare invece accoglimento la domanda avente ad oggetto le ulteriori rivendicazioni salariali riferite al lavoro straordinario e alle indennità per ferie non godute.
Si ricorda che sotto il profilo strettamente processuale, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro feriale, straordinario, ovvero l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e/o durante il periodo destinato alla fruizione delle ferie e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto in eccedenza (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 16 febbraio 2009, n.
3714; 25 maggio 2006, n. 12434; 3 febbraio 2005, n. 2144; 29 gennaio 2003, n.
1389). Consolidate e condivisa giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la prova può essere fornita dal lavoratore con qualunque mezzo, ma non si può sostituire alla stessa il giudizio equitativo del giudice che potrà intervenire esclusivamente dinnanzi ad un diritto del lavoratore provato e, quindi, certo (cfr.
Cass. n. 9906/2015; n. 19299/2014; n. 1389/2013).
Tenuto conto dei predetti principi, va escluso che parte ricorrente abbia assolto lo stringente onere probatorio sulla stessa gravante.
In vero, i due testimoni indicati a favore del ricorrente, se da un lato hanno confermato la sussistenza del rapporto lavorativo per il periodo dedotto in lite, dall'altro, quanto all'effettivo orario lavorativo hanno reso dichiarazioni generiche e prive di specifici riferimenti spazio-temporali ragion per cui non è stata fornita la prova del preteso lavoro straordinario. In particolare, il teste ha precisato che l'orario di lavoro disimpegnato dall Testimone_1 Pt_1
era dalle h.9 alle h. 17 per sei giorni a settimana con un giorno di riposo a settimana ma ha ammesso di nulla poter riferire quanto all'attività eventualmente svolta dal ricorrente dopo le ore 17.00 in quanto, finito il proprio turno andava via, smentendo dunque l'assunto attoreo secondo cui la prestazione lavorativa si sarebbe protratta fino alle 20h della sera. Analogalmente per il turno serale effettuato nell'anno 2018, il teste ha dichiarato “ non posso dire con certezza gli orari perché io non facevo turni serali e pertanto non avrei una conoscenza diretta degli orari del turno serale”.
Pertanto, in conformità ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, si può escludere che nel caso che ci occupa il ricorrente abbia fornito idoneo riscontro oggettivo dell'eccedenza lavorativa a fondamento dall'integrazione salariale rivendicata.
In conclusione, la domanda attorea va disattesa per quanto concerne le differenze retributive rivendicate basata su un indimostrato orario di lavoro straordinario continuativo e ferie non godute.
Il ricorso, invece, va accolto con riferimento alla somma differenziale dovuto a titolo di retribuzione ordinaria e alle rivendicazioni riferite ai ratei di 13^ e 14^ mensilità nonché al TFR per l'importo di € 25.796,32 a titolo retribuzione ordinaria, € 2521,35a titolo di TFR ed € 5280,88 a titolo di 13^ e 14^ mensilità, per un totale complessivo di € 33.598,55.
Le somme spettanti vanno considerate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali in quanto in base alle vigenti leggi non spetta al Giudice determinare l'importo netto della retribuzione dovuta al lavoratore.
A norma dell'art. 429 c.p.c., sulle somme spettanti competono al lavoratore la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e gli interessi legali (da calcolarsi sulle somme via via rivalutate) dalla maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
L'accoglimento di parte delle domande proposte, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite che vengono regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, respinta ogni diversa e ulteriore domanda, così Parte_1
provvede: 1) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto condanna la resistente a corrispondere alla ricorrente, per le causali in motivazione esplicitate, la somma residua di € 25.796,32 a titolo retribuzione ordinaria, €
2521,35 a titolo di TFR ed € 5280,88 a titolo di 13^ e 14^ mensilità, per un totale complessivo di € 33.598,55 oltre rivalutazione ed interessi di legge a decorrere dalla domanda e fino al soddisfo;
2) rigetta ogni altra pretesa di parte ricorrente;
3) compensa le spese del presente giudizio nella misura del 50% e per l'effetto condanna PA in persona del legale rapp.te pro tempore al CP_2
pagamento di € 5.300,00 oltre accessori di legge, con attribuzione.
Torre Annunziata,11/11/2024 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto