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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione seconda civile
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6349 del R.G.A.C. dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NT AC nel cui studio, a Melito Porto Salvo (RC) via Roma n.7, elettivamente domicilia, come da procura in atti
-Opponente-
E
(C.F. ) rappresentata e difesa nel presente giudizio Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Giancarlo Murolo, ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo, sito a Reggio
Calabria, in Via De Nava n. 116
-Opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1420/2019, emesso da Tribunale di Catanzaro il 19 ottobre 2020.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'odierna udienza del 24.10.2025 sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in Parte_1 epigrafe, con il quale gli è stato ordinato il pagamento, in favore dell'opposta, di € 26.633,00 - oltre interessi e spese della procedura monitoria - a titolo di rimborso di crediti professionali, per come espressamente concordato dalle parti mediante la stipula di una scrittura privata datata 26.03.2019. Pag. 1 a 8 A fondamento dell'opposizione ha dedotto l'inefficacia/nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione di norme imperative quali l'art. 1186 c.c., invocato dal creditore in assenza dei presupposti di fatto e diritto previsti ai fini della decadenza del beneficio del termine, oltre che dell'art. 1373 c.c., poiché l'odierna opposta ha esercitato il proprio diritto di recesso dalla scrittura privata sottoscritta con il debitore, seppure in assenza di un'espressa previsione che contemplasse tale possibilità.
Ha, quindi, eccepito l'inammissibilità dell'azione monitoria in quanto mancante del presupposto dell'esigibilità del credito per non essere il debitore decaduto dal beneficio del termine dilatorio concessogli per il pagamento della somma dovuta.
2. Instaurato il contraddittorio, si è costituita , evidenziando l'infondatezza Controparte_1 degli argomenti ex adverso dedotti e ribadendo la legittimità della propria pretesa creditoria, dal momento che, a fronte di un debito pari ad € 28.663,00 e di un pianto di rateizzazione concordato, aveva versato soltanto degli acconti di € 1.500,00 in data 14.06.2019 ed € 1.000,00 in data Parte_1
29.01.2020, così dimostrando di versare in uno stato di grave difficoltà economica, tale da legittimare, ai sensi dell'art.1186 c.c., la sua richiesta di adempimento integrale dell'obbligazione dovuta, ammontante al netto delle somme già incassate ad € 25.663,00.
3. La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 24.10.2025 è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stabiliti nelle forme di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
4. L'opposizione è parzialmente fondata e deve trovare accoglimento nei limiti che seguono.
5. Giova, innanzitutto, rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, ma un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - mentre l'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto - ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(per tutte, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre 2015,
n. 21101), il quale ha, in particolare, l'onere di provare l'esistenza e la misura del credito azionato nella fase monitoria, mentre, spetterà al debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito, contestando specificamente i fatti dedotti
Pag. 2 a 8 dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della loro generica contestazione. (Cass.
Civ. n. 12765/2007).
Di conseguenza, l'opponente (sostanziale convenuto) a fronte di un'allegazione chiara ed articolata in punto di fatto dall'attore/opposto, non può limitarsi ad una contestazione generica, ma ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. ( cfr. in tal senso Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno
2022, n. 20597, ma ex plurimis anche Tribunale Roma sez. XVII, 02/08/2019, (ud. 30/07/2019, dep.
02/08/2019), n.15979)
6. Nel caso di specie, la signora ha fornito prova del diritto azionato in giudizio, CP_1 producendo già nel fascicolo del monitorio la scrittura privata del 26.03.2019, dalla quale si evince non solo la sussistenza del rapporto professionale che legava le parti, ma anche il riconoscimento di debito da parte dell'avv. che ha chiesto ed ottenuto dalla cliente a titolo di acconto cospicue Parte_1 somme di denaro somme risultate, poi, di molto eccedenti rispetto alle effettive prestazioni legali rese.
Più in particolare, in detto accordo le parti hanno definito ogni loro rapporto e pretesa, riconoscendo il legale che le somme confluite sul suo conto avrebbero dovuto essere restituite nei seguenti termini:
“l'avvocato riconosce di essere ancora debitore nei confronti della Parte_1 sig.ra della somma di euro 28.163,00, già decurtate le somme restituite dal professionista pari CP_1 ad € 26.112.00, e propone a definizione dell'estinzione del citato debito, un pagamento dilazionato in
4 rate, cosi meglio specificato: - pagamento, esclusivamente con bonifico o assegno a favore di
di euro 7.000,00 con scadenza 28.4.2019 - pagamento, esclusivamente con Controparte_1 bonifico o assegno a favore di di euro 7.000,00 con scadenza 31.05.2019. - Controparte_1 pagamento, esclusivamente con bonifico o assegno a favore di , di euro 7.000,00 Controparte_1 con scadenza 30.06.2019. - pagamento, esclusivamente con bonifico o assegno a favore di
[...]
, di euro 7 163,00 con scadertza30.07.2019. B) la sig.ra nella sua qualità di CP_1 CP_1 creditrice, accetta la proposta di definizione per come formulata dal debitore”.
7. Deduce, tuttavia, l'opposta che il debitore non ha adempiuto agli obblighi assunti, tanto è vero che non ha rispettato le scadenze del 28.04.2019 e del 31.05.2019, limitandosi ad eseguire soltanto un parziale pagamento risalente al 14.05.2019 di € 1.500,00, per come risulta dalla ricevuta del bonifico in atti. Per tali motivi, in data 16.05.2019, gli ha inoltrato una formale diffida contestando l'omesso versamento della prima rata nei termini pattuiti e comunicando la sua intenzione di volersi avvalere della clausola di decadenza dal beneficio del termine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
Pag. 3 a 8 1186 c.c., così rivendicando, nel termine di sette giorni dal ricevimento di detto avviso, il pagamento dell'intero importo dovuto.
L'opponente contesta la carenza dei presupposti tassativamente richiesti dall'art. 1186 c..c. precisando che il creditore può invocare la norma in oggetto solo quando risulti provato lo stato di insolvenza del debitore - inteso quale situazione di dissesto economico tale da poter rendere verosimile l'impossibilità, per quest'ultimo, di far fronte alle proprie obbligazioni - e non come nel caso di specie a fronte di un mero inadempimento dell'obbligazione, ragion per cui essendo al momento dell'azione monitoria il credito inesigibile, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e nulla è dovuto all'odierna opposta.
8. Ciò detto, deve rilevarsi che, in punto di diritto, l'ipotesi della decadenza del debitore dal beneficio del termine trova la sua disciplina generale nell'art. 1186 c.c. secondo cui “quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”.
La ratio dell'istituto in esame è, in primis, quella di consentire al creditore, a fronte di un aumento del rischio di non vedere soddisfatto il proprio credito a causa di un peggioramento della situazione patrimoniale o dell'affidabilità del debitore, di poter agire rivendicando quanto legittimamente gli spetta.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, “Si tratta di una normativa che intende tutelare: il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore, e il debitore, contro una ingiustificata richiesta di anticipazione dell'adempimento, dato che fuori dei casi previsti, il creditore non può invocare la decadenza del termine” (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/11/2011, n.24330).
La norma, subordina, tuttavia, la decadenza dal beneficio del termine a tre ipotesi tassativamente indicate, ovvero: la sopravvenuta insolvenza del debitore;
la diminuzione, per fatto proprio del debitore, delle garanzie già prestate e la mancata prestazione delle garanzie promesse (cfr. Corte di appello di Roma, sent. n. 494 del 24.1.2025).
Con particolare riferimento alla prima ipotesi contemplata, la giurisprudenza di merito e di legittimità sono costanti nell'affermare l'applicabilità di tale disciplina ai soli casi in cui sia stato effettivamente accertato uno stato di insolvenza del debitore, che è cosa diversa dall'ipotesi di mero inadempimento di una o più ratei. Ed invero, l'insolvenza, richiamata dall'art. 1186 c.c., è una condizione patrimoniale del debitore costituita da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, e non postula necessariamente un suo collasso economico, ma solo l'impotenza reale ed oggettiva di quest'ultimo
Pag. 4 a 8 di far fronte ai propri impegni. La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, come previsto in materia di fallimento, ma può conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/11/2011,
n.24330; nonché, in senso sostanzialmente conforme, la più recente Cass. n. 17362/2023).
Diversamente, il mancato pagamento di un solo rateo non legittima il creditore ad invocare tale istituto, dal momento che il singolo episodio non è sintomatico di una situazione economica grave riconducibile all'ipotesi di insolvenza cui fa riferimento la norma, ma rientra nell'ipotesi di mero inadempimento, tale da non impedire al debitore di poter mantenere fede agli impegni assunti (in tal senso, cfr. anche Tribunale di Busto Arsizio, sentenza n. 119/2020).
Ne consegue, pertanto, che la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. può essere invocata dal creditore solo nelle ipotesi previste dalla suddetta norma di legge.
Tuttavia, va precisato che la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma;
il debitore potrà far valere, anche in sede di opposizione se il creditore abbia chiesto decreto ingiuntivo, le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza (cfr. Cassazione civile sez. II - 18/11/2011, n. 24330, conf. n. 20042 del 2020, ma anche Tribunale di Civitavecchia, Sentenza n.1658 del 19 dicembre 2024).
9. Ciò detto, nel caso di specie il creditore, a seguito del mancato pagamento della prima rata, scaduta il 28.04.2019, ha inoltrato al debitore in data 16.05.2019 una diffida, con la quale gli ha comunicato di essere decaduto dal beneficio del termine di cui all'art.1186 c.c. e gli ha richiesto la prestazione per intero.
Sulla base dei principi di diritto già richiamati, però, tale diffida, seppure contenente una chiara manifestazione di volontà di esigere l'intera prestazione a causa del mancato pagamento nei termini concordati della prima rata, non può essere considerata idonea a far decadere il debitore dal beneficio del termine di pagamento dilazionato, in quanto, alla data della diffida stessa, non sussistevano i presupposti di legge richiesti dall'art. 1186 c.c., tali da legittimare una siffatta azione, vista anche l'assenza di prova sullo stato di insolvenza del debitore.
Pag. 5 a 8 Risulta, tuttavia, dalla documentazione in atti che l'opponente non ha pagato neanche le due rate successive in scadenza nei mesi di maggio 2019 e giugno 2019.
Ne consegue che, quando il creditore ha agito azionando il procedimento monitorio (iscritto a ruolo in data 29.06.2019), l'opponente era già moroso di ben 3 delle 4 rate mensili di € 7.000,00 cadauno concordate nella scrittura privata, per cui a tale data era debitore di € 19.500,00 (€ 7.0000,00 x 3 rate
- € 21.000,00, detratta la somma di € 1.500,00 versata in data 14.05.2019) a fronte di un credito complessivo di € 28.663,00.
Tali circostanze inducono a ritenere che, a partire da tale momento, era sussistente un grave stato di insolvenza in capo al debitore che non è riuscito ad onorare la propria prestazione nei tempi e nei modi concordati.
Sarebbe stato suo onere dimostrare, in sede di opposizione, la propria solidità patrimoniale, contestare l'insorgenza dell'insolvenza o quantomeno allegare fatti modificativi o estintivi dell'avversa pretesa.
Onere che, tuttavia, non è stato assolto, essendosi l'opponente limitato, nei propri scritti difensivi, esclusivamente ad affermare che il proprio inadempimento non era sintomatico di uno stato di dissesto tale da impedirgli di onorare i suoi impegni (cfr. pag. 3 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), sebbene all'attualità il debito non risulti ancora adempiuto, nonostante i numerosi rinvii della causa per bonario componimento, effettuati su richiesta delle parti.
Né alcuna esimente può avere il grave incidente che, purtroppo, ha visto coinvolto l'opponente in data 26.11.2022, dal momento che il credito ingiunto risale all'anno 2019, mentre il sinistro si è verificato circa tre anni dopo.
10. Di conseguenza, in assenza di elementi di prova contraria, deve ritenersi provato lo stato di stato di insolvenza di già consolidatosi al momento dell'instaurazione Parte_1 dell'azione monitoria da parte di , la quale, pertanto, a partire da tale data, ha Controparte_1 pieno diritto di esigere dalla controparte l'esecuzione dell'intera prestazione.
Ciò detto, considerato che la somma ingiunta a Punturieri è pari ad € 26.663,00 e che, nelle more, e precisamente in data 28.01.2020, quest'ultimo ha versato in favore della la somma di € CP_1
1.000,00, a titolo di “acconto pagamento scrittura privata”, è ancora dovuta all'odierna opposta la somma di € 25.663,00, oltre interessi come per legge (ragione per la quale il decreto ingiuntivo deve essere, comunque, revocato).
11. Il creditore chiede, da ultimo, la generica rivalutazione delle somme ingiunte.
Sul punto, la Corte di cassazione ha più volte chiarito che le obbligazioni aventi ad oggetto, fin dalla loro origine, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile, rientrano nella categoria
Pag. 6 a 8 dei cosiddetti debiti di valuta, ai quali si applica il principio nominalistico sancito dall'art. 1277 c.c., secondo cui il debitore si libera pagando la medesima quantità di moneta originariamente pattuita, indipendentemente dalle variazioni del suo potere d'acquisto.
Per tali debiti, la rivalutazione monetaria non è automatica, ma il creditore ha diritto agli interessi moratori (art. 1224, comma 1, c.c.) e può ottenere il risarcimento del "maggior danno" derivante dalla svalutazione monetaria solo se lo allega e lo prova specificamente, ai sensi dell'art. 1224, comma 2,
c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, n. 35280 del 30-11-2022.
Nel caso di specie, l'opposta non ha allegato di aver subito alcun maggior danno dalla vicenda in esame, per cui nulla le può essere a tale titolo riconosciuto.
12. Alla luce di quanto sin qui esposto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 1420/2019,
l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma di €
25.663,00, oltre interessi dalla della notifica del decreto ingiuntivo opposto e fino a quella dell'effettivo soddisfo.
13. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo non comporta un'ipotesi di soccombenza reciproca considerabile ai fini della condanna alle spese, atteso che anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., tale valutazione dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass.,
Sez. lav., 108/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n.
9587).
Di conseguenza, in ossequio al principio della soccombenza, si reputa congruo condannare parte opponente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 147/2022, della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (con applicazione dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, trattazione e decisoria) e di un importo pari al minimo tariffario, in ragione della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Pag. 7 a 8 il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- previa revoca del decreto ingiuntivo n. 1420/2019, condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 25.663,00, oltre interessi come specificato in parte motiva;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 286,00 per esborsi della fase monitoria ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Catanzaro, 16/12/2025 Il Giudice
dott. Stefano Costarella
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione seconda civile
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6349 del R.G.A.C. dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NT AC nel cui studio, a Melito Porto Salvo (RC) via Roma n.7, elettivamente domicilia, come da procura in atti
-Opponente-
E
(C.F. ) rappresentata e difesa nel presente giudizio Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Giancarlo Murolo, ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo, sito a Reggio
Calabria, in Via De Nava n. 116
-Opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1420/2019, emesso da Tribunale di Catanzaro il 19 ottobre 2020.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'odierna udienza del 24.10.2025 sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in Parte_1 epigrafe, con il quale gli è stato ordinato il pagamento, in favore dell'opposta, di € 26.633,00 - oltre interessi e spese della procedura monitoria - a titolo di rimborso di crediti professionali, per come espressamente concordato dalle parti mediante la stipula di una scrittura privata datata 26.03.2019. Pag. 1 a 8 A fondamento dell'opposizione ha dedotto l'inefficacia/nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione di norme imperative quali l'art. 1186 c.c., invocato dal creditore in assenza dei presupposti di fatto e diritto previsti ai fini della decadenza del beneficio del termine, oltre che dell'art. 1373 c.c., poiché l'odierna opposta ha esercitato il proprio diritto di recesso dalla scrittura privata sottoscritta con il debitore, seppure in assenza di un'espressa previsione che contemplasse tale possibilità.
Ha, quindi, eccepito l'inammissibilità dell'azione monitoria in quanto mancante del presupposto dell'esigibilità del credito per non essere il debitore decaduto dal beneficio del termine dilatorio concessogli per il pagamento della somma dovuta.
2. Instaurato il contraddittorio, si è costituita , evidenziando l'infondatezza Controparte_1 degli argomenti ex adverso dedotti e ribadendo la legittimità della propria pretesa creditoria, dal momento che, a fronte di un debito pari ad € 28.663,00 e di un pianto di rateizzazione concordato, aveva versato soltanto degli acconti di € 1.500,00 in data 14.06.2019 ed € 1.000,00 in data Parte_1
29.01.2020, così dimostrando di versare in uno stato di grave difficoltà economica, tale da legittimare, ai sensi dell'art.1186 c.c., la sua richiesta di adempimento integrale dell'obbligazione dovuta, ammontante al netto delle somme già incassate ad € 25.663,00.
3. La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 24.10.2025 è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stabiliti nelle forme di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
4. L'opposizione è parzialmente fondata e deve trovare accoglimento nei limiti che seguono.
5. Giova, innanzitutto, rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, ma un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - mentre l'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto - ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(per tutte, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre 2015,
n. 21101), il quale ha, in particolare, l'onere di provare l'esistenza e la misura del credito azionato nella fase monitoria, mentre, spetterà al debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito, contestando specificamente i fatti dedotti
Pag. 2 a 8 dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della loro generica contestazione. (Cass.
Civ. n. 12765/2007).
Di conseguenza, l'opponente (sostanziale convenuto) a fronte di un'allegazione chiara ed articolata in punto di fatto dall'attore/opposto, non può limitarsi ad una contestazione generica, ma ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. ( cfr. in tal senso Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno
2022, n. 20597, ma ex plurimis anche Tribunale Roma sez. XVII, 02/08/2019, (ud. 30/07/2019, dep.
02/08/2019), n.15979)
6. Nel caso di specie, la signora ha fornito prova del diritto azionato in giudizio, CP_1 producendo già nel fascicolo del monitorio la scrittura privata del 26.03.2019, dalla quale si evince non solo la sussistenza del rapporto professionale che legava le parti, ma anche il riconoscimento di debito da parte dell'avv. che ha chiesto ed ottenuto dalla cliente a titolo di acconto cospicue Parte_1 somme di denaro somme risultate, poi, di molto eccedenti rispetto alle effettive prestazioni legali rese.
Più in particolare, in detto accordo le parti hanno definito ogni loro rapporto e pretesa, riconoscendo il legale che le somme confluite sul suo conto avrebbero dovuto essere restituite nei seguenti termini:
“l'avvocato riconosce di essere ancora debitore nei confronti della Parte_1 sig.ra della somma di euro 28.163,00, già decurtate le somme restituite dal professionista pari CP_1 ad € 26.112.00, e propone a definizione dell'estinzione del citato debito, un pagamento dilazionato in
4 rate, cosi meglio specificato: - pagamento, esclusivamente con bonifico o assegno a favore di
di euro 7.000,00 con scadenza 28.4.2019 - pagamento, esclusivamente con Controparte_1 bonifico o assegno a favore di di euro 7.000,00 con scadenza 31.05.2019. - Controparte_1 pagamento, esclusivamente con bonifico o assegno a favore di , di euro 7.000,00 Controparte_1 con scadenza 30.06.2019. - pagamento, esclusivamente con bonifico o assegno a favore di
[...]
, di euro 7 163,00 con scadertza30.07.2019. B) la sig.ra nella sua qualità di CP_1 CP_1 creditrice, accetta la proposta di definizione per come formulata dal debitore”.
7. Deduce, tuttavia, l'opposta che il debitore non ha adempiuto agli obblighi assunti, tanto è vero che non ha rispettato le scadenze del 28.04.2019 e del 31.05.2019, limitandosi ad eseguire soltanto un parziale pagamento risalente al 14.05.2019 di € 1.500,00, per come risulta dalla ricevuta del bonifico in atti. Per tali motivi, in data 16.05.2019, gli ha inoltrato una formale diffida contestando l'omesso versamento della prima rata nei termini pattuiti e comunicando la sua intenzione di volersi avvalere della clausola di decadenza dal beneficio del termine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
Pag. 3 a 8 1186 c.c., così rivendicando, nel termine di sette giorni dal ricevimento di detto avviso, il pagamento dell'intero importo dovuto.
L'opponente contesta la carenza dei presupposti tassativamente richiesti dall'art. 1186 c..c. precisando che il creditore può invocare la norma in oggetto solo quando risulti provato lo stato di insolvenza del debitore - inteso quale situazione di dissesto economico tale da poter rendere verosimile l'impossibilità, per quest'ultimo, di far fronte alle proprie obbligazioni - e non come nel caso di specie a fronte di un mero inadempimento dell'obbligazione, ragion per cui essendo al momento dell'azione monitoria il credito inesigibile, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e nulla è dovuto all'odierna opposta.
8. Ciò detto, deve rilevarsi che, in punto di diritto, l'ipotesi della decadenza del debitore dal beneficio del termine trova la sua disciplina generale nell'art. 1186 c.c. secondo cui “quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”.
La ratio dell'istituto in esame è, in primis, quella di consentire al creditore, a fronte di un aumento del rischio di non vedere soddisfatto il proprio credito a causa di un peggioramento della situazione patrimoniale o dell'affidabilità del debitore, di poter agire rivendicando quanto legittimamente gli spetta.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, “Si tratta di una normativa che intende tutelare: il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore, e il debitore, contro una ingiustificata richiesta di anticipazione dell'adempimento, dato che fuori dei casi previsti, il creditore non può invocare la decadenza del termine” (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/11/2011, n.24330).
La norma, subordina, tuttavia, la decadenza dal beneficio del termine a tre ipotesi tassativamente indicate, ovvero: la sopravvenuta insolvenza del debitore;
la diminuzione, per fatto proprio del debitore, delle garanzie già prestate e la mancata prestazione delle garanzie promesse (cfr. Corte di appello di Roma, sent. n. 494 del 24.1.2025).
Con particolare riferimento alla prima ipotesi contemplata, la giurisprudenza di merito e di legittimità sono costanti nell'affermare l'applicabilità di tale disciplina ai soli casi in cui sia stato effettivamente accertato uno stato di insolvenza del debitore, che è cosa diversa dall'ipotesi di mero inadempimento di una o più ratei. Ed invero, l'insolvenza, richiamata dall'art. 1186 c.c., è una condizione patrimoniale del debitore costituita da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, e non postula necessariamente un suo collasso economico, ma solo l'impotenza reale ed oggettiva di quest'ultimo
Pag. 4 a 8 di far fronte ai propri impegni. La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, come previsto in materia di fallimento, ma può conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/11/2011,
n.24330; nonché, in senso sostanzialmente conforme, la più recente Cass. n. 17362/2023).
Diversamente, il mancato pagamento di un solo rateo non legittima il creditore ad invocare tale istituto, dal momento che il singolo episodio non è sintomatico di una situazione economica grave riconducibile all'ipotesi di insolvenza cui fa riferimento la norma, ma rientra nell'ipotesi di mero inadempimento, tale da non impedire al debitore di poter mantenere fede agli impegni assunti (in tal senso, cfr. anche Tribunale di Busto Arsizio, sentenza n. 119/2020).
Ne consegue, pertanto, che la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. può essere invocata dal creditore solo nelle ipotesi previste dalla suddetta norma di legge.
Tuttavia, va precisato che la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma;
il debitore potrà far valere, anche in sede di opposizione se il creditore abbia chiesto decreto ingiuntivo, le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza (cfr. Cassazione civile sez. II - 18/11/2011, n. 24330, conf. n. 20042 del 2020, ma anche Tribunale di Civitavecchia, Sentenza n.1658 del 19 dicembre 2024).
9. Ciò detto, nel caso di specie il creditore, a seguito del mancato pagamento della prima rata, scaduta il 28.04.2019, ha inoltrato al debitore in data 16.05.2019 una diffida, con la quale gli ha comunicato di essere decaduto dal beneficio del termine di cui all'art.1186 c.c. e gli ha richiesto la prestazione per intero.
Sulla base dei principi di diritto già richiamati, però, tale diffida, seppure contenente una chiara manifestazione di volontà di esigere l'intera prestazione a causa del mancato pagamento nei termini concordati della prima rata, non può essere considerata idonea a far decadere il debitore dal beneficio del termine di pagamento dilazionato, in quanto, alla data della diffida stessa, non sussistevano i presupposti di legge richiesti dall'art. 1186 c.c., tali da legittimare una siffatta azione, vista anche l'assenza di prova sullo stato di insolvenza del debitore.
Pag. 5 a 8 Risulta, tuttavia, dalla documentazione in atti che l'opponente non ha pagato neanche le due rate successive in scadenza nei mesi di maggio 2019 e giugno 2019.
Ne consegue che, quando il creditore ha agito azionando il procedimento monitorio (iscritto a ruolo in data 29.06.2019), l'opponente era già moroso di ben 3 delle 4 rate mensili di € 7.000,00 cadauno concordate nella scrittura privata, per cui a tale data era debitore di € 19.500,00 (€ 7.0000,00 x 3 rate
- € 21.000,00, detratta la somma di € 1.500,00 versata in data 14.05.2019) a fronte di un credito complessivo di € 28.663,00.
Tali circostanze inducono a ritenere che, a partire da tale momento, era sussistente un grave stato di insolvenza in capo al debitore che non è riuscito ad onorare la propria prestazione nei tempi e nei modi concordati.
Sarebbe stato suo onere dimostrare, in sede di opposizione, la propria solidità patrimoniale, contestare l'insorgenza dell'insolvenza o quantomeno allegare fatti modificativi o estintivi dell'avversa pretesa.
Onere che, tuttavia, non è stato assolto, essendosi l'opponente limitato, nei propri scritti difensivi, esclusivamente ad affermare che il proprio inadempimento non era sintomatico di uno stato di dissesto tale da impedirgli di onorare i suoi impegni (cfr. pag. 3 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), sebbene all'attualità il debito non risulti ancora adempiuto, nonostante i numerosi rinvii della causa per bonario componimento, effettuati su richiesta delle parti.
Né alcuna esimente può avere il grave incidente che, purtroppo, ha visto coinvolto l'opponente in data 26.11.2022, dal momento che il credito ingiunto risale all'anno 2019, mentre il sinistro si è verificato circa tre anni dopo.
10. Di conseguenza, in assenza di elementi di prova contraria, deve ritenersi provato lo stato di stato di insolvenza di già consolidatosi al momento dell'instaurazione Parte_1 dell'azione monitoria da parte di , la quale, pertanto, a partire da tale data, ha Controparte_1 pieno diritto di esigere dalla controparte l'esecuzione dell'intera prestazione.
Ciò detto, considerato che la somma ingiunta a Punturieri è pari ad € 26.663,00 e che, nelle more, e precisamente in data 28.01.2020, quest'ultimo ha versato in favore della la somma di € CP_1
1.000,00, a titolo di “acconto pagamento scrittura privata”, è ancora dovuta all'odierna opposta la somma di € 25.663,00, oltre interessi come per legge (ragione per la quale il decreto ingiuntivo deve essere, comunque, revocato).
11. Il creditore chiede, da ultimo, la generica rivalutazione delle somme ingiunte.
Sul punto, la Corte di cassazione ha più volte chiarito che le obbligazioni aventi ad oggetto, fin dalla loro origine, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile, rientrano nella categoria
Pag. 6 a 8 dei cosiddetti debiti di valuta, ai quali si applica il principio nominalistico sancito dall'art. 1277 c.c., secondo cui il debitore si libera pagando la medesima quantità di moneta originariamente pattuita, indipendentemente dalle variazioni del suo potere d'acquisto.
Per tali debiti, la rivalutazione monetaria non è automatica, ma il creditore ha diritto agli interessi moratori (art. 1224, comma 1, c.c.) e può ottenere il risarcimento del "maggior danno" derivante dalla svalutazione monetaria solo se lo allega e lo prova specificamente, ai sensi dell'art. 1224, comma 2,
c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, n. 35280 del 30-11-2022.
Nel caso di specie, l'opposta non ha allegato di aver subito alcun maggior danno dalla vicenda in esame, per cui nulla le può essere a tale titolo riconosciuto.
12. Alla luce di quanto sin qui esposto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 1420/2019,
l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma di €
25.663,00, oltre interessi dalla della notifica del decreto ingiuntivo opposto e fino a quella dell'effettivo soddisfo.
13. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo non comporta un'ipotesi di soccombenza reciproca considerabile ai fini della condanna alle spese, atteso che anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., tale valutazione dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass.,
Sez. lav., 108/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n.
9587).
Di conseguenza, in ossequio al principio della soccombenza, si reputa congruo condannare parte opponente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 147/2022, della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (con applicazione dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, trattazione e decisoria) e di un importo pari al minimo tariffario, in ragione della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Pag. 7 a 8 il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- previa revoca del decreto ingiuntivo n. 1420/2019, condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 25.663,00, oltre interessi come specificato in parte motiva;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 286,00 per esborsi della fase monitoria ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Catanzaro, 16/12/2025 Il Giudice
dott. Stefano Costarella
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