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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 01/04/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 743/2024 promossa
DA
, C.F. nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Bargoni Alessandro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle CP_1
liti a rogito del notaio di Rom del 22/03/2024 Repertorio n. 37875 Raccolta n. 7313, Per_1 dall'avv. Valeria Salvati ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del I aprile 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 dicembre 2024 premettendo di esser percettrice della Parte_1
pensione di reversibilità dal defunto marito, contestava la pretesa restitutoria formalizzata dall' per € 11.264,56, relativa al periodo 2021-2024, sulla base di presunta incumulabilità dei CP_1
redditi percepiti con la pensione.
Segnalava di aver sempre notiziato l'ente previdenziale dei redditi percepiti ed invocava l'irripetibilità di quanto percepito ai sensi dell'art. 52 della l. n. 88/1989 e dall'art. 13 della l. n. 412/1991, rilevando come, in ogni caso, il reddito percepito andasse indicato al netto del percepito e non al lordo.
Con memoria difensiva depositata il 17 febbraio 2025 si costituiva l deducendo CP_1
come, alla scadenza del periodo di contitolarità del beneficio con la figlia, la non avesse Pt_1
comunicato i propri redditi e, all'esito dei controlli presso l'Agenzia delle Entrate, fosse stato accertato l'indebito, richiesto in ripetizione.
Precisava che non era prevista la decurtazione per la parte di contribuzione versata alla cassa privata.
Insisteva nella reiezione del ricorso.
La causa, di natura documentale, era istruita con le produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'udienza del I aprile 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
Dalle produzioni appare incontestato che la ricorrente è percettrice della pensione di Pt_1
reversibilità dal defunto marito e non ha comunicato i redditi percepiti nell'anno d'imposta del 2021, pari ad € 35.139,00 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e ad € 27.956,00 al netto dei contributi ed al lordo della tassazione, entità accertata dall' a seguito dell'interlocuzione con CP_1
l'Agenzia delle Entrate;
ne è conseguita la richiesta di restituzione dell'indebito contestata dalla ricorrente.
Sul punto va osservato che l'art. 52 II comma della l. n. 88/1989 impedisce il recupero delle rate di pensione riscosse e risultate non dovute, a meno che l'erogazione non derivi da dolo del pensionato.
Secondo l'art. 13 della l. n. 412/1991, di interpretazione autentica, viene ridotta la portata dell'art. 52 cit., nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla CP_1
misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
In sintesi per la sanatoria si richiedono necessità che le somme siano corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento;
che esso sia comunicato all'interessato; che l'errore risulti dal provvedimento stesso e sia imputabile all'ente erogatore;
che, a parte l'ipotesi di dolo dell'interessato, non vi sia stata omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto e sulla misura della pensione goduta e non conosciuti già dall'ente competente. Nel caso di specie l'omessa comunicazione dei redditi percepiti, non conosciuti autonomamente dall'ente, da parte della impedisce l'applicazione della sanatoria e trova ingresso il principio di Pt_1
ripetibilità.
Quanto all'incidenza dei redditi ulteriori da lavoro autonomo percepiti, essi vanno indicati detratti i contributi previdenziali obbligatori, che per il 2021 appaiono pari ad € 27.956,00.
Sicché su tale importo va calcolata la compatibilità con la pensione di reversibilità ed il suo eventuale abbattimento.
In ordine alle spese di lite, avuto riguardo all'accoglimento solo parziale del ricorso, si reputa equo disporne la compensazione integrale tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando accerta che i redditi ulteriori, rilevanti ed incidenti sull'entità della pensione di reversibilità in godimento, percepiti dalla ricorrente nel 2021, sono pari ad € 27.956,00 e, per l'effetto, condanna l' a rideterminare l'indebito sulla base di CP_1
tale soglia reddituale.
Compensa le spese di lite tra le parti
Fermo, 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan