Decreto presidenziale 26 luglio 2021
Sentenza 30 settembre 2021
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto presidenziale 26/07/2021, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2021
N. 00426/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00468/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 468 del 2021, proposto da
M.T.S. Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Cacco e Nicola Magaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Coniglione, Giampaolo De Piazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cazzaro Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Saracco, Guido Sartorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Sartorato in Treviso, viale F.lli Cairoli 15;
Mibact-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Venezia e Le Province di Bl-Pd -Tv, Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e il Turismo, Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile non costituiti in giudizio;
per
l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sezione Seconda, n. 1254/2020 pubblicata il 14.12.2020 e conseguentemente – ovvero anche in via autonoma – per la dichiarazione di nullità e inefficacia e comunque per l'annullamento della nota del Comune di Treviso trasmessa a mezzo p.e.c. prot. n. 0040140/2021 - RIF. 0012613/2021 – RIF. 0084697/2019 del 12.03.2021, a firma dell'Arch. Roberto Bonaventura, con la quale è stata comunicata la conclusione del procedimento finalizzato al riesercizio dei poteri di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/90, disponendo di non accogliere l'istanza – diffida presentata dalla M.T.S. Immobiliare S.r.l. diretta ad ottenere l'annullamento degli effetti della SCIA alternativa al permesso di costruire ai sensi dell'art. 23 del D.p.r. n. 380/2001 n. 02199760287-04062018-1912 SUPRO 0073855 del 20/06/2018 Rif.: Spec. N. 1311/18/AE-Prot. n. 8878/88899/88912/88944/88957/88971/88989/89001/89011/89024/89036/89059/89073/89079/89093 del 22/06/2018, presentata da Cazzaro Costruzioni S.r.l.;
di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quello impugnato, anche se non conosciuto
per la condanna del Comune di Treviso, in persona del Sindaco pro tempore, all'esercizio dei poteri inibitori, in via di autotutela, della SCIA n. 02199760287-04062018-1912 SUPRO 0073855 del 20/06/2018 Rif.: Spec. N. 1311/18/AE- Prot. n. 88878/88899/88912/88944/88957/88971/88989/89001/89011/89024/89036/89059/89073/89079/89093 del 22/06/2018, attraverso l'adozione dei necessari provvedimenti per il ripristino dello stato dei luoghi ed altresì per la condanna del Comune di Treviso, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni complessivamente subiti e subendi dalla ricorrente, derivanti dall'illegittimità degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Treviso e della Cazzaro Costuzioni srl;
Visto il ricorso 468/21 proposto da MTS;
Visto il DPCS 167/16 e s.m.i.;
Vista l'eccezione preliminare di superamento dei limiti dimensionali, sollevata dal resistente Comune di Treviso e puntualmente controdedotta dalla società ricorrente;
Letta la conseguente istanza di superamento dei limiti dimensionali, proposta in via subordinata dalla ricorrente;
Considerato che non vi sono rappresentati i gravi e giustificati motivi impeditivi della domanda di autorizzazione preventiva, che ai sensi dell' rt. 7 del DPCS 167/16 consentirebbero in via eccezionale, ricorrendone i presupposti, l' autorizzazione successiva;
Ritenuto che la mancata rappresentazione di tale indefettibile presupposto dell'autorizzazione successiva rende inammissibile la relativa domanda, e comunque ne impone il rigetto;
Ritenuto altresì di rimettere alla naturale competenza collegiale la questione, controversa tra le parti, circa la sussistenza o meno di un effettivo superamento del limite dimensionale, che in ipotesi renderebbe solo facoltativo l'esame delle parti eccedentarie dell' atto introduttivo.
P.Q.M.
Respinge la domanda di autorizzazione al superamento del limite dimensionale.
Rimette al Collegio ogni valutazione sulla effettività o meno del controverso superamento
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 25 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO