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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/03/2024, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: liquidazione giudiziale nella causa iscritta al n. 350 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2023, promossa da:
c.f. Parte_1 P.IVA_1
con sede in Quartu Sant'Elena, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché dei soci illimitatamente responsabili CP_1
nata a [...], il [...], c.f.
[...]
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con C.F._1 delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 13.11.2023 comunicata con nota prot. n. 4085/2023 in pari data, e Parte_1
nato a [...] il [...], C.F. , nato a [...] il C.F._2
13.11.1965, residente in Monserrato, ammesso al patrocinio a spese dello
Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del
6.11.2023 comunicata con nota prot. n. 4086/2023 del 7.11.2023, elettivamente domiciliati in Cagliari, Via A. Pacinotti n. 23, nello studio dell'Avv. Cinzia Corda che li rappresenta e difende in forza di procura speciale resa in calce all'originale dell'atto di reclamo;
RECLAMANTI
CONTRO
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N.69/2023 DELLA
, con sede legale in Parte_1
1 Quartu Sant'Elena nella Via Inghilterra n.13, codice fiscale e Partita IVA
, in persona del suo Curatore rag. con P.IVA_1 Parte_2
studio in Cagliari nella Piazza Belgio n.7, elettivamente domiciliata in
Cagliari nella via Caboni n.3 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Zucca che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, conferita in conformità al provvedimento di autorizzazione a costituirsi e di conferimento incarico al difensore emesso dal Giudice
Delegato, dott. Nicola Caschili, in data 07/12/2023, comunicato dalla
Cancelleria in data 11/12/2023;
, C.F. ), residente in Parte_3 C.F._3
Quartu Sant'Elena, , elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Stanislao
Caboni n. 24, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Pilurzu che, unitamente e/o disgiuntamente agli avvocati Luca Crotta e Francesca
Murenu, lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTI con l'intervento del Pubblico Ministero:
All'udienza dell'8 marzo 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del reclamante (come da atto di reclamo):
“L'Ill.ma Corte adita affinché, previo ogni adempimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 256 CCI, Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
In via preliminare
Disporre la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli atti di gestione ai sensi dell'art. 52 CCI, in attesa dell'esito del presente reclamo, per tutte le ragioni in narrativa esposte.
Nel merito
Revocare la sentenza n. 85/2023 del Tribunale di Cagliari, datata 27.09.2023
e pubblicata il 29.09.2023, con la quale è stata disposta l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'odierna reclamante, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
2 Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.”
Nell'interesse della Liquidazione (come da comparsa di costituzione):
“Chiede che la Corte d'Appello adita voglia giudicare in accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI
Rigettare il ricorso e per l'effetto dichiarare legittima l'apertura della liquidazione giudiziale della;
Controparte_2
Con vittoria di spese e onorari del giudizio.”
Nell'interesse di (come da comparsa di costituzione): Parte_3
“- Rigettare il ricorso e per l'effetto dichiarare legittima l'apertura della liquidazione giudiziale della;
Controparte_2
- Con vittoria di spese e onorari del giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso pervenuto telematicamente il 2 novembre 2023 la società con sede in Quartu Sant'Elena Parte_1
nonché i soci illimitatamente responsabili e Controparte_1 Parte_1
hanno proposto reclamo avverso la sentenza n.85/2023 del Tribunale di
Cagliari pubblicata il 29 settembre 2023 con la quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della suddetta società su ricorso in data 7 agosto
2023 di creditore della somma di euro 35.768,49 oltre Parte_3
rivalutazione monetaria ed interessi, portata da decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo in data 14 febbraio 2023.
Nel giudizio di primo grado la società convenuta era rimasta contumace.
Il Tribunale ha accolto la domanda rilevando che:
- la convenuta risultava dalla documentazione agli atti una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina della liquidazione giudiziale;
- essa, non costituendosi in giudizio, non aveva dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali per l'apertura della liquidazione giudiziale (imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad euro
300.000,00 oppure ricavi superiori ad euro 200.000,00 nonché alle imprese che alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad euro 500.000,00), onere a suo carico alla luce
3 del disposto di cui all'art. 121 CCII, dovendosi peraltro evidenziare che non risultavano bilanci depositati dalla società presso il Registro delle Imprese;
- il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2 comma 1 lett. b) CCII, doveva ritenersi sussistente in ragione dell'esito negativo dei pignoramenti tentati dal ricorrente, dell'esposizione debitoria maturata dalla convenuta nei confronti della (risultavano Controparte_3
infatti cartelle iscritte a ruolo per euro 232.741,27) e della circostanza del mancato deposito dei bilanci;
- risultava altresì sussistente il requisito previsto dall'ultimo comma dell'art. 49 CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad euro 30.000,00, essendo al riguardo sufficiente richiamare l'esposizione debitoria nei confronti dell'
[...]
. Controparte_3
Il Tribunale ha quindi dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società, rimettendo in istruttoria il procedimento nei confronti del soci illimitatamente responsabili in quanto il non aveva notificato Pt_3
loro il ricorso ed il decreto.
Con l'atto di reclamo la società ed i soci illimitatamente responsabili e premesso che i bilanci non erano stati Controparte_1 Parte_3
depositati in quanto la società era soggetta al regime di contabilità semplificata di cui all'art. 18 DPR n. 600/1973 che esonera l'imprenditore commerciale dal deposito dei bilanci e dalla tenuta delle scritture obbligatorie, trattandosi di società di persone che aveva avuto ricavi, dall'attività di prestazione di servizi svolta, sempre al di sotto della soglia di euro 400.000,00, negano che la società possedesse i requisiti posti dalla legge per essere assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, come emergeva dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni in atti in quanto essa, negli anni 2020, 2021 e 2022, aveva avuto un attivo patrimoniale di gran lunga inferiore ad euro 300.000,00 (anzi esso si era tenuto sotto la soglia di euro 200.000,00), i ricavi erano rimasti sotto la soglia di euro 200.000,00 ed i debiti alla data di apertura della procedura non superavano l'importo di euro
500.000,00.
4 Costituitisi in giudizio, la Liquidazione Giudiziale
[...]
e hanno concluso per il rigetto Parte_1 Parte_3
del reclamo
All'udienza dell'8 marzo 2024, previa concessione di un termine per note, la causa è stata trattenuta a decisione.
Il reclamo è infondato.
Deve premettersi che, alla luce delle difese del ricorrente e della
Liquidazione, il presupposto per l'assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale (vedasi art. 121 CCII) oggetto di contestazione è quello dell'ammontare dei debiti alla data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (29 settembre 2023), ammontare che, alla luce del prospetto di cui a pag.7 dell'atto introduttivo del presente procedimento, sarebbe stato pari ad euro 488.869,33 e pertanto inferiore ad euro 500.000,00.
L'istruttoria svolta consente di disattendere gli assunti della parte reclamante.
Lo stesso prospetto dei debiti da essa predisposto nelle note del 1 marzo 2024 attesta il superamento del limite di euro 500.000,00, riportando un totale di euro 506340,4.
Stato passivo € 442.264,63
Dedotta duplicazione previdenza € 20.523,00
Dedotto debito OX (transatto) € 16.011,86
€ 3.650,00 Maggior credito locazione COS. non CP_4 dovuto (indimostrato manca contratto)
Oneri riscossione ex l. 119/1999 € 2.913,26 CP_5
€ 2.526,31 Dedotte spese recupero crediti in favore di
Omega
€ 1.455,56 Dedotte spese di precetto dei creditori (Corona,
Organizzazione_1
€ 395.184,64 Totale debito risultante da dichiarazione
S.E.&O.
(Dich. Al 29.09.2023) € 44.209,47 Organizzazione_2
(al 31.07.2023) € 44.228,75 Organizzazione_3
5 € 21.650,49
(al Org_4 Controparte_6
29.09.2023)
€ 1.067,00 Org_5
Se solo si considera che:
- non può condividersi l'assunto secondo cui dai crediti dei lavoratori, come liquidati nei decreti ingiuntivi, dovrebbero essere detratti gli importi richiesti
Org_ dall a titolo di contributi previdenziali;
si richiama la giurisprudenza di legittimità citata dai resistenti Cass., n. 25.956/2017: “In tema di contributi previdenziali, posto che, in applicazione dell'art. 23 della l. n. 218 del 1952, il datore di lavoro che non abbia provveduto tempestivamente ad eseguire i versamenti dovuti resta obbligato in via esclusiva al loro pagamento anche per la quota a carico del lavoratore, il credito retributivo di quest'ultimo deve essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta dal danno subito dal lavoratore per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore.”
(conforme Cass., nn. 18.897/2019; 13525/2023), con la quale non si è confrontata la reclamante;
non può pertanto computarsi la detrazione di euro
20.523,00;
- il credito di ceduto a è pari ad euro Organizzazione_7 Controparte_7
2055,00 per capitale oltre interessi (doc. n. 30 Liq.);
è di tutta evidenza che, in disparte la fondatezza delle altre detrazioni operate dalla parte reclamante e impregiudicato l'accertamento degli ulteriori crediti allegati dalla Liquidazione, il requisito contestato deve ritenersi comunque sussistente, risultando superata la soglia di euro 500.000,00.
Alla luce delle esposte considerazioni la sentenza reclamata deve trovare piena conferma.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate secondo i valori minimi dello scaglione “valore indeterminabile complessità bassa”, considerati la semplicità ed il numero delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
PER QUESTI MOTIVI
6 La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna i reclamanti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti che liquida in euro 4996,00 per ciascuno oltre spese generali,
Iva e cpa.
3. Da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte della parte reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 27 marzo 2024
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
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