Sentenza 27 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 27/12/2022, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 02063/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00368/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Reale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
per l'annullamento
- della Determina del Comando Generale della Guardia di Finanza, prot. n. -OMISSIS- del 13/12/2019, notificata a mani del ricorrente in data 20/12/2019, con la quale è stata respinta l’istanza di rimborso delle spese legali presentata da quest’ultimo in data 29/03/2019;
- ove occorrer possa, dei pareri espressi dal Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale con foglio -OMISSIS- del 03/05/2019, dal Comandante Regionale Puglia con nota -OMISSIS- del 19/04/2019 e dal Comandante Provinciale di Brindisi con nota -OMISSIS- del 09/04/2019 nonché della nota -OMISSIS- in data 18/06/2019 con la quale sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis L. 241/90;
- del parere espresso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato con nota -OMISSIS- del 27/11/2019;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste fatte valere dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle PP.AA.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. P. Ria, in sostituzione dell'avv. M. Reale, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Il militare ricorrente, ora in congedo dal 2013, espone di essere stato assolto, con sentenza penale irrevocabile, dai reati di falso ideologico e truffa perché il fatto non sussiste.
2) Il procedimento penale traeva origine dal fatto che, in data 16 giugno 2008, il ricorrente, in qualità di militare della Guardia di Finanza comandante della squadra cinofili, convocava in caserma il veterinario convenzionato con il reparto per una visita d’urgenza a uno dei cani (poi deceduto), verbalizzando il tutto nella relazione di servizio del 18 giugno 2008.
3) Successivamente, l’intervento medico veniva pagato dietro presentazione di fattura.
4) Tuttavia, la suddetta relazione di servizio risultava in contrasto col rapporto di servizio del 16 giugno 2008, compilato da altro militare e vistato dal ricorrente in qualità di comandante di squadra, nel quale si dichiarava che era stata effettuata la visita d’urgenza presso il veterinario (e non che il veterinario si fosse recato presso il reparto).
5) Di qui il processo penale per falso ideologico (per aver scritto, nella relazione di servizio del 18 giugno 2008, che il veterinario si era recato presso il reparto) e truffa (per aver indotto il pagamento dell’intervento medico presso il reparto, che, invece, non sarebbe mai avvenuto).
6) In sede dibattimentale si accertava che la visita del veterinario presso il reparto era effettivamente avvenuta e il ricorrente veniva assolto, con sentenza del Tribunale di Brindisi -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il 28 luglio 2017 (v. doc. 1 ricorrente del 10 novembre 2022, in particolare pag. 4 sentenza).
7) Il ricorrente, ai sensi dell’art. 18, comma 1, D.L. n. 67/1997 conv. in L. n. 135/1997 (secondo cui “ 1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità” ), chiedeva all’Amministrazione il rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento penale (v. doc. 7 ricorrente del 10 novembre 2022).
8) La P.A. rispondeva con l’impugnato diniego prot. -OMISSIS- del 13.12.2019, ritenendo che la contraddittorietà tra la relazione di servizio del 18 giugno 2008 e il foglio di servizio del 16 giugno 2008 non permettesse di ritenere sussistente, nella condotta del ricorrente, “ la necessaria immedesimazione organica con il volere dell’Amministrazione ” (come da preavviso di rigetto prot. -OMISSIS- del 18 giugno 2019, doc. 8 ricorrente del 10 novembre 2022, espressamente richiamato nel diniego conclusivo).
9) Di tanto si duole il ricorrente col gravame in esame.
10) All’udienza pubblica del 20 dicembre 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Con riferimento al presupposto applicativo del cit. art. 18, relativo alla sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio, l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali, possono richiamarsi gli orientamenti della giurisprudenza siccome compendiati da T.A.R. Reggio Calabria, sentenza n. 599 del 20 luglio 2021:
“ 5.3 (…) la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’art. 18 si applichi soltanto nelle ipotesi in cui il dipendente abbia agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse della Amministrazione, e cioè quando per la condotta oggetto del giudizio sia ravvisabile il ‘nesso di immedesimazione organica’. Ciò in quanto il rimborso delle spese legali integra un meccanismo volto ad imputare al titolare dell’interesse sostanziale le conseguenze dell’operato di chi abbia agito per suo conto, per cui siffatto meccanismo di imputazione può operare solo in quanto sia ravvisabile quel rapporto di stretta dipendenza, nonché quel nesso di strumentalità tra l’adempimento del doveri istituzionali e il compimento dell’atto, non potendo il dipendente assolvere ai propri compiti, se non tenendo quella determinata condotta (cfr., ex multis, C. St., sez. IV, 11 gennaio 2020, n. 281).
5.3.1. Va dato atto, nondimeno, che nella prassi applicativa la concreta individuazione degli elementi in presenza dei quali il nesso in questione può dirsi integrato ha condotto a letture non sempre convergenti, dubitandosi talvolta della relativa sussistenza allorquando l’addebito di responsabilità a carico del dipendente sia sorto in conseguenza di condotte illecite di terzi, di natura diffamatoria o calunniosa. A tal riguardo, secondo il prevalente indirizzo interpretativo, siffatte circostanze non sarebbero idonee ad escludere la connessione sopra evidenziata, potendo la stessa ritenersi sussistente, sia pure in modo peculiare, qualora sia stata contestata al dipendente la violazione dei doveri di istituto e, all’esito del procedimento, il giudice abbia constatato non solo l’assenza della responsabilità, ma, per l’appunto, che esso sia sorto in esclusiva conseguenza di condotte diffamatorie o calunniose di terzi oppure qualificabili come un millantato credito (si pensi al funzionario, al dirigente o al magistrato accusato di corruzione, ma in realtà del tutto estraneo ai fatti, perché vittima di una orchestrata attività calunniosa o di un millantato credito emerso dopo l’attivazione del procedimento penale) [in tal senso, C. St., sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8524].
Si è così affermato, in tale precisa prospettiva, che, “sotto tale profilo, l’art. 18 tutela senz’altro – col rimborso delle spese sostenute – il dipendente statale che sia stato costretto a difendersi, pur innocente, nel corso del procedimento penale nel quale – esclusivamente in ragione del suo status e non per l’aver posto in essere specifici atti – sia stato coinvolto nel procedimento penale perché sostanzialmente vittima di illecite condotte altrui, che per un qualsiasi motivo illecito hanno coinvolto il dipendente, a maggior ragione se è stato designato come vittima proprio quale appartenente alle Istituzioni e per il servizio prestato” (v. ancora C. St., sez. IV, n. 8524/2020 cit.). Precisandosi ancora che “qualora in tali casi il giudice penale disponga il proscioglimento del dipendente statale, non rileva pertanto la natura attiva od omissiva della condotta oggetto della contestazione, perché ciò che conta è l’accertamento da parte del giudice penale dell’estraneità del dipendente ai fatti contestati, nonché il carattere diffamatorio o calunnioso delle dichiarazioni altrui”.
5.3.2. Al di là di questa specifica evenienza, quanto alla ‘connessione’ tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali, la giurisprudenza ha più volte chiarito che si deve trattare di condotte (estrinsecatesi in atti o comportamenti) che di per sé siano riferibili all’Amministrazione di appartenenza e che, di conseguenza, comportino a questa l’imputazione dei relativi effetti (C. St., sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3427); la condotta oggetto della contestazione deve essere espressione della volontà dell’Amministrazione di appartenenza e finalizzata all’adempimento dei suoi fini istituzionali. E, difatti, l’art. 18 è di stretta applicazione e può pertanto operare “quando il dipendente sia stato coinvolto nel processo per l’aver svolto il proprio lavoro, e cioè quando si sia trattato dello svolgimento dei suoi obblighi istituzionali e vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto o del comportamento (e dunque quando l’assolvimento diligente dei compiti specificamente lo richiedeva), e non anche quando la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere ‘in occasione’ dell’attività lavorativa” (Cass., sez. I, 3 gennaio 2008, n. 2; C. St., sez. VI, 13 marzo 2017, n. 1154; Id., sez. III, 8 aprile 2016, n. 1406), o “quando sia di per sé meritevole di una sanzione disciplinare” (C. St., sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190).
L’istituto non è invece destinato ad operare quando la contestazione in sede penale si sia riferita ad un atto o ad un comportamento che di per sé costituisca una violazione dei doveri d’ufficio (cfr. C. St., sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3427) o sia stato comunque posto in essere per ragioni personali, sia pure durante e ‘in occasione’ dello svolgimento del servizio, e dunque non sia riferibile all’Amministrazione (Cass. civ., sez. I, 31 gennaio 2019, n. 3026; Id., sez. lav., 6 luglio 2018, n. 17874; C. St., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1816); ad esempio, quando la contestazione si sia riferita a una condotta che riguardi la propria vita di relazione, ancorché nell’ambiente di lavoro (C. St., sez. II, 15 maggio 2013, n. 3938), o che non sia riconducibile strettamente alla attività istituzionale, quale l’accettazione di un regalo o il coinvolgimento in un alterco con colleghi, ma che all’esito del giudizio non sia stata qualificata come reato. O, ancora, quando attenga ad una condotta potenzialmente idonea a condurre ad un conflitto con gli interessi dell’Amministrazione (ad esempio quando, malgrado l’assenza di una responsabilità penale, sussistano i presupposti per ravvisare un illecito disciplinare e per attivare il relativo procedimento (cfr. C. St., sez. II, 27 agosto 2018, n. 2055; Sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176, cit.).
Infatti, per come già osservato, la ratio della regola del rimborso delle spese – per i giudizi conseguenti alle condotte attinenti al servizio – è quella di evitare che il dipendente statale tema di fare il proprio dovere.
Occorre, in definitiva, uno specifico nesso causale tra il fatto contestato e lo svolgimento del dovere d’ufficio (C. St., sez. II, 21 novembre 2018, n. 2735) e il rimborso non spetta per il solo fatto che in sede penale vi sia il proscioglimento per un reato proprio, commesso per la qualità di dipendente dello Stato (C. St., sez. IV, n. 8524/2020 cit.) ”.
2) Poste tali coordinate ermeneutiche, va rilevato che, nel caso di specie, dalla sentenza penale di assoluzione emerge chiaramente che la visita del veterinario in caserma era avvenuta, come da testimonianza in tal senso resa e testualmente ripresa nella sentenza: “ Sennonché la circostanza dell’effettivo espletamento di tale visita è stata confermata dal Brig.re […] (“mi sono recato in Caserma, quasi contestualmente sono entrato prima io e poi ho visto la presenza del [veterinario]. Ci siamo salutati e mi ha detto il motivo della sua presenza in caserma: c’era il cane […] che non stava bene ” (pag. 4 sentenza). Il Giudice penale prosegue ancora, evidenziando che la visita risultava effettuata dal veterinario come da annotazione nella cartella clinica del cane in data 16 giugno 2008. Conseguentemente, conclude il Giudice penale, “la prova certa che il [veterinario] non si recò presso la caserma della G.d.F. ad eseguire tale visita non può dirsi raggiunta; peraltro la mancata registrazione del nominativo del veterinario nel registro dei visitatori del 16.6.2008 può agevolmente giustificarsi con il fatto che, per quanto riferito dal Cap. […] , il [medico] era il veterinario di fiducia del Reparto cinofili – dunque si trattava di persona conosciuta - e che il suo intervento fu connotato da ragioni di particolare urgenza tant’è che il cane decedette subito dopo; ciò, quindi, ben può aver determinato la mancata registrazione dell’ospite presso il corpo di guardia” (pag. 4 sentenza) .
3) Ne deriva quindi che la relazione di servizio del ricorrente del 18 giugno 2008 è da ritenersi veritiera: come in sostanza emerge dalla sentenza penale di assoluzione, è evidente che tale relazione non fu redatta per scopi estranei all’ordinario disimpegno delle mansioni d’ufficio (in particolare, non vi fu il fine di favorire soggetti estranei, cioè il medico veterinario, per il pagamento di un indebito). In ciò è consistita la condotta ex ante tenuta dal ricorrente nello svolgimento dei compiti istituzionali, acclarata ex post in sede penale come in sostanza conforme alle mansioni d’ufficio. Conseguentemente, non può dirsi che nel caso di specie ci si trovi di fronte ad un comportamento che di per sé costituisca una violazione dei doveri d’ufficio o sia stato comunque posto in essere per ragioni personali, sia pure durante e in occasione dello svolgimento del servizio (e che sia quindi tale da escludere l’immedesimazione organica).
4) Ricorrono quindi i presupposti applicativi del cit. art. 18.
5) Il ricorso va accolto e, per l’effetto, la P.A. dovrà riconoscere al ricorrente il rimborso delle spese legali di cui al suddetto procedimento penale, previo parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato.
6) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo a carico del Comando Generale della Guardia di Finanza, mentre possono essere compensate nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comando Generale della Guardia di Finanza al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Spese di lite compensate tra parte ricorrente e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e i soggetti comunque citati nel presente provvedimento.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.