Articolo 3 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 3Articolo 5
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Art. 3-bis. Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni.
La delega puo' essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 , modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707 , avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e le modalita' di rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
((Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2025
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