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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3907 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1309 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 11.03.2025 e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Parte_1
Marco Cirillo (cf. ), giusta procura alle liti, tutti elettivamente domiciliati C.F._1 come in atti;
- appellante -
E
, in persona Controparte_1 del Prefetto p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. CP_1
, presso cui ope legis domicilia, in via Diaz 11, C.F._2
- appellata –
NONCHE'
(cf. ), CP_2 C.F._3
-appellato contumace-
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 11/03/2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
il giudice 1 Maria Ludovica Russo Il presente giudizio costituisce appello presentato da Parte_1 avverso la sentenza n. 32704/2022 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di in CP_1 persona della dott.ssa M. De Iulio, in data 22.09.2022 e pubblicata in pari data, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 60219/2021, instaurato da con cui si chiedeva CP_2
l'annullamento della cartella esattoriale n. 07120170034789313000, ruolo n. 2017/3179, con pretesa notifica in data 12/10/2017, relativa a presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2015, con Ente impositore la per un importo Controparte_1 complessivo di € 2.624,12.
Nel giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. per l'accertamento negativo del credito portato dalla suddetta cartella – di cui assumeva essere venuto a conoscenza per CP_2 il tramite dell'estratto di ruolo autonomamente acquisito – l'opponente eccepiva l'insussistenza del credito stante l'omessa o invalida notifica, in violazione dell'art. 22 L.
689/1981, della cartella di pagamento e dei verbali presupposti, con conseguente prescrizione del credito e decadenza dal diritto alla riscossione, nonché il difetto di motivazione dell'atto esattoriale e l'ingiustificata richiesta di compensi. Concludeva – previa sospensione – per la declaratoria di illegittimità del diritto alla riscossione e, per l'effetto, per l'annullamento della cartella opposta e degli atti ad essa presupposti, con condanna dei convenuti, in solido o alternativamente, alla rifusione delle spese di giudizio, con attribuzione, nonché al pagamento del risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave.
Si costituiva l , la quale eccepiva, preliminarmente, Parte_1
l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in favore del Giudice di Pace di Eboli, e chiedeva il rigetto dell'opposizione, perché inammissibile, improponibile e infondata, con vittoria di spese e competenze di lite. Il depositava documentazione afferente alla CP_3 notificazione della cartella opposta ed eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire in ragione della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, anche in mancanza di atti esecutivi;
deduceva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva per le attività di competenza dell'ente creditore e la tardività dell'opposizione spiegata anche in termini recuperatori, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, non essendo
il giudice 2 Maria Ludovica Russo decorso il relativo termine, sospeso dalle normative emesse nel periodo di emergenza epidemiologica da covid-19.
La benché regolarmente citata in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 32704/2022, pubblicata in data 22.09.2022, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione per intervenuta prescrizione del credito ex art. 28 L. 689/1981, rilevando che l aveva notificato la cartella impugnata per irreperibilità Parte_1 assoluta del destinatario, ma senza adempiere a tutte le formalità necessarie al perfezionamento, e condannava l' al pagamento delle spese di lite, Controparte_4 con attribuzione al procuratore costituito per l'opponente, dichiaratosi antistatario.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo P.E.C. del 17.01.2023,
l ha impugnato la sentenza sopra indicata, individuando Parte_1 le parti di motivazione ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma mediante declaratoria di rigetto dell'opposizione spiegata da , con vittoria di spese e competenze CP_2 del doppio grado di giudizio. L' ha censurato la pronuncia del giudice Controparte_4 di prime cure nella parte in cui non ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo e ha ritenuto prescritta la pretesa creditoria, senza considerare l'interruzione del termine prescrizionale per effetto della rituale notificazione della cartella esattoriale eseguita per irreperibilità assoluta ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e) del
DPR 600/73.
Si costituiva anche la la quale eccepiva anch'essa l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione per carenza di interesse ad agire, in ragione della non impugnabilità dell'estratto di ruolo e stante l'impossibilità di far valere l'eccezione di prescrizione in via di azione, nonché l'inammissibilità delle doglianze relative al verbale sotteso alla cartella impugnata, stante la regolare notifica della stessa. Pertanto, concludeva per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Non si costituiva il sig. nonostante la regolare vocatio in ius. CP_2
All'esito dell'udienza del 11/03/2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies c.p.c
*******
il giudice 3 Maria Ludovica Russo § 1. In primis, va dichiarata la contumacia di il quale, benché CP_2 regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva.
§ 2. Nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado.
Innanzitutto, giova precisare che la domanda formulata da deve CP_2 correttamente qualificarsi come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento sopra indicata, deducendo l'omessa e/o invalida notificazione della stessa al solo fine di far dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, maturata anche successivamente alla formazione del titolo esecutivo e/o notificazione dell'atto impositivo, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere da per il recupero coattivo CP_5 della relativa somma.
In applicazione del principio della ragione più liquida, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi e/o domande e/o eccezioni formulati dalle parti costituite, questo giudice ritiene fondato il motivo addotto dall in ordine Controparte_4 all'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
§ 3. Dopo anni di accesi dibattiti e continui revirements giurisprudenziali, la Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 6 settembre 2022, n. 26283 si è definitivamente pronunciata sulla questione relativa all'impugnabilità dell'estratto di ruolo in materia di riscossione esattoriale, chiarendo la portata applicativa dei limiti fissati dall'art. 3- bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre 2021, n. 215, argomentando sulla legittimità costituzionale della suddetta norma e sulla sua applicazione ai giudizi pendenti.
il giudice 4 Maria Ludovica Russo L'art. 3-bis sopra richiamato ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n.
602 – recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – introducendo al comma 4-bis una norma (in vigore dal 21 dicembre 2021 e recentemente oggetto di una modifica ad opera dell'art. 12, comma 1, d.lgs. 110/2024) che ha fortemente inciso sulla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione degli atti di riscossione e ne scopra successivamente l'esistenza, di impugnarli immediatamente, in uno al ruolo e/o alla cartella, se non nei casi espressamente contemplati dal legislatore e previa dimostrazione del pregiudizio concretamente subito. In pratica, si è limitato l'accesso alla tutela “immediata” riconosciuta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 19704/2015 e da queste configurata come una tutela “alternativa” – rimessa alla facoltà della parte – rispetto a quella “differita” prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs.
n. 546/92 (cfr. Cass. n. 27799/2018, n. 22507/2019 e n. 12070/2022).
Con la pronuncia n. 26283/2022 il Supremo Consesso ha chiarito che: “il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato” (cfr. Cass., Sez. Un. n. 4135/19).
In linea con un pregresso orientamento già da tempo ampiamente condiviso da questo giudice (cfr. Cass. n. 20618/2016; conf. Cass. n. 22946/2016), le Sezioni Unite del 2022 hanno chiarito che, analogamente a quanto accade per il giudizio tributario – in relazione al quale, stante la sua struttura impugnatoria, si ritiene improponibile l'azione di mero accertamento negativo, da qualificarsi ogniqualvolta si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute per il tramite dell'estratto di ruolo, in quanto l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace – anche per i giudizi non tributari, per i quali l'interesse a promuovere l'azione di accertamento negativo dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato dai giudici di legittimità, si approda alla definitiva esclusione di tale possibilità in forza della previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.
Seppur collocata sistematicamente nel testo del D.P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione delle “imposte sul reddito” (materia tributaria), tale norma “riguarda la riscossione
il giudice 5 Maria Ludovica Russo delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R.
n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali
è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass.
n. 22018/17)” (Cass. S.U. n. 26283/2022).
Pertanto, tale norma è da considerarsi di “carattere generale” perché concerne tutti i crediti pubblici per i quali è prevista la riscossione mediante ruolo, compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
Con l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 - come precisato nella sentenza n.
26283/2022 – “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica [..] e può assumere una diversa configurazione [..] fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ragionevolmente, dunque, l'interesse, così come conformato dal legislatore, dovrà essere dimostrato, e tale dimostrazione è possibile anche nel corso dei giudizi pendenti, mediante il ricorso agli strumenti processuali vigenti, senza che possano dirsi lesi i diritti ovvero gli interessi delle parti processuali.
La citata norma appresta tutela al contribuente qualora ricorra lo specifico pregiudizio ivi tipizzato e concerne i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati: «i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri», fermo il carattere facoltativo della tutela.
In conclusione, secondo il nuovo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non
il giudice 6 Maria Ludovica Russo notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
Sebbene la sentenza in esame tracci la strada maestra per la risoluzione univoca della questione circa l'impugnabilità o meno dell'estratto di ruolo, si ritiene opportuno precisare che, in buona sostanza, l'approdo delle Sezioni Unite del 2022 rappresenta il precipitato logico di un pregresso orientamento giurisprudenziale che già escludeva la ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. allorquando alla cartella esattoriale non avesse fatto seguito alcuna iniziativa del
Concessionario per il recupero coattivo del credito sotteso.
In altri termini, in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non veniva ritenuta ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (cfr. Cass. nn. 20618/2016 e
22946/2016, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf.
Cass. n. 6723/19, con riguardo all'estratto di ruolo contributivo); né poteva ritenersi ammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo per far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del tempo successivo alla (anche presunta) notifica della cartella di pagamento, qualora l'istante non avesse specificato ed allegato gli elementi dai quali emergeva quello stato d'incertezza che - sostanziando l'interesse ad agire – sorreggeva l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo, non ritenendo ammissibile nell'ordinamento processuale vigente un'azione di accertamento “pura”(Cass. n. 7353/2022).
In merito alle considerazioni fin qui svolte vale la pena, infine, precisare che, allo stato, nulla è cambiato anche alla luce della nuova disposizione legislativa.
L'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, infatti, ha novellato il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973 limitandosi esclusivamente ad ampliare le ipotesi di interesse rilevante, comunque da provarsi a cura dell'opponente. In pratica, il legislatore ha accresciuto il novero dei casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata, ma sempre a condizione che il debitore dimostri il concreto pregiudizio patito: «a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici
il giudice 7 Maria Ludovica Russo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
Per tutte le ragioni su esposte, alla luce della normativa attualmente vigente e del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di cassazione nel 2022, l'opposizione proposta in primo grado va dichiarata inammissibile in quanto il sig. non ha CP_2 provato, né allegato, il pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, come prescritto dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.
D'altronde, alla medesima declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse ad agire si sarebbe giunti anche conformandosi al precedente orientamento giurisprudenziale, sopra richiamato, già da tempo pienamente condiviso da questo giudicante.
§ 4. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, sia di I che di II grado, questo giudice ritiene di disporne la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., riformando la decisione di prime cure sul relativo capo.
Sicuramente l'oscillazione giurisprudenziale e l'opinabilità delle questioni alla base del giudizio giustificano la compensazione delle spese, purché le stesse questioni siano quelle che sarebbero state determinanti (ove le soluzioni delle stesse non fossero state oscillanti) ai fini della decisione.
A ciò si aggiunga che dalla documentazione depositata in atti da risulta che la cartella impugnata sia stata notificata a ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 4, del D.P.R. 602/1973 e 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. 600/1973, per “irreperibilità assoluta”, dopo un primo (e sembra unico) tentativo di consegna (di cui non è riportata la data in relata), che avrebbe implicato la necessità di una successiva visura anagrafica (non prodotta, almeno con riguardo alla cartella de quo).
il giudice 8 Maria Ludovica Russo Orbene, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che: “[..] prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale” (cfr. Cass. n. 2877/2018); svolte le ricerche per verificare l'eventuale mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e accertata la sua irreperibilità presso la residenza anagrafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casa comunale (cfr. Cass. n. 4657/2020); di tali ricerche va data attestazione nella relata (Cass. n. 6788/2017). “Si tratta di una verifica in concreto da effettuare caso per caso che è stata eseguita dal giudice del merito” (Cass. n. 1338/2019).
Nel caso di specie non è rinvenibile dalla documentazione prodotta in giudizio il resoconto delle ricerche effettivamente svolte dal soggetto notificatore (cfr. Cass. n.
3378/2020), ferme le irregolarità ut supra indicate.
Pertanto, tenuto conto di tale ultimo rilievo, del pregresso contrasto giurisprudenziale sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo e della sopravvenuta giurisprudenza in ordine alla predetta questione, oltre che alla luce della novella normativa, si reputa sussistano fondate ragioni per la compensazione integrale delle spese tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica
Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Aacoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 32704/2022 resa dal Giudice di Pace di in data 22.09.2022 e pubblicata in pari data (R.G. 60219/2021), nel CP_1 giudizio instaurato da dichiara inammissibile l'opposizione avverso CP_2
l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 07120170034789313000, revocando la statuizione di estinzione del credito per prescrizione, nonché la statuizione sulle spese di giudizio;
2. compensa per l'intero le spese di lite tra le parti.
il giudice 9 Maria Ludovica Russo Così deciso in Napoli, lì 18/04/2025
10
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1309 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 11.03.2025 e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Parte_1
Marco Cirillo (cf. ), giusta procura alle liti, tutti elettivamente domiciliati C.F._1 come in atti;
- appellante -
E
, in persona Controparte_1 del Prefetto p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. CP_1
, presso cui ope legis domicilia, in via Diaz 11, C.F._2
- appellata –
NONCHE'
(cf. ), CP_2 C.F._3
-appellato contumace-
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 11/03/2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
il giudice 1 Maria Ludovica Russo Il presente giudizio costituisce appello presentato da Parte_1 avverso la sentenza n. 32704/2022 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di in CP_1 persona della dott.ssa M. De Iulio, in data 22.09.2022 e pubblicata in pari data, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 60219/2021, instaurato da con cui si chiedeva CP_2
l'annullamento della cartella esattoriale n. 07120170034789313000, ruolo n. 2017/3179, con pretesa notifica in data 12/10/2017, relativa a presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2015, con Ente impositore la per un importo Controparte_1 complessivo di € 2.624,12.
Nel giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. per l'accertamento negativo del credito portato dalla suddetta cartella – di cui assumeva essere venuto a conoscenza per CP_2 il tramite dell'estratto di ruolo autonomamente acquisito – l'opponente eccepiva l'insussistenza del credito stante l'omessa o invalida notifica, in violazione dell'art. 22 L.
689/1981, della cartella di pagamento e dei verbali presupposti, con conseguente prescrizione del credito e decadenza dal diritto alla riscossione, nonché il difetto di motivazione dell'atto esattoriale e l'ingiustificata richiesta di compensi. Concludeva – previa sospensione – per la declaratoria di illegittimità del diritto alla riscossione e, per l'effetto, per l'annullamento della cartella opposta e degli atti ad essa presupposti, con condanna dei convenuti, in solido o alternativamente, alla rifusione delle spese di giudizio, con attribuzione, nonché al pagamento del risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave.
Si costituiva l , la quale eccepiva, preliminarmente, Parte_1
l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in favore del Giudice di Pace di Eboli, e chiedeva il rigetto dell'opposizione, perché inammissibile, improponibile e infondata, con vittoria di spese e competenze di lite. Il depositava documentazione afferente alla CP_3 notificazione della cartella opposta ed eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire in ragione della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, anche in mancanza di atti esecutivi;
deduceva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva per le attività di competenza dell'ente creditore e la tardività dell'opposizione spiegata anche in termini recuperatori, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, non essendo
il giudice 2 Maria Ludovica Russo decorso il relativo termine, sospeso dalle normative emesse nel periodo di emergenza epidemiologica da covid-19.
La benché regolarmente citata in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 32704/2022, pubblicata in data 22.09.2022, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione per intervenuta prescrizione del credito ex art. 28 L. 689/1981, rilevando che l aveva notificato la cartella impugnata per irreperibilità Parte_1 assoluta del destinatario, ma senza adempiere a tutte le formalità necessarie al perfezionamento, e condannava l' al pagamento delle spese di lite, Controparte_4 con attribuzione al procuratore costituito per l'opponente, dichiaratosi antistatario.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo P.E.C. del 17.01.2023,
l ha impugnato la sentenza sopra indicata, individuando Parte_1 le parti di motivazione ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma mediante declaratoria di rigetto dell'opposizione spiegata da , con vittoria di spese e competenze CP_2 del doppio grado di giudizio. L' ha censurato la pronuncia del giudice Controparte_4 di prime cure nella parte in cui non ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo e ha ritenuto prescritta la pretesa creditoria, senza considerare l'interruzione del termine prescrizionale per effetto della rituale notificazione della cartella esattoriale eseguita per irreperibilità assoluta ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e) del
DPR 600/73.
Si costituiva anche la la quale eccepiva anch'essa l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione per carenza di interesse ad agire, in ragione della non impugnabilità dell'estratto di ruolo e stante l'impossibilità di far valere l'eccezione di prescrizione in via di azione, nonché l'inammissibilità delle doglianze relative al verbale sotteso alla cartella impugnata, stante la regolare notifica della stessa. Pertanto, concludeva per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Non si costituiva il sig. nonostante la regolare vocatio in ius. CP_2
All'esito dell'udienza del 11/03/2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies c.p.c
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il giudice 3 Maria Ludovica Russo § 1. In primis, va dichiarata la contumacia di il quale, benché CP_2 regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva.
§ 2. Nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado.
Innanzitutto, giova precisare che la domanda formulata da deve CP_2 correttamente qualificarsi come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento sopra indicata, deducendo l'omessa e/o invalida notificazione della stessa al solo fine di far dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, maturata anche successivamente alla formazione del titolo esecutivo e/o notificazione dell'atto impositivo, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere da per il recupero coattivo CP_5 della relativa somma.
In applicazione del principio della ragione più liquida, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi e/o domande e/o eccezioni formulati dalle parti costituite, questo giudice ritiene fondato il motivo addotto dall in ordine Controparte_4 all'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
§ 3. Dopo anni di accesi dibattiti e continui revirements giurisprudenziali, la Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 6 settembre 2022, n. 26283 si è definitivamente pronunciata sulla questione relativa all'impugnabilità dell'estratto di ruolo in materia di riscossione esattoriale, chiarendo la portata applicativa dei limiti fissati dall'art. 3- bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre 2021, n. 215, argomentando sulla legittimità costituzionale della suddetta norma e sulla sua applicazione ai giudizi pendenti.
il giudice 4 Maria Ludovica Russo L'art. 3-bis sopra richiamato ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n.
602 – recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – introducendo al comma 4-bis una norma (in vigore dal 21 dicembre 2021 e recentemente oggetto di una modifica ad opera dell'art. 12, comma 1, d.lgs. 110/2024) che ha fortemente inciso sulla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione degli atti di riscossione e ne scopra successivamente l'esistenza, di impugnarli immediatamente, in uno al ruolo e/o alla cartella, se non nei casi espressamente contemplati dal legislatore e previa dimostrazione del pregiudizio concretamente subito. In pratica, si è limitato l'accesso alla tutela “immediata” riconosciuta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 19704/2015 e da queste configurata come una tutela “alternativa” – rimessa alla facoltà della parte – rispetto a quella “differita” prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs.
n. 546/92 (cfr. Cass. n. 27799/2018, n. 22507/2019 e n. 12070/2022).
Con la pronuncia n. 26283/2022 il Supremo Consesso ha chiarito che: “il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato” (cfr. Cass., Sez. Un. n. 4135/19).
In linea con un pregresso orientamento già da tempo ampiamente condiviso da questo giudice (cfr. Cass. n. 20618/2016; conf. Cass. n. 22946/2016), le Sezioni Unite del 2022 hanno chiarito che, analogamente a quanto accade per il giudizio tributario – in relazione al quale, stante la sua struttura impugnatoria, si ritiene improponibile l'azione di mero accertamento negativo, da qualificarsi ogniqualvolta si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute per il tramite dell'estratto di ruolo, in quanto l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace – anche per i giudizi non tributari, per i quali l'interesse a promuovere l'azione di accertamento negativo dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato dai giudici di legittimità, si approda alla definitiva esclusione di tale possibilità in forza della previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.
Seppur collocata sistematicamente nel testo del D.P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione delle “imposte sul reddito” (materia tributaria), tale norma “riguarda la riscossione
il giudice 5 Maria Ludovica Russo delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R.
n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali
è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass.
n. 22018/17)” (Cass. S.U. n. 26283/2022).
Pertanto, tale norma è da considerarsi di “carattere generale” perché concerne tutti i crediti pubblici per i quali è prevista la riscossione mediante ruolo, compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
Con l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 - come precisato nella sentenza n.
26283/2022 – “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica [..] e può assumere una diversa configurazione [..] fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ragionevolmente, dunque, l'interesse, così come conformato dal legislatore, dovrà essere dimostrato, e tale dimostrazione è possibile anche nel corso dei giudizi pendenti, mediante il ricorso agli strumenti processuali vigenti, senza che possano dirsi lesi i diritti ovvero gli interessi delle parti processuali.
La citata norma appresta tutela al contribuente qualora ricorra lo specifico pregiudizio ivi tipizzato e concerne i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati: «i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri», fermo il carattere facoltativo della tutela.
In conclusione, secondo il nuovo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non
il giudice 6 Maria Ludovica Russo notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
Sebbene la sentenza in esame tracci la strada maestra per la risoluzione univoca della questione circa l'impugnabilità o meno dell'estratto di ruolo, si ritiene opportuno precisare che, in buona sostanza, l'approdo delle Sezioni Unite del 2022 rappresenta il precipitato logico di un pregresso orientamento giurisprudenziale che già escludeva la ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. allorquando alla cartella esattoriale non avesse fatto seguito alcuna iniziativa del
Concessionario per il recupero coattivo del credito sotteso.
In altri termini, in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non veniva ritenuta ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (cfr. Cass. nn. 20618/2016 e
22946/2016, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf.
Cass. n. 6723/19, con riguardo all'estratto di ruolo contributivo); né poteva ritenersi ammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo per far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del tempo successivo alla (anche presunta) notifica della cartella di pagamento, qualora l'istante non avesse specificato ed allegato gli elementi dai quali emergeva quello stato d'incertezza che - sostanziando l'interesse ad agire – sorreggeva l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo, non ritenendo ammissibile nell'ordinamento processuale vigente un'azione di accertamento “pura”(Cass. n. 7353/2022).
In merito alle considerazioni fin qui svolte vale la pena, infine, precisare che, allo stato, nulla è cambiato anche alla luce della nuova disposizione legislativa.
L'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, infatti, ha novellato il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973 limitandosi esclusivamente ad ampliare le ipotesi di interesse rilevante, comunque da provarsi a cura dell'opponente. In pratica, il legislatore ha accresciuto il novero dei casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata, ma sempre a condizione che il debitore dimostri il concreto pregiudizio patito: «a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici
il giudice 7 Maria Ludovica Russo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
Per tutte le ragioni su esposte, alla luce della normativa attualmente vigente e del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di cassazione nel 2022, l'opposizione proposta in primo grado va dichiarata inammissibile in quanto il sig. non ha CP_2 provato, né allegato, il pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, come prescritto dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.
D'altronde, alla medesima declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse ad agire si sarebbe giunti anche conformandosi al precedente orientamento giurisprudenziale, sopra richiamato, già da tempo pienamente condiviso da questo giudicante.
§ 4. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, sia di I che di II grado, questo giudice ritiene di disporne la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., riformando la decisione di prime cure sul relativo capo.
Sicuramente l'oscillazione giurisprudenziale e l'opinabilità delle questioni alla base del giudizio giustificano la compensazione delle spese, purché le stesse questioni siano quelle che sarebbero state determinanti (ove le soluzioni delle stesse non fossero state oscillanti) ai fini della decisione.
A ciò si aggiunga che dalla documentazione depositata in atti da risulta che la cartella impugnata sia stata notificata a ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 4, del D.P.R. 602/1973 e 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. 600/1973, per “irreperibilità assoluta”, dopo un primo (e sembra unico) tentativo di consegna (di cui non è riportata la data in relata), che avrebbe implicato la necessità di una successiva visura anagrafica (non prodotta, almeno con riguardo alla cartella de quo).
il giudice 8 Maria Ludovica Russo Orbene, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che: “[..] prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale” (cfr. Cass. n. 2877/2018); svolte le ricerche per verificare l'eventuale mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e accertata la sua irreperibilità presso la residenza anagrafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casa comunale (cfr. Cass. n. 4657/2020); di tali ricerche va data attestazione nella relata (Cass. n. 6788/2017). “Si tratta di una verifica in concreto da effettuare caso per caso che è stata eseguita dal giudice del merito” (Cass. n. 1338/2019).
Nel caso di specie non è rinvenibile dalla documentazione prodotta in giudizio il resoconto delle ricerche effettivamente svolte dal soggetto notificatore (cfr. Cass. n.
3378/2020), ferme le irregolarità ut supra indicate.
Pertanto, tenuto conto di tale ultimo rilievo, del pregresso contrasto giurisprudenziale sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo e della sopravvenuta giurisprudenza in ordine alla predetta questione, oltre che alla luce della novella normativa, si reputa sussistano fondate ragioni per la compensazione integrale delle spese tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica
Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Aacoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 32704/2022 resa dal Giudice di Pace di in data 22.09.2022 e pubblicata in pari data (R.G. 60219/2021), nel CP_1 giudizio instaurato da dichiara inammissibile l'opposizione avverso CP_2
l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 07120170034789313000, revocando la statuizione di estinzione del credito per prescrizione, nonché la statuizione sulle spese di giudizio;
2. compensa per l'intero le spese di lite tra le parti.
il giudice 9 Maria Ludovica Russo Così deciso in Napoli, lì 18/04/2025
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Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice Maria Ludovica Russo