Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione Prima CIVILE
R.G. 1873/2024
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1873/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti CUSIN Parte_1 P.IVA_1
ANTONELLA, QUARNETI GIACOMO, PEAGNO BIANCA, MUNARI TITO
ATTORE – OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio degli Avv.ti VERILE FABIO e VACCARELLA VITA LUCREZIA
CONVENUTO – OPPOSTO
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“1) dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti, annullare o comunque revocare – per i motivi enunciati in atto di citazione – il decreto ingiuntivo N. 2155/2023 (R.G. N. 14853/2023) emesso in data 14/12/2023 dal Tribunale Civile di Venezia, pubblicato il 15/12/2023, e fatto oggetto della presente opposizione;
2) accertare e dichiarare, per le ragioni tutte indicate nella parte in fatto e in diritto qui da intendersi richiamate, che nulla è dovuto dalla Regione del Veneto alla Parte_2
pagina 1 di 14
l'attrice opponente da ogni pretesa della stessa;
Parte_2
3.1) nel merito e in via riconvenzionale per le ragioni indicate nella parte in fatto e in diritto qui da intendersi richiamate, accertare e dichiarare (i) che per il 2021 nulla era dovuto dalla
Regione del Veneto a a titolo di revisione del Controparte_2
corrispettivo in applicazione dell'art. 13 del menzionato contratto;
(ii) che per il 2021 la
Regione del Veneto ha erroneamente e/o indebitamente corrisposto a
[...]
l'importo di € 77.724,98 oltre I.V.A. (per un totale di € 94.824,48), quale Controparte_2
revisione del corrispettivo;
(iii) che la Regione del Veneto, in applicazione dell'art. 13 del menzionato contratto, doveva corrispondere alla a titolo di revisione del Parte_2
corrispettivo per le prestazioni relative all'anno 2022, (facendo applicazione della variazione dell'indice di adeguamento FOI accertato dall'ISTAT, e tenendo conto di un valore medio annuale riferito alla situazione locale di Venezia), la somma di € 35.531,42, oltre I.V.A. (per un totale di € 43.348,33); (iv) che la Regione del Veneto è creditrice nei confronti di
[...]
anche in forza della compensazione tra le predette somme, Controparte_2 dell'importo pari a € 42.193,56 oltre I.V.A. (per un totale di € 51.476,15), o alla diversa somma
– maggiore o minore – ritenuta giusta all'esito del giudizio e per l'effetto condannarsi la a corrispondere alla l'importo di Controparte_2 Controparte_3
€ 42.193,56, oltre I.V.A. (per un totale di per un totale di € 51.476,15) o alla diversa somma – maggiore o minore – ritenuta giusta all'esito del giudizio maggiorata degli interessi, ed in particolare: degli interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. maturati sul predetto importo dalla data di notifica della presente citazione fino al saldo;
3.2) nel merito e in subordine in via ulteriormente riconvenzionale per le ragioni indicate nella parte in fatto e in diritto qui da intendersi richiamate, accertare e dichiarare (i) che per il 2021 nulla era dovuto dalla Regione del Veneto a a titolo di Controparte_2
revisione del corrispettivo in applicazione dell'art. 13 del menzionato contratto;
(ii) che per il
2021 la Regione del Veneto ha erroneamente e/o indebitamente corrisposto a
[...]
l'importo di € 77.724,98 oltre I.V.A. (per un totale di € Controparte_2
pagina 2 di 14 94.824,48), quale revisione del corrispettivo;
(iii) che la Regione del Veneto, in applicazione dell'art. 13 del menzionato contratto, doveva corrispondere alla a titolo di Parte_2
revisione del corrispettivo per le prestazioni relative all'anno 2022, (facendo applicazione della variazione dell'indice di adeguamento FOI accertato dall'ISTAT, e tenendo conto della variazione di ogni singola mensilità dell'anno precedente riferita alla situazione locale di
Venezia), la somma di € 36.271,65, oltre I.V.A. (per un totale di € 44.251,41); (iv) che la
Regione del Veneto è creditrice nei confronti di Controparte_2
anche in forza della compensazione tra le predette somme, dell'importo pari a € 41.453,33 oltre
I.V.A. (per un totale di € 50.573,06), o alla diversa somma - maggiore o minore - ritenuta giusta all'esito del giudizio e per l'effetto condannarsi la Controparte_2
a corrispondere alla l'importo di € 41.453,33 oltre I.V.A. (per un
[...] Controparte_3 totale di € 50.573,06), o alla diversa somma - maggiore o minore - ritenuta giusta all'esito del giudizio maggiorata degli interessi, ed in particolare: degli interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. maturati sul predetto importo dalla data di notifica della presente citazione fino al saldo;
3.3) nel merito e in ulteriore subordine in via riconvenzionale per le ragioni indicate nella parte in fatto e in diritto qui da intendersi richiamate, accertare e dichiarare (i) che per il 2021 nulla era dovuto dalla Regione del Veneto a a titolo di Controparte_2 revisione del corrispettivo in applicazione dell'art. 13 del menzionato contratto;
(ii) che per il
2021 la Regione del Veneto ha erroneamente e/o indebitamente corrisposto a
[...]
l'importo di € 77.724,98 oltre I.V.A. (per un totale di € Controparte_2
94.824,48), quale revisione del corrispettivo;
(iii) che la Regione del Veneto, in applicazione dell'art. 13 del menzionato contratto, doveva corrispondere alla a titolo di Parte_2
revisione del corrispettivo per le prestazioni relative all'anno 2022, (facendo applicazione della variazione dell'indice di adeguamento FOI accertato dall'ISTAT, e tenendo conto di un valore medio annuale), la somma di € 41.268,26, oltre I.V.A. (per un totale di € 50.347,27); (iv) che la
Regione del Veneto è creditrice nei confronti di Controparte_2 anche in forza della compensazione tra le predette somme, dell'importo pari a € 36.456,72 oltre pagina 3 di 14 I.V.A. (per un totale di € 44.477,19), o alla diversa somma - maggiore o minore - ritenuta giusta all'esito del giudizio e per l'effetto condannarsi la Controparte_2
a corrispondere alla l'importo di € 36.456,72 oltre I.V.A. (per un
[...] Controparte_3
totale di € 44.477,19) o alla diversa somma - maggiore o minore - ritenuta giusta all'esito del giudizio maggiorata degli interessi, ed in particolare: degli interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. maturati sul predetto importo dalla data di notifica della presente citazione fino al saldo;
3.4) nel merito e in ulteriore subordine in via riconvenzionale per le ragioni indicate nella parte in fatto e in diritto qui da intendersi richiamate, accertare e dichiarare (i) che per il 2021 nulla era dovuto dalla Regione del Veneto a a titolo di Controparte_2
revisione del corrispettivo in applicazione dell'art. 13 del menzionato contratto;
(ii) che per il
2021 la Regione del Veneto ha erroneamente e/o indebitamente corrisposto a
[...]
l'importo di € 77.724,98 oltre I.V.A. (per un totale di € Controparte_2
94.824,48), quale revisione del corrispettivo;
(iii) che la Regione del Veneto, in applicazione dell'art. 13 del menzionato contratto, doveva corrispondere alla a titolo di Parte_2 revisione del corrispettivo per le prestazioni relative all'anno 2022, (facendo applicazione della variazione dell'indice di adeguamento FOI accertato dall'ISTAT, e tenendo conto della variazione di ogni singola mensilità dell'anno precedente), la somma di € 42.193,56, oltre
I.V.A. (per un totale di € 51.476,14); (iv) che la Regione del Veneto è creditrice nei confronti di anche in forza della compensazione tra le predette Controparte_2 somme, dell'importo pari a € 35.531,42 oltre I.V.A. (per un totale di € 43.348,33), o alla diversa somma – maggiore o minore – ritenuta giusta all'esito del giudizio e per l'effetto condannarsi la a corrispondere alla Controparte_2 CP_3
l'importo di € 35.531,42 oltre I.V.A. (per un totale di € 43.348,33) o alla diversa
[...]
somma – maggiore o minore – ritenuta giusta all'esito del giudizio maggiorata degli interessi, ed in particolare: degli interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. maturati sul predetto importo dalla data di notifica della presente citazione fino al saldo;
per parte convenuta pagina 4 di 14 “Confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto N. 2155/2023; rigettare, in quanto inammissibili ed infondate le istanze e pretese tutte azionate dalla con l'atto di citazione in opposizione;
Parte_1
nella remota ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare la al Parte_1 pagamento dell'importo complessivo di € 172.038,66 di cui € 141.015,30 a titolo di credito residuo per adeguamento del corrispettivo contrattuale maturato negli anni 2021 e 2022 ed €
31.023,37 a titolo di IVA al 22%, o di quello diverso di giustizia, nonché degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. N. 231/2002, a far data dalla richiesta di adeguamento ISTAT
2022, inoltrata alla Stazione appaltante con nota prot. N. 177U dd. 15/03/2023, degli onorari, delle spese e degli accessori di lite di entrambe le fasi di giudizio e distrazione in favore degli antistatari”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio depositato il 17/10/2023 ha Controparte_2
adìto il Tribunale di Venezia, affermando che il 19/11/2019, in esito a procedura di gara, sottoscrisse con Regione Veneto un contratto di appalto relativo al servizio di pulizia e sanificazione degli edifici della Giunta Regionale siti nel Comune di Venezia, con durata fissata in anni due, a decorrere dal 01/01/2020. Il contratto venne, poi, prorogato anche per l'anno 2022, agli stessi prezzi e condizioni.
Nel contratto azionato da era stabilito che il corrispettivo, stabilito nell'ammontare CP_2
annuo di € 2.220.713,52, venisse erogato con cadenza mensile, mediante versamento di canoni di pari importo, nella misura di € 185.059,46.
Ai sensi dell'art. 19 del capitolato speciale d'appalto, il prezzo definito in sede di gara non avrebbe subìto alcuna modifica nel primo anno di validità del contratto. A partire dal secondo anno, invece, sarebbe stato applicato l'aggiornamento del prezzo in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell' anno precedente.
In tale ottica, con decreto N. 54 dd. 18/03/2022, la Regione Veneto accolse la richiesta di pagamento della rivalutazione monetaria per la seconda annualità – corrente dal 01/01/2021 al pagina 5 di 14 31/12/2021 – calcolata sulla scorta dell'indice FOI accertato per la città di Venezia. Nella liquidazione la Regione recepì il calcolo formulato dal , che aveva applicato al CP_4
corrispettivo la variazione accertata da ISTAT nel mese di dicembre 2021, per giungere ad un incremento pari ad € 77.724,97. Come detto, la Regione accolse inizialmente la richiesta di pagamento della rivalutazione monetaria negli stessi termini indicati da . CP_2
Tuttavia, con successivo decreto N. 217 dd. 19/09/2023 la Regione, a fronte dell'istanza di rivalutazione dd. 23/03/2023, avanzata dall'impresa con riferimento alla terza annualità, corrente da gennaio 2022 a dicembre 2022, chiese la restituzione di parte degli importi erogati in forza del decreto N. 54/2022. Nello specifico, l'Ente era giunto alla conclusione che la somma riconosciuta con decreto N. 54/2022 non fosse in realtà dovuta: secondo la Regione, infatti, per l'anno 2021 la rivalutazione del corrispettivo si sarebbe dovuta escludere, poiché la media delle variazioni dell'indice FOI locale (Venezia) registratesi nel precedente anno 2020 era stata negativa. La Regione, invero, riteneva che una corretta interpretazione del contratto stipulato avrebbe imposto di adottare, quale parametro di calcolo per la rivalutazione dovuta sul corrispettivo 2021, non già l'indice di variazione accertato da ISTAT nel periodo dal 2020 al
2021, inizialmente utilizzato – con specifico riguardo alla variazione del 3,5% accertata a dicembre 2021 – ai fini dell'emanazione del decreto di pagamento già emesso, bensì l'indice di variazione tra il 2019 ed il 2020. Di conseguenza, poiché la variazione 2019-2020, a differenza della variazione 2020-2021, era stata negativa, la Regione pretendeva la restituzione di quanto già corrisposto a . CP_2
La medesima Regione Veneto riteneva, invece, dovuta la rivalutazione monetaria relativa all'annualità 2022, calcolata applicando al corrispettivo contrattuale la variazione percentuale
2020-2021. Pertanto, l'Ente dispose la compensazione degli importi ritenuti dovuti per il 2022 con le somme già riconosciute in forza del decreto N. 54/2022, in tesi pagate per errore.
ha contestato tale interpretazione delle disposizioni contrattuali, ribadendo che il CP_2
corrispettivo contrattuale si sarebbe dovuto aggiornare a decorrere dal mese di gennaio 2021, in coincidenza con l'inizio del secondo anno di affidamento dei servizi. L'adeguamento del corrispettivo a gennaio 2021 si sarebbe dovuto calcolare applicando al relativo ammontare, sino pagina 6 di 14 ad allora inalterato, la variazione percentuale rilevata dall'ISTAT a livello nazionale in relazione allo stesso mese di riferimento dell'anno precedente, e così a seguire, nei mesi successivi.
Con decreto ingiuntivo N. 2155 dd. 15/12/2023 il Tribunale di Venezia ha accolto la pretesa monitoria.
Con atto di citazione in opposizione notificato via PEC il 23/01/2024, la Regione Veneto ha convenuto per l'udienza del 13/06/2024, poi rinviata per ragioni di Controparte_5
ufficio al 20/06/2024.
Come già evidenziato, secondo la Regione, il parametro di calcolo da assumere ai fini della rivalutazione sarebbe l'accertamento ISTAT avente ad oggetto la variazione (dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati: FOI) verificatasi nell'“anno precedente” a quello in cui sorgeva il diritto alla revisione prezzi: quindi, rispetto all'anno 2021, si sarebbe dovuto assumere a parametro di quantificazione l'indice FOI per il 2020, registrato nelle tabelle
ISTAT. E, siccome la media annua delle variazioni dell'indice per il 2020 era stata negativa, nessun adeguamento spetterebbe a . CP_2
In altri termini, per il periodo contrattuale relativo all'anno 2021 – cioè dal 01/01/2021 al
31/12/2021 – non doveva essere riconosciuto alcun adeguamento del corrispettivo, atteso che nell'anno precedente (2020) la variazione dell'indice FOI era stata negativa. Invece, per il periodo contrattuale relativo all'anno 2022 – cioè dal 01/01/2022 al 31/12/2022 – spetterebbe a un adeguamento del corrispettivo pari alla variazione dell'indice medio FOI CP_2
registrata per la città di Venezia nel 2021. Pertanto, andrebbero compensati gli importi versati erroneamente nella prima delle due annualità considerate con quelli spettanti per la rivalutazione riferita all'annualità 2022.
Secondo la Regione, inoltre, per il calcolo della revisione prezzi dovuta per un determinato anno si dovrebbe considerare l'indice FOI medio di variazione annuale, non già l'indice di variazione determinato mese per mese, in quanto l'arco temporale da assumere per contratto sarebbe per l'appunto l'intero anno (“variazione (…) verificatasi nell'anno”), con la conseguenza che sarebbe arbitrario integrare la clausola affermando che l'indice non sarebbe pagina 7 di 14 quello annuale medio, ma quello individuato mese per mese.
Secondo la Regione, tenuto conto che i servizi oggetto del contratto di appalto erano tutti destinati al territorio della città di Venezia, risulterebbe poi ragionevole e conforme ad una interpretazione secondo buona fede del contratto assumere a parametro la variazione dell'indice di adeguamento FOI accertato dall'ISTAT, nella specie il valore medio annuale, riferito alla situazione locale di Venezia, come risultante dalla rielaborazione effettuata dall'ISTAT e pubblicata sulla piattaforma Istat del medesimo Istituto.
L'opponente Regione, dunque, ha affermato che nulla sarebbe dovuto alla Parte_2 per l'anno 2020 in quanto il contratto non prevedeva alcun adeguamento del corrispettivo per tale annualità e che per l'anno 2021 non sarebbe dovuta alcuna rivalutazione del corrispettivo atteso che la media delle variazioni dell'indice FOI locale (Venezia) registratesi nell'anno precedente (2020) era stata negativa.
Secondo l'opponente, per l'anno 2022 si prospetterebbero le situazioni di seguito indicate:
A. applicando l'indice di adeguamento FOI locale (Venezia) sulla base della media annua relativa all'anno precedente (2021) ne deriverebbe il riconoscimento, titolo di rivalutazione del corrispettivo, della somma di € 35.531,42, oltre I.V.A., con conseguente riconoscimento di un credito per la Regione del Veneto pari a € 42.193,56, oltre I.V.A. Tale somma si ottiene sottraendo all'importo € 77.724,98, oltre I.V.A. (già corrisposto dalla Struttura competente alla a titolo di adeguamento Parte_2
per l'anno 2022) l'importo di € 35.531,42, oltre I.V.A. (€ 77.724,98 - 35.531,42 = €
42.193,56);
B. in via subordinata applicando l'indice di adeguamento FOI locale (Venezia) sulla base di ogni singola mensilità dell'anno precedente (2021) ne deriverebbe il riconoscimento della somma di € 36.271,65, oltre I.V.A. con conseguente riconoscimento di un credito per la Regione del Veneto pari a € 41.453,33, e tale somma si ottiene sottraendo all'importo € 77.724,98 (già corrisposto dalla Struttura competente alla
[...]
a titolo di adeguamento per l'anno 2022) l'importo di € 36.271,65 oltre Parte_2
I.V.A. (€ 77.724,98 - 36.271,65 = € 41.453,33)
pagina 8 di 14 C. applicando l'indice di adeguamento FOI nazionale sulla base di ogni singola mensilità dell'anno precedente (2021) ne deriverebbe il riconoscimento della somma di €
41.268,26, con conseguente riconoscimento di un credito per la Regione del Veneto pari a € 36.456,72, oltre I.V.A. e tale somma si ottiene sottraendo all'importo di € 77.724,98
(già corrisposto dalla Struttura competente alla Società a titolo di CP_2
adeguamento per l'anno 2022) l'importo di € 41.268,26 oltre I.V.A. (€ 77.724,98 -
41.268,26 = € 36.456,72)
D. applicando l'indice di adeguamento FOI nazionale sulla base della media annua relativa all'anno precedente (2021) ne deriverebbe il riconoscimento della somma di €
42.193,56, con conseguente riconoscimento di un credito per la Regione del Veneto pari a € 35.531,42, oltre I.V.A. e tale somma si ottiene sottraendo all'importo € 77.724,98 oltre I.V.A. (già corrisposto dalla Struttura competente alla Società a titolo di CP_2
adeguamento per l'anno 2022) l'importo di € 42.193,56 oltre I.V.A. (€ 77.724,98 -
42.193,56 = € 35.531,42).
La Regione ha, quindi, proposto domanda riconvenzionale, con la quale ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in restituzione delle seguenti somme:
A. € 42.193,56 oltre I.V.A. qualora si ritenga di applicare l'indice di adeguamento FOI locale sulla base della media annua relativa all'anno precedente (2021);
B. € 41.453,33 oltre I.V.A. qualora si ritenga di applicare l'indice di adeguamento FOI locale sulla base di ogni singola mensilità dell'anno precedente (2021);
C. € 36.456,72 oltre I.V.A. qualora si ritenga di applicare l'indice di adeguamento FOI nazionale sulla base di ogni singola mensilità dell'anno precedente (2021);
D. € 35.531,42 oltre I.V.A. qualora si ritenga di applicare l'indice di adeguamento FOI nazionale sulla base della media annua relativa all'anno precedente (2021).
***
Tanto premesso quanto alla prospettazione formulata dalle parti, si evidenzia che la controversia concerne tre aspetti:
- il riferimento temporale da adottare per stabilire la debenza e per quantificare pagina 9 di 14 l'adeguamento del corrispettivo contrattuale per le annualità 2021 e 2022
- la questione se il corrispettivo dovesse rivalutarsi mese per mese, secondo i diversi indici di variazione registrati in ogni mensilità, ovvero con riguardo al corrispettivo globale annuo e, quindi, con riguardo all'indice ISTAT medio di rivalutazione annuale
- le tabelle ISTAT da utilizzare ai fini del calcolo della rivalutazione monetaria, cioè quelle nazionali o quelle relative alla città di Venezia
Ebbene, l'art. 13 (rubricato “Revisione prezzi”) del contratto concluso da Parte_3
stabilisce che: “Il prezzo definito in sede di gara non subirà alcuna modifica nel
[...]
primo anno di validità del contratto. A partire dal secondo anno, verrà applicato
l'aggiornamento del prezzo in misura pari al cento per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente. Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale richiesta da parte dell'Appaltatore alla Stazione Appaltante, dopo dodici mesi dalla stipula del contratto”. Analoga clausola di revisione dei prezzi è prevista dall'art. 19 del capitolato speciale d'appalto.
Dal punto di vista dell'interpretazione letterale si osserva che il contratto non stabilisce che l'adeguamento debba valutarsi con riguardo alla variazione “registrata” nell'anno precedente, bensì con riferimento alla variazione “verificatasi” nell'anno precedente. Ciò significa che, nel momento in cui la Regione doveva eseguire il pagamento del corrispettivo 2021, essa avrebbe dovuto quantificare, secondo i parametri ISTAT, la variazione del costo della vita verificatasi nei dodici mesi precedenti al predetto pagamento ed incrementare in tale misura il corrispettivo contrattuale. Ciò significa che la Regione avrebbe dovuto considerare la variazione ISTAT tra il 2020 ed il 2021, non già quella relativa alla variazione tra il 2019 ed il 2020. Del pari, al fine di quantificare la rivalutazione sul 2022, si deve considerare la variazione tra il 2021 ed il 2022, non già tra il 2020 ed il 2021.
Merita, altresì, condivisione l'argomento teleologico propugnato da , che ha ribadito CP_2
come la rivalutazione sia funzionale ad assicurare che un corrispettivo sia remunerativo anche nelle annualità successive alla prima. In questo senso, per assicurare nel 2021 la stessa utilità
pagina 10 di 14 economica percepita nel 2020, risulta logico e sensato, oltreché conforme ad un'interpretazione di buona fede delle clausole contrattuali, applicare al corrispettivo contrattuale un aumento pari al maggior costo della vita occorso nei dodici mesi precedenti al pagamento della medesima seconda annualità, cioè tra il 2020 ed il 2021. In questo modo il corrispettivo percepito da sarebbe risultato parimenti remunerativo anche nel corso della seconda annualità. CP_2
Risulta, poi, dirimente lo stesso contegno pregresso delle parti, in particolare per quanto attiene al decreto N. 54 dd. 18/03/2022, con cui la Regione aveva riconosciuto la rivalutazione sul corrispettivo dovuto dal 01/01/2021 al 31/12/2021, adottando quale parametro di quantificazione la variazione percentuale accertata da ISTAT tra il 2020 ed il 2021. Si tratta di una circostanza di fatto particolarmente rilevante, perché dimostra che – su questo aspetto – entrambe le parti si trovavano inizialmente d'accordo sull'interpretazione da fornire al contratto. In quest'ottica, non pare manifestamente destituita da fondamento la tesi propugnata da , secondo cui il revirement della Regione potrebbe essere dovuto da ragioni CP_2 improntate a risparmio di spesa, in quanto l'applicazione – ai fini del calcolo della rivalutazione dovuta sul corrispettivo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 – dell'indice di variazione 2019-2020, invece che dell'indice 2021-2021, avrebbe comportato un vantaggio per l'Ente pubblico, il quale, applicando la prima delle due variazioni, che era risultata negativa, non avrebbe dovuto corrispondere rispetto al 2021 alcun adeguamento sul corrispettivo contrattuale in favore di
. Inoltre, la rideterminazione dell'adeguamento da parte della Regione, avvenuta con CP_2
decreto N. 217/2023 era evidentemente funzionale – correttamente, come si dirà – ad adottare quale parametro di calcolo non già la variazione registrata nel mese di dicembre di un determinato anno, bensì la variazione media annuale, che risultava di valore inferiore, sia per il
2021 che per il 2022.
Con riguardo agli ulteriori due aspetti controversi, si evidenzia che va tenuta distinta la misura del corrispettivo dalle modalità – nella specie periodiche e mensili – pattuite per la relativa erogazione. Il contratto in esame, infatti, individuava il corrispettivo unitariamente con riguardo all'annualità, mentre disponeva la rateizzazione degli importi da erogare a carico della
Regione Veneto. Di conseguenza, la rivalutazione monetaria va calcolata sul corrispettivo pagina 11 di 14 annuale, secondo l'indice di variazione ISTAT medio annuale, in quanto i contraenti ebbero in considerazione il valore delle prestazioni che avrebbe eseguito nel corso di un anno, CP_2
attribuendo ad esse un relativo prezzo, sul quale, poi, sarebbe stata calcolata anche la rivalutazione.
Il tenore delle clausole contrattuali riportate non consente di addivenire a diverse conclusioni, in quanto non reca alcun riferimento alla necessità di adeguare il corrispettivo mese per mese, ma prescrive di assumere, per il calcolo della revisione dei prezzi dovuta per un determinato anno, l'indice FOI di variazione annuale, risultante dalle tabelle Istat. Invero, come evidenziato dalla Regione, l'arco temporale da assumere è l'intero anno (“l'aggiornamento del prezzo in misura pari al cento per cento della variazione (…) verificatesi nell'anno precedente”), con la conseguenza che la rivalutazione andrà parametrata all'indice FOI medio di variazione annuale.
Con riferimento, poi, alle tabelle da utilizzare, appare in effetti ragionevole, tenuto conto che i servizi oggetto del contratto di appalto erano tutti destinati al territorio della città di Venezia, assumere a parametro la variazione dell'indice di adeguamento FOI calcolata secondo il valore medio annuale riferito alla situazione locale di Venezia.
Risulta, peraltro, dirimente in tal senso anche la stessa condotta della parte convenuta
, la quale nella sua lettera dd. 11/03/2022 indirizzata alla Giunta Regionale del CP_2
Veneto (cfr. doc. 3 opponente), adottò quale parametro la variazione riferita alla situazione locale di Venezia. Pertanto, il contegno delle parti – in sede giudiziale quello della Regione
Veneto, in sede stragiudiziale quello di – denota una comune interpretazione della CP_2
clausola contrattuale, che deve intendersi rimandare all'indice FOI rilevato con riguardo alla città di Venezia.
In applicazione dei predetti criteri a spetta: CP_2
- per il 2021 l'importo di 43.348,33 (€ 35.531,42 + iva 22%), calcolato applicando al corrispettivo contrattuale annuo di € 2.220.713,52 l'aliquota del 1,6%, pari all'indice medio di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo alla città di Venezia, anno 2021
- per il 2022 l'importo di 208.613,83 (€ 170.994,94 + iva 22%), calcolato applicando al pagina 12 di 14 corrispettivo contrattuale annuo di € 2.220.713,52 l'aliquota del 7,7%, pari all'indice medio di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo alla città di Venezia, anno 2022
Pertanto, ha diritto ad un importo per rivalutazione monetaria pari ad € 251.962,16. CP_2
Tenuto conto, poi, che in forza del decreto regionale N. 54/2022 ha già ottenuto il CP_2
pagamento di € 94.824,48 (€ 77.724,98 + iva 22%), il residuo importo dovuto è pari ad €
157.137,68, oltre interessi sulle transazioni commerciali dal 15/03/2023, in cui CP_2
richiese il pagamento.
Il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato, con pronuncia di condanna per l'importo residuo dovuto in favore di . CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per la fase di opposizione ai sensi del D.M. n.
55/214, scaglione da € 52.001 ad € 260.000, valori minimi per la fase di trattazione e decisionale, stante la definizione del tema del decidere in esito agli atti introduttivi, cui le parti si sono riportate in sede di memorie istruttorie;
la natura documentale della controversia;
la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. in esito a discussione orale, in 9.142 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
Si compensano le spese di monitorio, tenuto conto dell'accoglimento della pretesa di CP_2
in misura inferiore alla richiesta iniziale svolta con decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
- REVOCA il decreto ingiuntivo N. 2155/2023 R.G. 14853/2023
- CONDANNA parte attrice REGIONE DEL VENETO a pagare a parte convenuta la somma di € 157.137,68, Controparte_1
oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal 15/03/2023
- CONDANNA parte attrice REGIONE DEL VENETO a rifondere le spese di costituzione e patrocinio sostenute da parte convenuta
[...] liquidate in € 9.142 per compensi;
15% spese generali;
Controparte_1
pagina 13 di 14 iva e cpa come per legge
- COMPENSA le spese della fase monitoria
Venezia, così deciso il 01/04/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
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