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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/05/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20053 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20053/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente da: avv. Aurelio Maiorana nell'interesse di;
avv. Controparte_1
Claudia Alberto per AJ VA;
avv. Pietro Carrozza per Controparte_2
sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi
[...] dell'art. 127 ter c.p.c. in data 29/01/2025 (fissata per discussione ex art. 281 sexies cpc, come da provvedimento del 13/07/2023 poi reiterato), pronuncia la seguente
SENTENZA tra
P. IVA in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., Via Fosse
Ardeatine n. 6, presso lo studio degli avv.ti Pietro Carrozza, Francesco Carrozza e
Carlo Carrozza, i quali la rappresentano e difendono come da procura in atti;
attrice
CONTRO
, C.F. , in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Milazzo, Via Risorgimento n. 142, Persona_1 presso lo studio dell'avv. Aurelio Maiorana, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
E CONTRO
C.F. (ammesso al PSS con delibera del CP_3 C.F._2
5/04/2022 n. 07/2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P. G.);
, C.F. ammesso al PSS con delibera del Parte_1 C.F._3
15/01/2019 n. 02/2019 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P. G.) e
JN AN, C.F. , elettivamente domiciliati in C.F._4
Barcellona P.G., Via Kennedy n. 133, presso lo studio dell'avv. Claudia Alberto, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
convenuti
E CONTRO
, C.F. , in qualità di legale CP_4 C.F._5 rappresentante della figlia;
Persona_2
convenuto contumace
Oggetto: risarcitorio – responsabilità da inadempimento
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In fatto ed in diritto
1. Con atto di citazione del 21/09/2017, conveniva in Controparte_2
giudizio AJ VA, , , CP_3 Parte_1 CP_4
e esponendo che, con sentenza n. 59 Controparte_1 Controparte_5
dell'8/01/2003, pubblicata il 10/02/2003, il Tribunale di Barcellona P.G. condannava al risarcimento dei danni subiti da in Persona_1 Controparte_2 conseguenza dell'inadempimento contrattuale del primo, liquidati nell'importo di euro 84.350,61, con rivalutazione monetaria dal 10/10/1991 alla data di pubblicazione della sentenza e con interessi legali su detto importo via via rivalutato, di anno in anno, dal 10/10/1991 all'effettivo pagamento, nonché alla rifusione delle spese giudiziali, quantificate in euro 7.746,85, oltre accessori;
precisava quindi che, non avendo il debitore provveduto al pagamento della suddetta somma, era avviato, dinanzi all'intestato Tribunale, il procedimento esecutivo ai fini del recupero coattivo della stessa, iscritto al n. 78/2003 R.G.E. e successivamente proseguito nei confronti degli eredi di a seguito Persona_1
della morte di quest'ultimo. Precisava poi che, nonostante l'esperimento della procedura esecutiva, non riusciva ad ottenere l'integrale Controparte_2
soddisfazione del propria pretesa, trovandosi costretta a ricorrere al credito bancario al fine di far fronte alla mancata disponibilità della somma dovuta e subendo, pertanto, ingenti danni economici, commisurati alla differenza tra gli interessi passivi maturati sulle somme prese in prestito dagli istituti di credito ed il tasso degli interessi legali stabilito in sentenza.
Ciò premesso, l'attrice riconduceva detti danni alla condotta inadempiente degli odierni convenuti, deducendo la responsabilità contrattuale di questi ultimi ai sensi degli artt. 1223 e 1224 c.c., per non avere gli stessi adempiuto all'obbligo di pagare il debito scaturente dalla sentenza emessa dall'intestato Tribunale in data 08/01/2003.
A supporto della propria tesi, adduceva che, nelle more Controparte_2
della summenzionata procedura esecutiva, i convenuti avevano incassato, in qualità di creditori del una somma pari ad euro 131.350,00, senza Controparte_6 tuttavia farne menzione alla società procedente.
Aggiungeva che tale circostanza risultava provata dall'esito del procedimento di esecuzione forzata avviato dalla stessa società nei confronti dell'ente comunale
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quale terzo pignorato, il quale era stato dichiarato estinto dall'organo giudicante a seguito dell'accertamento che il suddetto pagamento era stato eseguito precedentemente alla notifica dell'atto di pignoramento, non residuando pertanto alcun debito in capo al Comune.
Ciò posto, la società attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1.-
Condannare i convenuti in solido, o pro quota ereditaria, al pagamento di euro 102.068,56 in favore della società a titolo di risarcimento danni per la Controparte_2
persistente morosità nel pagare il debito in conformità al calcolo della perizia 2.5.2017 dello studio per il periodo 1.7.2003-31.12.2016, con gli interessi e rivalutazione dalla Per_3
domanda al soddisfo;
o nella misura che sarà ritenuta giusta ed equa;
2.- Condannare i convenuti in solido, ed in subordine, pro quota ereditaria, al risarcimento dei danni in favore della società per il periodo successivo al 31.12.2016, con Controparte_2 interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
3.- Se necessario, disporre consulenza tecnica contabile: a) per accertare che i danni subiti dalla società attrice ammontano sino al
31.12.2016 ad euro 102.068,56, in virtù della perizia e degli estratti conti allegati Per_3
alla suddetta consulenza;
b) per accertare i danni subiti e subendi dal 1.1.2017 sino alla decisione;
4.- In subordine, condannare i convenuti in solido o pro quota al risarcimento del danno in via equitativa, essendo evidente il danno causato alla società attrice dal persistente inadempimento agli obblighi assunti quali eredi del sig. ; 5.- Condannare tutti Persona_1
i convenuti in solido al pagamento delle spese e compensi del giudizio”.
Si costituivano in giudizio , e Controparte_1 CP_3 Parte_1
AJ VA, i quali deducevano, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda attorea, la cui proposizione sarebbe risultata preclusa dalla mancata impugnazione del capo della sentenza n. 59 dell'8/01/2003 relativo alla quantificazione del danno ed al conseguente passaggio in giudicato della stessa.
AJ VA, inoltre, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, per avere ella rinunciato all'eredità del de cuius con verbale del Persona_1
23/10/2009.
Nel merito, i convenuti asserivano che nessuna condotta inadempiente fosse loro imputabile, sia perché essi non avrebbero incassato alcuna somma, in qualità di eredi di , nelle more della procedura esecutiva promossa nei loro Persona_1
confronti dall'attore, sia perché la predisposizione, in favore del creditore, di
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adeguati strumenti normativi funzionalizzati al recupero della somma pretesa impedirebbe a quest'ultimo di pretendere la soddisfazione del proprio credito al di fuori dell'ambito operativo dei medesimi.
In via subordinata, i convenuti eccepivano l'avvenuta prescrizione del diritto fatto valere da controparte, atteso che il relativo termine avrebbe iniziato a decorrere – senza che, medio tempore, fosse intervenuto un fatto idoneo ad interromperne il decorso – a partire dalla pubblicazione della sentenza in data 10/02/2003.
Chiedevano, infine, che, all'esito del rigetto della domanda attorea, fosse disposto il pagamento, in proprio favore, delle spese e dei compensi di giudizio.
Successivamente, con decreto del 14/06/2018, era riconosciuta la competenza della
Sezione distaccata di con onere a carico della parte più diligente di CP_6
riassumere il giudizio dinanzi alla medesima.
A detto incombente provvedeva parte attrice, con atto di citazione in riassunzione notificato in data 04/07/2018, avendo ella interesse alla prosecuzione del giudizio.
L'attore ribadiva la propria posizione processuale e si riportava alle conclusioni già rassegnate nei confronti dei convenuti , Controparte_1 CP_3 [...]
e , dichiarando di rinunciare alle domande proposte Parte_1 CP_4
contro e AJ VA. Controparte_5
Chiedeva, inoltre, con riferimento alla posizione di quest'ultima, che fosse disposta la compensazione delle spese processuali, in quanto la stessa, con dichiarazione resa al Comune di in data 13/04/2012 – anteriormente, quindi, CP_6
all'instaurazione del procedimento oggetto di riassunzione – avrebbe affermato di essere erede del sig. , inducendo conseguentemente in errore Persona_1
l'odierna attrice, la quale avrebbe incolpevolmente ignorato che la convenuta aveva già rinunciato all'eredità del de cuius.
Così riassunto ed iscritto al n. R.G. 20053/2018, il processo proseguiva con la costituzione dei convenuti, i quali si riportavano alle domande ed eccezioni in precedenza formulate.
In particolare, AJ VA, ribadendo la propria carenza di legittimazione passiva, chiedeva, in via principale, di essere estromessa dal presente giudizio, con condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi di causa.
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Non si costituiva . CP_4
Istruita in via documentale, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 5/11/2020 e poi era disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc adempimento rimesso all'udienza del 24.04.2025 svolta con modalità scritta in assenza delle parti e così incamerata in decisione.
2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , citato nel CP_4 presente giudizio in qualità di legale rappresentante di Persona_2
, per non essersi egli costituito nonostante la regolare notifica
[...]
dell'atto di citazione, avvenuta in data 09/07/2018.
Occorre, poi, rilevare l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa azionata da nei confronti di AJ Controparte_2
VA.
Al riguardo, si osserva che, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione. In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale” (vedi Cass. Civ., n. 1257 del 17/01/2023).
Nel caso di specie, dalle conclusioni rassegnate, rispettivamente, dall'attrice e dalla convenuta si evince che né l'una, né l'altra hanno interesse ad una pronuncia sul merito della controversia.
Ed infatti, la prima ha, infatti, affermato di voler “rinunciare alla domanda” spiegata nei confronti della seconda, mentre quest'ultima ha chiesto di essere estromessa dal giudizio a causa della propria carenza di legittimazione passiva, subordinando
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l'esame delle censure attinenti al merito della controversia all'eventuale rigetto dell'anzidetta richiesta.
Sul punto, occorre precisare, innanzitutto, che la “rinuncia alla domanda” di parte attrice, da qualificarsi più correttamente come rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. – non costituendo essa una semplice riduzione della pretesa azionata, bensì una vera e propria manifestazione di volontà di non proseguire il giudizio nei confronti della convenuta – implica non solo il conferimento di una procura speciale al difensore del rinunciante, ma anche l'accettazione della parte nei cui confronti la domanda è stata proposta. Accettazione che, nel caso che ci occupa, non è avvenuta.
Con riguardo, invece, alla richiesta di estromissione formulata da parte convenuta, va rilevato che il predetto istituto, disciplinato dagli artt. 108 e 109 c.p.c., trova applicazione unicamente in due ipotesi: in favore del garantito, qualora il garante comparisca in giudizio ed accetti di assumere la causa in luogo del primo;
in favore dell'obbligato che si dichiari pronto ad eseguire una determinata prestazione in favore di chi, tra i soggetti che assumono di esserne titolari, ne abbia effettivamente diritto.
Sulla scorta delle suesposte ragioni e, segnatamente, della carenza dei presupposti per l'operatività degli istituti richiamati dalle parti e del disinteresse alla prosecuzione del giudizio dalle medesime manifestato, va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda spiegata da nei confronti di AJ VA. Controparte_2
Passando all'esame delle eccezioni articolate dai convenuti, occorre prendere posizione, innanzitutto, sull'asserita improponibilità dell'azione spiegata da parte attrice, la quale deriverebbe dalla mancata impugnazione del capo della sentenza n.
59 dell'8/01/2003 relativo alla quantificazione del danno risarcibile.
L'eccezione in parola risulta infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Va osservato, infatti, che l'azione spiegata dall'odierna attrice non contiene alcuna contestazione in merito alla liquidazione dei danni dalla stessa sofferti nel periodo cui si riferisce l'accertamento contenuto nella sentenza, bensì risulta finalizzata a conseguire il maggior danno verificatosi successivamente al passaggio in giudicato della stessa.
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Sul punto, è pacifico in giurisprudenza che le obbligazioni di valore si trasformano in obbligazioni di valuta a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, con la conseguenza che, da tale momento, esse restano assoggettate alla disciplina prevista dall'art. 1224 c.c. e danno quindi diritto, qualora ne sia fornita la prova, al risarcimento del danno per la mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 5008/2005; Cass.
Civ., n. 5908/1998; Cass. Civ., n. 6356/1996).
Ugualmente destituita di fondamento risulta l'eccezione sollevata dai convenuti con riferimento all'asserita prescrizione del diritto di parte attrice.
Decisiva, in tal senso, risulta la circostanza che, successivamente alla pubblicazione della sentenza di accoglimento della propria richiesta di risarcimento dei danni, parte attrice abbia tempestivamente agito in executivis nei confronti del debitore e, a seguito della morte di quest'ultimo, dei suoi eredi, determinando l'interruzione del decorso del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2943 c.c., il quale ricollega il predetto effetto interruttivo alla notificazione, da parte del titolare del diritto, di qualsiasi atto che valga ad introdurre un giudizio, sia esso di cognizione, sia esso – come nel caso che ci occupa – di esecuzione.
Al riguardo, va aggiunto che il suddetto termine deve considerarsi tutt'ora interrotto ai sensi dell'art. 2945, comma 2 c.c., risultando ex actis che il procedimento esecutivo avviato da iscritto al n. 78/2003 R.G.E. Controparte_2
dell'intestato Tribunale, era pendente al momento dell'instaurazione del presente giudizio.
Ciò premesso e passando all'esame del merito della controversia, va rilevata l'infondatezza della domanda di parte attrice, la quale va, pertanto, rigettata per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
ha agito contro gli odierni convenuti al fine di sentirli Controparte_2
condannare al risarcimento dei danni asseritamente sofferti a causa della mancata immediata disponibilità della somma di denaro liquidata con la sentenza n. 59 dell'8/01/2003, commisurati alla differenza tra la percentuale degli interessi passivi pagati sulle somme prese a prestito dagli istituti bancari nel periodo successivo alla pubblicazione dell'anzidetto provvedimento ed il tasso degli interessi legali maturati sul credito ivi accertato.
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Occorre, pertanto, verificare se, nel caso di specie, ricorrano i requisiti cui la legge subordina la configurazione di un danno risarcibile nella forma del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.
Al riguardo, va ricordato che, in ambito civilistico, si discorre – tanto con riferimento alla responsabilità da inadempimento, quanto in relazione alla responsabilità extracontrattuale – di causalità materiale e causalità giuridica per indicare, rispettivamente, il nesso eziologico tra la condotta illecita e la lesione di un interesse giuridicamente rilevante (c.d. danno-evento) e quello tra la lesione dell'interesse ed il pregiudizio concretamente subito dal danneggiato (c.d. danno- conseguenza), occorrendo, ai fini della risarcibilità dello stesso, la prova di entrambi i profili anzidetti.
E' necessario, quindi, posto che l'esistenza del danno-evento può ritenersi non bisognevole di prova alla luce dell'accertamento contenuto nella sentenza emessa dall'intestato Tribunale in data 08/01/2003, verificare se risulti dimostrata, sulla scorta dei documenti versati in atti da parte attrice, la ricorrenza del danno- conseguenza, ovvero di un pregiudizio risarcibile ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Orbene, la disposizione citata definisce risarcibili unicamente i danni che costituiscano conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento o del ritardo.
Occorre quindi appurare, nel caso di specie, se sussista un nesso di consequenzialità diretta ed immediata tra l'inadempimento accertato nella summenzionata sentenza ed il ricorso al credito esterno da parte dell'odierna attrice.
Al riguardo va osservato che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova del maggior danno gravante sul creditore non è sufficiente che quest'ultimo produca documentazione da cui si evinca che, durante la mora del debitore, abbia fatto ricorso al credito bancario o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità, essendo altresì necessario dimostrare che, avuto riguardo alle dimensioni dell'impresa e all'entità del credito, il ricorso al credito esterno sia stato diretta conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo avrebbe comportato la destinazione della somma a parziale estinzione del debito assunto verso il finanziatore (vedi Cass. Civ., n. 22512 del 09/08/2021; vedi anche Cass. Civ.,
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n. 19499 del 16/07/2008).
Se così non fosse, infatti, si incoraggerebbe il possibile ricorso strumentale al credito bancario in funzione probatoria dell'entità del danno nel successivo giudizio di adempimento e risarcimento.
Orbene, parte attrice ha prodotto, a sostegno della propria domanda di risarcimento, una serie di estratti-conto riferibili a rapporti di debito-credito intercorrenti con diversi istituti di credito nel periodo successivo alla pubblicazione della sentenza n. 59 dell'8/01/2003, dai quali è desumibile l'esborso, in misura superiore al tasso di interesse stabilito nel predetto provvedimento, di somme a titolo di interessi passivi sui capitali presi a prestito.
Tuttavia, la valutazione circa la sussistenza del nesso eziologico tra i predetti esborsi e l'inadempimento è impedita dall'assenza di informazioni sull'attività economica svolta dalla società attrice nel lasso di tempo intercorrente tra la data dell'inadempimento e quella della pubblicazione della sentenza di accertamento del medesimo e, segnatamente, sulle ripercussioni che la mancata disponibilità della somma dovuta avrebbe avuto sulle scelte aziendali nel periodo considerato, con particolare riferimento al grado di esposizione debitoria e all'entità del ricorso al credito esterno.
Al riguardo, se è vero che l'attrice ha chiesto il risarcimento del maggior danno con riferimento al periodo successivo al 10/02/2003, è altresì vero che il fatto generatore del danno accertato in sentenza – rispetto al quale va vagliata l'esistenza del nesso di causalità – è collocato temporalmente in data 10/10/1991.
Infatti, la somma di cui l'attrice lamenta la mancata immediata disponibilità non è altro che la medesima somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale verificatosi nel 10/10/1991, alla quale sono stati applicati il coefficiente di rivalutazione dalla predetta data sino all'8/01/2003 e gli interessi medio tempore maturati.
Ne consegue che, in assenza di informazioni circa lo stato di salute dell'impresa e le modalità di impiego del denaro da parte della stessa nell'intervallo di tempo compreso tra la proposizione della domanda nei confronti di e la Persona_1
definizione del relativo procedimento, non è possibile ricostruire il supposto maggior danno come conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento, ma,
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al massimo, come conseguenza mediata ed indiretta, come tale inidonea a giustificarne il risarcimento.
Infatti, il ricorso al credito esterno nel periodo successivo al 10/02/2003 o meglio la circostanza che “ nell'esercizio dell'attività Parte_2
imprenditoriale nel corso degli anni sopra indicati, ha dovuto sopportare un maggior costo delle somme dovute alle banche rispetto agli interessi legali stabiliti dalla sentenza del
Tribunale di Barcellona P. G. per il periodo 1.7.2003/31.12.2016…”, potrebbe essere stato determinato dall'esigenza di reperire nuove risorse finanziarie per ulteriori investimenti, da mutate strategie aziendali, ovvero da sfavorevoli congiunture economiche verificatesi anteriormente alla suddetta data.
Altresì non provato risulta l'incasso, da parte degli odierni convenuti, della somma di euro 131.350,00 a titolo di importo dovuto dal in forza della Controparte_6 sentenza n. 659/2008 emessa dall'intestato Tribunale.
Invero, dai documenti versati in atti e, segnatamente, dalla dichiarazione resa al
Sindaco del predetto Comune dagli stessi convenuti in data 13/04/2012 – con la quale essi chiedevano che la liquidazione della superiore somma venisse eseguita in favore del solo – e dalla successiva determinazione dirigenziale n. Parte_3
125 del 17/04/2012, si evince che quest'ultimo è stato l'unico beneficiario del pagamento in oggetto.
In ogni caso indimostrato è rimasto l'assunto secondo cui “se fosse stato pagato il debito tempestivamente a seguito del precetto notificato il 7.8.2003 la soc.
[...]
non avrebbe dovuto subire il danno per euro 102.068,56 giacché avrebbe CP_2
investito il denaro ricevuto per eliminare le scoperture bancarie…”.
Né conducente al fine può essere addotta la CTP del 2.5.2017, in atti.
Ed infatti è noto che il mero richiamo o rinvio ad un documento esterno alla citazione, quale è la perizia di parte (CTP), non soddisfa i requisiti di validità della citazione, giacché l'atto giudiziale non può contenere un rinvio per relationem a documenti esterni la cui funzione suppletiva sarebbe quella di esplicitare il contenuto della citazione stessa. Sul punto la giurisprudenza è assolutamente pacifica in tale senso, ritenendo invalido il mero rinvio, per la individuazione degli atti costitutivi della domanda (art. 163, comma 3 n. 3 e 4 c.p.c.), alla relazione peritale di parte (ex multis, Trib. Reggio Emilia 7.9.2020; Trib. Napoli Nord
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5.6.2020; Trib. Velletri 18.6.2019; Trib. Roma 20.2.2019; Trib. Bologna 31.1.2018; Trib.
Napoli Nord 6.4.2018 e Trib. Napoli 13.1.2017; Trib. Roma 12.6.2016).
Ciò in quanto tale tecnica espositiva si pone in aperta violazione dell'art. 163, comma 3, n. 3 e (soprattutto) 4 c.p.c., dal momento che l'atto giudiziale deve essere autosufficiente e contenere nella sua interezza gli elementi strutturali richiesti dalla norma su richiamata, tra i quali, per quanto qui interessa, la determinazione del danno evento e del danno conseguenza con dimostrazione del nesso causale e conseguente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda spiegata rispetto al caso sottoposto al vaglio del Giudice che, in mancanza, non può che ritenere non assolto l'onere probatorio a carico dell'attore e la inammissibilità della domanda.
Alla luce delle suesposte ragioni e, in particolare, dell'assenza di sufficienti elementi di prova in ordine all'esistenza del nesso eziologico tra l'illecito accertato in sentenza ed il maggior danno che parte attrice assume di aver subito nel periodo successivo alla pubblicazione della stessa, è di tutta evidenza l'inutilità delle richieste istruttorie formulate da quest'ultima e, segnatamente, della C.T.U. contabile volta ad appurare la sussistenza e l'effettivo ammontare del suddetto danno che avrebbe peraltro natura esplorativa anche per la carenza di prova documentale di cui detto, che possa giustificare detta attività istruttoria.
3. Con nota datata 18/11/2022 parte attrice ha dedotto che “il credito della
[...]
è stato soddisfatto da recente in sede di procedura esecutiva Controparte_2
immobiliare n.78/2003 RGE, che è stata estinta, per cui chiede un breve rinvio sia per completare il calcolo dei danni subiti dalla società attrice, sia per avviare trattative di un bonario componimento della controversia”, pur insistendo “… nelle argomentazioni e domande formulate nella citazione del 21.9.2017, nell'atto di riassunzione del 4.7.2018” e formulando nelle successive note conclusive del 22/02/2024 le seguenti deduzioni secondo cui “…i maggiori costi sostenuti dalla Controparte_2
rispetto agli interessi legali stabiliti dalla sentenza, per il periodo 01.01.2017/26.5.2022, ammontano ad € 14.362,00 che vanno, dunque, sommati a quelli del periodo
01.7.2003/31.12.2016, per l'importo di € 102.068,56, con un totale complessivo di €
116.430,56”. Dei convenuti solo la difesa di nelle note conclusive Controparte_1
del 26.02.2024 dava atto che “… nel corso della procedura esecutiva l'attrice/creditrice sia stata integralmente soddisfatta per il credito azionato”. Pag. 11 a 13 R. G. n. 20053 / 2018
Ciò precisato, la circostanza appare irrilevante ai fini del giudizio sia perché non appare determinata la somma con cui l'attrice è stata soddisfatta per valutare se con essa fosse stato o meno corrisposto quanto qui preteso e considerato che la stessa parte attrice anche nelle note scritte da ultimo depositate ha insistito “…nelle domande ed argomentazioni proposte nella citazione del 21.9.2017, nell'atto di riassunzione del 4.7.2018, nelle successive memorie ex art. 183, VI comma cpc, nn.1, 2 e 3, rispettivamente del 9.4.2019, dell'8.5.2019 e del 25.5.2019, nonché nelle note conclusive del
21/22.2.2024”, non si può che procedere al rigetto della domanda spiegata da contro , Controparte_2 Controparte_1 CP_3 [...]
e , in quanto destituita di fondamento per mancata prova Parte_1 CP_4
sia dell'an sia del quantum.
4. Le spese vanno poste a carico dell'odierna attrice in favore dei citati convenuti, nella misura liquidata in dispositivo in corrispondenza dei valori minimi delle tariffe vigenti ex D. M. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di riferimento individuato in quello fino al valore di €. 260000 per quanto dichiarato dall'attore stesso, alla pluralità di parti coinvolte pur con posizione processuale di ciascuna nonché alla scarsa complessità delle questioni trattate e con aumento del 30% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale, ex art. 4 comma 2), surrogando lo Stato, alle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Quanto alla posizione di AJ VA, in relazione alla quale va dichiarata cessata la materia del contendere, si ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., sussistendo gravi ed eccezionali ragioni a fondamento di detta statuizione.
Risulta, infatti, che la proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio nei confronti di AJ VA derivi dall'incolpevole affidamento riposto dall'attrice sulla veridicità della dichiarazione resa da parte convenuta al
Comune di in data 13/04/2012, nella quale quest'ultima si riferiva a sé stessa CP_6
come erede di . Persona_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G. 20053/2018, così provvede:
Pag. 12 a 13 R. G. n. 20053 / 2018
– DICHIARA la contumacia di;
CP_4
– DICHIARA la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda proposta da
contro
AJ VA Controparte_2
– RIGETTA la domanda proposta da nei Controparte_2
confronti dei residui convenuti;
– CONDANNA al pagamento delle spese di Controparte_2
lite ai convenuti , e Controparte_1 Parte_1 CP_3
liquidate complessivamente, secondo i criteri indicati e fra essi in parti uguali, in euro 9.167,60 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge, con surroga dello Stato alle parti ammesse al gratuito patrocinio ( e;
Parte_1 CP_3
– COMPENSA le spese di giudizio tra parte attrice e AJ VA.
Così deciso in Barcellona P.G. il 26/05/2025.
Il G.I. in funzione di Giudice unico on.
Dott. Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20053/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente da: avv. Aurelio Maiorana nell'interesse di;
avv. Controparte_1
Claudia Alberto per AJ VA;
avv. Pietro Carrozza per Controparte_2
sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi
[...] dell'art. 127 ter c.p.c. in data 29/01/2025 (fissata per discussione ex art. 281 sexies cpc, come da provvedimento del 13/07/2023 poi reiterato), pronuncia la seguente
SENTENZA tra
P. IVA in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., Via Fosse
Ardeatine n. 6, presso lo studio degli avv.ti Pietro Carrozza, Francesco Carrozza e
Carlo Carrozza, i quali la rappresentano e difendono come da procura in atti;
attrice
CONTRO
, C.F. , in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Milazzo, Via Risorgimento n. 142, Persona_1 presso lo studio dell'avv. Aurelio Maiorana, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
E CONTRO
C.F. (ammesso al PSS con delibera del CP_3 C.F._2
5/04/2022 n. 07/2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P. G.);
, C.F. ammesso al PSS con delibera del Parte_1 C.F._3
15/01/2019 n. 02/2019 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P. G.) e
JN AN, C.F. , elettivamente domiciliati in C.F._4
Barcellona P.G., Via Kennedy n. 133, presso lo studio dell'avv. Claudia Alberto, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
convenuti
E CONTRO
, C.F. , in qualità di legale CP_4 C.F._5 rappresentante della figlia;
Persona_2
convenuto contumace
Oggetto: risarcitorio – responsabilità da inadempimento
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In fatto ed in diritto
1. Con atto di citazione del 21/09/2017, conveniva in Controparte_2
giudizio AJ VA, , , CP_3 Parte_1 CP_4
e esponendo che, con sentenza n. 59 Controparte_1 Controparte_5
dell'8/01/2003, pubblicata il 10/02/2003, il Tribunale di Barcellona P.G. condannava al risarcimento dei danni subiti da in Persona_1 Controparte_2 conseguenza dell'inadempimento contrattuale del primo, liquidati nell'importo di euro 84.350,61, con rivalutazione monetaria dal 10/10/1991 alla data di pubblicazione della sentenza e con interessi legali su detto importo via via rivalutato, di anno in anno, dal 10/10/1991 all'effettivo pagamento, nonché alla rifusione delle spese giudiziali, quantificate in euro 7.746,85, oltre accessori;
precisava quindi che, non avendo il debitore provveduto al pagamento della suddetta somma, era avviato, dinanzi all'intestato Tribunale, il procedimento esecutivo ai fini del recupero coattivo della stessa, iscritto al n. 78/2003 R.G.E. e successivamente proseguito nei confronti degli eredi di a seguito Persona_1
della morte di quest'ultimo. Precisava poi che, nonostante l'esperimento della procedura esecutiva, non riusciva ad ottenere l'integrale Controparte_2
soddisfazione del propria pretesa, trovandosi costretta a ricorrere al credito bancario al fine di far fronte alla mancata disponibilità della somma dovuta e subendo, pertanto, ingenti danni economici, commisurati alla differenza tra gli interessi passivi maturati sulle somme prese in prestito dagli istituti di credito ed il tasso degli interessi legali stabilito in sentenza.
Ciò premesso, l'attrice riconduceva detti danni alla condotta inadempiente degli odierni convenuti, deducendo la responsabilità contrattuale di questi ultimi ai sensi degli artt. 1223 e 1224 c.c., per non avere gli stessi adempiuto all'obbligo di pagare il debito scaturente dalla sentenza emessa dall'intestato Tribunale in data 08/01/2003.
A supporto della propria tesi, adduceva che, nelle more Controparte_2
della summenzionata procedura esecutiva, i convenuti avevano incassato, in qualità di creditori del una somma pari ad euro 131.350,00, senza Controparte_6 tuttavia farne menzione alla società procedente.
Aggiungeva che tale circostanza risultava provata dall'esito del procedimento di esecuzione forzata avviato dalla stessa società nei confronti dell'ente comunale
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quale terzo pignorato, il quale era stato dichiarato estinto dall'organo giudicante a seguito dell'accertamento che il suddetto pagamento era stato eseguito precedentemente alla notifica dell'atto di pignoramento, non residuando pertanto alcun debito in capo al Comune.
Ciò posto, la società attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1.-
Condannare i convenuti in solido, o pro quota ereditaria, al pagamento di euro 102.068,56 in favore della società a titolo di risarcimento danni per la Controparte_2
persistente morosità nel pagare il debito in conformità al calcolo della perizia 2.5.2017 dello studio per il periodo 1.7.2003-31.12.2016, con gli interessi e rivalutazione dalla Per_3
domanda al soddisfo;
o nella misura che sarà ritenuta giusta ed equa;
2.- Condannare i convenuti in solido, ed in subordine, pro quota ereditaria, al risarcimento dei danni in favore della società per il periodo successivo al 31.12.2016, con Controparte_2 interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
3.- Se necessario, disporre consulenza tecnica contabile: a) per accertare che i danni subiti dalla società attrice ammontano sino al
31.12.2016 ad euro 102.068,56, in virtù della perizia e degli estratti conti allegati Per_3
alla suddetta consulenza;
b) per accertare i danni subiti e subendi dal 1.1.2017 sino alla decisione;
4.- In subordine, condannare i convenuti in solido o pro quota al risarcimento del danno in via equitativa, essendo evidente il danno causato alla società attrice dal persistente inadempimento agli obblighi assunti quali eredi del sig. ; 5.- Condannare tutti Persona_1
i convenuti in solido al pagamento delle spese e compensi del giudizio”.
Si costituivano in giudizio , e Controparte_1 CP_3 Parte_1
AJ VA, i quali deducevano, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda attorea, la cui proposizione sarebbe risultata preclusa dalla mancata impugnazione del capo della sentenza n. 59 dell'8/01/2003 relativo alla quantificazione del danno ed al conseguente passaggio in giudicato della stessa.
AJ VA, inoltre, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, per avere ella rinunciato all'eredità del de cuius con verbale del Persona_1
23/10/2009.
Nel merito, i convenuti asserivano che nessuna condotta inadempiente fosse loro imputabile, sia perché essi non avrebbero incassato alcuna somma, in qualità di eredi di , nelle more della procedura esecutiva promossa nei loro Persona_1
confronti dall'attore, sia perché la predisposizione, in favore del creditore, di
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adeguati strumenti normativi funzionalizzati al recupero della somma pretesa impedirebbe a quest'ultimo di pretendere la soddisfazione del proprio credito al di fuori dell'ambito operativo dei medesimi.
In via subordinata, i convenuti eccepivano l'avvenuta prescrizione del diritto fatto valere da controparte, atteso che il relativo termine avrebbe iniziato a decorrere – senza che, medio tempore, fosse intervenuto un fatto idoneo ad interromperne il decorso – a partire dalla pubblicazione della sentenza in data 10/02/2003.
Chiedevano, infine, che, all'esito del rigetto della domanda attorea, fosse disposto il pagamento, in proprio favore, delle spese e dei compensi di giudizio.
Successivamente, con decreto del 14/06/2018, era riconosciuta la competenza della
Sezione distaccata di con onere a carico della parte più diligente di CP_6
riassumere il giudizio dinanzi alla medesima.
A detto incombente provvedeva parte attrice, con atto di citazione in riassunzione notificato in data 04/07/2018, avendo ella interesse alla prosecuzione del giudizio.
L'attore ribadiva la propria posizione processuale e si riportava alle conclusioni già rassegnate nei confronti dei convenuti , Controparte_1 CP_3 [...]
e , dichiarando di rinunciare alle domande proposte Parte_1 CP_4
contro e AJ VA. Controparte_5
Chiedeva, inoltre, con riferimento alla posizione di quest'ultima, che fosse disposta la compensazione delle spese processuali, in quanto la stessa, con dichiarazione resa al Comune di in data 13/04/2012 – anteriormente, quindi, CP_6
all'instaurazione del procedimento oggetto di riassunzione – avrebbe affermato di essere erede del sig. , inducendo conseguentemente in errore Persona_1
l'odierna attrice, la quale avrebbe incolpevolmente ignorato che la convenuta aveva già rinunciato all'eredità del de cuius.
Così riassunto ed iscritto al n. R.G. 20053/2018, il processo proseguiva con la costituzione dei convenuti, i quali si riportavano alle domande ed eccezioni in precedenza formulate.
In particolare, AJ VA, ribadendo la propria carenza di legittimazione passiva, chiedeva, in via principale, di essere estromessa dal presente giudizio, con condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi di causa.
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Non si costituiva . CP_4
Istruita in via documentale, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 5/11/2020 e poi era disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc adempimento rimesso all'udienza del 24.04.2025 svolta con modalità scritta in assenza delle parti e così incamerata in decisione.
2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , citato nel CP_4 presente giudizio in qualità di legale rappresentante di Persona_2
, per non essersi egli costituito nonostante la regolare notifica
[...]
dell'atto di citazione, avvenuta in data 09/07/2018.
Occorre, poi, rilevare l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa azionata da nei confronti di AJ Controparte_2
VA.
Al riguardo, si osserva che, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione. In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale” (vedi Cass. Civ., n. 1257 del 17/01/2023).
Nel caso di specie, dalle conclusioni rassegnate, rispettivamente, dall'attrice e dalla convenuta si evince che né l'una, né l'altra hanno interesse ad una pronuncia sul merito della controversia.
Ed infatti, la prima ha, infatti, affermato di voler “rinunciare alla domanda” spiegata nei confronti della seconda, mentre quest'ultima ha chiesto di essere estromessa dal giudizio a causa della propria carenza di legittimazione passiva, subordinando
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l'esame delle censure attinenti al merito della controversia all'eventuale rigetto dell'anzidetta richiesta.
Sul punto, occorre precisare, innanzitutto, che la “rinuncia alla domanda” di parte attrice, da qualificarsi più correttamente come rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. – non costituendo essa una semplice riduzione della pretesa azionata, bensì una vera e propria manifestazione di volontà di non proseguire il giudizio nei confronti della convenuta – implica non solo il conferimento di una procura speciale al difensore del rinunciante, ma anche l'accettazione della parte nei cui confronti la domanda è stata proposta. Accettazione che, nel caso che ci occupa, non è avvenuta.
Con riguardo, invece, alla richiesta di estromissione formulata da parte convenuta, va rilevato che il predetto istituto, disciplinato dagli artt. 108 e 109 c.p.c., trova applicazione unicamente in due ipotesi: in favore del garantito, qualora il garante comparisca in giudizio ed accetti di assumere la causa in luogo del primo;
in favore dell'obbligato che si dichiari pronto ad eseguire una determinata prestazione in favore di chi, tra i soggetti che assumono di esserne titolari, ne abbia effettivamente diritto.
Sulla scorta delle suesposte ragioni e, segnatamente, della carenza dei presupposti per l'operatività degli istituti richiamati dalle parti e del disinteresse alla prosecuzione del giudizio dalle medesime manifestato, va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda spiegata da nei confronti di AJ VA. Controparte_2
Passando all'esame delle eccezioni articolate dai convenuti, occorre prendere posizione, innanzitutto, sull'asserita improponibilità dell'azione spiegata da parte attrice, la quale deriverebbe dalla mancata impugnazione del capo della sentenza n.
59 dell'8/01/2003 relativo alla quantificazione del danno risarcibile.
L'eccezione in parola risulta infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Va osservato, infatti, che l'azione spiegata dall'odierna attrice non contiene alcuna contestazione in merito alla liquidazione dei danni dalla stessa sofferti nel periodo cui si riferisce l'accertamento contenuto nella sentenza, bensì risulta finalizzata a conseguire il maggior danno verificatosi successivamente al passaggio in giudicato della stessa.
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Sul punto, è pacifico in giurisprudenza che le obbligazioni di valore si trasformano in obbligazioni di valuta a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, con la conseguenza che, da tale momento, esse restano assoggettate alla disciplina prevista dall'art. 1224 c.c. e danno quindi diritto, qualora ne sia fornita la prova, al risarcimento del danno per la mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 5008/2005; Cass.
Civ., n. 5908/1998; Cass. Civ., n. 6356/1996).
Ugualmente destituita di fondamento risulta l'eccezione sollevata dai convenuti con riferimento all'asserita prescrizione del diritto di parte attrice.
Decisiva, in tal senso, risulta la circostanza che, successivamente alla pubblicazione della sentenza di accoglimento della propria richiesta di risarcimento dei danni, parte attrice abbia tempestivamente agito in executivis nei confronti del debitore e, a seguito della morte di quest'ultimo, dei suoi eredi, determinando l'interruzione del decorso del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2943 c.c., il quale ricollega il predetto effetto interruttivo alla notificazione, da parte del titolare del diritto, di qualsiasi atto che valga ad introdurre un giudizio, sia esso di cognizione, sia esso – come nel caso che ci occupa – di esecuzione.
Al riguardo, va aggiunto che il suddetto termine deve considerarsi tutt'ora interrotto ai sensi dell'art. 2945, comma 2 c.c., risultando ex actis che il procedimento esecutivo avviato da iscritto al n. 78/2003 R.G.E. Controparte_2
dell'intestato Tribunale, era pendente al momento dell'instaurazione del presente giudizio.
Ciò premesso e passando all'esame del merito della controversia, va rilevata l'infondatezza della domanda di parte attrice, la quale va, pertanto, rigettata per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
ha agito contro gli odierni convenuti al fine di sentirli Controparte_2
condannare al risarcimento dei danni asseritamente sofferti a causa della mancata immediata disponibilità della somma di denaro liquidata con la sentenza n. 59 dell'8/01/2003, commisurati alla differenza tra la percentuale degli interessi passivi pagati sulle somme prese a prestito dagli istituti bancari nel periodo successivo alla pubblicazione dell'anzidetto provvedimento ed il tasso degli interessi legali maturati sul credito ivi accertato.
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Occorre, pertanto, verificare se, nel caso di specie, ricorrano i requisiti cui la legge subordina la configurazione di un danno risarcibile nella forma del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.
Al riguardo, va ricordato che, in ambito civilistico, si discorre – tanto con riferimento alla responsabilità da inadempimento, quanto in relazione alla responsabilità extracontrattuale – di causalità materiale e causalità giuridica per indicare, rispettivamente, il nesso eziologico tra la condotta illecita e la lesione di un interesse giuridicamente rilevante (c.d. danno-evento) e quello tra la lesione dell'interesse ed il pregiudizio concretamente subito dal danneggiato (c.d. danno- conseguenza), occorrendo, ai fini della risarcibilità dello stesso, la prova di entrambi i profili anzidetti.
E' necessario, quindi, posto che l'esistenza del danno-evento può ritenersi non bisognevole di prova alla luce dell'accertamento contenuto nella sentenza emessa dall'intestato Tribunale in data 08/01/2003, verificare se risulti dimostrata, sulla scorta dei documenti versati in atti da parte attrice, la ricorrenza del danno- conseguenza, ovvero di un pregiudizio risarcibile ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Orbene, la disposizione citata definisce risarcibili unicamente i danni che costituiscano conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento o del ritardo.
Occorre quindi appurare, nel caso di specie, se sussista un nesso di consequenzialità diretta ed immediata tra l'inadempimento accertato nella summenzionata sentenza ed il ricorso al credito esterno da parte dell'odierna attrice.
Al riguardo va osservato che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova del maggior danno gravante sul creditore non è sufficiente che quest'ultimo produca documentazione da cui si evinca che, durante la mora del debitore, abbia fatto ricorso al credito bancario o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità, essendo altresì necessario dimostrare che, avuto riguardo alle dimensioni dell'impresa e all'entità del credito, il ricorso al credito esterno sia stato diretta conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo avrebbe comportato la destinazione della somma a parziale estinzione del debito assunto verso il finanziatore (vedi Cass. Civ., n. 22512 del 09/08/2021; vedi anche Cass. Civ.,
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n. 19499 del 16/07/2008).
Se così non fosse, infatti, si incoraggerebbe il possibile ricorso strumentale al credito bancario in funzione probatoria dell'entità del danno nel successivo giudizio di adempimento e risarcimento.
Orbene, parte attrice ha prodotto, a sostegno della propria domanda di risarcimento, una serie di estratti-conto riferibili a rapporti di debito-credito intercorrenti con diversi istituti di credito nel periodo successivo alla pubblicazione della sentenza n. 59 dell'8/01/2003, dai quali è desumibile l'esborso, in misura superiore al tasso di interesse stabilito nel predetto provvedimento, di somme a titolo di interessi passivi sui capitali presi a prestito.
Tuttavia, la valutazione circa la sussistenza del nesso eziologico tra i predetti esborsi e l'inadempimento è impedita dall'assenza di informazioni sull'attività economica svolta dalla società attrice nel lasso di tempo intercorrente tra la data dell'inadempimento e quella della pubblicazione della sentenza di accertamento del medesimo e, segnatamente, sulle ripercussioni che la mancata disponibilità della somma dovuta avrebbe avuto sulle scelte aziendali nel periodo considerato, con particolare riferimento al grado di esposizione debitoria e all'entità del ricorso al credito esterno.
Al riguardo, se è vero che l'attrice ha chiesto il risarcimento del maggior danno con riferimento al periodo successivo al 10/02/2003, è altresì vero che il fatto generatore del danno accertato in sentenza – rispetto al quale va vagliata l'esistenza del nesso di causalità – è collocato temporalmente in data 10/10/1991.
Infatti, la somma di cui l'attrice lamenta la mancata immediata disponibilità non è altro che la medesima somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale verificatosi nel 10/10/1991, alla quale sono stati applicati il coefficiente di rivalutazione dalla predetta data sino all'8/01/2003 e gli interessi medio tempore maturati.
Ne consegue che, in assenza di informazioni circa lo stato di salute dell'impresa e le modalità di impiego del denaro da parte della stessa nell'intervallo di tempo compreso tra la proposizione della domanda nei confronti di e la Persona_1
definizione del relativo procedimento, non è possibile ricostruire il supposto maggior danno come conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento, ma,
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al massimo, come conseguenza mediata ed indiretta, come tale inidonea a giustificarne il risarcimento.
Infatti, il ricorso al credito esterno nel periodo successivo al 10/02/2003 o meglio la circostanza che “ nell'esercizio dell'attività Parte_2
imprenditoriale nel corso degli anni sopra indicati, ha dovuto sopportare un maggior costo delle somme dovute alle banche rispetto agli interessi legali stabiliti dalla sentenza del
Tribunale di Barcellona P. G. per il periodo 1.7.2003/31.12.2016…”, potrebbe essere stato determinato dall'esigenza di reperire nuove risorse finanziarie per ulteriori investimenti, da mutate strategie aziendali, ovvero da sfavorevoli congiunture economiche verificatesi anteriormente alla suddetta data.
Altresì non provato risulta l'incasso, da parte degli odierni convenuti, della somma di euro 131.350,00 a titolo di importo dovuto dal in forza della Controparte_6 sentenza n. 659/2008 emessa dall'intestato Tribunale.
Invero, dai documenti versati in atti e, segnatamente, dalla dichiarazione resa al
Sindaco del predetto Comune dagli stessi convenuti in data 13/04/2012 – con la quale essi chiedevano che la liquidazione della superiore somma venisse eseguita in favore del solo – e dalla successiva determinazione dirigenziale n. Parte_3
125 del 17/04/2012, si evince che quest'ultimo è stato l'unico beneficiario del pagamento in oggetto.
In ogni caso indimostrato è rimasto l'assunto secondo cui “se fosse stato pagato il debito tempestivamente a seguito del precetto notificato il 7.8.2003 la soc.
[...]
non avrebbe dovuto subire il danno per euro 102.068,56 giacché avrebbe CP_2
investito il denaro ricevuto per eliminare le scoperture bancarie…”.
Né conducente al fine può essere addotta la CTP del 2.5.2017, in atti.
Ed infatti è noto che il mero richiamo o rinvio ad un documento esterno alla citazione, quale è la perizia di parte (CTP), non soddisfa i requisiti di validità della citazione, giacché l'atto giudiziale non può contenere un rinvio per relationem a documenti esterni la cui funzione suppletiva sarebbe quella di esplicitare il contenuto della citazione stessa. Sul punto la giurisprudenza è assolutamente pacifica in tale senso, ritenendo invalido il mero rinvio, per la individuazione degli atti costitutivi della domanda (art. 163, comma 3 n. 3 e 4 c.p.c.), alla relazione peritale di parte (ex multis, Trib. Reggio Emilia 7.9.2020; Trib. Napoli Nord
Pag. 10 a 13 R. G. n. 20053 / 2018
5.6.2020; Trib. Velletri 18.6.2019; Trib. Roma 20.2.2019; Trib. Bologna 31.1.2018; Trib.
Napoli Nord 6.4.2018 e Trib. Napoli 13.1.2017; Trib. Roma 12.6.2016).
Ciò in quanto tale tecnica espositiva si pone in aperta violazione dell'art. 163, comma 3, n. 3 e (soprattutto) 4 c.p.c., dal momento che l'atto giudiziale deve essere autosufficiente e contenere nella sua interezza gli elementi strutturali richiesti dalla norma su richiamata, tra i quali, per quanto qui interessa, la determinazione del danno evento e del danno conseguenza con dimostrazione del nesso causale e conseguente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda spiegata rispetto al caso sottoposto al vaglio del Giudice che, in mancanza, non può che ritenere non assolto l'onere probatorio a carico dell'attore e la inammissibilità della domanda.
Alla luce delle suesposte ragioni e, in particolare, dell'assenza di sufficienti elementi di prova in ordine all'esistenza del nesso eziologico tra l'illecito accertato in sentenza ed il maggior danno che parte attrice assume di aver subito nel periodo successivo alla pubblicazione della stessa, è di tutta evidenza l'inutilità delle richieste istruttorie formulate da quest'ultima e, segnatamente, della C.T.U. contabile volta ad appurare la sussistenza e l'effettivo ammontare del suddetto danno che avrebbe peraltro natura esplorativa anche per la carenza di prova documentale di cui detto, che possa giustificare detta attività istruttoria.
3. Con nota datata 18/11/2022 parte attrice ha dedotto che “il credito della
[...]
è stato soddisfatto da recente in sede di procedura esecutiva Controparte_2
immobiliare n.78/2003 RGE, che è stata estinta, per cui chiede un breve rinvio sia per completare il calcolo dei danni subiti dalla società attrice, sia per avviare trattative di un bonario componimento della controversia”, pur insistendo “… nelle argomentazioni e domande formulate nella citazione del 21.9.2017, nell'atto di riassunzione del 4.7.2018” e formulando nelle successive note conclusive del 22/02/2024 le seguenti deduzioni secondo cui “…i maggiori costi sostenuti dalla Controparte_2
rispetto agli interessi legali stabiliti dalla sentenza, per il periodo 01.01.2017/26.5.2022, ammontano ad € 14.362,00 che vanno, dunque, sommati a quelli del periodo
01.7.2003/31.12.2016, per l'importo di € 102.068,56, con un totale complessivo di €
116.430,56”. Dei convenuti solo la difesa di nelle note conclusive Controparte_1
del 26.02.2024 dava atto che “… nel corso della procedura esecutiva l'attrice/creditrice sia stata integralmente soddisfatta per il credito azionato”. Pag. 11 a 13 R. G. n. 20053 / 2018
Ciò precisato, la circostanza appare irrilevante ai fini del giudizio sia perché non appare determinata la somma con cui l'attrice è stata soddisfatta per valutare se con essa fosse stato o meno corrisposto quanto qui preteso e considerato che la stessa parte attrice anche nelle note scritte da ultimo depositate ha insistito “…nelle domande ed argomentazioni proposte nella citazione del 21.9.2017, nell'atto di riassunzione del 4.7.2018, nelle successive memorie ex art. 183, VI comma cpc, nn.1, 2 e 3, rispettivamente del 9.4.2019, dell'8.5.2019 e del 25.5.2019, nonché nelle note conclusive del
21/22.2.2024”, non si può che procedere al rigetto della domanda spiegata da contro , Controparte_2 Controparte_1 CP_3 [...]
e , in quanto destituita di fondamento per mancata prova Parte_1 CP_4
sia dell'an sia del quantum.
4. Le spese vanno poste a carico dell'odierna attrice in favore dei citati convenuti, nella misura liquidata in dispositivo in corrispondenza dei valori minimi delle tariffe vigenti ex D. M. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di riferimento individuato in quello fino al valore di €. 260000 per quanto dichiarato dall'attore stesso, alla pluralità di parti coinvolte pur con posizione processuale di ciascuna nonché alla scarsa complessità delle questioni trattate e con aumento del 30% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale, ex art. 4 comma 2), surrogando lo Stato, alle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Quanto alla posizione di AJ VA, in relazione alla quale va dichiarata cessata la materia del contendere, si ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., sussistendo gravi ed eccezionali ragioni a fondamento di detta statuizione.
Risulta, infatti, che la proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio nei confronti di AJ VA derivi dall'incolpevole affidamento riposto dall'attrice sulla veridicità della dichiarazione resa da parte convenuta al
Comune di in data 13/04/2012, nella quale quest'ultima si riferiva a sé stessa CP_6
come erede di . Persona_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G. 20053/2018, così provvede:
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– DICHIARA la contumacia di;
CP_4
– DICHIARA la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda proposta da
contro
AJ VA Controparte_2
– RIGETTA la domanda proposta da nei Controparte_2
confronti dei residui convenuti;
– CONDANNA al pagamento delle spese di Controparte_2
lite ai convenuti , e Controparte_1 Parte_1 CP_3
liquidate complessivamente, secondo i criteri indicati e fra essi in parti uguali, in euro 9.167,60 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge, con surroga dello Stato alle parti ammesse al gratuito patrocinio ( e;
Parte_1 CP_3
– COMPENSA le spese di giudizio tra parte attrice e AJ VA.
Così deciso in Barcellona P.G. il 26/05/2025.
Il G.I. in funzione di Giudice unico on.
Dott. Francesco Montera
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