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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 05/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 11/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Paolo Dau, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (l'udienza, fissata per il 6.3.2025, è stata anticipata al 5.3.2025 e sostituita in forza di provvedimento del 15.2.2025), ha pronunciato e pubblicato, in data 5.3.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo il 5.1.2024 e distinta al n. 11/2024 R.A.C.L., promossa da:
, elettivamente domiciliato a Nuoro, presso lo studio del difensore, avv. Controparte_1
Angela Nanni, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro in persona del Direttore Controparte_2
Generale per la Sardegna pro tempore, elettivamente domiciliato a Nuoro – Via Mastino n. 72/76, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Luigi Aragoni;
convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.1.2024, ha convenuto in giudizio, Controparte_1 avanti al Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, l' , esponendo di aver subito CP_2 un infortunio sul lavoro il 12.8.2020 e di essersi visto riconoscere, dall' , un'indennità giornaliera CP_2 per inabilità temporanea di soli 15 giorni (mentre, a dire del ricorr sa avrebbe dovuto essere determinata in 45 giorni), vedendosi invece e ingiustamente negare qualunque beneficio per l'invalidità permanente, dal convenuto non riscontrata e, al contrario, secondo accertamenti medici effettuati dal proprio consulente di fiducia, dovuta in misura corrispondente a postumi permanenti (“deficit
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articolare del gomito con flessione possibile sino al 90% ed estensione massima di 177° circa. Prono supinazione libera”) pari al 10% di danno biologico.
1.1. Sulla scorta di quanto sopra, il ricorrente ha quindi concluso, in ricorso, nel senso di volere che il Tribunale:
<< … In merito ai postumi permanenti: a) accertare e dichiarare che in dipendenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data 12.08.2020 il CP_1 ha riportato postumi di danno biologico pari al 10% ovvero a quella diversa percentuale, maggiore o
[...] minore, che risulterà in corso di causa;
b) per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'indennizzo del danno biologico del dedotto infortunio sul lavoro del 12.08.2020 in misura pari al 10% o, in subordine e salvo gravame, in quella diversa misura maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio nonché, accertare e dichiarare quale sia il danno biologico complessivo residuato al ricorrente tenendo conto dei postumi di altri eventuali eventi dipendenti da ulteriori malattie professionali e/o infortuni sul lavoro che emergessero in corso di causa e ciò ai sensi dell'art. 13 c. 5 D. Lgs. n. 38/2000 e dell'art. 149 Disp. Att. c.p.c.; c) per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_2 favore del ricorrente dell'indennizzo dovuto per il danno biologico relato all'infortunio del 12.08.2020 - in misura corrispondente al danno biologico accertato in giudizio, compreso eventualmente quello complessivo- dalla data della domanda con maggiorazione di interessi dalla data di maturazione del diritto e secondo la decorrenza che sarà ritenuta di giustizia;
In merito all'inabilità temporanea assoluta d) accertare e dichiarare che il ricorrente in seguito all'infortunio sul lavoro del 12.08.2020 si trovava nello stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro per complessivi giorni 45, ovvero per il tempo maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
e) accertare e dichiarare sussistente il diritto del ricorrente all'erogazione dell'indennità per l'inabilità temporanea assoluta al lavoro o altra prestazione prevista per legge per il periodo sopraindicato e come all'esito del giudizio determinato;
f) condannare l' convenuto a corrispondere la prestazione spettante per l'inabilità temporanea assoluta CP_2 al lavoro per 45 giorni o nella misura che verrà accertata in corso di causa e comunque in misura indennizzabile secondo legge;
con decorrenza di legge, oltre agli interessi legali sui ratei scaduti e maturati, con la rivalutazione monetaria. In ogni caso g) con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
…>>.
1.2. L' si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 21.3.2024, invocando CP_2 il rigetto delle avverse domande. Se da un lato l' ha confermato l'insussistenza, nel caso di specie, di danni permanenti, CP_2 dall'altro ha altresì riferito della correttezza dei provvedimenti assunti in ordine all'inabilità temporanea, a tale ultimo riguardo evidenziando, tra l'altro, che l'infortunio è stata denunciato solo il 19.8.2020 (cioè a dire dopo 7 giorni dall'infortunio) e che è dunque a partire da questa data e fino al 2.9.2020
2 che è stata pagata l'indennità giornaliera, ostando al riconoscimento del beneficio per i giorni precedenti gli artt. 52 e 2023 del D.P.R. n. 1124/1965.
1.3. Essendo in controversia non già la sussistenza e/o natura lavoristica dell'infortunio occorso a (il fatto costitutivo presupposto, in altri termini, è cosa pacifica) bensì ed Controparte_1 esclusivamente la durata dell'inabilità temporanea assoluta (oltreché la possibilità di liquidare somme per il periodo precedente la denunzia del sinistro: la questione è tuttavia di puro diritto) e l'esistenza ed entità di un danno biologico da invalidità permanente, il Tribunale ha subito disposto, all'esito della prima udienza, celebrata il 16.4.2024, CTU medico legale, conferendo poi all'Esperto nominato, in data 24.9.2024, l'incarico determinare “il grado di invalidità permanente derivante dall'infortunio per cui è causa, occorso il 12.8.2020, indicandone la decorrenza, valutando altresì e se del caso l'eventuale incidenza di altri fattori causali ovvero altre infermità preesistenti, nonché la sopravvenienza di aggravamenti)” e indicare “il periodo di inabilità temporanea assoluta conseguente all'infortunio”.
1.4. Depositata la relazione peritale in data 28.1.2025, in data odierna (6.3.2025) la causa è stata dunque decisa con sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 429 c.p.c.
2. L'azione avanzata da è fondata in parte, e deve essere pertanto accolta Controparte_1 nei limiti e nei termini di seguito illustrati.
2.1. I fatti, come accennato, sono pacifici: il ricorrente ha riportato, in data 12.8.2020, un infortunio sul lavoro [cfr. ricorso, ove si legge: <<… operaio della ditta Podda Maria con sede in Gavoi
… mentre svolgeva le mansioni assegnategli, subiva un infortunio sul lavoro che gli causava il seguente danno ovvero: “frattura composta del capitello radiale gomito sn” (come si evince dalla certificazione del Pronto Soccorso di Nuoro del 13.08.2020) (DOC. 1). Nello specifico il ricorrente, mentre era intento a prendere della merce è caduto al suolo procurandosi, nell'occorso, la lesione al gomito sinistro. Il provvedeva quindi a denunciare CP_1 tempestivamente il sinistro (DOC. 2) … >>], che l' ha riconosciuto come tale allorché, presa CP_2 in carico la pratica, ha ritenuto di definirla attrib l danneggiato un'indennità giornaliera per inabilità temporanea.
2.2. Il CTU, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche contenute nella relazione depositata in data 28.1.2025, con la quale ha dichiarato, in modo preciso e perentorio, che nella fattispecie (grassetto e sottolineato sono del Giudice):
<<… Il Signo ha subito in data 12 agosto 2020 un trauma al gomito sinistro: mentre era CP_1 al lavoro con in spalla un sacco di mangime, che trasportava per depositarlo nell'auto di un cliente, è scivolato sbattendo il gomito sinistro a terra. L'indomani, visto che il dolore e l'impotenza funzionale persistevano, si è recato al Pronto Soccorso di Nuoro per gli accertamenti sanitari del caso. Dopo controllo radiografico si è evidenziata la frattura del capitello radiale di sinistra;
pertanto è stata confezionata valva gessata braccio- avambraccio da tenere con reggi-braccio per 21 giorni. Apparecchio gessato rimosso il 04 settembre 2020 e lo specialista ortopedico ha consigliato visita fisiatrica, progressiva mobilizzazione del gomito ed evitare sforzi per ulteriori 15 giorni. Il controllo radiografico effettuato lo stesso giorno
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ha registrato una frattura in fase di consolidazione. Alle visite ortopediche successive (16/04/2021 e 08/06/2021) si è segnalato un arto atteggiato in flessione a 30° ed in valgo con movimenti di flessione limitati ai gradi estremi e di estensione ai gradi medi. Deficit funzionale confermato da me all'esame obiettivo svolto alla visita peritale. Bisogna sottolineare che la lesione ossea ha interessato un'articolazione complessa quale quella del gomito, con presenza, in conseguenza del trauma in esame, di un frammento osseo sporgente rispetto alla superficie interna dell'osso (vedi Rx gomito sinistro del 26/03/2021). Frattura ossea che giustifica gli esiti deficitari registrati all'esame obiettivo. Sulla base del trauma subito, della lesione riportata e della sua evoluzione nel tempo, si può concludere affermando ch , commerciante di prodotti per l'agricoltura, Controparte_1
a causa dell'infortunio sul lavoro del 12 agosto 2020 ha subito una frattura al gomito sinistro (in soggetto destrimane) che ha comportato una Inabilità Temporanea di 45 (quarantacinque) giorni, legati alla tenuta della valva gessata e al graduale recupero funzionale dell'articolazione lesa. Il danno biologico permanente è valutabile nella misura del 06% (sei per cento). Valutazione questa come da tabella dell'allegato n°01 al D. M. del Lavoro e della Previdenza Sociale CP_2 del 12/07/2000 (per analogia voce 230). La decisione è pertanto da correggere, sia sulla valutazione del danno biologico temporaneo che su CP_2 quello permanente.
…>>. Le conclusioni del CTU devono condividersi, ché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, tanto più che l'Ausiliario ha altresì congruamente replicato alle osservazioni critiche formulate dal CTP del convenuto (che non v'è peraltro motivo di considerare maggiormente attendibili, sotto il profilo scientifico, di quelle del CTU). A fronte dei rilievi dell'Esperto di parte, il dott. ha infatti persuasivamente osservato: Per_1
<<…
In data 03 gennaio 2024 (n.d.r.: si intende certamente 2025) è stata inviata la bozza della relazione peritale alle parti.
ha inviato le osservazioni alla bozza in data 09/01/2025. CP_2
Il sanitari concorda sulla Inabilità Temporanea, ma contesta la valutazione del CP_2 danno biologico permanente. Egli sostiene che la voce tabellare da applicare sia la 234 (Esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o sfumata compromissione funzionale: fino a 4) e non la 230 (Anchilosi del gomito in posizione favorevole con prono-supinazione libera: arto non dominante: 15). L'osservazione del collega appare corretta, ma non soddisfa completamente i deficit riscontrati dell'articolazione del gomito. Infatti alla voce tabellare 234 si fa riferimento ad assenza o sfumata compromissione funzionale. All'esame obiettivo da me svolto invece si è riscontrato: “... Atteggiamento in lieve flessione dell'avambraccio sul braccio per deficit dell'estensione di 1/3 ed in atteggiamento varo. Limitazione della flessione del gomito ai gradi estremi. …”. Pertanto gli esiti della lesione ossea (voce 234) con il deficit articolare riscontrato (voce 230) giustificano il 6 (sei) per cento da me assegnato. Si conferma quindi la valutazione espressa in bozza, con riferimento tabellare alle voci 230 e 234.
…>>.
2.3. Traendo ora le fila di quanto enunciato, dalle stime e dalle conclusioni dell'Ausiliario
4 risulta, pertanto: (I) che, in conseguenza dell'infortunio, l'inabilità temporanea è pari a 45 giorni (decorrenti, nei rilievi squisitamente tecnici del CTU, e salvo quanto si dirà al punto della sentenza che segue, dal 12.8.2020 al 26.9.2020), circostanza, questa, su cui pure il CTP di parte resistente ha convenuto nelle sue osservazioni;
(II) che ha riportato, altresì, un danno biologico permanente, e che Controparte_1 questo va complessivamente determinato in misura del 6%, decorrente dal 26.9.2020 (cioè dalla data della c.d. guarigione clinica).
2.3.1. Per quanto concerne l'inabilità temporanea, i benefici economici ad essa corrispondenti non possono tuttavia essere accordati in relazione ad un numero di giorni pari a 45, bensì per 38 giorni, dovendo, dal periodo complessivamente considerato, essere esclusi i giorni dal 12 al 18 agosto 2020, e ciò: (I) essendo pacifico che la denuncia del sinistro è stata inoltrata il 19.8.2020 (dopo 7 giorni dall'incidente); (II) l'art. 52 DPR n. 1124/1965 disponendo che “L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio”; (III) in quanto il ricorrente non ha neppure allegato, e tanto meno ha provato, di aver ottemperato all'obbligo di immediata denuncia, né di essere stato impossibilitato a farlo prima del 19.8.2020. Con quanto ne consegue e di cui in dispositivo.
2.3.2. In forza di quanto enunciato, ritiene pertanto il Tribunale che il ricorrente abbia diritto di percepire: (I) l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea per un numero di giorni pari a 398 (dalla somma complessiva dovrà esser decurtato l'acconto già ricevuto per il medesimo titolo); (II) un indennizzo in capitale rapportato a un danno biologico in misura del 6%, con decorrenza dal 26.9.2020.
2.4. Per l'effetto, e in conclusione, l' va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, CP_2 di quanto dovuto per Legge: per quel concerne i postumi permanenti, a corrispondere un indennizzo parametrato a un danno del 6%, oltre gli interessi di mora al saggio legale dal dovuto (26.9.2020) al saldo effettivo;
circa l'inabilità temporanea, a versare una somma correlata ad un'inabilità assoluta di 38 giorni.
3. In ragione del criterio della soccombenza (la domanda è stata sì accolta in misura inferiore da quanto richiesto, ma ciò non incide sul giudizio di fondatezza dell'azione, semmai potendo assumere rilievo ai fini dell'individuazione del valore della lite e dello scaglione tariffario di riferimento), ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l va condannato alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese CP_2 processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d. m. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. mm (cfr. da ultimo d. m. n. 147 del 13.08.2022), tenuto conto della materia, del valore effettivo della lite e dell'attività difensiva realmente svolta, applicati parametri poco superiori ai minimi tariffari in ragione della non elevata complessità e della natura seriale della lite, ridotti peraltro anche i compensi di fase decisionale (risoltasi nel richiamo agli atti).
5 3.1. Di tali spese, si dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
4. Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza e/o eccezione respinta e/o assorbita:
1) dichiara che , in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in Controparte_1 data 12.8.2020, ha diritto a percepire a un indennizzo in capitale rapportato a un danno biologico in misura del 6%;
2) dichiara inoltre che il ricorrente ha diritto ad ottenere l'indennità prevista dalla Legge per l'inabilità temporanea assoluta, per un numero di giorni pari a 38;
3) condanna per l'effetto l' a pagare, in favore del ricorrente, quanto ex lege spettante CP_2 per le causali di cui ai capi 1 e 2, decurtati gli importi eventualmente già erogati per le medesime causali, oltre interessi al saggio legale decorrenti dalla data di maturazione del relativo diritto (per l'indennizzo, a far data dal 26.9.2020);
4) condanna l' , altresì, a pagare al ricorrente le spese processuali, liquidandole in euro CP_2
2.000,00 per compensi, oltre spese generali determinate al 15%, IVA e CPA come per Legge, disponendo che tali somme siano distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c, in favore del procuratore di parte ricorrente;
5) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_2 con separato decreto.
Nuoro, 5.3.2025
Il Giudice Dott. Paolo Dau
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