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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/10/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe AMOROSO, all'esito dell'udienza del 28.10.2025,
sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in data
29.10.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1555 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Roma, via San Tommaso d'Arquino n.47, presso lo Studio dell'Avv. to
CH ET che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, assieme all'Avv.to Delia SANTI, in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, (c.f. in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,
congiuntamente e disgiuntamente ai sensi dell'art. 417 bis comma 1, c.p.c. per allegata al presente atto, dal dott. dott.ssa e dott. Persona_1 Persona_2
dipendenti dello stesso , domiciliati presso il proprio Persona_3 CP_1
pagina 1 , sito in Cagliari Via Giudice Controparte_2
Guglielmo, 44 - 46, presso l'Ufficio V della Controparte_3
[...]
resistente costituito
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito nella veste di Giudice del Lavoro:
- Accertare e dichiarare il diritto soggettivo di parte ricorrente ad usufruire del
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
indicati in ricorso e nei quali questi hanno svolto le mansioni di insegnanti per
l'intero anno e a tempo pieno.
- Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'erogazione,
anche a titolo risarcitorio a causa del mancato godimento della c.d. Carta
docente, ad ottenere l'erogazione delle somme quantificate nel ricorso (euro
2.500,00) e conseguentemente condannare l'Amministrazione al pagamento di
dette somme per gli anni scolastici indicati oltre interessi e rivalutazione
monetaria come per legge.
- In via subordinata si chiede che la s.v. emani qualsiasi provvedimento ritenga
opportuno al fine di accogliere la domanda di parte ricorrente e di disporre
l'erogazione alle stesse delle somme dovute a titolo c.d. Carta Docenti e come da
ricorso.
Con condanna alle spese del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria: qualora la S.V. lo ritenesse opportuno si chiede ordine di
esibizione nei confronti dell'Amministrazione al fine di produrre in giudizio tutta
la documentazione amministrativa e contabile inerenti alla posizione lavorativa
pagina 2 della ricorrente ed utile al fine di accertare il diritto della stessa a ricvere
l'erogazione delle somme richieste con il presente ricorso.
In caso di contestazione avversaria o qualora la S.V. lo ritenesse opportuno si
formula istanza per la CTU contabile al fine di accertare e quantificare le somme
dovute alla ricorrente”.
Nell'interesse dell'Ente resistente:
“Voglia l'Il.mo Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica e in funzione
di Giudice del Lavoro:
in via principale: rigettare, per le causali di cui in parte espositiva e previa
dichiarazione della prescrizione delle somme riferibili al periodo antecedente
l'ultimo quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo del 20/05/2024, la
domanda della ricorrente, perché infondata, immotivata e non provata con
vittoria di spese ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile;
2) in via meramente subordinata: previa dichiarazione della prescrizione delle
somme riferibili al periodo antecedente l'ultimo quinquennio dalla notifica del
ricorso introduttivo del 20/05/2024 accogliere in parte la domanda della
ricorrente disponendo la compensazione integrale delle spese processuali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti all'intestato Tribunale nei Parte_1
confronti del al fine di Controparte_1
domandare la condanna di quest'ultimo all'erogazione della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, per ciascuno degli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
In particolare, la ricorrente ha esposto:
pagina 3 − di essere insegnante di ruolo presso la scuola primaria dal settembre 2021;
− di aver prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, CP_1
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
− che per i suindicati anni scolastici non è stata riconosciuta beneficiaria della c.d.
Carta elettronica, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, che consente agli insegnanti di ruolo di ricevere e utilizzare tale importo in prodotti e servizi correlati o propedeutici alla loro formazione professionale e all'accrescimento della propria cultura in generale;
− che la normativa che disciplina la Carta del docente deve essere ritenuta illegittima nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione della c.d. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
2. Il convenuto si è costituito in giudizio domandando il rigetto CP_1
delle avverse pretese.
Nello specifico, l'Ente resistente ha eccepito l'infondatezza della domanda di parte ricorrente, deducendo l'avvenuta prescrizione quinquennale del diritto alla
Carta del Docente per ciascuno degli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 (annualità, quest'ultima, non oggetto del ricorso) e 2018/2019.
La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze riportate in epigrafe..
3. La domanda proposta dalla ricorrente è fondata nei termini che seguono.
Occorre premettere, in diritto, come certamente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare di per sé solo un motivo idoneo ad escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.
pagina 4 Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe, infatti, quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con la direttiva n. 1999/70/CE.
Giova ricordare, al riguardo, che la Corte di Giustizia, con pronuncia interpretativa del diritto comunitario, vincolante per il Giudice nazionale, ha stabilito che le prescrizioni enunciate nel menzionato accordo quadro sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico.
La Corte di Giustizia ha chiarito che, conformemente all'articolo 1, comma 121°,
della legge n. 107/2015 cit., il bonus è versato al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali e che, inoltre, CP_1
dall'adozione del d.l. 08.04.2020, n. 22, il versamento di detta indennità è stato finalizzato a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza.
Nella stessa sede, il Giudice comunitario ha sottolineato che il bonus docenti deve essere considerato come rientrante tra le condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro e che, pertanto, spetta al Giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio, allorché era alle dipendenze del con contratti di lavoro a CP_1
tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (ordinanza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-451/21).
pagina 5 Sul punto, anche il più recente orientamento della Corte di Cassazione ha sancito la diretta applicabilità delle clausole della direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio,
con conseguente obbligo in capo al Giudice nazionale, allorquando debba decidere di controversie tra amministrazione e propri dipendenti, di non applicazione della normativa interna incompatibile (ex multis, Cass. civ., sez. L,
06.03.2020 n. 6441).
Orbene, alla luce di quanto appena sopra espresso è ben possibile affermare, in capo alla ricorrente, in linea di principio, il diritto a beneficiare della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sul presupposto della non applicazione, da parte di questo Giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo), perché incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto comunitario, in forza del principio di primauté del diritto eurounitario.
Alla luce di quanto esposto, è opportuno stabilire se, nel caso concreto, la ricorrente si trovasse, nei periodi dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da non giustificare un trattamento difforme, a quella dei lavoratori a tempo indeterminato a essi comparabile.
Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è rinvenibile alcuna diversificazione tra le due figure, di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore ad esso astrattamente comparabile.
D'altronde, è lo stesso che, tanto nel presente giudizio quanto CP_1
nell'ambito del giudizio a quo in cui era stata pronunciata l'ordinanza resa dalla
Corte di Giustizia nella causa C-451/21, non ha contestato l'equiparabilità tra i docenti con differente durata di contratto di lavoro.
pagina 6 Ebbene, una simile perfetta equiparazione, tale da non tollerare trattamento diversificato, è possibile in ragione dell'obiettivo formativo del bonus di cui si discute solo con riferimento ai lavoratori a termine che, in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro per come in concreto dipanatosi nel corso dell'anno scolastico, abbiano garantito una certa stabilità e continuità di rapporto e, quindi, abbiano con stabilità e continuità erogato l'insegnamento agli studenti loro assegnati.
Deve, infatti, essere rilevato come l'impiego (la destinazione) di risorse in formazione del personale rappresenti per il datore di lavoro un vero e proprio investimento e, come tale, presupponga un ritorno che, nel caso di specie, non è
certo economico bensì in mera qualità della prestazione resa.
Tale investimento, pertanto, è giustificato nel solo caso in cui il lavoratore garantisca quella stabilità di rapporto che porti a far presumere che della spesa in formazione fatta in favore dal docente il datore di lavoro, il MINISTERO, possa trarre un vantaggio immediato (tanto che la somma messa a disposizione deve essere spesa entro la tempistica circoscritta dei summenzionati 24 mesi) e sostanziale, in termini di qualità dell'insegnamento.
Occorre, oltre a ciò, senz'altro richiamare i più recenti principi espressi dalla della
Corte di Cassazione sulla questione oggetto del presente giudizio, la quale, preso le mosse dal nesso, evincibile dalla norma istitutiva della Carta docente, tra il sostegno economico alla formazione e la didattica e muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia europea, ha affermato, in primo luogo, che “sono
proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno
alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato
temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti,
allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile,
devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
pagina 7 In secondo luogo, la Corte di legittimità, in tale occasione, ha evidenziato la necessità di rimuovere la discriminazione subita dagli insegnanti a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo agli insegnanti incaricati di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e ha concluso nel senso che l'art. 1, comma 121°, l. n. 107/2015 cit. si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “La Carta Docente di cui all'art.
1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi
annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi
per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
Infine, la Corte ha enunciato due ulteriori principi, distinguendo tra i docenti che
“al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema
delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, a cui “spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data
del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e i docenti che, invece, al momento della pronuncia giudiziale, “siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
pagina 8 graduatorie per le supplenze”, a cui “spetta il risarcimento, per i danni che siano
da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la
liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra
cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è
funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio” (Cass. civ.,
Sez. L., 27.10.2023, n. 4090).
Dal principio da ultimo espresso discende che le diverse azioni sono anche sottoposte a differenti termini di prescrizione, in quanto l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1° e 2°, l. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
invece, la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella vicenda scrutinata, alla luce dei contratti individuali allegati sugli incarchi di docenza per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019 e 2019/2020 e dallo stato matricolare prodotto dal – da cui si evince, altresì, lo CP_1
svolgimento di un incarico di supplenza per l'anno scolastico 2020/2021 – risulta provato che la ricorrente abbia espletato i propri incarichi di docenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per tutte le annate sopra indicate.
pagina 9 Relativamente all'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente CP_1
con riguardo agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 (annualità non oggetto del ricorso) e 2018/2019, occorre rilevarne la fondatezza seppur limitatamente e con esclusivo riferimento agli anni scolastici 2015/2016 e
2016/2017.
Il diritto a ottenere l'importo di euro 500,00, infatti, soggiace al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4) c.c., che decorre, conformemente al disposto di cui all'art. 2935 c.c., dalla data in cui la ricorrente avrebbe potuto far valere il diritto all'accredito, ovverosia dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, “se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva
anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”,
come chiarito nella citata sentenza della Corte di Cassazione.
Per l'annualità 2015/2016 il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, l'art. 8 ha previsto,
la registrazione telematica sul sito web del MINISTERO dedicato alla richiesta del
bonus entro il 31 ottobre 2015.
A partire dall'anno scolastico 2016/2017, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016,
all'art. 5, comma 3°, ha, invece, previsto che la registrazione telematica sul sito
web del MINISTERO dedicato alla richiesta del bonus è consentita dal 1°
settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Nel caso di specie:
1) per l'anno scolastico 2015/2016, la ricorrente ha ricevuto il primo incarico di docenza il 25.09.2015, giorno a partire dal quale avrebbe potuto chiedere l'attribuzione della Carta del docente: il termine di prescrizione è, pertanto,
definitamente decorso alla data del 25.09.2020;
2) per l'anno scolastico 2016/2017, la ricorrente ha ricevuto il primo incarico di docenza il 16.09.2016, giorno a partire dal quale avrebbe potuto chiedere
pagina 10 l'attribuzione della Carta del docente: il termine di prescrizione è, pertanto,
definitivamente decorso alla data del 16.09.2021.
3) Infine, per l'anno scolastico 2018/2019, la ricorrente ha ricevuto l'incarico il
14.09.2018, giorno a partire dal quale avrebbe potuto chiedere l'attribuzione della Carta del docente: il termine di prescrizione è, pertanto, definitivamente decorso alla data del 14.09.2023.
Sul punto, è opportuno precisare che, nel caso in esame, il primo atto interruttivo della prescrizione non è costituito dalla diffida depositata unitamente al ricorso introduttivo del giudizio ma della notifica dello stesso ricorso ex art. 414 c.p.c.,
avvenuta in data 20.5.2024: la diffida versata in atti dal ricorrente, afferisce,
infatti, alla posizione – tra le altre – non della ricorrente Parte_1
(c.f. ma di un soggetto diverso, tale C.F._1 Parte_2
(c.f. ), come evincibile anche dal diverso codice fiscale. C.F._2
Tutte le richieste del bonus antecedenti al quinquennio precedente alla data della notifica del ricorso (e, dunque, anteriori 20.05.2024) risultano, pertanto, ormai,
prescritte.
Ne deriva che il diritto di riguardante l'erogazione alla carta Parte_1
elettronica del docente è prescritto relativamente agli anni scolastici 2015/2016,
2016/2017 e 2018/2019 (nulla dovendosi statuire in ordine all'anno 2017/2018
che non è stato oggetto di espressa domanda da parte della ricorrente).
Relativamente alle annualità non prescritte – 2019/2020 e 2020/2021 – il ricorso
è, invece, fondato e deve essere accolto.
La ricorrente rientra, infatti, nel novero dei docenti che hanno svolto supplenze fino al termine delle attività didattiche e ad oggi è docente a tempo indeterminato,
per cui il mancato riconoscimento della Carta docente determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato la cui situazione è comparabile, senza che si ravvisino ragioni oggettive atte a
pagina 11 giustificare tale disparità di trattamento, non potendosi sostenere, come si è visto,
sostanziali diversità quanto al diritto – dovere di formazione dei docenti a tempo determinato rispetto al personale di ruolo.
Alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente , non CP_1
può, invece, essere accolta la domanda proposta dalla ricorrente per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2018/2029.
Alla luce di quanto sopra, pertanto il Controparte_1
deve essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, con
[...]
le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, DPCM 28.11.2016 (GU n.
281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n.
107, con accredito sulla stessa del detto bonus e, quindi, della somma pari a complessivi euro 1.000,00 somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
4. In virtù della parziale soccombenza del convenuto, deve essere CP_1
disposta la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
5. Il convenuto deve, quindi, essere condannato a rifondere la CP_1
ricorrente 1/2 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione, possono essere fissate al di sotto dei minimi tariffari, pur in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria, ma considerata la indiscussa natura seriale della controversia.
Giova rammentare che, secondo l'orientamento costante della Corte Suprema, “In
tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014,
non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i
pagina 12 parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in
giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento
e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione
professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione
del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi”
(Cass. civ., Sez. VI, 01.06.2020, n. 10343; Cass. civ., Sez. III, 23.04.2020, ord. n.
8146).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie la domanda proposta dalla ricorrente con riguardo esclusivamente agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
2. per le ragioni di cui in motivazione, rigetta la domanda della ricorrente relativa agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019;
3. condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a erogare, in favore di la Carta CP_4 Parte_1
elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121°, l.
13.07.2015, n. 107, con accredito dell'importo complessivo di euro 1.000,00 (euro
500,00 per ciascun anno scolastico) per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
4. compensa le spese di lite nella misura di 1/2;
5. condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, rifondere la restante parte delle spese CP_4 Parte_1
del presente giudizio, pari a 1/2 delle stesse, che liquida in complessivi euro
564,00 di cui euro 49,00 per spese e euro 515,00 per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore
pagina 13 degli Avv.ti CH ET e Delia SANTI, dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 29.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe AMOROSO
pagina 14